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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2805 /2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CARTABIA ELENA e Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto in Milano, Via Soperga n. 17
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MONOPOLI ALICE e con Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto in Paullo (MI), Vicolo Castello n. 4
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 10.12.2024 le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“Che sia pronunciata la separazione tra i coniugi;
- Che sia dato atto che gli stessi sono economicamente indipendenti e che procederanno alla divisione delle somme presenti sul conto cointestato;
- Spese compensate con rinuncia alla solidarietà professionale;
- Le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza di separazione”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi: dagli atti di causa emerge infatti che i rapporti tra gli stessi sono diventati molto tesi, tanto che entrambi hanno domandato la separazione;
non si ritiene pertanto che possano attualmente essere nelle condizioni per ristabilire la comunione di vita, peraltro cessata dall'anno 2023.
Le parti hanno rassegnato conclusioni coincidenti ne consegue che il Tribunale nulla deve accertare in ordine alle ragioni che hanno portato al fallimento del matrimonio.
Non vi sono, inoltre, motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine ai Per_ loro rapporti economici mentre nulla va statuito in merito ai figli della coppia, e , entrambi Per_2 maggiorenni e pacificamente economicamente indipendenti.
Il fatto che tra i coniugi sia stato raggiunto un accordo rende corretta l'integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
coniugati in Ragusa, in data 31.7.1986 (registro degli atti di matrimonio del comune di
[...]
Ragusa, anno 1986, atto n.20, parte I);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto l'annotazione della sentenza, una volta passata in giudicato, e di compiere le ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce integralmente le condizioni di separazione sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.2.2025
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente
(dott.ssa Claudia Caldore) (dott.ssa Marina Bellegrandi )
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2805 /2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CARTABIA ELENA e Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto in Milano, Via Soperga n. 17
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MONOPOLI ALICE e con Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto in Paullo (MI), Vicolo Castello n. 4
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 10.12.2024 le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“Che sia pronunciata la separazione tra i coniugi;
- Che sia dato atto che gli stessi sono economicamente indipendenti e che procederanno alla divisione delle somme presenti sul conto cointestato;
- Spese compensate con rinuncia alla solidarietà professionale;
- Le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza di separazione”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi: dagli atti di causa emerge infatti che i rapporti tra gli stessi sono diventati molto tesi, tanto che entrambi hanno domandato la separazione;
non si ritiene pertanto che possano attualmente essere nelle condizioni per ristabilire la comunione di vita, peraltro cessata dall'anno 2023.
Le parti hanno rassegnato conclusioni coincidenti ne consegue che il Tribunale nulla deve accertare in ordine alle ragioni che hanno portato al fallimento del matrimonio.
Non vi sono, inoltre, motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine ai Per_ loro rapporti economici mentre nulla va statuito in merito ai figli della coppia, e , entrambi Per_2 maggiorenni e pacificamente economicamente indipendenti.
Il fatto che tra i coniugi sia stato raggiunto un accordo rende corretta l'integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
coniugati in Ragusa, in data 31.7.1986 (registro degli atti di matrimonio del comune di
[...]
Ragusa, anno 1986, atto n.20, parte I);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto l'annotazione della sentenza, una volta passata in giudicato, e di compiere le ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce integralmente le condizioni di separazione sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.2.2025
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente
(dott.ssa Claudia Caldore) (dott.ssa Marina Bellegrandi )
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