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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/10/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 680 /2024 R.G.L. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. BARBERA Parte_1 C.F._1
CONCETTA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. ATZENI OLIVIERO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Merito a.t.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 05/04/2024, formulava opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_2 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e per il godimento delle prestazioni connesse allo status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3 comma 3 legge 104/1992, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che la ricorrente è soggetto da considerare invalido civile al 100%, senza diritto alla indennità di accompagnamento e disabile ex art. 3 comma 1 legge 104/1992. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che la ricorrente è Persona_1 affetto da: Spondilodiscoartrosi polidistrettuale con interessamento di bacino e ginocchia, esiti di frattura vertebrale amielica D1-S2, ad alta incidenza. Cardiopatia ischemica cronica classe NYHA
2-3. Pregresso stroke ischemico in cerebropatia vascolare cronica, deficit di memoria a breve e lungo termine, alterata capacità delle BADL e IADL. Incontinenza sfinterica. Depressione endoreattiva severa.
Il consulente ha, quindi, concluso ritenendo che, grazie alla certificazione geriatrica recente, che tramite test di valutazione dimostra la perdita di autonomia nelle attività strumentali e fondamentali della vita quotidiana, a carico della sig.ra è possibile confermare i benefici Parte_1 dell'Indennità di Accompagnamento perché “persona con difficoltà persistenti a svolgere i compiti
e le funzioni proprie dell'età”, ai sensi della legge 11.2.1980 n. 18, Legge 508/1988 e D.lgs.
509/1988 con decorrenza Dicembre 2024 ovvero risalendo a circa 6 mesi dalla consulenza geriatrica con test.
Per la sig.ra SI RICONOSCE lo stato di persona con handicap grave ai sensi Parte_1 dell'art.3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n.104, la periziata presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. In capo all'istante determinano anche una condizione di handicap grave, tale da comportare la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Con decorrenza dei termini che si riconosce dal Dicembre 2023 in concomitanza al riconoscimento della totale inabilità civile.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data da Dicembre 2024 e quello per il godimento delle prestazioni connesse allo status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3 comma 3 legge 104/1992, con decorrenza da Dicembre 2023.
3- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
4- Le spese vanno interamente compensate per entrambe le fasi, avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla presentazione della domanda amministrativa ( cfr
Cass. n. 14577/2025). CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
680/2024 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dal mese di Dicembre 2024, sussistono, in capo a Parte_1
, le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto
[...] all'indennità di accompagnamento;
2) dichiara che, con decorrenza dal mese di Dicembre 2023, sussistono in capo a Parte_1
, le condizioni sanitarie richieste dalla legge per il godimento delle prestazioni connesse
[...] allo status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3 comma 3 legge 104/1992;
3) compensa integralmente le spese per entrambe le fasi del giudizio;
CP_
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 02/10/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 680 /2024 R.G.L. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. BARBERA Parte_1 C.F._1
CONCETTA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. ATZENI OLIVIERO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Merito a.t.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 05/04/2024, formulava opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_2 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e per il godimento delle prestazioni connesse allo status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3 comma 3 legge 104/1992, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che la ricorrente è soggetto da considerare invalido civile al 100%, senza diritto alla indennità di accompagnamento e disabile ex art. 3 comma 1 legge 104/1992. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che la ricorrente è Persona_1 affetto da: Spondilodiscoartrosi polidistrettuale con interessamento di bacino e ginocchia, esiti di frattura vertebrale amielica D1-S2, ad alta incidenza. Cardiopatia ischemica cronica classe NYHA
2-3. Pregresso stroke ischemico in cerebropatia vascolare cronica, deficit di memoria a breve e lungo termine, alterata capacità delle BADL e IADL. Incontinenza sfinterica. Depressione endoreattiva severa.
Il consulente ha, quindi, concluso ritenendo che, grazie alla certificazione geriatrica recente, che tramite test di valutazione dimostra la perdita di autonomia nelle attività strumentali e fondamentali della vita quotidiana, a carico della sig.ra è possibile confermare i benefici Parte_1 dell'Indennità di Accompagnamento perché “persona con difficoltà persistenti a svolgere i compiti
e le funzioni proprie dell'età”, ai sensi della legge 11.2.1980 n. 18, Legge 508/1988 e D.lgs.
509/1988 con decorrenza Dicembre 2024 ovvero risalendo a circa 6 mesi dalla consulenza geriatrica con test.
Per la sig.ra SI RICONOSCE lo stato di persona con handicap grave ai sensi Parte_1 dell'art.3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n.104, la periziata presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. In capo all'istante determinano anche una condizione di handicap grave, tale da comportare la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Con decorrenza dei termini che si riconosce dal Dicembre 2023 in concomitanza al riconoscimento della totale inabilità civile.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data da Dicembre 2024 e quello per il godimento delle prestazioni connesse allo status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3 comma 3 legge 104/1992, con decorrenza da Dicembre 2023.
3- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
4- Le spese vanno interamente compensate per entrambe le fasi, avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla presentazione della domanda amministrativa ( cfr
Cass. n. 14577/2025). CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
680/2024 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dal mese di Dicembre 2024, sussistono, in capo a Parte_1
, le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto
[...] all'indennità di accompagnamento;
2) dichiara che, con decorrenza dal mese di Dicembre 2023, sussistono in capo a Parte_1
, le condizioni sanitarie richieste dalla legge per il godimento delle prestazioni connesse
[...] allo status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3 comma 3 legge 104/1992;
3) compensa integralmente le spese per entrambe le fasi del giudizio;
CP_
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 02/10/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano