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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/11/2025, n. 4373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4373 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – in funzione di Sezione Specializzata per le controversie agrarie – composto dai Signori Magistrati:
Dott. GI SS Presidente
Dott.ssa ST SA Giudice rel.
Dott. Nicola A. D'Amore Giudice
e dai Signori ES:
dott.ssa Barletta Maria Antonietta dott. Roberto Francesco
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13158/2021 del Ruolo Generale decisa all'udienza collegiale del 28.11.2025
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Violante giusta procura Parte_1 in calce al ricorso ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Rigante giusta procura in Controparte_1 calce alla comparsa di costituzione e risposta
resistente
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 21.10.2021 ha chiesto che il Parte_1
Tribunale di Bari, nella sezione specializzata agraria, accertasse e dichiarasse l'esclusiva responsabilità di per i danni arrecatile ed ammontanti Controparte_1 complessivamente ad € 45.732,83 così come derivanti da negligenza, imperizia, inerzia nonché per grave inadempimento delle obbligazioni contenute nel contratto di affitto di fondo rustico stipulato in data 25.01.2016.
1.1. La ricorrente ha premesso che:
-a seguito di successione ereditaria ella era divenuta proprietaria del fondo rustico ubicato in agro di Rutigliano, alla c.da De Rossi, identificato in catasto terreni H643, foglio 7, part. sub. 23, RD € 170.82, RA € 81,99 , superficie HA 1.32.30;
-con contratto di affitto , sottoscritto in data 25.01.2016 e registrato in data 28.01.2016, alla presenza di rappresentanti sindacali, in deroga agli artt. 1 e 22 L. 203/1982 , aveva concesso il bene a convenendo una durata di due anni con inizio in Controparte_1 data 1.01.2016 e termine in data 31.12.2017 al canone di € 500,00 annue con scadenza nel mese di dicembre per il pagamento;
- sino alla instaurazione del rapporto contrattuale de quo il fondo era stato coltivato prevalentemente a TO ma vi erano anche ulivi, melograni, un sorbo, un mandorlo, un noce , megaleppi, un IO , prugni, peschi, ,fichi, cachi e gli alberi erano distribuiti nello spazio di due particelle in modo da garantire la reciproca impollinazione;
-le due particelle raffiguravano un impianto disetaneo con ciclo economico di 40 anni suddiviso in 40 aree tutte della stessa estensione per le quali, a rotazione, era previsto un periodo di riposo per restituire fertilità al terreno mentre le aree non a riposo sarebbero dovute restare attive;
-l'assenza di alberate in fase di impianto, la presenza di piante di età mista e la omogenea percentuale di rimpiazzi su tutte le aree comportava un valore medio dell'alberata (terreno nudo+ TO e/o frutteto) pari, per l'anno 2016, ad € 23.816,00;
-nell'art. 7 del contratto era previsto che l'affittuario si obbligasse a curare la coltivazione dei terreni secondo la buona pratica agraria e a rispettare gli obblighi pag. 2/14 inerenti la normale e razionale coltivazione nonché alla conservazione dei confini con comunicazione alla proprietaria di ogni eventuale modifica con conseguente risoluzione
(di diritto ed in deroga all'art. 5 L. 203/1982) in caso di inadempimento;
-con racc. a/r del 29-30/01/2017 ella aveva contestato all'affittuario l'inosservanza di quanto concordato all'art. 7 del suindicato contratto;
- nello specifico aveva denunciato la mancata comunicazione dello sconfinamento da parte dei due confinanti situati a nord del fondo rustico de quo (circostanza già denunciata con altra racc. a/r del 30.09.2016 inviata al medesimo ed a CP_1
confinante a nord), così come constatato nel verbale di sopralluogo Persona_1 dell'8.10.2016 sottoscritto sul fondo sia dal tecnico di sua fiducia ( ) Testimone_1 che dal e documentato nelle foto allegate alle raccomandate , e da cui era CP_1 derivato un danno di € 1000,00 per la risistemazione dei confini (di cui € 600,00 per l'acquisto di 15 putrelle ed € 400,00 per manodopera);
-ancora aveva denunciato il danno da irrazionale coltivazione del TO , da diffusa moria di alberi per omessa irrigazione nel periodo estivo, da formazione di drupe gemellari (ciliegie con il nasello o sdoppiate con un solo nocciolo) a seguito di carenza idrica;
- aveva denunciato, altresì, l'appropriazione/scomparsa di un albero di olivo cv-cultivar del tipo messo a dimora nell'autunno 2007 ed ubicato a confine con la Parte_2 particella 71 del foglio di mappa 19 (valore € 60,oo) e di una piantina di noce messa a dimora nel dicembre 2013 ubicata isolata nello slargo tra il filare sopra evidenziato e quello prossimale in vicinanza sempre della parete di confine ovest (valore € 20,00);
-con la suddetta missiva ella aveva invitato il ad intervenire urgentemente al CP_1 fine di salvare le piantagioni e favorirne la ripresa;
-a fronte dell'inerzia dell'affittuario, aveva incaricato il proprio tecnico di fiducia il quale, in apposita relazione, aveva evidenziato l'assenza o non regolare potatura e pulitura dei polloni e succhioni degli alberi (indispensabile alla loro ripresa), l'assenza di manutenzione del fondo con particolare riferimento all'irrigazione ed al relativo impianto tanto da dover essere sostituito, l'omesso controllo dei confini perimetrali;
pag. 3/14 - il predetto tecnico aveva quantificato le voci di danno così individuandole: €
12.438,00 per il pregiudizio arrecato al soprasuolo;
€ 1000,00 per la risistemazione dei confini;
€ 5308,00 per i maggiori costi relativi al ripristino dell'impianto di irrigazione;
-falliti i tentativi di risoluzione stragiudiziale della vicenda , ella aveva proposto ricorso ex art. 696 cpc- 696 bis cpc comunicando nel medesimo atto la formale disdetta in ragione della naturale scadenza del contratto e del grave inadempimento;
- in data 6.04.2018 erano iniziate le operazioni peritali e , contestualmente, ella era stata rimessa nel possesso del bene;
-nella relazione il ctu aveva accertato che il fondo non era stato coltivato ed era stato riconsegnato in stato di abbandono , che erano state omesse le necessarie opere di manutenzione del terreno e dell'impianto di irrigazione;
-ella aveva invitato il dinanzi al Dipartimento dell'Agricoltura , Sviluppo CP_1
Rurale ed Ambientale con esito negativo.
1.2. Tutto ciò premesso, ha adito l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.
2. Con decreto del 22.10.2021 è stata fissata l'udienza del 25.03.2022 dinanzi al collegio .
3.Si è costituito il contestando la fondatezza dell'avversa domanda e CP_1 chiedendo, in via principale, il suo rigetto e, in via subordinata, la riduzione dell'importo del risarcimento in ragione dell'apporto causale della ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 co 1 cc, o l'esclusione del risarcimento ex art. 1227 co
2 cc.
In primo luogo ha evidenziato come la pur essendosi resa conto Pt_1 dell'inadempimento del , era rimasta inerte limitandosi a fare stimare i danni CP_1 anziché ad attivarsi per la restituzione del bene avvalendosi della clausola di risoluzione di diritto del contratto ivi prevista.
Ed infatti, la prima contestazione risalirebbe al 2016 (vedasi racc. a/r del 30.09.2016) allorquando la aveva comunicato l' omessa comunicazione dello Pt_1 sconfinamento del proprietario del fondo vicino fissando un sopralluogo alla presenza del suo agronomo di fiducia, , senza, tuttavia, avvalersi della Testimone_1 risoluzione. pag. 4/14 Analogamente accadeva con le successive missive (29-30/1.2017 e 15.09.2017) nelle quali la ricorrente si era limitata a contestare l'avverso inadempimento senza invocare lo scioglimento del rapporto contrattuale.
Soltanto con l'instaurazione del procedimento ex art. 696-696 bis cpc , in data
21.12.2017, la aveva comunicato formalmente la disdetta del contratto e la CP_2 risoluzione per l'altrui grave inadempimento.
Di qui la necessaria applicazione dell'art. 1227 cc con conseguente riduzione del risarcimento per quei danni che il creditore aveva concorso a provocare con il suo comportamento colposo ovvero l'esclusione del risarcimento per i danni che avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
In secondo luogo ha contestato nel merito le avverse affermazioni di inadempimento.
Preliminarmente ha respinto l'accusa di essersi appropriato di due alberi (un ulivo ed un noce) del complessivo importo di € 60,00 sottolineando, da un lato, l'assenza di prova e, dall'altro, l'omessa denuncia all'autorità giudiziaria consentendo, invece, che egli continuasse a detenere il fondo (nello specifico la contestazione dell'appropriazione era stata fatta con la missiva del 29-30.01.2017 e la risoluzione era stata chiesta il
22.12.2017 in sede di accertamento tecnico preventivo ).
Quanto alla contestazione di aver lasciato perire il fondo non provvedendo alla coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria ovvero all'irrigazione ed alla manutenzione del relativo impianto, il resistente ha evidenziato, da un lato, di avervi provveduto e, dall'altro, che, comunque, l'impianto predetto era logorato e vetusto già al momento della stipula del contratto.
Avvalendosi degli accertamenti eseguiti dal suo agronomo di fiducia il ha CP_1 evidenziato come ,già nelle annate precedenti l'inizio dell'affitto , ossia 2005-2006, così come evincibile dalla consultazione del Sistema Informativo Territoriale e dalle relative fotografie, vi era stato un deperimento a macchia di leopardo del TO dovuto alla presenza di un patogeno (l' ). Persona_2
4. Acquisito il fascicolo del procedimento di accertamento tecnico preventivo , all'udienza del 22.03.2024 le parti hanno insistito nelle proprie richieste istruttorie quindi il collegio ha ammesso preliminarmente la prova orale riservando all'esito la valutazione delle ulteriori istanze. pag. 5/14 5. Espletati gli interrogatori formali e la prova per testi, con ordinanza del 28.03.2025 il collegio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'odierna udienza per la discussione all'esito della quale viene pronunciata la presente sentenza.
///
6. La domanda della ricorrente è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione.
7. Ella assume che, dopo aver concesso in affitto il fondo rustico di sua proprietà a con obbligo da parte di quest'ultimo di coltivarlo secondo le regole Controparte_1 della buona tecnica agraria e comunicare ogni eventuale alterazione dei confini da parte di terzi, aveva costatato che il conduttore era rimasto gravemente inadempiente rispetto alle citate obbligazioni.
Verificati a mezzo del proprio agronomo di fiducia i danni, aveva instaurato dinanzi al tribunale di Bari un procedimento per accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 -696 bis cpc e successivamente aveva avviato il tentativo di conciliazione dinanzi al Dipartimento dell'Agricoltura , Sviluppo Rurale ed Ambientale, tuttavia con esito negativo.
Di qui la richiesta di risarcimento nei confronti di , previo Controparte_1 riconoscimento della sua esclusiva responsabilità.
Sostiene, di contro, il resistente che la sarebbe rimasta colposamente inerte di Pt_1 fronte al suo asserito inadempimento non avvalendosi della risoluzione di diritto del contratto, pur prevista, e che, comunque, egli aveva adempiuto diligentemente alle prestazioni essendosi trovato di fronte ad un TO già parzialmente improduttivo per via di un agente patogeno che l'aveva colpito prima della stipula del contratto e ad un impianto di irrigazione vetusto e mal funzionante.
Di qui la richiesta di rigetto dell'avversa domanda o, quanto meno , dell'applicazione dell'art. 1227 cc , co. 1 e 2.
8. Ebbene, così riassunte le contrapposte posizioni occorre verificare se la tesi della ricorrente abbia trovato conferma nel materiale istruttorio e se, pertanto, ella abbia assolto all'onere probatorio ex art. 2967 cc.
Sul punto può darsi risposta affermativa sia pure con le dovute precisazioni di seguito esposte. pag. 6/14 9. E' opportuno premettere che il contratto di affitto (all. 5 del ricorso ex art. 696-696 bis cpc), all'art. 7, poneva a carico dell'affittuario l'obbligo di custodire i terreni che ne costituivano oggetto, curare la coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria, conservare i confini con l'obbligo di comunicare tempestivamente qualunque loro modifica ad opera di terzi prevedendo, altresì, che la violazione dei citati obblighi sarebbe stata causa di risoluzione di diritto.
9. Ciò detto, la prima e fondamentale conferma delle doglianze della si è Pt_1 avuta in sede di accertamento tecnico preventivo la cui relazione conclusiva , immune da vizi metodologici e redatta nel contraddittorio tra le parti, è stata ritualmente acquisita nell'odierno giudizio.
All'ausiliario del giudice era stato chiesto di accertare i danni arrecati al fondo della e ricollegabili a negligenza, imperizia, mancanza di rispetto delle regole della Pt_1 buona tecnica agraria ovvero ad ogni altro inadempimento alle obbligazioni previste nel contratto con particolare riferimento allo stato delle coltivazioni, allo stato dell'impianto di irrigazione, allo stato dei confini.
Ebbene ,nel rispondere al quesito, il ctu ha evidenziato che, già al primo sopralluogo (in data 6.04.2018), il fondo appariva in stato di completo abbandono.
Ed invero gli ulivi presentavano chiome tutte affastellate, sintomatiche della mancata potatura, mentre il TO era quasi completamente perito ed i pali dell'impianto di irrigazione erano caduti o pericolanti.
Ha osservato il ctu come l'ampio ed uniforme disseccamento del TO appariva compatibile con l'assenza di irrigazione tanto è vero che gli ulivi ( maggiormente tolleranti la siccità) presentavano soltanto dei succhioni ossia getti a sviluppo verticale che, entrando in competizione con altri germogli, impediscono lo sviluppo di germogli produttivi.
Circa l'origine dei danni il ctu , sulla base dell'osservazione della loro tipologia e diffusione e considerata anche la portata limitata degli effetti degli infestanti nonché le condizioni di manutenzione dell'impianto di irrigazione , ha concluso che la causa del perimento del TO sia stata rappresentata dalla siccità tanto è vero che era sopravvissuto esclusivamente il filare di alberi collocato a nord a confine con un vigneto, del cui innaffiamento aveva evidentemente usufruito. pag. 7/14 La tesi del resistente secondo cui il perimento del TO fosse da ricondurre ad un agente patogeno (l' ) non ha trovato conforto nella ctu che, Persona_2 rispondendo alle osservazioni del suo ctp, l'ha esclusa sulla base di una duplice considerazione ossia, da un lato, che si tratta di un fungo che produce il perimento a macchia di leopardo (invece, nel caso di specie, il perimento era pressocchè totale ed uniforme) e, dall'altro, che esso provoca un deperimento lento e progressivo caratterizzato da frutti avvizziti che restano attaccati all'albero (elemento non riscontrato sul fondo in esame).
Quanto alle cattive condizioni degli alberi di ulivo , l'ausiliario del giudice le ha ricondotte alla mancata potatura e rimozione dei succhioni che hanno impedito la produzione di frutti.
Orbene, l'inadempimento lamentato dalla ricorrente e, nello specifico, ravvisato nell'omessa coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria ha, quindi, trovato ampio supporto probatorio negli accertamenti svolti in sede di accertamento tecnico preventivo.
Di contro, nessuna utilità ha avuto l'interrogatorio del il quale, lungi CP_1 dall'ammettere in chiave confessoria che al momento dell'inizio dell'affitto tutte le piante erano rigogliose e l'impianto di irrigazione funzionante, ha, invece, dichiarato che molti alberi erano periti e quelli vivi avevano rami ormai secchi e che l'impianto era vetusto e non efficiente tanto che egli pagava somme irrisorie per il consumo di acqua .
Ad ogni buon conto le suesposte dichiarazioni del resistente collidono con il tenore del contratto (debitamente sottoscritto dallo stesso) dove, all'art. 2, il , in qualità di CP_1 affittuario, ha dichiarato di aver trovato i terreni idonei all'esercizio delle attività agricole e non ha mosso alcuna contestazione né alle condizioni degli alberi né a quelle dell'impianto di irrigazione.
La produttività del TO anteriormente alla concessione dello stesso in affitto ha trovato, invece, ulteriore conferma nella prova testimoniale resa da , a Testimone_2 conoscenza dei fatti poichè genero della ricorrente ed in relazione al quale non sono emersi motivi di inattendibilità.
pag. 8/14 Lo stesso ha confermato che, fino al 2015, aiutava il suocero a Testimone_1 raccogliere le ciliegie, che vi erano circa 600 alberi e che l'impianto di irrigazione era funzionante.
Conferma delle predette circostanze ha effettuato anche che avrebbe Persona_3 lavorato sul fondo a chiamata sino al 2016 nonché figlia della Controparte_3 ricorrente.
Nessun elemento a sostegno della tesi del resistente si evince dalla testimonianza resa da , amico dello stesso, il quale avrebbe lavorato sui luoghi per la Testimone_3 raccolta delle ciliegie tra il 2015 e 2017 (si consideri che il contatto di affitto risale al
25.01.2016) confermando che il procedeva ai trattamenti fitosanitari e all' CP_1 irrigazione.
L'altro teste del resistente si è più che altro espresso sulla esistenza Controparte_4
(secondo lui) dell'agente patogeno (circostanza esclusa dal ctu) ed ha affermato di non poter dichiarare nulla sull'impianto di irrigazione.
Allo stesso modo , per parte resistente , a conoscenza dei fatti Testimone_4 poiché lavorava su terreni vicini , ha affermato che incontrava il a riempire CP_1
l'acqua dal pozzo per fare i trattamenti anche se non era in grado di riferire quali praticasse.
Così riassunte le deposizioni testimoniali, rileva il collegio come nessuna conferma della tesi del resistente possa da esse evincersi.
Ed invero, la circostanza riferita genericamente dai suoi testi in merito alla circostanza che il eseguiva i trattamenti, che innaffiava le piante e che si era diffuso il CP_1 fungo collide con quanto accertato in maniera più puntuale e Persona_2 scientifica dal ctu.
Né elementi a suo favore possono evincersi dalle fatture prodotte perché esse attengono, in parte, a qualche pagamento del consumo di acqua ed, in parte, all'acquisto, oltre che di prodotti fitosanitari, anche di prodotti come guanti, spago, copripali là dove la causa del perimento del fondo è stata ravvisata nella mancata reiterata irrigazione del TO (non certo superata dalla produzione di qualche bolletta ) e nella mancata potatura degli ulivi.
pag. 9/14 Ed allora, alla stregua delle suesposte considerazioni, può ritenersi assolto, da parte della ricorrente, l'onere della prova in merito all'inosservanza dell'obbligo di coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria, così come previsto nell'art. 7 del contratto.
10. Ad avviso del collegio risulta provato anche l'altro profilo di inadempimento lamentato dalla ricorrente ossia l'omessa custodia dei confini .
Oltre al supporto documentale (vedasi all. 20 costituito da fotografie aventi data certa), invero il ctu ha rilevato che sul confine a lato nord ,accanto agli originari elementi in pietra, erano state collocate delle putrelle in ferro.
Ciò conferma l'assunto della ricorrente in merito alla necessaria ricostituzione dei confini da parte sua nell'inerzia del resistente (infatti ella aveva lamentato la mancata comunicazione da parte del dello sconfinamento operato dai due confinanti CP_1 situati a nord del fondo rustico de quo).
Aggiungasi che, comunque, tale circostanza non è stata contestata dal resistente nella memoria di costituzione pertanto può darsi per accertata.
11.Quale ulteriore profilo di inadempimento la lamenta la tenuta da parte del Pt_1
di gravi comportamenti illeciti quali l'appropriazione/scomparsa di un olivo CP_1
CV-cultivar- del tipo “Nocellara Etnea” messo a dimora nell'autunno 2007 ed ubicato nel filare di confine con la particella 71 del foglio di mappa 19 di Noicattaro in prossimità della parete di confine ovest e di una piantina di noce messa a dimora nel dicembre 2013 ed ubicata isolata nello slargo tra il filare suddetto e quello prossimale in vicinanza sempre della parete di confine ovest.
Ebbene, a parte la considerazione che una simile doglianza , per il suo rilievo penale, sarebbe dovuta essere oggetto di regolare denuncia all'autorità giudiziaria da parte della con assunzione della correlativa responsabilità, in ogni caso la circostanza non Pt_1
è stata dimostrata in alcun modo.
Ed invero le dichiarazioni dei testi al riguardo (a cui per comodità si rinvia) sono rimaste generiche e prive di riscontri documentali in merito all'acquisto delle succitate piante da parte della e alla loro esistenza al momento della concessione del Pt_1 fondo in godimento per cui nessuna condotta di omessa custodia può essergli imputata.
pag. 10/14 12. Accertati i profili di inadempimento nei limiti suesposti, occorre soffermarsi sull'entità del risarcimento spettante alla ricorrente e quantificato nell'atto introduttivo in € 45.732,83 in base alle voci di danno da ella individuate.
Invero la ha affermato che, a seguito dell'avversa condotta, avrebbe subito, Pt_1 innanzitutto, il danno per il perimento degli alberi , inoltre rileverebbero i danni per il ripristino dei confini, per la sparizione di due alberi ( un ulivo e un noce), per la contrazione di un prestito agrario per la realizzazione del nuovo impianto di irrigazione , per la sofferenza morale derivante dallo stato di abbandono del fondo e dalla sparizione dei due alberi a cui era profondamente legata.
Ebbene, osserva il collegio come , nel coacervo di danni elencati dalla ricorrente, ne risultino documentati ed accertati solo una parte.
In particolare, risulta provato il danno da perimento del . Parte_3
Sul punto può rinviarsi all'approfondimento eseguito in sede di ATP.
Ed infatti, per quanto concerne la stima del danno al TO (completamente perito per disseccamento), esso è stato determinato in € 24.105,72 secondo una metodologia condivisa da entrambe le parti e che tiene conto dei ricavi ufficiali derivanti dalla tipologia di ciliegie negli anni immediatamente precedenti la stipula del contratto e delle fatture prodotte dalla parte ricorrente ed attestanti la reale produttività.
Il danno agli alberi di ulivi , per i quali occorreva procedere esclusivamente ad un'opera di potatura straordinaria, è stato calcolato ,invece, in soli € 521,00.
Quanto ai danni per il ripristino dei confini si ritiene che non possa essere rimborsato alla ricorrente il costo da ella invocato per l'acquisto delle 15 putrelle (travi in ferro) giacchè, come anche sottolineato dal ctu, è stata una scelta della porre le Pt_1 putrelle al posto dei conci in tufo preesistenti ed ancora in possesso dell'istante.
Relativamente ai danni derivanti dal costo per il ripristino dell'impianto di irrigazione , anche qui si possono condividere le conclusioni del ctu che , da un lato, non ne ha accertato l'inutilizzabilità (al di là della scarsa manutenzione operata dal ) e, CP_1 dall'altro, ha osservato come non possano essere presi in considerazione i costi per la sostituzione dei pali di sostegno poiché trattasi di una voce che grava normalmente sul proprietario il quale, a fine ciclo, normalmente deve smantellare l'impianto per adattarlo alle caratteristiche della nuova coltura. pag. 11/14 Quindi la scelta della di contrarre un prestito per l'acquisto di un nuovo Pt_1 impianto di irrigazione non può ritenersi correlata e conseguenza della condotta del resistente.
Quanto al danno costituito dal valore dei due alberi spariti (quantificato in € 60,00 complessivi), non può disporsi alcun risarcimento a carico del non essendo CP_1 stata dimostrata la esistenza delle piante al momento della stipula del contratto per cui nessuna condotta di omessa custodia può essergli imputata.
In merito al danno derivante dal turbamento psichico e sofferenza morale asseritamente provocata dal perimento del fondo e sparizione dei due alberi suddetti, non vi è alcuna prova sul punto.
Nessun rilievo hanno i certificati medici in cui semplicemente si dà atto dello stato depressivo della donna (di anni 76 all'epoca degli accertamenti medici), allettata ed affetta da deficit cognitivo di tipo Alzheimer.
Pertanto, l'assenza di qualsivoglia collegamento con la condotta negligente dell'affittuario ha correttamente determinato il rigetto della richiesta di ctu medica per il suo carattere palesemente esplorativo.
Da ultimo va detto che non possono essere rimborsate alla ricorrente le spese sostenute in sede di ATP e indicate in € 2163,90, € 1902,00 ed € 5671,93, asseritamente corrisposte rispettivamente al ctu, al ctp ed al difensore , in quanto non documentate in atti.
13. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza tuttavia l'accoglimento parziale della domanda comporta che esse possono essere poste a carico del resistente per 2/3 e compensate per 1/3.
Esse vengono liquidate come da dispositivo in applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche nei parametri medi delle cause di valore da € 5200,01 ad €
26.000,00 (criterio del decisum-cfr. Cass., S.U., 11.09.2007, n. 19014) tenuto conto della normale complessità della vicenda e dell'attività svolta.
Le spese processuali del procedimento ex arttt. 696-696 bis cpc vengono poste anch'esse per 2/3 a carico del resistente e compensate per 1/3.
pag. 12/14 Esse vengono liquidate secondo il DM 55/14 (all'epoca vigente) nei parametri medi delle cause di valore da € 5200,01 ad € 26.000,00 (criterio del decisum-cfr. Cass., S.U.,
11.09.2007, n. 19014) per le prime due fasi e minima per la terza.
PQM
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata Agraria, visto l'art. 429 c.p.c., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie parzialmente la domanda di e, previa declaratoria di Parte_1 responsabilità di per l'inadempimento dell'obbligo di coltivare il Controparte_1 fondo condotto in affitto secondo le tecniche della buona pratica agraria, lo condanna a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 24.626,72, oltre interessi legali e rivalutazione sino al soddisfo;
-compensa per 1/3 le spese processuali e condanna il resistente al pagamento dei residui
2/3 che si liquidano in € 3.384,66 per compensi, oltre RFS ed accessori di legge;
-compensa per 1/3 le spese processuali in sede di procedimento ex artt. 696-696 bis cpc e condanna il resistente al pagamento dei residui 2/3 che si liquidano in € 1.697,33 per compensi, oltre RFS ed accessori di legge .
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata Agraria del
28.11.2025.
Il Presidente
Dr. GI SS
Il Giudice estensore
Dr.ssa ST SA
pag. 13/14 pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – in funzione di Sezione Specializzata per le controversie agrarie – composto dai Signori Magistrati:
Dott. GI SS Presidente
Dott.ssa ST SA Giudice rel.
Dott. Nicola A. D'Amore Giudice
e dai Signori ES:
dott.ssa Barletta Maria Antonietta dott. Roberto Francesco
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13158/2021 del Ruolo Generale decisa all'udienza collegiale del 28.11.2025
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Violante giusta procura Parte_1 in calce al ricorso ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Rigante giusta procura in Controparte_1 calce alla comparsa di costituzione e risposta
resistente
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 21.10.2021 ha chiesto che il Parte_1
Tribunale di Bari, nella sezione specializzata agraria, accertasse e dichiarasse l'esclusiva responsabilità di per i danni arrecatile ed ammontanti Controparte_1 complessivamente ad € 45.732,83 così come derivanti da negligenza, imperizia, inerzia nonché per grave inadempimento delle obbligazioni contenute nel contratto di affitto di fondo rustico stipulato in data 25.01.2016.
1.1. La ricorrente ha premesso che:
-a seguito di successione ereditaria ella era divenuta proprietaria del fondo rustico ubicato in agro di Rutigliano, alla c.da De Rossi, identificato in catasto terreni H643, foglio 7, part. sub. 23, RD € 170.82, RA € 81,99 , superficie HA 1.32.30;
-con contratto di affitto , sottoscritto in data 25.01.2016 e registrato in data 28.01.2016, alla presenza di rappresentanti sindacali, in deroga agli artt. 1 e 22 L. 203/1982 , aveva concesso il bene a convenendo una durata di due anni con inizio in Controparte_1 data 1.01.2016 e termine in data 31.12.2017 al canone di € 500,00 annue con scadenza nel mese di dicembre per il pagamento;
- sino alla instaurazione del rapporto contrattuale de quo il fondo era stato coltivato prevalentemente a TO ma vi erano anche ulivi, melograni, un sorbo, un mandorlo, un noce , megaleppi, un IO , prugni, peschi, ,fichi, cachi e gli alberi erano distribuiti nello spazio di due particelle in modo da garantire la reciproca impollinazione;
-le due particelle raffiguravano un impianto disetaneo con ciclo economico di 40 anni suddiviso in 40 aree tutte della stessa estensione per le quali, a rotazione, era previsto un periodo di riposo per restituire fertilità al terreno mentre le aree non a riposo sarebbero dovute restare attive;
-l'assenza di alberate in fase di impianto, la presenza di piante di età mista e la omogenea percentuale di rimpiazzi su tutte le aree comportava un valore medio dell'alberata (terreno nudo+ TO e/o frutteto) pari, per l'anno 2016, ad € 23.816,00;
-nell'art. 7 del contratto era previsto che l'affittuario si obbligasse a curare la coltivazione dei terreni secondo la buona pratica agraria e a rispettare gli obblighi pag. 2/14 inerenti la normale e razionale coltivazione nonché alla conservazione dei confini con comunicazione alla proprietaria di ogni eventuale modifica con conseguente risoluzione
(di diritto ed in deroga all'art. 5 L. 203/1982) in caso di inadempimento;
-con racc. a/r del 29-30/01/2017 ella aveva contestato all'affittuario l'inosservanza di quanto concordato all'art. 7 del suindicato contratto;
- nello specifico aveva denunciato la mancata comunicazione dello sconfinamento da parte dei due confinanti situati a nord del fondo rustico de quo (circostanza già denunciata con altra racc. a/r del 30.09.2016 inviata al medesimo ed a CP_1
confinante a nord), così come constatato nel verbale di sopralluogo Persona_1 dell'8.10.2016 sottoscritto sul fondo sia dal tecnico di sua fiducia ( ) Testimone_1 che dal e documentato nelle foto allegate alle raccomandate , e da cui era CP_1 derivato un danno di € 1000,00 per la risistemazione dei confini (di cui € 600,00 per l'acquisto di 15 putrelle ed € 400,00 per manodopera);
-ancora aveva denunciato il danno da irrazionale coltivazione del TO , da diffusa moria di alberi per omessa irrigazione nel periodo estivo, da formazione di drupe gemellari (ciliegie con il nasello o sdoppiate con un solo nocciolo) a seguito di carenza idrica;
- aveva denunciato, altresì, l'appropriazione/scomparsa di un albero di olivo cv-cultivar del tipo messo a dimora nell'autunno 2007 ed ubicato a confine con la Parte_2 particella 71 del foglio di mappa 19 (valore € 60,oo) e di una piantina di noce messa a dimora nel dicembre 2013 ubicata isolata nello slargo tra il filare sopra evidenziato e quello prossimale in vicinanza sempre della parete di confine ovest (valore € 20,00);
-con la suddetta missiva ella aveva invitato il ad intervenire urgentemente al CP_1 fine di salvare le piantagioni e favorirne la ripresa;
-a fronte dell'inerzia dell'affittuario, aveva incaricato il proprio tecnico di fiducia il quale, in apposita relazione, aveva evidenziato l'assenza o non regolare potatura e pulitura dei polloni e succhioni degli alberi (indispensabile alla loro ripresa), l'assenza di manutenzione del fondo con particolare riferimento all'irrigazione ed al relativo impianto tanto da dover essere sostituito, l'omesso controllo dei confini perimetrali;
pag. 3/14 - il predetto tecnico aveva quantificato le voci di danno così individuandole: €
12.438,00 per il pregiudizio arrecato al soprasuolo;
€ 1000,00 per la risistemazione dei confini;
€ 5308,00 per i maggiori costi relativi al ripristino dell'impianto di irrigazione;
-falliti i tentativi di risoluzione stragiudiziale della vicenda , ella aveva proposto ricorso ex art. 696 cpc- 696 bis cpc comunicando nel medesimo atto la formale disdetta in ragione della naturale scadenza del contratto e del grave inadempimento;
- in data 6.04.2018 erano iniziate le operazioni peritali e , contestualmente, ella era stata rimessa nel possesso del bene;
-nella relazione il ctu aveva accertato che il fondo non era stato coltivato ed era stato riconsegnato in stato di abbandono , che erano state omesse le necessarie opere di manutenzione del terreno e dell'impianto di irrigazione;
-ella aveva invitato il dinanzi al Dipartimento dell'Agricoltura , Sviluppo CP_1
Rurale ed Ambientale con esito negativo.
1.2. Tutto ciò premesso, ha adito l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.
2. Con decreto del 22.10.2021 è stata fissata l'udienza del 25.03.2022 dinanzi al collegio .
3.Si è costituito il contestando la fondatezza dell'avversa domanda e CP_1 chiedendo, in via principale, il suo rigetto e, in via subordinata, la riduzione dell'importo del risarcimento in ragione dell'apporto causale della ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 co 1 cc, o l'esclusione del risarcimento ex art. 1227 co
2 cc.
In primo luogo ha evidenziato come la pur essendosi resa conto Pt_1 dell'inadempimento del , era rimasta inerte limitandosi a fare stimare i danni CP_1 anziché ad attivarsi per la restituzione del bene avvalendosi della clausola di risoluzione di diritto del contratto ivi prevista.
Ed infatti, la prima contestazione risalirebbe al 2016 (vedasi racc. a/r del 30.09.2016) allorquando la aveva comunicato l' omessa comunicazione dello Pt_1 sconfinamento del proprietario del fondo vicino fissando un sopralluogo alla presenza del suo agronomo di fiducia, , senza, tuttavia, avvalersi della Testimone_1 risoluzione. pag. 4/14 Analogamente accadeva con le successive missive (29-30/1.2017 e 15.09.2017) nelle quali la ricorrente si era limitata a contestare l'avverso inadempimento senza invocare lo scioglimento del rapporto contrattuale.
Soltanto con l'instaurazione del procedimento ex art. 696-696 bis cpc , in data
21.12.2017, la aveva comunicato formalmente la disdetta del contratto e la CP_2 risoluzione per l'altrui grave inadempimento.
Di qui la necessaria applicazione dell'art. 1227 cc con conseguente riduzione del risarcimento per quei danni che il creditore aveva concorso a provocare con il suo comportamento colposo ovvero l'esclusione del risarcimento per i danni che avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
In secondo luogo ha contestato nel merito le avverse affermazioni di inadempimento.
Preliminarmente ha respinto l'accusa di essersi appropriato di due alberi (un ulivo ed un noce) del complessivo importo di € 60,00 sottolineando, da un lato, l'assenza di prova e, dall'altro, l'omessa denuncia all'autorità giudiziaria consentendo, invece, che egli continuasse a detenere il fondo (nello specifico la contestazione dell'appropriazione era stata fatta con la missiva del 29-30.01.2017 e la risoluzione era stata chiesta il
22.12.2017 in sede di accertamento tecnico preventivo ).
Quanto alla contestazione di aver lasciato perire il fondo non provvedendo alla coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria ovvero all'irrigazione ed alla manutenzione del relativo impianto, il resistente ha evidenziato, da un lato, di avervi provveduto e, dall'altro, che, comunque, l'impianto predetto era logorato e vetusto già al momento della stipula del contratto.
Avvalendosi degli accertamenti eseguiti dal suo agronomo di fiducia il ha CP_1 evidenziato come ,già nelle annate precedenti l'inizio dell'affitto , ossia 2005-2006, così come evincibile dalla consultazione del Sistema Informativo Territoriale e dalle relative fotografie, vi era stato un deperimento a macchia di leopardo del TO dovuto alla presenza di un patogeno (l' ). Persona_2
4. Acquisito il fascicolo del procedimento di accertamento tecnico preventivo , all'udienza del 22.03.2024 le parti hanno insistito nelle proprie richieste istruttorie quindi il collegio ha ammesso preliminarmente la prova orale riservando all'esito la valutazione delle ulteriori istanze. pag. 5/14 5. Espletati gli interrogatori formali e la prova per testi, con ordinanza del 28.03.2025 il collegio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'odierna udienza per la discussione all'esito della quale viene pronunciata la presente sentenza.
///
6. La domanda della ricorrente è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione.
7. Ella assume che, dopo aver concesso in affitto il fondo rustico di sua proprietà a con obbligo da parte di quest'ultimo di coltivarlo secondo le regole Controparte_1 della buona tecnica agraria e comunicare ogni eventuale alterazione dei confini da parte di terzi, aveva costatato che il conduttore era rimasto gravemente inadempiente rispetto alle citate obbligazioni.
Verificati a mezzo del proprio agronomo di fiducia i danni, aveva instaurato dinanzi al tribunale di Bari un procedimento per accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 -696 bis cpc e successivamente aveva avviato il tentativo di conciliazione dinanzi al Dipartimento dell'Agricoltura , Sviluppo Rurale ed Ambientale, tuttavia con esito negativo.
Di qui la richiesta di risarcimento nei confronti di , previo Controparte_1 riconoscimento della sua esclusiva responsabilità.
Sostiene, di contro, il resistente che la sarebbe rimasta colposamente inerte di Pt_1 fronte al suo asserito inadempimento non avvalendosi della risoluzione di diritto del contratto, pur prevista, e che, comunque, egli aveva adempiuto diligentemente alle prestazioni essendosi trovato di fronte ad un TO già parzialmente improduttivo per via di un agente patogeno che l'aveva colpito prima della stipula del contratto e ad un impianto di irrigazione vetusto e mal funzionante.
Di qui la richiesta di rigetto dell'avversa domanda o, quanto meno , dell'applicazione dell'art. 1227 cc , co. 1 e 2.
8. Ebbene, così riassunte le contrapposte posizioni occorre verificare se la tesi della ricorrente abbia trovato conferma nel materiale istruttorio e se, pertanto, ella abbia assolto all'onere probatorio ex art. 2967 cc.
Sul punto può darsi risposta affermativa sia pure con le dovute precisazioni di seguito esposte. pag. 6/14 9. E' opportuno premettere che il contratto di affitto (all. 5 del ricorso ex art. 696-696 bis cpc), all'art. 7, poneva a carico dell'affittuario l'obbligo di custodire i terreni che ne costituivano oggetto, curare la coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria, conservare i confini con l'obbligo di comunicare tempestivamente qualunque loro modifica ad opera di terzi prevedendo, altresì, che la violazione dei citati obblighi sarebbe stata causa di risoluzione di diritto.
9. Ciò detto, la prima e fondamentale conferma delle doglianze della si è Pt_1 avuta in sede di accertamento tecnico preventivo la cui relazione conclusiva , immune da vizi metodologici e redatta nel contraddittorio tra le parti, è stata ritualmente acquisita nell'odierno giudizio.
All'ausiliario del giudice era stato chiesto di accertare i danni arrecati al fondo della e ricollegabili a negligenza, imperizia, mancanza di rispetto delle regole della Pt_1 buona tecnica agraria ovvero ad ogni altro inadempimento alle obbligazioni previste nel contratto con particolare riferimento allo stato delle coltivazioni, allo stato dell'impianto di irrigazione, allo stato dei confini.
Ebbene ,nel rispondere al quesito, il ctu ha evidenziato che, già al primo sopralluogo (in data 6.04.2018), il fondo appariva in stato di completo abbandono.
Ed invero gli ulivi presentavano chiome tutte affastellate, sintomatiche della mancata potatura, mentre il TO era quasi completamente perito ed i pali dell'impianto di irrigazione erano caduti o pericolanti.
Ha osservato il ctu come l'ampio ed uniforme disseccamento del TO appariva compatibile con l'assenza di irrigazione tanto è vero che gli ulivi ( maggiormente tolleranti la siccità) presentavano soltanto dei succhioni ossia getti a sviluppo verticale che, entrando in competizione con altri germogli, impediscono lo sviluppo di germogli produttivi.
Circa l'origine dei danni il ctu , sulla base dell'osservazione della loro tipologia e diffusione e considerata anche la portata limitata degli effetti degli infestanti nonché le condizioni di manutenzione dell'impianto di irrigazione , ha concluso che la causa del perimento del TO sia stata rappresentata dalla siccità tanto è vero che era sopravvissuto esclusivamente il filare di alberi collocato a nord a confine con un vigneto, del cui innaffiamento aveva evidentemente usufruito. pag. 7/14 La tesi del resistente secondo cui il perimento del TO fosse da ricondurre ad un agente patogeno (l' ) non ha trovato conforto nella ctu che, Persona_2 rispondendo alle osservazioni del suo ctp, l'ha esclusa sulla base di una duplice considerazione ossia, da un lato, che si tratta di un fungo che produce il perimento a macchia di leopardo (invece, nel caso di specie, il perimento era pressocchè totale ed uniforme) e, dall'altro, che esso provoca un deperimento lento e progressivo caratterizzato da frutti avvizziti che restano attaccati all'albero (elemento non riscontrato sul fondo in esame).
Quanto alle cattive condizioni degli alberi di ulivo , l'ausiliario del giudice le ha ricondotte alla mancata potatura e rimozione dei succhioni che hanno impedito la produzione di frutti.
Orbene, l'inadempimento lamentato dalla ricorrente e, nello specifico, ravvisato nell'omessa coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria ha, quindi, trovato ampio supporto probatorio negli accertamenti svolti in sede di accertamento tecnico preventivo.
Di contro, nessuna utilità ha avuto l'interrogatorio del il quale, lungi CP_1 dall'ammettere in chiave confessoria che al momento dell'inizio dell'affitto tutte le piante erano rigogliose e l'impianto di irrigazione funzionante, ha, invece, dichiarato che molti alberi erano periti e quelli vivi avevano rami ormai secchi e che l'impianto era vetusto e non efficiente tanto che egli pagava somme irrisorie per il consumo di acqua .
Ad ogni buon conto le suesposte dichiarazioni del resistente collidono con il tenore del contratto (debitamente sottoscritto dallo stesso) dove, all'art. 2, il , in qualità di CP_1 affittuario, ha dichiarato di aver trovato i terreni idonei all'esercizio delle attività agricole e non ha mosso alcuna contestazione né alle condizioni degli alberi né a quelle dell'impianto di irrigazione.
La produttività del TO anteriormente alla concessione dello stesso in affitto ha trovato, invece, ulteriore conferma nella prova testimoniale resa da , a Testimone_2 conoscenza dei fatti poichè genero della ricorrente ed in relazione al quale non sono emersi motivi di inattendibilità.
pag. 8/14 Lo stesso ha confermato che, fino al 2015, aiutava il suocero a Testimone_1 raccogliere le ciliegie, che vi erano circa 600 alberi e che l'impianto di irrigazione era funzionante.
Conferma delle predette circostanze ha effettuato anche che avrebbe Persona_3 lavorato sul fondo a chiamata sino al 2016 nonché figlia della Controparte_3 ricorrente.
Nessun elemento a sostegno della tesi del resistente si evince dalla testimonianza resa da , amico dello stesso, il quale avrebbe lavorato sui luoghi per la Testimone_3 raccolta delle ciliegie tra il 2015 e 2017 (si consideri che il contatto di affitto risale al
25.01.2016) confermando che il procedeva ai trattamenti fitosanitari e all' CP_1 irrigazione.
L'altro teste del resistente si è più che altro espresso sulla esistenza Controparte_4
(secondo lui) dell'agente patogeno (circostanza esclusa dal ctu) ed ha affermato di non poter dichiarare nulla sull'impianto di irrigazione.
Allo stesso modo , per parte resistente , a conoscenza dei fatti Testimone_4 poiché lavorava su terreni vicini , ha affermato che incontrava il a riempire CP_1
l'acqua dal pozzo per fare i trattamenti anche se non era in grado di riferire quali praticasse.
Così riassunte le deposizioni testimoniali, rileva il collegio come nessuna conferma della tesi del resistente possa da esse evincersi.
Ed invero, la circostanza riferita genericamente dai suoi testi in merito alla circostanza che il eseguiva i trattamenti, che innaffiava le piante e che si era diffuso il CP_1 fungo collide con quanto accertato in maniera più puntuale e Persona_2 scientifica dal ctu.
Né elementi a suo favore possono evincersi dalle fatture prodotte perché esse attengono, in parte, a qualche pagamento del consumo di acqua ed, in parte, all'acquisto, oltre che di prodotti fitosanitari, anche di prodotti come guanti, spago, copripali là dove la causa del perimento del fondo è stata ravvisata nella mancata reiterata irrigazione del TO (non certo superata dalla produzione di qualche bolletta ) e nella mancata potatura degli ulivi.
pag. 9/14 Ed allora, alla stregua delle suesposte considerazioni, può ritenersi assolto, da parte della ricorrente, l'onere della prova in merito all'inosservanza dell'obbligo di coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria, così come previsto nell'art. 7 del contratto.
10. Ad avviso del collegio risulta provato anche l'altro profilo di inadempimento lamentato dalla ricorrente ossia l'omessa custodia dei confini .
Oltre al supporto documentale (vedasi all. 20 costituito da fotografie aventi data certa), invero il ctu ha rilevato che sul confine a lato nord ,accanto agli originari elementi in pietra, erano state collocate delle putrelle in ferro.
Ciò conferma l'assunto della ricorrente in merito alla necessaria ricostituzione dei confini da parte sua nell'inerzia del resistente (infatti ella aveva lamentato la mancata comunicazione da parte del dello sconfinamento operato dai due confinanti CP_1 situati a nord del fondo rustico de quo).
Aggiungasi che, comunque, tale circostanza non è stata contestata dal resistente nella memoria di costituzione pertanto può darsi per accertata.
11.Quale ulteriore profilo di inadempimento la lamenta la tenuta da parte del Pt_1
di gravi comportamenti illeciti quali l'appropriazione/scomparsa di un olivo CP_1
CV-cultivar- del tipo “Nocellara Etnea” messo a dimora nell'autunno 2007 ed ubicato nel filare di confine con la particella 71 del foglio di mappa 19 di Noicattaro in prossimità della parete di confine ovest e di una piantina di noce messa a dimora nel dicembre 2013 ed ubicata isolata nello slargo tra il filare suddetto e quello prossimale in vicinanza sempre della parete di confine ovest.
Ebbene, a parte la considerazione che una simile doglianza , per il suo rilievo penale, sarebbe dovuta essere oggetto di regolare denuncia all'autorità giudiziaria da parte della con assunzione della correlativa responsabilità, in ogni caso la circostanza non Pt_1
è stata dimostrata in alcun modo.
Ed invero le dichiarazioni dei testi al riguardo (a cui per comodità si rinvia) sono rimaste generiche e prive di riscontri documentali in merito all'acquisto delle succitate piante da parte della e alla loro esistenza al momento della concessione del Pt_1 fondo in godimento per cui nessuna condotta di omessa custodia può essergli imputata.
pag. 10/14 12. Accertati i profili di inadempimento nei limiti suesposti, occorre soffermarsi sull'entità del risarcimento spettante alla ricorrente e quantificato nell'atto introduttivo in € 45.732,83 in base alle voci di danno da ella individuate.
Invero la ha affermato che, a seguito dell'avversa condotta, avrebbe subito, Pt_1 innanzitutto, il danno per il perimento degli alberi , inoltre rileverebbero i danni per il ripristino dei confini, per la sparizione di due alberi ( un ulivo e un noce), per la contrazione di un prestito agrario per la realizzazione del nuovo impianto di irrigazione , per la sofferenza morale derivante dallo stato di abbandono del fondo e dalla sparizione dei due alberi a cui era profondamente legata.
Ebbene, osserva il collegio come , nel coacervo di danni elencati dalla ricorrente, ne risultino documentati ed accertati solo una parte.
In particolare, risulta provato il danno da perimento del . Parte_3
Sul punto può rinviarsi all'approfondimento eseguito in sede di ATP.
Ed infatti, per quanto concerne la stima del danno al TO (completamente perito per disseccamento), esso è stato determinato in € 24.105,72 secondo una metodologia condivisa da entrambe le parti e che tiene conto dei ricavi ufficiali derivanti dalla tipologia di ciliegie negli anni immediatamente precedenti la stipula del contratto e delle fatture prodotte dalla parte ricorrente ed attestanti la reale produttività.
Il danno agli alberi di ulivi , per i quali occorreva procedere esclusivamente ad un'opera di potatura straordinaria, è stato calcolato ,invece, in soli € 521,00.
Quanto ai danni per il ripristino dei confini si ritiene che non possa essere rimborsato alla ricorrente il costo da ella invocato per l'acquisto delle 15 putrelle (travi in ferro) giacchè, come anche sottolineato dal ctu, è stata una scelta della porre le Pt_1 putrelle al posto dei conci in tufo preesistenti ed ancora in possesso dell'istante.
Relativamente ai danni derivanti dal costo per il ripristino dell'impianto di irrigazione , anche qui si possono condividere le conclusioni del ctu che , da un lato, non ne ha accertato l'inutilizzabilità (al di là della scarsa manutenzione operata dal ) e, CP_1 dall'altro, ha osservato come non possano essere presi in considerazione i costi per la sostituzione dei pali di sostegno poiché trattasi di una voce che grava normalmente sul proprietario il quale, a fine ciclo, normalmente deve smantellare l'impianto per adattarlo alle caratteristiche della nuova coltura. pag. 11/14 Quindi la scelta della di contrarre un prestito per l'acquisto di un nuovo Pt_1 impianto di irrigazione non può ritenersi correlata e conseguenza della condotta del resistente.
Quanto al danno costituito dal valore dei due alberi spariti (quantificato in € 60,00 complessivi), non può disporsi alcun risarcimento a carico del non essendo CP_1 stata dimostrata la esistenza delle piante al momento della stipula del contratto per cui nessuna condotta di omessa custodia può essergli imputata.
In merito al danno derivante dal turbamento psichico e sofferenza morale asseritamente provocata dal perimento del fondo e sparizione dei due alberi suddetti, non vi è alcuna prova sul punto.
Nessun rilievo hanno i certificati medici in cui semplicemente si dà atto dello stato depressivo della donna (di anni 76 all'epoca degli accertamenti medici), allettata ed affetta da deficit cognitivo di tipo Alzheimer.
Pertanto, l'assenza di qualsivoglia collegamento con la condotta negligente dell'affittuario ha correttamente determinato il rigetto della richiesta di ctu medica per il suo carattere palesemente esplorativo.
Da ultimo va detto che non possono essere rimborsate alla ricorrente le spese sostenute in sede di ATP e indicate in € 2163,90, € 1902,00 ed € 5671,93, asseritamente corrisposte rispettivamente al ctu, al ctp ed al difensore , in quanto non documentate in atti.
13. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza tuttavia l'accoglimento parziale della domanda comporta che esse possono essere poste a carico del resistente per 2/3 e compensate per 1/3.
Esse vengono liquidate come da dispositivo in applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche nei parametri medi delle cause di valore da € 5200,01 ad €
26.000,00 (criterio del decisum-cfr. Cass., S.U., 11.09.2007, n. 19014) tenuto conto della normale complessità della vicenda e dell'attività svolta.
Le spese processuali del procedimento ex arttt. 696-696 bis cpc vengono poste anch'esse per 2/3 a carico del resistente e compensate per 1/3.
pag. 12/14 Esse vengono liquidate secondo il DM 55/14 (all'epoca vigente) nei parametri medi delle cause di valore da € 5200,01 ad € 26.000,00 (criterio del decisum-cfr. Cass., S.U.,
11.09.2007, n. 19014) per le prime due fasi e minima per la terza.
PQM
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata Agraria, visto l'art. 429 c.p.c., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie parzialmente la domanda di e, previa declaratoria di Parte_1 responsabilità di per l'inadempimento dell'obbligo di coltivare il Controparte_1 fondo condotto in affitto secondo le tecniche della buona pratica agraria, lo condanna a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 24.626,72, oltre interessi legali e rivalutazione sino al soddisfo;
-compensa per 1/3 le spese processuali e condanna il resistente al pagamento dei residui
2/3 che si liquidano in € 3.384,66 per compensi, oltre RFS ed accessori di legge;
-compensa per 1/3 le spese processuali in sede di procedimento ex artt. 696-696 bis cpc e condanna il resistente al pagamento dei residui 2/3 che si liquidano in € 1.697,33 per compensi, oltre RFS ed accessori di legge .
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata Agraria del
28.11.2025.
Il Presidente
Dr. GI SS
Il Giudice estensore
Dr.ssa ST SA
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