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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 21/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Michele Delli Paoli ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3373/2023 R.G. promossa da: rappresentato e Parte_1 difeso dagli Avv. MEZZOTERO ALFONSO e MARTIRE ANGELA;
-PARTE ATTRICE-
contro
:
Controparte_1
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE- e
contro
:
rappresentato e difeso Controparte_2 dagli Avv. ENRICO BOCCHINO E SARA TESTANI;
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: opposizione ad avviso di accertamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per l'attore: “NEL MERITO: previo accertamento della nullità ovvero l'inefficacia dell'art. 4 di ciascuna delle convenzioni contrattuali inter partes (docc. 1 e 2) per violazione di norme imperative (art. 93 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, art. 63 del D. Lgs. 446/1997, art. 1 comma 831 bis L. 160/2019), con conseguente sostituzione ex art. 1419 cod. civ. delle predette disposizioni nulle o inefficaci, con la previsione dell'obbligo di pagamento delle
pagina 1 di 11 somme ex lege dovute a titolo di TOSAP e determinate nella misura minima di Euro 516,46 annui nonché a titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1 comma 831 bis L. 160 del 2019, revocarsi e/o annullarsi l'accertamento esecutivo impugnato (Prot. n. 2 del 14.11.2023 Rif. ID Pratica 25444638, notificato il 24.11.2023), accertandosi e dichiarandosi che l'opponente Parte_1 nulla deve al convenuto opposto avendo corrisposto gli
[...] CP_1 importi di cui all'art. 93 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, all' art. 63 del D.Lgs. 446/1997 nonché, infine, all'art. 1 comma 831 bis L. 160 del 2019 vigenti ratione temporis. ANCORA NEL MERITO: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una qualsivoglia somma dovuta a favore del
[...]
dichiararsi comunque la compensazione di ogni eventuale e contestata CP_1 pretesa creditoria del convenuto opposto relativa al canone concessorio con CP_1 il maggior controcredito in capo all'opponente Parte_1 conseguente al diritto – da parte di quest'ultima – a ripetere le somme
[...] indebitamente corrisposte ex art. 2033 cod. civ. per il periodo 01.01.2016 al 31.12.2020, come infra precisate. IN OGNI CASO: previa ogni più opportuna declaratoria, respingersi ogni domanda del e della Controparte_1 [...] in quanto inammissibile, prescritta e comunque Controparte_2 infondata in fatto e in diritto, con ogni conseguente statuizione. Con condanna dei convenuti alla rifusione delle spese e dei compensi professionali di lite sostenuti dalla ricorrente in opposizione oltre Parte_1 accessori di disciplina professionale (art. 2, comma 2°, D.M. n. 55/14) e di legge (C.P.A. e I.V.A.)”.
Per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis e previe le declaratorie più opportune: accertare e dichiarare l'incompetenza di CP_2 relativamente al merito della pretesa e, per quanto di competenza della stessa, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto confermando la legittimità dell'operato di e, per l'effetto l'ingiunzione di pagamento CP_2 opposta. Vinte le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza del 9.5.2024 la causa veniva assunta a riserva;
con ordinanza del 3.6.2024 veniva dichiarata la contumacia del CP_1
pagina 2 di 11 e veniva accolta l'istanza di sospensiva del titolo impugnato;
CP_1 all'udienza del 5.11.2024 la causa veniva trattenuta per la decisione.
PREMESSO
Parte attrice Parte_1 proponeva opposizione all'avviso di accertamento esecutivo del 24.11.2024 n. 305000000002120720 con il quale gli veniva ingiunto da parte di
[...]
il pagamento della somma di € Controparte_2
34.668,94 oltre accessori (cfr. ALL. 3 dell'atto di citazione) a titolo di pagamento dei canoni di locazione relativi agli anni dal marzo 2020 al giugno 2023 e allegava:
-di essere società avente ad oggetto l'attività di installazione ed esercizio di impianti per la gestione e commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica;
-di essere titolare nel COMUNE DI di due stazioni radio CP_1 base (SRB) funzionali ad assicurare il servizio di telefonia mobile, necessaria al fine di garantire le inderogabili esigenze di funzionalità della rete, dei servizi di telefonia e di comunicazione elettronica;
-che il sarebbe titolare dell'area sulla quale Controparte_1 sono stati installati i suddetti impianti radio (SRB) e che le parti avrebbero stipulato contratto di locazione del 10.5.2017, della durata di anni 6, prevedendo il pagamento di un canone annuo di € 6.596,64 oltre IVA di legge (DOC. 1 di parte attrice);
-che detto canone di locazione violerebbe il combinato disposto di cui agli artt. 93 D.lgs. 259/2003, art. 12 comma III, D.lgs. 33/2016 e 8 bis comma I, lett. “c” D.L. 135/2018 in base ai quali il canone di locazione pattuito dalle parti non potrebbe eccedere il minor importo previsto per legge a titolo di tassa per l'occupazione di suolo pubblico (TOSAP);
-la nullità parziale della clausola determinativa della misura del canone per violazione dell'art. 93 Codice delle Comunicazioni Elettroniche, chiedendo, ai sensi degli artt. 1339 e 1419, co. 2, c.c., la rideterminazione del canone nella misura predicata dall'invocata norma di settore e pagina 3 di 11 l'accertamento dell'adempimento all'obbligazione di pagamento del canone così come rideterminato;
-di dover pagare la minor somma pari alla suddetta tassa agevolata per l'occupazione di suolo pubblico appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato.
Non si costituiva in giudizio il e ne veniva Controparte_1 dichiarata la contumacia.
Si costituiva in giudizio , la Controparte_2 quale deduceva il proprio difetto di titolarità del merito della pretesa per cui è causa essendo, la stessa, solo agente della riscossione per conto del
Controparte_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.La domanda principale attorea si è rivelata fondata per i motivi di cui si dirà infra;
2. (l'avviso di accertamento opposto)
-osservato che l'avviso di accertamento opposto (All. 3 fasc. parte opponente) ha ad oggetto il pagamento del canone di locazione pattuito tra la società opponente Parte_2 ed il con contratto sottoscritto in data Controparte_1
10.5.2017 (doc. 1 fasc. parte opponente) per l'uso della torre di illuminazione dello stadio comunale del comune di sita in via CP_1
Crispi (cfr. DOC. 6 di parte attrice);
-osservato che la misura del canone di locazione è regolata dall'art. 4 del contratto ed è stabilito nell'importo annuo di € 6.956,64 oltre IVA di legge;
-osservato che l'avviso di accertamento opposto, pertanto, intima alla società opponente il pagamento della somma complessiva di € 34.668,94 dovuta in linea capitale per canoni all'amministrazione locatrice dal marzo 2020 al giugno 2023, oltre agli interessi legali e alle spese di notifica;
pagina 4 di 11 -osservato che la società conduttrice ha dedotto la nullità parziale della clausola determinativa della misura del canone per contrasto con l'art. 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche, chiedendo, ai sensi degli artt. 1339 e 1419, co. 2, c.c., la rideterminazione del canone nella misura stabilita dall'invocata norma di settore e l'accertamento dell'adempimento all'obbligazione di pagamento del canone così come rideterminato;
-ritenuto che l'eccezione di nullità parziale della clausola determinativa della misura del canone di locazione sia fondata, in quanto sussiste il contrasto con l'invocata norma di settore ratione temporis applicabile al rapporto tra le parti;
3. (la normativa di riferimento; la natura di bene immobile indisponibile dello stadio comunale)
-ritenuto che le costituiscono opere di pubblica utilità Parte_3 ed interesse generale e sono parificate alle opere di urbanizzazione primaria (artt. 86, co. 3, e 90, co. 1, Codice delle comunicazioni elettroniche;
art. 82 D.L. 18/2020 ss.mm.ii.);
-ritenuta applicabile l'invocata norma di settore contenuta, per il periodo oggetto del presente giudizio, nell'art. 93 Codice delle comunicazioni elettroniche, il quale prevede, in breve, che agli operatori che forniscono reti di comunicazione non possono essere imposti altri oneri finanziari, reali o contributi se non la tassa per l'occupazione di spazi (D. Lgs. 507/93) ovvero il canone per l'occupazione di aree pubbliche (D. Lgs. 446/97);
-osservato che l'interpretazione della disposizione, rubricata Divieto di imporre altri oneri, è stata oggetto di due norme di interpretazione autentica nel 2016 (art. 12, co. 3, D. Lgs. 33/2016: “l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”) e nel 2018 (art.
8-bis, co. 1, lett. c), D.L. 135/2018:
pagina 5 di 11 “L'articolo 93 comma 2 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso, ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsivoglia natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”);
-ritenuto che l'art. 93 Codice delle comunicazioni elettroniche vigente all'epoca dei fatti (oggi la medesima fattispecie è contemplata nell'art. 54, I comma per cui: “Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, gli enti pubblici non economici nonché ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri di qualsiasi natura o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.178, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa in materia. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale
o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall' art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12”) sia da qualificare come norma imperativa della disciplina di settore, applicabile a tutte le occupazioni di suolo pubblico interessate da opere di telecomunicazioni;
la finalità è quella di disciplinare in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale la misura del corrispettivo dovuto per l'occupazione di impianti che la medesima disciplina qualifica come opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità, in quanto destinate all'erogazione di un pubblico servizio;
ritenuto che
per evitare sperequazioni nella fissazione della misura del canone per il godimento di spazi pubblici da destinare all'infrastruttura pagina 6 di 11 necessaria all'espletamento del servizio pubblico (e, quindi, per determinare condizioni uniformi e non discriminatorie per gli operatori di settore ed assicurare, in tal modo, condizioni di concorrenza perfetta all'interno del mercato nazionale) l'art. 93 Codice delle comunicazioni elettroniche vieti espressamente agli Enti Locali di applicare oneri diversi dalla ovvero dalla ed è, in questo senso, norma CP_3 CP_4 imperativa riconducibile al c.d. ordine pubblico di protezione economica, stante la volontà legislativa di tutela del mercato concorrenziale delle comunicazioni elettroniche e di accesso della collettività nazionale ai relativi servizi in condizione di parità e non discriminazione (Cass. Civ., Sez. I, 10 gennaio 2017, n. 283 per cui: “Orbene, la disciplina succitata è stata considerata, dall'indirizzo interpretativo assolutamente prevalente, come
“espressione di un principio fondamentale” dell'ordinamento di settore delle telecomunicazioni, “in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni”, posto che – ove ciò non fosse – ogni singola amministrazione dotata di potestà impositiva “potrebbe liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti” (cfr. C. Cost., nn. 336/2005; 450/2006; 272/2010; 47/2015; C. St. 2335/2016). In tale prospettiva, un orientamento monolitico di questa Corte (cfr. tra le ultime, Cass. 14788 e 14789/2014; 17524/2015; 13912/2016), riferito, peraltro, alla diversa materia dell'attraversamento, con infrastrutture della rete di telecomunicazione, del cd. reticolo idrico demaniale gestito dalle regioni ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1998, artt. 86 e 89, ha stabilito che l'attraversamento in questione non è assoggettabile al pagamento di oneri o canoni diversi da quelli previsti dal D.Lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), o da legge statale ad esso successiva. Si è, per vero, ritenuto che il menzionato principio ha trovato conferma nella nuova formulazione dell'art. 93, comma 2, del Codice (come novellato dal D.Lgs. n. 70 del 2012, art. 68, inapplicabile “ratione temporis) la quale – a fronte di una generica indicazione contenuta nel comma 1 – ha precisato, in senso
pagina 7 di 11 restrittivo, che nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa o del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”);
-ritenuto che detto impianto normativo sia applicabile al caso de quo vista la natura di bene immobile indisponibile dello stadio comunale su cui è installata la stazione radio base (sul punto vedi Corte appello Firenze sez. III, 02/05/2023, n.837 per cui: “La normativa dettata dall'art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche presuppone che oggetto del rapporto contrattuale/concessorio sia un bene pubblico, ossia un bene appartenente al demanio pubblico oppure al patrimonio indisponibile dell'ente territoriale…”; per la natura di bene indisponibile di un impianto sportivo del Comune cfr. ex multis TAR Campania, Napoli, Sez. II, 14 settembre 2022, n. 5703 per cui: “La giurisprudenza ritiene che gli impianti sportivi di proprietà comunale (nella specie, piscina comunale) appartengono al patrimonio indisponibile del ai sensi dell'art. CP_1
826, ult. comma, c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive”);
-ritenuto che con riguardo all'impianto sportivo sussista indubbiamente la destinazione a pubblico servizio, ai fini dell'applicabilità della fattispecie contemplata dall'art. 93 Codice delle comunicazioni elettroniche;
4. (la nullità parziale del contratto per contrasto a norma imperativa e la sostituzione automatica della clausola nulla, ex artt. 1419, 1339 c.c.)
-ritenuta, ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c., la nullità virtuale dell'art. 4 del contratto sottoscritto tra le parti in data 10.5.2017 e per violazione dell'art. 93 Codice delle comunicazioni elettroniche;
-osservato che la nullità di singole clausole non importi, tuttavia, la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite, come nel caso di specie, da norme imperative (art. 1419, co. 2, c.c.), potendo trovare applicazione il fenomeno della inserzione automatica di clausole in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti (art. 1339 c.c.);
pagina 8 di 11 -ritenuto che la clausola determinativa del canone di locazione debba essere sostituita con il criterio legale determinativo della COSAP (art. 63 D. Lgs. 446/1997) per le annualità fino al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore del c.d. Canone Unico di cui all'art. 1, co. 831-bis, L. 160/2019 (art. 50, co.
5-ter, L. 108/2021), tali essendo i parametri legali stabiliti dall'art. 93, co. 2, Codice delle comunicazioni elettroniche (cfr. App. Torino, 21 maggio 2021); per il periodo di vigenza del regime previsto dall'art. 63 D.Lgs. 446/1997 in tema di COSAP il canone annuo dovrà essere stabilito nella misura annua di € 516,46, dovendo trovare applicazione la fattispecie residuale di cui al n. 3) della lett. f), in mancanza di un diverso criterio normativo stabilito appositamente per il servizio di telefonia mobile e in mancanza di una specifica tariffa per l'occupazione del suolo pubblico definita dal Regolamento comunale nel caso di occupazioni permanenti effettuate da operatori di telecomunicazione per installazioni di infrastrutture di telefonia;
a partire dal 1° gennaio 2022, il (e la è stato sostituito dal c.d. Canone Unico annuo pari CP_4 CP_3 ad € 800,00 previsto ad hoc quale unico corrispettivo dovuto all'amministrazione comunale locatrice di aree da destinare all'infrastruttura di telecomunicazione (art. 1, co. 831-bis, L. 160/2019:
“Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti ad un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003”);
5. (la prova del fatto estintivo del credito per cui è causa)
-ritenuto che la parte opponente abbia, al riguardo, provato (doc. 11/12/13 fasc. parte opponente) il pagamento degli importi così rideterminati in base al parametro legale, imputando parte della somma pagina 9 di 11 complessiva corrisposta (€ 4.283,52) alle tre annualità (dal marzo 2020 al giugno 2023) oggetto dell'avviso di accertamento opposto;
-ritenuto che, in accoglimento dell'opposizione, l'avviso di accertamento opposto debba essere annullato, essendo stata dimostrato il fatto estintivo (pagamento) dell'obbligazione dedotta in giudizio e che possa, altresì, trovare accoglimento l'altra domanda di accertamento della nullità delle clausole determinative del canone per il periodo di vigenza del rapporto di durata, dovendo essere dichiarato parzialmente nullo il contratto sottoscritto tra le parti per violazione dell'art. 93 Codice delle comunicazioni elettroniche, con sostituzione, a partire dal 1° gennaio 2022, dell'importo stabilito dalle parti per il canone di locazione con la somma annua di € 800,00 a titolo di Canone unico previsto dall'art. 1, co. 831-bis, L. 160/2019;
6. (domanda attorea di ripetizione dell'indebito: infondatezza)
-ritenuto che non possa però trovare accoglimento la domanda di ripetizione, ex art. 2033 cod. civ., delle somme corrisposte a titolo di locazione per il periodo 01.01.2016 al 31.12.2020, dal momento che la parte attrice (la quale ha svolto in citazione delle considerazioni generiche) non ha provato il fatto costitutivo di tale domanda costituito dell'avvenuto pagamento delle somme di cui chiede la ripetizione, essendosi limitata a produrre in atti (cfr. DOCC. 11/12/13) solo le distinte di pagamento degli anni 2021/2022/2023 (cfr. Cass., 17.3.2006, n. 5896 la quale definisce il difetto di causa debendi come fatto costitutivo della fattispecie dell'indebito la cui prova spetta, pertanto, all'attore; secondo la giurisprudenza grava sull'attore in ripetizione, ossia sul solvens, l'onere della prova dell'avvenuto pagamento;
si vedano in proposito Cass. 17.3.2006, n. 5896 e Cass., 15.7.2003, n. 11073; per il riparto dell'onere della prova qui applicabile secondo cui l'attore ha l'onere di provare l'esecuzione materiale della prestazione a favore dell'accipiens vedi Cass., 13.11.2003, n. 17146 secondo la quale “nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della
pagina 10 di 11 sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi…”);
7. (spese di lite)
Sussistono e condizioni previste dall'art. 92 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese di lite, stante la soccombenza parziale reciproca e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali di merito non del tutto consolidati.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così dispone:
-ACCOGLIE in parte la domanda attorea;
-DICHIARA la nullità dell'art. 4 del contratto di locazione sottoscritto tra il e la Controparte_1 Controparte_5 in data 10.5.2017 nella parte in cui, a partire dal 1°
[...] gennaio 2022, determina il canone di locazione in misura superiore alla somma di € 800,00 annui prevista dall'art. 1, co. 831-bis, L. 160/2019
-ANNULLA l'avviso di accertamento esecutivo 24.11.2024 n. 305000000002120720, notificato da Controparte_2
in qualità di Concessionario del Servizio di riscossione per il
[...] per intervenuta estinzione (pagamento) del Controparte_1 credito accertato.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Alessandria
19.1.2025
Il Giudice
Dr. Michele Delli Paoli
pagina 11 di 11
-PARTE ATTRICE-
contro
:
Controparte_1
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE- e
contro
:
rappresentato e difeso Controparte_2 dagli Avv. ENRICO BOCCHINO E SARA TESTANI;
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: opposizione ad avviso di accertamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per l'attore: “NEL MERITO: previo accertamento della nullità ovvero l'inefficacia dell'art. 4 di ciascuna delle convenzioni contrattuali inter partes (docc. 1 e 2) per violazione di norme imperative (art. 93 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, art. 63 del D. Lgs. 446/1997, art. 1 comma 831 bis L. 160/2019), con conseguente sostituzione ex art. 1419 cod. civ. delle predette disposizioni nulle o inefficaci, con la previsione dell'obbligo di pagamento delle
pagina 1 di 11 somme ex lege dovute a titolo di TOSAP e determinate nella misura minima di Euro 516,46 annui nonché a titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1 comma 831 bis L. 160 del 2019, revocarsi e/o annullarsi l'accertamento esecutivo impugnato (Prot. n. 2 del 14.11.2023 Rif. ID Pratica 25444638, notificato il 24.11.2023), accertandosi e dichiarandosi che l'opponente Parte_1 nulla deve al convenuto opposto avendo corrisposto gli
[...] CP_1 importi di cui all'art. 93 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, all' art. 63 del D.Lgs. 446/1997 nonché, infine, all'art. 1 comma 831 bis L. 160 del 2019 vigenti ratione temporis. ANCORA NEL MERITO: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una qualsivoglia somma dovuta a favore del
[...]
dichiararsi comunque la compensazione di ogni eventuale e contestata CP_1 pretesa creditoria del convenuto opposto relativa al canone concessorio con CP_1 il maggior controcredito in capo all'opponente Parte_1 conseguente al diritto – da parte di quest'ultima – a ripetere le somme
[...] indebitamente corrisposte ex art. 2033 cod. civ. per il periodo 01.01.2016 al 31.12.2020, come infra precisate. IN OGNI CASO: previa ogni più opportuna declaratoria, respingersi ogni domanda del e della Controparte_1 [...] in quanto inammissibile, prescritta e comunque Controparte_2 infondata in fatto e in diritto, con ogni conseguente statuizione. Con condanna dei convenuti alla rifusione delle spese e dei compensi professionali di lite sostenuti dalla ricorrente in opposizione oltre Parte_1 accessori di disciplina professionale (art. 2, comma 2°, D.M. n. 55/14) e di legge (C.P.A. e I.V.A.)”.
Per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis e previe le declaratorie più opportune: accertare e dichiarare l'incompetenza di CP_2 relativamente al merito della pretesa e, per quanto di competenza della stessa, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto confermando la legittimità dell'operato di e, per l'effetto l'ingiunzione di pagamento CP_2 opposta. Vinte le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza del 9.5.2024 la causa veniva assunta a riserva;
con ordinanza del 3.6.2024 veniva dichiarata la contumacia del CP_1
pagina 2 di 11 e veniva accolta l'istanza di sospensiva del titolo impugnato;
CP_1 all'udienza del 5.11.2024 la causa veniva trattenuta per la decisione.
PREMESSO
Parte attrice Parte_1 proponeva opposizione all'avviso di accertamento esecutivo del 24.11.2024 n. 305000000002120720 con il quale gli veniva ingiunto da parte di
[...]
il pagamento della somma di € Controparte_2
34.668,94 oltre accessori (cfr. ALL. 3 dell'atto di citazione) a titolo di pagamento dei canoni di locazione relativi agli anni dal marzo 2020 al giugno 2023 e allegava:
-di essere società avente ad oggetto l'attività di installazione ed esercizio di impianti per la gestione e commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica;
-di essere titolare nel COMUNE DI di due stazioni radio CP_1 base (SRB) funzionali ad assicurare il servizio di telefonia mobile, necessaria al fine di garantire le inderogabili esigenze di funzionalità della rete, dei servizi di telefonia e di comunicazione elettronica;
-che il sarebbe titolare dell'area sulla quale Controparte_1 sono stati installati i suddetti impianti radio (SRB) e che le parti avrebbero stipulato contratto di locazione del 10.5.2017, della durata di anni 6, prevedendo il pagamento di un canone annuo di € 6.596,64 oltre IVA di legge (DOC. 1 di parte attrice);
-che detto canone di locazione violerebbe il combinato disposto di cui agli artt. 93 D.lgs. 259/2003, art. 12 comma III, D.lgs. 33/2016 e 8 bis comma I, lett. “c” D.L. 135/2018 in base ai quali il canone di locazione pattuito dalle parti non potrebbe eccedere il minor importo previsto per legge a titolo di tassa per l'occupazione di suolo pubblico (TOSAP);
-la nullità parziale della clausola determinativa della misura del canone per violazione dell'art. 93 Codice delle Comunicazioni Elettroniche, chiedendo, ai sensi degli artt. 1339 e 1419, co. 2, c.c., la rideterminazione del canone nella misura predicata dall'invocata norma di settore e pagina 3 di 11 l'accertamento dell'adempimento all'obbligazione di pagamento del canone così come rideterminato;
-di dover pagare la minor somma pari alla suddetta tassa agevolata per l'occupazione di suolo pubblico appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato.
Non si costituiva in giudizio il e ne veniva Controparte_1 dichiarata la contumacia.
Si costituiva in giudizio , la Controparte_2 quale deduceva il proprio difetto di titolarità del merito della pretesa per cui è causa essendo, la stessa, solo agente della riscossione per conto del
Controparte_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.La domanda principale attorea si è rivelata fondata per i motivi di cui si dirà infra;
2. (l'avviso di accertamento opposto)
-osservato che l'avviso di accertamento opposto (All. 3 fasc. parte opponente) ha ad oggetto il pagamento del canone di locazione pattuito tra la società opponente Parte_2 ed il con contratto sottoscritto in data Controparte_1
10.5.2017 (doc. 1 fasc. parte opponente) per l'uso della torre di illuminazione dello stadio comunale del comune di sita in via CP_1
Crispi (cfr. DOC. 6 di parte attrice);
-osservato che la misura del canone di locazione è regolata dall'art. 4 del contratto ed è stabilito nell'importo annuo di € 6.956,64 oltre IVA di legge;
-osservato che l'avviso di accertamento opposto, pertanto, intima alla società opponente il pagamento della somma complessiva di € 34.668,94 dovuta in linea capitale per canoni all'amministrazione locatrice dal marzo 2020 al giugno 2023, oltre agli interessi legali e alle spese di notifica;
pagina 4 di 11 -osservato che la società conduttrice ha dedotto la nullità parziale della clausola determinativa della misura del canone per contrasto con l'art. 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche, chiedendo, ai sensi degli artt. 1339 e 1419, co. 2, c.c., la rideterminazione del canone nella misura stabilita dall'invocata norma di settore e l'accertamento dell'adempimento all'obbligazione di pagamento del canone così come rideterminato;
-ritenuto che l'eccezione di nullità parziale della clausola determinativa della misura del canone di locazione sia fondata, in quanto sussiste il contrasto con l'invocata norma di settore ratione temporis applicabile al rapporto tra le parti;
3. (la normativa di riferimento; la natura di bene immobile indisponibile dello stadio comunale)
-ritenuto che le costituiscono opere di pubblica utilità Parte_3 ed interesse generale e sono parificate alle opere di urbanizzazione primaria (artt. 86, co. 3, e 90, co. 1, Codice delle comunicazioni elettroniche;
art. 82 D.L. 18/2020 ss.mm.ii.);
-ritenuta applicabile l'invocata norma di settore contenuta, per il periodo oggetto del presente giudizio, nell'art. 93 Codice delle comunicazioni elettroniche, il quale prevede, in breve, che agli operatori che forniscono reti di comunicazione non possono essere imposti altri oneri finanziari, reali o contributi se non la tassa per l'occupazione di spazi (D. Lgs. 507/93) ovvero il canone per l'occupazione di aree pubbliche (D. Lgs. 446/97);
-osservato che l'interpretazione della disposizione, rubricata Divieto di imporre altri oneri, è stata oggetto di due norme di interpretazione autentica nel 2016 (art. 12, co. 3, D. Lgs. 33/2016: “l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”) e nel 2018 (art.
8-bis, co. 1, lett. c), D.L. 135/2018:
pagina 5 di 11 “L'articolo 93 comma 2 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso, ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsivoglia natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”);
-ritenuto che l'art. 93 Codice delle comunicazioni elettroniche vigente all'epoca dei fatti (oggi la medesima fattispecie è contemplata nell'art. 54, I comma per cui: “Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, gli enti pubblici non economici nonché ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri di qualsiasi natura o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.178, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa in materia. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale
o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall' art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12”) sia da qualificare come norma imperativa della disciplina di settore, applicabile a tutte le occupazioni di suolo pubblico interessate da opere di telecomunicazioni;
la finalità è quella di disciplinare in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale la misura del corrispettivo dovuto per l'occupazione di impianti che la medesima disciplina qualifica come opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità, in quanto destinate all'erogazione di un pubblico servizio;
ritenuto che
per evitare sperequazioni nella fissazione della misura del canone per il godimento di spazi pubblici da destinare all'infrastruttura pagina 6 di 11 necessaria all'espletamento del servizio pubblico (e, quindi, per determinare condizioni uniformi e non discriminatorie per gli operatori di settore ed assicurare, in tal modo, condizioni di concorrenza perfetta all'interno del mercato nazionale) l'art. 93 Codice delle comunicazioni elettroniche vieti espressamente agli Enti Locali di applicare oneri diversi dalla ovvero dalla ed è, in questo senso, norma CP_3 CP_4 imperativa riconducibile al c.d. ordine pubblico di protezione economica, stante la volontà legislativa di tutela del mercato concorrenziale delle comunicazioni elettroniche e di accesso della collettività nazionale ai relativi servizi in condizione di parità e non discriminazione (Cass. Civ., Sez. I, 10 gennaio 2017, n. 283 per cui: “Orbene, la disciplina succitata è stata considerata, dall'indirizzo interpretativo assolutamente prevalente, come
“espressione di un principio fondamentale” dell'ordinamento di settore delle telecomunicazioni, “in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni”, posto che – ove ciò non fosse – ogni singola amministrazione dotata di potestà impositiva “potrebbe liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti” (cfr. C. Cost., nn. 336/2005; 450/2006; 272/2010; 47/2015; C. St. 2335/2016). In tale prospettiva, un orientamento monolitico di questa Corte (cfr. tra le ultime, Cass. 14788 e 14789/2014; 17524/2015; 13912/2016), riferito, peraltro, alla diversa materia dell'attraversamento, con infrastrutture della rete di telecomunicazione, del cd. reticolo idrico demaniale gestito dalle regioni ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1998, artt. 86 e 89, ha stabilito che l'attraversamento in questione non è assoggettabile al pagamento di oneri o canoni diversi da quelli previsti dal D.Lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), o da legge statale ad esso successiva. Si è, per vero, ritenuto che il menzionato principio ha trovato conferma nella nuova formulazione dell'art. 93, comma 2, del Codice (come novellato dal D.Lgs. n. 70 del 2012, art. 68, inapplicabile “ratione temporis) la quale – a fronte di una generica indicazione contenuta nel comma 1 – ha precisato, in senso
pagina 7 di 11 restrittivo, che nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa o del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”);
-ritenuto che detto impianto normativo sia applicabile al caso de quo vista la natura di bene immobile indisponibile dello stadio comunale su cui è installata la stazione radio base (sul punto vedi Corte appello Firenze sez. III, 02/05/2023, n.837 per cui: “La normativa dettata dall'art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche presuppone che oggetto del rapporto contrattuale/concessorio sia un bene pubblico, ossia un bene appartenente al demanio pubblico oppure al patrimonio indisponibile dell'ente territoriale…”; per la natura di bene indisponibile di un impianto sportivo del Comune cfr. ex multis TAR Campania, Napoli, Sez. II, 14 settembre 2022, n. 5703 per cui: “La giurisprudenza ritiene che gli impianti sportivi di proprietà comunale (nella specie, piscina comunale) appartengono al patrimonio indisponibile del ai sensi dell'art. CP_1
826, ult. comma, c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive”);
-ritenuto che con riguardo all'impianto sportivo sussista indubbiamente la destinazione a pubblico servizio, ai fini dell'applicabilità della fattispecie contemplata dall'art. 93 Codice delle comunicazioni elettroniche;
4. (la nullità parziale del contratto per contrasto a norma imperativa e la sostituzione automatica della clausola nulla, ex artt. 1419, 1339 c.c.)
-ritenuta, ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c., la nullità virtuale dell'art. 4 del contratto sottoscritto tra le parti in data 10.5.2017 e per violazione dell'art. 93 Codice delle comunicazioni elettroniche;
-osservato che la nullità di singole clausole non importi, tuttavia, la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite, come nel caso di specie, da norme imperative (art. 1419, co. 2, c.c.), potendo trovare applicazione il fenomeno della inserzione automatica di clausole in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti (art. 1339 c.c.);
pagina 8 di 11 -ritenuto che la clausola determinativa del canone di locazione debba essere sostituita con il criterio legale determinativo della COSAP (art. 63 D. Lgs. 446/1997) per le annualità fino al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore del c.d. Canone Unico di cui all'art. 1, co. 831-bis, L. 160/2019 (art. 50, co.
5-ter, L. 108/2021), tali essendo i parametri legali stabiliti dall'art. 93, co. 2, Codice delle comunicazioni elettroniche (cfr. App. Torino, 21 maggio 2021); per il periodo di vigenza del regime previsto dall'art. 63 D.Lgs. 446/1997 in tema di COSAP il canone annuo dovrà essere stabilito nella misura annua di € 516,46, dovendo trovare applicazione la fattispecie residuale di cui al n. 3) della lett. f), in mancanza di un diverso criterio normativo stabilito appositamente per il servizio di telefonia mobile e in mancanza di una specifica tariffa per l'occupazione del suolo pubblico definita dal Regolamento comunale nel caso di occupazioni permanenti effettuate da operatori di telecomunicazione per installazioni di infrastrutture di telefonia;
a partire dal 1° gennaio 2022, il (e la è stato sostituito dal c.d. Canone Unico annuo pari CP_4 CP_3 ad € 800,00 previsto ad hoc quale unico corrispettivo dovuto all'amministrazione comunale locatrice di aree da destinare all'infrastruttura di telecomunicazione (art. 1, co. 831-bis, L. 160/2019:
“Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti ad un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003”);
5. (la prova del fatto estintivo del credito per cui è causa)
-ritenuto che la parte opponente abbia, al riguardo, provato (doc. 11/12/13 fasc. parte opponente) il pagamento degli importi così rideterminati in base al parametro legale, imputando parte della somma pagina 9 di 11 complessiva corrisposta (€ 4.283,52) alle tre annualità (dal marzo 2020 al giugno 2023) oggetto dell'avviso di accertamento opposto;
-ritenuto che, in accoglimento dell'opposizione, l'avviso di accertamento opposto debba essere annullato, essendo stata dimostrato il fatto estintivo (pagamento) dell'obbligazione dedotta in giudizio e che possa, altresì, trovare accoglimento l'altra domanda di accertamento della nullità delle clausole determinative del canone per il periodo di vigenza del rapporto di durata, dovendo essere dichiarato parzialmente nullo il contratto sottoscritto tra le parti per violazione dell'art. 93 Codice delle comunicazioni elettroniche, con sostituzione, a partire dal 1° gennaio 2022, dell'importo stabilito dalle parti per il canone di locazione con la somma annua di € 800,00 a titolo di Canone unico previsto dall'art. 1, co. 831-bis, L. 160/2019;
6. (domanda attorea di ripetizione dell'indebito: infondatezza)
-ritenuto che non possa però trovare accoglimento la domanda di ripetizione, ex art. 2033 cod. civ., delle somme corrisposte a titolo di locazione per il periodo 01.01.2016 al 31.12.2020, dal momento che la parte attrice (la quale ha svolto in citazione delle considerazioni generiche) non ha provato il fatto costitutivo di tale domanda costituito dell'avvenuto pagamento delle somme di cui chiede la ripetizione, essendosi limitata a produrre in atti (cfr. DOCC. 11/12/13) solo le distinte di pagamento degli anni 2021/2022/2023 (cfr. Cass., 17.3.2006, n. 5896 la quale definisce il difetto di causa debendi come fatto costitutivo della fattispecie dell'indebito la cui prova spetta, pertanto, all'attore; secondo la giurisprudenza grava sull'attore in ripetizione, ossia sul solvens, l'onere della prova dell'avvenuto pagamento;
si vedano in proposito Cass. 17.3.2006, n. 5896 e Cass., 15.7.2003, n. 11073; per il riparto dell'onere della prova qui applicabile secondo cui l'attore ha l'onere di provare l'esecuzione materiale della prestazione a favore dell'accipiens vedi Cass., 13.11.2003, n. 17146 secondo la quale “nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della
pagina 10 di 11 sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi…”);
7. (spese di lite)
Sussistono e condizioni previste dall'art. 92 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese di lite, stante la soccombenza parziale reciproca e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali di merito non del tutto consolidati.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così dispone:
-ACCOGLIE in parte la domanda attorea;
-DICHIARA la nullità dell'art. 4 del contratto di locazione sottoscritto tra il e la Controparte_1 Controparte_5 in data 10.5.2017 nella parte in cui, a partire dal 1°
[...] gennaio 2022, determina il canone di locazione in misura superiore alla somma di € 800,00 annui prevista dall'art. 1, co. 831-bis, L. 160/2019
-ANNULLA l'avviso di accertamento esecutivo 24.11.2024 n. 305000000002120720, notificato da Controparte_2
in qualità di Concessionario del Servizio di riscossione per il
[...] per intervenuta estinzione (pagamento) del Controparte_1 credito accertato.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Alessandria
19.1.2025
Il Giudice
Dr. Michele Delli Paoli
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