TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/10/2025, n. 7706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7706 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 60560/2019
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 60560/2019 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 C.F._3
(C.F. , quale esercente la potestà genitoriale sulla minore Parte_4 C.F._4
, nata a [...] il [...] Persona_1 tutti con il patrocinio dell'avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO MARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE MAJNO, 5 20122 MILANOpresso il difensore avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO MARIA
ATTORI contro (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. QUIETI NORBERTO e dell'avv. QUIETI ANGELO ( ) VIA C.F._5
MATTEOTTI, 11 20021 BOLLATE, elettivamente domiciliato in VIA MATTEOTTI, 11 20021 BOLLATE presso il difensore avv. QUIETI NORBERTO
(C.F. , contumace Controparte_2 C.F._6
CONVENUTI CONCLUSIONI Per + 3 Parte_1 in via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del signor in Controparte_2 qualità di proprietario e conducente della vettura Fiat Punto targata BG991HW nella causazione del sinistro descritto in narrativa e, conseguentemente, per l'effetto, condannare il signor nato a [...] Controparte_2 il 19 marzo 1993, residente in [...], in solido con
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore quale compagnia Controparte_1 assicuratrice per la r.c. del predetto veicolo in forza di polizza n. 001785006943441 al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, a qualsiasi titolo subiti e subendi dai signori , Parte_1 Pt_2
e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore in
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_1 seguito al sinistro stradale occorso in data 13 luglio 2016 lungo la SP 299 in prossimità del km 6,580 in località San Pietro di Mosezzo (NO), in conseguenza al quale il signor subiva gravissime lesioni, tenuto Parte_1 conto degli acconti percepiti, oltre alla rivalutazione monetaria ed al risarcimento del danno per il mancato tempestivo godimento delle somme da quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi al tasso annuo pagina 1 di 15 indicato in narrativa o ad altro determinato di giustizia, oltre ad interessi calcolati, a far data dalla notificazione dell'atto di citazione, ex art. 1283 co. 4 c.c. Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi a favore dell'avv. Marco C.M. Impelluso, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. In via istruttoria: ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, tutti da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”: 1). In seguito all'incidente avvenuto il 13 luglio 2016 il signor subiva l'amputazione della gamba sinistra;
2). In seguito Parte_1 all'amputazione della gamba sinistra il signor trascorreva periodi di ricovero presso il centro di Parte_1
Riabilitazione motoria dell'Inail a Volterra e precisamente: maggio/giugno 2017; luglio/agosto 2017; ottobre/novembre 2017; maggio/gugno 2019 (come da docc. nn. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28 che mi si rammostrano); 3). In seguito all'amputazione della gamba sinistra, il signor trascorreva periodi di
Pt_1 ricovero presso il Centro per la Sperimentazione ed applicazione di protesi e presidi ortopedici Inail di IO e precisamente: febbraio/aprile 2017, agosto 2018/settembre 2018 (come da docc. nn. 12, 13, 27 che mi si rammostrano); 4). Il signor esprime e mostra dolore alla gamba sinistra dopo che indossa la protesi da
Pt_1 qualche ora;
5). Il moncone della gamba sinistra sul quale si innesta la protesi presenta arrossamenti ed il signor lamenta bruciori e dolori al moncone dopo avere utilizzato la protesi;
6). A far data dal 3
Pt_1 novembre 2016, dopo la dimissione dall'ospedale, il signor faticava a muoversi e lamentava dolori sia
Pt_1 alla gamba sinistra, sia al braccio sinistro;
7). Successivamente alla dimissione dall'ospedale il signor
Pt_1 doveva farsi assistere da terzi per svolgere le attività quotidiane: vestirsi, mangiare, curare l'igiene – anche intima, andare in bagno;
8). Successivamente all'amputazione della gamba sinistra ed alle lesioni al braccio sinistro, il signor veniva assistito nello svolgimento delle attività quotidiane: vestirsi, mangiare, curare
Pt_1
l'igiene – anche intima, andare in bagno;
9). Oggi il signor è assistito nello svolgimento delle attività
Pt_1 quotidiane poiché le sue condizioni di salute gli impediscono di svolgerle per conto proprio;
10). Precedentemente alla fornitura della protesi, il signor per muoversi all'interno della propria abitazione
Pt_1 usava la sedia a rotelle;
11). Il signor mostra di sentire dolore e di provare sensazioni alla parte della
Pt_1 gamba sinistra che gli è stata amputata. 12). Accade che il signor allunghi la mano verso la parte
Pt_1 inferiore della gamba sinistra per toccarla o grattarsi;
13). Accade che il signor lamenti un dolore o altre
Pt_1 sensazioni rispetto alla parte della gamba sinistra che è stata amputata;
22). il signor era titolare di
Pt_1 un'impresa individuale che si occupava della posatura di piastrelle;
23). Il signor si dedicava al proprio
Pt_1 lavoro con dedizione e passione e lo svolgeva con entusiasmo, puntualità e precisione;
24). Il signor
Pt_1 dopo avere terminato un lavoro, era solito recarsi presso il proprio cliente per sapere se era soddisfatto del risultato;
25). Il signor era solito lavorare anche nei fine settimana in caso di necessità (i.e. urgenza di
Pt_1 concludere un lavoro, incontro con cliente); 26). In seguito all'incidente il signor ha dovuto chiudere la
Pt_1 propria impresa - doc. n. 75; 27). Dopo l'incidente il signor si è chiuso in se stesso ed ha ridotto le
Pt_1 proprie relazioni sociali;
28). Dopo l'incidente il signor si adombra, anche in pubblico, in assenza di
Pt_1 apparenti motivi;
29). Dopo l'incidente il signor riferisce di provare imbarazzo rispetto alla propria
Pt_1 condizione e ritrosia a mostrarsi in pubblico;
32). Il signor , al rientro del signor Parte_2 Parte_1 presso la propria abitazione, assisteva il proprio figlio nelle necessità quotidiane, dandosi il cambio con la figlia
33). Il signor mostrava difficoltà ad accettare la condizione del figlio dopo l'incidente Pt_3 Parte_2
(amputazione della gamba, difficoltà di movimento); 37). La signora mostrava difficoltà ad Parte_3 accettare la condizione del fratello dopo l'incidente (amputazione della gamba, difficoltà di movimento); 38).
figlia del signor , aveva 12 anni al momento dell'incidente in cui rimaneva Persona_1 Parte_1 coinvolto il padre;
39). dopo avere saputo che al papà era stata amputata una gamba, si chiudeva in se
Per_1 stessa e rifiutava di vedere il padre;
40). dopo avere saputo che al papà era stata amputata una gamba,
Per_1 rifiutava lo stato del padre;
41). ggi mostra di vergognarsi della condizione del padre, nei confronti del
Per_1 quale mostra distacco affettivo;
42). Prima dell'incidente andava abitualmente a prendere la Parte_1 figlia a scuola;
49). Dopo l'incidente il signor doveva adattare la propria abitazione sita in
Per_1 Pt_1
Ghemme, alla via Ruga Ferrera, alle esigenze derivate dal suo stato;
50). L'abitazione di Via Ruga Ferrera in
Ghemme si sviluppava su tre piani collegati da scale e, anche a seguito delle modifiche apportate per adattarla allo stato del signor questi era impossibilitato a svolgervi la vita quotidiana;
51). Il signor quindi Pt_1 Pt_1 si trasferiva in un appartamento di sua proprietà, sito in Ghemme, alla Via Novara, ubicato al secondo piano di una palazzina, servito da ascensore e posto su un piano;
52). Anche l'appartamento di Via Novara richiedeva lavori di adeguamento alle esigenze di vita quotidiana del signor Si indicato a testi: Ing. Pt_1 Tes_1 pagina 2 di 15 con studio in Via Giulietti n. 2, 28100 Novara;
Signor residente in [...]Tes_2 Testimone_3
(NO), Strada Provinciale Fara - Borgovercelli, n. 56; Signora residente in [...]
Purificato Domenico, n. 2; Signor residente in [...], Frazione San Gottardo. Testimone_5
Per Controparte_3
CONCLUSIONI PER Controparte_4
(Tribunale Milano, Sez. X civ., Dott.ssa Grazia Fedele, RG n. 60560/2019) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito e merito, così giudicare:
Nel merito: giudicarsi satisfattivo l'importo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) già corrisposto all'attore ante causam, oltre € 15.000,00 (quindicimila/00) più Iva, versati a Parte_1 Controparte_5 previa sua rivalutazione e maggiorazione di interessi, e rigettarsi le domande risarcitorie tutte avanzate da parte attrice, siccome infondate in fatto e diritto e, comunque, non dimostrate, per le ragioni esposte in atti.
In ogni caso: con condanna di parte attrice alla rifusione delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, oltre CPA 4% e IVA 22% come per legge.
In via istruttoria: con opposizione a qualsivoglia istanza istruttoria avversaria. Salvis iuribus.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, , e , quale esercente la potestà Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 genitoriale sulla minore hanno convenuto in giudizio Persona_1 [...]
e , al fine di ottenerne la condanna al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale occorso a in data 13 luglio Parte_1
2016 lungo la SP 299 in prossimità del km 6,580 in località San Pietro in Mosezzo (NO). Circa l'an della responsabilità del convenuto , rimasto contumace, la stessa Controparte_2 non appare contestabile. Parte convenuta ha però invocato il concorso di colpa ex art. 1227 c. I c.c., CP_1 osservando che se pure il sinistro stradale è occorso per fatto di , che Controparte_2 invadeva la corsia di marcia dell'odierno attore, quest'ultimo a propria volta durante la sua guida non si sarebbe mantenuto aderente al margine destro della propria corsia, posto che l'impatto è avvenuto pressoché al centro della corsia di marcia percorsa dal motociclista, che marciava a una velocità superiore ai limiti e prossima a 95 km/h. Hanno replicato gli attori che gli agenti intervenuti hanno evidenziato come Parte_1 procedesse regolarmente lungo la propria corsia di marcia;
è poi pacifico che l'incidente si verificava nella corsia di pertinenza del motociclista, il punto di urto veniva individuato a mt. 1,50 dalla linea di margine della corsia di marcia ed a mt.
2.10 dalla linea di mezzeria (docc. nn. 3, 4): la vittima dunque stava procedendo in posizione regolare mantenendo la parte destra della propria corsia. In ogni caso, gli attori replicano che la contestazione di parte sarebbe irrilevante, poiché “non può costituire antecedente causale rispetto CP_1 all'evento. La dimostrazione di un concorso di colpa (ipotetico, contestato e comunque non provato) non coincide con quella dell'infrazione (ipotizzata, indimostrata e non provata)”. Del resto, in ogni caso si osserva che “l'obbligo di circolare sulla parte destra della carreggiata previsto dall'art. 143 CdS ha la finalità di garantire un'andatura corretta e regolare nell'ambito della propria corsia di marcia a tutela del veicolo procedente e degli altri che la percorrono e non quella di evitare il rischio dell'improvvisa occupazione della corsia da parte di un veicolo proveniente dalla direzione opposta”. pagina 3 di 15 Ha replicato l'assicurazione convenuta che se “il sig. avesse mantenuto il margine Pt_1 destro della propria corsia (e la velocità nei limiti) il sinistro non si sarebbe verificato. Detto comportamento è in nesso di causa con l'incidente e costituisce, in ogni caso, contributo causale nel sinistro e nelle lesioni, tale da giustificare una proporzionale riduzione del risarcimento” (cfr. Cass. Civ. n. 124/2016). Ciò premesso, si osserva che la velocità supposta come pari a 95 km/h non trova alcun fondamento;
tutti si riduce a richiamare (esclusivamente) dei grafici, asseritamente provenienti dal perito di parte assicurativa ing. . Quanto prodotto è Persona_2 tuttavia privo di sottoscrizione, sicché ascriverli a un perito è atto di fede (ricorre nelle pagine prodotte solo il nome di “valueconsult”). Inoltre la produzione risulta parziale (si evince, dal fondo pagina, che sono stati prodotte le sole pagg. 27-32). Le circostanze, nell'insieme, non consentono di trarre alcuna conclusione nel senso fatto proprio da parte convenuta (per contro, ove tenute in considerazione, imporrebbero di tenere conto del fatto che la vettura condotta da è interamente venuta a trovarsi nella corsia opposta: non Controparte_2 sarebbe stata quindi un'invasione per così dire parziale). Quanto alla mancata marcia in prossimità del margine destro, si osserva che l'impatto è avvenuto, come da relazione della Pol.strada. in atti (docc. 3 e 4) a m 2,10 dalla linea continua di mezzeria che separava le due corsie di marcia. La corsia di pertinenza di era Parte_1 larga m 3,60 e quindi questi era a distanza di m 1,50 dalla linea di margine esclusiva del suo senso di marcia (come pure evidenziato nella relazione suddetta). L'impatto è peraltro avvenuto sulla laterale sinistra del motociclo. In sintesi, viaggiava anzitutto nella propria corsia, nella metà che, idealmente, Parte_1 era più prossima al lato destro (avuto riguardo al suo senso di marcia) che non rispetto alla linea di mezzeria. La distanza dal margine destro della strada (del punto d'urto) di 1,50 potrebbe apparire a priori ragionevole, e quindi escludere la colpa, tenuto conto anche dell'esigenza di lasciare un margine di manovra sul lato destro. L'esigenza, secondo Cass. n. 3543/2013, è che il guidatore, “pur non dovendolo rasentare onde lasciare alla propria destra uno spazio per consentire un sufficiente margine di manovra da utilizzare in ogni evenienza, lo spazio da lasciare non può tuttavia esser tale da consentire al veicolo, avuto riguardo alle sue dimensioni e a quelle della carreggiata di sua pertinenza, di viaggiare rasente alla linea di mezzeria”. Ora, nel caso di specie poteva dirsi ben lontano dalla linea di Parte_1 mezzeria. Inoltre, il fatto che l'impatto sia avvenuto non già sulla parte anteriore del motociclo Kawasaki da lui guidato, bensì sulla parte laterale sinistra dello stesso, sottintende come avuto riguardo al fianco destro della moto la stessa fosse ben più a ridosso del margine destro della strada rispetto al punto d'impatto. Pare allora che a venire in rilievo fosse una distanza ragionevole (i.e. esente da colpa) dal lato destro della propria carreggiata. Occorre del resto ipotizzare anche quale sarebbe stato il verosimile corso degli eventi qualora avesse viaggiato regolarmente in stretta aderenza al margine destro della Parte_1 carreggiata. Ora, sempre dal rapporto Pol.strada. emerge come mentre il motociclo sia stato impattato sulla parte laterale destra, l'autovettura proveniente dal senso opposto di marcia ha impattato con la parte anteriore sinistra. Tenuto conto della forza centrifuga che interessava l'autovettura (impegnata in una curva a destra, la stessa invadeva l'opposto senso pagina 4 di 15 di marcia spostandosi inesorabilmente verso sinistra), è verosimile ipotizzare che l'impatto sarebbe egualmente avvenuto, anziché con la parte anteriore dell'autovettura, con il suo fianco sinistro, in ragione della perdita di controllo del veicolo e in ragione della direzione centrifuga che lo stesso ha fatalmente finito per assumere. Come si evince dalla rappresentazione grafica dello stato dei luoghi di cui a pag. 10 della relazione pol.strada., l'autoveicolo si viene addirittura a trovare, con il suo fianco sinistro, a m 1,10 dal margine destro della corsia percorsa da (cfr. il tratto D-5). Evidente quindi che la portata Parte_1 invadente, in modo totalizzante, dell'autovettura, che ancora, nonostante l'urto, continua a spostarsi verso sinistra pur dopo l'urto (circostanza che costituisce invece una forza in senso contrario a tale spostamento). Verosimile quindi che l'impatto sarebbe comunque avvenuto anche se avesse viaggiato maggiormente a ridosso del margine destro. Parte_1
Ricostruita quindi l'eziologia del fatto, non pare sussistano dubbi che legittimino l'operatività della presunzione ex art. 2054 c.c.
Danno non patrimoniale e calcolo interessi
domanda il risarcimento del danno non patrimoniale;
in ordine alla sua Parte_1 quantificazione, il Tribunale osserva quanto segue. La relazione del consulente medico-legale si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della documentazione medica agli atti sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale, nessuna specifica censura tecnica peraltro essendo stata mossa dalle parti alla relazione del consulente. Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte attrice e descritta nella relazione del CTU (frattura esposta di femore, diafisi tibiale e peroneale a sinistra con ischemia non recuperabile e successiva amputazione dell'arto; frattura pluriframmentaria esposta di omero, ulna e radio a sinistra complicate da quadro di sepsi e da una lesione da stiramento del plesso brachiale;
frattura di IX e X costa destra con contusioni polmonari e piccolo PNX e contusione del VI segmento epatico) dal sinistro di cui è causa, alla luce della documentazione medica in atti. Si condivide altresì la valutazione tecnica del CTU che ha quantificato nel 85 % il grado di invalidità permanente della parte attrice in conseguenza delle lesioni occorse nel sinistro, e in 287 i giorni di inabilità temporanea, di cui 227 giorni di inabilità assoluta e 60 giorni di inabilità parziale al 90%. Osserva, poi, il Tribunale che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 7513/2018), comprenda – alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo Collegio (cfr. Cass. 11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due (fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore. Entrambe le voci devono essere distintamente allegate e provate. In particolare, questo Tribunale richiama il recente e condiviso arresto del Supremo Collegio pagina 5 di 15 (Cass. 25164/2020, § 4.1.), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.). Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale. Parte attrice ha altresì specificamente allegato (cfr. cfr. pagg. 17, 18, 19 e 20 dell'atto di citazione) di aver patito significative sofferenze interiori derivanti dall'evento di danno di cui è causa. In particolare, l'anzidetta sofferenza si sarebbe manifestata nel senso di vergogna e umiliazione legato all'essere completamente dipendente da altre persone per poter espletare attività quotidiane che prima dell'incidente svolgeva autonomamente, nonché nel senso di sfiducia e nella perdita di autostima dovuto al timore di non essere più accettato in quanto normale a seguito dell'amputazione della gamba. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'attore abbia specificamente allegato la sussistenza di un danno morale da sofferenza interiore (cfr. pagg. 17, 18, 19 e 20 dell'atto di citazione) e che tale danno possa ritenersi presuntivamente provato – secondo i principi da ultimo ribaditi da Cass. 25164/2020 –sulla base degli invasivi trattamenti sanitari e chirurgici subiti, della significativa durata dell'inabilità temporanea e dell'altrettanto significativa invalidità permanente che può presumersi ingeneri persistenti sentimenti di sofferenza, soprattutto considerato che essa attinge la capacità deambulatoria stessa. Parte attrice ha inoltre chiesto la personalizzazione del danno allegando la circostanza che in conseguenza delle lesioni subite non ha più potuto attendere ad attività quali il Parte_1 tiro con l'arco, il jogging, la pesca sportiva, le camminate in montagna nei fine settimana con la figlia e le gite in moto, che prima normalmente svolgeva. Deve escludersi il richiesto aumento per personalizzazione in quanto non sono state né allegate né provate circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno concreto patito dall'attore più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. ex multis Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018). Ed infatti le conseguenze allegate e provate dall'attore appaiono conseguenze comuni e ordinarie della significativa invalidità permanente accertata per un uomo della stessa età. In ordine alla quantificazione, il Tribunale fa applicazione delle Tabelle 2024 in uso presso il Tribunale di Milano, che costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. 14402/2011; Cass. 4470/2014; Cass. 1553/2019), rilevando all'uopo che dette Tabelle prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. “punto” biologico (variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno. Anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, l'importo base previsto dalla Tabella (115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del pagina 6 di 15 danno da sofferenza interiore, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale da invalidità permanente patito dalla parte attrice, aumentato per la sofferenza interiore patita, debba essere equitativamente liquidato nella somma complessiva di 948.172,00 euro, pari all'importo previsto dalle Tabelle per un'invalidità permanente dell'85% in soggetto di 44 anni all'epoca in cui è terminato il periodo di invalidità temporanea. Per l'invalidità temporanea deve essere applicato l'importo base di cui alla Tabella per la componente biologica e per la componente morale (115 euro per ciascun giorno di invalidità totale) con conseguente liquidazione di un danno di 32.315,00 euro (26.105,00 euro per 227 gg al 100%; 6.210,00 euro per 60 gg al 90%). Il danno non patrimoniale complessivo ammonta pertanto a 980.487,00 euro. Dall'importo indicato devono essere decurtate le somme ricevute dall'attore anche ante causam dall'assicurazione e dall'Inail in conseguenza del sinistro. Dagli atti in causa risulta che abbia ricevuto prima dell'inizio del presente Parte_1 giudizio da la somma di 500.000,00 (50.000,00 euro tramite bonifico bancario nel CP_1 gennaio del 2017; 50.000,00 sempre tramite bonifico bancario in data 13 ottobre 2017; 400.000,00 euro tramite due assegni circolari in data 18 luglio 2018). Nel corso del presente giudizio l'assicurazione convenuta ha corrisposto al danneggiato l'ulteriore somma di 500.000,00 tramite bonifico bancario del 24.02.2022. Le predette somme sono state corrisposte a definizione e comunque a transazione di tutti i danni patrimoniali e non conseguenti al sinistro oggetto di questa controversia. Non essendo presenti elementi che permettano di accertare la quota imputabile ai danni non patrimoniali e quella imputabile ai danni patrimoniali, questo giudice ritiene in via equitativa di imputare metà della somma ricevuta da al danno non patrimoniale e l'altra metà a CP_1 quello patrimoniale. Di conseguenza ha già ricevuto a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale la somma di 500.000,00 euro. Occorre tenere altresì conto che l'Inail ha liquidato a titolo di danno non patrimoniale in conseguenza del sinistro l'importo di € 208.228,74, con decorrenza dal 16.12.2017, quando la vittima del sinistro aveva 45. Alla luce delle considerazioni che precedono, applicando i principi di cui a Cass. 9950/2017 e Cass. 6347/2014, l'intero credito risarcitorio, liquidato in moneta attuale in euro 980.487,00, gli acconti ricevuti dall'assicurazione e la rendita capitalizzata erogata dall'Inail, liquidati tutti in moneta dell'epoca, devono essere devalutati in base agli indici Istat FOI alla data del sinistro (13.07.2016) ottenendo così rispettivamente le somme di 804.997,54 euro e di 680.492,41 euro (ovvero la somma dei quattro acconti e della rendita Inail devalutati alla data del sinistro), e dopodiché devono essere sottratti l'uno all'altro, sicché il capitale residuo ammonta ad euro 124.505,13. A tale somma, deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale (art. 1284 comma 1 c.c.), stimato equo da questo Tribunale, calcolati secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016 e tenuto contro che è stata nel frattempo versata dall'assicurazione una somma in conseguenza del sinistro. Occorre, pertanto, devalutare alla data del sinistro (13.07.2016) la somma riconosciuta a titolo pagina 7 di 15 di danno non patrimoniale, liquidata all'attualità, per poi rivalutarla secondo gli indici Istat anno per anno fino alla data del primo acconto (stabilita in via equitativa il 31.01.2017, mancando prova della data effettiva). Sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto alla data del versamento. A questo punto bisogna decurtare quanto ricevuto e su tale somma via via rivalutata calcolare gli interessi al tasso legale dal giorno del primo acconto a quello del secondo acconto, e così via ripetendo la stessa operazione per ogni erogazione a favore del danneggiato fino alla sentenza. Seguendo il metodo di calcolo appena delineato, sono dovuti per il periodo intercorrente tra il sinistro e il primo acconto (31.01.2017) interessi pari euro 827,58; dal momento del primo acconto alla data del secondo acconto (13.10.2017) gli interessi ammontano ad euro 549,95; dal secondo acconto alla decorrenza della rendita Inail (16.12.2017) gli interessi dovuti sono pari ad euro 133,91; dalla decorrenza della rendita Inail al terzo acconto (18.07.2018) gli interessi maturati ammontano ad euro 944,42; per il periodo compreso tra il terzo e il quarto acconto (24.02.2022) gli interessi maturati sono pari ad euro 4.350,12; dal quarto e ultimo acconto alla data della presente pronuncia sono maturati interessi pari ad euro 14.769,95. Gli interessi dovuti in totale sono pari ad euro 21.575,93. Detti interessi, integranti in realtà una mera tecnica di liquidazione del risarcimento del danno da ritardo, devono essere sommati al capitale al netto degli acconti, calcolati in € 124.505,13 alla data del sinistro, previa rivalutazione dello stesso alla data odierna (pari a € 151.647,09). Il totale è pari a € 173.223,02. Sono altresì dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo, da calcolare non già ex art. 1284 c. I c.c. ma ex art. 1284 c. IV c.c. Quest'ultima norma prevede degli interessi che, calcolati a un tasso avente finalità chiaramente deterrente nonché sanzionatoria, hanno ragione di operare sul presupposto che il debitore sia in grado di adempiere esattamente, conoscendo la somma precisamente dovuta. Nel caso di specie ciò non è possibile. È allora possibile recuperare la funzione della norma applicandola, a fortiori, in un momento successivo, i.e. da quando la somma è divenuta liquida, ossia dalla data della sentenza.
Danno patrimoniale Da lucro cessante per venire meno del reddito Circa il danno patrimoniale da lucro cessante, si osserva che nella c.t.u. si evidenzia che “le importanti menomazioni residuate sono tali da impedire totalmente lo svolgimento dell'attività lavorativa di posatore di piastrelle e di qualsiasi altra comportante l'uso bi- manuale o il mantenimento della posizione eretta prolungata o la deambulazione. Tutt'al più sarebbe ipotizzabile – solo per qualche ora – l'impiego in un qualche lavoro sotto attenta sorveglianza (di tipo impiegatizio), proprio a voler prendere in considerazione ogni possibilità residua di occupazione lavorativa”. Non è ovviamente pretendibile che parte attrice si attivi per cercare quest'ultimo tipo di lavoro. La compromissione della sua attività è stata totale. Occorre prendere a base il reddito compromesso, i.e. quello derivante dallo svolgimento di attività lavorativa, posto che è su quest'ultimo che ha inciso il sinistro in esame. Il reddito netto, dedotto dalla stessa parte attrice in sede di comparsa conclusionale, è pari a € 22.410,00. Non è possibile realisticamente svolgere una previsione di incremento del reddito: pagina 8 di 15 se pure aumenta l'esperienza, non aumenta per ciò solo la domanda di mercato, che potrebbe anche diminuire. Appare verosimile che l'attività lavorativa sarebbe stata svolta per ulteriori 22 anni (si assume l'età pensionabile di 67 anni), come allegato sempre in comparsa conclusionale da parte attrice. Ciò premesso, tali valori devono essere considerati alla luce delle tabelle dell'osservatorio milanese, dove risulta un coefficiente pari al 23,55, prendendo a base l'età di 45 al momento del sinistro (nascita il 10.7.1972, sinistro il 13.7.2017) Consegue un danno risarcibile pari a € 527.755,50. Il calcolo viene svolto in base ai criteri dell'osservatorio per la giustizia civile di Milano;
in difetto di criteri di calcolo di natura legislativa, appare quello forse più “pronto all'uso” e che, almeno in teoria, tiene conto della molteplicità di variabili insite in tale tipo di calcoli (1).
Occorre tenere conto che l'Inail ha liquidato a titolo di danno patrimoniale in conseguenza del sinistro l'importo di € 232.806,50, calcolata alla data del 16.12.2017, quando la vittima del sinistro aveva 45. L'importo del lucro cessante è stato calcolato alla data di 45 anni di età. Consegue la possibilità di operare una compensazione, sicché il danno risarcibile alla data del 16.12.2017 era da considerarsi pari a € 294.949,00. Si è quindi tenuto conto del c.d. danno differenziale. Trattandosi di danno in gran parte futuro, l'importo viene aumentato in via equitativa a 335.000,00 euro, per considerare sia rivalutazione e interessi sui “ratei” dal sinistro all'attualità sia un prevedibile aumento del reddito lavorativo in un soggetto che all'epoca aveva 44 anni con il trascorrere del tempo e lo sviluppo della propria attività imprenditoriale sia il c.d. danno “pensionistico” e cioè il danno derivante dalla presumibile percezione di una pensione inferiore rispetto a quella che l'attore avrebbe percepito continuando a lavorare (cfr. Cass. 34108/2024).
Spese di adattamento dell'immobile L'attore espone di essere stato costretto a lasciare l'immobile di via Ruga Ferrera dove abitava al tempo dell'incidente per via degli eccessivi costi necessari ad adeguarlo alla sua condizione di disabilità e di essersi dovuto trasferire nell'immobile di Via Novara. Parte attrice, pertanto, chiede il rimborso di tutte le spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile di Via Novara, oltre che per l'acquisto di alcuni materiali per l'appartamento di via Ruga Ferrera. Al fine di accertare la necessarietà degli interventi sostenuti e la congruità delle relative spese era stata disposta CTU tecnica, la quale è stata tuttavia revocata nel momento in cui 1 Si afferma, nella relazione che accompagna le tabelle dell'osservatorio che i “coefficienti sono stati messi a punto con una formula finanziaria attuariale che tiene conto di tutti i seguenti parametri: • la somma annua che viene ritenuta persa dal danneggiato;
• l'età del soggetto danneggiato (in anni compiuti) al momento della capitalizzazione;
• la durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica;
• il sesso del danneggiato (per tener conto della sua potenziale sopravvivenza per gli anni da prendere in considerazione). I relativi valori sono forniti dall'ISTAT; la tabella 2023 è basata sulla mortalità dl 2021; • un tasso di rendimento futuro stimato dinamicamente (e variabile in relazione alla effettiva durata) da parte di Enti internazionali europei (tassi EIOPA), rilevati al 30 novembre 2022; • un indice della svalutazione attesa nel prossimo triennio in base ad una previsione di Enti pubblici italiani (documento previsionale del MEF del novembre 2022)”. pagina 9 di 15 l'avvocato di ha dato conto della circostanza che quest'ultimo sarebbe tornato Parte_1 ad abitare nell'appartamento di Via Ruga Ferrera e avrebbe dato in locazione l'immobile di via Novara. Di conseguenza la valutazione di questo Tribunale può fondarsi esclusivamente sulle allegazioni e i documenti (in particolare le fatture) versati in atti. Le allegazioni di parte attrice sono totalmente generiche, mancando una qualunque specificazione degli interventi manutentivi svolti e della relativa necessarietà. Appaiono generiche altresì le motivazioni poste alla base del trasferimento dell'attore, oltre che contradditorie dato che in corso di causa è tornato a vivere nell'abitazione di Parte_1 via Ruga Ferrera. I documenti prodotti (fatture e preventivi) non sono poi in grado di provare alcunché dal momento che da una semplice fattura, in mancanza di una contestualizzazione, è impossibile determinare la necessità del singolo intervento e di valutare la congruità delle spese. Va, in ultimo, rilevato che in certi casi l'attore si limita ad allegare preventivi senza dar prova dell'effettivo svolgimento dei lavori e dei singoli esborsi (cfr. doc. 100 att.). Per tutte queste ragioni, nulla può essere riconosciuto ad a titolo di Parte_1 risarcimento danni per le spese sostenute al fine di adeguare la casa di abitazione alla sua condizione di disabilità.
Spese diagnostiche e terapeutiche Sono provati i danni da spese sanitarie allegati e domandati da parte attrice nei limiti di quanto segue. ha prodotto una serie di fatture attestanti spese mediche che Parte_1 egli espone di aver dovuto sostenere per curare le lesioni derivate dal sinistro. Tali spese sono state ritenute congrue e conferenti dal c.t.u. per un importo pari a € 10.208,71 e, pertanto, possono essere riconosciute all'attore in tale misura. Debito di valuta, in quanto liquido fin dall'origine, su tale somma sono dovuti solo gli interessi legali ex art. 1284 c. I c.c. dalla data in cui sono maturati, coincidente per ragioni di equità con la data in cui è state depositata la relazione del consulente medico legale, ovvero il 04.12.2021 (2). 2 Le spese sono così suddivise e ordinate temporalmente dal c.t.u.: -€ 44,00 per tutore di immobilizzazione spalla tipo desault (ft. n. 151 del 07.09.2016 – CTO di Solimando); -€ 132,00 per elettromiografia (ft. n. 1053 del
01.02.2017 – Poliambulatorio i cedri); -€ 418,00 per 8 fisiokinesi terapia (ft. n. 22 del 17.02.2017 – Studio Fisioterapico LU GU); -€ 158,00 per 3 fisiokinesi terapia (ft. n. 57 del 27.03.2017 - Studio Fisioterapico LU GU); -€ 363,20 per 7 fisiokinesi terapia (ft. n. 88 del 03.05.2017 - Studio Fisioterapico LU GU); -
€ 626,00 per 12 fisiokinesi terapia (ft. n. 118 del 16.06.2017 - Studio Fisioterapico LU GU); € 282,80 per 9 fisiokinesi terapia (ft. n. 133 del 07.07.2017 - Studio Fisioterapico LU GU); -€ 407,60 per 13 fisiokinesi terapia (ft. n. 151 del 12.09.2017 - Studio Fisioterapico LU GU); -€ 2500,00 per saldo per prestazioni odontoiatriche (ft. n. 483 del 18.09.2017 – Studio Dentistico); -€ 404,48 per 13 fikiokinesi terapia (ft. n. 188 del
20.10.2017 - Studio Fisioterapico LU GU); -€ 330,00 per 10 lezioni private rieducativa (ric. n. IN835//17 del 05.12.2017 – Sportengo); -€ 360,00 per pieghevole slim (ft. n. 73 del 18.12.2017); -€ 100,00 per visita ortopedica (ric. n. 21 del 26.01.2018 – Dott. ); -€ 435,44 per 14 fikiokinesi terapia (ft. n. Persona_3
12 del 05.02.2018 - Studio Fisioterapico LU GU); -€ 265,00 per prestazioni sanitarie fisioterapiche (ric. n. 31/2018 del 05.04.2018 – Fisioterapista); -€ 189,20 per 6 fisiokinesi terapia (ft. n. 86 Persona_4 dell'11.05.2018 - Studio Fisioterapico LU GU); -€ 300,00 per lezioni private rieducative (ric. n. IN429/18 del 22.05.2017 – Sportengo); -€ 249,60 per 8 fikiokinesi terapia (ft. n. 138 dell'11.07.2018 - Studio Fisioterapico pagina 10 di 15 Gli interessi maturati alla pronuncia della presente sentenza sono pari ad euro 2.660,88. Spese di assistenza Il c.t.u. ha altresì evidenziato che il paziente necessita di assistenza generica per quattro ore al giorno per il resto della sua vita. Verosimile quindi una spesa, da liquidarsi necessariamente in via equitativa, dato l'alto numero di ipotesi che occorre svolgere (incremento della paga base, numero di giorni di assistenza prestata ogni anno, contributi e tfr, assistenza per la redazione di busta paga e contabilità). Non pare inverosimile una spesa di € 18.000,00 all'anno, che occorre moltiplicare per il coefficiente già impiegato per calcolare il danno da lucro cessante (23,55). La somma è pari a € 423.900,00, da considerarsi espressa già in valori attuali, avuto riguardo all'abbondanza di assunzioni ipotetiche svolte ai fini del calcolo.
Sulle spese di locomozione In seguito all'incidente ed alle lesioni patite l'attore allega di essere stato costretto a prendere una nuova apposita patente e ad acquistare una nuova vettura dotata di comandi adatti ad una persona con limitazioni funzionali, non essendo più in grado di guidare la propria automobile. Le spese affrontate per tali esigenze ammontano ad € 163,19 per la modifica della patente di guida (l'attore domanda 179,19 euro ma le fatture prodotte con il doc. n. 145 attestano esborsi per un importo inferiore) e ad € 25.511,20 per l'acquisto di una nuova autovettura al netto dei rimborsi ricevuti dall'Inail (docc. n. 146 e 41)”. Il danno va riconosciuto in quanto in stretta relazione causale con il sinistro, inerendo alla compromissione della libertà di circolazione del danneggiato. Sono entrambi debiti di valuta, in quanto liquidi fin dall'origine, sugli stessi sono dovuti gli interessi al tasso legale ex art. 1284 c. I c.c. dalla data dell'esborso al saldo. Interessi per spese modifica patente da data ultimo pagamento (1.06.2018): 20,93 Interessi per l'acquisto del veicolo da emissione fattura del 30.06.2017: 3.351,66
Spese di ricovero Espone l'attore che “oltre alle numerose visite cui veniva sottoposto presso il CTO di Torino ed altre strutture sanitarie del Piemonte, veniva ricoverato diverse volte presso i centri Inail di Volterra e IO (docc. da n. 12 a n. 19 e n. 29), dovranno pertanto essere rifuse tutte le spese affrontate per viaggi, pernottamenti e quant'altro necessario agli spostamenti ed alle permanenze presso le località ove erano situate le strutture di ricovero, sia del signor Pt_1 sia dei congiunti che lo accompagnavano. La voce di danno patrimoniale in parola ammonta a complessivi € 3.360,19 (docc. nn. 147, 148)”. Sono provati i plurimi spostamenti e i ricoveri dell'odierno attore (per es. dal 20.2.2017 al
LU GU); -€ 330,00 per 10 lezioni acquaticità rieducativa (ric. n. IN 854/18 del 12.12.2018 – Sportengo); -€ 626,00 per 20 fisiokinesi terapia (ft. n. 276 del 21.12.2018 - Studio Fisioterapico LU GU); -€ 629,10 per elettrostimolatore medicale (ft. n. 2079/2018 del 31.12.2018 – La Sanitaria); -€ 330,00 per sedute fisioterapiche (ft. n. 162/2019 del 27.05.2019 - Studio Fisioterapico LU GU); -€ 728,29 per ticket farmaceutici. In atti sono, inoltre, allegate spese pari ad € 2.440,00 per visita e relazione medico legale (ft. n.
370 del 02.10.2018 – Dr. ), oltre ad € 145,72 per copia cartelle cliniche, ed € 70,00 per copia esami Persona_5 radiologici pagina 11 di 15 7.4.2017, dal 17.5.2017 al 9.6.2017, dal 19.67.2017 al 5.8.2017, come si evince dai docc. 12 ss.). Verosimile quindi che siano state sostenute le spese esposte, per dargli assistenza, tenuto conto anche del fatto che le gravi condizioni imponevano e rendevano giustificabile l'assistenza di un familiare. Anche per tali voci di danno la liquidazione deve operare ex art. 1226 c.c. tenendo conto che, per es., le spese per mangiare sarebbero state egualmente sostenute (sia pure in misura diversa) anche in assenza dei suddetti spostamenti. Si liquidano
€ 3000,00 in moneta già attuale.
Spese di oggettistica L'attore chiede il risarcimento conseguente alla perdita degli oggetti e degli abiti che indossava al momento dell'incidente (si elencano: “tablet, telefono cellulare, casco e giacca da moto - doc. n. 149”), nonché “le spese per il soccorso stradale e per far fare un duplicato delle chiavi del suo furgone da lavoro, andate perse nell'incidente (doc. n. 149). La spesa complessiva, per i danni in discorso, ammonta ad € 1.364,30 (doc. n. 149)”. Non è possibile riscontrare con ragionevole certezza i beni danneggiati in occasione del sinistro e il loro valore;
verosimile per es. la perdita del cellulare, meno quella del tablet. Breve: imprescindibile una valutazione ex art. 1226 c.c., che si quantifica in € 800,00 (tenuto conto della spesa di soccorso, del cellulare, del casco, dell'abbigliamento) in valori già attuali.
Spese di assistenza stragiudiziale L'attore chiede il risarcimento delle spese sostenute, nella fase stragiudiziale, per essersi avvalso dell'assistenza di Gestione Sinistri s.r.l., allo scopo di giungere a una bonaria definizione della controversia. Secondo la giurisprudenza le spese di assistenza stragiudiziale, anche se sostenute a favore non di un legale ma di una società di gestione sinistri come nel caso in esame, hanno una natura di danno emergente e sono risarcibili ove l'opera prestata sia connotata da una qualche utilità ai fini della definizione del contenzioso, con una valutazione da svolgersi ex ante, e nel caso in cui il danneggiato abbia fornito prova degli effettivi esborsi (cfr. ex multis Cass., Sez. U, 10/07/2017, n. 16990; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 22/03/2018) 27/06/2018, n. 16894). Dai documenti riversati in atti (doc. 44 att.) si evince che l'odierno attore e la società di Gestione Sinistri s.r.l. abbiano concluso un contratto di mandato con rappresentanza e un contratto d'opera per soddisfare l'interesse del danneggiato a demandare a persone esperte il compimento degli atti giuridici e delle attività materiali necessarie alla tutela, alla quantificazione e alla riscossione del credito derivante dal sinistro. ha fornito Parte_1 poi prova della concreta attività svolta dalla società di gestione e della sua utilità. In particolare, i tre acconti ottenuti dall'assicurazione convenuta prima dell'inizio della causa sono passati attraverso l'opera di mediazione e rappresentanza di Gestione Sinistri s.r.l. (docc. da 68 a 72 att.). L'art. 10 del contratto di cui sopra stabilisce un compenso a favore della mandataria pari al 10
% della somma ricevuta del mandante a titolo di risarcimento del danno. Attraverso l'opera della società di gestione il danneggiato ha ottenuto tre acconti a titolo risarcitorio e ha dovuto, pertanto, corrispondere il relativo compenso. Dell'esborso ha fornito prova tramite la pagina 12 di 15 produzione di tre fatture dove si dà atto dell'avvenuto pagamento per un totale di 50 mila euro (doc. 153 att.), i cui importi e le cui date di emissione trovano corrispondenza nell'ammontare delle somme ricevute dall'assicurazione e nelle date in cui esse sono state corrisposte. A titolo risarcitorio è, pertanto, dovuta la somma di 50.000,00 euro. A questo importo non va detratta la somma di 18.300,00 che parte convenuta allega di aver pagato a Gestione Sinistri s.r.l. per l'assistenza da essa prestata a favore del danneggiato (doc. 2 convenuta), dal momento che si tratta di una somma ulteriore erogata a titolo di compenso per la quale non ha chiesto il rimborso. Parte_1
All'importo individuato vanno aggiunti gli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo. Interessi da prima fattura (23.01.2017) a sentenza: 664,41 Interessi da seconda fattura (16.10.2017) a sentenza: 658,48 Interessi da terza fattura (29.08.2018) a sentenza: 5.072,44 Totale interessi =6.395,33
Sintesi: il danno patrimoniale in totale Parte_1
Sommando i danni patrimoniale dovuti emerge, in totale, senza interessi: 335.000,00 + 10.208,71 + 423.900,00 + 163,19 + 25.511,20 + 3000,00 + 800,00 + 50.000 = 848.583,10. Somma dei soli interessi: 2.660,88 + 20,93 + 3.351,66+ 6.395,33= 12.428,80. Totale danni più interessi= 861.011,90; già all'attualità (ossia: senza necessità di tenere conto anche della rivalutazione, perché i singoli danni o sono stati liquidati all'attualità ovvero considerati di valuta: si rimanda ai singoli punti). Gli acconti ricevuti dall'assicurazioni sono ricalcolati in modo da renderli temporalmente omogenei alla somma supra dovuta (i.e. € 861.011,90), di modo da consentire una somma algebrica tra il credito e gli acconti rapportata al medesimo istante.
Interessi sui 500 mila ricevuti da assicurazione (25 mila il 31.01.2017, 25 mila il 13.10.2017, 200 mila il 18.07.2018, 250 mila il 24.02.2022).
Interessi dal 31.01.2017 a sentenza: 3.320,20
Interessi dal 13.10.2017 a sentenza: 3.292,83
Interessi dal 18.07.2018 a sentenza: 25.389,97
Interessi dal 24.02.2022 a sentenza: 27.268,37 Totale interessi: 59.280,37 Capitale + interessi: 559.280,37 Sottrazione danno patrimoniale con interessi e acconto assicurazione con interessi: 861.011,90 – 559.280,37 = 301.731,53 alla data della sentenza. Anche in questo caso, per i motivi già evidenziati, sono dovuti gli interessi ex art. 1284 c. IV c.c. dalla data della sentenza al saldo effettivo.
Sul danno non patrimoniale in capo ai parenti Si allega il danno subito da , padre del danneggiato (doc. n. 1) , Parte_2 Parte_3 sorella del danneggiato (doc. n. 1) figlia minorenne del danneggiato, in questa Persona_1 sede rappresentata dalla madre, signora (doc. n. 2). Parte_4 pagina 13 di 15 Appare assolutamente finzionistico, in quanto frammenta l'unitarietà dell'esperienza umana, articolare plurime voci di danno non patrimoniale anche in questo caso. Il danno è unitario: deriva dalla necessità di rapportarsi a un uomo che è cambiato rispetto a com'era prima del sinistro. Il danno è risarcibile solo che si provi l'esistenza di relazioni familiari, posto che la famiglia è riconosciuta dalla Costituzione (e dall'esperienza sociale) e i terzi non possono alterare illecitamente rapporti consolidati tramite fatti illeciti. È sufficiente quindi che vi sia la prova di rapporti in atto e di relazione effettive e di natura affettiva. Ora, i testi e Tes_4 Tes_5 sentiti all'udienza del 30.6.2022, hanno delineato un quadro familiare e affettivo che comprova, all'evidenza, la prossimità dei famigliari (visite e assistenza del padre e della sorella), che lasciano presumere l'esistenza in precedenza di buoni rapporti. Peculiare poi la posizione della figlia dell'odierno attore, che è emerso rifiutare il rapporto con il padre, a fronte dei buoni rapporti ante sinistro. I testi sono risultati attendibili: a prescindere dal fatto che non sono stati evidenziati elementi per revocare in dubbio la loro attendibilità (la sola è stata baby sitter della figlia dell'odierno attore: un po' poco per presumere che sia Tes_4 stata disposta a commettere un reato di falsa testimonianza), il punto è che quanto emerso appare circostanza del tutto ordinaria. Ciò premesso, la quantificazione prende spunto dalle c.d. tabelle milanesi, senza adagiarsi supinamente alle stesse. Se pure ne è diffuso l'impiego e, per ciò solo, commendevole un impiego ex art. 1226 c.c., si deve ritenere pur sempre l'estrema opinabilità dei presupposti di partenza e l'impossibilità di prezzare relazioni umane, il che consiglia una liquidazione ai valori minimi, innalzata per e per (atteso che la loro continua Parte_2 Parte_3 assistenza è indicativa di un profondo affetto e pertanto, in via d'induzione, di una correlativa sofferenza) fino a pervenire a € 200.000,00 per il primo e a € 100.000,00 per la seconda, laddove per la provata sofferta relazione a € 280.000,00 per la figlia. Il tutto da intendersi già in valori attuali.
Le spese di lite si quantificano in € 60.000,00 (tenuto conto del valore della causa e dell'assistenza di plurime parti) oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a ed € 545,00 di spese vive. Le somme tutte sono da porsi in solido a carico dei convenuti. Le spese di lite. Così come supra complessivamente liquidate, sono riconosciute a favore degli attori, unitariamente considerati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta DICHIARA pagina 14 di 15 L'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro per il quale è causa Controparte_2
CO e , in solido tra di loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento delle seguenti somme 1. In favore di Parte_1
• di € 173.223,02 oltre interessi ex art. 1284 c. IV c.c. dalla sentenza al saldo a titolo di danno non patrimoniale
• di € 301.731,53 oltre interessi ex art. 1284 c. IV c.c. dalla data della sentenza al saldo a titolo di danno patrimoniale
2. in favore di di € 200.000,00 oltre interessi ex art. 1284 c. IV c.c. dalla data Parte_2 della sentenza al saldo
3. in favore di di € 100.000,00 oltre interessi ex art. 1284 c. IV c.c. dalla Parte_3 data della sentenza al saldo
4. in favore di di € 280.000,00 oltre interessi ex art. 1284 c. IV c.c. dalla Persona_1 data della sentenza al saldo
5. in favore di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 unitariamente considerati, di € 60.000,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a ed € 545,00 di spese vive Milano, 14 ottobre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 60560/2019 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 C.F._3
(C.F. , quale esercente la potestà genitoriale sulla minore Parte_4 C.F._4
, nata a [...] il [...] Persona_1 tutti con il patrocinio dell'avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO MARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE MAJNO, 5 20122 MILANOpresso il difensore avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO MARIA
ATTORI contro (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. QUIETI NORBERTO e dell'avv. QUIETI ANGELO ( ) VIA C.F._5
MATTEOTTI, 11 20021 BOLLATE, elettivamente domiciliato in VIA MATTEOTTI, 11 20021 BOLLATE presso il difensore avv. QUIETI NORBERTO
(C.F. , contumace Controparte_2 C.F._6
CONVENUTI CONCLUSIONI Per + 3 Parte_1 in via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del signor in Controparte_2 qualità di proprietario e conducente della vettura Fiat Punto targata BG991HW nella causazione del sinistro descritto in narrativa e, conseguentemente, per l'effetto, condannare il signor nato a [...] Controparte_2 il 19 marzo 1993, residente in [...], in solido con
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore quale compagnia Controparte_1 assicuratrice per la r.c. del predetto veicolo in forza di polizza n. 001785006943441 al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, a qualsiasi titolo subiti e subendi dai signori , Parte_1 Pt_2
e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore in
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_1 seguito al sinistro stradale occorso in data 13 luglio 2016 lungo la SP 299 in prossimità del km 6,580 in località San Pietro di Mosezzo (NO), in conseguenza al quale il signor subiva gravissime lesioni, tenuto Parte_1 conto degli acconti percepiti, oltre alla rivalutazione monetaria ed al risarcimento del danno per il mancato tempestivo godimento delle somme da quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi al tasso annuo pagina 1 di 15 indicato in narrativa o ad altro determinato di giustizia, oltre ad interessi calcolati, a far data dalla notificazione dell'atto di citazione, ex art. 1283 co. 4 c.c. Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi a favore dell'avv. Marco C.M. Impelluso, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. In via istruttoria: ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, tutti da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”: 1). In seguito all'incidente avvenuto il 13 luglio 2016 il signor subiva l'amputazione della gamba sinistra;
2). In seguito Parte_1 all'amputazione della gamba sinistra il signor trascorreva periodi di ricovero presso il centro di Parte_1
Riabilitazione motoria dell'Inail a Volterra e precisamente: maggio/giugno 2017; luglio/agosto 2017; ottobre/novembre 2017; maggio/gugno 2019 (come da docc. nn. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28 che mi si rammostrano); 3). In seguito all'amputazione della gamba sinistra, il signor trascorreva periodi di
Pt_1 ricovero presso il Centro per la Sperimentazione ed applicazione di protesi e presidi ortopedici Inail di IO e precisamente: febbraio/aprile 2017, agosto 2018/settembre 2018 (come da docc. nn. 12, 13, 27 che mi si rammostrano); 4). Il signor esprime e mostra dolore alla gamba sinistra dopo che indossa la protesi da
Pt_1 qualche ora;
5). Il moncone della gamba sinistra sul quale si innesta la protesi presenta arrossamenti ed il signor lamenta bruciori e dolori al moncone dopo avere utilizzato la protesi;
6). A far data dal 3
Pt_1 novembre 2016, dopo la dimissione dall'ospedale, il signor faticava a muoversi e lamentava dolori sia
Pt_1 alla gamba sinistra, sia al braccio sinistro;
7). Successivamente alla dimissione dall'ospedale il signor
Pt_1 doveva farsi assistere da terzi per svolgere le attività quotidiane: vestirsi, mangiare, curare l'igiene – anche intima, andare in bagno;
8). Successivamente all'amputazione della gamba sinistra ed alle lesioni al braccio sinistro, il signor veniva assistito nello svolgimento delle attività quotidiane: vestirsi, mangiare, curare
Pt_1
l'igiene – anche intima, andare in bagno;
9). Oggi il signor è assistito nello svolgimento delle attività
Pt_1 quotidiane poiché le sue condizioni di salute gli impediscono di svolgerle per conto proprio;
10). Precedentemente alla fornitura della protesi, il signor per muoversi all'interno della propria abitazione
Pt_1 usava la sedia a rotelle;
11). Il signor mostra di sentire dolore e di provare sensazioni alla parte della
Pt_1 gamba sinistra che gli è stata amputata. 12). Accade che il signor allunghi la mano verso la parte
Pt_1 inferiore della gamba sinistra per toccarla o grattarsi;
13). Accade che il signor lamenti un dolore o altre
Pt_1 sensazioni rispetto alla parte della gamba sinistra che è stata amputata;
22). il signor era titolare di
Pt_1 un'impresa individuale che si occupava della posatura di piastrelle;
23). Il signor si dedicava al proprio
Pt_1 lavoro con dedizione e passione e lo svolgeva con entusiasmo, puntualità e precisione;
24). Il signor
Pt_1 dopo avere terminato un lavoro, era solito recarsi presso il proprio cliente per sapere se era soddisfatto del risultato;
25). Il signor era solito lavorare anche nei fine settimana in caso di necessità (i.e. urgenza di
Pt_1 concludere un lavoro, incontro con cliente); 26). In seguito all'incidente il signor ha dovuto chiudere la
Pt_1 propria impresa - doc. n. 75; 27). Dopo l'incidente il signor si è chiuso in se stesso ed ha ridotto le
Pt_1 proprie relazioni sociali;
28). Dopo l'incidente il signor si adombra, anche in pubblico, in assenza di
Pt_1 apparenti motivi;
29). Dopo l'incidente il signor riferisce di provare imbarazzo rispetto alla propria
Pt_1 condizione e ritrosia a mostrarsi in pubblico;
32). Il signor , al rientro del signor Parte_2 Parte_1 presso la propria abitazione, assisteva il proprio figlio nelle necessità quotidiane, dandosi il cambio con la figlia
33). Il signor mostrava difficoltà ad accettare la condizione del figlio dopo l'incidente Pt_3 Parte_2
(amputazione della gamba, difficoltà di movimento); 37). La signora mostrava difficoltà ad Parte_3 accettare la condizione del fratello dopo l'incidente (amputazione della gamba, difficoltà di movimento); 38).
figlia del signor , aveva 12 anni al momento dell'incidente in cui rimaneva Persona_1 Parte_1 coinvolto il padre;
39). dopo avere saputo che al papà era stata amputata una gamba, si chiudeva in se
Per_1 stessa e rifiutava di vedere il padre;
40). dopo avere saputo che al papà era stata amputata una gamba,
Per_1 rifiutava lo stato del padre;
41). ggi mostra di vergognarsi della condizione del padre, nei confronti del
Per_1 quale mostra distacco affettivo;
42). Prima dell'incidente andava abitualmente a prendere la Parte_1 figlia a scuola;
49). Dopo l'incidente il signor doveva adattare la propria abitazione sita in
Per_1 Pt_1
Ghemme, alla via Ruga Ferrera, alle esigenze derivate dal suo stato;
50). L'abitazione di Via Ruga Ferrera in
Ghemme si sviluppava su tre piani collegati da scale e, anche a seguito delle modifiche apportate per adattarla allo stato del signor questi era impossibilitato a svolgervi la vita quotidiana;
51). Il signor quindi Pt_1 Pt_1 si trasferiva in un appartamento di sua proprietà, sito in Ghemme, alla Via Novara, ubicato al secondo piano di una palazzina, servito da ascensore e posto su un piano;
52). Anche l'appartamento di Via Novara richiedeva lavori di adeguamento alle esigenze di vita quotidiana del signor Si indicato a testi: Ing. Pt_1 Tes_1 pagina 2 di 15 con studio in Via Giulietti n. 2, 28100 Novara;
Signor residente in [...]Tes_2 Testimone_3
(NO), Strada Provinciale Fara - Borgovercelli, n. 56; Signora residente in [...]
Purificato Domenico, n. 2; Signor residente in [...], Frazione San Gottardo. Testimone_5
Per Controparte_3
CONCLUSIONI PER Controparte_4
(Tribunale Milano, Sez. X civ., Dott.ssa Grazia Fedele, RG n. 60560/2019) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito e merito, così giudicare:
Nel merito: giudicarsi satisfattivo l'importo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) già corrisposto all'attore ante causam, oltre € 15.000,00 (quindicimila/00) più Iva, versati a Parte_1 Controparte_5 previa sua rivalutazione e maggiorazione di interessi, e rigettarsi le domande risarcitorie tutte avanzate da parte attrice, siccome infondate in fatto e diritto e, comunque, non dimostrate, per le ragioni esposte in atti.
In ogni caso: con condanna di parte attrice alla rifusione delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, oltre CPA 4% e IVA 22% come per legge.
In via istruttoria: con opposizione a qualsivoglia istanza istruttoria avversaria. Salvis iuribus.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, , e , quale esercente la potestà Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 genitoriale sulla minore hanno convenuto in giudizio Persona_1 [...]
e , al fine di ottenerne la condanna al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale occorso a in data 13 luglio Parte_1
2016 lungo la SP 299 in prossimità del km 6,580 in località San Pietro in Mosezzo (NO). Circa l'an della responsabilità del convenuto , rimasto contumace, la stessa Controparte_2 non appare contestabile. Parte convenuta ha però invocato il concorso di colpa ex art. 1227 c. I c.c., CP_1 osservando che se pure il sinistro stradale è occorso per fatto di , che Controparte_2 invadeva la corsia di marcia dell'odierno attore, quest'ultimo a propria volta durante la sua guida non si sarebbe mantenuto aderente al margine destro della propria corsia, posto che l'impatto è avvenuto pressoché al centro della corsia di marcia percorsa dal motociclista, che marciava a una velocità superiore ai limiti e prossima a 95 km/h. Hanno replicato gli attori che gli agenti intervenuti hanno evidenziato come Parte_1 procedesse regolarmente lungo la propria corsia di marcia;
è poi pacifico che l'incidente si verificava nella corsia di pertinenza del motociclista, il punto di urto veniva individuato a mt. 1,50 dalla linea di margine della corsia di marcia ed a mt.
2.10 dalla linea di mezzeria (docc. nn. 3, 4): la vittima dunque stava procedendo in posizione regolare mantenendo la parte destra della propria corsia. In ogni caso, gli attori replicano che la contestazione di parte sarebbe irrilevante, poiché “non può costituire antecedente causale rispetto CP_1 all'evento. La dimostrazione di un concorso di colpa (ipotetico, contestato e comunque non provato) non coincide con quella dell'infrazione (ipotizzata, indimostrata e non provata)”. Del resto, in ogni caso si osserva che “l'obbligo di circolare sulla parte destra della carreggiata previsto dall'art. 143 CdS ha la finalità di garantire un'andatura corretta e regolare nell'ambito della propria corsia di marcia a tutela del veicolo procedente e degli altri che la percorrono e non quella di evitare il rischio dell'improvvisa occupazione della corsia da parte di un veicolo proveniente dalla direzione opposta”. pagina 3 di 15 Ha replicato l'assicurazione convenuta che se “il sig. avesse mantenuto il margine Pt_1 destro della propria corsia (e la velocità nei limiti) il sinistro non si sarebbe verificato. Detto comportamento è in nesso di causa con l'incidente e costituisce, in ogni caso, contributo causale nel sinistro e nelle lesioni, tale da giustificare una proporzionale riduzione del risarcimento” (cfr. Cass. Civ. n. 124/2016). Ciò premesso, si osserva che la velocità supposta come pari a 95 km/h non trova alcun fondamento;
tutti si riduce a richiamare (esclusivamente) dei grafici, asseritamente provenienti dal perito di parte assicurativa ing. . Quanto prodotto è Persona_2 tuttavia privo di sottoscrizione, sicché ascriverli a un perito è atto di fede (ricorre nelle pagine prodotte solo il nome di “valueconsult”). Inoltre la produzione risulta parziale (si evince, dal fondo pagina, che sono stati prodotte le sole pagg. 27-32). Le circostanze, nell'insieme, non consentono di trarre alcuna conclusione nel senso fatto proprio da parte convenuta (per contro, ove tenute in considerazione, imporrebbero di tenere conto del fatto che la vettura condotta da è interamente venuta a trovarsi nella corsia opposta: non Controparte_2 sarebbe stata quindi un'invasione per così dire parziale). Quanto alla mancata marcia in prossimità del margine destro, si osserva che l'impatto è avvenuto, come da relazione della Pol.strada. in atti (docc. 3 e 4) a m 2,10 dalla linea continua di mezzeria che separava le due corsie di marcia. La corsia di pertinenza di era Parte_1 larga m 3,60 e quindi questi era a distanza di m 1,50 dalla linea di margine esclusiva del suo senso di marcia (come pure evidenziato nella relazione suddetta). L'impatto è peraltro avvenuto sulla laterale sinistra del motociclo. In sintesi, viaggiava anzitutto nella propria corsia, nella metà che, idealmente, Parte_1 era più prossima al lato destro (avuto riguardo al suo senso di marcia) che non rispetto alla linea di mezzeria. La distanza dal margine destro della strada (del punto d'urto) di 1,50 potrebbe apparire a priori ragionevole, e quindi escludere la colpa, tenuto conto anche dell'esigenza di lasciare un margine di manovra sul lato destro. L'esigenza, secondo Cass. n. 3543/2013, è che il guidatore, “pur non dovendolo rasentare onde lasciare alla propria destra uno spazio per consentire un sufficiente margine di manovra da utilizzare in ogni evenienza, lo spazio da lasciare non può tuttavia esser tale da consentire al veicolo, avuto riguardo alle sue dimensioni e a quelle della carreggiata di sua pertinenza, di viaggiare rasente alla linea di mezzeria”. Ora, nel caso di specie poteva dirsi ben lontano dalla linea di Parte_1 mezzeria. Inoltre, il fatto che l'impatto sia avvenuto non già sulla parte anteriore del motociclo Kawasaki da lui guidato, bensì sulla parte laterale sinistra dello stesso, sottintende come avuto riguardo al fianco destro della moto la stessa fosse ben più a ridosso del margine destro della strada rispetto al punto d'impatto. Pare allora che a venire in rilievo fosse una distanza ragionevole (i.e. esente da colpa) dal lato destro della propria carreggiata. Occorre del resto ipotizzare anche quale sarebbe stato il verosimile corso degli eventi qualora avesse viaggiato regolarmente in stretta aderenza al margine destro della Parte_1 carreggiata. Ora, sempre dal rapporto Pol.strada. emerge come mentre il motociclo sia stato impattato sulla parte laterale destra, l'autovettura proveniente dal senso opposto di marcia ha impattato con la parte anteriore sinistra. Tenuto conto della forza centrifuga che interessava l'autovettura (impegnata in una curva a destra, la stessa invadeva l'opposto senso pagina 4 di 15 di marcia spostandosi inesorabilmente verso sinistra), è verosimile ipotizzare che l'impatto sarebbe egualmente avvenuto, anziché con la parte anteriore dell'autovettura, con il suo fianco sinistro, in ragione della perdita di controllo del veicolo e in ragione della direzione centrifuga che lo stesso ha fatalmente finito per assumere. Come si evince dalla rappresentazione grafica dello stato dei luoghi di cui a pag. 10 della relazione pol.strada., l'autoveicolo si viene addirittura a trovare, con il suo fianco sinistro, a m 1,10 dal margine destro della corsia percorsa da (cfr. il tratto D-5). Evidente quindi che la portata Parte_1 invadente, in modo totalizzante, dell'autovettura, che ancora, nonostante l'urto, continua a spostarsi verso sinistra pur dopo l'urto (circostanza che costituisce invece una forza in senso contrario a tale spostamento). Verosimile quindi che l'impatto sarebbe comunque avvenuto anche se avesse viaggiato maggiormente a ridosso del margine destro. Parte_1
Ricostruita quindi l'eziologia del fatto, non pare sussistano dubbi che legittimino l'operatività della presunzione ex art. 2054 c.c.
Danno non patrimoniale e calcolo interessi
domanda il risarcimento del danno non patrimoniale;
in ordine alla sua Parte_1 quantificazione, il Tribunale osserva quanto segue. La relazione del consulente medico-legale si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della documentazione medica agli atti sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale, nessuna specifica censura tecnica peraltro essendo stata mossa dalle parti alla relazione del consulente. Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte attrice e descritta nella relazione del CTU (frattura esposta di femore, diafisi tibiale e peroneale a sinistra con ischemia non recuperabile e successiva amputazione dell'arto; frattura pluriframmentaria esposta di omero, ulna e radio a sinistra complicate da quadro di sepsi e da una lesione da stiramento del plesso brachiale;
frattura di IX e X costa destra con contusioni polmonari e piccolo PNX e contusione del VI segmento epatico) dal sinistro di cui è causa, alla luce della documentazione medica in atti. Si condivide altresì la valutazione tecnica del CTU che ha quantificato nel 85 % il grado di invalidità permanente della parte attrice in conseguenza delle lesioni occorse nel sinistro, e in 287 i giorni di inabilità temporanea, di cui 227 giorni di inabilità assoluta e 60 giorni di inabilità parziale al 90%. Osserva, poi, il Tribunale che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 7513/2018), comprenda – alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo Collegio (cfr. Cass. 11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due (fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore. Entrambe le voci devono essere distintamente allegate e provate. In particolare, questo Tribunale richiama il recente e condiviso arresto del Supremo Collegio pagina 5 di 15 (Cass. 25164/2020, § 4.1.), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.). Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale. Parte attrice ha altresì specificamente allegato (cfr. cfr. pagg. 17, 18, 19 e 20 dell'atto di citazione) di aver patito significative sofferenze interiori derivanti dall'evento di danno di cui è causa. In particolare, l'anzidetta sofferenza si sarebbe manifestata nel senso di vergogna e umiliazione legato all'essere completamente dipendente da altre persone per poter espletare attività quotidiane che prima dell'incidente svolgeva autonomamente, nonché nel senso di sfiducia e nella perdita di autostima dovuto al timore di non essere più accettato in quanto normale a seguito dell'amputazione della gamba. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'attore abbia specificamente allegato la sussistenza di un danno morale da sofferenza interiore (cfr. pagg. 17, 18, 19 e 20 dell'atto di citazione) e che tale danno possa ritenersi presuntivamente provato – secondo i principi da ultimo ribaditi da Cass. 25164/2020 –sulla base degli invasivi trattamenti sanitari e chirurgici subiti, della significativa durata dell'inabilità temporanea e dell'altrettanto significativa invalidità permanente che può presumersi ingeneri persistenti sentimenti di sofferenza, soprattutto considerato che essa attinge la capacità deambulatoria stessa. Parte attrice ha inoltre chiesto la personalizzazione del danno allegando la circostanza che in conseguenza delle lesioni subite non ha più potuto attendere ad attività quali il Parte_1 tiro con l'arco, il jogging, la pesca sportiva, le camminate in montagna nei fine settimana con la figlia e le gite in moto, che prima normalmente svolgeva. Deve escludersi il richiesto aumento per personalizzazione in quanto non sono state né allegate né provate circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno concreto patito dall'attore più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. ex multis Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018). Ed infatti le conseguenze allegate e provate dall'attore appaiono conseguenze comuni e ordinarie della significativa invalidità permanente accertata per un uomo della stessa età. In ordine alla quantificazione, il Tribunale fa applicazione delle Tabelle 2024 in uso presso il Tribunale di Milano, che costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. 14402/2011; Cass. 4470/2014; Cass. 1553/2019), rilevando all'uopo che dette Tabelle prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. “punto” biologico (variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno. Anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, l'importo base previsto dalla Tabella (115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del pagina 6 di 15 danno da sofferenza interiore, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale da invalidità permanente patito dalla parte attrice, aumentato per la sofferenza interiore patita, debba essere equitativamente liquidato nella somma complessiva di 948.172,00 euro, pari all'importo previsto dalle Tabelle per un'invalidità permanente dell'85% in soggetto di 44 anni all'epoca in cui è terminato il periodo di invalidità temporanea. Per l'invalidità temporanea deve essere applicato l'importo base di cui alla Tabella per la componente biologica e per la componente morale (115 euro per ciascun giorno di invalidità totale) con conseguente liquidazione di un danno di 32.315,00 euro (26.105,00 euro per 227 gg al 100%; 6.210,00 euro per 60 gg al 90%). Il danno non patrimoniale complessivo ammonta pertanto a 980.487,00 euro. Dall'importo indicato devono essere decurtate le somme ricevute dall'attore anche ante causam dall'assicurazione e dall'Inail in conseguenza del sinistro. Dagli atti in causa risulta che abbia ricevuto prima dell'inizio del presente Parte_1 giudizio da la somma di 500.000,00 (50.000,00 euro tramite bonifico bancario nel CP_1 gennaio del 2017; 50.000,00 sempre tramite bonifico bancario in data 13 ottobre 2017; 400.000,00 euro tramite due assegni circolari in data 18 luglio 2018). Nel corso del presente giudizio l'assicurazione convenuta ha corrisposto al danneggiato l'ulteriore somma di 500.000,00 tramite bonifico bancario del 24.02.2022. Le predette somme sono state corrisposte a definizione e comunque a transazione di tutti i danni patrimoniali e non conseguenti al sinistro oggetto di questa controversia. Non essendo presenti elementi che permettano di accertare la quota imputabile ai danni non patrimoniali e quella imputabile ai danni patrimoniali, questo giudice ritiene in via equitativa di imputare metà della somma ricevuta da al danno non patrimoniale e l'altra metà a CP_1 quello patrimoniale. Di conseguenza ha già ricevuto a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale la somma di 500.000,00 euro. Occorre tenere altresì conto che l'Inail ha liquidato a titolo di danno non patrimoniale in conseguenza del sinistro l'importo di € 208.228,74, con decorrenza dal 16.12.2017, quando la vittima del sinistro aveva 45. Alla luce delle considerazioni che precedono, applicando i principi di cui a Cass. 9950/2017 e Cass. 6347/2014, l'intero credito risarcitorio, liquidato in moneta attuale in euro 980.487,00, gli acconti ricevuti dall'assicurazione e la rendita capitalizzata erogata dall'Inail, liquidati tutti in moneta dell'epoca, devono essere devalutati in base agli indici Istat FOI alla data del sinistro (13.07.2016) ottenendo così rispettivamente le somme di 804.997,54 euro e di 680.492,41 euro (ovvero la somma dei quattro acconti e della rendita Inail devalutati alla data del sinistro), e dopodiché devono essere sottratti l'uno all'altro, sicché il capitale residuo ammonta ad euro 124.505,13. A tale somma, deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale (art. 1284 comma 1 c.c.), stimato equo da questo Tribunale, calcolati secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016 e tenuto contro che è stata nel frattempo versata dall'assicurazione una somma in conseguenza del sinistro. Occorre, pertanto, devalutare alla data del sinistro (13.07.2016) la somma riconosciuta a titolo pagina 7 di 15 di danno non patrimoniale, liquidata all'attualità, per poi rivalutarla secondo gli indici Istat anno per anno fino alla data del primo acconto (stabilita in via equitativa il 31.01.2017, mancando prova della data effettiva). Sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto alla data del versamento. A questo punto bisogna decurtare quanto ricevuto e su tale somma via via rivalutata calcolare gli interessi al tasso legale dal giorno del primo acconto a quello del secondo acconto, e così via ripetendo la stessa operazione per ogni erogazione a favore del danneggiato fino alla sentenza. Seguendo il metodo di calcolo appena delineato, sono dovuti per il periodo intercorrente tra il sinistro e il primo acconto (31.01.2017) interessi pari euro 827,58; dal momento del primo acconto alla data del secondo acconto (13.10.2017) gli interessi ammontano ad euro 549,95; dal secondo acconto alla decorrenza della rendita Inail (16.12.2017) gli interessi dovuti sono pari ad euro 133,91; dalla decorrenza della rendita Inail al terzo acconto (18.07.2018) gli interessi maturati ammontano ad euro 944,42; per il periodo compreso tra il terzo e il quarto acconto (24.02.2022) gli interessi maturati sono pari ad euro 4.350,12; dal quarto e ultimo acconto alla data della presente pronuncia sono maturati interessi pari ad euro 14.769,95. Gli interessi dovuti in totale sono pari ad euro 21.575,93. Detti interessi, integranti in realtà una mera tecnica di liquidazione del risarcimento del danno da ritardo, devono essere sommati al capitale al netto degli acconti, calcolati in € 124.505,13 alla data del sinistro, previa rivalutazione dello stesso alla data odierna (pari a € 151.647,09). Il totale è pari a € 173.223,02. Sono altresì dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo, da calcolare non già ex art. 1284 c. I c.c. ma ex art. 1284 c. IV c.c. Quest'ultima norma prevede degli interessi che, calcolati a un tasso avente finalità chiaramente deterrente nonché sanzionatoria, hanno ragione di operare sul presupposto che il debitore sia in grado di adempiere esattamente, conoscendo la somma precisamente dovuta. Nel caso di specie ciò non è possibile. È allora possibile recuperare la funzione della norma applicandola, a fortiori, in un momento successivo, i.e. da quando la somma è divenuta liquida, ossia dalla data della sentenza.
Danno patrimoniale Da lucro cessante per venire meno del reddito Circa il danno patrimoniale da lucro cessante, si osserva che nella c.t.u. si evidenzia che “le importanti menomazioni residuate sono tali da impedire totalmente lo svolgimento dell'attività lavorativa di posatore di piastrelle e di qualsiasi altra comportante l'uso bi- manuale o il mantenimento della posizione eretta prolungata o la deambulazione. Tutt'al più sarebbe ipotizzabile – solo per qualche ora – l'impiego in un qualche lavoro sotto attenta sorveglianza (di tipo impiegatizio), proprio a voler prendere in considerazione ogni possibilità residua di occupazione lavorativa”. Non è ovviamente pretendibile che parte attrice si attivi per cercare quest'ultimo tipo di lavoro. La compromissione della sua attività è stata totale. Occorre prendere a base il reddito compromesso, i.e. quello derivante dallo svolgimento di attività lavorativa, posto che è su quest'ultimo che ha inciso il sinistro in esame. Il reddito netto, dedotto dalla stessa parte attrice in sede di comparsa conclusionale, è pari a € 22.410,00. Non è possibile realisticamente svolgere una previsione di incremento del reddito: pagina 8 di 15 se pure aumenta l'esperienza, non aumenta per ciò solo la domanda di mercato, che potrebbe anche diminuire. Appare verosimile che l'attività lavorativa sarebbe stata svolta per ulteriori 22 anni (si assume l'età pensionabile di 67 anni), come allegato sempre in comparsa conclusionale da parte attrice. Ciò premesso, tali valori devono essere considerati alla luce delle tabelle dell'osservatorio milanese, dove risulta un coefficiente pari al 23,55, prendendo a base l'età di 45 al momento del sinistro (nascita il 10.7.1972, sinistro il 13.7.2017) Consegue un danno risarcibile pari a € 527.755,50. Il calcolo viene svolto in base ai criteri dell'osservatorio per la giustizia civile di Milano;
in difetto di criteri di calcolo di natura legislativa, appare quello forse più “pronto all'uso” e che, almeno in teoria, tiene conto della molteplicità di variabili insite in tale tipo di calcoli (1).
Occorre tenere conto che l'Inail ha liquidato a titolo di danno patrimoniale in conseguenza del sinistro l'importo di € 232.806,50, calcolata alla data del 16.12.2017, quando la vittima del sinistro aveva 45. L'importo del lucro cessante è stato calcolato alla data di 45 anni di età. Consegue la possibilità di operare una compensazione, sicché il danno risarcibile alla data del 16.12.2017 era da considerarsi pari a € 294.949,00. Si è quindi tenuto conto del c.d. danno differenziale. Trattandosi di danno in gran parte futuro, l'importo viene aumentato in via equitativa a 335.000,00 euro, per considerare sia rivalutazione e interessi sui “ratei” dal sinistro all'attualità sia un prevedibile aumento del reddito lavorativo in un soggetto che all'epoca aveva 44 anni con il trascorrere del tempo e lo sviluppo della propria attività imprenditoriale sia il c.d. danno “pensionistico” e cioè il danno derivante dalla presumibile percezione di una pensione inferiore rispetto a quella che l'attore avrebbe percepito continuando a lavorare (cfr. Cass. 34108/2024).
Spese di adattamento dell'immobile L'attore espone di essere stato costretto a lasciare l'immobile di via Ruga Ferrera dove abitava al tempo dell'incidente per via degli eccessivi costi necessari ad adeguarlo alla sua condizione di disabilità e di essersi dovuto trasferire nell'immobile di Via Novara. Parte attrice, pertanto, chiede il rimborso di tutte le spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile di Via Novara, oltre che per l'acquisto di alcuni materiali per l'appartamento di via Ruga Ferrera. Al fine di accertare la necessarietà degli interventi sostenuti e la congruità delle relative spese era stata disposta CTU tecnica, la quale è stata tuttavia revocata nel momento in cui 1 Si afferma, nella relazione che accompagna le tabelle dell'osservatorio che i “coefficienti sono stati messi a punto con una formula finanziaria attuariale che tiene conto di tutti i seguenti parametri: • la somma annua che viene ritenuta persa dal danneggiato;
• l'età del soggetto danneggiato (in anni compiuti) al momento della capitalizzazione;
• la durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica;
• il sesso del danneggiato (per tener conto della sua potenziale sopravvivenza per gli anni da prendere in considerazione). I relativi valori sono forniti dall'ISTAT; la tabella 2023 è basata sulla mortalità dl 2021; • un tasso di rendimento futuro stimato dinamicamente (e variabile in relazione alla effettiva durata) da parte di Enti internazionali europei (tassi EIOPA), rilevati al 30 novembre 2022; • un indice della svalutazione attesa nel prossimo triennio in base ad una previsione di Enti pubblici italiani (documento previsionale del MEF del novembre 2022)”. pagina 9 di 15 l'avvocato di ha dato conto della circostanza che quest'ultimo sarebbe tornato Parte_1 ad abitare nell'appartamento di Via Ruga Ferrera e avrebbe dato in locazione l'immobile di via Novara. Di conseguenza la valutazione di questo Tribunale può fondarsi esclusivamente sulle allegazioni e i documenti (in particolare le fatture) versati in atti. Le allegazioni di parte attrice sono totalmente generiche, mancando una qualunque specificazione degli interventi manutentivi svolti e della relativa necessarietà. Appaiono generiche altresì le motivazioni poste alla base del trasferimento dell'attore, oltre che contradditorie dato che in corso di causa è tornato a vivere nell'abitazione di Parte_1 via Ruga Ferrera. I documenti prodotti (fatture e preventivi) non sono poi in grado di provare alcunché dal momento che da una semplice fattura, in mancanza di una contestualizzazione, è impossibile determinare la necessità del singolo intervento e di valutare la congruità delle spese. Va, in ultimo, rilevato che in certi casi l'attore si limita ad allegare preventivi senza dar prova dell'effettivo svolgimento dei lavori e dei singoli esborsi (cfr. doc. 100 att.). Per tutte queste ragioni, nulla può essere riconosciuto ad a titolo di Parte_1 risarcimento danni per le spese sostenute al fine di adeguare la casa di abitazione alla sua condizione di disabilità.
Spese diagnostiche e terapeutiche Sono provati i danni da spese sanitarie allegati e domandati da parte attrice nei limiti di quanto segue. ha prodotto una serie di fatture attestanti spese mediche che Parte_1 egli espone di aver dovuto sostenere per curare le lesioni derivate dal sinistro. Tali spese sono state ritenute congrue e conferenti dal c.t.u. per un importo pari a € 10.208,71 e, pertanto, possono essere riconosciute all'attore in tale misura. Debito di valuta, in quanto liquido fin dall'origine, su tale somma sono dovuti solo gli interessi legali ex art. 1284 c. I c.c. dalla data in cui sono maturati, coincidente per ragioni di equità con la data in cui è state depositata la relazione del consulente medico legale, ovvero il 04.12.2021 (2). 2 Le spese sono così suddivise e ordinate temporalmente dal c.t.u.: -€ 44,00 per tutore di immobilizzazione spalla tipo desault (ft. n. 151 del 07.09.2016 – CTO di Solimando); -€ 132,00 per elettromiografia (ft. n. 1053 del
01.02.2017 – Poliambulatorio i cedri); -€ 418,00 per 8 fisiokinesi terapia (ft. n. 22 del 17.02.2017 – Studio Fisioterapico LU GU); -€ 158,00 per 3 fisiokinesi terapia (ft. n. 57 del 27.03.2017 - Studio Fisioterapico LU GU); -€ 363,20 per 7 fisiokinesi terapia (ft. n. 88 del 03.05.2017 - Studio Fisioterapico LU GU); -
€ 626,00 per 12 fisiokinesi terapia (ft. n. 118 del 16.06.2017 - Studio Fisioterapico LU GU); € 282,80 per 9 fisiokinesi terapia (ft. n. 133 del 07.07.2017 - Studio Fisioterapico LU GU); -€ 407,60 per 13 fisiokinesi terapia (ft. n. 151 del 12.09.2017 - Studio Fisioterapico LU GU); -€ 2500,00 per saldo per prestazioni odontoiatriche (ft. n. 483 del 18.09.2017 – Studio Dentistico); -€ 404,48 per 13 fikiokinesi terapia (ft. n. 188 del
20.10.2017 - Studio Fisioterapico LU GU); -€ 330,00 per 10 lezioni private rieducativa (ric. n. IN835//17 del 05.12.2017 – Sportengo); -€ 360,00 per pieghevole slim (ft. n. 73 del 18.12.2017); -€ 100,00 per visita ortopedica (ric. n. 21 del 26.01.2018 – Dott. ); -€ 435,44 per 14 fikiokinesi terapia (ft. n. Persona_3
12 del 05.02.2018 - Studio Fisioterapico LU GU); -€ 265,00 per prestazioni sanitarie fisioterapiche (ric. n. 31/2018 del 05.04.2018 – Fisioterapista); -€ 189,20 per 6 fisiokinesi terapia (ft. n. 86 Persona_4 dell'11.05.2018 - Studio Fisioterapico LU GU); -€ 300,00 per lezioni private rieducative (ric. n. IN429/18 del 22.05.2017 – Sportengo); -€ 249,60 per 8 fikiokinesi terapia (ft. n. 138 dell'11.07.2018 - Studio Fisioterapico pagina 10 di 15 Gli interessi maturati alla pronuncia della presente sentenza sono pari ad euro 2.660,88. Spese di assistenza Il c.t.u. ha altresì evidenziato che il paziente necessita di assistenza generica per quattro ore al giorno per il resto della sua vita. Verosimile quindi una spesa, da liquidarsi necessariamente in via equitativa, dato l'alto numero di ipotesi che occorre svolgere (incremento della paga base, numero di giorni di assistenza prestata ogni anno, contributi e tfr, assistenza per la redazione di busta paga e contabilità). Non pare inverosimile una spesa di € 18.000,00 all'anno, che occorre moltiplicare per il coefficiente già impiegato per calcolare il danno da lucro cessante (23,55). La somma è pari a € 423.900,00, da considerarsi espressa già in valori attuali, avuto riguardo all'abbondanza di assunzioni ipotetiche svolte ai fini del calcolo.
Sulle spese di locomozione In seguito all'incidente ed alle lesioni patite l'attore allega di essere stato costretto a prendere una nuova apposita patente e ad acquistare una nuova vettura dotata di comandi adatti ad una persona con limitazioni funzionali, non essendo più in grado di guidare la propria automobile. Le spese affrontate per tali esigenze ammontano ad € 163,19 per la modifica della patente di guida (l'attore domanda 179,19 euro ma le fatture prodotte con il doc. n. 145 attestano esborsi per un importo inferiore) e ad € 25.511,20 per l'acquisto di una nuova autovettura al netto dei rimborsi ricevuti dall'Inail (docc. n. 146 e 41)”. Il danno va riconosciuto in quanto in stretta relazione causale con il sinistro, inerendo alla compromissione della libertà di circolazione del danneggiato. Sono entrambi debiti di valuta, in quanto liquidi fin dall'origine, sugli stessi sono dovuti gli interessi al tasso legale ex art. 1284 c. I c.c. dalla data dell'esborso al saldo. Interessi per spese modifica patente da data ultimo pagamento (1.06.2018): 20,93 Interessi per l'acquisto del veicolo da emissione fattura del 30.06.2017: 3.351,66
Spese di ricovero Espone l'attore che “oltre alle numerose visite cui veniva sottoposto presso il CTO di Torino ed altre strutture sanitarie del Piemonte, veniva ricoverato diverse volte presso i centri Inail di Volterra e IO (docc. da n. 12 a n. 19 e n. 29), dovranno pertanto essere rifuse tutte le spese affrontate per viaggi, pernottamenti e quant'altro necessario agli spostamenti ed alle permanenze presso le località ove erano situate le strutture di ricovero, sia del signor Pt_1 sia dei congiunti che lo accompagnavano. La voce di danno patrimoniale in parola ammonta a complessivi € 3.360,19 (docc. nn. 147, 148)”. Sono provati i plurimi spostamenti e i ricoveri dell'odierno attore (per es. dal 20.2.2017 al
LU GU); -€ 330,00 per 10 lezioni acquaticità rieducativa (ric. n. IN 854/18 del 12.12.2018 – Sportengo); -€ 626,00 per 20 fisiokinesi terapia (ft. n. 276 del 21.12.2018 - Studio Fisioterapico LU GU); -€ 629,10 per elettrostimolatore medicale (ft. n. 2079/2018 del 31.12.2018 – La Sanitaria); -€ 330,00 per sedute fisioterapiche (ft. n. 162/2019 del 27.05.2019 - Studio Fisioterapico LU GU); -€ 728,29 per ticket farmaceutici. In atti sono, inoltre, allegate spese pari ad € 2.440,00 per visita e relazione medico legale (ft. n.
370 del 02.10.2018 – Dr. ), oltre ad € 145,72 per copia cartelle cliniche, ed € 70,00 per copia esami Persona_5 radiologici pagina 11 di 15 7.4.2017, dal 17.5.2017 al 9.6.2017, dal 19.67.2017 al 5.8.2017, come si evince dai docc. 12 ss.). Verosimile quindi che siano state sostenute le spese esposte, per dargli assistenza, tenuto conto anche del fatto che le gravi condizioni imponevano e rendevano giustificabile l'assistenza di un familiare. Anche per tali voci di danno la liquidazione deve operare ex art. 1226 c.c. tenendo conto che, per es., le spese per mangiare sarebbero state egualmente sostenute (sia pure in misura diversa) anche in assenza dei suddetti spostamenti. Si liquidano
€ 3000,00 in moneta già attuale.
Spese di oggettistica L'attore chiede il risarcimento conseguente alla perdita degli oggetti e degli abiti che indossava al momento dell'incidente (si elencano: “tablet, telefono cellulare, casco e giacca da moto - doc. n. 149”), nonché “le spese per il soccorso stradale e per far fare un duplicato delle chiavi del suo furgone da lavoro, andate perse nell'incidente (doc. n. 149). La spesa complessiva, per i danni in discorso, ammonta ad € 1.364,30 (doc. n. 149)”. Non è possibile riscontrare con ragionevole certezza i beni danneggiati in occasione del sinistro e il loro valore;
verosimile per es. la perdita del cellulare, meno quella del tablet. Breve: imprescindibile una valutazione ex art. 1226 c.c., che si quantifica in € 800,00 (tenuto conto della spesa di soccorso, del cellulare, del casco, dell'abbigliamento) in valori già attuali.
Spese di assistenza stragiudiziale L'attore chiede il risarcimento delle spese sostenute, nella fase stragiudiziale, per essersi avvalso dell'assistenza di Gestione Sinistri s.r.l., allo scopo di giungere a una bonaria definizione della controversia. Secondo la giurisprudenza le spese di assistenza stragiudiziale, anche se sostenute a favore non di un legale ma di una società di gestione sinistri come nel caso in esame, hanno una natura di danno emergente e sono risarcibili ove l'opera prestata sia connotata da una qualche utilità ai fini della definizione del contenzioso, con una valutazione da svolgersi ex ante, e nel caso in cui il danneggiato abbia fornito prova degli effettivi esborsi (cfr. ex multis Cass., Sez. U, 10/07/2017, n. 16990; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 22/03/2018) 27/06/2018, n. 16894). Dai documenti riversati in atti (doc. 44 att.) si evince che l'odierno attore e la società di Gestione Sinistri s.r.l. abbiano concluso un contratto di mandato con rappresentanza e un contratto d'opera per soddisfare l'interesse del danneggiato a demandare a persone esperte il compimento degli atti giuridici e delle attività materiali necessarie alla tutela, alla quantificazione e alla riscossione del credito derivante dal sinistro. ha fornito Parte_1 poi prova della concreta attività svolta dalla società di gestione e della sua utilità. In particolare, i tre acconti ottenuti dall'assicurazione convenuta prima dell'inizio della causa sono passati attraverso l'opera di mediazione e rappresentanza di Gestione Sinistri s.r.l. (docc. da 68 a 72 att.). L'art. 10 del contratto di cui sopra stabilisce un compenso a favore della mandataria pari al 10
% della somma ricevuta del mandante a titolo di risarcimento del danno. Attraverso l'opera della società di gestione il danneggiato ha ottenuto tre acconti a titolo risarcitorio e ha dovuto, pertanto, corrispondere il relativo compenso. Dell'esborso ha fornito prova tramite la pagina 12 di 15 produzione di tre fatture dove si dà atto dell'avvenuto pagamento per un totale di 50 mila euro (doc. 153 att.), i cui importi e le cui date di emissione trovano corrispondenza nell'ammontare delle somme ricevute dall'assicurazione e nelle date in cui esse sono state corrisposte. A titolo risarcitorio è, pertanto, dovuta la somma di 50.000,00 euro. A questo importo non va detratta la somma di 18.300,00 che parte convenuta allega di aver pagato a Gestione Sinistri s.r.l. per l'assistenza da essa prestata a favore del danneggiato (doc. 2 convenuta), dal momento che si tratta di una somma ulteriore erogata a titolo di compenso per la quale non ha chiesto il rimborso. Parte_1
All'importo individuato vanno aggiunti gli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo. Interessi da prima fattura (23.01.2017) a sentenza: 664,41 Interessi da seconda fattura (16.10.2017) a sentenza: 658,48 Interessi da terza fattura (29.08.2018) a sentenza: 5.072,44 Totale interessi =6.395,33
Sintesi: il danno patrimoniale in totale Parte_1
Sommando i danni patrimoniale dovuti emerge, in totale, senza interessi: 335.000,00 + 10.208,71 + 423.900,00 + 163,19 + 25.511,20 + 3000,00 + 800,00 + 50.000 = 848.583,10. Somma dei soli interessi: 2.660,88 + 20,93 + 3.351,66+ 6.395,33= 12.428,80. Totale danni più interessi= 861.011,90; già all'attualità (ossia: senza necessità di tenere conto anche della rivalutazione, perché i singoli danni o sono stati liquidati all'attualità ovvero considerati di valuta: si rimanda ai singoli punti). Gli acconti ricevuti dall'assicurazioni sono ricalcolati in modo da renderli temporalmente omogenei alla somma supra dovuta (i.e. € 861.011,90), di modo da consentire una somma algebrica tra il credito e gli acconti rapportata al medesimo istante.
Interessi sui 500 mila ricevuti da assicurazione (25 mila il 31.01.2017, 25 mila il 13.10.2017, 200 mila il 18.07.2018, 250 mila il 24.02.2022).
Interessi dal 31.01.2017 a sentenza: 3.320,20
Interessi dal 13.10.2017 a sentenza: 3.292,83
Interessi dal 18.07.2018 a sentenza: 25.389,97
Interessi dal 24.02.2022 a sentenza: 27.268,37 Totale interessi: 59.280,37 Capitale + interessi: 559.280,37 Sottrazione danno patrimoniale con interessi e acconto assicurazione con interessi: 861.011,90 – 559.280,37 = 301.731,53 alla data della sentenza. Anche in questo caso, per i motivi già evidenziati, sono dovuti gli interessi ex art. 1284 c. IV c.c. dalla data della sentenza al saldo effettivo.
Sul danno non patrimoniale in capo ai parenti Si allega il danno subito da , padre del danneggiato (doc. n. 1) , Parte_2 Parte_3 sorella del danneggiato (doc. n. 1) figlia minorenne del danneggiato, in questa Persona_1 sede rappresentata dalla madre, signora (doc. n. 2). Parte_4 pagina 13 di 15 Appare assolutamente finzionistico, in quanto frammenta l'unitarietà dell'esperienza umana, articolare plurime voci di danno non patrimoniale anche in questo caso. Il danno è unitario: deriva dalla necessità di rapportarsi a un uomo che è cambiato rispetto a com'era prima del sinistro. Il danno è risarcibile solo che si provi l'esistenza di relazioni familiari, posto che la famiglia è riconosciuta dalla Costituzione (e dall'esperienza sociale) e i terzi non possono alterare illecitamente rapporti consolidati tramite fatti illeciti. È sufficiente quindi che vi sia la prova di rapporti in atto e di relazione effettive e di natura affettiva. Ora, i testi e Tes_4 Tes_5 sentiti all'udienza del 30.6.2022, hanno delineato un quadro familiare e affettivo che comprova, all'evidenza, la prossimità dei famigliari (visite e assistenza del padre e della sorella), che lasciano presumere l'esistenza in precedenza di buoni rapporti. Peculiare poi la posizione della figlia dell'odierno attore, che è emerso rifiutare il rapporto con il padre, a fronte dei buoni rapporti ante sinistro. I testi sono risultati attendibili: a prescindere dal fatto che non sono stati evidenziati elementi per revocare in dubbio la loro attendibilità (la sola è stata baby sitter della figlia dell'odierno attore: un po' poco per presumere che sia Tes_4 stata disposta a commettere un reato di falsa testimonianza), il punto è che quanto emerso appare circostanza del tutto ordinaria. Ciò premesso, la quantificazione prende spunto dalle c.d. tabelle milanesi, senza adagiarsi supinamente alle stesse. Se pure ne è diffuso l'impiego e, per ciò solo, commendevole un impiego ex art. 1226 c.c., si deve ritenere pur sempre l'estrema opinabilità dei presupposti di partenza e l'impossibilità di prezzare relazioni umane, il che consiglia una liquidazione ai valori minimi, innalzata per e per (atteso che la loro continua Parte_2 Parte_3 assistenza è indicativa di un profondo affetto e pertanto, in via d'induzione, di una correlativa sofferenza) fino a pervenire a € 200.000,00 per il primo e a € 100.000,00 per la seconda, laddove per la provata sofferta relazione a € 280.000,00 per la figlia. Il tutto da intendersi già in valori attuali.
Le spese di lite si quantificano in € 60.000,00 (tenuto conto del valore della causa e dell'assistenza di plurime parti) oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a ed € 545,00 di spese vive. Le somme tutte sono da porsi in solido a carico dei convenuti. Le spese di lite. Così come supra complessivamente liquidate, sono riconosciute a favore degli attori, unitariamente considerati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta DICHIARA pagina 14 di 15 L'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro per il quale è causa Controparte_2
CO e , in solido tra di loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento delle seguenti somme 1. In favore di Parte_1
• di € 173.223,02 oltre interessi ex art. 1284 c. IV c.c. dalla sentenza al saldo a titolo di danno non patrimoniale
• di € 301.731,53 oltre interessi ex art. 1284 c. IV c.c. dalla data della sentenza al saldo a titolo di danno patrimoniale
2. in favore di di € 200.000,00 oltre interessi ex art. 1284 c. IV c.c. dalla data Parte_2 della sentenza al saldo
3. in favore di di € 100.000,00 oltre interessi ex art. 1284 c. IV c.c. dalla Parte_3 data della sentenza al saldo
4. in favore di di € 280.000,00 oltre interessi ex art. 1284 c. IV c.c. dalla Persona_1 data della sentenza al saldo
5. in favore di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 unitariamente considerati, di € 60.000,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a ed € 545,00 di spese vive Milano, 14 ottobre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 15 di 15