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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 09/10/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone di: dr.ssa Maria Balletti Presidente dr.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 272/2023 R.G.
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
FR SO
Appellante
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Macchia
Appellata
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Salerno n. 652/2023 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da rispettivi atti di precisazione delle conclusioni depositati nel fascicolo informatico
Svolgimento del processo
Con decreto n. 2555/2015, reso il 2.05.2005, il Tribunale di Salerno ingiungeva all' di corrispondere alla (d'ora in Parte_1 Controparte_1 poi, per brevità, “ ) la somma di euro 16.375,69, oltre interessi e spese, a CP_1 titolo di interessi moratori ex D.Lgs n. 231/01 maturati per il ritardato
1 pagamento di fatture emesse per prestazioni rese in favore degli assistiti dal
Servizio Sanitario Nazionale nel corso dell'anno 2014.
L' proponeva opposizione avverso il provvedimento monitorio, Parte_1 eccependo, in primo luogo, il difetto di legittimazione ad agire della avendo CP_1 questa ceduto, con atto notificatole, alla (poi incorporata Controparte_2 nella i crediti futuri, compresi gli accessori e le garanzie, Controparte_3 per le prestazioni rese nel periodo compreso tra l'1.01.2013 e il 31.12.2014.
Contestava poi la debenza delle somme oggetto dell'ingiunzione non avendo assolto la all'onere sullo stesso gravante di comprovare il ritardato CP_1 pagamento dei corrispettivi delle prestazioni rese, stante la mancata indicazione sia del giorno di scadenza dell'obbligazione che di quello in cui erano stati eseguiti i pagamenti delle fatture;
evidenziava in merito l'insufficienza la produzione della sola fattura n. 32/E del 26.05.2015, emessa e consegnatale per il titolo per il quale aveva agito.
Costituitasi in giudizio, la contestava la fondatezza dell'eccepito difetto di CP_1 legittimazione ad agire, requisito distinto dalla titolarità del diritto di credito, comunque sussistente, come comprovato dall'atto di retrocessione dei crediti che produceva.
Quanto alla contestazione del credito, faceva rilevare l'opposta che nel fascicolo del monitorio non aveva solo prodotto la fattura ma anche un prospetto contenente il dettaglio degli interessi maturati con indicazione delle date dei pagamenti in uno alla specificazione dei giorni di ritardo effettivi rispetto alle scadenze contrattuali previste;
faceva rilevare inoltre di aver prodotto anche tutte le fatture emesse nel corso del 2014 in ordine alle prestazioni rese.
Istruita documentalmente, la causa veniva decisa con la sentenza n. 652/2023 con la quale il Tribunale così statuiva:
“1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto
n. 2555/2015 emesso dal Tribunale di Salerno in data 2.10. 2015 e notificato in data 23.11.2015 che dichiara esecutivo;
Parte 2. Condanna l' opponente a pagare in favore della società opposta la somma di € 16.375,69 oltre interessi;
2
3. Condanna l' , in persona del l.r.p.t., al rimborso in favore Parte_1 dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in € 2.540,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Macchia”.
Avverso tale statuizione l' , con atto regolarmente notificato, ha Parte_1 proposto appello dinanzi a questa Corte, fondato sui motivi di seguito illustrati, così concludendo:
“In via preliminare: in accoglimento di tutti, o anche solo di parte, degli esposti motivi, annullare e/o revocare il D.I. n. n. 2555/2015 – R.G. n. 7094/2015, emesso dal Tribunale Ordinario di Salerno in data 02/10/2015, stante la mancanza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. per la sua concezione.
In via principale, nel merito: in accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall' , Controparte_4 in persona del legale rappresentante p.t., in favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., a titolo di interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002, rispetto ai crediti relativi alle prestazioni erogate in favore degli assistiti del S.S.N., nell'anno 2014, ovvero in virtù della fattura n. 32/E del
28/09/2015.
In via gradata, nel merito: in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare che la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. ha frazionato il credito unitario afferente agli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002, eventualmente maturati sulle prestazioni erogate in favore degli assisti dell' , nell'anno Controparte_4
2014 e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità della relativa domanda giudiziale.
In via ulteriormente gravata, nel merito: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere confermata, in tutto o in parte, la sussistenza del diritto di credito riconosciuto in primo grado, in accoglimento del quarto motivo di appello, accertare e dichiarare che gli interessi successivamente maturati, in quanto anatocistici, vanno calcolati al tasso legale e con decorrenza dalla domanda, ovvero a partire dal 04/03/2016, data di notifica dell'atto di retrocessione
3 prodotto in prima sede dall'appellata, con la memoria n. 2 ex art. 183, comma
6, c.p.c.
In ogni caso;
riconoscere la vittoria di spesa e competenze di lite per il doppio grado di giudizio, in favore dell' , in persona del Controparte_4 legale rappresentante p.t., ovvero, in accoglimento del terzo motivo di appello, rideterminare comunque le spese di lite liquidate in primo grado, tenuto conto della soccombenza virtuale della in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., per quanto riguarda la fase monitoria.”
Si è costituita la contestando i motivi posti a fondamento CP_1 dell'impugnazione, della quale chiedeva il rigetto con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. - nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis - all'esito dell'udienza del 22.05.2025 - sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento depositato il 5.6.2025. dell'opposizione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dato atto che il giudice di primo grado, a fondamento della statuizione di rigetto dell'opposizione proposta dalla , dopo aver Parte_1 argomentato sulla differenza tra la legittimazione ad agire e titolarità della situazione soggettiva sostanziale, ha ritenuto comprovata la titolarità del credito in capo alla avendo questa prodotto, nel termine delle preclusioni CP_1 istruttorie, l'atto di retrocessione dei crediti di cui alle fatture sulla base delle quali erano stati calcolati gli interessi di mora richiesti.
Richiamando i principi in tema di ripartizione degli oneri probatori a carico del creditore e del debitore nell'ipotesi di azione di adempimento, poi, il Tribunale ha ritenuto che, una volta dedotto dalla l'inesatto adempimento, ossia il CP_1 ritardo, sarebbe stato onere dell' comprovare l'esattezza della sua Parte_1 prestazione di pagamento del corrispettivo, onere nella specie rimasto inadempiuto;
inoltre, ha osservato il Tribunale, che l'opponente non aveva contestato la correttezza dei calcoli eseguiti nel prospetto contabile prodotto dall'opposta e ha ritenuto superfluo ogni accertamento ulteriore a mezzo CTU,
4 in difetto di elementi indiziari di segno opposto quanto al profilo della correttezza del calcolo.
Ha osservato, infine, il primo giudice che l'opponente neanche aveva contestato l'erogazione delle prestazioni da parte della né l'effettivo ammontare della CP_1 sorta capitale sulla base del quale l'opposta aveva eseguito i calcoli.
Con il primo motivo l' appellante lamenta l'erroneità della decisione Parte_1 nella parte in cui ha ritenuto infondata la contestazione della sussistenza della prova dell'inesatto adempimento, ossia del ritardo nel pagamento delle fatture da parte dell'asl.
Assume che “in tema di prova dell'inesatto adempimento di un'obbligazione, avente per oggetto una somma di denaro, qualora il creditore deduca che
l'inesattezza è costituita dal ritardo nel pagamento, in quanto effettuato oltre il termine stabilito dal contratto o dalla legge, è suo onere, allo scopo di conseguire per tale ritardo gli interessi moratori, provare, non solo il giorno di scadenza dell'obbligazione, ma anche quello (successivo) in cui è stato eseguito il pagamento della sorta capitale. Solo laddove un simile onere venga osservato, compete poi al debitore dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, oppure la sussistenza di un fatto impeditivo (ex multis: Cass., 24 maggio 2012, n. 8242”
(v. pag. 3 atto di appello).
Sostiene che la a fondamento della propria pretesa di pagamento degli CP_1 interessi moratori, si era limitata ad allegare: le fatture relative all'anno 2014, i conteggi relativi agli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 che si assumevano dovuti e il contratto stipulato per l'anno 2014, senza produrre alcuna documentazione contabile e/o bancaria a riprova delle date dei pagamenti asseritamente eseguiti in ritardo;
essa opponente, di contro, aveva sempre disconosciuto la dedotta tardività dei pagamenti e, per l'effetto, il contenuto dei conteggi stessi.
Con il secondo motivo l'appellante eccepisce l'improcedibilità della domanda per l'illegittimo frazionamento del credito.
Al riguardo assume che l'appellata aveva azionato in altro giudizio ancora pendente, una pretesa allo stesso titolo relativa agli acconti mensili del 90% e concernenti il corrispettivo delle prestazioni di cui al medesimo contratto.
5 Con il terzo motivo denuncia l' appellante la nullità del D.I. Controparte_4 opposto per carenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c.
Lamenta che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto la sussistenza della legittimazione ad agire dell'appellata ed assume al riguardo che, all'epoca dell'introduzione del ricorso monitorio, la non aveva ancora la titolarità del CP_1 credito azionato.
Osserva al riguardo che l'atto di retrocessione le era stato notificato solo in data
4.03.2016, dunque, solo a tale data - successiva sia al deposito del ricorso monitorio che alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione
(avvenuta in data 23.12.2015) - il credito era ritornato nella titolarità della CP_1
Assume, inoltre, che il credito azionato, di cui alla fattura emessa in data
28.09.2015, all'epoca dell'introduzione del ricorso (30.09.2015), era inesigibile, non essendo decorso il termine di giorni 60 previsto dagli artt. 4 e 5 del Dlgs.
232/2002.
Con il quarto motivo l'appellante contesta infine la qualificazione e la data di decorrenza degli interessi maturati sul credito ingiunto lamentando che il giudice di primo grado non aveva esaminato la relativa eccezione, benché ritualmente proposta.
Sostiene che l'importo ingiunto -costituito da interessi moratori- non è un credito afferente a “transazioni commerciali” e che, tutt'al più, sullo stesso sarebbero dovuti gli interessi corrispettivi nella misura legale;
essi, inoltre, dovevano essere richiesti e concessi dalla domanda e non dalle singole scadenze, anzi, dall'avvenuta notifica dell'atto di retrocessione, stante la mancanza di titolarità del credito in epoca precedente.
Assume rilievo logico preliminare l'esame del terzo motivo di appello, concernente la titolarità della pretesa azionata, erroneamente qualificata dall'appellante come “difetto di legittimazione ad agire”.
Va dato atto che dagli atti di causa e dalle difese delle parti emerge che il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione era stato chiesto dalla per il pagamento CP_1 degli interessi moratori maturati, a norma del D.Lgs 231/02, (fattura n.32E/14)
a causa del ritardato pagamento del corrispettivo delle prestazioni di cui alle
6 fatture n.ri 1110/14, 2360/14, 3438/14, 4222/14, 5174/14, 6013/14, 6903/14,
7417/14, 8857/14, 9613/14, 10335714, 113/15. Parte A fronte della contestazione dell' in merito alla titolarità del credito per intervenuta la cessione a terzi dei crediti portati da dette fatture, relativi a prestazioni sanitarie eseguite nell'anno 2014, l'opposta allegava l'intervenuta retrocessione di detti crediti, producendo una copia di una scrittura privata Parte autenticata in data 1.03.2016, notificata subito dopo all' con il quale la CP_1
e il cessionario risolvevano l'atto di cessione limitatamente ai crediti descritti nel prospetto allegato sotto la lettera B.
Orbene, tra le fatture indicate nel ricorso, costituenti la base per il calcolo degli interessi “commerciali” richiesti, solo alcune di esse sono ricomprese in detto allegato, segnatamente quelle contrassegnate con i n.ri 4222/14, 5174/14,
6013/14, 6903/14, 9613/14 e 32/14 E (quest'ultima concernente gli interessi moratori).
Da ciò, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non può ritenersi provata la titolarità dei crediti e, dunque, dei pretesi accessori, di cui alle fatture indicate nel ricorso monitorio non ricomprese nell'atto di retrocessione.
Tuttavia, così passando all'esame della prima doglianza, ad avviso di questa
Corte, la pretesa di pagamento degli interessi moratori ex Dlgs. 232/2002, formulata dall'appellato con il ricorso monitorio, non può trovare accoglimento neanche con riferimento ai crediti di cui risulta titolare a seguito di retrocessione, non potendosi fondare la pretesa sulla sola fattura azionata n. 32/14 E, avente ad oggetto gli interessi moratori .
L'odierna appellante, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva contestato, oltre alla titolarità del credito, anche l'infondatezza della pretesa per mancanza di allegazione e prova, a carico del creditore, della data nella quale erano stati eseguiti i pagamenti della sorta capitale.
E tale argomentazione difensiva ha riproposto in questa sede così contestando la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che, una volta dedotto dalla l'inesatto adempimento, ossia il ritardo nei pagamenti, CP_1 sarebbe stato onere dell' comprovare l'esattezza della sua Parte_1 prestazione.
7 La doglianza è fondata non condividendo questa Corte le argomentazioni del primo giudice in merito alla ripartizione dell'onere della prova gravante sulle parti nel presente giudizio.
Il principio giurisprudenziale richiamato dal giudice di primo grado, contenuto nella sentenza Cass. S.U. 13533 del 30 ottobre 2001, con la quale le Sezioni
Unite hanno risolto la questione del riparto dell'onere della prova in materia di inadempimento di una obbligazione, infatti, deve essere correttamente inteso.
Come chiarito dalla stessa Corte (Cass. n.3579/2004), con detta sentenza le
Sezioni Unite, nel ribadire che il creditore che contesta un inadempimento deve limitarsi a denunciare l'“inesattezza” dell'adempimento, intendono affermare che egli è gravato dall'onere di allegare tutte le circostanze specifiche del caso concreto che integra quella inesattezza. Detta inesattezza, infatti, va intesa in senso ampio e comprende diverse modalità concrete di manifestazione;
pertanto, il creditore che, come nel caso in esame, ha allegato -a fondamento della una domanda di pagamento relativa ad un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro (interessi moratori)- che l'inesattezza consiste nel ritardo nel pagamento, essendo stato effettuato oltre il termine previsto dal contratto,
è gravato di indicare e comprovare non solo la data di scadenza dell'obbligazione, ma altresì quella successiva in cui il pagamento è stato effettuato. Una volta assolto tale onere, compete al debitore fornire la prova dell'effettivo e corretto adempimento.
Nel caso in esame, l'appellata in primo grado ha asserito che il pagamento delle fatture è stato effettuato in ritardo rispetto alla data prevista nel contratto, ma non ha allegato e comprovato, mediante la produzione di documentazione contabile o bancaria, la data effettiva in cui i pagamenti erano stati eseguiti Parte dall' onde consentire di procedere alla necessaria verifica dell'an e del quantum della pretesa azionata.
Non può sopperire al difetto di allegazione delle circostanze specifiche integranti l'inesattezza della prestazione il documento allegato al ricorso monitorio, denominato “dettaglio degli interessi maturati”, perché documento formato dalla stessa privo di valore probatorio. CP_1
8 Correttamente, dunque, l'appellante ha richiamato, con il principio Parte_1 affermato dalla Suprema Corte con la pronunzia n. 8242/ 2012 (già affermato dalla citata Cass. n. 3579/2004 e più recentemente da Cass. n. n.33535/2022), secondo cui "in tema di prova dell'inesatto adempimento di un'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro, allorquando il creditore deduca che
l'inesattezza è costituita dal ritardo nel pagamento, in quanto effettuato oltre il termine stabilito dal contratto o dalla legge, è suo onere, allo scopo di conseguire per tale ritardo gli interessi moratori, indicare non solo il giorno di scadenza dell'obbligazione, ma anche quello (successivo) in cui è stato eseguito il pagamento della somma capitale;
ove tale onere venga osservato, compete al debitore dimostrare l'avvenuto esatto adempimento".
Tale affermazione costituisce, come già evidenziato, applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui "il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento".
Alla stregua delle considerazioni che precedono non essendo stata allegata e dimostrata la data di pagamento delle somme portate dalle fatture, elemento indispensabile per accertare la denunciata mora della debitrice e i giorni di effettivo ritardo, la pretesa azionata dall'appellata con il ricorso monitorio va ritenuta infondata. Di conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, va accolta l'opposizione proposta dall' e revocato il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 2555/015 emesso dal Tribunale di Salerno.
L'integrale riforma della sentenza impugnata impone a questa Corte una nuova liquidazione anche delle spese del primo grado di giudizio.
Esse, in ossequio al principio della soccombenza, liquidate come in dispositivo in base al D.M. n. 55/14 e successive modifiche, vanno poste integralmente a carico della società appellata.
P. Q. M.
9 La Corte di Appello di Salerno definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' nei confronti della avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 652/2023 del Tribunale di Salerno, così provvede:
a) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta dall' con l'atto di citazione notificato in data Parte_1
23.12.2015 e revoca il decreto ingiuntivo n. 2555/2015 emesso dal Tribunale di
Salerno;
b) condanna la al pagamento in favore dell' Controparte_1 [...]
delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, liquidati in euro Pt_1
150,00 per spese ed euro 5.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali pari al 15 %, iva e cap come per legge, per il giudizio di primo grado, ed in euro 360,00 per spese ed euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali pari al 15 % dei compensi, iva e cap come per legge, per il giudizio di appello.
Salerno, 18 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott.ssa Maria Balletti
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