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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/04/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI VICENZA
Il TRIBUNALE di VICENZA, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Sonia Pantano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2888/2024 R.G., iscritta a ruolo in data 3.7.2024, promossa da:
DAL MASO CF: difeso per mandato allegato all'atto Pt_1 C.F._1 di citazione dall'avv. Cristian Amoroso C.F. , numero di fax C.F._2
0445577315, domicilio pec con studio in Email_1
Via Veneto n. 2 Schio (VI)
CONTRO
CF: Controparte_1 P.IVA_1
convenuto contumace in punto: opposizione all'esecuzione (art. 615, comma II, cpc) conclusioni per l'attore
1) Previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, previo Con accertamento dell'improcedibilità della procedura esecutiva n. 564/2024 RG iniziata con atto di pignoramento notificato in data 12/3/2024 da
[...] [...] nei confronti di secondo la formula ritenuta più CP_1 Parte_2 opportuna, eventualmente anche previa declaratoria di cessazione di materia del contendere e dunque in applicazione del principio di soccombenza virtuale
(derivante dalla proposizione dell'opposizione), alla stregua delle motivazioni addotte nel presente atto e con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge, liquidare le spese dell'esecuzione/opposizione in favore di Parte_2 er la fase sommaria dell'opposizione da questi proposta e del giudizio di
[...] merito;
1 2) Con vittoria di spese e competenze anche del giudizio di merito, oltre a spese generali e CPA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 12.3.2024, sottoponeva a Controparte_1 esecuzione forzata ai sensi dell'art. 521 bis cpc l'autoveicolo Suzuki Gran Vitara targato CK359WM di proprietà di Parte_2
Con ricorso in data 22.3.2024 proponeva opposizione Parte_2 all'esecuzione, eccependo la mancanza originaria di un valido titolo esecutivo.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'opposizione, rilevando nello specifico:
- la sussistenza della “problematica” della litispendenza, essendo pendente giudizio di opposizione al precetto avente medesimi petitum e causa petendi;
- la validità del pignoramento, per essere la procedura esecutiva fondata sull'unico titolo esecutivo esistente, costituito dall'atto pubblico di compravendita, e non sull'ordinanza di assegnazione.
Con ordinanza in data 2.5.2024, il Giudice dell'esecuzione, ritenuto che il procedimento dovesse essere dichiarato improseguibile ai sensi dell'art. 521 bis comma VI cpc, per carenza di titolo esecutivo, e dunque non vi fosse ragione di provvedere sull'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., dichiarava l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva, concedendo comunque il termine di giorni 60 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.
In tale provvedimento, il GE, pur avendo richiamato Cass. N.11241/2022, la quale prevede esplicitamente che “…se il G.E. rileva i presupposti per una chiusura anticipata del processo esecutivo deve dichiarare improcedibile (o improseguibile) il processo esecutivo e disporre la liberazione dei beni e la cancellazione della trascrizione del pignoramento, nonché provvedere, ex art. 632 c.p.c., sulle spese dell'esecuzione in favore del debitore (se assistito con difesa tecnica), mentre i costi del processo esecutivo restano automaticamente a carico del creditore ex art. 95
c.p.c.…”, compensava tra le parti le spese di lite della fase sommaria, sul presupposto che il ricorso in opposizione fosse stato proposto prima che il creditore avesse avanzato istanza di vendita e iscritto a ruolo il procedimento, e cioè “in una
2 fase in cui non si era esplicitata l'intenzione del creditore di coltivare l'azione esecutiva”.
Per tale ragione con atto di citazione notificato in data 2.7.2024, Parte_2 ha introdotto il merito dell'opposizione al fine di ottenere la rifusione delle spese della fase sommaria, erroneamente compensate dal G.E..
Nello specifico, con l'indicato atto, chiedeva la condanna di Parte_2 alla rifusione delle spese legali relative alla fase Controparte_1 sommaria/cautelare di opposizione all'esecuzione, posto che la suddetta fase si era conclusa con la soccombenza della medesima convenuta.
Chiedeva infine la rifusione delle spese, compensi ed accessori della fase di merito. non si costituiva e veniva pertanto dichiarata la sua Controparte_1 contumacia.
All'udienza del 5.12.2024, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava innanzi a sé l'udienza del 11.3.2025, ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc, per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 cpc per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e repliche.
****
a introdotto il presente giudizio al solo fine di ottenere la rifusione Parte_2 delle spese della fase cautelare del giudizio di opposizione all'esecuzione, culminata con l'ordinanza del 2.5.2024, con cui è stata di fatto sancita la fondatezza dei motivi posti a sostegno della svolta opposizione ma compensate le spese di lite.
Ebbene, la domanda è meritevole di accoglimento.
E' vero infatti che la fase sommaria non si è conclusa con una pronuncia di sospensione, ma con la declaratoria di estinzione del procedimento esecutivo per vizi rilevabili d'ufficio, ma è pur vero che la giurisprudenza citata dall'opponente e dallo stesso GE nel provvedimento di estinzione anzidetto, prevede esplicitamente che “…se il G.E. rileva i presupposti per una chiusura anticipata del processo esecutivo deve dichiarare improcedibile (o improseguibile) il processo esecutivo e disporre la liberazione dei beni e la cancellazione della trascrizione del pignoramento, nonché provvedere, ex art. 632 c.p.c., sulle spese dell'esecuzione in favore del debitore (se assistito con difesa tecnica), mentre i costi del processo
3 esecutivo restano automaticamente a carico del creditore ex art. 95 c.p.c.…”(Cass.
n. 11241/22).
Ciò significa che nel disporre il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione per risultare assorbenti i vizi determinanti l'improcedibilità dell'azione esecutiva e nel dichiarare l'estinzione del procedimento, il giudice, valutata comunque la fondatezza dell'opposizione e la soccombenza della parte procedente, avrebbe dovuto pronunciarsi sulle spese di quella fase applicando il generale principio della soccombenza.
L'art. 92 c.p.c., nell'attuale formulazione, prevede che la compensazione delle spese di lite possa essere disposta, oltrechè nel caso della soccombenza reciproca, nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti
Il disposto citato, nel tipizzare, riducendole a due, le ipotesi di compensazione delle spese per ragioni estranee alla soccombenza reciproca, impedisce al giudice di tener conto di circostanze estranee alla previsione normativa.
Per questa ragione, per giustificare la compensazione delle spese, non poteva valere la circostanza che, al tempo della proposta opposizione, parte procedente non avesse manifestato la volontà di coltivare la procedura esecutiva con il deposito dell'istanza di vendita, essendosi l'effetto della perdita di disponibilità del mezzo pignorato, e gli ulteriori effetti di cui all'art. 492 cpc, già prodotti con la notificazione ex art. 521 bis cpc dell'atto di pignoramento.
E dunque, per il solo fatto di aver notificato, ai sensi dell'art. 521 bis cpc, un atto di pignoramento non sorretto da un valido titolo esecutivo, eve Controparte_1 ritenersi soccombente.
Tanto più se si considera che la volontà di proseguire nell'azione esecutiva non legittimamente intrapresa è stata comunque palesata dal creditore, con il deposito, nel corso del procedimento ex art. 615 cpc, dell'istanza di vendita e con la
“resistenza” alle ragioni di opposizione.
In presenza di una non condivisibile pronuncia di compensazione delle spese, dunque, bene ha fatto ad intraprendere il giudizio di merito Parte_2 dell'opposizione.
4 Sul punto, si riporta uno stralcio della ordinanza n. 3019/21 della Corte di Cassazione dove si afferma che “Applicando i consolidati principi di diritto appena richiamati alla presente fattispecie [e il richiamo è alle precedenti pronunce n. 22033/11 e ad altre successive], appare evidente la sussistenza dell'interesse ... ad instaurare la fase di merito dell'opposizione avanzata dal debitore, onde ottenere ... in ogni caso un provvedimento definitivo sulle spese giudiziali, anche della fase sommaria.
D'altra parte, la circostanza che lo stesso giudice dell'esecuzione, immediatamente dopo aver deciso in ordine alla fase sommaria dell'opposizione, dichiarando detta opposizione improcedibile, abbia dichiarato altresì improcedibile l'azione esecutiva promossa dalla creditrice, di certo non è idonea ad escludere l'interesse ad instaurare il giudizio a cognizione piena da parte di quest'ultima, e ciò non solo nell'ottica del conseguimento di una pronuncia a cognizione piena sull'ammissibilità dell'opposizione avanzata dal debitore ed eventualmente sul merito della stessa, ma quantomeno per ottenere la revisione della regolamentazione delle spese della fase sommaria, operata ovvero omessa dal giudice dell'esecuzione”.
È opportuno precisare che, per quanto riguarda l'interesse alla decisione sull'ammissibilità e sul merito dell'opposizione potrebbe, in astratto, avere un rilievo anche la sua qualificazione in termini di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art.
615 c.p.c., ovvero di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.: trattandosi invero di opposizione all'esecuzione (o comunque nella parte in cui
l'opposizione in concreto proposta sia qualificata come tale), l'eventuale interesse ad una decisione di merito, per la creditrice, al fine di ottenere un accertamento definitivo a cognizione piena sulla sussistenza del suo diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo azionato, persisterebbe anche in caso di estinzione e/o di chiusura anticipata del processo esecutivo;
trattandosi invece di opposizione agli atti esecutivi (o, comunque, nella parte in cui l'opposizione in concreto proposta sia qualificata come tale, così come del resto anche in caso di opposizione all'esecuzione, laddove il creditore non chieda una decisione di merito idonea a determinare il giudicato sostanziale), si dovrebbe ritenere cessata la materia del contendere, laddove, dopo la proposizione dell'originario ricorso introduttivo del debitore opponente, fosse subentrata l'estinzione ovvero la definitiva chiusura anticipata del processo esecutivo. Anche in tali ultime ipotesi, peraltro, non
5 sussisterebbe l'inammissibilità della domanda avanzata dalla creditrice opposta al fine di ottenere la decisione a cognizione piena sull'opposizione (si tratta di una peculiare forma di interesse ad agire, dal momento che la domanda, nelle opposizioni esecutive, è proposta dall'opponente, non dall'opposto), diversamente da quanto affermato dalla corte di appello. I giudici del merito dovrebbero pertanto decidere comunque sulle spese del giudizio (sia della fase sommaria che di quella a cognizione piena) applicando il principio della cd. soccombenza virtuale (e dunque valutando a tal fine l'ammissibilità e la procedibilità dell'opposizione, nonché eventualmente anche la sua fondatezza nel merito”.
Venendo al merito dell'opposizione, premesso che tra il giudizio opposizione al precetto e il presente giudizio non vi è identità di petitum, essendo il primo volto all'accertamento e alla declaratoria della nullità dell'atto di precetto, il secondo all'accertamento e alla declaratoria dell' inefficacia del proposto pignoramento per carenza originaria del titolo esecutivo, va affermata la fondatezza dei motivi svolti da quanto meno al fine di determinare la soccombenza che fonda Parte_2 la domanda di condanna alle spese.
E' dato di fatto che il procedimento ex art. 521 bis cpc sia stato avviato da CP_1 unicamente in forza di un'ordinanza di assegnazione emessa dal CP_1
Giudice dell'esecuzione all'esito di un diverso procedimento esecutivo a carico del medesimo esecutato.
Nell'atto di pignoramento notificato ai sensi dell'art. 521 bis cpc in data 12.3.2024, vi
è infatti il richiamo ad un solo titolo esecutivo, e detto titolo è costituito dall'ordinanza di assegnazione del 14.3.2023. Nelle premesse dell'atto, si legge infatti che “l'istante
è creditore del sig. in virtù di titolo esecutivo rappresentato da Parte_2 ordinanza di assegnazione emessa in data 14.3.2023 dal giudice dell'esecuzione del
Tribunale di Vicenza nel procedimento n.2562/22 RGE per la soma capitale di euro
20.005,10”.
Ebbene, l'ordinanza di assegnazione non è equiparabile ai titoli esecutivi giudiziali e comunque non costituisce titolo esecutivo nei confronti del debitore, ma solo nei confronti del terzo debitor debitoris che non adempia spontaneamente.
Questo principio consolidato è chiaramente espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
6 Solo a titolo di esempio, si cita Cass. 30457/2011, secondo cui “in tema di espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione del credito, emessa ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., con contestuale liquidazione delle spese del processo di esecuzione, non costituisce titolo esecutivo nei confronti del debitore, né può contenere una condanna nel caso di incapienza del residuo credito soddisfatto”
(cfr., in senso conforme, 8634/2003; 14504/11; 4653/1998 ed ancora, Cass. 10129/2003
e Cass. 24571/18). dunque, ha intrapreso l'azione esecutiva sulla base di un Controparte_1 provvedimento giudiziale che non costituisce titolo esecutivo.
Inoltre, ad opposizione radicata, ha manifestato la volontà di coltivare la procedura esecutiva depositando istanza di vendita e resistendo alla dispiegata opposizione, deducendo di aver intrapreso l'azione esecutiva sulla base di un titolo rappresentato dal contratto pubblico di compravendita, contro ogni evidenza documentale.
Stanti le superiori considerazioni, merita accoglimento la richiesta di Parte_2 di veder refuse le spese processuali della fase sommaria.
Dette spese, quantificate secondo il regolamento e le tabelle di cui al Dm 13 agosto
2022 n. 147 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 8-10 2022, devono dunque essere sopportate da secondo il principio della soccombenza. Controparte_1
Tenuto conto dell'attività prestata e della natura non particolarmente complessa della controversia, vanno liquidate avuto riguardo al parametro medio dello scaglione di riferimento, ma limitatamente alle fasi di studio e introduttiva.
Anche le spese della fase di merito devono essere sopportate da
[...]
secondo il principio della soccombenza. CP_1
La condanna alle spese processuali deve essere disposta per il solo fatto di essere la parte risultata soccombente, a prescindere dalla sua costituzione in giudizio.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione della condanna alle spese del convenuto contumace, ha già da tempo chiarito che “ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio”.
Ragion per cui “la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne
7 necessario l'accertamento giudiziale”(Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n. 373 del 13
Gennaio 2015).
La particolare semplicità della causa, che non ha visto il procuratore di parte attrice impegnato in questioni giuridiche di rilievo, o comunque nuove rispetto a quelle della fase cautelare, induce a ritenere applicabili, in tal caso, i minimi tariffari.
Sul punto, si richiama un orientamento ormai ampiamente consolidato, secondo il quale la liquidazione delle spese, se effettuata entro i limiti massimi o minimi dei parametri ministeriali, non deve essere specificamente motivata ed è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito.
Nulla poi va liquidato per la fase istruttoria che non si è di fatto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando sull'opposizione promossa ex artt. 615-616 c.p.c. da ei confronti di così provvede: Parte_2 Controparte_1 accoglie l'opposizione all'esecuzione promossa da e per Parte_2
l'effetto, condanna a rifondere a e Controparte_1 Parte_2 spese processuali della fase sommaria, che liquida in Euro 1.664,00 per competenze, oltre spese generali e accessori di legge condanna a rifondere a e spese Controparte_1 Parte_2 processuali della fase di merito che liquida in Euro 1.700,00 per competenze, oltre spese generali e accessori di legge, e in euro 237,00 per anticipazioni.
Così deciso in Vicenza, lì 18.4.2025
Il Giudice
Sonia Pantano
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