Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione tra il Regno del Belgio, la Repubblica francese ed il Regno di Spagna relativa alla Societa' Eurodif, firmata a Parigi il 20 marzo 1980, con allegato e scambio di note per la partecipazione da parte dell'Italia a detta convenzione, effettuato a Parigi ed a Roma il 22 agosto 1980 ed il 15 gennaio 1981.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione tra il Regno del Belgio, la Repubblica francese ed il Regno di Spagna relativa alla Societa' Eurodif, firmata a Parigi il 20 marzo 1980, con allegato e scambio di note per la partecipazione da parte dell'Italia a detta convenzione, effettuato a Parigi ed a Roma il 22 agosto 1980 ed il 15 gennaio 1981.