Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 27/05/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 27/05/2025 alle ore 10,45 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nella causa di lavoro iscritta al n. 1079/2023 promossa da c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
(avv.ti Roberto Valettini ed Emanuele Buttini) C.F._2
contro c.f. (Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_1 P.IVA_1
di Genova)
Sono presenti:
l'avv. Buttini che discute la causa precisando che la rendita per la quale il sig. era indennizzato ammontava a circa € 275,00 mensili ed evidenziando Pt_1
che dalla documentazione in atti (doc.ti 15-16) emerge come già negli anni sessanta fosse nota al Ministero la presenza di amianto e che l'asbestosi a quell'epoca era già una patologia conosciuta;
la dott.ssa Bancallaro per delega dell'Avvocatura che deposita che insiste in tutte le proprie difese preliminari e di merito richiamando le conclusioni della memoria anche in chiave istruttoria.
All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 30.10.2023 e figli ed eredi di Pt_1 Parte_2
deceduto il 24.2.2022, già dipendente civile del CP_2 Controparte_1
in servizio presso l'Arsenale militare della Spezia fra il 25.3.1961 e il
[...]
5.7.1989, dapprima con mansioni di congegnatore e aggiustatore e poi, dal
2.2.1977, con mansioni di aggiustatore congegnatore montatore di macchine,
1
deceduta il 17.1.2023, argomentando che il decesso del padre fosse stato causato da asbestosi contratta per l'esposizione a fibre di amianto nel corso della propria attività lavorativa, chiedono la condanna del al risarcimento iure CP_1
hereditatis del danno terminale del padre nonché iure proprio di quello da perdita del congiunto subito da loro stessi e dalla madre. Assumono pertanto le seguenti conclusioni: “Dichiarare ed accertare che ha contratto malattia CP_2 professionale asbestosi a causa dell'inalazione delle fibre di amianto presenti nell'ambiente di lavoro e della mancanza di idonei strumenti di prevenzione del rischio, a fronte della riconosciuta nocività dell'ambiente per la diffusione di fibre di amianto liberate a causa dell'uso di tale materiale nei cantieri di proprietà e gestiti dal convenuto;
accertare e dichiarare che il convenuto CP_1 [...]
, in persona del quale legale rappresentante pro tempore, ha CP_1 CP_3 violato l'art. 2087 c.c. cagionando, quindi, a un danno alla integrità CP_2
psicofisica che ne ha determinato il decesso, e conseguentemente dichiarare tenuto e per gli effetti condannare il , in persona del Ministro Controparte_1
quale legale rappresentante pro tempore, a risarcire il danno nella misura che risulterà acclarata in esito alla espletanda istruttoria, da corrispondere in favore dei ricorrenti sia in proprio sia nella qualità di legittimi eredi di ed CP_2
anche di , oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge. Persona_2
Con vittoria di compensi professionale e con distrazione a favore dei procuratori”.
Il eccepisce, in via gradata, il difetto di giurisdizione a favore del giudice CP_1
amministrativo, il difetto di competenza per territorio sulla domanda iure proprio
a favore del Tribunale di Genova quale foro erariale e la prescrizione;
nel merito, ha eccepito la mancata allegazione delle mansioni e delle circostanze esponenti, mancanza di prova dell'esposizione e del nesso causale, la mancata individuazione di omissioni imputabili all'amministrazione, la mancata prova dell'incidenza causale di tali omissioni dal punto di vista
contro
-fattuale, il difetto di prevedibilità dell'evento, l'esistenza di una significativa esposizione extra- lavorativa nella città della Spezia e di rapporti di lavoro del de cuius anteriori all'assunzione presso il . In ogni caso ha contestato il danno, CP_1
osservando che non si trattava di danno terminale perché era CP_2 deceduto per un malore e che aveva raggiunto l'età ragguardevole di 91 anni, osservando altresì che era sopravvissuta al marito per circa sette mesi Persona_1
2 ed eccependo la necessità di scomputare i benefici percepiti a qualsiasi titolo in dipendenza della morte del dante causa. Assume pertanto le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo;
ovvero il difetto di competenza per territorio del Tribunale della Spezia, in favore di quello di Genova, nella qualità di giudice civile ordinario in relazione alla domanda iure proprio;
in via preliminare, ma ulteriormente subordinata e di merito, previa declaratoria di prescrizione del diritto al risarcimento del danno biologico e iure hereditatis, rigettare ogni pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto;
in estremo subordine, limitare come meglio visto in parte motiva il risarcimento, anche previa detrazione dal montante di quanto riconosciuto a titolo di benefici di qualsivoglia natura alla persona dei ricorrenti e , ovvero a quella della deceduta madre, Parte_1 Parte_2
, ovvero a quella del de cuius, , per i fatti di cui in ricorso… Persona_1 CP_2
[omesse le istanze istruttorie]. Con vittoria di spese e onorari di lite”.
2. L'eccezione di difetto di giurisdizione deve ritenersi infondata.
Secondo la giurisprudenza ormai consolidata dell'ufficio (quanto meno a partire da Trib. Spezia, sent. 393/18, confermata da App. Genova, sent. 312/19) e della
Corte distrettuale, in tema di risarcimento del danno da violazione dell'art. 2087
c.c., laddove il rapporto di lavoro sia cessato prima del 30.6.1998 ma la malattia sia insorta dopo, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, osservando in particolare che la giurisprudenza di legittimità ha chiaramente affermato che, per verificare, ai fini del riparto di giurisdizione, se la controversia sia anteriore o posteriore al 30.6.1998, occorre guardare al momento in cui sorge il diritto e la pretesa diventa azionabile, e quindi, in quanto il diritto al risarcimento del danno sorge dall'evento di danno, e non dalla sola condotta, al momento in cui si manifesta la malattia.
Nel caso di specie, il consulente dell'ufficio ha riferito che l'asbestosi si è manifestata nel 2016; in particolare, ha precisato che, se pure i primi disturbi respiratori risalgono al 1955 (ricovero ospedaliero per circa due mesi in conseguenza di un episodio di pleurite), non sono segnalate successive ricadute fino al 2016.
Convocato a chiarimenti, il consulente ha precisato: “La malattia è sicuramente insorta in precedenza;
nel 2016 è stata accertata, ma anzi, tenuto conto del deficit funzionale respiratorio e del quadro radiologico a tale momento, datava già da molti
3 anni”.
Con riferimento al fatto che in una relazione peritale a firma di altro consulente, svolta in altro giudizio davanti alla Corte d'Appello di Genova di cui erano parti il dante causa dei ricorrenti e , siano menzionati altri accertamenti risalenti anche al CP_4
1977-1996 il consulente ha riferito: “Gli accertamenti a cui fa riferimento il dott. non sono autonomamente documentati in atti e non li ho potuto quindi Per_3 esaminare e valutare”.
Il consulente ha peraltro confermato la valutazione dl consulente di parte ricorrente secondo cui a quanto si ricava dalla relazione peritale del dott. “si trattava Per_3
di una pleurite essudativa monolaterale non riferibile ad asbesto, anche perché la caratteristica delle pleuriti da asbesto è la bilateralità”.
In effetti, il dott. enzionava una diagnosi di pleurite essudativa destra nel Per_3
1955, una radiografia del 1977 che aveva rilevato esiti di pleurite essudativa destra con “nulla di rilevante a sinistra”, una radiografia del 1980 che si riferiva ancora a marcati esiti di pleurite parieto-basilare destra, una radiografia del 1996 che, pur menzionando “calcificazioni pleuroparenchimali sui due campi polmonari”, si riferiva ancora a esiti di cortico-pleurite al piano medio-inferiore destro.
Con tali precisazioni, si assume la valutazione del consulente secondo cui il primo accertamento clinico della malattia risale al 2016.
Il fatto che, a opinione del consulente, al momento del primo accertamento, fosse in corso da molti anni (ma non appare possibile precisare quanti) appare privo di rilievo perché il momento in cui la malattia si manifesta deve identificarsi con quello in cui la parte ne ha avuto conferma clinica.
Si deve aggiungere che non risulta in causa che in precedenza la patologia, pur se già sussistente, fosse esternamente percepibile dal danneggiato.
La presentazione di domande di riconoscimento di silico-asbestosi già in anni risalenti (già nel 1978, secondo quanto documentato dal ) resta privo di CP_1
rilievo, se non è documentato che la patologia denunciata sussistesse davvero.
L'eccezione di difetto di giurisdizione deve ritenersi allora complessivamente infondata.
2.1. Va aggiunto che, se la malattia si è manifestata nel 2016, per l'azione volta al risarcimento del danno iure hereditario l'eccepita prescrizione (decennale) non è maturata.
La prescrizione dell'azione volta al risarcimento del danno iure proprio è quinquennale, ma il dies a quo è il decesso del congiunto (24.2.2022), che costituisce l'evento lesivo;
da tale data la prescrizione non è evidentemente maturata. 4 3. Il ha eccepito che la causa relativa al risarcimento del danno subito CP_1
iure proprio dai ricorrenti non appartiene alle attribuzioni del giudice del lavoro e che quindi, non potendo operare la deroga prevista dall'art. 413 comma 6 c.p.c., su di essa sussiste la competenza per territorio del Tribunale di Genova quale foro erariale.
La giurisprudenza di questo ufficio, negli ultimi anni, aveva sempre affermato che la causa relativa al risarcimento del danno subito iure proprio non appartiene alle attribuzioni del giudice del lavoro, che, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., non è possibile il processo simultaneo dato che le due cause sono assoggettate a riti diversi in assenza di una connessione qualificata e che pertanto la competenza a conoscere di tale domanda segue le regole del foro erariale.
Peraltro, con la sentenza 22/2023 (richiamata dai ricorrenti), questo giudice, premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, la causa proposta dagli eredi del lavoratore per il risarcimento del danno iure proprio non
è devoluta alla cognizione del giudice del lavoro (Cass., 907/18, con richiamo fra l'altro di Cass., 20355/05 e ivi con richiami di ulteriore giurisprudenza più risalente), ha dato atto che, sulla scorta di Cass., 8531/20, Cass., 7654/19 e
Cass., 10578/18, si deve ritenere che la pronuncia sul nesso causale fra l'attività lavorativa e la malattia compiuta nella causa relativa al danno iure hereditario faccia stato nella causa relativa al danno iure proprio, il che comporta quanto meno una connessione per titolo e anzi una connessione per pregiudizialità (in quanto Cass., 10578/18 precisa in motivazione che la riunione delle cause è possibile, il che ai sensi dell'art. 40 comma 3 c.p.c. implicitamente comporta il riconoscimento di un motivo di connessione qualificata) e che un analogo argomento è speso di rinforzo da App. Genova, 540/19, menzionata dalla parte ricorrente, dopo aver ritenuto in primo luogo, e in consapevole contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità o di parte di essa, che la causa relativa al danno iure proprio rientri nel fuoco dell'art. 409 c.p.c..
Ora, quando, come nel caso, il convenuto sia una pubblica amministrazione, nella causa relativa al danno iure proprio opera la competenza per territorio inderogabile di cui all'art. 25 c.p.c. e all'art. 6 RD 1611/33 (eccepita dall'Avvocatura, e che condurrebbe al Tribunale di Genova), mentre nella causa relativa al danno iure hereditario opera la competenza per territorio parimenti inderogabile di cui all'art. 413 c.p.c. (che conduce a questo Tribunale) e, secondo
5 l'opinione tradizionale, la competenza per territorio inderogabile non può essere derogata neppure per ragioni di connessione.
Tuttavia, giurisprudenza più recente ha concluso diversamente: "...ci si deve domandare se nell'ipotesi di connessione fra le due domande proposte nello stesso giudizio, fra le stesse parti e riguardanti lo stesso fatto, la competenza per territorio inderogabile possa cedere il passo al criterio di connessione, derogando
a tale competenza. La risposta è positiva. Può, infatti affermarsi che alla luce dell'art. 38, primo comma, c.p.c. si assiste ad una tendenziale parificazione fra competenza per territorio derogabile ed inderogabile, posto che anche quest'ultima ha dei ristretti limiti di tempo nei quali può essere rilevata. La nuova formulazione dell'art. 38, primo comma c.p.c., infatti, prevede che l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'art. 28, sono rilevate, anche d'ufficio, ma ora entro il ristretto ambito temporale della
'prima udienza di trattazione'. Ulteriore elemento è dato poi da nuovi commi 4 e
5 dell'art. 40 c.p.c.. Si constata, pertanto, un superamento della regola della inderogabilità delle competenze c.d. 'forti' ed una loro sostanziale parificazione alle competenze deboli ai fini della derogabilità per ragioni di connessione. Ai nostri fini fra competenza per territorio inderogabile e competenza per territorio derogabile. Una volta, infatti, modificato l'art. 38 c.p.c. deve ritenersi che per
l'interprete non vi sia un limite alla possibilità di deroga alla competenza per territorio anche inderogabile, per ragioni di connessione fra le domande con la conseguente realizzazione del simultaneus processus. La tesi opposta,
d'altronde (mantenere cioè separate le due cause), comporterebbe che gli stessi accertamenti dovrebbero essere fatti in due autonomi giudizi con evidente violazione del principio di economia processuale e con possibilità di giudizi divergenti sullo stesso fatto" (Cass., 21.9.2005 n. 18606).
Le due cause, pertanto, possono essere proposte cumulativamente davanti al giudice del lavoro (ai sensi dell'art. 40 c.p.c. prevalendo il rito del lavoro quando le cause riunite sono assoggettate a riti diversi) e l'eccezione di incompetenza per territorio va disattesa.
4. Nel merito, si è affermato: “incombe al lavoratore che lamenti di avere subito,
a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare
l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali
6 circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi” (Cass.,
24.10.2018 n. 26995, in motiv.).
Per quanto concerne la nocività dell'ambiente di lavoro, dal prodotto stato di servizio (doc. 2) si ricava che presso l'Arsenale Militare della Spezia CP_2 ha avuto le qualifiche di “congegnatore e aggiustatore” dal 25.3.1961,
“aggiustatore congegnatore montatore di macchine” dal 22.4.1977 e
“coordinatore di squadra” dal 1.1.1987 al giorno delle dimissioni (5.7.1989).
Dai rapporti informativi che si rinvengono al doc. 3 del si desume che il CP_1
medesimo prestò servizio dal 1962 al 1989 presso il reparto congegnatori Pt_1 dell'Arsenale Militare, addetto al bilanciamento e alla costruzione di nuove eliche di ghisa, acciaio e bronzo, che per il 30% delle presenze era destinato a lavori nei bacini di carenaggio e che ha operato anche a bordo di navi.
Ora, il non ha neppure contestato specificamente la presenza di CP_1 amianto presso l'Arsenale Militare, pur rilevando che la documentazione in atti sarebbe relativa ad altri lavoratori e ad altre mansioni.
Come risulta dal doc. 8 dei ricorrenti, la Direzione generale Consulenza tecnica, accertamento rischi e prevenzione (CONTARP) dell' in una valutazione CP_4 tecnica del 17.4.2014 ha ravvisato un'esposizione qualificata all'amianto, fino al
1992, per i dipendenti civili in servizio, fra l'altro, presso l'Arsenale Militare
Marittimo della Spezia con il profilo professionale di “aggiustatore meccanico” denominato anche “congegnatore” (nn. 38 e 39 della tabella allegata al dPR
1219/84).
Come risulta dai doc. 11, 12, 13 e 14 dei ricorrenti, con sentenza del Tribunale della Spezia del 15.10.2018 confermata dalla Corte d'Appello di Genova con sentenza del 19.12.2019 che conferma la prima, l ha riconosciuto a CP_4 [...]
la tecnopatia asbestosi polmonare. A quanto si desume in atti, la CP_2
tecnopatia era stata già riconosciuta e indennizzata in sede amministrativa e la controversia giudiziaria verteva essenzialmente sulla percentuale di invalidità.
Questo riconoscimento evidentemente presuppone l'esposizione professionale a fibre di amianto.
Il provvedimento amministrativo e le decisioni prese in contraddittorio con l CP_4
non sono opponibili al , ma il giudice le può comunque apprezzare a CP_1
7 ulteriore dimostrazione di tale esposizione.
Sono state poi prodotte relazioni di consulenza tecnica d'ufficio depositate in cause proposte da altri lavoratori contro gli enti previdenziali;
almeno uno di quei lavoratori ( , come il ricorrente, era congegnatore presso l'Arsenale Persona_4
Militare della Spezia, e il consulente ha ravvisato un rischio di esposizione quanto meno indiretta o ambientale.
La nocività dell'ambiente di lavoro si deve quindi ritenere accertata.
4. Il consulente nominato in questa causa ha confermato la diagnosi di asbestosi polmonare e in ordine al nesso causale ha riferito: “La documentazione in atti depone per la presenza di patologia pleuropolmonare inizialmente insorta nell'anno 1945 con assunzione dei caratteri specifici della Asbestosi polmonare solo negli anni seguenti come poi accertato nell'anno 2016. Tale patologia è da connettersi direttamente con le attività lavorative svolte nel tempo a decorrere dall'anno 1945. Ciò in quanto il Sig è stato esposto alle fibre dell'asbesto Pt_1 per tutto il suo periodo lavorativo: iniziato con l'impiego presso ditta di demolizioni navali in età giovanile, quindi, riparatore navale-congegnatore meccanico, motorista di navi passeggere, addetto di fonderia e per ultimo congegnatore e aggiustatore dal 1961 al 1989 presso l'Arsenale della Spezia, periodo lavorativo più prolungato durato 25 anni, alle dipendenze del . Preso Controparte_1
atto dei tempi di latenza della malattia asbestosica, 20 anni circa, e dell'accertamento della stessa nell'anno 2016, l'attività svolta presso l'Arsenale della Spezia, iniziata nell'anno 1961 e perdurata sino al 1989 età del pensionamento, è sicuramente quella che può essere correlata con più probabilità con la patologia asbestosica”.
Quanto poi al nesso causale fra la patologia e la morte ha riferito: “Il decesso del sig. è da ritenersi concausalmente connesso con la patologia di cui al Pt_1
ricorso in quanto avvenuto verosimilmente per crisi cardiaca coinvolgendo quindi
l'apparato cardiaco che ha riconosciuti rapporti anatomo-funzionali intercorrenti con l'apparato respiratorio gravato da patologia asbestosica”.
4.1. Per quanto concerne la possibilità di intervento di altre cause in ordine alla causazione della malattia, occorre rammentare che “In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta
8 efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni” (Cass., 31.10.2018 n. 27952).
4.2. Come si è visto, il consulente ha ritenuto più probabile che la malattia sia correlata con il periodo lavorato presso il . Controparte_1
Va tuttavia precisato che, in presenza di una pluralità di rapporti di lavoro nel corso dei quali può essere venuto a contatto con fibre di amianto CP_2
aerodisperse, se non fosse possibile ricondurre causalmente la patologia, secondo il criterio della maggior probabilità, all'esposizione presso uno dei datori di lavoro che si sono succeduti, tutti risponderebbero in solido dei danni conseguenti.
È infatti corretto ricorrere al principio di equivalenza delle condizioni di cui all'art-
41 c.p. quando la causa sia certa e in relazione ad essa si debba determinare chi ne sia il responsabile in presenza di una pluralità di agenti che hanno operato indipendentemente fra loro, o quando si può affermare positivamente che un evento ha avuto più cause, oppure, al limite, quando non sia possibile determinare quale sia la causa più probabile: in tutti questi casi si deve presumere giuridicamente che tutte le cause egualmente probabili abbiano contribuito a cagionare l'evento.
Si è in particolare affermato che in giurisprudenza è stato affermato che, qualora una patologia si possa ritenere concausata da una pluralità di esposizioni ad amianto avvenute alle dipendenze di diversi datori di lavoro, e non sia possibile scindere le rispettive responsabilità, tutti rispondono in solido dei danni (Cass.,
11.3.2019 n. 6939).
4.3. All'udienza del 10.10.2024 il ha contestato la relazione peritale, CP_1 argomentandone il contrasto “con la logica e le diffuse conoscenze medico-legali secondo cui la latenza dell'asbestosi è di regola 20-40 anni mentre nel caso di specie la patologia si sarebbe, secondo il CTU, manifestata a 70 anni di distanza dalla prima esposizione”.
L'argomentazione è quasi controproducente, visto che il rapporto di lavoro con il
è stato l'ultimo, e non il primo. CP_1
9 Assumendo infatti che la latenza sia di regola di 20-40 anni, si deve considerare che, secondo le conclusioni del consulente, la malattia, pur manifestatasi nel
2016, era in corso da molti anni.
Computata a ritroso dal 2016, una latenza di 20-40 anni condurrebbe a ipotizzare come probabile una prima esposizione fra il 1976 e il 1996 e comprenderebbe allora una parte del rapporto di lavoro presso il . CP_1
4.3.1. In realtà l'insorgenza della malattia deve essere verosimilmente retrodatata di alcuni anni, ma apparentemente non era in corso nel 1996, quando si rilevarono soltanto calcificazioni parenchimali.
Se anche la malattia fosse insorta 15 anni prima, nel 2001, la prima esposizione assumendo il dato di parte convenuta sarebbe probabilmente avvenuta fra il 1961
e il 1981 e quindi a maggior ragione nel corso del rapporto di lavoro dedotto in causa.
E ciò a prescindere dal fatto che i dati statistici sulla durata media della latenza hanno evidentemente un valore indicativo ma non escludono che nel singolo caso si possano avere durate maggiori o minori.
4.4. Il ha argomentato in comparsa che dal 1962 alla Spezia era entrata CP_1 in funzione la centrale termoelettrica “Eugenio Montale”, dalla quale, fra il 1998 e il 2002, sono state rimosse 950 tonnellate di materiali contaminati da amianto.
Nessun elemento, tuttavia, consente di presumere che possa essere Pt_1
venuto a contatto con fibre di amianto provenienti dalla centrale elettrica. Fra
l'altro, in atti risulta nato e, quanto meno al momento del decesso, Pt_1
residente a [...]del Golfo, in un Comune diverso da quello della Spezia che, secondo dati che nella città della Spezia attingono al notorio ristretto, dista almeno una dozzina di chilometri dalla centrale elettrica.
Ancora meno rilevanti appaiono i generici riferimenti ad altri impianti industriali inquinanti e a un incremento di malattie polmonari che caratterizzerebbero la zona spezzina.
4.5. Quanto all'affermato nesso di concausalità fra la patologia e la morte il
, che costituendosi aveva affermato che era deceduto per un CP_1 Pt_1
collasso cardiocircolatorio indipendente dalla patologia di cui soffriva, dopo il deposito della relazione non ha svolto alcuna specifica contestazione.
5. Per quanto concerne la responsabilità del datore di lavoro, si vedano in giurisprudenza di legittimità:
10 “In materia di esercizio di attività pericolose ed esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto, la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando un'ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e d'indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che – riconosciuto il nesso di causalità tra affezione ed esposizione alle polveri da asbesto - aveva ritenuto la responsabilità del datore di lavoro sul presupposto che ad esso, Autorità portuale di Venezia, all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro - anni dal 1968 al 2000
- dovesse essere ben nota la pericolosità delle fibre di amianto, materiale il cui uso è sottoposto a particolari cautele fin dal principio del secolo scorso, indipendentemente dal grado di concentrazione di fibre in relazione a periodi temporali di esposizione per attività lavorativa)” (Cass., 13.10.2017 n. 24217);
“In materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del
d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte” (Cass., 21.9.2016 n. 18503, che in motivazione precisa: “…Pertanto, ai fini della responsabilità colposa, generica e specifica, per la morte di un lavoratore per mesotelioma, non è richiesto che il datore obbligato all'adozione
11 di misure protettive, si sia rappresentato in modo specifico la prevedibilità dell'evento letale o addirittura il decorso causale attraverso cui si può giungere alla morte. "È necessario e sufficiente che il soggetto agente abbia potuto prevedere che adottando le misure imposte dalla legge si sarebbe potuto evitare un grave danno alla salute o un danno alla vita”… Pertanto il datore di lavoro se vuol andare esente da colpa non può sostenere che non sapesse della nocività dell'amianto a basse dosi ma dovrebbe dimostrare cosa ha fatto in positivo;
quali misure di prevenzione e di informazione ha adottato per proteggere i lavoratori e per abbattere le polveri, fra quelle che erano a disposizione all'epoca (ai sensi dell'art.2087 c.c. e del d.p.r. 3003/56). Misure che erano rivolte a proteggere la salute dei lavoratori dal rischio di esposizione alle polveri (anche da quelle prodotte dall' amianto); e che riguardavano perciò ogni possibile evento morboso per la salute e la vita dell'uomo… Anche qui dovendosi ribadire che a tal fine occorra fare riferimento al concetto di "agente modello" (homo eiusdem professionis et condicionis), sul presupposto che se un soggetto intraprende una attività, soprattutto se pericolosa, ha il dovere di informarsi preventivamente dei rischi ed ha l'obbligo di acquisire le conoscenze necessarie per svolgerla senza pericoli… le misure omesse (quelle informative, igieniche, sanitarie) sarebbero state sicuramente utili ed avrebbero evitato l'insorgenza del mesotelioma, con un indice di seria probabilità (Cass. sez IV 38991/2010). Si tratta di una affermazione che è tratta dall'esistenza di studi epidemiologici, i quali hanno dimostrato che ad una diminuzione nell'ambiente di lavoro della dose iniziale di esposizione ad amianto - attraverso la successiva introduzione di standard igienici e di sistemi di protezione vigenti al momento della condotta di cui si tratta - abbia corrisposto nei lavoratori una marcata riduzione nella frequenza delle malattie da amianto ed anche di mesoteliomi. Ma anche perché la stessa evidenza si desume dalla constatazione del numero di malati, incomparabilmente più elevato, presente tra
i lavoratori rispetto agli esposti per motivi non professionali - numericamente assai estesi, in considerazione dell'ampio impiego dell'amianto (che ha conosciuto migliaia di utilizzazioni e che si potrebbe considerare praticamente un inquinante ubiquitario); un dato che indica quindi come il livello di pericolosità della sostanza aumenti in relazione alla dose, mentre riducendo la stessa si riducono le malattie. Ciò vale a dimostrare ulteriormente, per un verso, che la malattia sia correlata alla dose;
e per altro verso che l'azione doverosa del datore
12 di lavoro (le misure di igiene omesse) risulti causale rispetto all'evento (potendolo evitare o ritardare)… Non si vede, in ogni caso, come sia possibile sostenere qui che le cautele dettate dal D.P.R. 303/56 potessero essere tranquillamente omesse dal datore di lavoro ricorrente. Quando, va ribadito, da una parte, neppure manca nell'ordinamento un esplicito richiamo alla necessità di osservare per la protezione contro le polveri dell'amianto, tutte le misure di protezione stabilite dai dpr 303/56 essendo tale richiamo contenuto negli artt.174 e 155 del
TU 1124/65. E, dall'altra, va riconosciuto che la regola cautelare di cui all'art. 21
D.P.R. n. 303 dei 1956 non miri a prevenire unicamente l'inalazione di polveri moleste (di qualunque natura) ma a prevenire proprio le malattie che possono conseguire all'inalazione di polveri (come, in relazione a quelle di amianto, afferma Cass. Sez. 4, sentenza n. 38991 del 10/06/2010)”).
5.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità, quindi, il datore di lavoro avrebbe dovuto dimostrare che cosa ha fatto in positivo.
Non è quindi condivisibile l'opinione del secondo cui l'accoglimento CP_1 della domanda presupporrebbe la dimostrazione che l'adozione di misure avrebbe evitato l'insorgere della neoplasia, il che esime dall'interrogarsi su come si atteggerebbe l'onere della prova al riguardo.
E, in concreto, di fronte al richiamo, da parte dei ricorrenti, di svariate disposizioni del dPR 303/56 e in particolare degli artt. 9 (ricambio d'aria), 15 (pulizia dei locali di lavoro per quanto è possibile fuori orario e in modo da ridurre al minimo il sollevamento di polvere), 18 (divieto di accumulo di sostanze nocive), 19 (utilizzo quando possibile di locali separati per le lavorazioni insalubri), 20 (adozione di provvedimenti atti a impedire o ridurre lo sviluppo e diffusione di gas tossici, aspirazione di gas, vapori, odori e fumi) e 25 (utilizzo di apparecchi di protezione), il Ministero, in concreto si è limitato a dedurre che i locali erano aerati con uso di finestre e di estrattori, circostanza che, se pure fosse dimostrata in causa, non esaurirebbe l'ambito della prova liberatoria posta a carico del datore di lavoro.
Conclusivamente, quindi, le diverse argomentazioni della difesa erariale ne riescono confutate e la responsabilità del sussiste. CP_1
6. I ricorrenti hanno fatto valere il danno iure proprio e il danno iure hereditario, chiedendo il risarcimento del danno terminale.
Il consulente, in ordine alle conseguenze dannose della patologia, ha riferito: “[La] patologia era da ritenersi conclamata alla data decesso e come ogni altra
13 patologia di natura evolutiva non stabilizzata. Il periodo di inabilità temporanea, con decorrenza dal riconoscimento della patologia asbestosica avvenuto in data
23.05.16, sino alla data del decesso 24.02.20 è da ritenersi compreso in giorni
1370 di cui giorni 300 di I.T.P. al 25 %, giorni 500 di I.T.P. al 50%, giorni 570 di
I.T.P. al 75 %. Il decesso del sig. è da ritenersi concausalmente connesso Pt_1
con la patologia di cui al ricorso in quanto avvenuto verosimilmente per crisi cardiaca coinvolgendo quindi l'apparato cardiaco che ha riconosciuti rapporti anatomo-funzionali intercorrenti con l'apparato respiratorio gravato da patologia asbestosica”.
Quando la malattia evolva e porti il soggetto alla morte, si resta solitamente nel campo del danno da invalidità temporanea.
6.1. Vero è che in recente giurisprudenza di legittimità si afferma: “...l'invalidità temporanea perdura in relazione alla durata della patologia e viene a cessare o con la guarigione, con il pieno recupero delle capacità anatomo-funzionali dell'organismo, o, al contrario, con la morte, ovvero ancora con l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cd. stabilizzazione); in tale ultimo caso, il danno biologico subito dalla vittima dev'essere liquidato alla stregua di invalidità permanente” (da ult. Cass., 21.2.2024 n. 4658) e che in particolare si è precisato che si ha stabilizzazione anche nelle malattie ingravescenti con evoluzione, con alta probabilità o con certezza, sfavorevole, una volta avvenuto l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cfr. Cass.
1.12.2022 n. 35416 che precisa anche come, in quest'ultimo caso, “la sopravvenuta morte del soggetto in conseguenza della evoluzione o della ripresa della patologia… non determina un nuovo danno alla salute autonomo e diverso che si aggiunge al danno biologico da invalidità temporanea e permanente, in precedenza già accertato e liquidato, atteso che
l'exitus deve essere considerato come prevedibile estremo rischio di aggravamento della possibile evoluzione della patologia contratta”).
6.2. Convocato a chiarimenti su questo punto, il consulente ha da ultimo riferito:
“Da un punto di vista medico-legale la stabilizzazione prevede la guarigione, e cioè segna il momento in cui finisce il percorso della malattia e residuano i postumi. Quando la malattia è tuttora in corso non si può parlare di stabilizzazione ma di remissione o di stabilizzazione della sintomatologia o del quadro clinico.
Da questo punto di vista nel caso concreto può anche esserci stata
14 un'interruzione, o meglio un rallentamento, della malattia stessa. Con questa premessa, se si accetta questa impostazione potrebbe essere adeguata anche in termini civilistici una valutazione del 25% di invalidità permanente come formulata dall' mentre la valutazione dell'invalidità temporanea può CP_4 rimanere inalterata” (nel prosieguo dell'udienza il consulente ha accettato la valutazione del consulente di parte ricorrente secondo cui negli ultimi giorni l'invalidità era ascesa a oltre il 60%).
6.3. A ben vedere, il consulente non ha riconosciuto, neppure in sede di chiarimenti, che vi sia stata stabilizzazione, avendo anzi confermato la propria valutazione secondo cui la malattia era ancora in corso, e la stima di un'invalidità permanente del 25% (o del 60%) è ancorata a un elemento affermato in termini meramente possibilistici se non ipotetici (“…nel caso concreto può anche esserci stata un'interruzione, o meglio un rallentamento, della malattia…”).
Non è quindi possibile ritenere che la stabilizzazione vi sia stata e non si può ritenere risarcibile l'invalidità permanente;
con la doverosa precisazione che, se l'invalidità permanente fosse divenuta risarcibile, secondo i principi individuati dalla giurisprudenza di legittimità e sopra richiamati non sarebbero allora risarcibili né l'invalidità temporanea successiva alla stabilizzazione, per incompatibilità logica, né il danno terminale (di cui si dirà meglio oltre), da ritenersi assorbito come prevedibile estremo rischio di aggravamento della malattia.
6.4. Con tali precisazioni, la giurisprudenza ha ormai acquisito la nozione di danno terminale (si veda Cass., ss. uu., 22.7.2015 n. 15350, in tema di morte conseguente a incidente, senza che vi siano motivi per escludere l'applicabilità del medesimo principio alla malattia mortale), per tener conto della particolare intensità del danno non patrimoniale quando la malattia conduca alla morte, anche sotto il profilo della consapevolezza della prossima fine.
È d'altra parte intuitivo che parametrare il danno terminale all'invalidità temporanea strettamente intesa condurrebbe a risultati iniqui e non correlati all'effettiva lesione dei beni giuridici tutelati.
6.5. Il ha argomentato in contrario che la malattia da cui era CP_1 Pt_1
affetto non aveva di per sé prognosi infausta.
Pur dovendosi prendere atto dell'atipicità del caso di specie, la circostanza non appare di per sé significativa. Quel che rileva è infatti che la malattia fosse in fase evolutiva e che abbia concausato la morte di dovendosi semmai Pt_1
15 osservare che sarebbe iniquo negare da un lato il risarcimento dell'invalidità permanente perché la malattia ha avuto esito mortale e dall'altro anche il risarcimento del danno terminale perché la malattia non aveva necessariamente prognosi infausta.
6.6. Le tabelle formate dall'Osservatorio per la giustizia civile presso il Tribunale di Milano, a cui si fa ricorso per la liquidazione del danno in ossequio alla prassi dell'ufficio e alla loro vocazione nazionale affermata dalla Corte di Cassazione, comprendono una apposita tabella per la liquidazione del danno terminale.
In conformità al principio ormai acquisito nel diritto vivente dell'unicità del danno non patrimoniale, le somme indicate nella tabella sono onnicomprensive e si riferiscono sia alla lesione dell'integrità psico-fisica, sia ai profili di sofferenza interiore riconducibili all'antica categoria di danno morale in senso stretto.
Per la liquidazione si utilizzano le ultime tabelle note al momento della pronuncia, disponibili sul sito internet del Tribunale di Milano.
Nel caso di specie, giova precisare che non vi sono motivi per dubitare che fosse conscio e consapevole delle proprie condizioni di salute. Pt_1
6.7. Va anche precisato che la tabella milanese individua un massimo di cento giorni al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario.
Nell'interpretazione di questo giudice, ciò significa che se fra la diagnosi e il decesso intercorrono più di 100 giorni viene attribuito il danno terminale nella sua massima estensione e, per i giorni ulteriori, si risarcisce l'eventuale invalidità temporanea: opinare diversamente, infatti, comporterebbe una discriminazione del tutto irragionevole, perché il danno liquidabile aumenterebbe fino a 100 giorni per ridursi drasticamente ove la sopravvivenza alla diagnosi sia di 101 giorni.
D'altra parte, pur se dal punto di vista letterale la tabella sembri riferirsi, per la determinazione del periodo cui si riferisce il danno terminale in senso stretto, ai primi 100 giorni, nell'interpretazione di questo giudice in tal caso si prendono in considerazione gli ultimi 100 giorni, per avere un parametro omogeneo.
6.8. Nel caso di specie, fra la diagnosi e il decesso sono trascorsi 1370 giorni.
Ciò significa che per quanto riguarda gli ultimi cento giorni di vita di il Pt_1
danno può essere liquidato sulla base delle tabelle del danno terminale.
Tenuto conto della lunga durata della malattia e del fatto che il suo rilievo sul decesso risulta meramente concausale, si valuta equitativamente per i primi tre
16 giorni un importo inferiore alla mediana e pari a 10.000 euro. Per gli altri 97 giorni si assume il valore base in assenza di elementi concreti che consentano una personalizzazione in aumento e si perviene così a una somma complessiva di €
72.544,00.
6.9. Per quanto riguarda l'invalidità temporanea, si assumono alla base della liquidazione le stime del consulente, esclusi gli ultimi 100 giorni.
Si utilizza il dietimo medio di € 115,00 in assenza di concreti, specifici elementi che inducano a una personalizzazione in aumento.
Si liquida pertanto, a titolo di invalidità temporanea, la somma di € (300 x 115,00
x 0,25) + (500 x 115,00 x 0,5) + (470 x 115,00 x 0,75) = € 77.912,50.
6.10. Complessivamente, quindi, il danno iure hereditario ammonta a €
(77.912,50 + 72.544,00) = € 150.456,50, pari per ciascuno dei ricorrenti, che si devono ritenere eredi per un terzo ciascuno di ed eredi per metà CP_2 ciascuno di a sua volta erede per un terzo di a € Persona_2 CP_2
75.228,25.
La somma si deve intendere onnicomprensiva e si riferisce sia alla lesione dell'integrità psico-fisica, sia ai profili di sofferenza interiore riconducibili all'antica categoria di danno morale in senso stretto.
Si legge infatti nelle tabelle applicate (o meglio nei “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico- fisica e dalla perdita – grave lesione del rapporto parentale”, formati dall'Osservatorio per la Giustizia civile), per quanto concerne il danno terminale in senso stretto, che “si è ritenuto di proporre una definizione onnicomprensiva del 'danno terminale', tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico
e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale”, e, per quanto riguarda l'invalidità temporanea, che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta pari a
€ 115,00 si compone per € 84,00 della componente del danno biologico/dinamico-relazionale e per € 31,00 della componente di danno da sofferenza soggettiva interiore.
In questo senso si deve risolvere la questione relativa alla determinazione di un
17 danno morale: il danno morale si deve ritenere, ma è già compreso nella tabella e non vi è motivo di liquidarlo a parte.
6.11. La somma è espressa in valuta della data indicata nelle tabelle (1.1.2024); trattandosi di un credito di valore, da tale data decorre quindi la rivalutazione monetaria a oggi, e dal giorno della morte (che costituisce la data del fatto lesivo per il danno terminale) decorrono inoltre gli interessi legali, previa devalutazione a tale data e successiva rivalutazione anno per anno.
Va precisato che la cumulabilità di interessi e rivalutazione si fonda sulla natura di valore dei crediti, e non sull'art. 429 c.p.c., sicché non si ritiene operante il divieto di cumulo (pur nella consapevolezza che in giurisprudenza di legittimità lo si è applicato anche a crediti di natura risarcitoria sorgenti dal rapporto di lavoro pubblico).
6.12. Il giudice non ritiene che le somme così calcolate, una volta che sia esclusa la risarcibilità del danno permanente, debbano essere ulteriormente decurtate di quanto eventualmente percepito dall' . CP_4
In effetti, il danno terminale, così come sopra descritto, appare riconducibile alla nozione di danno complementare, e non di danno differenziale, dato che le due voci di cui essenzialmente si compone – danno biologico temporaneo e danno
“morale” – non sono risarcite dall' ; in particolare, diversamente da quanto CP_4 argomenta la convenuta, l'indennità di temporanea erogata dall' non copre CP_4
il danno biologico temporaneo, ma il lucro cessante per la mancata percezione della retribuzione.
Lo scomputo, infatti, deve avvenire per poste omogenee, secondo gli approdi a cui la giurisprudenza è pervenuta (con la doverosa precisazione che l'art. 1 comma 1126 legge 145/18, nella parte in cui interveniva su questo principio, è stato abrogato).
Ricondotto il pregiudizio di cui si discute alla categoria del danno complementare e non a quella del danno differenziale, diventa poi a questo punto superflua, come si è accennato sopra, ogni valutazione sul punto dell'invocato esonero da responsabilità del datore di lavoro in conseguenza dell'assicurazione obbligatoria.
Sul punto si veda comunque, da ultimo, Cass., 7.2.2023 n. 3694, per la conferma dell'estraneità del danno morale e del danno temporaneo al sistema di indennizzo del danno biologico.
18 7. Per quanto concerne il danno iure proprio, si deve subito osservare che per il coniuge e per il figlio il danno da perdita del rapporto parentale si presume (Cass.,
15.7.2022 n. 22397); sarebbe gravato sul convenuto l'onere di provare circostanze ostative al riconoscimento del danno e, dato che questo onere non è stato assolto, il danno si ritiene.
7.1. La Corte di Cassazione aveva dapprima criticato, in tema di lesione del danno parentale le tabelle formate dal Tribunale di Milano con il sistema “a forcella” (Cass., 21.4.2021 n. 10579), affermando che perdevano la propria vocazione nazionale e che si dovevano quindi utilizzare quelle formate dal
Tribunale di Roma.
Peraltro, il Tribunale di Milano ha successivamente sostituito le sue tabelle, adeguandole ai rilievi critici della Corte di Cassazione, e questo Tribunale risulta averne quindi ripreso l'utilizzo.
In seguito, la Corte di Cassazione ha confermato la validità delle nuove tabelle milanesi (Cass., 16.12.2022 n. 37009: “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema 'a punto variabile'
(il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione 'a forbice') che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa
'pura', purché sorretta da adeguata motivazione”).
7.3. I criteri previsti dalle tabelle milanesi, che prevedono un valore a punto di €
3.911,00, conducono ad attribuire questi punteggi:
- alla defunta 4 punti per l'età della vittima primaria (92 anni compiuti Persona_1 al momento del decesso), 8 punti per l'età della vittima secondaria (82 anni compiuti al momento del decesso del marito), 16 punti per la convivenza (che fra coniugi si può presumere secondo l'id quod plerumque accidit in assenza della prova del contrario), 12 punti per la sopravvivenza di due figli, 15 punti (valore presuntivo intermedio considerata la convivenza e in assenza di elementi più specifici) per la qualità della relazione, e così in totale 55 punti cui corrisponde la somma di € 215.105,00, corrispondente a € 107.552,50 per ciascuno dei
19 ricorrenti;
- a considerato che la convivenza è contestata e non risulta Parte_1
dimostrata in giudizio (in particolare, nella dichiarazione di successione si dava atto della residenza alla Spezia, e non a Follo), 4 punti per l'età della vittima primaria (92 anni), 18 punti per l'età della vittima secondaria (59 anni compiuti al momento del decesso del padre), 12 punti per la sopravvivenza della madre e di un fratello, 5 punti (valore presuntivo ridotto in assenza di convivenza, tenuto conto dell'età adulta del figlio e in assenza di elementi più specifici) per la qualità della relazione, e così in totale 39 punti cui corrisponde la somma di €
152.529,00;
- a considerato che la convivenza è contestata e non risulta Parte_2
dimostrata in giudizio (in particolare, nella dichiarazione di successione si dava atto della residenza alla Spezia, e non a Follo), 4 punti per l'età della vittima primaria (92 anni), 18 punti per l'età della vittima secondaria (55 anni compiuti al momento del decesso del padre), 12 punti per la sopravvivenza della madre e di un fratello, 5 punti (valore presuntivo ridotto in assenza di convivenza, tenuto conto dell'età adulta del figlio e in assenza di elementi più specifici) per la qualità della relazione, e così in totale 39 punti cui corrisponde la somma di €
152.529,00.
Non si ravvisano elementi per un ulteriore adeguamento degli importi sopra indicati.
7.4. Il fatto che sia sopravvissuta solo alcuni mesi al marito, che il Persona_2
ha rimarcato nelle proprie difese, non appare rilevante, visto che il CP_1
danno da perdita del rapporto parentale si verifica al momento della morte del congiunto e in tale momento il relativo diritto risarcitorio entra nel patrimonio del soggetto leso;
patrimonio nel quale, giova precisarlo anche se sul punto non c'è stata contestazione, lo rinvengono successivamente gli eredi.
Per lo stesso motivo, si aggiunge, è irrilevante, nel liquidare il danno iure proprio degli attuali ricorrenti, che la madre sia sopravvissuta solo pochi mesi.
7.5. Si deve poi precisare che dalle somme sopra indicate non deve essere detratta l'eventuale rendita ai superstiti, che non ristora la perdita del danno CP_4
parentale (Cass., 12.10.2017 n. 23963), per mancanza di omogeneità fra le poste.
7.6. La somma è espressa in moneta del gennaio 2024 (data indicata nelle
20 tabelle); trattandosi di un credito di valore, da tale data decorre quindi la rivalutazione monetaria a oggi, e dal giorno della morte decorrono inoltre gli interessi legali, previa devalutazione a tale data e successiva rivalutazione anno per anno.
Come già precisato, la cumulabilità di interessi e rivalutazione si fonda sulla natura di valore dei crediti;
è tuttavia doveroso precisare che con riferimento ai danni iure proprio, trattandosi di un credito che non sorge dal rapporto di lavoro, non sembra potersi porre questione dell'applicabilità del divieto di cumulo.
8. Complessivamente, quindi, spettano a ciascuno dei due ricorrenti € (75.228,25
+ 107.552,50 + 152.529,00) = € 335.309,75, oltre gli accessori come indicato in precedenza.
8.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione del DM 55/14 (tabella lavoro, valore corrispondente alle somme attribuite a ciascuno dei ricorrenti e quindi 260001/520000, valori medi, aumento per la difesa di più parti avente interesse comune).
Analogamente, le spese di consulenza tecnica d'ufficio – liquidate con separato decreto – nei rapporti interni gravano sul per soccombenza. Controparte_1
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza rigettata, dichiara tenuto e condanna il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, a pagare:
a la complessiva somma di € 335.309,75; Parte_1
a la complessiva somma di € 335.309,75; Parte_2
il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi come indicato in motivazione.
Condanna il , in persona del pro tempore, a Controparte_1 CP_3 rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in € 259,00 per esborsi, €
24.592,10 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense,
IVA e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti Roberto Valettini ed Emanuele Buttini.
Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, nei rapporti interni, a definitivo carico del . Controparte_1
Il giudice
Marco Viani
21