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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/07/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3386 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
in persona del curatore, rappresentato e difeso Parte_1 dall' avv. Maria Cristina Grassi, per procura in atti
- ATTORE-
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Pancrazio Claudio Gullotta, per procura in atti
CONVENUTO –
OGGETTO: Responsabilità contrattuale
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la (I.P.M.) Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi questo Tribunale, chiedendone la Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale, consistente nel mancato guadagno e nella perdita economica sofferta.
pagina 1 di 5 Riferiva che, a seguito di una permuta, da parte della , avente ad oggetto terreni CP_1 edificabili a destinazione residenziale, ubicati a Messina in via Torrente Trapani, stipulava diversi accordi con i proprietari dei terreni interessati dal programma, tra cui Controparte_1
con la quale, in data 26.9.2006, stipulava una compravendita avente ad oggetto “il
[...] tratto di terreno di mq. 986 nell'insieme confinante con terreno di proprietà della stessa società acquirente da tre lati e di proprietà di terzi. Nel catasto terreni di Messina in ditta venditrice foglio 109, particelle 1151 (…), 1154 (…), 1156 (…); 2) quota indivisa pari a ½ del tratto di terreno di mq 256, adibito a strada, nell'insieme confinante con distacco dal torrente Trapani con distacco dai fabbricati Pal. B e C, con terreno della stessa società acquirente, con gli immobili corrispondenti alle particelle 46 e 47 di proprietà di terzi. Nel Catasto terreni del
Comune di Messina in ditta alla venditrice e alla società per Parte_1 diritti e oneri reali”. Successivamente acquistava dalla da una parte, dalla e dalla CP_1 Per_1 dall'altra, la part. 1215, di dichiarati 256 mq, costituendo l'unica via di accesso ai terreni Per_2 per la realizzazione del complesso residenziale.
Riferiva che solo nel giudizio di reclamo avverso un provvedimento cautelare di rigetto, in cui veniva espletata CTU, scopriva che la strada era costituita da un'altra particella, che non apparteneva alla in quanto la part. 1215 non misurava 256 mq, ma 170 mq. CP_1
Deduceva la violazione del canone di buona fede e correttezza dalle trattative all'esecuzione del contratto, avendo taciuto la irrealizzabilità del progetto ceduto e, ciononostante, l'ha convenuta in un autonomo giudizio, facendosi risarcire i danni.
Si costituiva in giudizio che contestava quanto dedotto, Controparte_1 evidenziando che le misurazioni della part. 1215 risultavano dalla certificazione catastale e da due atti pubblici ed era stata asseverata dai tecnici progettisti.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre la condanna di parte attrice per lite temeraria ex art. 96 cpc
Con decreto del 1.12.2020, a seguito della dichiarazione di fallimento della
[...] con sentenza del Tribunale di Catania n.382/2020, il Giudice dichiarava la Parte_1 interruzione del giudizio.
pagina 2 di 5 Con ordinanza del 5.5.2021 il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, cpc
Con ordinanza del 23.12.2021 il Giudice rigettava la richiesta di CTU e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza a trattazione scritta del 2.4.2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 cpc
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda non è provata e va, pertanto, rigettata.
La particella di terreno 1215 (ex part. 714) risulta pervenuta alla Parte_1 con atto pubblico del 26.9.2006 per metà dalla e per l'altra metà dalla società CP_1 [...]
. CP_2 CP_3
Nella consulenza depositata in un altro procedimento, tra la e il Parte_1
l'ing. evidenziava che la strada di cantiere non ricade solo Controparte_4 CP_5 sulla part. 1215, in quanto, con la recinzione del cantiere, si occupava una striscia di terreno della part. 1217, per un'estensione di oltre 3 mt., di proprietà di , di Persona_3 CP_6
e degli eredi di Persona_4
Parte attrice argomenta la responsabilità della , che ha stipulato un preliminare con CP_1 la che, a sua volta, ha designato la , di Controparte_7 Parte_1 permuta con riserva di proprietà per la realizzazione di un progetto avente ad oggetto un complesso residenziale, progetto irrealizzabile per il rischio idrogeologico cui è sottoposta l'area e per la destinazione delle singole particelle (come specificato solo nella comparsa del
25.10.2024) e le ha venduto la quota della part. 1215, senza dirle che il passaggio al cantiere avveniva anche attraverso la part. 1217, di cui non era proprietaria.
La convenuta, a riprova della sua buona fede, ha allegato che l'estensione della particella di terreno venduta risulta sia dalle visure catastali sia da due precedenti atti pubblici.
Orbene, secondo il riparto di onere probatorio, incombe sull'acquirente – attore l'onere di provare la violazione del dovere informativo e dei canoni di lealtà e buona fede.
pagina 3 di 5 L'attore non solo non ha provato la violazione di tali obblighi da parte dell'acquirente, ma non ha provato neanche il nesso eziologico tra i danni e la condotta precontrattuale e contrattuale tenuta dalla , affidando ogni onere probatorio alla richiesta di consulenza CP_1 tecnica d'ufficio, che è stata rigettata.
Al riguardo occorre osservare che il progetto per la realizzazione del complesso residenziale, come correttamente osservato dalla parte convenuta, è stato vagliato anche dai tecnici della
, che nulla hanno evidenziato in ordine alla strada di cantiere. Parte_1
Addirittura sulla destinazione delle singole particelle e sulla irrealizzabilità del progetto per il rischio idrogeologico nulla aveva detto parte attrice né nell'atto introduttivo né nelle memorie ex art. 183 cpc
Per questi motivi
, la domanda attorea, sfornita di prova, va rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza, pertanto, il Controparte_8 va condannato a pagare a la somma di euro
[...] Controparte_1
3.809,00 oltre spese generali, iva e cpa, importo determinato tenuto conto del valore dichiarato della causa (indeterminabile), applicando i valori minimi, in assenza di istruttoria: euro 851,00 per istruttoria, euro 602,00 per fase introduttiva, euro 903,00 per fase istruttoria e trattazione, euro 1453,00 per fase decisionale.
Non sussistono i presupposti per la condanna della parte attrice per lite temeraria, non risultando che parte attrice abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta la domanda di parte attrice
2. Condanna il a pagare le spese processuali in Parte_1
favore di , che liquida in euro 3.809,00 oltre spese generali, Controparte_1 iva e cpa
3. Rigetta la domanda di condanna di parte attrice per lite temeraria
Così deciso in Messina,22 luglio 2025
pagina 4 di 5 Il Giudice
Maria Militello
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3386 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
in persona del curatore, rappresentato e difeso Parte_1 dall' avv. Maria Cristina Grassi, per procura in atti
- ATTORE-
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Pancrazio Claudio Gullotta, per procura in atti
CONVENUTO –
OGGETTO: Responsabilità contrattuale
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la (I.P.M.) Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi questo Tribunale, chiedendone la Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale, consistente nel mancato guadagno e nella perdita economica sofferta.
pagina 1 di 5 Riferiva che, a seguito di una permuta, da parte della , avente ad oggetto terreni CP_1 edificabili a destinazione residenziale, ubicati a Messina in via Torrente Trapani, stipulava diversi accordi con i proprietari dei terreni interessati dal programma, tra cui Controparte_1
con la quale, in data 26.9.2006, stipulava una compravendita avente ad oggetto “il
[...] tratto di terreno di mq. 986 nell'insieme confinante con terreno di proprietà della stessa società acquirente da tre lati e di proprietà di terzi. Nel catasto terreni di Messina in ditta venditrice foglio 109, particelle 1151 (…), 1154 (…), 1156 (…); 2) quota indivisa pari a ½ del tratto di terreno di mq 256, adibito a strada, nell'insieme confinante con distacco dal torrente Trapani con distacco dai fabbricati Pal. B e C, con terreno della stessa società acquirente, con gli immobili corrispondenti alle particelle 46 e 47 di proprietà di terzi. Nel Catasto terreni del
Comune di Messina in ditta alla venditrice e alla società per Parte_1 diritti e oneri reali”. Successivamente acquistava dalla da una parte, dalla e dalla CP_1 Per_1 dall'altra, la part. 1215, di dichiarati 256 mq, costituendo l'unica via di accesso ai terreni Per_2 per la realizzazione del complesso residenziale.
Riferiva che solo nel giudizio di reclamo avverso un provvedimento cautelare di rigetto, in cui veniva espletata CTU, scopriva che la strada era costituita da un'altra particella, che non apparteneva alla in quanto la part. 1215 non misurava 256 mq, ma 170 mq. CP_1
Deduceva la violazione del canone di buona fede e correttezza dalle trattative all'esecuzione del contratto, avendo taciuto la irrealizzabilità del progetto ceduto e, ciononostante, l'ha convenuta in un autonomo giudizio, facendosi risarcire i danni.
Si costituiva in giudizio che contestava quanto dedotto, Controparte_1 evidenziando che le misurazioni della part. 1215 risultavano dalla certificazione catastale e da due atti pubblici ed era stata asseverata dai tecnici progettisti.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre la condanna di parte attrice per lite temeraria ex art. 96 cpc
Con decreto del 1.12.2020, a seguito della dichiarazione di fallimento della
[...] con sentenza del Tribunale di Catania n.382/2020, il Giudice dichiarava la Parte_1 interruzione del giudizio.
pagina 2 di 5 Con ordinanza del 5.5.2021 il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, cpc
Con ordinanza del 23.12.2021 il Giudice rigettava la richiesta di CTU e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza a trattazione scritta del 2.4.2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 cpc
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda non è provata e va, pertanto, rigettata.
La particella di terreno 1215 (ex part. 714) risulta pervenuta alla Parte_1 con atto pubblico del 26.9.2006 per metà dalla e per l'altra metà dalla società CP_1 [...]
. CP_2 CP_3
Nella consulenza depositata in un altro procedimento, tra la e il Parte_1
l'ing. evidenziava che la strada di cantiere non ricade solo Controparte_4 CP_5 sulla part. 1215, in quanto, con la recinzione del cantiere, si occupava una striscia di terreno della part. 1217, per un'estensione di oltre 3 mt., di proprietà di , di Persona_3 CP_6
e degli eredi di Persona_4
Parte attrice argomenta la responsabilità della , che ha stipulato un preliminare con CP_1 la che, a sua volta, ha designato la , di Controparte_7 Parte_1 permuta con riserva di proprietà per la realizzazione di un progetto avente ad oggetto un complesso residenziale, progetto irrealizzabile per il rischio idrogeologico cui è sottoposta l'area e per la destinazione delle singole particelle (come specificato solo nella comparsa del
25.10.2024) e le ha venduto la quota della part. 1215, senza dirle che il passaggio al cantiere avveniva anche attraverso la part. 1217, di cui non era proprietaria.
La convenuta, a riprova della sua buona fede, ha allegato che l'estensione della particella di terreno venduta risulta sia dalle visure catastali sia da due precedenti atti pubblici.
Orbene, secondo il riparto di onere probatorio, incombe sull'acquirente – attore l'onere di provare la violazione del dovere informativo e dei canoni di lealtà e buona fede.
pagina 3 di 5 L'attore non solo non ha provato la violazione di tali obblighi da parte dell'acquirente, ma non ha provato neanche il nesso eziologico tra i danni e la condotta precontrattuale e contrattuale tenuta dalla , affidando ogni onere probatorio alla richiesta di consulenza CP_1 tecnica d'ufficio, che è stata rigettata.
Al riguardo occorre osservare che il progetto per la realizzazione del complesso residenziale, come correttamente osservato dalla parte convenuta, è stato vagliato anche dai tecnici della
, che nulla hanno evidenziato in ordine alla strada di cantiere. Parte_1
Addirittura sulla destinazione delle singole particelle e sulla irrealizzabilità del progetto per il rischio idrogeologico nulla aveva detto parte attrice né nell'atto introduttivo né nelle memorie ex art. 183 cpc
Per questi motivi
, la domanda attorea, sfornita di prova, va rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza, pertanto, il Controparte_8 va condannato a pagare a la somma di euro
[...] Controparte_1
3.809,00 oltre spese generali, iva e cpa, importo determinato tenuto conto del valore dichiarato della causa (indeterminabile), applicando i valori minimi, in assenza di istruttoria: euro 851,00 per istruttoria, euro 602,00 per fase introduttiva, euro 903,00 per fase istruttoria e trattazione, euro 1453,00 per fase decisionale.
Non sussistono i presupposti per la condanna della parte attrice per lite temeraria, non risultando che parte attrice abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta la domanda di parte attrice
2. Condanna il a pagare le spese processuali in Parte_1
favore di , che liquida in euro 3.809,00 oltre spese generali, Controparte_1 iva e cpa
3. Rigetta la domanda di condanna di parte attrice per lite temeraria
Così deciso in Messina,22 luglio 2025
pagina 4 di 5 Il Giudice
Maria Militello
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