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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/09/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
OGGETTO Risarcimento danni da inadempimento contrattuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1056 dell'anno
2021 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Parte_1
Pasquadibisceglie, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTRICE
rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parte_2
Savasta, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA E CHIAMANTE IN CAUSA
ASSICURATRICE in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maristella Bellistri e Francesco Terranova, con studio in Bari, ed elettivamente domiciliata agli indirizzi di posta elettronica certificata costituenti il loro rispettivo domicilio digitale TERZA CHIAMATA IN CAUSA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 25.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come da ultimo modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
regolarmente notificato il 23.2.2021, la ha quivi Pt_1
convenuto la medico odontoiatra, deducendo quanto Pt_2
segue.
A settembre 2016 si rivolgeva alla dott.ssa < Pt_2
risolvere alcuni problemi che stavano interessando la sua arcata dentaria>>; eseguito il 3.9.2016 l'esame radiografico previamente prescrittole dalla convenuta, l'attrice lo sottoponeva alla odontoiatra, la quale predisponeva un piano terapeutico che prevedeva <
2.5), l'inserimento di due impianti endoossei, uno all'arcata inferiore destra e l'altro all'arcata superiore sinistra, la loro protesizzazione mediante due corone in ceramica e, infine, la cura conservativa di alcuni elementi dentari>>; tanto verso il corrispettivo della complessiva
2 somma di € 3.800,00, a pagarsi mediante rate mensili di €
500,00 ciascuna;
pur senza sottoscrivere dichiarazioni di consenso, la accettava tale programma, che Pt_1
cominciava così ad avere esecuzione nei successivi mesi, con
<
premolare superiore di sinistra>>, a cui faceva seguito
<
in posizione 2.5>>; dopo di che, prima, a gennaio 2018,
accadeva che la dott.ssa , < Pt_2
finalizzazione della terapia protesica sugli impianti,
effettuava l'avulsione del I molare superiore di sinistra,
senza fornire alcuna spiegazione plausibile e nonostante la contrarietà a tale tipo di intervento manifestata in più
occasioni dalla sig.ra e poi, il 13.3.2018, Parte_1
<>,
per la predetta finalizzazione della terapia protesica,
accadeva che la professionista <
quanto pretendeva di ricevere preventivamente il saldo dell'importo concordato, pari ad € 800,00>>; il rapporto fra le parti a questo punto si interrompeva e <
successivo la dott.ssa presentava al sig. Pt_2
, marito dell'attrice, una fattura di € 2.700,00, CP_2
senza fornire spiegazione alcuna e impegnandosi a restituire la somma di € 300,00 [la differenza cioè fra quanto già
pagato e l'ammontare della fattura] solo previa sottoscrizione di una liberatoria da parte della sig.ra
3 ; questa, lungi dal sottoscrivere la liberatoria Parte_1
richiesta, sulla scorta del parere fornitole da altro odontoiatra di sua fiducia, promuoveva davanti a questo
Tribunale procedimento di accertamento tecnico preventivo,
n. 4619/2019 R.G., al fine di far accertare l'inadempimento o l'inesatto adempimento da parte della convenuta delle obbligazioni assunte con il contratto d'opera professionale come sopra concluso fra le parti e determinare i danni con ciò arrecatile;
la relazione di consulenza tecnica d'ufficio ivi depositata, a firma delle dott.sse Persona_1
quale medico legale e quale odontoiatra, Controparte_3
accertava nelle prestazioni rese dalla dott. in Pt_2
esecuzione del predetto contratto plurimi profili di difformità dalle leges artis, causa di danno biologico, da invalidità temporanea, quantificata nella misura del 50% per
40 giorni, e invalidità permanente, quantificata nella misura di 1 punto percentuale, e danno patrimoniale,
costituito dalla spesa, stimata nella complessiva somma di
€ 3.200,00, occorrente per porre rimedio agli errori commessi dalla convenuta;
la ha pertanto diritto al Pt_1
risarcimento di tali danni, nonché al risarcimento del danno morale connesso al danno biologico e al rimborso della somma di € 3.000,00 pagata in corrispettivo delle prestazioni così
mal rese o non più rese dalla professionista;
all'esito dell'espletato a.t.p., la chiamata Controparte_4
nel procedimento dalla dott.ssa quale sua Pt_2
4 assicuratrice della responsabilità professionale, in forza della relativa polizza ha direttamente pagato in favore dell'attrice la complessiva somma di € 2.700,00, che la ha trattenuto in conto alla maggiore somma vantata Pt_1
a credito;
senza esito è rimasto il procedimento di mediazione di cui al d.l.vo n. 28/2010 successivamente esperito.
L'attrice chiede dunque condannarsi la dott.ssa al Pt_2
pagamento in suo favore della ulteriore somma di € 10.374,47
per risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali direttamente subiti e per restituzione del compenso indebitamente pagato nella misura di € 3.000,00, oltre ad
<<€ 2.263,21 per le competenze legali relative al procedimento ex art. 696 c.p.c.>> e agli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. e al risarcimento del maggiore danno da svalutazione monetaria.
La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di risposta tempestivamente depositata il 17.5.2021, resistendo all'avversa domanda sia per l'an sia comunque per il quantum,
ma ad ogni buon conto chiedendo, e ottenendo, per il caso di suo anche parziale accoglimento, di chiamare pure qui in causa in garanzia la sua compagnia assicurativa
. Controparte_4
Questa, regolarmente evocata con atto notificato il
14.6.2021, si è a sua volta tempestivamente costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata il 20.10.2021,
5 non contestando la operatività della garanzia assicurativa invocata dalla chiamante e allegando tuttavia <
estinto la propria obbligazione indennizzatoria, pagando quanto di sua competenza, con esclusione dei soli importi per i compensi e per la franchigia contrattuale, di spettanza dell'assicurata>>.
Più precisamente, risulta ex actis che la GN ha liquidato l'indennizzo a suo avviso dovuto nella complessiva somma di € 3.042,82, di cui € 1.592,82 per risarcimento del danno biologico, € 200,00 per risarcimento dei danni patrimoniali, escluso quanto eventualmente a restituirsi dalla dott.ssa per compensi indebitamente percepiti, Pt_2
ed € 1.250,00 per rimborso delle spese del procedimento di a.t.p., dopo di che, detratta la franchigia del 10% prevista in polizza, erroneamente calcolata, o per determinare in cifra tonda la somma a pagarsi, nel maggiore importo di €
342,82 anziché in quello di € 304,28, con una differenza a proprio vantaggio di € 38,54, ha versato direttamente alla danneggiata la suddetta somma di 2.700,00.
La ha trattenuto in acconto tale pagamento, quivi Pt_1
chiedendo gli ulteriori importi, come sopra precisamente determinati nell'atto di citazione - e tale la domanda è
rimasta anche all'esito del deposito della memoria ex n. 1,
art. 183, co. 6, c.p.c. e della precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.2.2025 - di € 10.374,47 per risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
6 direttamente causati dalla condotta inadempiente della professionista convenuta e per restituzione di quanto indebitamente pagato in corrispettivo delle sue prestazioni inesatte e nocive, pari ad € 3.000,00, e di € 2.263,21 per rimborso delle spese del procedimento di istruzione preventiva, rispettivamente calcolati in misura corrispondente alla differenza fra la somma di € 11.824,47
e la somma di € 1.450,00 pagata dalla Assicurazione per risarcimento e la somma di € 3.513,21 e la somma di € 1.250,00
pagata dalla Assicurazione per rimborso di spese legali.
Senonché il predetto importo di € 11.824,47 non corrisponde alla sommatoria delle voci di danno di cui è dall'attrice richiesto il risarcimento ulteriore, che, come di seguito specificate nel medesimo atto di citazione, sono in totale pari, con l'aggiunta della somma di € 3.000,00 relativa al compenso indebitamente pagato, al minore importo di €
8.270,67: € 941,40 per invalidità temporanea (per 40 giorni al 50%); € 651,42 per invalidità permanente (nella misura dell'1%); € 477,85 per danno morale;
€ 3.200,00 per danni patrimoniali.
Ed infatti la qui chiede altresì allo stesso titolo Pt_1
di risarcimento di danni anche il rimborso delle spese legali sostenute per il procedimento di a.t.p. per compenso delle consulenti d'ufficio incaricate, pari ad € 2.651,00, e per compenso del consulente di parte da essa incaricato, pari ad
€ 854,00, che non integrano tuttavia danni direttamente
7 derivanti dalle inadempienze imputate alla convenuta, ma,
per l'appunto, identificano spese legali a cui dette inadempienze hanno dato luogo, che - al pari delle spese incontrate dalla per il patrocinio del quale ha Pt_1
dovuto avvalersi nel medesimo procedimento di istruzione preventiva, a cui deve dunque unicamente ricondursi la separata richiesta dell'attrice di pagamento della somma di
€ 2.263,21 - spetteranno a rimborso a tale diverso titolo,
nella misura qui a liquidarsi.
Peraltro, anche a sommare detti importi (€ 2.651,00 ed €
854,00) alla suddetta somma di € 8.270,67, si ha non già la somma di € 11.824,47 come sopra reclamata dall'attrice per tale titolo, bensì la minore somma di € 11.775,67.
Per quanto, d'altro canto, sia fatto cenno nell'atto di citazione alla circostanza della mancanza di consenso informato, la ricorrenza di un tale profilo di responsabilità
della odontoiatra è documentalmente smentita dalla cartella clinica e dai plurimi moduli di consenso informato, recanti tutti sottoscrizione della paziente, offerti in comunicazione dalla convenuta con la comparsa di riposta, in copia informatica di cui l'attrice non ha disconosciuto né
la conformità all'originale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2719 c.c., né l'autenticità della firma che vi risulta da essa apposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 215, co. 1, n. 2, c.p.c.; e difatti nessun addebito si trova mosso a tale riguardo all'operato della dott.ssa Pt_2
8 nella relazione di c.t.u. redatta in sede del procedimento di istruzione preventiva che ha preceduto il presente giudizio.
E però, al contrario, il consenso informato non vale in nessun caso ad esonerare da responsabilità il sanitario che abbia operato scelte terapeutiche errate secondo le leges artis (v. da ultimo Cass.
3.2.2025 n. 2562).
Dai medesimi documenti sopra richiamati si ricava poi che nessun tipo di intervento la professionista ha eseguito sull'elemento dentale in posizione 12, che pure ha formato oggetto di addebito di responsabilità in sede di a.t.p.
Il giudizio è stato istruito mediante l'interrogatorio formale dell'attrice e l'audizione testimoniale del marito della stessa e della madre della convenuta, che – ha dichiarato - all'epoca le prestava collaborazione presso il suo studio nella gestione dello stesso per ciò che non fossero richieste competenze mediche né paramediche ed è
stata presente in occasione delle visite e dei trattamenti a cui la cugina della convenuta, si è ivi Pt_1
sottoposta.
Ebbene, l'interpello dell'attrice non ha dato esiti confessori in favore della dott.ssa . Pt_2
Le deposizioni dei testi, oltre a manifestare la naturale solidarietà di ciascuno di essi con il proprio congiunto,
non hanno del pari che concorso a confermare il sostanziale pregio della c.t.u. preventiva espletata nel contraddittorio
9 di tutte e tre le parti quivi in causa, che risulta non condivisibile unicamente per ciò che ha attribuito una responsabilità alla professionista anche in relazione all'elemento dentale 12, al quale deve come sopra reputarsi documentalmente escluso che la stessa abbia praticato alcun trattamento.
Con questa precisazione, sono dunque dirimenti le risultanze dell'a.t.p. espletato, dalla cui relazione, quivi acquisita agli atti, si ricava quanto segue.
Le cc.tt.u. hanno accertato il compimento da parte della convenuta di: avulsione degli elementi dentali 25 e 45, con successivo posizionamento di impianti osteointegrati in loro sostituzione;
trattamento conservativo degli elementi dentali 11, 12, 21 e 22; avulsione dell'elemento dentale 26,
dopo sua otturazione provvisoria.
Esse hanno valutato: corretta l'avulsione dell'elemento dentale 25; erronea la scelta terapeutica di procedere ad avulsione dell'elemento dentale 45 anziché a suo trattamento conservativo, non giustificata dalle risultanze dell'unico esame strumentale che risulta eseguito, costituito da una ortopantomografia del 3.9.2016; erronea la scelta terapeutica di procedere ad avulsione, nel gennaio del 2018,
dell'elemento dentale 26 anziché a suo trattamento conservativo, che si sarebbe potuto ritenere corretta ove fosse stata fondata la diagnosi di <
verticale>> riportata nella cartella clinica, ma di ciò, di
10 cui non v'era prova in sede di a.t.p., non è stata raggiunta prova neppure in sede del presente giudizio;
non correttamente eseguito il trattamento conservativo degli elementi dentali 11, 12, 21 e 22.
Le cc.tt.u. hanno quindi così determinato i danni conseguentemente riportati dalla paziente: quanto al danno non patrimoniale alla salute, invalidità temporanea al 50%
di 20 giorni e invalidità permanente di 0,5 punti percentuali per l'erroneo trattamento dell'elemento dentale 45 e ulteriore invalidità temporanea al 50% di 20 giorni e ulteriore invalidità permanente di 0,5 punti percentuali sul presupposto, quivi confermato, della erroneità del trattamento dell'elemento dentale 26; quanto ai danni patrimoniali, € 800,00 per la spesa presumibilmente a sostenersi dall'attrice per il completamento dell'impianto in sostituzione dell'elemento dentale 45, € 1.800,00 per la spesa presumibilmente a sostenersi dall'attrice per l'impianto in sostituzione dell'elemento dentale 26, €
600,00 per la spesa presumibilmente a sostenersi dall'attrice per il rifacimento del trattamento conservativo degli elementi dentali 11, 12, 21 e 22.
È consolidata giurisprudenza della Suprema Corte che, in materia di attività professionale, l'esecuzione di prestazioni inutili, ancorché non dannose, per il cliente preclude il diritto del professionista al relativo compenso
(v. Cass.
8.2.2023 n. 3822 fra le più recenti); il
11 professionista è altresì comunque esposto a risarcimento nel caso in cui la prestazione inutile risulti anche dannosa, in forza dell'art. 1453, co. 1, ultima parte, c.c., a prescindere dalla volontà del cliente di pretendere ugualmente l'esatto adempimento ovvero di agire per la risoluzione del contratto.
Sul piano non patrimoniale, la chiede di essere Pt_1
risarcita, oltre che per il danno biologico, da invalidità
temporanea e da invalidità permanente, nella misura accertata dalle cc.tt.u., anche per il danno morale che lamenta di avere riportato per effetto del danno biologico.
Dispone l'art. 2059 c.c. che <
deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge>>.
Secondo il più recente approdo del Supremo Collegio (v. Cass.
21.3.2022 n. 9006), al novero di tali casi appartengono sia il danno biologico sia il danno morale, per essere espressamente contemplati dagli artt. 138 e 139 d.l.vo n.
209/2005, con distinta previsione, a cui deve attribuirsi valenza generale, anche al di fuori della sede sua propria,
del risarcimento per lesioni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti,
in forza della quale essi devono ritenersi suscettibili di autonomo risarcimento.
Va infatti riconosciuto risarcimento per il danno biologico,
costituito dalla < temporanea o permanente
12 all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-
relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito>> (artt. 138, co. 2, lett. a), e 139, co. 2, cit.),
nella misura corrispondente all'entità della menomazione dell'integrità psico-fisica occorsa risultante da accertamento medico-legale, con l'eventuale incremento che può essere giustificato, in via di c.d. personalizzazione,
dall'accertamento altresì di una incidenza particolarmente rilevante della menomazione su specifici aspetti dinamico-
relazionali della vita della vittima;
ad esso può essere poi aggiunto, al di là della predetta personalizzazione,
ulteriore, separato risarcimento per il danno morale,
costituito invece dalla sofferenza interiore e non relazionale della persona, non suscettibile di accertamenti medico-legali, ove ne sia allegata e riscontrata la ricorrenza nel caso concreto.
Al fine della quantificazione, necessariamente equitativa,
di tali danni, è poi statuizione della Suprema Corte tuttora valida per il caso di specie - al quale non è ratione temporis applicabile la "tabella unica nazionale" adottata con d.p.r.
n. 12/2025 per gli eventi dannosi verificatisi a decorrere dal 5.3.2025, - a cui questo giudicante ritiene di aderire,
che <
13 conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli [a motore] e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal tribunale di Milano,
da modularsi secondo le circostanze del caso concreto>>
(Cass.
7.6.2011 n. 12408).
Discende nella specie, in cui si tratta di lesioni micropermanenti, cioè non eccedenti i 9 punti percentuali,
non causate dalla circolazione di veicoli a motore e natanti,
che, facendo applicazione della più recente riformulazione delle predette tabelle (v. Cass. 20.7.2023 n. 21630 ex multis), rese pubbliche dall'Osservatorio sulla Giustizia
Civile del Tribunale di Milano il 4.6.2024, ammonterebbe alla complessiva somma di € 3.679,50, di cui € 2.300,00 per danno biologico da invalidità temporanea, € 1.045,00 per danno biologico da invalidità permanente ed € 334,50 per danno morale, che, avuto riguardo al tipo di lesioni di cui si tratta, deve presumersi di misura pari quanto meno al 10%
del risarcimento riconosciuto per il danno biologico, il risarcimento che potrebbe spettare all'attrice, che nel 2018
aveva 51 anni, per i danni non patrimoniali.
La predetta somma di € 3.679,50 è superiore a quella di €
2.070,67 in cui l'attrice ha precisamente determinato il suo petitum a tale titolo e dunque deve tenersi ferma la
14 determinazione fatta dalla parte.
Dalla combinazione dei rilievi che precedono, tralasciando per il momento il pagamento che la ha ricevuto dalla Pt_1
compagnia assicurativa della dott.ssa , consegue che: Pt_2
- in ragione della correttezza dell'operato della convenuta relativo all'elemento dentale 25, questa, dell'importo di €
3.000,00 pacificamente versatole dall'attrice in corrispettivo della intera opera professionale prestata, ha diritto a trattenere la somma di € 970,00, che, dalla ricevuta agli atti emessa con il n. 45/2018, la dott.ssa ed è incontroverso, avere incassato in Controparte_5
corrispettivo delle prestazioni erogate in relazione a tale elemento dentale;
- in ragione della negligenza, imprudenza e/o imperizia dell'operato della convenuta relativo all'elemento dentale
45 ed anche, deve a questo punto ritenersi, all'elemento dentale 26, che hanno comportato sia inutilità delle prestazioni mediche correlativamente rese, fatta esclusione per l'impianto in sede del 45 avulso, riutilizzabile per la futura realizzazione di protesi, sia danni patrimoniali e non patrimoniali, a risarcirsi nella misura direttamente determinata dalle cc.tt.u. per i danni patrimoniali e nella misura determinabile sulla scorta delle loro conclusioni per i danni non patrimoniali, l'attrice ha diritto di conseguire a) la restituzione, per l'inutilità di tali prestazioni,
dall'importo di € 3.000,00 versato per corrispettivo totale,
15 della complessiva somma, quale si ricava dalla medesima ricevuta innanzi menzionata, di € 320,00, di cui € 170,00
per l'elemento dentale 45 ed € 150,00 per l'elemento dentale
26, b) il risarcimento a titolo di danno non patrimoniale,
biologico e morale, della complessiva somma di € 2.070,67;
c) il risarcimento a titolo di danno patrimoniale, per le spese a sostenersi al fine di porre rimedio mediante protesi,
per quanto ancora occorrente, alla indebita avulsione degli elementi dentali 45 e 26, della complessiva somma di €
2.600,00, di cui € 800,00 per il 45 ed € 1.800,00 per il 26,
per il quale va eseguito anche l'impianto, oltre alla apposizione della corona;
- in ragione della negligenza, imprudenza e/o imperizia dell'operato della convenuta relativo agli elementi dentali
11, 21 e 22, le quali hanno per contro comportato soltanto inutilità delle prestazioni mediche correlativamente rese e non anche danno biologico e così né danno morale né un danno patrimoniale per la necessità di porre rimedio al danno biologico, l'attrice ha infine diritto di conseguire la mera restituzione, per l'inutilità di queste altre prestazioni,
dall'importo di € 3.000,00 versato per corrispettivo totale,
della somma di € 500,00, quale sempre si ricava dalla suddetta ricevuta n. 45/2018.
La ha infine diritto alla restituzione, dall'importo Pt_1
di € 3.000,00 versato per corrispettivo totale,
dell'ulteriore somma di € 310,00, pacificamente pagata per
16 prestazioni non eseguite.
In definitiva allora, per le predette diverse causali,
l'attrice ha diritto a ricevere il pagamento da parte della convenuta, per risarcimento di danni e restituzione di compensi indebitamente pagati, della complessiva somma di €
5.800,67, oltre a:
- gli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284 c.c.
ovvero al tasso eventualmente maggiore costituito dal rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata infrannuale, in cui, in mancanza di prova contraria, il maggior danno da svalutazione monetaria deve presuntivamente determinarsi (v. Cass. SS.UU. 16.7.2008 n. 19499), a decorrere dalla data del 22.7.2019, a cui è documentata la costituzione in mora, fino all'effettivo soddisfo;
- le spese di causa, relative al presente giudizio e al procedimento di istruzione preventiva che lo ha preceduto,
nella misura liquidata in dispositivo.
Dal totale di tali importi andrà detratto l'acconto di €
2.700,00 già direttamente versato in favore dell'attrice dalla , ad imputarsi al dovuto ex art. Controparte_4
1194 c.c., quanto ad € 1.450,00 a risarcimento di danni e quanto ad € 1.250,00 a rimborso di spese legali.
In accoglimento della domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della sua Assicurazione, questa va poi condannata ad indennizzare la dott.ssa , alle Pt_2
condizioni di cui alla polizza inter partes, di tutto quanto
17 la stessa sarà tenuta a pagare in favore dell'attrice in forza della presente sentenza.
Le spese di causa vanno infine compensate nel rapporto fra convenuta chiamante e terza chiamata in causa, nel quale non
è ravvisabile soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte da nei confronti di Parte_1 Parte_2
e da questa nei confronti della Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
così provvede, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto,
condanna la convenuta a pagare in favore dell'attrice, per risarcimento di danni e restituzione di compensi indebitamente pagati, la somma di € 5.800,67, oltre agli interessi come in motivazione, da cui andrà detratta come in motivazione la somma di € 1.450,00;
- condanna la convenuta a pagare in favore dell'attrice le spese di causa, che, in relazione sia al presente giudizio sia al procedimento di istruzione preventiva che lo ha preceduto, si liquidano nella complessiva somma di €
11.989,09, di cui € 4.134,09 per esborsi ed € 7.855,00 per compenso, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge,
18 da cui andrà detratta come in motivazione la somma di €
1.250,00;
- condanna la terza chiamata in causa ad indennizzare la convenuta chiamante come in motivazione di tutto quanto la stessa sarà tenuta a pagare in favore dell'attrice in forza della presente sentenza;
- dichiara le spese di causa integralmente compensate nel rapporto fra convenuta chiamante e terza chiamata in causa.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 13.9.2025 IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1056 dell'anno
2021 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Parte_1
Pasquadibisceglie, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTRICE
rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parte_2
Savasta, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA E CHIAMANTE IN CAUSA
ASSICURATRICE in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maristella Bellistri e Francesco Terranova, con studio in Bari, ed elettivamente domiciliata agli indirizzi di posta elettronica certificata costituenti il loro rispettivo domicilio digitale TERZA CHIAMATA IN CAUSA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 25.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come da ultimo modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
regolarmente notificato il 23.2.2021, la ha quivi Pt_1
convenuto la medico odontoiatra, deducendo quanto Pt_2
segue.
A settembre 2016 si rivolgeva alla dott.ssa < Pt_2
risolvere alcuni problemi che stavano interessando la sua arcata dentaria>>; eseguito il 3.9.2016 l'esame radiografico previamente prescrittole dalla convenuta, l'attrice lo sottoponeva alla odontoiatra, la quale predisponeva un piano terapeutico che prevedeva <
2.5), l'inserimento di due impianti endoossei, uno all'arcata inferiore destra e l'altro all'arcata superiore sinistra, la loro protesizzazione mediante due corone in ceramica e, infine, la cura conservativa di alcuni elementi dentari>>; tanto verso il corrispettivo della complessiva
2 somma di € 3.800,00, a pagarsi mediante rate mensili di €
500,00 ciascuna;
pur senza sottoscrivere dichiarazioni di consenso, la accettava tale programma, che Pt_1
cominciava così ad avere esecuzione nei successivi mesi, con
<
premolare superiore di sinistra>>, a cui faceva seguito
<
in posizione 2.5>>; dopo di che, prima, a gennaio 2018,
accadeva che la dott.ssa , < Pt_2
finalizzazione della terapia protesica sugli impianti,
effettuava l'avulsione del I molare superiore di sinistra,
senza fornire alcuna spiegazione plausibile e nonostante la contrarietà a tale tipo di intervento manifestata in più
occasioni dalla sig.ra e poi, il 13.3.2018, Parte_1
<>,
per la predetta finalizzazione della terapia protesica,
accadeva che la professionista <
quanto pretendeva di ricevere preventivamente il saldo dell'importo concordato, pari ad € 800,00>>; il rapporto fra le parti a questo punto si interrompeva e <
successivo la dott.ssa presentava al sig. Pt_2
, marito dell'attrice, una fattura di € 2.700,00, CP_2
senza fornire spiegazione alcuna e impegnandosi a restituire la somma di € 300,00 [la differenza cioè fra quanto già
pagato e l'ammontare della fattura] solo previa sottoscrizione di una liberatoria da parte della sig.ra
3 ; questa, lungi dal sottoscrivere la liberatoria Parte_1
richiesta, sulla scorta del parere fornitole da altro odontoiatra di sua fiducia, promuoveva davanti a questo
Tribunale procedimento di accertamento tecnico preventivo,
n. 4619/2019 R.G., al fine di far accertare l'inadempimento o l'inesatto adempimento da parte della convenuta delle obbligazioni assunte con il contratto d'opera professionale come sopra concluso fra le parti e determinare i danni con ciò arrecatile;
la relazione di consulenza tecnica d'ufficio ivi depositata, a firma delle dott.sse Persona_1
quale medico legale e quale odontoiatra, Controparte_3
accertava nelle prestazioni rese dalla dott. in Pt_2
esecuzione del predetto contratto plurimi profili di difformità dalle leges artis, causa di danno biologico, da invalidità temporanea, quantificata nella misura del 50% per
40 giorni, e invalidità permanente, quantificata nella misura di 1 punto percentuale, e danno patrimoniale,
costituito dalla spesa, stimata nella complessiva somma di
€ 3.200,00, occorrente per porre rimedio agli errori commessi dalla convenuta;
la ha pertanto diritto al Pt_1
risarcimento di tali danni, nonché al risarcimento del danno morale connesso al danno biologico e al rimborso della somma di € 3.000,00 pagata in corrispettivo delle prestazioni così
mal rese o non più rese dalla professionista;
all'esito dell'espletato a.t.p., la chiamata Controparte_4
nel procedimento dalla dott.ssa quale sua Pt_2
4 assicuratrice della responsabilità professionale, in forza della relativa polizza ha direttamente pagato in favore dell'attrice la complessiva somma di € 2.700,00, che la ha trattenuto in conto alla maggiore somma vantata Pt_1
a credito;
senza esito è rimasto il procedimento di mediazione di cui al d.l.vo n. 28/2010 successivamente esperito.
L'attrice chiede dunque condannarsi la dott.ssa al Pt_2
pagamento in suo favore della ulteriore somma di € 10.374,47
per risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali direttamente subiti e per restituzione del compenso indebitamente pagato nella misura di € 3.000,00, oltre ad
<<€ 2.263,21 per le competenze legali relative al procedimento ex art. 696 c.p.c.>> e agli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. e al risarcimento del maggiore danno da svalutazione monetaria.
La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di risposta tempestivamente depositata il 17.5.2021, resistendo all'avversa domanda sia per l'an sia comunque per il quantum,
ma ad ogni buon conto chiedendo, e ottenendo, per il caso di suo anche parziale accoglimento, di chiamare pure qui in causa in garanzia la sua compagnia assicurativa
. Controparte_4
Questa, regolarmente evocata con atto notificato il
14.6.2021, si è a sua volta tempestivamente costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata il 20.10.2021,
5 non contestando la operatività della garanzia assicurativa invocata dalla chiamante e allegando tuttavia <
estinto la propria obbligazione indennizzatoria, pagando quanto di sua competenza, con esclusione dei soli importi per i compensi e per la franchigia contrattuale, di spettanza dell'assicurata>>.
Più precisamente, risulta ex actis che la GN ha liquidato l'indennizzo a suo avviso dovuto nella complessiva somma di € 3.042,82, di cui € 1.592,82 per risarcimento del danno biologico, € 200,00 per risarcimento dei danni patrimoniali, escluso quanto eventualmente a restituirsi dalla dott.ssa per compensi indebitamente percepiti, Pt_2
ed € 1.250,00 per rimborso delle spese del procedimento di a.t.p., dopo di che, detratta la franchigia del 10% prevista in polizza, erroneamente calcolata, o per determinare in cifra tonda la somma a pagarsi, nel maggiore importo di €
342,82 anziché in quello di € 304,28, con una differenza a proprio vantaggio di € 38,54, ha versato direttamente alla danneggiata la suddetta somma di 2.700,00.
La ha trattenuto in acconto tale pagamento, quivi Pt_1
chiedendo gli ulteriori importi, come sopra precisamente determinati nell'atto di citazione - e tale la domanda è
rimasta anche all'esito del deposito della memoria ex n. 1,
art. 183, co. 6, c.p.c. e della precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.2.2025 - di € 10.374,47 per risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
6 direttamente causati dalla condotta inadempiente della professionista convenuta e per restituzione di quanto indebitamente pagato in corrispettivo delle sue prestazioni inesatte e nocive, pari ad € 3.000,00, e di € 2.263,21 per rimborso delle spese del procedimento di istruzione preventiva, rispettivamente calcolati in misura corrispondente alla differenza fra la somma di € 11.824,47
e la somma di € 1.450,00 pagata dalla Assicurazione per risarcimento e la somma di € 3.513,21 e la somma di € 1.250,00
pagata dalla Assicurazione per rimborso di spese legali.
Senonché il predetto importo di € 11.824,47 non corrisponde alla sommatoria delle voci di danno di cui è dall'attrice richiesto il risarcimento ulteriore, che, come di seguito specificate nel medesimo atto di citazione, sono in totale pari, con l'aggiunta della somma di € 3.000,00 relativa al compenso indebitamente pagato, al minore importo di €
8.270,67: € 941,40 per invalidità temporanea (per 40 giorni al 50%); € 651,42 per invalidità permanente (nella misura dell'1%); € 477,85 per danno morale;
€ 3.200,00 per danni patrimoniali.
Ed infatti la qui chiede altresì allo stesso titolo Pt_1
di risarcimento di danni anche il rimborso delle spese legali sostenute per il procedimento di a.t.p. per compenso delle consulenti d'ufficio incaricate, pari ad € 2.651,00, e per compenso del consulente di parte da essa incaricato, pari ad
€ 854,00, che non integrano tuttavia danni direttamente
7 derivanti dalle inadempienze imputate alla convenuta, ma,
per l'appunto, identificano spese legali a cui dette inadempienze hanno dato luogo, che - al pari delle spese incontrate dalla per il patrocinio del quale ha Pt_1
dovuto avvalersi nel medesimo procedimento di istruzione preventiva, a cui deve dunque unicamente ricondursi la separata richiesta dell'attrice di pagamento della somma di
€ 2.263,21 - spetteranno a rimborso a tale diverso titolo,
nella misura qui a liquidarsi.
Peraltro, anche a sommare detti importi (€ 2.651,00 ed €
854,00) alla suddetta somma di € 8.270,67, si ha non già la somma di € 11.824,47 come sopra reclamata dall'attrice per tale titolo, bensì la minore somma di € 11.775,67.
Per quanto, d'altro canto, sia fatto cenno nell'atto di citazione alla circostanza della mancanza di consenso informato, la ricorrenza di un tale profilo di responsabilità
della odontoiatra è documentalmente smentita dalla cartella clinica e dai plurimi moduli di consenso informato, recanti tutti sottoscrizione della paziente, offerti in comunicazione dalla convenuta con la comparsa di riposta, in copia informatica di cui l'attrice non ha disconosciuto né
la conformità all'originale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2719 c.c., né l'autenticità della firma che vi risulta da essa apposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 215, co. 1, n. 2, c.p.c.; e difatti nessun addebito si trova mosso a tale riguardo all'operato della dott.ssa Pt_2
8 nella relazione di c.t.u. redatta in sede del procedimento di istruzione preventiva che ha preceduto il presente giudizio.
E però, al contrario, il consenso informato non vale in nessun caso ad esonerare da responsabilità il sanitario che abbia operato scelte terapeutiche errate secondo le leges artis (v. da ultimo Cass.
3.2.2025 n. 2562).
Dai medesimi documenti sopra richiamati si ricava poi che nessun tipo di intervento la professionista ha eseguito sull'elemento dentale in posizione 12, che pure ha formato oggetto di addebito di responsabilità in sede di a.t.p.
Il giudizio è stato istruito mediante l'interrogatorio formale dell'attrice e l'audizione testimoniale del marito della stessa e della madre della convenuta, che – ha dichiarato - all'epoca le prestava collaborazione presso il suo studio nella gestione dello stesso per ciò che non fossero richieste competenze mediche né paramediche ed è
stata presente in occasione delle visite e dei trattamenti a cui la cugina della convenuta, si è ivi Pt_1
sottoposta.
Ebbene, l'interpello dell'attrice non ha dato esiti confessori in favore della dott.ssa . Pt_2
Le deposizioni dei testi, oltre a manifestare la naturale solidarietà di ciascuno di essi con il proprio congiunto,
non hanno del pari che concorso a confermare il sostanziale pregio della c.t.u. preventiva espletata nel contraddittorio
9 di tutte e tre le parti quivi in causa, che risulta non condivisibile unicamente per ciò che ha attribuito una responsabilità alla professionista anche in relazione all'elemento dentale 12, al quale deve come sopra reputarsi documentalmente escluso che la stessa abbia praticato alcun trattamento.
Con questa precisazione, sono dunque dirimenti le risultanze dell'a.t.p. espletato, dalla cui relazione, quivi acquisita agli atti, si ricava quanto segue.
Le cc.tt.u. hanno accertato il compimento da parte della convenuta di: avulsione degli elementi dentali 25 e 45, con successivo posizionamento di impianti osteointegrati in loro sostituzione;
trattamento conservativo degli elementi dentali 11, 12, 21 e 22; avulsione dell'elemento dentale 26,
dopo sua otturazione provvisoria.
Esse hanno valutato: corretta l'avulsione dell'elemento dentale 25; erronea la scelta terapeutica di procedere ad avulsione dell'elemento dentale 45 anziché a suo trattamento conservativo, non giustificata dalle risultanze dell'unico esame strumentale che risulta eseguito, costituito da una ortopantomografia del 3.9.2016; erronea la scelta terapeutica di procedere ad avulsione, nel gennaio del 2018,
dell'elemento dentale 26 anziché a suo trattamento conservativo, che si sarebbe potuto ritenere corretta ove fosse stata fondata la diagnosi di <
verticale>> riportata nella cartella clinica, ma di ciò, di
10 cui non v'era prova in sede di a.t.p., non è stata raggiunta prova neppure in sede del presente giudizio;
non correttamente eseguito il trattamento conservativo degli elementi dentali 11, 12, 21 e 22.
Le cc.tt.u. hanno quindi così determinato i danni conseguentemente riportati dalla paziente: quanto al danno non patrimoniale alla salute, invalidità temporanea al 50%
di 20 giorni e invalidità permanente di 0,5 punti percentuali per l'erroneo trattamento dell'elemento dentale 45 e ulteriore invalidità temporanea al 50% di 20 giorni e ulteriore invalidità permanente di 0,5 punti percentuali sul presupposto, quivi confermato, della erroneità del trattamento dell'elemento dentale 26; quanto ai danni patrimoniali, € 800,00 per la spesa presumibilmente a sostenersi dall'attrice per il completamento dell'impianto in sostituzione dell'elemento dentale 45, € 1.800,00 per la spesa presumibilmente a sostenersi dall'attrice per l'impianto in sostituzione dell'elemento dentale 26, €
600,00 per la spesa presumibilmente a sostenersi dall'attrice per il rifacimento del trattamento conservativo degli elementi dentali 11, 12, 21 e 22.
È consolidata giurisprudenza della Suprema Corte che, in materia di attività professionale, l'esecuzione di prestazioni inutili, ancorché non dannose, per il cliente preclude il diritto del professionista al relativo compenso
(v. Cass.
8.2.2023 n. 3822 fra le più recenti); il
11 professionista è altresì comunque esposto a risarcimento nel caso in cui la prestazione inutile risulti anche dannosa, in forza dell'art. 1453, co. 1, ultima parte, c.c., a prescindere dalla volontà del cliente di pretendere ugualmente l'esatto adempimento ovvero di agire per la risoluzione del contratto.
Sul piano non patrimoniale, la chiede di essere Pt_1
risarcita, oltre che per il danno biologico, da invalidità
temporanea e da invalidità permanente, nella misura accertata dalle cc.tt.u., anche per il danno morale che lamenta di avere riportato per effetto del danno biologico.
Dispone l'art. 2059 c.c. che <
deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge>>.
Secondo il più recente approdo del Supremo Collegio (v. Cass.
21.3.2022 n. 9006), al novero di tali casi appartengono sia il danno biologico sia il danno morale, per essere espressamente contemplati dagli artt. 138 e 139 d.l.vo n.
209/2005, con distinta previsione, a cui deve attribuirsi valenza generale, anche al di fuori della sede sua propria,
del risarcimento per lesioni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti,
in forza della quale essi devono ritenersi suscettibili di autonomo risarcimento.
Va infatti riconosciuto risarcimento per il danno biologico,
costituito dalla < temporanea o permanente
12 all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-
relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito>> (artt. 138, co. 2, lett. a), e 139, co. 2, cit.),
nella misura corrispondente all'entità della menomazione dell'integrità psico-fisica occorsa risultante da accertamento medico-legale, con l'eventuale incremento che può essere giustificato, in via di c.d. personalizzazione,
dall'accertamento altresì di una incidenza particolarmente rilevante della menomazione su specifici aspetti dinamico-
relazionali della vita della vittima;
ad esso può essere poi aggiunto, al di là della predetta personalizzazione,
ulteriore, separato risarcimento per il danno morale,
costituito invece dalla sofferenza interiore e non relazionale della persona, non suscettibile di accertamenti medico-legali, ove ne sia allegata e riscontrata la ricorrenza nel caso concreto.
Al fine della quantificazione, necessariamente equitativa,
di tali danni, è poi statuizione della Suprema Corte tuttora valida per il caso di specie - al quale non è ratione temporis applicabile la "tabella unica nazionale" adottata con d.p.r.
n. 12/2025 per gli eventi dannosi verificatisi a decorrere dal 5.3.2025, - a cui questo giudicante ritiene di aderire,
che <
13 conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli [a motore] e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal tribunale di Milano,
da modularsi secondo le circostanze del caso concreto>>
(Cass.
7.6.2011 n. 12408).
Discende nella specie, in cui si tratta di lesioni micropermanenti, cioè non eccedenti i 9 punti percentuali,
non causate dalla circolazione di veicoli a motore e natanti,
che, facendo applicazione della più recente riformulazione delle predette tabelle (v. Cass. 20.7.2023 n. 21630 ex multis), rese pubbliche dall'Osservatorio sulla Giustizia
Civile del Tribunale di Milano il 4.6.2024, ammonterebbe alla complessiva somma di € 3.679,50, di cui € 2.300,00 per danno biologico da invalidità temporanea, € 1.045,00 per danno biologico da invalidità permanente ed € 334,50 per danno morale, che, avuto riguardo al tipo di lesioni di cui si tratta, deve presumersi di misura pari quanto meno al 10%
del risarcimento riconosciuto per il danno biologico, il risarcimento che potrebbe spettare all'attrice, che nel 2018
aveva 51 anni, per i danni non patrimoniali.
La predetta somma di € 3.679,50 è superiore a quella di €
2.070,67 in cui l'attrice ha precisamente determinato il suo petitum a tale titolo e dunque deve tenersi ferma la
14 determinazione fatta dalla parte.
Dalla combinazione dei rilievi che precedono, tralasciando per il momento il pagamento che la ha ricevuto dalla Pt_1
compagnia assicurativa della dott.ssa , consegue che: Pt_2
- in ragione della correttezza dell'operato della convenuta relativo all'elemento dentale 25, questa, dell'importo di €
3.000,00 pacificamente versatole dall'attrice in corrispettivo della intera opera professionale prestata, ha diritto a trattenere la somma di € 970,00, che, dalla ricevuta agli atti emessa con il n. 45/2018, la dott.ssa ed è incontroverso, avere incassato in Controparte_5
corrispettivo delle prestazioni erogate in relazione a tale elemento dentale;
- in ragione della negligenza, imprudenza e/o imperizia dell'operato della convenuta relativo all'elemento dentale
45 ed anche, deve a questo punto ritenersi, all'elemento dentale 26, che hanno comportato sia inutilità delle prestazioni mediche correlativamente rese, fatta esclusione per l'impianto in sede del 45 avulso, riutilizzabile per la futura realizzazione di protesi, sia danni patrimoniali e non patrimoniali, a risarcirsi nella misura direttamente determinata dalle cc.tt.u. per i danni patrimoniali e nella misura determinabile sulla scorta delle loro conclusioni per i danni non patrimoniali, l'attrice ha diritto di conseguire a) la restituzione, per l'inutilità di tali prestazioni,
dall'importo di € 3.000,00 versato per corrispettivo totale,
15 della complessiva somma, quale si ricava dalla medesima ricevuta innanzi menzionata, di € 320,00, di cui € 170,00
per l'elemento dentale 45 ed € 150,00 per l'elemento dentale
26, b) il risarcimento a titolo di danno non patrimoniale,
biologico e morale, della complessiva somma di € 2.070,67;
c) il risarcimento a titolo di danno patrimoniale, per le spese a sostenersi al fine di porre rimedio mediante protesi,
per quanto ancora occorrente, alla indebita avulsione degli elementi dentali 45 e 26, della complessiva somma di €
2.600,00, di cui € 800,00 per il 45 ed € 1.800,00 per il 26,
per il quale va eseguito anche l'impianto, oltre alla apposizione della corona;
- in ragione della negligenza, imprudenza e/o imperizia dell'operato della convenuta relativo agli elementi dentali
11, 21 e 22, le quali hanno per contro comportato soltanto inutilità delle prestazioni mediche correlativamente rese e non anche danno biologico e così né danno morale né un danno patrimoniale per la necessità di porre rimedio al danno biologico, l'attrice ha infine diritto di conseguire la mera restituzione, per l'inutilità di queste altre prestazioni,
dall'importo di € 3.000,00 versato per corrispettivo totale,
della somma di € 500,00, quale sempre si ricava dalla suddetta ricevuta n. 45/2018.
La ha infine diritto alla restituzione, dall'importo Pt_1
di € 3.000,00 versato per corrispettivo totale,
dell'ulteriore somma di € 310,00, pacificamente pagata per
16 prestazioni non eseguite.
In definitiva allora, per le predette diverse causali,
l'attrice ha diritto a ricevere il pagamento da parte della convenuta, per risarcimento di danni e restituzione di compensi indebitamente pagati, della complessiva somma di €
5.800,67, oltre a:
- gli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284 c.c.
ovvero al tasso eventualmente maggiore costituito dal rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata infrannuale, in cui, in mancanza di prova contraria, il maggior danno da svalutazione monetaria deve presuntivamente determinarsi (v. Cass. SS.UU. 16.7.2008 n. 19499), a decorrere dalla data del 22.7.2019, a cui è documentata la costituzione in mora, fino all'effettivo soddisfo;
- le spese di causa, relative al presente giudizio e al procedimento di istruzione preventiva che lo ha preceduto,
nella misura liquidata in dispositivo.
Dal totale di tali importi andrà detratto l'acconto di €
2.700,00 già direttamente versato in favore dell'attrice dalla , ad imputarsi al dovuto ex art. Controparte_4
1194 c.c., quanto ad € 1.450,00 a risarcimento di danni e quanto ad € 1.250,00 a rimborso di spese legali.
In accoglimento della domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della sua Assicurazione, questa va poi condannata ad indennizzare la dott.ssa , alle Pt_2
condizioni di cui alla polizza inter partes, di tutto quanto
17 la stessa sarà tenuta a pagare in favore dell'attrice in forza della presente sentenza.
Le spese di causa vanno infine compensate nel rapporto fra convenuta chiamante e terza chiamata in causa, nel quale non
è ravvisabile soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte da nei confronti di Parte_1 Parte_2
e da questa nei confronti della Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
così provvede, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto,
condanna la convenuta a pagare in favore dell'attrice, per risarcimento di danni e restituzione di compensi indebitamente pagati, la somma di € 5.800,67, oltre agli interessi come in motivazione, da cui andrà detratta come in motivazione la somma di € 1.450,00;
- condanna la convenuta a pagare in favore dell'attrice le spese di causa, che, in relazione sia al presente giudizio sia al procedimento di istruzione preventiva che lo ha preceduto, si liquidano nella complessiva somma di €
11.989,09, di cui € 4.134,09 per esborsi ed € 7.855,00 per compenso, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge,
18 da cui andrà detratta come in motivazione la somma di €
1.250,00;
- condanna la terza chiamata in causa ad indennizzare la convenuta chiamante come in motivazione di tutto quanto la stessa sarà tenuta a pagare in favore dell'attrice in forza della presente sentenza;
- dichiara le spese di causa integralmente compensate nel rapporto fra convenuta chiamante e terza chiamata in causa.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 13.9.2025 IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
19