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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/07/2025, n. 11277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11277 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50433/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice designato dott.ssa AS ON , ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 50433 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione giusta ordinanza pronunciata in data 20.03.2025 all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c., vertente
T R A
Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma, Michele Del Bene e
GI NA con studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84, giusta procura depositata nel fascicolo telematico
ATTORE
E
(GIÀ Controparte_1 Controparte_2
)
[...] rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi 12 è domiciliato
CONVENUTO
OGGETTO: domanda di pagamento somme per sorte capitale e interessi per cessione di crediti.
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI: come da note depositate dalle parti in data 11 e 19.03. 2025 ai sensi art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO Part Con comparsa in riassunzione, la (di seguito anche , conveniva in giudizio dinanzi a Parte_1 questo Tribunale il (ora ), Controparte_2 Controparte_1 chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 1.924.537,39 per sorte capitale, oltre interessi ex dlvo n. 231/2002 su tale sorte capitale, interessi anatocistici, euro 84.280,00 ex art. 6 comma 2 d.lvo.
231/2002, per mancato il pagamento delle 2.107 fatture costituenti la sorte capitale, nonché interessi moratori per euro € 263.880,77 maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli indicati a titolo di sorte capitale, chiedendo anche su tale somma gli interessi anatocistici e l'importo dovuto ai sensi dell'art. 6 comma 2 d.lvo n. 231/2002. Proponeva, in subordine, domanda con cui richiedeva il pagamento della stessa somma a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
A tal fine esponeva: - di essere creditrice, in virtù di contratti di cessione pro soluto, di euro euro
2.416.571,43 (diverso dall'importo indicato nelle conclusioni dell'atto pari ad euro 1.924.537,39) per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalle società “Hera Comm” S.r.l., “ACEA ENERGIA” S.p.A.,
“PUBLIACQUA” S.p.A., “IREN MERCATO” S.p.A., “IRETI” S.p.A., “WIND” TELEFONIA” S.p.A.,
“GLOBAL POWER” S.r.l., Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
ed (riepilogate
[...] CP_6 Pt_1 Controparte_7 Controparte_8 nell'elenco di cui al doc. 3 allegato); - che aveva diritto anche agli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, nonché agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale e all'importo di euro 40,00 per ciascuna fattura azionata per sorte capitale ai sensi 6 del d.lgs. 231/2002, come novellato dal d.lgs. 192/2012; - che agiva anche per ottenere il pagamento di interessi moratori dovuti a causa del ritardato pagamento da parte del di altri CP_1 crediti oggetto di diverse cessioni e riportati nelle “Note Debito interessi” depositate in atti per un importo di euro 287.266,93, oltre agli interessi anatocistici e all'importo dovuto ai sensi ai sensi 6 del d.lgs.
231/2002 (pari ad euro 40,00 moltiplicato per le fatture, riportate nelle note di debito, il cui tardivo pagina 2 di 10 pagamento aveva generato gli interessi di mora pretesi); - che in ogni caso, a fronte di eventuali contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle indicate pretese, aveva comunque diritto a una somma, da accertarsi in corso di causa, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c..
Si costituiva il eccependo: - la nullità della citazione ex artt. 163 comma III, n. 4 e 164 c.p.c.; - CP_1
l'abuso del processo per violazione della clausola generale di buona fede e correttezza ex art. 2 Cost;
- il Part difetto di legittimazione ad agire (rectius di titolarità del credito) di per inefficacia della cessione ai sensi degli artt. 69 e 70 della Legge di Contabilità dello Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440), nonché a norma degli artt. 117 del d.lgs. n. 163 del 2006 e art.106 comma 13 D.LGS. 50/2016; - la prescrizione quinquennale ai sensi dell'articolo 2948, n. 4 per tutte le fatture riferite a crediti maturati in data anteriore al quinquennio rispetto alla notifica dell'atto di citazione;
- la mancanza di prova del contratto intercorso tra il e le società cedenti, delle fatture azionate e degli atti di cessione di PUBLIACQUA” S.p.A., CP_1
“IREN MERCATO” S.p.A., “IRETI” S.p.A., “WIND” TELEFONIA” S.p.A., “GLOBAL POWER” S.r.l.,
” ed - CP_3 Pt_1 CP_4 Pt_1 CP_7 Pt_1 Controparte_8 la divergenza tra quanto contenuto nell'elenco delle fatture cedute (doc. 3 ) e gli atti di cessione Pt_1 riguardo alle posizioni di Hera Comm, Acea Ato 2 S.p.a., Controparte_9
Eccepiva altresì analiticamente (cfr. da p.17 a p. 56) errori nella fatturazione, compensazione con note di Part crediti, parziali pagamenti in favore di e delle cedenti, disdetta dei contratti di fornitura di energia elettrica, mancata comunicazione di alcune fatture;
erroneo conteggio degli interessi nelle note di debito ecc.. Contestava la fondatezza della domanda attorea per gli interessi anatocistici e ai sensi dell'art. 6 d.lvo n. 231/2002.
Chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa delle società terze cedenti ex art. 269 c.p.c.
Con ordinanza del 02.03.2022 (da intendersi qui richiamata e trascritta) il Tribunale respingeva l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e l'istanza di chiamata in causa del terzo ex 269 cpc. Part A fronte della documentazione prodotta da nelle memorie istruttorie, il formulava CP_1 specifiche contestazioni producendo documentazione giustificativa e documentazione relativa alle verifiche eseguite per le società cedenti il credito.
pagina 3 di 10 Part Con le note scritte depositate 08.01.2024, riduceva la domanda per sorte capitale ad euro 817.210,53.
La causa, istruita mediante produzione documentale, era trattenuta in decisione e rimessa sul ruolo al fine dell'espletamento di una ctu.
All'ausiliario nominato veniva posto il seguente quesito:
“ricostruisca il CTU, sulla base della documentazione in atti e delle posizioni assunte dalle parti nelle rispettive difese, il rapporto di dare- avere esistente tra le parti con riferimento alle fatture azionate e prodotte in atti, in particolare quantifichi gli importi ancora dovuti (per capitale e interessi, quest'ultimi sulla base dei parametri legali di cui agli art. 2 e ss. 231/2002 in ordine alla loro decorrenza, dal dovuto al saldo) dal nei confronti dalla cessionaria Controparte_1 Parte_1 utilizzando per il computo le fatture che sono state oggetto di cessione documentata, con indicazione per ciascuna fattura del contratto o del titolo negoziale cui il credito ceduto si riferisce;
nella quantificazione il ctu dovrà comunque evidenziare separatamente:
- l'importo delle fatture relative a crediti prescritti, in mancanza in atti di prova di uno specifico interruttivo;
- l'importo delle fatture di cui è provato in atti il pagamento e/o la compensazione, indicando se i crediti oggetto di pagamento e/o compensazione siano sorti prima o dopo la notifica degli atti di cessione dei Part crediti in favore di (anche ai fini e per effetti di cui all'art. 1243, 2°co. c.c.) e indicando l'eventuale ritardo nei pagamenti con la relativa quantificazione degli interessi da ritardo sulla base dei parametri legali sopra indicati;
- l'importo delle fatture per cui è in atti disdetta dei contratti di fornitura”.
Svolta la ctu, la causa era nuovamente trattenuta in decisione giusta ordinanza del 20.03.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Parte attrice nel precisare le conclusioni nelle note scritte ex art. 127 ter cpc si riportava all'atto introduttivo del giudizio, ma nella comparsa conclusionale, depositata in data 20.05.2025, precisava che i crediti per cui proseguiva il giudizio erano i seguenti: per sorte capitale “€ 613.610,12 - come da prospetto che si deposita ora sub ALL_A.
Sono altresì dovute le seguenti somme:
pagina 4 di 10 • gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla sorte capitale azionata con l'atto di citazione,
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura costituente la predetta sorte capitale – scadenza riportata nel predetto elenco
(colonna “Data Scadenza);
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 84.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo
• • € 253.772,15 a titolo di ulteriori interessi di mora ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, come da prospetti che ora si producono ora sub ALL._B.
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito azionate con la citazione, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art.
1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 84.800,00 quale importo dovuto ai sensi dell'art.6, comma 2, del D.LGS n.231/02 come novellato dal
D.LGS n. 192/12 corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte dell'Ente ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo”.
pagina 5 di 10 Deve premettersi sulle questioni in diritto oggetto del contendere, quanto segue.
Riguardo alle eccezioni formulate dal Ministero di abuso del processo, deve osservarsi che pur non potendosi negare la complessità del giudizio e il notevole sforzo difensivo richiesto alla parte convenuta, in ragione della mole di documentazione depositata, non può ravvisarsi alcun abuso del processo. Invero, la fattispecie di abuso del processo ricorre quando “con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede, nonché dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti” (cfr.
Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 36713 del 15/12/2022). E' configurabile l'abuso del processo nell'ipotesi di frazionamento delle domande giudiziali aventi ad oggetto un unico credito o una pluralità di diritti di credito derivanti da un rapporto giuridico unitario (cfr. Cass. 19898/2018), circostanze non riscontrabili nella fattispecie in esame.
In ordine alla questione relativa alla efficacia e opponibilità della cessione dei crediti oggetto di causa nei Part confronti della cessionaria deve osservarsi che la disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della PA ha natura speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti di cui agli articoli 1260 e ss c.c.. Il R.D. n. 2440/1923, richiamando la disciplina di cui all'art. 9 della Legge
2248/1865 prevede all' art. 70 che in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, questi non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta.
La deroga al principio civilistico di libera cedibilità del credito risulta, peraltro, applicabile solo ai contratti di durata, escludendone l'applicazione per i contratti ad esecuzione istantanea soggetti quindi in tutto e per tutto a quanto stabilito dall'articolo 1260 C.C..
Al riguardo si ricorda la giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel caso in cui il contratto (di durata) abbia esaurito i suoi effetti, nel senso che la prestazione del contraente privato sia stata correttamente ed integralmente eseguita, trova applicazione la disciplina del codice civile (art. 1260 c.c.) con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della Pubblica Amministrazione” (Cass. 6.2.2007, n. 2541).
Con specifico riguardo ai contratti di somministrazione e forniture che prevedono il pagamento del corrispettivo annualmente o a scadenze inferiori ad anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun pagina 6 di 10 periodo, si è affermato che questo “configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo” (v. Cass. civ. n. 1442/15; n. 11918/02; n. 6209/99).
Ne segue che deve ritenersi del tutto legittima ed operante la cessione di crediti derivanti da somministrazione, portati da fatture scadute e risalenti anche ad anni prima, atteso che “…ogni singola fattura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione costituendo la singola fattura la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente” (cfr. C. App. Milano, Sez. I civile, n. 1700 del 07.07.2020). Nel caso di specie, venendo in considerazione cessioni di crediti scaturenti dall'esecuzione di prestazioni periodiche e continuative e relative a contratti di somministrazione e forniture di servizi in essere tra le società fornitrici e articolazioni del convenuto il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E CP_1 richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923 - a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso, non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata - non può ulteriormente considerarsi operante, dal momento che la fornitura risulta già eseguita, costituendo la singola fattura la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto della somministrazione, secondo la richiamata impostazione. Ai fini della efficacia ed opponibilità delle cessioni dei crediti, nella specie è sufficiente la prova della notifica al debitore ceduto, mentre non è richiesto alcun atto di assenso da parte dell'amministrazione.
Deve aggiungersi che non può dubitarsi della legittimazione passiva del convenuto, atteso che le CP_1 sue articolazioni periferiche sono prive della legittimazione a stare o resistere in giudizio (cfr. Cass.
n.19586/2007).
Nel merito, il nominato ctu ha ricostruito il rapporto di dare avere tra le parti, tenendo conto solo delle fatture prodotte in atti da parte attrice e oggetto di cessione notificata al debitore ceduto, nonché dell'avvenuto pagamento da parte della convenuta e dei crediti prescritti in mancanza di validi atti interruttivi. Il Ctu ha poi analizzato, alle pp. 44 - 48 dell'elaborato depositato il 05.03.2025, la documentazione prodotta dalla difesa erariale relativa alle fatture di utenze che non erano nella titolarità del (e delle sue articolazioni), in conseguenza di disdette e volture documentate, accertando la CP_1 debenza, in relazione a tali fatture, di soli euro 406,82.
pagina 7 di 10 Correttamente il ctu ha escluso dalla quantificazione i crediti ceduti per i quali non risulta depositato in atti il relativo contratto di fornitura. Al riguardo occorre ricordare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, in applicazione delle regole generali sulla ripartizione dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 c.c., spetta a chi fa valere il diritto - ovvero nel caso di specie il creditore cessionario che agisce per l'adempimento contrattuale - fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, consistenti nella fonte del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto e tempestivo adempimento (ex multis, Cass. civ. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533, Cass. civ. Sez. Lavoro, 08.10.2019, n.
25168).
Parte convenuta ha eccepito, in relazione ad alcuni crediti oggetto di cessione, la mancanza di prova dei contratti intercorsi tra le società cedenti e il e pertanto la mancata produzione dei contratti non CP_1 consente di accertare la sussistenza di uno dei fatti costituitivi della domanda, ovvero la fonte del credito azionato e il relativo termine di scadenza (non essendo all'uopo sufficiente il deposito delle sole fatture).
Alla luce di quanto sopra detto, il Tribunale ritiene di dovere fare riferimento, nella quantificazione del rapporto dare avere tra le parti, al prospetto redatto dal ctu a p. 76 della relazione - che tiene conto delle fatture prodotte in atti da parte attrice, per il quale il relativo contratto è stato depositato in atti, e oggetto di cessione notificata al debitore ceduto, delle utenze disdettate e volturate, nonché dell'avvenuto pagamento da parte della convenuta e dei crediti prescritti in mancanza di validi atti interruttivi - in base al quale è Part liquidabile in favore di l'importo di euro 276.024,82 per la sorte capitale residua, oltre interessi moratori calcolati sulla sorte capitale pari ad euro 164.049,76, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza fino alla data della ctu (05.03.2025). A questo riguardo si condividono totalmente le valutazioni Part del CTU (fornite in risposta alle osservazioni n.4 del ct di parte cfr. pp. 67 e ss.) e il criterio utilizzato Part per la quantificazione degli interessi di mora sulla sorte capitale pagata (per cui ha ridotto la domanda).
Sono poi dovuti gli interessi di mora relativi alle altre fatture pagate in ritardo, diverse da quelle depositate in atti per sorte capitale, di cui alle note di debito per un importo di euro 107.785,03 come quantificato dal pagina 8 di 10 ctu, nonché gli interessi anatocistici e di mora come calcolati nel prospetto del ctu riportato a p. 77 dell'elaborato depositato.
Deve precisarsi che riguardo agli importi relativi alle note di debito (ovvero interessi di mora su somme tardivamente pagate), correttamente il ctu ha considerato solo quelle evincibili delle fatture prodotte in atti
(escludendo quelle indicate nel file excell predisposto da parte attrice senza fornire alcun riscontro documentale, cfr. risposta del ctu alle osservazione del ct di parte attrice, p. 66-67 della ctu) e che, sugli importi delle note di debito di cui è stata fornita prova documentale, sono dovuti gli interessi anatocistici, ma non sono dovuti gli interessi di mora (peraltro nemmeno richiesti da parte attrice, non essendo possibile calcolare interessi di mora su interessi di mora) pure quantificati dal ctu in euro 52.726,38 (somma quindi non dovuta).
In conclusione, è liquidabile per sorte capitale e interessi l'importo di euro 571.689,31, con la precisazione che gli interessi come differenziati nel richiamato prospetto del ctu sono stati quantificati fino alla data del
05.03.2025 e continueranno a maturare fino alla data del soddisfo.
Parte convenuta è tenuta altresì al pagamento dell'ulteriore importo di euro 40,00 ex art. 6, II co., D.Lgs. n.
231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, quale importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento del danno da parte del debitore in relazione alle 1013 fatture liquidabili per sorte capitale e note di debito, per un importo quantificato dal ctu in euro 40.520,00. Part La domanda subordinata proposta da ex art. 2041 c.c. (da valutare a fronte dell'accoglimento solo Part parziale della domanda svolta da è infine improponibile, stante la sussidiarietà dell'azione ex art. 2042 c.c. e potendo esercitare parte attrice (come in effetti ha fatto) l'azione di adempimento contrattuale.
Il parziale accoglimento delle pretese di parte attrice (che ha agito in giudizio pretendendo importi di gran lunga ridotti all'esito della ctu), il notevole sforzo difensivo richiesto alla parte convenuta, a fronte della mole di documentazione depositata e la difficoltà dell'indagine (provocata anche dalle modalità di indicizzazione della documentazione depositata, oltre che dalla complessità della vicenda circolatoria, avendo parte attrice avanzato pretese creditorie riferibili a molteplici società cedenti e a differenti in contratti stipulati da articolazioni periferiche del dislocate in varie sedi) giustificano la CP_1
pagina 9 di 10 compensazione delle spese del giudizio (comprese quelle di ctu come liquidate in corso di causa che devono essere poste definitivamente a carico delle parti per metà ciascuna).
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, di euro 571.689,31 per le causali di cui in motivazione, con la precisazione che gli interessi come differenziati nel prospetto riportato alle pp. 76 e
77 della ctu sono stati quantificati fino alla data del 05.03.2025 e continueranno a maturare fino alla data del soddisfo;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'ulteriore somma di euro 40.520,00 ex art. 6 d. lgs. n. 231/2002;
- rigetta ogni altra domanda proposta da parte attrice;
- dichiara improponibile la domanda proposta ex art. 2041 c..c.;
- compensa le spese del giudizio tra le parti (comprese quelle di ctu, come liquidate in corso di causa, da porsi definitivamente a carico delle parti per metà ciascuna).
Roma 28.07.2025 Il Giudice
AS ON
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice designato dott.ssa AS ON , ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 50433 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione giusta ordinanza pronunciata in data 20.03.2025 all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c., vertente
T R A
Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma, Michele Del Bene e
GI NA con studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84, giusta procura depositata nel fascicolo telematico
ATTORE
E
(GIÀ Controparte_1 Controparte_2
)
[...] rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi 12 è domiciliato
CONVENUTO
OGGETTO: domanda di pagamento somme per sorte capitale e interessi per cessione di crediti.
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI: come da note depositate dalle parti in data 11 e 19.03. 2025 ai sensi art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO Part Con comparsa in riassunzione, la (di seguito anche , conveniva in giudizio dinanzi a Parte_1 questo Tribunale il (ora ), Controparte_2 Controparte_1 chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 1.924.537,39 per sorte capitale, oltre interessi ex dlvo n. 231/2002 su tale sorte capitale, interessi anatocistici, euro 84.280,00 ex art. 6 comma 2 d.lvo.
231/2002, per mancato il pagamento delle 2.107 fatture costituenti la sorte capitale, nonché interessi moratori per euro € 263.880,77 maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli indicati a titolo di sorte capitale, chiedendo anche su tale somma gli interessi anatocistici e l'importo dovuto ai sensi dell'art. 6 comma 2 d.lvo n. 231/2002. Proponeva, in subordine, domanda con cui richiedeva il pagamento della stessa somma a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
A tal fine esponeva: - di essere creditrice, in virtù di contratti di cessione pro soluto, di euro euro
2.416.571,43 (diverso dall'importo indicato nelle conclusioni dell'atto pari ad euro 1.924.537,39) per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalle società “Hera Comm” S.r.l., “ACEA ENERGIA” S.p.A.,
“PUBLIACQUA” S.p.A., “IREN MERCATO” S.p.A., “IRETI” S.p.A., “WIND” TELEFONIA” S.p.A.,
“GLOBAL POWER” S.r.l., Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
ed (riepilogate
[...] CP_6 Pt_1 Controparte_7 Controparte_8 nell'elenco di cui al doc. 3 allegato); - che aveva diritto anche agli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, nonché agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale e all'importo di euro 40,00 per ciascuna fattura azionata per sorte capitale ai sensi 6 del d.lgs. 231/2002, come novellato dal d.lgs. 192/2012; - che agiva anche per ottenere il pagamento di interessi moratori dovuti a causa del ritardato pagamento da parte del di altri CP_1 crediti oggetto di diverse cessioni e riportati nelle “Note Debito interessi” depositate in atti per un importo di euro 287.266,93, oltre agli interessi anatocistici e all'importo dovuto ai sensi ai sensi 6 del d.lgs.
231/2002 (pari ad euro 40,00 moltiplicato per le fatture, riportate nelle note di debito, il cui tardivo pagina 2 di 10 pagamento aveva generato gli interessi di mora pretesi); - che in ogni caso, a fronte di eventuali contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle indicate pretese, aveva comunque diritto a una somma, da accertarsi in corso di causa, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c..
Si costituiva il eccependo: - la nullità della citazione ex artt. 163 comma III, n. 4 e 164 c.p.c.; - CP_1
l'abuso del processo per violazione della clausola generale di buona fede e correttezza ex art. 2 Cost;
- il Part difetto di legittimazione ad agire (rectius di titolarità del credito) di per inefficacia della cessione ai sensi degli artt. 69 e 70 della Legge di Contabilità dello Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440), nonché a norma degli artt. 117 del d.lgs. n. 163 del 2006 e art.106 comma 13 D.LGS. 50/2016; - la prescrizione quinquennale ai sensi dell'articolo 2948, n. 4 per tutte le fatture riferite a crediti maturati in data anteriore al quinquennio rispetto alla notifica dell'atto di citazione;
- la mancanza di prova del contratto intercorso tra il e le società cedenti, delle fatture azionate e degli atti di cessione di PUBLIACQUA” S.p.A., CP_1
“IREN MERCATO” S.p.A., “IRETI” S.p.A., “WIND” TELEFONIA” S.p.A., “GLOBAL POWER” S.r.l.,
” ed - CP_3 Pt_1 CP_4 Pt_1 CP_7 Pt_1 Controparte_8 la divergenza tra quanto contenuto nell'elenco delle fatture cedute (doc. 3 ) e gli atti di cessione Pt_1 riguardo alle posizioni di Hera Comm, Acea Ato 2 S.p.a., Controparte_9
Eccepiva altresì analiticamente (cfr. da p.17 a p. 56) errori nella fatturazione, compensazione con note di Part crediti, parziali pagamenti in favore di e delle cedenti, disdetta dei contratti di fornitura di energia elettrica, mancata comunicazione di alcune fatture;
erroneo conteggio degli interessi nelle note di debito ecc.. Contestava la fondatezza della domanda attorea per gli interessi anatocistici e ai sensi dell'art. 6 d.lvo n. 231/2002.
Chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa delle società terze cedenti ex art. 269 c.p.c.
Con ordinanza del 02.03.2022 (da intendersi qui richiamata e trascritta) il Tribunale respingeva l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e l'istanza di chiamata in causa del terzo ex 269 cpc. Part A fronte della documentazione prodotta da nelle memorie istruttorie, il formulava CP_1 specifiche contestazioni producendo documentazione giustificativa e documentazione relativa alle verifiche eseguite per le società cedenti il credito.
pagina 3 di 10 Part Con le note scritte depositate 08.01.2024, riduceva la domanda per sorte capitale ad euro 817.210,53.
La causa, istruita mediante produzione documentale, era trattenuta in decisione e rimessa sul ruolo al fine dell'espletamento di una ctu.
All'ausiliario nominato veniva posto il seguente quesito:
“ricostruisca il CTU, sulla base della documentazione in atti e delle posizioni assunte dalle parti nelle rispettive difese, il rapporto di dare- avere esistente tra le parti con riferimento alle fatture azionate e prodotte in atti, in particolare quantifichi gli importi ancora dovuti (per capitale e interessi, quest'ultimi sulla base dei parametri legali di cui agli art. 2 e ss. 231/2002 in ordine alla loro decorrenza, dal dovuto al saldo) dal nei confronti dalla cessionaria Controparte_1 Parte_1 utilizzando per il computo le fatture che sono state oggetto di cessione documentata, con indicazione per ciascuna fattura del contratto o del titolo negoziale cui il credito ceduto si riferisce;
nella quantificazione il ctu dovrà comunque evidenziare separatamente:
- l'importo delle fatture relative a crediti prescritti, in mancanza in atti di prova di uno specifico interruttivo;
- l'importo delle fatture di cui è provato in atti il pagamento e/o la compensazione, indicando se i crediti oggetto di pagamento e/o compensazione siano sorti prima o dopo la notifica degli atti di cessione dei Part crediti in favore di (anche ai fini e per effetti di cui all'art. 1243, 2°co. c.c.) e indicando l'eventuale ritardo nei pagamenti con la relativa quantificazione degli interessi da ritardo sulla base dei parametri legali sopra indicati;
- l'importo delle fatture per cui è in atti disdetta dei contratti di fornitura”.
Svolta la ctu, la causa era nuovamente trattenuta in decisione giusta ordinanza del 20.03.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Parte attrice nel precisare le conclusioni nelle note scritte ex art. 127 ter cpc si riportava all'atto introduttivo del giudizio, ma nella comparsa conclusionale, depositata in data 20.05.2025, precisava che i crediti per cui proseguiva il giudizio erano i seguenti: per sorte capitale “€ 613.610,12 - come da prospetto che si deposita ora sub ALL_A.
Sono altresì dovute le seguenti somme:
pagina 4 di 10 • gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla sorte capitale azionata con l'atto di citazione,
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura costituente la predetta sorte capitale – scadenza riportata nel predetto elenco
(colonna “Data Scadenza);
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 84.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo
• • € 253.772,15 a titolo di ulteriori interessi di mora ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, come da prospetti che ora si producono ora sub ALL._B.
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito azionate con la citazione, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art.
1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 84.800,00 quale importo dovuto ai sensi dell'art.6, comma 2, del D.LGS n.231/02 come novellato dal
D.LGS n. 192/12 corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte dell'Ente ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo”.
pagina 5 di 10 Deve premettersi sulle questioni in diritto oggetto del contendere, quanto segue.
Riguardo alle eccezioni formulate dal Ministero di abuso del processo, deve osservarsi che pur non potendosi negare la complessità del giudizio e il notevole sforzo difensivo richiesto alla parte convenuta, in ragione della mole di documentazione depositata, non può ravvisarsi alcun abuso del processo. Invero, la fattispecie di abuso del processo ricorre quando “con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede, nonché dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti” (cfr.
Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 36713 del 15/12/2022). E' configurabile l'abuso del processo nell'ipotesi di frazionamento delle domande giudiziali aventi ad oggetto un unico credito o una pluralità di diritti di credito derivanti da un rapporto giuridico unitario (cfr. Cass. 19898/2018), circostanze non riscontrabili nella fattispecie in esame.
In ordine alla questione relativa alla efficacia e opponibilità della cessione dei crediti oggetto di causa nei Part confronti della cessionaria deve osservarsi che la disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della PA ha natura speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti di cui agli articoli 1260 e ss c.c.. Il R.D. n. 2440/1923, richiamando la disciplina di cui all'art. 9 della Legge
2248/1865 prevede all' art. 70 che in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, questi non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta.
La deroga al principio civilistico di libera cedibilità del credito risulta, peraltro, applicabile solo ai contratti di durata, escludendone l'applicazione per i contratti ad esecuzione istantanea soggetti quindi in tutto e per tutto a quanto stabilito dall'articolo 1260 C.C..
Al riguardo si ricorda la giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel caso in cui il contratto (di durata) abbia esaurito i suoi effetti, nel senso che la prestazione del contraente privato sia stata correttamente ed integralmente eseguita, trova applicazione la disciplina del codice civile (art. 1260 c.c.) con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della Pubblica Amministrazione” (Cass. 6.2.2007, n. 2541).
Con specifico riguardo ai contratti di somministrazione e forniture che prevedono il pagamento del corrispettivo annualmente o a scadenze inferiori ad anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun pagina 6 di 10 periodo, si è affermato che questo “configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo” (v. Cass. civ. n. 1442/15; n. 11918/02; n. 6209/99).
Ne segue che deve ritenersi del tutto legittima ed operante la cessione di crediti derivanti da somministrazione, portati da fatture scadute e risalenti anche ad anni prima, atteso che “…ogni singola fattura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione costituendo la singola fattura la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente” (cfr. C. App. Milano, Sez. I civile, n. 1700 del 07.07.2020). Nel caso di specie, venendo in considerazione cessioni di crediti scaturenti dall'esecuzione di prestazioni periodiche e continuative e relative a contratti di somministrazione e forniture di servizi in essere tra le società fornitrici e articolazioni del convenuto il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E CP_1 richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923 - a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso, non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata - non può ulteriormente considerarsi operante, dal momento che la fornitura risulta già eseguita, costituendo la singola fattura la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto della somministrazione, secondo la richiamata impostazione. Ai fini della efficacia ed opponibilità delle cessioni dei crediti, nella specie è sufficiente la prova della notifica al debitore ceduto, mentre non è richiesto alcun atto di assenso da parte dell'amministrazione.
Deve aggiungersi che non può dubitarsi della legittimazione passiva del convenuto, atteso che le CP_1 sue articolazioni periferiche sono prive della legittimazione a stare o resistere in giudizio (cfr. Cass.
n.19586/2007).
Nel merito, il nominato ctu ha ricostruito il rapporto di dare avere tra le parti, tenendo conto solo delle fatture prodotte in atti da parte attrice e oggetto di cessione notificata al debitore ceduto, nonché dell'avvenuto pagamento da parte della convenuta e dei crediti prescritti in mancanza di validi atti interruttivi. Il Ctu ha poi analizzato, alle pp. 44 - 48 dell'elaborato depositato il 05.03.2025, la documentazione prodotta dalla difesa erariale relativa alle fatture di utenze che non erano nella titolarità del (e delle sue articolazioni), in conseguenza di disdette e volture documentate, accertando la CP_1 debenza, in relazione a tali fatture, di soli euro 406,82.
pagina 7 di 10 Correttamente il ctu ha escluso dalla quantificazione i crediti ceduti per i quali non risulta depositato in atti il relativo contratto di fornitura. Al riguardo occorre ricordare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, in applicazione delle regole generali sulla ripartizione dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 c.c., spetta a chi fa valere il diritto - ovvero nel caso di specie il creditore cessionario che agisce per l'adempimento contrattuale - fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, consistenti nella fonte del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto e tempestivo adempimento (ex multis, Cass. civ. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533, Cass. civ. Sez. Lavoro, 08.10.2019, n.
25168).
Parte convenuta ha eccepito, in relazione ad alcuni crediti oggetto di cessione, la mancanza di prova dei contratti intercorsi tra le società cedenti e il e pertanto la mancata produzione dei contratti non CP_1 consente di accertare la sussistenza di uno dei fatti costituitivi della domanda, ovvero la fonte del credito azionato e il relativo termine di scadenza (non essendo all'uopo sufficiente il deposito delle sole fatture).
Alla luce di quanto sopra detto, il Tribunale ritiene di dovere fare riferimento, nella quantificazione del rapporto dare avere tra le parti, al prospetto redatto dal ctu a p. 76 della relazione - che tiene conto delle fatture prodotte in atti da parte attrice, per il quale il relativo contratto è stato depositato in atti, e oggetto di cessione notificata al debitore ceduto, delle utenze disdettate e volturate, nonché dell'avvenuto pagamento da parte della convenuta e dei crediti prescritti in mancanza di validi atti interruttivi - in base al quale è Part liquidabile in favore di l'importo di euro 276.024,82 per la sorte capitale residua, oltre interessi moratori calcolati sulla sorte capitale pari ad euro 164.049,76, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza fino alla data della ctu (05.03.2025). A questo riguardo si condividono totalmente le valutazioni Part del CTU (fornite in risposta alle osservazioni n.4 del ct di parte cfr. pp. 67 e ss.) e il criterio utilizzato Part per la quantificazione degli interessi di mora sulla sorte capitale pagata (per cui ha ridotto la domanda).
Sono poi dovuti gli interessi di mora relativi alle altre fatture pagate in ritardo, diverse da quelle depositate in atti per sorte capitale, di cui alle note di debito per un importo di euro 107.785,03 come quantificato dal pagina 8 di 10 ctu, nonché gli interessi anatocistici e di mora come calcolati nel prospetto del ctu riportato a p. 77 dell'elaborato depositato.
Deve precisarsi che riguardo agli importi relativi alle note di debito (ovvero interessi di mora su somme tardivamente pagate), correttamente il ctu ha considerato solo quelle evincibili delle fatture prodotte in atti
(escludendo quelle indicate nel file excell predisposto da parte attrice senza fornire alcun riscontro documentale, cfr. risposta del ctu alle osservazione del ct di parte attrice, p. 66-67 della ctu) e che, sugli importi delle note di debito di cui è stata fornita prova documentale, sono dovuti gli interessi anatocistici, ma non sono dovuti gli interessi di mora (peraltro nemmeno richiesti da parte attrice, non essendo possibile calcolare interessi di mora su interessi di mora) pure quantificati dal ctu in euro 52.726,38 (somma quindi non dovuta).
In conclusione, è liquidabile per sorte capitale e interessi l'importo di euro 571.689,31, con la precisazione che gli interessi come differenziati nel richiamato prospetto del ctu sono stati quantificati fino alla data del
05.03.2025 e continueranno a maturare fino alla data del soddisfo.
Parte convenuta è tenuta altresì al pagamento dell'ulteriore importo di euro 40,00 ex art. 6, II co., D.Lgs. n.
231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, quale importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento del danno da parte del debitore in relazione alle 1013 fatture liquidabili per sorte capitale e note di debito, per un importo quantificato dal ctu in euro 40.520,00. Part La domanda subordinata proposta da ex art. 2041 c.c. (da valutare a fronte dell'accoglimento solo Part parziale della domanda svolta da è infine improponibile, stante la sussidiarietà dell'azione ex art. 2042 c.c. e potendo esercitare parte attrice (come in effetti ha fatto) l'azione di adempimento contrattuale.
Il parziale accoglimento delle pretese di parte attrice (che ha agito in giudizio pretendendo importi di gran lunga ridotti all'esito della ctu), il notevole sforzo difensivo richiesto alla parte convenuta, a fronte della mole di documentazione depositata e la difficoltà dell'indagine (provocata anche dalle modalità di indicizzazione della documentazione depositata, oltre che dalla complessità della vicenda circolatoria, avendo parte attrice avanzato pretese creditorie riferibili a molteplici società cedenti e a differenti in contratti stipulati da articolazioni periferiche del dislocate in varie sedi) giustificano la CP_1
pagina 9 di 10 compensazione delle spese del giudizio (comprese quelle di ctu come liquidate in corso di causa che devono essere poste definitivamente a carico delle parti per metà ciascuna).
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, di euro 571.689,31 per le causali di cui in motivazione, con la precisazione che gli interessi come differenziati nel prospetto riportato alle pp. 76 e
77 della ctu sono stati quantificati fino alla data del 05.03.2025 e continueranno a maturare fino alla data del soddisfo;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'ulteriore somma di euro 40.520,00 ex art. 6 d. lgs. n. 231/2002;
- rigetta ogni altra domanda proposta da parte attrice;
- dichiara improponibile la domanda proposta ex art. 2041 c..c.;
- compensa le spese del giudizio tra le parti (comprese quelle di ctu, come liquidate in corso di causa, da porsi definitivamente a carico delle parti per metà ciascuna).
Roma 28.07.2025 Il Giudice
AS ON
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