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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2253/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2253/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Francesco Rotundo e Stefania Rania;
appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dagli Avv.ti Eugenio Nucci e Marco Reina;
appellato
Oggetto: appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di
Catanzaro, pubblicata il 09.11.2018, avente ad oggetto risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Ci si riporta a quanto dedotto, eccepito, osservato e richiesto nell'atto di appello, ai precedenti atti e verbali di causa a cui integralmente ci si riporta ed i cui contenuti tutti devono qui, per brevità, ritenersi ed intendersi riportati e trascritti, che vengono fatti propri in ogni loro parte e singola
1 proposizione, e nell'accoglimento delle cui conclusioni tutte si insiste, con il favore di spese e compensi di lite”.
Per l'appellato: “nell'impugnare e contestare ogni avverso scritto difensivo, precisa le proprie conclusioni richiamando integralmente quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta ed insistendo per il loro integrale accoglimento.
Conseguentemente insiste a che l'On. Corte adita, dichiari: “Preliminarmente 1.-
Inammissibile e da rigettare, la richiesta di inibitoria dell'efficacia esecutiva dell'Ordinanza appellata, poiché del tutto infondata e priva dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora;
Nel merito 1.- Dichiarare l'appello inammissibile ed infondato per le causali sopra esposte;
2.- Per effetto, confermare la gravata ordinanza;
3.- Con vittoria delle spese di lite”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 10.11.2015 Controparte_1
chiedeva al Tribunale di Catanzaro che fosse condannato al Parte_1 pagamento della somma di €5.467,42 oltre interessi e rivalutazione monetaria, per vizi manifestatisi sui manufatti dallo stesso realizzati. A sostegno della domanda esponeva di aver commissionato al sig. nel mese di giugno 2012 la Pt_1
realizzazione di una tettoia rettangolare in ferro zincato atta a sorreggere dei pannelli solari ed un secondo manufatto più piccolo da utilizzare con la stessa funzione sul balcone;
che il resistente, adducendo la mancanza di ferro zincato a caldo, raggiungeva l'accordo con il tecnico di fiducia del sig. per procedere alla CP_1
costruzione impiegando però ferro preverniciato con l'aggiunta di una mano di antiruggine e due mani di vernice, garantendo al committente la durata di dieci anni;
che nonostante tali assicurazioni nella primavera del 2013, a pochi mesi di distanza dalla consegna, il ricorrente constatava la presenza di ruggine e di ossidazione, nonché sulla tettoia realizzata per il balcone, il gocciolamento copioso di acqua dalle giunture della grondaia;
conseguentemente il ricorrente più volte (da ultimo con lettera racc. a/r del 27.02.2014) invitava il sig. ad intervenire per il ripristino Pt_1 delle strutture, per la cui realizzazione era necessario lo smontaggio dell'intero impianto fotovoltaico con un costo aggiuntivo di euro 2.465,00; che vista l'inerzia del sig. l'istante si vedeva costretto a promuovere nei confronti dello stesso Pt_1
un ricorso per accertamento tecnico preventivo (R.G. n. 2561/14) al fine di far accertare dal c.t.u. nominato dal Tribunale l'origine dell'ammaloramento sulle
2 strutture in ferro e la quantificazione dei danni subiti nonché la descrizione degli interventi necessari a porre rimedio alla rovina dei manufatti.
Si costituiva il resistente contestando quanto dedotto dal ricorrente.
Istruita la causa mediante l'espletamento di prova per testi e l'acquisizione degli atti relativi al procedimento per a.t.p., il Tribunale accoglieva la domanda proposta da e condannava anche al pagamento delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite e della c.t.u. disposta in sede di a.t.p..
In particolare, il giudice di prime cure faceva proprie le conclusioni del c.t.u. nominato in sede di a.t.p. il quale aveva accertato che la causa delle ossidazioni era data dal fatto che la ditta realizzatrice dell'opera non aveva sufficientemente protetto la struttura con adeguati passaggi multipli di strati di vernice antiruggine, aggiungendo che la ditta avrebbe dovuto effettuare una pitturazione finale con una buona verniciatura apposita e non invece lasciare il solo strato antiruggine. Il
Tribunale riteneva poi non provato, alla luce degli esiti della prova testimoniale,
l'assunto del resistente secondo cui in base agli accordi intervenuti tra le parti la verniciatura era a carico del sig. . CP_1
1.2. Avverso detta ordinanza proponeva appello, con citazione notificata il
07.12.2018, denunciando: 1) l'improcedibilità del ricorso per Parte_1
giudicato; esso appellante aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il saldo dei lavori notificato il 27.06.2013 e tardivamente opposto dal sig. che vi rinunciava CP_1
stragiudizialmente; 2) la violazione del principio dell'onere della prova;
la domanda andava qualificata come azione redibitoria o risarcimento danni per vizi della cosa venduta con onere della prova a carico del compratore;
esso appellante aveva dimostrato che i lavori commissionati prevedevano la costruzione e l'installazione delle strutture in tubolare ferroso e l'apposizione dell'antiruggine anziché la zincatura e che il giudice aveva errato nel considerare inattendibile la testimonianza del fratello prescrizione dell'azione.
Con comparsa depositata in data 26.02.2019 si costituiva il quale Controparte_1 resisteva al proposto gravame rilevando la inammissibilità dell'eccezione di giudicato in quanto proposta per la prima volta in appello e la infondatezza del secondo motivo.
Con ordinanza del 27.09.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.09.2019, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia
3 esecutiva della sentenza impugnata formulata dall'appellante e fissava l'udienza del
14.12.2021 per la precisazione delle conclusioni.
La causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'08.04.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo motivo l'appellante denuncia l'omessa pronuncia del giudice di prime cure sull'eccezione di giudicato derivante dal decreto ingiuntivo ottenuto dallo per il pagamento del saldo dovuto per i lavori eseguiti. Pt_1
Il motivo è infondato.
Innanzitutto rileva la Corte che non sussiste il dedotto vizio di omessa pronuncia non avendo l'appellante formulato in primo grado l'eccezione di giudicato.
Deve tuttavia osservarsi che l'eccezione di giudicato esterno non è sottoposta alle preclusioni (neppure documentali) previste per le fasi processuali, dovendosi garantire in modo effettivo la non contraddizione tra giudicati;
l'esistenza del giudicato esterno, al pari di quella del giudicato interno, non costituisce un'eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. SS. UU. n. 13916/2006; Cass. 7 ottobre 2010, n. 20802; Cass. 15 aprile 2011, n. 8614; Cass. n 6102 del 17 marzo 2014; Cass. n. 11365 del 01 giugno
2015; Cass. 5 maggio 2016, n. 9059).
Ciò posto, il motivo di gravame è infondato.
È infatti opinione del collegio che la domanda di risarcimento dei danni formulata dal committente non può ritenersi preclusa dal giudicato formatosi Controparte_1
a seguito della mancata opposizione ad un decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo contrattuale.
Anche volendo sostenere, infatti, conformemente per altro alla prevalente giurisprudenza di legittimità, che il decreto ingiuntivo non opposto sia assimilabile
4 ad una sentenza di condanna passata in giudicato, nel caso in esame occorre tuttavia considerare che , proponendo ricorso per ingiunzione nei confronti Parte_1 dell' , ha fatto valere solo un effetto (diritto di credito) del rapporto CP_1
fondamentale rappresentato dal contratto d'appalto, sicché, se è pur vero che secondo l'istituto della "pregiudizialità logica" la domanda sul così detto diritto-effetto comporta anche l'accertamento - con efficacia di giudicato - sul rapporto fondamentale medesimo, tale accertamento, tuttavia, opera nei soli limiti di quanto
è in astratto (mancando ogni sorta di contestazione del convenuto, non oppostosi al provvedimento monitorio) strettamente necessario per affermare il diritto-effetto dedotto.
L'efficacia del giudicato, in ultima analisi, copre solo gli accertamenti che valgono come premessa necessaria o presupposto logico necessario della decisione.
Per riconoscere in sede monitoria il diritto di credito derivante da un contratto a prestazioni corrispettive quale quello concluso tra le parti del presente giudizio, occorreva quindi accertarne, sommariamente, esclusivamente l'esistenza, la validità
e la non estinzione.
Il giudicato da mancato opposizione del decreto, avuto riguardo anche alla formulazione dell'art. 633 penultimo comma c.p.c., copre, quindi, ad avviso del collegio, solo tali aspetti, non anche il fatto che il creditore sia stato esattamente adempiente alle proprie obbligazioni.
Ciò in quanto ben può esservi diritto alla prestazione anche se si è (o si è stati) inadempienti. Così l'appaltatore inadempiente ha diritto all'intero corrispettivo se il committente chiede nei suoi confronti l'eliminazione dei vizi a sue spese, anziché proporre azione di risoluzione o di riduzione del prezzo. Così chi è stato inadempiente per un periodo, e si è visto opporre l'eccezione ex art. 1460 c.c., avrà diritto al corrispettivo allorquando si sia poi reso adempiente. Ma tale diritto non esclude, però, che durante l'inadempimento, l'altra parte (il committente) abbia subito dei danni, e che al loro risarcimento sia tenuto il primo contraente (l'appaltatore).
Ritiene in altri termini la Corte che, avutosi un giudicato sul rapporto fondamentale, risulta precluso introdurre tutte quelle domande che presuppongono la necessità di accertare il rapporto in modo incompatibile con quello già giudicato.
Così è precluso dedurne l'estinzione (per risoluzione o adempimento), quando se ne
è accertata l'esistenza e si è condannato al pagamento del conseguente diritto di credito;
è precluso dedurne la nullità, o la simulazione, quando se ne è accertata la
5 validità, condannando al pagamento del conseguente diritto di credito. In tutti questi casi, in effetti, la domanda dell'ingiunto non oppostosi al decreto, tende a far valere un diritto incompatibile in modo indiretto col diritto-effetto accertato. La dottrina processualistica parla di incompatibilità indiretta tra i diritti, quando un diritto è incompatibile col modo di essere del rapporto fondamentale, così come giudicato e fonte del diritto già accertato.
Nel caso in esame, ad avviso del Collegio, non può però ravvisarsi alcuna effettiva incompatibilità tra il diritto al risarcimento dei danni subiti dal committente e il diritto dell'altra parte al credito per la prestazione (comunque) eseguita.
L'ordinamento configura, infatti, ipotesi di compresenza tra il diritto al risarcimento da altrui inadempimento e il diritto della controparte (inadempiente) al pagamento del corrispettivo. Così chi fu inadempiente, e tale più non è, può aver diritto alla controprestazione, ma rimane in capo all'altra parte il diritto al risarcimento del danno per il subito (temporaneo) inadempimento. E ancora, il committente che di fronte all'inadempimento dell'appaltatore chieda l'eliminazione a sue spese dei vizi, dovrà a lui l'intero corrispettivo, ma conserva il diritto al risarcimento dei danni subiti.
Tali considerazioni confermano, in conclusione, l'esposto convincimento secondo cui, nel caso di specie, la mancata opposizione a decreto ingiuntivo ha comportato la formazione del giudicato sulla validità ed esistenza del rapporto fondamentale
(appalto di opere), ma non anche sull'esatto adempimento da parte del convenuto- appellante.
Nell'ambito di un contratto sinallagmatico, l'accertamento dell'esatto adempimento non è una di quelle premesse logico-giuridiche necessarie alla statuizione finale di esistenza del diritto di credito alla prestazione. Pertanto l'attore che facendo valere l'inadempimento, ha chiesto soltanto di essere Controparte_1
risarcito, non tende ad ottenere un accertamento contrastante col giudicato sul rapporto di appalto, perché un giudicato di esatto adempimento non si è mai formato per effetto della mancata opposizione al decreto ingiuntivo emesso su domanda dello
Pt_1
L'azione risarcitoria proposta dall'appellato, in altri termini, non intende disconoscere "il bene della vita" riconosciuto all'appellante nel provvedimento monitorio.
6 In ogni caso deve anche considerarsi che parte attrice ha agito per un fatto
'sopravvenuto', avendo acquisito solo all'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva in ordine alla derivazione causale dei difetti de quibus dall'imperfetta esecuzione dell'opera.
L'eccezione di giudicato va, quindi, respinta.
2.2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta la violazione delle regole sulla distribuzione dell'onere probatorio e la ritenuta inattendibilità del teste Tes_1
[...]
Anche tale motivo è infondato.
Il giudice di prime cure ha, invero, fatto applicazione del consolidato principio dettato dalle Sezioni unite della Suprema Corte, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed i relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente a mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. sez. un. 13533 del 2001).
Nella specie l'inesatto adempimento del convenuto-appellante è chiaramente emerso dalla c.t.u. espletata in sede di a.t.p. secondo cui: “La struttura per intero, si presenta rivestita da un solo strato di antiruggine, insufficiente da solo a proteggere le superfici metalliche, tanto che circa il 50% delle stesse risulta interessato da
7 fenomeni di consistenti ossidazione. La causa di tali ossidazioni, è data dal fatto che la ditta realizzatrice dell'opera, non ha sufficientemente protetto la struttura stessa con adeguati passaggi multipli di strati di vernice antiruggine. Avrebbe dovuto inoltre effettuare una pitturazione finale con una buona verniciatura apposita e non invece come è stato riscontrato, lasciare il solo strato antiruggine Questo mancato accorgimento, ha fatto si che dopo solo poco tempo, la struttura in ferro ha iniziato il suo degrado”.
Quanto alla lamentata inattendibilità della testimonianza resa dal fratello dell'appellante, se è vero che, come precisato da ultimo da Cass. n. 6001/23, non sussiste “alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art.
247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità”, deve tuttavia rilevarsi che le dichiarazioni del teste non Pt_1 appaiono idonee a dimostrare l'assunto dell'appellante secondo cui le parti concordavano l'applicazione di uno strato di antiruggine e che la relativa verniciatura avrebbe dovuto essere realizzata dal sig. . Ed invero, se da un lato il teste ha CP_1 confermato la predetta circostanza, dall'altro ha aggiunto che il fratello dell' CP_1
“ha consigliato di passare l'antiruggine sulla struttura perché c'era fretta di consegnare e montare i pannelli solari”, il che risulta incompatibile con la previsione di successiva verniciatura da parte del committente.
Per tutte le considerazioni svolte l'appello deve essere rigettato.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate.
Il rigetto dell'impugnazione impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, con citazione notificata il 07.12.2018, nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Catanzaro,
[...]
pubblicata il 09.11.2018, così provvede:
8 a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2253/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Francesco Rotundo e Stefania Rania;
appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dagli Avv.ti Eugenio Nucci e Marco Reina;
appellato
Oggetto: appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di
Catanzaro, pubblicata il 09.11.2018, avente ad oggetto risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Ci si riporta a quanto dedotto, eccepito, osservato e richiesto nell'atto di appello, ai precedenti atti e verbali di causa a cui integralmente ci si riporta ed i cui contenuti tutti devono qui, per brevità, ritenersi ed intendersi riportati e trascritti, che vengono fatti propri in ogni loro parte e singola
1 proposizione, e nell'accoglimento delle cui conclusioni tutte si insiste, con il favore di spese e compensi di lite”.
Per l'appellato: “nell'impugnare e contestare ogni avverso scritto difensivo, precisa le proprie conclusioni richiamando integralmente quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta ed insistendo per il loro integrale accoglimento.
Conseguentemente insiste a che l'On. Corte adita, dichiari: “Preliminarmente 1.-
Inammissibile e da rigettare, la richiesta di inibitoria dell'efficacia esecutiva dell'Ordinanza appellata, poiché del tutto infondata e priva dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora;
Nel merito 1.- Dichiarare l'appello inammissibile ed infondato per le causali sopra esposte;
2.- Per effetto, confermare la gravata ordinanza;
3.- Con vittoria delle spese di lite”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 10.11.2015 Controparte_1
chiedeva al Tribunale di Catanzaro che fosse condannato al Parte_1 pagamento della somma di €5.467,42 oltre interessi e rivalutazione monetaria, per vizi manifestatisi sui manufatti dallo stesso realizzati. A sostegno della domanda esponeva di aver commissionato al sig. nel mese di giugno 2012 la Pt_1
realizzazione di una tettoia rettangolare in ferro zincato atta a sorreggere dei pannelli solari ed un secondo manufatto più piccolo da utilizzare con la stessa funzione sul balcone;
che il resistente, adducendo la mancanza di ferro zincato a caldo, raggiungeva l'accordo con il tecnico di fiducia del sig. per procedere alla CP_1
costruzione impiegando però ferro preverniciato con l'aggiunta di una mano di antiruggine e due mani di vernice, garantendo al committente la durata di dieci anni;
che nonostante tali assicurazioni nella primavera del 2013, a pochi mesi di distanza dalla consegna, il ricorrente constatava la presenza di ruggine e di ossidazione, nonché sulla tettoia realizzata per il balcone, il gocciolamento copioso di acqua dalle giunture della grondaia;
conseguentemente il ricorrente più volte (da ultimo con lettera racc. a/r del 27.02.2014) invitava il sig. ad intervenire per il ripristino Pt_1 delle strutture, per la cui realizzazione era necessario lo smontaggio dell'intero impianto fotovoltaico con un costo aggiuntivo di euro 2.465,00; che vista l'inerzia del sig. l'istante si vedeva costretto a promuovere nei confronti dello stesso Pt_1
un ricorso per accertamento tecnico preventivo (R.G. n. 2561/14) al fine di far accertare dal c.t.u. nominato dal Tribunale l'origine dell'ammaloramento sulle
2 strutture in ferro e la quantificazione dei danni subiti nonché la descrizione degli interventi necessari a porre rimedio alla rovina dei manufatti.
Si costituiva il resistente contestando quanto dedotto dal ricorrente.
Istruita la causa mediante l'espletamento di prova per testi e l'acquisizione degli atti relativi al procedimento per a.t.p., il Tribunale accoglieva la domanda proposta da e condannava anche al pagamento delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite e della c.t.u. disposta in sede di a.t.p..
In particolare, il giudice di prime cure faceva proprie le conclusioni del c.t.u. nominato in sede di a.t.p. il quale aveva accertato che la causa delle ossidazioni era data dal fatto che la ditta realizzatrice dell'opera non aveva sufficientemente protetto la struttura con adeguati passaggi multipli di strati di vernice antiruggine, aggiungendo che la ditta avrebbe dovuto effettuare una pitturazione finale con una buona verniciatura apposita e non invece lasciare il solo strato antiruggine. Il
Tribunale riteneva poi non provato, alla luce degli esiti della prova testimoniale,
l'assunto del resistente secondo cui in base agli accordi intervenuti tra le parti la verniciatura era a carico del sig. . CP_1
1.2. Avverso detta ordinanza proponeva appello, con citazione notificata il
07.12.2018, denunciando: 1) l'improcedibilità del ricorso per Parte_1
giudicato; esso appellante aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il saldo dei lavori notificato il 27.06.2013 e tardivamente opposto dal sig. che vi rinunciava CP_1
stragiudizialmente; 2) la violazione del principio dell'onere della prova;
la domanda andava qualificata come azione redibitoria o risarcimento danni per vizi della cosa venduta con onere della prova a carico del compratore;
esso appellante aveva dimostrato che i lavori commissionati prevedevano la costruzione e l'installazione delle strutture in tubolare ferroso e l'apposizione dell'antiruggine anziché la zincatura e che il giudice aveva errato nel considerare inattendibile la testimonianza del fratello prescrizione dell'azione.
Con comparsa depositata in data 26.02.2019 si costituiva il quale Controparte_1 resisteva al proposto gravame rilevando la inammissibilità dell'eccezione di giudicato in quanto proposta per la prima volta in appello e la infondatezza del secondo motivo.
Con ordinanza del 27.09.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.09.2019, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia
3 esecutiva della sentenza impugnata formulata dall'appellante e fissava l'udienza del
14.12.2021 per la precisazione delle conclusioni.
La causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'08.04.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo motivo l'appellante denuncia l'omessa pronuncia del giudice di prime cure sull'eccezione di giudicato derivante dal decreto ingiuntivo ottenuto dallo per il pagamento del saldo dovuto per i lavori eseguiti. Pt_1
Il motivo è infondato.
Innanzitutto rileva la Corte che non sussiste il dedotto vizio di omessa pronuncia non avendo l'appellante formulato in primo grado l'eccezione di giudicato.
Deve tuttavia osservarsi che l'eccezione di giudicato esterno non è sottoposta alle preclusioni (neppure documentali) previste per le fasi processuali, dovendosi garantire in modo effettivo la non contraddizione tra giudicati;
l'esistenza del giudicato esterno, al pari di quella del giudicato interno, non costituisce un'eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. SS. UU. n. 13916/2006; Cass. 7 ottobre 2010, n. 20802; Cass. 15 aprile 2011, n. 8614; Cass. n 6102 del 17 marzo 2014; Cass. n. 11365 del 01 giugno
2015; Cass. 5 maggio 2016, n. 9059).
Ciò posto, il motivo di gravame è infondato.
È infatti opinione del collegio che la domanda di risarcimento dei danni formulata dal committente non può ritenersi preclusa dal giudicato formatosi Controparte_1
a seguito della mancata opposizione ad un decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo contrattuale.
Anche volendo sostenere, infatti, conformemente per altro alla prevalente giurisprudenza di legittimità, che il decreto ingiuntivo non opposto sia assimilabile
4 ad una sentenza di condanna passata in giudicato, nel caso in esame occorre tuttavia considerare che , proponendo ricorso per ingiunzione nei confronti Parte_1 dell' , ha fatto valere solo un effetto (diritto di credito) del rapporto CP_1
fondamentale rappresentato dal contratto d'appalto, sicché, se è pur vero che secondo l'istituto della "pregiudizialità logica" la domanda sul così detto diritto-effetto comporta anche l'accertamento - con efficacia di giudicato - sul rapporto fondamentale medesimo, tale accertamento, tuttavia, opera nei soli limiti di quanto
è in astratto (mancando ogni sorta di contestazione del convenuto, non oppostosi al provvedimento monitorio) strettamente necessario per affermare il diritto-effetto dedotto.
L'efficacia del giudicato, in ultima analisi, copre solo gli accertamenti che valgono come premessa necessaria o presupposto logico necessario della decisione.
Per riconoscere in sede monitoria il diritto di credito derivante da un contratto a prestazioni corrispettive quale quello concluso tra le parti del presente giudizio, occorreva quindi accertarne, sommariamente, esclusivamente l'esistenza, la validità
e la non estinzione.
Il giudicato da mancato opposizione del decreto, avuto riguardo anche alla formulazione dell'art. 633 penultimo comma c.p.c., copre, quindi, ad avviso del collegio, solo tali aspetti, non anche il fatto che il creditore sia stato esattamente adempiente alle proprie obbligazioni.
Ciò in quanto ben può esservi diritto alla prestazione anche se si è (o si è stati) inadempienti. Così l'appaltatore inadempiente ha diritto all'intero corrispettivo se il committente chiede nei suoi confronti l'eliminazione dei vizi a sue spese, anziché proporre azione di risoluzione o di riduzione del prezzo. Così chi è stato inadempiente per un periodo, e si è visto opporre l'eccezione ex art. 1460 c.c., avrà diritto al corrispettivo allorquando si sia poi reso adempiente. Ma tale diritto non esclude, però, che durante l'inadempimento, l'altra parte (il committente) abbia subito dei danni, e che al loro risarcimento sia tenuto il primo contraente (l'appaltatore).
Ritiene in altri termini la Corte che, avutosi un giudicato sul rapporto fondamentale, risulta precluso introdurre tutte quelle domande che presuppongono la necessità di accertare il rapporto in modo incompatibile con quello già giudicato.
Così è precluso dedurne l'estinzione (per risoluzione o adempimento), quando se ne
è accertata l'esistenza e si è condannato al pagamento del conseguente diritto di credito;
è precluso dedurne la nullità, o la simulazione, quando se ne è accertata la
5 validità, condannando al pagamento del conseguente diritto di credito. In tutti questi casi, in effetti, la domanda dell'ingiunto non oppostosi al decreto, tende a far valere un diritto incompatibile in modo indiretto col diritto-effetto accertato. La dottrina processualistica parla di incompatibilità indiretta tra i diritti, quando un diritto è incompatibile col modo di essere del rapporto fondamentale, così come giudicato e fonte del diritto già accertato.
Nel caso in esame, ad avviso del Collegio, non può però ravvisarsi alcuna effettiva incompatibilità tra il diritto al risarcimento dei danni subiti dal committente e il diritto dell'altra parte al credito per la prestazione (comunque) eseguita.
L'ordinamento configura, infatti, ipotesi di compresenza tra il diritto al risarcimento da altrui inadempimento e il diritto della controparte (inadempiente) al pagamento del corrispettivo. Così chi fu inadempiente, e tale più non è, può aver diritto alla controprestazione, ma rimane in capo all'altra parte il diritto al risarcimento del danno per il subito (temporaneo) inadempimento. E ancora, il committente che di fronte all'inadempimento dell'appaltatore chieda l'eliminazione a sue spese dei vizi, dovrà a lui l'intero corrispettivo, ma conserva il diritto al risarcimento dei danni subiti.
Tali considerazioni confermano, in conclusione, l'esposto convincimento secondo cui, nel caso di specie, la mancata opposizione a decreto ingiuntivo ha comportato la formazione del giudicato sulla validità ed esistenza del rapporto fondamentale
(appalto di opere), ma non anche sull'esatto adempimento da parte del convenuto- appellante.
Nell'ambito di un contratto sinallagmatico, l'accertamento dell'esatto adempimento non è una di quelle premesse logico-giuridiche necessarie alla statuizione finale di esistenza del diritto di credito alla prestazione. Pertanto l'attore che facendo valere l'inadempimento, ha chiesto soltanto di essere Controparte_1
risarcito, non tende ad ottenere un accertamento contrastante col giudicato sul rapporto di appalto, perché un giudicato di esatto adempimento non si è mai formato per effetto della mancata opposizione al decreto ingiuntivo emesso su domanda dello
Pt_1
L'azione risarcitoria proposta dall'appellato, in altri termini, non intende disconoscere "il bene della vita" riconosciuto all'appellante nel provvedimento monitorio.
6 In ogni caso deve anche considerarsi che parte attrice ha agito per un fatto
'sopravvenuto', avendo acquisito solo all'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva in ordine alla derivazione causale dei difetti de quibus dall'imperfetta esecuzione dell'opera.
L'eccezione di giudicato va, quindi, respinta.
2.2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta la violazione delle regole sulla distribuzione dell'onere probatorio e la ritenuta inattendibilità del teste Tes_1
[...]
Anche tale motivo è infondato.
Il giudice di prime cure ha, invero, fatto applicazione del consolidato principio dettato dalle Sezioni unite della Suprema Corte, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed i relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente a mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. sez. un. 13533 del 2001).
Nella specie l'inesatto adempimento del convenuto-appellante è chiaramente emerso dalla c.t.u. espletata in sede di a.t.p. secondo cui: “La struttura per intero, si presenta rivestita da un solo strato di antiruggine, insufficiente da solo a proteggere le superfici metalliche, tanto che circa il 50% delle stesse risulta interessato da
7 fenomeni di consistenti ossidazione. La causa di tali ossidazioni, è data dal fatto che la ditta realizzatrice dell'opera, non ha sufficientemente protetto la struttura stessa con adeguati passaggi multipli di strati di vernice antiruggine. Avrebbe dovuto inoltre effettuare una pitturazione finale con una buona verniciatura apposita e non invece come è stato riscontrato, lasciare il solo strato antiruggine Questo mancato accorgimento, ha fatto si che dopo solo poco tempo, la struttura in ferro ha iniziato il suo degrado”.
Quanto alla lamentata inattendibilità della testimonianza resa dal fratello dell'appellante, se è vero che, come precisato da ultimo da Cass. n. 6001/23, non sussiste “alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art.
247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità”, deve tuttavia rilevarsi che le dichiarazioni del teste non Pt_1 appaiono idonee a dimostrare l'assunto dell'appellante secondo cui le parti concordavano l'applicazione di uno strato di antiruggine e che la relativa verniciatura avrebbe dovuto essere realizzata dal sig. . Ed invero, se da un lato il teste ha CP_1 confermato la predetta circostanza, dall'altro ha aggiunto che il fratello dell' CP_1
“ha consigliato di passare l'antiruggine sulla struttura perché c'era fretta di consegnare e montare i pannelli solari”, il che risulta incompatibile con la previsione di successiva verniciatura da parte del committente.
Per tutte le considerazioni svolte l'appello deve essere rigettato.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate.
Il rigetto dell'impugnazione impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, con citazione notificata il 07.12.2018, nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Catanzaro,
[...]
pubblicata il 09.11.2018, così provvede:
8 a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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