Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/03/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 04.03.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 859/2023 del Ruolo Generale
TRA Parte 1 , rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso, dall' avv. Maresca Antonino, come in atti
-ricorrente -
E
CP_1, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Azzano che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura generale alle liti per atto notarile, come in atti
- resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.02.23, la ricorrente in epigrafe, ha convenuto in giudizio 1' CP_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “condannare l'CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a liquidare e corrispondere la liquidazione dei crediti da lavoro alla ricorrente computando le mensilità di aprile, maggio e giugno 2016 unitamente alle ferie maturate per un importo totale di euro 5.877,00 oltre rivalutazione ed interessi legali;
b) condannare l' CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere i supplementi sui ratei arretrati dovuti in esito alla riliquidazione con interessi come per legge. c) Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite così come per Legge" Ha dedotto, a riguardo: che in data 18.03.2020 la Sig.ra Parte 1 presentava domanda di intervento al Fondo di Garanzia dell' CP_1 per il Trattamento di fine rapporto (art. 2 L. 297/82) nonché Intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento dei crediti di lavoro diversi dal TFR (art. 1 e 2 d.lgs. 80/92); in data 16.07.2021 veniva accolta la domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto ma, in pari data, rigettata quella relativa all'intervento per la
al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto all'ottenimento delle ultime tre mensilità, attivava la procedura esecutiva culminata, in data 01.06.2021, con verbale di pignoramento negativo;
in data 11.11.2021 la Sig.ra Parte 1 presentava ricorso amministrativo in via telematica;
il termine entro cui il Comitato Provinciale doveva pronunciarsi è spirato il 10.02.2022 e pertanto, il termine di decadenza della proposizione del ricorso giudiziario di cui all'art. 4 d.l. 384/92, convertito con L. 438/92, un anno spirava in data 10.02.2023.
Si è costituto l'CP_1 resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare, ha eccepito l'intempestività della domanda al Fondo di Garanzia, in quanto la ricorrente aveva cessato di prestare la propria attività lavorativa a favore della Controparte_2 in data 08.07.2016; le mensilità richieste erano quelle di aprile, maggio e giugno 2016; il ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla ricorrente contro la CP_2 portava la data del 08.05.19, mentre il decreto ingiuntivo la data del 21.05.2019; la formula esecutiva del decreto ingiuntivo era stata richiesta in data 05.02.2021; l'atto di precetto veniva notificato in data 04.03.2021 e il pignoramento mobiliare era stato richiesto in data 01.06.2021; il pignoramento mobiliare era risultato infruttuoso per “domicilio chiuso"; nessuna ulteriore attività è stata posta in essere dalla ricorrente per tentare di recuperare il proprio credito.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata decisa.
La domanda non merita accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte.
Come è noto, in caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini dell'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, da parte del Fondo di Garanzia gestito dall' CP 1 di cui alla l. n. 297 del 1982, l'iniziativa del lavoratore, da cui computare a ritroso il segmento temporale annuale entro il quale collocare gli
-
ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1992, assume rilievo solo se intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro. (Cass. 16249 del 29/07/2020).
Il disposto dell'art. 2, co. 1 D.Lgs. 80/1992 stabilisce, infatti, una delimitazione temporale, disponendo che il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia, ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
Il Giudice di legittimità ha evidenziato come tale norma ha anche lo scopo di sollecitare un pronto esercizio delle azioni nei confronti del datore di lavoro, al fine di contenere il rischio dell'ente assicuratore. In questo senso la Suprema Corte ha sottolineato come la legge rende manifesta la ratio di stabilire un collegamento certo tra l'epoca di insorgenza del credito retributivo e l'insolvenza del datore di lavoro (cfr Cass. 14312/2006; Cass. 22621/2007).
In altri termini, l'apposizione di detto periodo di riferimento - le ultime tre mensilità non pagate nell'ambito di un periodo di un anno dall'insorgere dell'insolvenza medesima - ha lo scopo, non solo_di indurre l'interessato ad agire sollecitamente, così agevolando la verifica del diritto alla tutela da parte del Fondo di garanzia obbligato, ma soprattutto ai fini del nesso tra retribuzioni non pagate ed insolvenza. Il D.Lgs. infatti reca l'attuazione della direttiva 80/987/CEE sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, ed è diretta a garantire, non già il generico inadempimento da parte del datore dell'obbligazione retributiva, ma unicamente quello che deriva dalla insolvenza del datore: solo in questo caso si consente l'intervento del terzo, ossia dell'organismo di garanzia, che si sostituisce, nei limiti del massimale prefissato, al datore obbligato che risulta insolvente. Se tale è lo spirito della norma, si comprende che è imprescindibile la determinazione di un nesso temporale tra credito lavorativo insoddisfatto e insolvenza, in mancanza del quale qualunque diritto del lavoratore nei confronti del datore di lavoro fallito o insolvente verrebbe fatalmente attratto nell'orbita della garanzia di legge, anche se concernente un periodo antecedente in cui dell'insolvenza non vi era alcuna traccia.
Nella specie, deve considerarsi quale dies a quo il giorno in cui è stata presentata da parte del ricorrente l'istanza per decreto inguntivo. Ebbene, risulta per tabulas che l'iniziativa giudiziaria della ricorrente, attuata con il deposito del ricorso per ingiunzione, risalga al maggio 2019 quindi a distanza di quasi 3 anni dalla maturazione dell'ultima mensilità rivendicata (giugno 2016).
In definitiva, il ricorso va rigettato, assorbita ogni ulteriore questione, anche relativa alle successive azioni esecutive intraprese dal ricorrente. L'obiettiva controvertibilità delle questioni, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 04.03.25
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Molè