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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 9574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9574 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7655/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la presente udienza è celebrata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 (conv. con modifiche in L. n. 77/2020) e che, entro il termine assegnato dalla scrivente, ambo le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate con- clusioni;
decide la causa mediante pronuncia della presente sentenza che viene in- corporata al verbale di udienza ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
E' verbale alle ore 12.57
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione civile, in composizione monocra- tica e nella persona della dott.ssa Filomena Fiore, in funzione di giudice monocratico all'udienza del 23 ottobre 2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7655/2022 R.Gen.Aff.Cont. e vertente
TRA
nata a [...] il Parte_1
16/05/1945 codice fiscale: , rapp.ta e difesa, giusta C.F._1
procura allegata telematicamente alla busta contenente la comparsa di co- stituzione con nomina di nuovo difensore, dall'avv. Carlo Maggio c.f.
, in sostituzione dell'avv. Valeria Speranza, il quale C.F._2
chiede di ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo p.e.c.:
Email_1
ATTORE
E
- P. IVA n° - con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale e direzione in Bologna alla Via Stalingrado n° 45, in persona del suo procuratore ad negotia Dott. (CF: Controparte_2 [...]
) munito di poteri di rappresentanza legale in forza di procura C.F._3
speciale del 25.1.2021 in autentica Notaio Dott. di Bo- Persona_1
logna rep./fasc. (v. DOC.1), informato ai sensi dell'art. 4, P.IVA_2
3°comma del D.Lgs. n°28/2010, della possibilità di ricorrere al procedi- mento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli art. 17 e
20 del medesimo decreto, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Ker- baker n° 55, presso lo studio dell'avv. Luciano Moffa (CF:
[...]
) che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al- C.F._4
la comparsa di costituzione e risposta - indirizzo di posta elettronica:
[...]
Email_2
CONVENUTA
2
Oggetto: Assicurazione contro i danni.
Conclusioni: come da note sostitutive del verbale di udienza del
23/10/2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizio- ne delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgi- mento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni for- mulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quan- to di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei ver- bali d'udienza.
A questo punto, e prima di passare al merito del giudizio, si ritiene opportuno effettuare una breve digressione relativa alle vicende sostanziali,
e all'andamento processuale, che hanno condotto all'instaurazione del giu- dizio de quo tenendo conto dei fatti che, ciascuna parte, pone a fondamento delle rispettive domande, eccezioni e deduzioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice instaurava il giudizio de quo al fine di vedere riconosciuto l'inadempimento contrattuale dell'impresa assicurativa convenuta e ottenere la condanna della stessa all'adempimento dell'obbligazione indennitaria per il verificarsi di sinistro dedotto in polizza nonché del risarcimento dei danni subiti.
Nella specie, l'istante rappresentava in fatto e in diritto che, a seguito di furto, il proprio veicolo - Fiat Panda tg. FX667NE, assicurato con la
- veniva ritrovato con ingenti danni Controparte_1
quantificati dall'officina convenzionata in € Controparte_3
20.692,80; costo, tuttavia rifiutato dalla CP_4
A fronte del diniego della compagnia, l'attrice si rivolgeva ad altra ditta e ritirava la propria autovettura solo in data 25/02/2022.
Deduceva la che la polizza stipulata prevedeva anche la Ga- Pt_1
3
ranzia AP&B (Auto Presto e Bene) con auto di cortesia gratuita fino alla data della riconsegna del veicolo riparato sebbene tale obbligazione era stata solo parzialmente ottemperata dal momento che l'auto sostituiva era stata fornita per il solo periodo dal 25.01/22 al 01/02/22.
In conclusione, l'attrice deduceva che la somma di € 5.874,00 offerta da come risarcimento omnicomprnesivo risultava incongrua e dun- CP_4
que era da considerare legittimo il rifiuto.
A fronte di tali prospettazioni, veniva adito il Tribunale e chiesto di:
“1) dichiarare l'inadempimento contrattuale della Controparte_5
; 2) condannare la al
[...] Controparte_1
pagamento in favore dell'istante della somma di € 20.692,80 come quanti- ficata dalla officina convenzionata con la , con rivalutazione CP_1
della somma ed interessi dal fatto al soddisfo;
3) condannare la
[...]
al risarcimento di tutti i danni patiti anche per Controparte_6
il mancato utilizzo dell'auto per tutto il periodo in cui la stessa è rimasta senza, danni che si quantificano in € 1500,00 con rivalutazione della som- ma ed interessi dal fatto al soddisfo;
4) condannare la
[...]
in persona del legale rapp.te al pagamento delle spese Controparte_7
e dei compensi del giudizio oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e con attribuzione all'Avv. Valeria Speranza antistataria”.
Si costituiva la compagnia convenuta contestando l'avversa prospet- tazione in fatto e in diritto. In particolare, la parte non eccepiva eventuali cause ostative al venir in essere del diritto all'indennizzo, secondo il rego- lamento negoziale, ma contestava il quantum dell'obbligazione indennita- ria.
Sul punto, si evidenziava che, anche in applicazione dello scoperto di polizza, il valore del veicolo assicurato alla data del sinistro non era supe- riore ad € 9.300,00 per cui, in applicazione del principio indennitario,
l'entità dell'obbligo non poteva eccedere tale soglia.
4
Per quanto concerne, invece, le presunte conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'inosservanza dell'obbligo di mettere a disposizione l'auto di cortesia per tutto il periodo fino alla riparazione del veicolo, si contestava che le stesse erano state solo allegate in modo generico da parte attrice ma priva di alcun supporto probatorio.
Sulla scorta di quanto argomentato, l' rassegnava le se- CP_1
guenti conclusioni: “affinchè l'adito Tribunale di Napoli, Dott.ssa , CP_8
respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, voglia così provvede- re: 1) dichiarare inammissibili, in rito, infondate nel merito e, comunque, rigettare le domande proposte dalla sig.ra nei con- Parte_1
fronti della soc. 2) condannare l'atttrice Controparte_1
al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa”.
Instaurato il giudizio, il giudice rilevato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, assegnava alle parti termine per il re- lativo adempimento e rinviava all'udienza del 10/11/2022.
Accertato l'infruttuosità dello stesso, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 co V c.p.c. e la causa veniva rinviata all'udienza del
18/03/2024.
Espletate l'attività assertiva e asseverativa, il giudice rigettava la ri- chiesta di prova testimoniale avanzata da parte attrice stante il carattere do- cumentale della causa e invitava le parti a raggiungere accordo transattivo;
a tal fine, veniva formulata una proposta ex art. 185 bis c.p.c. avente ad og- getto: “il pagamento a favore di parte attrice ed a carico della CP_9
della somma di € 1.798,88, risultante dalla differenza del valore as-
[...]
sicurato pari ad € 10.000,00, detratta la franchigia pari ad € 400,00 e l'acconto già incassato (€ 7.801,12), oltre ai compensi professionali calco- lati in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubbli- cato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, che si liquidano in € 1.701,00 oltre le spese vive, il contributo forfettario come
5
per legge, IVA e CPA se dovute e documentate”.
In prosieguo, stante il rifiuto di parte attrice della suddetta proposta, veniva ammessa CTU tecnica, ai fini della quantificazione dell'esatto valo- re del veicolo attoreo e nominato, all'uopo l'ing. . Persona_2
Depositata e ritenuta la causa matura, veniva fissata l'udienza carto- lare del 23/10/2025 per la sola discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito di note sostitutive del verbale contenenti le sole istanze e conclusioni.
Sulla scorta del corredo probatorio offerto dalle parti e delle risultan- ze della CTU, da cui è emerso che la quotazione della vettura all'epoca dell'evento era di € 11.450,00, la domanda di parte attrice è fondata e va accolta nei limiti del valore assicurato (€ 10.000,00) da cui va detratta la franchigia (€ 400,00) e l'importo già versato ed accettato in acconto (€
7.801,00).
Alla luce di quanto sopra e dell'accoglimento della domanda la com- pagnia va condannata al pagamento, in favore di , del- Parte_1
la somma di € 1.798,88.
Rilevato, inoltre, che solo a seguito della notifica dell'atto di citazio- ne la compagnia assicurativa ha versato la somma di € 7.801,12, regolar- mente accettata in acconto, i compensi del difensore attore vanno quantifi- cati in applicazione dei parametri medi di cui al DM 147/2022, tenendo conto del valore della domanda e delle fasi processuali espletate con ridu- zione del 20% su € 5.077,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -1.015,40 con un compenso,al netto delle riduzione di € 4.061,60.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civi-
6
le, 8 sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio
2006, n. 11356).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.O.P. dott.ssa Filomena Fiore, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pro- nunciando:
- accoglie la domanda di parte attrice;
- per l'effetto, condanna l in p.d.l.r.p.t. al pagamento, in Controparte_10
favore di della somma di € 1.798,88 oltre gli interessi Parte_1
al tasso legale, dal fatto all'effettivo soddisfo;
- condanna parte convenuta, alla refusione delle spese di lite in favore dell'avv.to Carlo Maggio, che ha dichiarato di averne fatto anticipo e che liquida in € 4.061,60 per compensi, oltre ad € 250,00 per spese vive (com- preso il C.U.), il contributo forfettario del 15% sui compensi, iva e cpa se dovute e documentate.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli il 23.10.2025
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
La sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Massimo Gianluca (addetto
U.P.P.). L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo infor- matico.
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Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la presente udienza è celebrata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 (conv. con modifiche in L. n. 77/2020) e che, entro il termine assegnato dalla scrivente, ambo le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate con- clusioni;
decide la causa mediante pronuncia della presente sentenza che viene in- corporata al verbale di udienza ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
E' verbale alle ore 12.57
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione civile, in composizione monocra- tica e nella persona della dott.ssa Filomena Fiore, in funzione di giudice monocratico all'udienza del 23 ottobre 2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7655/2022 R.Gen.Aff.Cont. e vertente
TRA
nata a [...] il Parte_1
16/05/1945 codice fiscale: , rapp.ta e difesa, giusta C.F._1
procura allegata telematicamente alla busta contenente la comparsa di co- stituzione con nomina di nuovo difensore, dall'avv. Carlo Maggio c.f.
, in sostituzione dell'avv. Valeria Speranza, il quale C.F._2
chiede di ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo p.e.c.:
Email_1
ATTORE
E
- P. IVA n° - con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale e direzione in Bologna alla Via Stalingrado n° 45, in persona del suo procuratore ad negotia Dott. (CF: Controparte_2 [...]
) munito di poteri di rappresentanza legale in forza di procura C.F._3
speciale del 25.1.2021 in autentica Notaio Dott. di Bo- Persona_1
logna rep./fasc. (v. DOC.1), informato ai sensi dell'art. 4, P.IVA_2
3°comma del D.Lgs. n°28/2010, della possibilità di ricorrere al procedi- mento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli art. 17 e
20 del medesimo decreto, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Ker- baker n° 55, presso lo studio dell'avv. Luciano Moffa (CF:
[...]
) che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al- C.F._4
la comparsa di costituzione e risposta - indirizzo di posta elettronica:
[...]
Email_2
CONVENUTA
2
Oggetto: Assicurazione contro i danni.
Conclusioni: come da note sostitutive del verbale di udienza del
23/10/2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizio- ne delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgi- mento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni for- mulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quan- to di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei ver- bali d'udienza.
A questo punto, e prima di passare al merito del giudizio, si ritiene opportuno effettuare una breve digressione relativa alle vicende sostanziali,
e all'andamento processuale, che hanno condotto all'instaurazione del giu- dizio de quo tenendo conto dei fatti che, ciascuna parte, pone a fondamento delle rispettive domande, eccezioni e deduzioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice instaurava il giudizio de quo al fine di vedere riconosciuto l'inadempimento contrattuale dell'impresa assicurativa convenuta e ottenere la condanna della stessa all'adempimento dell'obbligazione indennitaria per il verificarsi di sinistro dedotto in polizza nonché del risarcimento dei danni subiti.
Nella specie, l'istante rappresentava in fatto e in diritto che, a seguito di furto, il proprio veicolo - Fiat Panda tg. FX667NE, assicurato con la
- veniva ritrovato con ingenti danni Controparte_1
quantificati dall'officina convenzionata in € Controparte_3
20.692,80; costo, tuttavia rifiutato dalla CP_4
A fronte del diniego della compagnia, l'attrice si rivolgeva ad altra ditta e ritirava la propria autovettura solo in data 25/02/2022.
Deduceva la che la polizza stipulata prevedeva anche la Ga- Pt_1
3
ranzia AP&B (Auto Presto e Bene) con auto di cortesia gratuita fino alla data della riconsegna del veicolo riparato sebbene tale obbligazione era stata solo parzialmente ottemperata dal momento che l'auto sostituiva era stata fornita per il solo periodo dal 25.01/22 al 01/02/22.
In conclusione, l'attrice deduceva che la somma di € 5.874,00 offerta da come risarcimento omnicomprnesivo risultava incongrua e dun- CP_4
que era da considerare legittimo il rifiuto.
A fronte di tali prospettazioni, veniva adito il Tribunale e chiesto di:
“1) dichiarare l'inadempimento contrattuale della Controparte_5
; 2) condannare la al
[...] Controparte_1
pagamento in favore dell'istante della somma di € 20.692,80 come quanti- ficata dalla officina convenzionata con la , con rivalutazione CP_1
della somma ed interessi dal fatto al soddisfo;
3) condannare la
[...]
al risarcimento di tutti i danni patiti anche per Controparte_6
il mancato utilizzo dell'auto per tutto il periodo in cui la stessa è rimasta senza, danni che si quantificano in € 1500,00 con rivalutazione della som- ma ed interessi dal fatto al soddisfo;
4) condannare la
[...]
in persona del legale rapp.te al pagamento delle spese Controparte_7
e dei compensi del giudizio oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e con attribuzione all'Avv. Valeria Speranza antistataria”.
Si costituiva la compagnia convenuta contestando l'avversa prospet- tazione in fatto e in diritto. In particolare, la parte non eccepiva eventuali cause ostative al venir in essere del diritto all'indennizzo, secondo il rego- lamento negoziale, ma contestava il quantum dell'obbligazione indennita- ria.
Sul punto, si evidenziava che, anche in applicazione dello scoperto di polizza, il valore del veicolo assicurato alla data del sinistro non era supe- riore ad € 9.300,00 per cui, in applicazione del principio indennitario,
l'entità dell'obbligo non poteva eccedere tale soglia.
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Per quanto concerne, invece, le presunte conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'inosservanza dell'obbligo di mettere a disposizione l'auto di cortesia per tutto il periodo fino alla riparazione del veicolo, si contestava che le stesse erano state solo allegate in modo generico da parte attrice ma priva di alcun supporto probatorio.
Sulla scorta di quanto argomentato, l' rassegnava le se- CP_1
guenti conclusioni: “affinchè l'adito Tribunale di Napoli, Dott.ssa , CP_8
respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, voglia così provvede- re: 1) dichiarare inammissibili, in rito, infondate nel merito e, comunque, rigettare le domande proposte dalla sig.ra nei con- Parte_1
fronti della soc. 2) condannare l'atttrice Controparte_1
al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa”.
Instaurato il giudizio, il giudice rilevato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, assegnava alle parti termine per il re- lativo adempimento e rinviava all'udienza del 10/11/2022.
Accertato l'infruttuosità dello stesso, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 co V c.p.c. e la causa veniva rinviata all'udienza del
18/03/2024.
Espletate l'attività assertiva e asseverativa, il giudice rigettava la ri- chiesta di prova testimoniale avanzata da parte attrice stante il carattere do- cumentale della causa e invitava le parti a raggiungere accordo transattivo;
a tal fine, veniva formulata una proposta ex art. 185 bis c.p.c. avente ad og- getto: “il pagamento a favore di parte attrice ed a carico della CP_9
della somma di € 1.798,88, risultante dalla differenza del valore as-
[...]
sicurato pari ad € 10.000,00, detratta la franchigia pari ad € 400,00 e l'acconto già incassato (€ 7.801,12), oltre ai compensi professionali calco- lati in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubbli- cato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, che si liquidano in € 1.701,00 oltre le spese vive, il contributo forfettario come
5
per legge, IVA e CPA se dovute e documentate”.
In prosieguo, stante il rifiuto di parte attrice della suddetta proposta, veniva ammessa CTU tecnica, ai fini della quantificazione dell'esatto valo- re del veicolo attoreo e nominato, all'uopo l'ing. . Persona_2
Depositata e ritenuta la causa matura, veniva fissata l'udienza carto- lare del 23/10/2025 per la sola discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito di note sostitutive del verbale contenenti le sole istanze e conclusioni.
Sulla scorta del corredo probatorio offerto dalle parti e delle risultan- ze della CTU, da cui è emerso che la quotazione della vettura all'epoca dell'evento era di € 11.450,00, la domanda di parte attrice è fondata e va accolta nei limiti del valore assicurato (€ 10.000,00) da cui va detratta la franchigia (€ 400,00) e l'importo già versato ed accettato in acconto (€
7.801,00).
Alla luce di quanto sopra e dell'accoglimento della domanda la com- pagnia va condannata al pagamento, in favore di , del- Parte_1
la somma di € 1.798,88.
Rilevato, inoltre, che solo a seguito della notifica dell'atto di citazio- ne la compagnia assicurativa ha versato la somma di € 7.801,12, regolar- mente accettata in acconto, i compensi del difensore attore vanno quantifi- cati in applicazione dei parametri medi di cui al DM 147/2022, tenendo conto del valore della domanda e delle fasi processuali espletate con ridu- zione del 20% su € 5.077,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -1.015,40 con un compenso,al netto delle riduzione di € 4.061,60.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civi-
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le, 8 sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio
2006, n. 11356).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.O.P. dott.ssa Filomena Fiore, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pro- nunciando:
- accoglie la domanda di parte attrice;
- per l'effetto, condanna l in p.d.l.r.p.t. al pagamento, in Controparte_10
favore di della somma di € 1.798,88 oltre gli interessi Parte_1
al tasso legale, dal fatto all'effettivo soddisfo;
- condanna parte convenuta, alla refusione delle spese di lite in favore dell'avv.to Carlo Maggio, che ha dichiarato di averne fatto anticipo e che liquida in € 4.061,60 per compensi, oltre ad € 250,00 per spese vive (com- preso il C.U.), il contributo forfettario del 15% sui compensi, iva e cpa se dovute e documentate.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli il 23.10.2025
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
La sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Massimo Gianluca (addetto
U.P.P.). L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo infor- matico.
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