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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/05/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione prima civile
In camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena giudice relatore-estensore dott. Andrea Fiaschi giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 520/2025 R.G., promossa da:
rappresentata e difesa, giusta delega allegata all'atto di citazione, dall'avv. Parte_1
Alexander Schuster del Foro di Trento, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Trento, via Cesare Abba n. 8
Ricorrente contro
PM in sede
Resistente in punto a: " rettifica dati anagrafici ex art. 1 L. 164/1982 e art. 31 D. Lgs n. 150/2011
Conclusioni
All'udienza del 21 maggio 2025, disposta la discussione orale della causa, l'attrice insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art 473 bis.12, ritualmente notificato nei confronti del PM in sede,
[...] chiedeva che fosse accertato l'intervenuto mutamento dei propri caratteri sessuali in Parte_1
senso maschile e conseguentemente che fosse disposta la rettifica del suo atto di nascita, mediante la sostituzione dell'indicazione del sesso da “femminile” a “maschile” nonché del prenome da “ a ”, con conseguente ordine all'ufficiale dello stato civile di Parte_1 Per_1
provvedere ai relativi adempimenti e ciò a prescindere dall'effettuazione del trattamento medico- chirurgico.
A sostegno delle domande svolte, l'attrice esponeva di aver maturato negli anni un'intensa e netta identificazione con il sesso maschile e di desiderare, quindi, di appartenere a tale sesso. Sin dall'infanzia aveva percepito con chiarezza di essere diversa dalle sue coetanee e aveva avuto consapevolezza della propria identità maschile. Già in quel periodo aveva una netta preferenza per l'abbigliamento maschile e aveva praticato sport di squadra particolarmente fisici, prendendo parte a partite perlopiù maschili.
Allegava la che, poco prima di approcciarsi all'adolescenza, schiacciata dalla pressione Pt_1
sociale e dal malumore espresso dalla propria famiglia, aveva cercato di adeguarsi al genere assegnatole alla nascita e aveva iniziato a lasciare crescere i capelli e ad indossare qualche abito femminile. Ma a causa del malessere vissuto, aveva iniziato ad isolarsi dai contesti sociali, avvertendo di annullare progressivamente la propria identità. Tale situazione era culminata in un periodo molto buio della propria esistenza, allorché iscrittasi all'università aveva iniziato a soffrire di disturbi dell'alimentazione e a cedere a saltuari episodi di autolesionismo. Aveva quindi deciso di intraprendere un percorso psicoterapeutico. Al contempo aveva ripreso l'attività sportiva e a riacquistato capi di vestiario in linea con i propri gusti, logicamente maschili.
Qualche anno più tardi, dopo essersi trasferita a Parma per riprendere gli studi, aveva tagliato nuovamente i capelli corti e aveva intrapreso relazioni sentimentali con ragazze. Da quel momento sino a quello in cui si era determinata ad intraprendere il percorso di riaffermazione di genere erano passati diversi anni, in quanto, a causa della dipendenza economica dai propri genitori, aveva preferito rimandare tale iter per affrontarlo una volta svincolata da questi ultimi.
Nel 2022 aveva intrapreso un nuovo percorso psicoterapeutico che si era focalizzato principalmente sulla affermazione di genere. All'esito di numerosi incontri, con la psicologa- psicoterapeuta, dott.ssa era risultata evidente e forte la sua volontà di avviare Persona_2
il processo di transizione di genere. Nel 2023 si era pertanto rivolta al servizio psichiatrico della di Parma, presso sui le era stata diagnosticata una disforia di genere. Pt_2
A gennaio 2024 aveva iniziato la terapia ormonale, con l'assunzione di testosterone su prescrizione dell'endocrinologo, Dott. e a distanza di dieci mesi i valori Persona_3
ormonali avevano evidenziato gli effetti della terapia virilizzante. Anche in ambito sociale e nell'ambiente di lavoro oramai era riconosciuta e rispettata come . Per_1
Pertanto, l'attrice sosteneva di aver ormai maturato un'identità chiara, con la conseguente necessità di rendere conforme al suo aspetto esteriore e al suo sentire interiore i suoi documenti di identità. Precisava, infine, di non escludere altresì interventi di tipo chirurgico nel breve o medio periodo, senza che ciò, comunque, risultasse necessario per vivere in armonia con la propria identità e affermarsi socialmente, tale esito essendo già stato stabilmente e irreversibilmente raggiunto.
Il PM, ritualmente evocato in giudizio, non si opponeva all'accoglimento del ricorso. All'udienza del 21 maggio 2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva la discussione orale e all'esito rimetteva la causa alla decisione del Collegio ex art. 473 bis.22, comma 4, cpc.
*****
Ciò premesso in fatto, le domande spiegate da devono essere accolte, essendo Parte_1
univocamente emersa dalla documentazione allegata la netta consapevolezza maturata dall'istante circa la divergenza tra la propria condizione somatica e quella psicologica, divergenza che le impedisce la piena realizzazione della sua identità psico-fisica, con conseguente pregiudizio per la sua vita di relazione.
La coscienza e la volontà della scelta, nonché la capacità della di assumere in piena Pt_1
consapevolezza la decisione di ottenere l'attribuzione del sesso maschile, con conseguente rettifica del sesso anagrafico, risultano confermate dagli esiti degli accertamenti medici e psicodiagnostici cui l'attrice si è sottoposta prima del processo.
Dall'allegata perizia psicologica del 10/10/2023, redatta dalla dott.ssa Persona_2 psicologa (doc. 2), si evince che l'identificazione della con il genere maschile emerge in Pt_1 maniera preponderante dall'analisi della storia di vita passata e attuale della ricorrente, nelle modalità di cura e relazione con il proprio corpo oltre che nell'ambito sessuale, che la stessa esperisce da un punto di vita maschile.
Dalla relazione del 5/12/2023 redatta dalla psichiatra dott.ssa del Persona_4
Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze Patologiche dell'Università di
Parma (doc. 3), emerge che, all'esito delle visite psichiatriche e delle valutazioni psicodiagnostiche, è stata formulata nei confronti della ricorrente la diagnosi di “Disforia di genere”. Detta perizia attesta l'assenza di elementi ostativi, sul piano psicopatologico, alla continuazione dell'iter psicoterapeutico.
L'ulteriore certificazione medica in atti, referto a firma del dott. specialista in Per_3
endocrinologia presso l'Ospedale di Modena, attesta che la ricorrente dal mese di gennaio 2024 ha intrapreso la terapia ormonale mascolinizzante, con l'assunzione di testosterone (doc.4).
La documentazione fotografica prodotta (docc. 7, 8 e ) dimostra che l'attrice in ambito sociale indossa da tempo gli abiti della scelta identità maschile e nell'ambiente lavorativo è riconosciuta come , come comprovato dal badge della clinica veterinaria con il nominativo Per_1
declinato al maschile.
Ciò precisato, si ricorda in via generale che, alla luce di ormai risalenti arresti della giurisprudenza costituzionale, l'identità sessuale rientra nell'alveo dei diritti fondamentali della persona ed è concetto che va ricostruito non solo sulla base delle caratteristiche “fisiche” (maschili o femminili) ma anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale (v. Corte
Costituzionale n. 161/1985).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della Legge n. 164/1982 che <…il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta. Tali caratteristiche, unite alla dimensione tuttora numericamente limitata del transessualismo, inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione della L. n. 164 del 1982, articoli 1 e 3, che, valorizzando la formula normativa “quando risulti necessario” non imponga
l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psicofisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale>> (così Cass. civ. n. 15138/2015).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 221/2015, ha, a sua volta, affermato il principio secondo cui <il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico>>.
Anche nel 2017, la Corte ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'<intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata>>. Tale percorso può essere compiuto anche unicamente mediante trattamenti ormonali e sostegno psicopatologico-comportamentale (v. Corte Costituzionale n. 180/2017).
Alla stregua dei persuasivi elementi raccolti, va riconosciuto che ha Parte_1 effettivamente acquisito l'identità di genere maschile in modo definitivo, tenuto conto che il concetto di identità sessuale attiene al dato complessivo della personalità determinato da un insieme di fattori fisici, psicologici e sociali in tendenziale equilibrio.
A norma della L. 14 aprile 1982, n. 164, art. 1, va quindi attribuito a Parte_1
sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, anche prima (o senza) che siano intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, sul rilievo di sistema che <alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, della L. n. 164 del 1982, art. 1, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nel D. lgs. n. 150 del 2011, art. 31, comma 4, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari;
invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale>> (v. Cass. civ. n.
15138/2015).
Va altresì accolta anche la domanda di rettifica del prenome, dovendo ritenersi ammissibile tale rettifica a fronte della rilevanza che il nome assume ai fini dell'attribuzione dell'identità di genere.
Deve essere quindi ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villafranca di Verona
(VR) di rettificare l'atto di nascita di , nel senso che ove viene indicato il sesso Parte_1
“femminile” deve intendersi “maschile” ed ove è indicato il prenome “ deve, invece, Parte_1 riportarsi il prenome “ ”, provvedendo alle relative annotazioni. Per_1
Per mera completezza espositiva, preme evidenziare che la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs.
n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio appare in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis», non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico. In tal caso, l'accesso ai trattamenti chirurgici è rimesso esclusivamente alla libera autodeterminazione della parte e diviene automatico in esito all'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Pertanto, alla luce del mutato quadro giurisprudenziale e in particolare dell'intervenuta declaratoria di incostituzionalità della norma di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del
2011, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri al sesso anagrafico non necessita più dell'autorizzazione giudiziale.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente provvedimento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento delle generalità e dei dati che rendono possibile l'identificazione dell'interessato.
Nulla sulle spese, irripetibili, attesa la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata:
1) DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di nata a [...] Parte_1
Verona (VR) il 13 giugno 1994, nel senso che ove viene indicato il sesso “femminile” deve intendersi “maschile” ed ove è indicato il prenome ” deve intendersi ”. Parte_1 Per_1
2) ORDINA All'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villafranca di Verona (VR) di provvedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di nascita di . Parte_1
3) NULLA sulle spese.
4) Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villafranca di Verona (VR).
5) Dispone, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell'interessato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Parma, il
22 maggio 2025.
Il Giudice relatore-estensore Il Presidente
(dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena) (dott. Simone Medioli Devoto)