Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/06/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito allo scambio di note scritte la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2734/2019 r. g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina, presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. Antonino Brancatelli che lo rappresenta e difende per procura in atti,
opponente
e
(c.f. ), con sede in Roma, già Controparte_1 P.IVA_1
Agente della riscossione per la Provincia di Messina (c.f. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Messina presso lo studio dell'avv. Michele Brancato che la rappresenta e difende per procura in atti,
opposto
(c.f. ), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_3
opposto contumace
oggetto: opposizione a intimazione di pagamento – contributi previdenziali.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 20 maggio 2019 ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 29520189004709311000, notificatagli dalla
[...]
il 9 aprile 2019, limitatamente alla somma di 2.294,29 euro per contributi previdenziali CP_2
IVS dovuti all , somme aggiuntive, sanzioni, interessi e accessori, in virtù di cartelle mai CP_3
ricevute.
Nella resistenza dell'agente della riscossione, contumace l' , sostituita l'udienza del 19 CP_3
giugno 2025 dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
73/2021, convertito in Legge n. 106 del 23 luglio 2021, la società è stata sciolta e Controparte_2
dal giorno successivo l'esercizio delle funzioni di riscossione della Regione Siciliana è svolto dall' che, a titolo universale, è subentrata nei rapporti giuridici Controparte_1
attivi e passivi della CP_2
3.- Ciò posto, si rammenta che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (v. tra le altre Cass. n. 18256/2020).
In particolare, la S.C. ha precisato che ove “il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione, nonché quelli relativi al decorso del termine di prescrizione in epoca successiva alla, sia pur contestata, notifica della cartella di pagamento, devono ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 46/1999 e la seconda volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo di pronuncia su ciascuna di esse”.
Al di fuori di tali ipotesi, laddove l'opponente eccepisca unicamente vizi di forma dell'atto impugnato (quali difetto di motivazione, nullità del procedimento esecutivo per mancata notifica degli atti prodromici, nullità della notifica dell'atto impugnato) l'azione si qualifica quale opposizione agli atti esecutivi (v. ex multis Cass. n. 1532/2012 e S.U. nn. 5791/2008 e 16412/2007) e deve, dunque, essere proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica, ex art. 617 c.p.c.
Nel caso di specie, l'opponente ha lamentato la nullità dell'opposta intimazione di pagamento in ragione: - della mancata notifica dei titoli ad essa sottesi, eccependo, per l'effetto, l'intervenuta prescrizione;
- la decadenza dall'iscrizione a ruolo. Il secondo costituisce un motivo puramente formale tardivamente proposto, avendo egli promosso l'azione in data 20 maggio 2019 e, dunque, quando il termine di 20 giorni, decorrente dalla data di notifica dell'intimazione, avvenuta il 9 aprile 2019, era ormai scaduto.
4.- Per il resto con le ultime note parte ricorrente, su invito dell'ufficio, ha precisato di aver inteso contestare la legittimità dei ruoli portati dalle sottese cartelle di pagamento n. CP_3
29520090027683819000 e n. 29520120003314528000.
Orbene, quanto alla prima cartella dalla documentazione allegata dall'esattore si evince che essa è stata notifica mediante raccomandata AR consegnata a mani del destinatario in data 7.11.2009; ha fatto seguito l'invio di un precedente avviso di intimazione n. 29520129013270976000 tramite raccomandata AR ricevuta l'8.2.2012 dal figlio;
nonché della comunicazione preventiva di ipoteca
Rep. n. 1363/2016 notificata l'11.10.2016 mediante deposito in Comune e invio di raccomandata informativa AR ricevuta dalla moglie il 17.10.2016.
Si evidenzia che la dimostrazione del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data può considerarsi assolta mediante la produzione dell'estratto della cartella e della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia dell'atto (v. Cass. n. 20444/2019, n.
23902/2017). Ai sensi dell'art. 2712 c.c., le riproduzioni fotostatiche o fotografiche hanno la medesima efficacia probatoria degli originali e fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate
(v. Cass. n. 9773/2009 e n. 8682/2009), sicchè per inficiarne il valore la parte non può limitarsi ad una generica contestazione, ma deve disconoscerne la conformità in modo specifico e serio.
Pertanto, laddove l'agente della riscossione o l'ente impositore produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito e dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo del titolo), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (v. Cass. n. 23426/2020, n. 24323/2018).
I rilievi sollevati dall'istante in ordine agli atti prodotti dalla controparte sono generici e le relate contengono inoltre il preciso riferimento al numero dell'atto notificato.
In ordine alla seconda cartella, asseritamente notificata il 21.3.2012, nulla è stato prodotto da parte resistente. Orbene, secondo il disposto di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 e l'interpretazione datane dalla costante giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. n.
13831/2015), i contributi e i premi assicurativi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro si prescrivono in cinque anni a partire dal gennaio 1996, anche se maturati e scaduti in precedenza con la precisazione che per i contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dagli enti previdenziali anteriormente al 31 dicembre 1995. Nella specie deve applicarsi il nuovo regime, non avendo gli enti allegato l'esistenza di detti atti.
Inoltre, è ius receptum che la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c.. Invero, la cartella notificata e non impugnata entro quaranta giorni non può essere assimilata a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito ivi contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale in conformità a quanto previsto per l'actio iudicati (v. S.U. Cass. n. 23397/2016; n. 26213/2021, n. 11760/2019).
Dunque, alla data di ricezione dell'intimazione impugnata deve ritenersi che quanto alla prima cartella il quinquennio non fosse ancora decorso, mentre esso è spirato per la seconda in mancanza di prova della notifica della stessa e di successivi atti interruttivi
4.1.- Tuttavia, dagli estratti di ruolo aggiornati prodotti da risulta ed è pacifico che CP_4
entrambe sono state nelle more azzerate ex lege.
Infatti, la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto lo stralcio automatico delle cartelle di importo residuo fino a mille euro affidate ad tra il 1 gennaio 2000 e il 31 Controparte_1 dicembre 2015. Successivamente l'art. 1, comma 222, legge n. 197/2022, ha disposto che “sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n.
145”.
Quanto alla definizione di “carico” questo ufficio, con sentenza n. 492/2024 (le cui motivazioni ben possono richiamarsi in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) ha già precisato che, in assenza di definizione da parte del legislatore, soccorre la circolare n. 2/E dell' , recante chiarimenti in tema di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. Controparte_1
193/2016. Essa, al punto 2), chiarisce che “Nel modello del prospetto di ruolo approvato con decreto dirigenziale dell'11 novembre 1999 è previsto che, per ogni ruolo, sia esposto il numero di “partite” in esso contenute. Il ruolo è quindi composto da una pluralità di “partite”. Ai fini dell'applicazione del disposto normativo di cui al predetto comma 13-bis, per singolo carico deve intendersi la singola partita di ruolo. La “partita” costituisce dunque l'unità non frazionabile di riferimento”.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
5.- Le spese processuali possono essere interamente compensate tenuto conto sia dello ius superveniens (v. sul punto Cass. n. 15471/2019) che del criterio della c.d. soccombenza virtuale alla luce della fondatezza solo di un motivo di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, nella contumacia dell' : CP_3
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Messina, 20.6.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro