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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 15/11/2024, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
n. r.g. 4131 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4131 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio
TRA
(c.f. ), elett.te dom.ta in Parte_1 C.F._1
Gradisca d'Isonzo, al viale Trieste n. 195, presso lo studio dell'avv. GRANZOTTO SARA, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
E
(c.f. ), elett.te dom.to in Gradisca Parte_2 C.F._2
d'Isonzo, al viale Trieste n. 195, presso lo studio dell'avv. GRANZOTTO SARA, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: Il difensore delle parti ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/08/2024, e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio, contratto a LC
[...]
il 02/09/1995, nel corso del quale sono nati i figli (il 2.06.1997), Persona_1 Per_2
(il 25.05.2000) e (in data 01.05.2004), tutti maggiorenni e solo quest'ultimo non Per_3
economicamente indipendenti, alle condizioni di seguito riportate:
a) Il sig. nato a [...] il [...] (CF: Parte_2
1 ) trasferirà con successivo atto notarile alla sig.ra C.F._2
nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
), non appena la sentenza di divorzio passerà in giudicato, C.F._1 la proprietà del 50% della di lui quota dell'ex casa coniugale sita in Staranzano
(GO) via Due Giugno 6, unitamente ai beni mobili ivi contenuti e così tavolarmente allibrata:
Ufficio Tavolare di LC
P.T. 3557 ct 1 di Staranzano
Foglio A
E.I. sub 7 su pce 1914, con 77/1000 p.i. del c.t. 3 in P.T. 3302 (art. 1117 CC)
Foglio B
Quota ½ nato il [...] a [...] Parte_2
Quota ½ nata il [...] a [...] Parte_1
Ufficio Tavolare di LC
P.T. 3557 ct 2 di Staranzano
Foglio A
E.I. sub 17 su pce 1914, con 7/1000 p.i. del c.t. 3 in P.T. 3302 (art. 1117 CC)
Foglio B
Quota ½ nato il [...] a [...] Parte_2
Quota ½ nata il [...] a [...]. 5). Parte_1
Il predetto trasferimento in esenzione di imposta avverrà con successivo atto notarile avanti al Notaio non appena la sentenza di divorzio Persona_4
diventerà definitiva, con compenso per l'onorario del Notaio a carico esclusivo della sig.ra , del pari anche gli oneri e i costi relativi al rilascio Parte_1
della certificazione energetica e a quelli conseguenti alla successiva intavolazione e volture catastali saranno a totale carico di quest'ultima.
b) Si precisa che la cessione del 50% della quota dell'immobile da parte del sig.
alla sig.ra trova causa nelle reciproche concessioni contenute nel Pt_2 Pt_1
presente accordo di divorzio e che costituisce liquidazione di un assegno di mantenimento una tantum, ai sensi dell'art. 5, comma 8° delle legge 898/70 e successive modifiche, in luogo del versamento di una somma di denaro in favore della moglie. Inoltre il trasferimento de quo, tiene anche conto della corresponsione in un'unica soluzione da parte del padre dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, ma per ora non economicamente Per_3
2 autosufficiente, (che era stato determinato in sede di separazione in € 300,00 mensili fino al ventitreesimo anno di età), oltre al versamento in un'unica soluzione di € 5000,00, a tacitazione di ogni pretesa per eventuali spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio con bonifico sul conto Per_3
corrente della madre sig.ra il cui IBAN è: Parte_1
[...] acceso presso la , filiale Controparte_1
di LC (ovvero a copertura di eventuali spese mediche, dentistiche, mantenimento della vettura ecc ecc). Con il versamento della predetta somma che avverrà non appena la sentenza di divorzio diverrà definitiva il giorno stesso fissato per il rogito davanti al Notaio per il trasferimento della proprietà, le parti non avranno più nulla a pretendere nemmeno sulla questione delle spese straordinarie.
c) Si precisa che il possesso dell'immobile sito in Staranzano (GO), via Due Giugno
n. 6 è stato già trasferito in favore della moglie con la separazione consensuale.
d) La sig.ra , al momento del trasferimento della quota di Parte_1 proprietà dell'immobile sito Staranzano, via Due Giugno 6, da parte del sig.
, provvederà ad accollarsi interamente la rata del mutuo, Parte_2 manlevando quest'ultimo a qualsiasi pretesa creditoria che la Banca concedente – appunto- il mutuo fondiario del 30.11.2011, Notaio avv. Rep. Persona_5
12.035, raccolta n 6821, registrato a LC il 22.06.2011 n. 2017 serie 1T, contratto per l'acquisto della casa coniugale, possa pretendere nei suoi confronti.
e) La cessione dell'immobile di cui sopra avviene quale definitiva e reciproca regolazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale e, pertanto le parti espressamente riconoscono che l'attribuzione vale quale liquidazione una tantum a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria (ivi compresa la richiesta del pagamento del 50% delle spese veterinarie che si rendessero necessarie per gli animali, come stabilito in separazione con la sentenza n.
336/2023 al punto f) , e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della L. 898/1970, senza che la moglie possa, neanche in futuro, avanzare pretese economiche per sé o per il figlio maggiorenne ma non ancora Per_3
economicamente autosufficiente ad alcun titolo, sia a titolo di mantenimento ordinario che a titolo di mantenimento straordinario, per il quale sarà versato in un'unica soluzione la somma di € 5000,00 il giorno stesso fissato per il rogito
3 notarile. Del pari anche il sig. con il trasferimento della di lui Parte_2 quota dell'immobile nei termini sopra indicati alla sig.ra non avrà più Pt_1
nulla a pretendere per il pregresso rapporto di coniugio.
Le parti, comparse personalmente all'udienza del 15.10.2024, dinanzi al Giudice relatore, hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale omologata dal Tribunale di Gorizia con sentenza n. 336 pubblicata in data 1.12.2023, passata in giudicato, previa rinuncia delle parti alla loro comparizione personale.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da alcuno. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n.
2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificata, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, i quali non sono contrari ad alcuna norma imperativa.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Stante la natura del presente procedimento, su domanda congiunta, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni riportate nella parte motiva, di cui prende atto, lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti a Gorizia il 02/09/1995 (atto n. 11, parte 1, reg. Atti Matrimonio 1995);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia per gli adempimenti di legge;
c) compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso in Gorizia, in camera di consiglio il 13/11/2024.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Dott. Riccardo Merluzzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4131 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio
TRA
(c.f. ), elett.te dom.ta in Parte_1 C.F._1
Gradisca d'Isonzo, al viale Trieste n. 195, presso lo studio dell'avv. GRANZOTTO SARA, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
E
(c.f. ), elett.te dom.to in Gradisca Parte_2 C.F._2
d'Isonzo, al viale Trieste n. 195, presso lo studio dell'avv. GRANZOTTO SARA, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: Il difensore delle parti ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/08/2024, e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio, contratto a LC
[...]
il 02/09/1995, nel corso del quale sono nati i figli (il 2.06.1997), Persona_1 Per_2
(il 25.05.2000) e (in data 01.05.2004), tutti maggiorenni e solo quest'ultimo non Per_3
economicamente indipendenti, alle condizioni di seguito riportate:
a) Il sig. nato a [...] il [...] (CF: Parte_2
1 ) trasferirà con successivo atto notarile alla sig.ra C.F._2
nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
), non appena la sentenza di divorzio passerà in giudicato, C.F._1 la proprietà del 50% della di lui quota dell'ex casa coniugale sita in Staranzano
(GO) via Due Giugno 6, unitamente ai beni mobili ivi contenuti e così tavolarmente allibrata:
Ufficio Tavolare di LC
P.T. 3557 ct 1 di Staranzano
Foglio A
E.I. sub 7 su pce 1914, con 77/1000 p.i. del c.t. 3 in P.T. 3302 (art. 1117 CC)
Foglio B
Quota ½ nato il [...] a [...] Parte_2
Quota ½ nata il [...] a [...] Parte_1
Ufficio Tavolare di LC
P.T. 3557 ct 2 di Staranzano
Foglio A
E.I. sub 17 su pce 1914, con 7/1000 p.i. del c.t. 3 in P.T. 3302 (art. 1117 CC)
Foglio B
Quota ½ nato il [...] a [...] Parte_2
Quota ½ nata il [...] a [...]. 5). Parte_1
Il predetto trasferimento in esenzione di imposta avverrà con successivo atto notarile avanti al Notaio non appena la sentenza di divorzio Persona_4
diventerà definitiva, con compenso per l'onorario del Notaio a carico esclusivo della sig.ra , del pari anche gli oneri e i costi relativi al rilascio Parte_1
della certificazione energetica e a quelli conseguenti alla successiva intavolazione e volture catastali saranno a totale carico di quest'ultima.
b) Si precisa che la cessione del 50% della quota dell'immobile da parte del sig.
alla sig.ra trova causa nelle reciproche concessioni contenute nel Pt_2 Pt_1
presente accordo di divorzio e che costituisce liquidazione di un assegno di mantenimento una tantum, ai sensi dell'art. 5, comma 8° delle legge 898/70 e successive modifiche, in luogo del versamento di una somma di denaro in favore della moglie. Inoltre il trasferimento de quo, tiene anche conto della corresponsione in un'unica soluzione da parte del padre dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, ma per ora non economicamente Per_3
2 autosufficiente, (che era stato determinato in sede di separazione in € 300,00 mensili fino al ventitreesimo anno di età), oltre al versamento in un'unica soluzione di € 5000,00, a tacitazione di ogni pretesa per eventuali spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio con bonifico sul conto Per_3
corrente della madre sig.ra il cui IBAN è: Parte_1
[...] acceso presso la , filiale Controparte_1
di LC (ovvero a copertura di eventuali spese mediche, dentistiche, mantenimento della vettura ecc ecc). Con il versamento della predetta somma che avverrà non appena la sentenza di divorzio diverrà definitiva il giorno stesso fissato per il rogito davanti al Notaio per il trasferimento della proprietà, le parti non avranno più nulla a pretendere nemmeno sulla questione delle spese straordinarie.
c) Si precisa che il possesso dell'immobile sito in Staranzano (GO), via Due Giugno
n. 6 è stato già trasferito in favore della moglie con la separazione consensuale.
d) La sig.ra , al momento del trasferimento della quota di Parte_1 proprietà dell'immobile sito Staranzano, via Due Giugno 6, da parte del sig.
, provvederà ad accollarsi interamente la rata del mutuo, Parte_2 manlevando quest'ultimo a qualsiasi pretesa creditoria che la Banca concedente – appunto- il mutuo fondiario del 30.11.2011, Notaio avv. Rep. Persona_5
12.035, raccolta n 6821, registrato a LC il 22.06.2011 n. 2017 serie 1T, contratto per l'acquisto della casa coniugale, possa pretendere nei suoi confronti.
e) La cessione dell'immobile di cui sopra avviene quale definitiva e reciproca regolazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale e, pertanto le parti espressamente riconoscono che l'attribuzione vale quale liquidazione una tantum a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria (ivi compresa la richiesta del pagamento del 50% delle spese veterinarie che si rendessero necessarie per gli animali, come stabilito in separazione con la sentenza n.
336/2023 al punto f) , e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della L. 898/1970, senza che la moglie possa, neanche in futuro, avanzare pretese economiche per sé o per il figlio maggiorenne ma non ancora Per_3
economicamente autosufficiente ad alcun titolo, sia a titolo di mantenimento ordinario che a titolo di mantenimento straordinario, per il quale sarà versato in un'unica soluzione la somma di € 5000,00 il giorno stesso fissato per il rogito
3 notarile. Del pari anche il sig. con il trasferimento della di lui Parte_2 quota dell'immobile nei termini sopra indicati alla sig.ra non avrà più Pt_1
nulla a pretendere per il pregresso rapporto di coniugio.
Le parti, comparse personalmente all'udienza del 15.10.2024, dinanzi al Giudice relatore, hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale omologata dal Tribunale di Gorizia con sentenza n. 336 pubblicata in data 1.12.2023, passata in giudicato, previa rinuncia delle parti alla loro comparizione personale.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da alcuno. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n.
2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificata, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, i quali non sono contrari ad alcuna norma imperativa.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Stante la natura del presente procedimento, su domanda congiunta, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni riportate nella parte motiva, di cui prende atto, lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti a Gorizia il 02/09/1995 (atto n. 11, parte 1, reg. Atti Matrimonio 1995);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia per gli adempimenti di legge;
c) compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso in Gorizia, in camera di consiglio il 13/11/2024.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Dott. Riccardo Merluzzi
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