Ordinanza cautelare 25 marzo 2010
Ordinanza cautelare 23 giugno 2010
Sentenza 9 giugno 2011
Decreto decisorio 18 dicembre 2017
Improcedibile
Sentenza 27 febbraio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 27/02/2018, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/02/2018
N. 01173/2018REG.PROV.COLL.
N. 07797/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7797 del 2011, proposto da:
Mauropesca Srl, cui è subentrato il Fallimento Mauropesca s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Salvi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone, n. 44;
contro
Sogemi Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Cocco, con domicilio eletto presso lo studio Grez e Associati s.r.l. in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, Sez. IV, n. 858/2011, resa tra le parti, concernente il risarcimento del danno per annullamento della concessione di punto vendita.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sogemi Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2018 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca;
per le parti nessuno è presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La società Mauropesca Srl ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tar per la Lombardia ha respinto il suo ricorso per ottenere il risarcimento dei danni patiti per effetto del provvedimento prot. n. 70 del 4 febbraio 2003 (di annullamento della concessione di vendita all’ingrosso presso due punti vendita siti nel mercato ittico di via Lombroso, n. 95 a Milano), assunto dalla Sogemi S.p.a. e annullato con sentenza n. 4184 dell’8 settembre 2004.
A seguito del fallimento della società appellante il giudizio è stato interrotto, ma è stato tempestivamente riassunto dal Fallimento Mauropesca Srl, con atto notificato il 7 febbraio 2017.
Con nota del 30 novembre 2017, sottoscritta per adesione in ordine alla compensazione delle spese di lite dal procuratore costituito per Sogemi Spa, il procuratore dell’appellante ha dato atto che in data 2 novembre 2017 le parti sono addivenute alla sottoscrizione di un accordo transattivo, pienamente satisfattivo per la parte ricorrente. Ha chiesto perciò la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 34, comma 5, Cod. proc. amm.
Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2018 è stata riservata la decisione.
2. L’appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Risulta, infatti, che in data 2 novembre 2017 le parti sono addivenute ad un accordo transattivo, a seguito del quale la parte ricorrente ha perso interesse alla prosecuzione del giudizio.
L’appello è perciò improcedibile.
Le spese di lite vanno compensate come concordemente richiesto dai procuratori delle parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli, Presidente
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Luciana Barreca | Carlo Saltelli |
IL SEGRETARIO