CA
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/06/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 764 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. Francesco Vannicelli e dall'avv. Biancamaria Celletti e domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma via Varrone n. 9 Appellante
E
[...]
Controparte_1
Appellati contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1241/2023 del Tribunale di Velletri pubblicata in data 27/10/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto introduttivo del giudizio e come da verbale di udienza del 05/06/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver conseguito in data 07/06/2022 la Parte_1 specializzazione quale insegnante di sostegno presso l'Università Europea di Valencia e di aver inoltrato in data 29/06/2022 richiesta di riconoscimento al 1 ai sensi del d.l. n. 206/2007, di non aver avuto risposta Controparte_1 dall'Amministrazione e di essere stato, pertanto, inserito, ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022, nelle graduatorie di prima e seconda fascia con riserva di riconoscimento del titolo, e dedotto di non poter più far valere il proprio titolo conseguito all'estero per l'inserimento nella prima fascia delle GPS ed il conseguimento di incarichi di supplenza, anche ai fini dell'immissione in ruolo, ha agito in giudizio contro il rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “- In via preliminare e urgente, anche inaudita altera parte, disporre l'emanazione di un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. che consenta alla parte ricorrente di essere destinataria di incarichi di supplenza nella propria classe di concorso ADSS per la Provincia di Roma, sottoscrivendo il relativo contratto, anche con immissione in ruolo ai sensi dell'art. 59 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021 n. 106. - Nel merito, disapplicando in parte qua l'art. 7, comma 4, lettera e/, dell'Ordinanza Ministeriale 6 maggio 2022 n. 112, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad essere destinataria di incarichi di supplenza nella propria classe di concorso ADSS per Provincia di Roma, sottoscrivendo il relativo contratto, e contestualmente condannare l'Amministrazione Scolastica all'attribuzione dei relativi incarichi, , anche con immissione in ruolo ai sensi dell'art. 59 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021 n. 106”.
1.1. Nella resistenza del e dell' Controparte_1 [...]
, il Controparte_2
Tribunale di Velletri ha così statuito: “
1. Rigetta il ricorso.
2. Compensa le spese processuali anche della fase cautelare”.
1.2. Pur essendosi conclusa la fase cautelare con un provvedimento favorevole al ricorrente, il primo giudice, ribadita la giurisdizione del giudice ordinario e ricostruiti i fatti di causa, pacifici tra le parti e provati in via documentale, ha ritenuto infondata la proposta domanda, rivedendo il giudizio già espresso in ordine alla asserita illegittimità dell'O.M. 112/2022, nella parte in cui ha modificato la precedente formulazione dell'art. 7, comma 4, dell'O.M. 60/2020. 1.3. Ha affermato, in sintesi, il giudice di prime cure, richiamando la più recente giurisprudenza amministrativa in materia, che il titolo di cui si chiede il riconoscimento in Italia deve essere valido ed efficace all'estero, dovendo costituire titolo ufficiale per l'esercizio della specifica attività professionale: mentre, nel caso di specie, dalla traduzione del testo del titolo estero in atti si desume unicamente che , nell'anno accademico 2021/2022, è stato iscritto al corso di Parte_1 specializzazione in Attenzione alle Specifiche Esigenze di Sostegno Educativo presso l'Università Europea di Valencia, ma non anche che il predetto titolo sia valido in Spagna per l'insegnamento sul sostegno, cosicché non può dirsi provato con assoluta certezza che abbia comportato il rilascio di un titolo e non solo un'attestazione di fine corso.
1.4. Pertanto, afferma ancora in Tribunale, l'Amministrazione scolastica, nell'ammettere con riserva, senza diritto alla stipula di contratti, consente agli interessati di essere inclusi nelle GPS e di stipulare contratti di supplenza nei casi in cui il provvedimento di riconoscimento del titolo intervenga nel corso dell'anno scolastico, anche dopo la scadenza del termine per presentare la domanda di inserimento graduatoria, senza attendere le procedure di aggiornamento o la
2 formazione di nuove graduatorie, così bilanciando l'interesse degli insegnanti che hanno conseguito all'estero un titolo in attesa di riconoscimento con quello dei discenti a ricevere un insegnamento qualificato, e con l'interesse degli insegnanti ammessi senza riserva a svolgere attività lavorativa. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice non ha ritenuto di dover disapplicare in parte qua l'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, disponendo che l'appellante potesse essere destinatario di Parte_1 incarichi di insegnamento nella propria classe di concorso ADSS sottoscrivendo i relativi contratti, anche con immissione in ruolo ai sensi dell'art. 59 d.l. n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021. 2.1. Il e l' Controparte_1 [...]
non si sono costituiti in giudizio, Controparte_2 pur avendo ricevuto tempestiva notifica telematica del ricorso in appello in data 22/04/2024, rimanendo, pertanto, contumaci.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Con il primo motivo di appello lamenta una mancata Parte_1 valutazione, ad opera del primo giudice, della situazione di fatto specifica oggetto di causa, sostenendo, in sintesi, che: i) atteso che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha invitato il a verificare in concreto il valore della Controparte_1 formazione svolta all'estero, il giudice di primo grado non poteva sostituirsi all'Amministrazione nello svolgere una valutazione prognostica sul riconoscimento del titolo, atteso che il tema non è se “il predetto titolo è valido in Spagna per l'insegnamento sul sostegno” come afferma erroneamente la sentenza, ma se sono state effettuate le stesse materie del TFA Italiano, e con le medesime ore (1500 ex D.M. 249/2010) comprensive di tirocinio;
ii) quanto affermato dalla sentenza impugnata non vale per l'odierno appellante che è insegnante di sostegno ininterrottamente dall'anno scolastico 2015-2016, che non può essere considerato soggetto a rischio di “nuocere ai discenti”, e che ha certamente più esperienza di chi ha effettuato il corso di formazione in Italia nel 2022, e che, con punteggio largamente inferiore all'appellante, è entrato in ruolo al suo posto nell'Anno Scolastico 2022/2023; iii) non è contestato che non vi sia alcun riconoscimento automatico, tuttavia a distanza di anni ormai il riconoscimento in favore dell'appellante non giunge, semplicemente perché la sua domanda non è stata ancora esaminata, tanto che l'appellante stesso ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il silenzio inadempimento posto in essere dal;
Controparte_1 iv) la sentenza appare frutto di un evidente error in iudicando, in quanto non considera in alcun modo le deduzioni in diritto svolte in primo grado dall'appellante, e si fonda esclusivamente su alcune isolate pronunce del Giudice Amministrativo, affrontando poi il tema del riconoscimento del titolo, che esula dalla giurisdizione del giudice del lavoro, essendo riservato al giudice amministrativo;
v) nulla viene detto in relazione alla circostanza che l'appellante ha svolto le funzioni di insegnante di sostegno ininterrottamente dall'anno scolastico 2015/2016, pur senza abilitazione, venendo di volta in volta chiamato dalla fascia dei “non abilitati” e che paradossalmente proprio nel momento in cui ha conseguito
3 l'abilitazione, seppur all'estero ed in attesa di riconoscimento, è stato accantonato nelle graduatorie e non è stato immesso in ruolo, venendo superato da numerosi docenti con punteggio di gran lunga inferiore al suo.
4.1. Il secondo motivo di appello non muove una critica specifica alla gravata sentenza, limitandosi a riproporre gli argomenti in diritto già illustrati in primo grado a sostegno della domanda.
5. Evidenziato che la gravata sentenza non è stata impugnata laddove il Tribunale ordinario ha ritenuto la propria giurisdizione, la questione di merito oggetto del giudizio è ormai risolta dalla consolidata giurisprudenza amministrativa (ex plurimis C.d.S. n. 2177/2024, C.d.S. n. 10824/2023, C.d.S. n. 11225/2023, TAR Lazio n. 14020/2022, TAR Lazio n. 116/2023; TAR Lazio n. 210/2023) e anche nella giurisprudenza ordinaria di merito (ivi comprese pronunce di questa Corte di appello): si registra da ultimo un univoco orientamento che nega giuridico fondamento alle pretese dell'appellante (ex plurimis C.d.A. Roma n. 2036/2025, C.d.A. Torino n. 146/2024 che conferma Trib Biella n. 143/2023, Trib Roma n. 11361/2023).
5.1. Ai fini della valutazione di infondatezza del gravame, pertanto, è sufficiente riproporre le condivisibili ragioni espresse dai richiamati precedenti, ragioni idonee a disattendere le insistenti argomentazioni della parte appellante che non tiene conto del quadro normativo rilevante in giudizio.
6. Il tema oggetto del giudizio è quello della legittimità o meno della previsione di cui all'art. 7, comma 4 lett. e), dell'O.M. n. 112/2022, secondo cui, per quanto qui rileva, “… Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio;
la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal , devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento CP_1 di riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto;
in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”.
6.1. La procedura disciplinata dall'O.M. 112/2022 trova la sua ratio normativa nell'art. 59, comma 4 del d.l. n. 73/2021 che ha dettato “Misure urgenti connesse con l'emergenza COVID”; il comma 4 dell'art. 59 ha previsto una procedura di reclutamento straordinaria ai sensi della quale l'immissione in ruolo è preceduta dalla stipula di un contratto a tempo determinato “nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 dello stesso articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo,
4 coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”.
6.2. Sebbene siffatta procedura sia stata prevista solo per l'anno scolastico 2021/2022, in via eccezionale e derogatoria rispetto agli ordinari metodi di reclutamento e alla regola del pubblico concorso prevista dall'art. 97 Cost., il d.l. 30/12/2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con l'art.
5-ter, comma 1) che “al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124”.
6.3. Dal tenore letterale delle norme (art. 59, comma 4 del d.l. n. 73/2021 e art.
5- ter, comma 1 d.l. 30/12/2021, n. 228) appare dunque chiaro che la partecipazione alla procedura straordinaria di reclutamento aveva luogo con riserva di conseguimento del titolo di abilitazione o specializzazione soltanto per l'anno scolastico 2021/2022, fissando perentoriamente il dies a quo entro cui sciogliere positivamente detta riserva al 31/07/2021. 6.4. Con riferimento all'anno scolastico 2022/2023, l'art.
5-ter, d.l. n. 228 del 2021 proroga la procedura indetta con l'art. 59, comma 4, d.l. n. 73 del 2021 limitatamente: a) ai docenti di sostegno per le relative classi di concorso;
b) agli aspiranti che alla data della domanda di inserimento fossero già in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. Ciò che rileva dunque non è tanto il conseguimento del titolo all'estero, quanto piuttosto l'essersi completato il procedimento di riconoscimento con: i) il provvedimento espresso disposto dall'Amministrazione; ii) il positivo espletamento delle misure compensative previste dall'art. 22, d.lgs. 09/11/2007, n. 206. 6.5. Nel caso di specie, l'appellante ha conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno all'estero in data 07/06/2022 ed è in attesa del riconoscimento non ancora pervenuto nel termine di presentazione della domanda di inserimento nella GPS per il sostegno: non è, quindi, titolare di titolo straniero sul sostegno debitamente riconosciuto, né risultano espletate eventuali misure compensative, il che impedisce che possa essere annoverato tra “i docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124”, che, ai sensi dell'art. 5 ter del d.l. 228/2021 inserito dalla legge di conversione n. 15/2022, lo farebbe rientrare nella procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, “per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023” (art. 5 ter del d.l. n. 228/2021). 7. Non può seriamente essere messo in discussione come sia la norma primaria a stabilire quale requisito per l'assunzione nei ruoli – che si ha mediante stipula di contratto – il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno debitamente riconosciuto, laddove, essendo il procedimento di riconoscimento ancora in corso,
5 l'appellante usufruisce dell'inserimento nella GPS di prima fascia con riserva, ma senza la possibilità di “individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto” e cioè ai fini dell'assunzione, sempre fermo restando però che hanno diritto “all'inserimento in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”, come conclude la lett. e) del comma 4 dell'art. 7/OM n. 112/2022 impugnato.
7.1. Il quadro normativo di riferimento è sufficientemente chiaro ed adeguato nel distinguere, rispetto al bene interesse finale rappresentato dalla stipula del contratto di supplenza, tra l'assunzione in ruolo e l'inserimento in graduatoria ai fini della individuazione dell'avente titolo alla detta stipula. Tale distinzione poggia sulla considerazione che il requisito soggettivo per stipulare il contratto presuppone l'inserimento in ruolo e, dunque, l'assunzione del docente in ruolo.
7.2. Quanto, poi, all'utilità pratica, va invece evidenziato che: i) la regolamentazione dettata dall'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 ha una applicazione limitata ai procedimenti di formazione delle graduatorie per il solo biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; ii) la contestata disciplina dell'art. 7 comma 4, lett. e) consente comunque, tramite l'inserimento in graduatoria con riserva, a coloro i quali abbiano conseguito un titolo all'estero ancora in attesa di riconoscimento ad opera del , di evitare il pregiudizio che scaturirebbe CP_1 dalla loro esclusione dalla procedura, potendo concorrere per le supplenze disponibili una volta conseguito il chiesto atto formale di riconoscimento anche dopo la scadenza del termine per presentare la domanda di inserimento in graduatoria;
iii) la previsione in discussione, secondo cui il conferimento dell'incarico e la relativa stipulazione del contratto dipendono dall'effettivo riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero, risulta conforme tanto ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., quanto alla disciplina nazionale di recepimento delle direttive europee in materia di riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, nella parte in cui si consente al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente;
iv) tale previsione è finalizzata a prevenire il possibile grave nocumento che si potrebbe prospettare sia nei riguardi dei discenti coinvolti, sia nei confronti degli altri docenti concorrenti iscritti (senza riserva) in graduatoria, qualora a questi ultimi fossero preferiti per il conferimento del conteso incarico di docenza soggetti che, poi, si rivelassero, in realtà, in possesso di un titolo non idoneo;
v) l'accesso parziale alle professioni regolamentate, di cui all'art. 5 septies D.Lgs. n. 206/2007, anche prescindendo dalla dubbia rilevanza di tale istituto nella vicenda per cui è causa (come correttamente affermato dal primo giudice), è subordinato ad una determinazione positiva dell'autorità competente e comunque va osservato che il D.Lgs. n. 206 del 2007, al combinato disposto dell'art.1 e dell'art. 5 septies, nel disciplinare l'accesso parziale ad un'attività professionale sul territorio dello stato, lo consente a condizioni stringenti, le cui valutazioni sono rimesse all'autorità del corrispondente settore professionale;
il che significa che il mero possesso del titolo non rappresenta un requisito sufficiente per l'espletamento dell'attività professionale, che invece può essere consentita solo all'esito della verifica delle competenze, culturali e tecniche, del candidato, sicché l'inserimento nelle graduatorie provinciali è solo un'opportuna misura
6 organizzativa, idonea a fornire chiarezza ed intellegibilità alla platea degli aventi diritto sulle rispettive potenziali possibilità di chiamata, oltre a svolgere - per coloro i cui titoli sono in attesa di riconoscimento - una, altrettanto utile, funzione
“prenotativa”, ma è evidente che, di per sé, non è sufficiente a consentire lo svolgimento dell'attività professionale, perché questo sarà possibile solo dopo che l'Amministrazione dello stato ad quem abbia verificato l'idoneità dell'aspirante; a voler diversamente opinare, il sistema consentirebbe un mutuo riconoscimento dei titoli, che sarebbe dis-funzionale da un punto di vista pratico - in considerazione dei diversi sistemi professionali degli stati membri che non sono in grado di dialogare automaticamente fra loro - e inammissibile da un punto di vista giuridico, soprattutto nei casi, come quello presente, in cui la professione che deve essere assentita va svolta a servizio della pubblica amministrazione;
la stessa Adunanza Plenaria n. 19 del 29 dicembre del 2022, pronunciandosi sui titoli conseguiti in Romania, ha precisato che “Il appellante deve …. esaminare le istanze di CP_1 riconoscimento del titolo formativo conseguito…, tenendo conto dell'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che "la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”, così ribadendo il ruolo centrale che la ricordata L. n. 206 del 2007 assegna alla valutazione discrezionale dell'autorità amministrativa, valutazione che, pertanto, deve necessariamente precedere, e non può seguire, l'inizio della specifica attività professionale;
così correttamente reinquadrata la funzione della clausola impugnata, è evidente che essa non solo non viola la L. n. 206 del 2007, ma si pone quale corretta attuazione dei principi ispiratori di essa e della normativa europea di cui è attuazione.
7.3. L'operato dell'Amministrazione passa indenne il vaglio di legittimità sotto tutti i profili censurati (legalità amministrativa, costituzionale ed europea), non essendo affatto illogica, né irragionevole, né implausibile, la scelta del di CP_1 distinguere e assoggettare a regimi giuridici differenti le due fattispecie (l'iscrizione in graduatoria e la legittimazione alla stipula dei contratti di supplenza), in ciò essenzialmente sostanziandosi il principio di uguaglianza, ossia la possibilità (discrezionale) di trattare diversamente situazioni diverse.
7.4. Mette inoltre conto di osservare che, rispetto ai principi ritraibili dal diritto europeo, ciò che rileva nella normativa interna non è tanto il conseguimento del titolo all'estero, che dunque non è fonte né ragione di discriminazione, quanto piuttosto l'essersi completato il procedimento di riconoscimento mediante il provvedimento espresso disposto dall'Amministrazione, ovvero il positivo espletamento delle misure compensative previste dall'art. 22, D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206. 7.5. In definitiva, occorre concludere, la previsione dell'ordinanza ministeriale impugnata, secondo cui il conferimento dell'incarico e la relativa stipulazione del contratto dipendono dall'effettivo riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero, risulta conforme tanto ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., quanto alla disciplina nazionale di recepimento delle direttive europee in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, nella parte in cui si consente al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente. D'altro canto, il procedimento di riconoscimento del titolo acquisito
7 in un Paese dell'Unione Europea ha proprio lo scopo di assicurare l'esercizio della professione corrispondente nel territorio italiano e, dunque, non si pone in contrasto con il principio di libera circolazione dei lavoratori sancita dall'art. 45 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
7.6. Quanto all'ulteriore profilo di critica di cui al gravame, ossia che il riconoscimento dei titoli esteri finalizzati all'insegnamento da parte del
[...]
non avviene mai nel termine di 120 giorni stabilito dai commi 2 e 6 Controparte_1 dell'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 bensì in genere all'esito di un complesso contenzioso, e ancor più spesso all'esito di un ulteriore giudizio di ottemperanza, fermo l'obbligo e la responsabilità per l'Amministrazione di concludere il procedimento di riconoscimento del titolo di abilitazione estero nei termini, non essendo ragionevole che la situazione di incertezza sul riconoscimento del titolo si protragga oltre i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento, ciò non può inficiare la legittimità dell'ordinanza ministeriale impugnata, essendo la logica giuridica che la sorregge del tutto legittima.
7.7. Infine, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non induce a ravvisare l'illegittimità della disposizione in contestazione la circostanza che la precedente O.M. n. 60/2020 non prevedesse la mancata individuazione dei docenti con il titolo estero in attesa di riconoscimento quali aventi titolo alla stipula di contratti: tale O.M. riguardava, infatti, il triennio precedente ed essa non vale quindi ad attribuire alcun diritto agli aspiranti all'iscrizione alle graduatorie per il triennio successivo, né a ingenerare un legittimo affidamento in ordine all'applicabilità del medesimo regime in essa previsto agli anni scolastici successivi.
8. Quanto esposto è sufficiente ai fini del rigetto dell'appello e della integrale conferma della gravata sentenza, rimanendo assorbita ogni altra questione ed argomentazione.
9. Nulla si dispone in punto di spese di lite del grado, stante la contumacia delle parti appellate.
10. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Nulla per le spese di lite del grado. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 05/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
8
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 764 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. Francesco Vannicelli e dall'avv. Biancamaria Celletti e domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma via Varrone n. 9 Appellante
E
[...]
Controparte_1
Appellati contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1241/2023 del Tribunale di Velletri pubblicata in data 27/10/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto introduttivo del giudizio e come da verbale di udienza del 05/06/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver conseguito in data 07/06/2022 la Parte_1 specializzazione quale insegnante di sostegno presso l'Università Europea di Valencia e di aver inoltrato in data 29/06/2022 richiesta di riconoscimento al 1 ai sensi del d.l. n. 206/2007, di non aver avuto risposta Controparte_1 dall'Amministrazione e di essere stato, pertanto, inserito, ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022, nelle graduatorie di prima e seconda fascia con riserva di riconoscimento del titolo, e dedotto di non poter più far valere il proprio titolo conseguito all'estero per l'inserimento nella prima fascia delle GPS ed il conseguimento di incarichi di supplenza, anche ai fini dell'immissione in ruolo, ha agito in giudizio contro il rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “- In via preliminare e urgente, anche inaudita altera parte, disporre l'emanazione di un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. che consenta alla parte ricorrente di essere destinataria di incarichi di supplenza nella propria classe di concorso ADSS per la Provincia di Roma, sottoscrivendo il relativo contratto, anche con immissione in ruolo ai sensi dell'art. 59 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021 n. 106. - Nel merito, disapplicando in parte qua l'art. 7, comma 4, lettera e/, dell'Ordinanza Ministeriale 6 maggio 2022 n. 112, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad essere destinataria di incarichi di supplenza nella propria classe di concorso ADSS per Provincia di Roma, sottoscrivendo il relativo contratto, e contestualmente condannare l'Amministrazione Scolastica all'attribuzione dei relativi incarichi, , anche con immissione in ruolo ai sensi dell'art. 59 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021 n. 106”.
1.1. Nella resistenza del e dell' Controparte_1 [...]
, il Controparte_2
Tribunale di Velletri ha così statuito: “
1. Rigetta il ricorso.
2. Compensa le spese processuali anche della fase cautelare”.
1.2. Pur essendosi conclusa la fase cautelare con un provvedimento favorevole al ricorrente, il primo giudice, ribadita la giurisdizione del giudice ordinario e ricostruiti i fatti di causa, pacifici tra le parti e provati in via documentale, ha ritenuto infondata la proposta domanda, rivedendo il giudizio già espresso in ordine alla asserita illegittimità dell'O.M. 112/2022, nella parte in cui ha modificato la precedente formulazione dell'art. 7, comma 4, dell'O.M. 60/2020. 1.3. Ha affermato, in sintesi, il giudice di prime cure, richiamando la più recente giurisprudenza amministrativa in materia, che il titolo di cui si chiede il riconoscimento in Italia deve essere valido ed efficace all'estero, dovendo costituire titolo ufficiale per l'esercizio della specifica attività professionale: mentre, nel caso di specie, dalla traduzione del testo del titolo estero in atti si desume unicamente che , nell'anno accademico 2021/2022, è stato iscritto al corso di Parte_1 specializzazione in Attenzione alle Specifiche Esigenze di Sostegno Educativo presso l'Università Europea di Valencia, ma non anche che il predetto titolo sia valido in Spagna per l'insegnamento sul sostegno, cosicché non può dirsi provato con assoluta certezza che abbia comportato il rilascio di un titolo e non solo un'attestazione di fine corso.
1.4. Pertanto, afferma ancora in Tribunale, l'Amministrazione scolastica, nell'ammettere con riserva, senza diritto alla stipula di contratti, consente agli interessati di essere inclusi nelle GPS e di stipulare contratti di supplenza nei casi in cui il provvedimento di riconoscimento del titolo intervenga nel corso dell'anno scolastico, anche dopo la scadenza del termine per presentare la domanda di inserimento graduatoria, senza attendere le procedure di aggiornamento o la
2 formazione di nuove graduatorie, così bilanciando l'interesse degli insegnanti che hanno conseguito all'estero un titolo in attesa di riconoscimento con quello dei discenti a ricevere un insegnamento qualificato, e con l'interesse degli insegnanti ammessi senza riserva a svolgere attività lavorativa. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice non ha ritenuto di dover disapplicare in parte qua l'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, disponendo che l'appellante potesse essere destinatario di Parte_1 incarichi di insegnamento nella propria classe di concorso ADSS sottoscrivendo i relativi contratti, anche con immissione in ruolo ai sensi dell'art. 59 d.l. n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021. 2.1. Il e l' Controparte_1 [...]
non si sono costituiti in giudizio, Controparte_2 pur avendo ricevuto tempestiva notifica telematica del ricorso in appello in data 22/04/2024, rimanendo, pertanto, contumaci.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Con il primo motivo di appello lamenta una mancata Parte_1 valutazione, ad opera del primo giudice, della situazione di fatto specifica oggetto di causa, sostenendo, in sintesi, che: i) atteso che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha invitato il a verificare in concreto il valore della Controparte_1 formazione svolta all'estero, il giudice di primo grado non poteva sostituirsi all'Amministrazione nello svolgere una valutazione prognostica sul riconoscimento del titolo, atteso che il tema non è se “il predetto titolo è valido in Spagna per l'insegnamento sul sostegno” come afferma erroneamente la sentenza, ma se sono state effettuate le stesse materie del TFA Italiano, e con le medesime ore (1500 ex D.M. 249/2010) comprensive di tirocinio;
ii) quanto affermato dalla sentenza impugnata non vale per l'odierno appellante che è insegnante di sostegno ininterrottamente dall'anno scolastico 2015-2016, che non può essere considerato soggetto a rischio di “nuocere ai discenti”, e che ha certamente più esperienza di chi ha effettuato il corso di formazione in Italia nel 2022, e che, con punteggio largamente inferiore all'appellante, è entrato in ruolo al suo posto nell'Anno Scolastico 2022/2023; iii) non è contestato che non vi sia alcun riconoscimento automatico, tuttavia a distanza di anni ormai il riconoscimento in favore dell'appellante non giunge, semplicemente perché la sua domanda non è stata ancora esaminata, tanto che l'appellante stesso ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il silenzio inadempimento posto in essere dal;
Controparte_1 iv) la sentenza appare frutto di un evidente error in iudicando, in quanto non considera in alcun modo le deduzioni in diritto svolte in primo grado dall'appellante, e si fonda esclusivamente su alcune isolate pronunce del Giudice Amministrativo, affrontando poi il tema del riconoscimento del titolo, che esula dalla giurisdizione del giudice del lavoro, essendo riservato al giudice amministrativo;
v) nulla viene detto in relazione alla circostanza che l'appellante ha svolto le funzioni di insegnante di sostegno ininterrottamente dall'anno scolastico 2015/2016, pur senza abilitazione, venendo di volta in volta chiamato dalla fascia dei “non abilitati” e che paradossalmente proprio nel momento in cui ha conseguito
3 l'abilitazione, seppur all'estero ed in attesa di riconoscimento, è stato accantonato nelle graduatorie e non è stato immesso in ruolo, venendo superato da numerosi docenti con punteggio di gran lunga inferiore al suo.
4.1. Il secondo motivo di appello non muove una critica specifica alla gravata sentenza, limitandosi a riproporre gli argomenti in diritto già illustrati in primo grado a sostegno della domanda.
5. Evidenziato che la gravata sentenza non è stata impugnata laddove il Tribunale ordinario ha ritenuto la propria giurisdizione, la questione di merito oggetto del giudizio è ormai risolta dalla consolidata giurisprudenza amministrativa (ex plurimis C.d.S. n. 2177/2024, C.d.S. n. 10824/2023, C.d.S. n. 11225/2023, TAR Lazio n. 14020/2022, TAR Lazio n. 116/2023; TAR Lazio n. 210/2023) e anche nella giurisprudenza ordinaria di merito (ivi comprese pronunce di questa Corte di appello): si registra da ultimo un univoco orientamento che nega giuridico fondamento alle pretese dell'appellante (ex plurimis C.d.A. Roma n. 2036/2025, C.d.A. Torino n. 146/2024 che conferma Trib Biella n. 143/2023, Trib Roma n. 11361/2023).
5.1. Ai fini della valutazione di infondatezza del gravame, pertanto, è sufficiente riproporre le condivisibili ragioni espresse dai richiamati precedenti, ragioni idonee a disattendere le insistenti argomentazioni della parte appellante che non tiene conto del quadro normativo rilevante in giudizio.
6. Il tema oggetto del giudizio è quello della legittimità o meno della previsione di cui all'art. 7, comma 4 lett. e), dell'O.M. n. 112/2022, secondo cui, per quanto qui rileva, “… Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio;
la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal , devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento CP_1 di riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto;
in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”.
6.1. La procedura disciplinata dall'O.M. 112/2022 trova la sua ratio normativa nell'art. 59, comma 4 del d.l. n. 73/2021 che ha dettato “Misure urgenti connesse con l'emergenza COVID”; il comma 4 dell'art. 59 ha previsto una procedura di reclutamento straordinaria ai sensi della quale l'immissione in ruolo è preceduta dalla stipula di un contratto a tempo determinato “nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 dello stesso articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo,
4 coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”.
6.2. Sebbene siffatta procedura sia stata prevista solo per l'anno scolastico 2021/2022, in via eccezionale e derogatoria rispetto agli ordinari metodi di reclutamento e alla regola del pubblico concorso prevista dall'art. 97 Cost., il d.l. 30/12/2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con l'art.
5-ter, comma 1) che “al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124”.
6.3. Dal tenore letterale delle norme (art. 59, comma 4 del d.l. n. 73/2021 e art.
5- ter, comma 1 d.l. 30/12/2021, n. 228) appare dunque chiaro che la partecipazione alla procedura straordinaria di reclutamento aveva luogo con riserva di conseguimento del titolo di abilitazione o specializzazione soltanto per l'anno scolastico 2021/2022, fissando perentoriamente il dies a quo entro cui sciogliere positivamente detta riserva al 31/07/2021. 6.4. Con riferimento all'anno scolastico 2022/2023, l'art.
5-ter, d.l. n. 228 del 2021 proroga la procedura indetta con l'art. 59, comma 4, d.l. n. 73 del 2021 limitatamente: a) ai docenti di sostegno per le relative classi di concorso;
b) agli aspiranti che alla data della domanda di inserimento fossero già in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. Ciò che rileva dunque non è tanto il conseguimento del titolo all'estero, quanto piuttosto l'essersi completato il procedimento di riconoscimento con: i) il provvedimento espresso disposto dall'Amministrazione; ii) il positivo espletamento delle misure compensative previste dall'art. 22, d.lgs. 09/11/2007, n. 206. 6.5. Nel caso di specie, l'appellante ha conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno all'estero in data 07/06/2022 ed è in attesa del riconoscimento non ancora pervenuto nel termine di presentazione della domanda di inserimento nella GPS per il sostegno: non è, quindi, titolare di titolo straniero sul sostegno debitamente riconosciuto, né risultano espletate eventuali misure compensative, il che impedisce che possa essere annoverato tra “i docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124”, che, ai sensi dell'art. 5 ter del d.l. 228/2021 inserito dalla legge di conversione n. 15/2022, lo farebbe rientrare nella procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, “per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023” (art. 5 ter del d.l. n. 228/2021). 7. Non può seriamente essere messo in discussione come sia la norma primaria a stabilire quale requisito per l'assunzione nei ruoli – che si ha mediante stipula di contratto – il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno debitamente riconosciuto, laddove, essendo il procedimento di riconoscimento ancora in corso,
5 l'appellante usufruisce dell'inserimento nella GPS di prima fascia con riserva, ma senza la possibilità di “individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto” e cioè ai fini dell'assunzione, sempre fermo restando però che hanno diritto “all'inserimento in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”, come conclude la lett. e) del comma 4 dell'art. 7/OM n. 112/2022 impugnato.
7.1. Il quadro normativo di riferimento è sufficientemente chiaro ed adeguato nel distinguere, rispetto al bene interesse finale rappresentato dalla stipula del contratto di supplenza, tra l'assunzione in ruolo e l'inserimento in graduatoria ai fini della individuazione dell'avente titolo alla detta stipula. Tale distinzione poggia sulla considerazione che il requisito soggettivo per stipulare il contratto presuppone l'inserimento in ruolo e, dunque, l'assunzione del docente in ruolo.
7.2. Quanto, poi, all'utilità pratica, va invece evidenziato che: i) la regolamentazione dettata dall'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 ha una applicazione limitata ai procedimenti di formazione delle graduatorie per il solo biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; ii) la contestata disciplina dell'art. 7 comma 4, lett. e) consente comunque, tramite l'inserimento in graduatoria con riserva, a coloro i quali abbiano conseguito un titolo all'estero ancora in attesa di riconoscimento ad opera del , di evitare il pregiudizio che scaturirebbe CP_1 dalla loro esclusione dalla procedura, potendo concorrere per le supplenze disponibili una volta conseguito il chiesto atto formale di riconoscimento anche dopo la scadenza del termine per presentare la domanda di inserimento in graduatoria;
iii) la previsione in discussione, secondo cui il conferimento dell'incarico e la relativa stipulazione del contratto dipendono dall'effettivo riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero, risulta conforme tanto ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., quanto alla disciplina nazionale di recepimento delle direttive europee in materia di riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, nella parte in cui si consente al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente;
iv) tale previsione è finalizzata a prevenire il possibile grave nocumento che si potrebbe prospettare sia nei riguardi dei discenti coinvolti, sia nei confronti degli altri docenti concorrenti iscritti (senza riserva) in graduatoria, qualora a questi ultimi fossero preferiti per il conferimento del conteso incarico di docenza soggetti che, poi, si rivelassero, in realtà, in possesso di un titolo non idoneo;
v) l'accesso parziale alle professioni regolamentate, di cui all'art. 5 septies D.Lgs. n. 206/2007, anche prescindendo dalla dubbia rilevanza di tale istituto nella vicenda per cui è causa (come correttamente affermato dal primo giudice), è subordinato ad una determinazione positiva dell'autorità competente e comunque va osservato che il D.Lgs. n. 206 del 2007, al combinato disposto dell'art.1 e dell'art. 5 septies, nel disciplinare l'accesso parziale ad un'attività professionale sul territorio dello stato, lo consente a condizioni stringenti, le cui valutazioni sono rimesse all'autorità del corrispondente settore professionale;
il che significa che il mero possesso del titolo non rappresenta un requisito sufficiente per l'espletamento dell'attività professionale, che invece può essere consentita solo all'esito della verifica delle competenze, culturali e tecniche, del candidato, sicché l'inserimento nelle graduatorie provinciali è solo un'opportuna misura
6 organizzativa, idonea a fornire chiarezza ed intellegibilità alla platea degli aventi diritto sulle rispettive potenziali possibilità di chiamata, oltre a svolgere - per coloro i cui titoli sono in attesa di riconoscimento - una, altrettanto utile, funzione
“prenotativa”, ma è evidente che, di per sé, non è sufficiente a consentire lo svolgimento dell'attività professionale, perché questo sarà possibile solo dopo che l'Amministrazione dello stato ad quem abbia verificato l'idoneità dell'aspirante; a voler diversamente opinare, il sistema consentirebbe un mutuo riconoscimento dei titoli, che sarebbe dis-funzionale da un punto di vista pratico - in considerazione dei diversi sistemi professionali degli stati membri che non sono in grado di dialogare automaticamente fra loro - e inammissibile da un punto di vista giuridico, soprattutto nei casi, come quello presente, in cui la professione che deve essere assentita va svolta a servizio della pubblica amministrazione;
la stessa Adunanza Plenaria n. 19 del 29 dicembre del 2022, pronunciandosi sui titoli conseguiti in Romania, ha precisato che “Il appellante deve …. esaminare le istanze di CP_1 riconoscimento del titolo formativo conseguito…, tenendo conto dell'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che "la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”, così ribadendo il ruolo centrale che la ricordata L. n. 206 del 2007 assegna alla valutazione discrezionale dell'autorità amministrativa, valutazione che, pertanto, deve necessariamente precedere, e non può seguire, l'inizio della specifica attività professionale;
così correttamente reinquadrata la funzione della clausola impugnata, è evidente che essa non solo non viola la L. n. 206 del 2007, ma si pone quale corretta attuazione dei principi ispiratori di essa e della normativa europea di cui è attuazione.
7.3. L'operato dell'Amministrazione passa indenne il vaglio di legittimità sotto tutti i profili censurati (legalità amministrativa, costituzionale ed europea), non essendo affatto illogica, né irragionevole, né implausibile, la scelta del di CP_1 distinguere e assoggettare a regimi giuridici differenti le due fattispecie (l'iscrizione in graduatoria e la legittimazione alla stipula dei contratti di supplenza), in ciò essenzialmente sostanziandosi il principio di uguaglianza, ossia la possibilità (discrezionale) di trattare diversamente situazioni diverse.
7.4. Mette inoltre conto di osservare che, rispetto ai principi ritraibili dal diritto europeo, ciò che rileva nella normativa interna non è tanto il conseguimento del titolo all'estero, che dunque non è fonte né ragione di discriminazione, quanto piuttosto l'essersi completato il procedimento di riconoscimento mediante il provvedimento espresso disposto dall'Amministrazione, ovvero il positivo espletamento delle misure compensative previste dall'art. 22, D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206. 7.5. In definitiva, occorre concludere, la previsione dell'ordinanza ministeriale impugnata, secondo cui il conferimento dell'incarico e la relativa stipulazione del contratto dipendono dall'effettivo riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero, risulta conforme tanto ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., quanto alla disciplina nazionale di recepimento delle direttive europee in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, nella parte in cui si consente al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente. D'altro canto, il procedimento di riconoscimento del titolo acquisito
7 in un Paese dell'Unione Europea ha proprio lo scopo di assicurare l'esercizio della professione corrispondente nel territorio italiano e, dunque, non si pone in contrasto con il principio di libera circolazione dei lavoratori sancita dall'art. 45 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
7.6. Quanto all'ulteriore profilo di critica di cui al gravame, ossia che il riconoscimento dei titoli esteri finalizzati all'insegnamento da parte del
[...]
non avviene mai nel termine di 120 giorni stabilito dai commi 2 e 6 Controparte_1 dell'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 bensì in genere all'esito di un complesso contenzioso, e ancor più spesso all'esito di un ulteriore giudizio di ottemperanza, fermo l'obbligo e la responsabilità per l'Amministrazione di concludere il procedimento di riconoscimento del titolo di abilitazione estero nei termini, non essendo ragionevole che la situazione di incertezza sul riconoscimento del titolo si protragga oltre i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento, ciò non può inficiare la legittimità dell'ordinanza ministeriale impugnata, essendo la logica giuridica che la sorregge del tutto legittima.
7.7. Infine, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non induce a ravvisare l'illegittimità della disposizione in contestazione la circostanza che la precedente O.M. n. 60/2020 non prevedesse la mancata individuazione dei docenti con il titolo estero in attesa di riconoscimento quali aventi titolo alla stipula di contratti: tale O.M. riguardava, infatti, il triennio precedente ed essa non vale quindi ad attribuire alcun diritto agli aspiranti all'iscrizione alle graduatorie per il triennio successivo, né a ingenerare un legittimo affidamento in ordine all'applicabilità del medesimo regime in essa previsto agli anni scolastici successivi.
8. Quanto esposto è sufficiente ai fini del rigetto dell'appello e della integrale conferma della gravata sentenza, rimanendo assorbita ogni altra questione ed argomentazione.
9. Nulla si dispone in punto di spese di lite del grado, stante la contumacia delle parti appellate.
10. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Nulla per le spese di lite del grado. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 05/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
8