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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/06/2025, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona del giudice, dott.ssa Silvia
Saracino, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 4388/2022 R.G., discussa all'udienza del 5.6.2025
TRA
, Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Antonella TOMA;
- attrice -
CONTRO
; CP_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Mastrolia;
- convenuta -
Fatto e diritto
1. – La ha chiesto al Tribunale di Lecce, a mezzo di ricorso per decreto ingiuntivo, CP_1
ingiunzione di pagamento nei confronti della Parte_1
Il Tribunale di Lecce in accoglimento della domanda proposta da emetteva il decreto CP_1
ingiuntivo numero 1265/2013 e pertanto ingiungeva a , di pagare in favore Parte_2
dell'istante la somma di euro 107.932,00 iva compresa, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dalle scadenze delle singole fatture e fino all'effettivo soddisfo, oltre le spese della procedura monitoria.
Avverso suddetto decreto ingiuntivo la ha proposto opposizione e il relativo giudizio Parte_1
è stato rubricato al numero 7120/2013 R.G. definito con sentenza n. 1316/2019 pubblicata in data
11/4/2019 dal Tribunale di Lecce. Con tale provvedimento giudiziale il Tribunale di Lecce ha revocato il D.I. n. 1265/13 ed ha accertato che il credito della nei riguardi della ammontava ad euro 95.259,48, non CP_1 Parte_1
condannando la parte al pagamento del credito accertato e dichiarato.
Detta sentenza è stata poi confermata dalla Corte d'appello di Lecce con sentenza n. 117/2021 del 28 gennaio 2021 che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da e dalla Corte di Parte_1
Cassazione con provvedimento del 3/12/2021 che ha dichiarato inammissibile ricorso promosso dalla
Parte_1
A fronte di tanto, stante l'inadempimento della la agiva in via monitoria Parte_1 CP_1
per ottenere ingiunzione di pagamento della somma complessiva di euro 95.259,48 oltre interessi sino al soddisfo ed otteneva decreto ingiuntivo numero 971 /2022 dell'11maggio 2022 con il quale veniva ingiunto a di pagare alla ricorrente la somma di euro 95.259,48 oltre gli interessi e le Parte_1
spese della procedura di ingiunzione.
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo del 30 maggio 2022 la si opponeva al Parte_1
citato decreto chiedendo che venisse dichiarato nullo e/o inefficace, e che venisse accertato e dichiarato che le somme richieste nel decreto ingiuntivo opposto non erano dovute.
La causa è stata istruita documentalmente, le parti in data 28.11.2024 precisavano le conclusione ed il giudice rinviava all'udienza del 5.6.2025 (in modalità trattazione scritta) per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – Occorre preliminarmente analizzare l'eccezione preliminare di esistenza di giudicato in merito alla domanda presentata dalla parte opponente.
In punto di diritto va ricordato che l'art. 2909 c.c. dispone che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi e aventi causa.
La giurisprudenza ha interpretato la norma nel senso che “Il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi che sono segnati dai suoi elementi costitutivi, come tali rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria sulla quale il giudicato si fonda, costituiti dal titolo della stessa azione (causa petendi), dal bene della vita che ne forma l'oggetto
(petitum mediato) a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato); entro questi limiti, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, restando salva e impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, che si siano verificate dopo la formazione del giudicato
o, quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio, in cui il giudicato si è formato, e fissa la regola del caso concreto, partecipando della natura dei comandi giuridici, e la sua interpretazione deve essere assimilata alla interpretazione delle norme giuridiche;
ne consegue che il giudicato può essere interpretato direttamente dalla Corte di Cassazione e l'erronea interpretazione che di esso sia stata data dal giudice di merito può essere denunciata in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di norme di diritto” (Cass. n. 21069/2004).
Orbene, nel caso di specie è emerso in modo pacifico (mediante la produzione documentale delle parti) che il credito vantato dalla e portato nel decreto ingiuntivo opposto è Controparte_1
incontestabile e coperto da giudicato, il quale copre il dedotto ed il deducibile, stante l'esistenza di una sentenza di accertamento (Tribunale di Lecce, Sez. II, n. 1316/2019) del credito vantato con ricorso monitorio dalla società opposta passata in giudicato.
Ebbene, il credito della è stato accertato con provvedimento oramai inoppugnabile ed CP_1
insindacabile, pertanto, il D.I. opposto deve essere confermato.
La domanda è dunque inammissibile per la violazione del principio del ne bis in idem.
Tutte le altre questioni restano assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (fase di studio della controversia € 1.276,00 - Fase introduttiva del giudizio € 814,00 - fase decisionale € 2.127,00).
Si tiene conto della circostanza che è stata adottata pronuncia di tipo processuale, che non vi è stata attività istruttoria, che vi è stata produzione documentale modesta e che non sono state affrontate questioni giuridiche di rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 4388/2022 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta la domanda della parte attrice in quanto inammissibile per intervenuto giudicato;
- conferma il D.I. n. 971 /2022 dell'11maggio 2022;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, liquidate in € 4.217,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Lecce, 6.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Saracino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona del giudice, dott.ssa Silvia
Saracino, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 4388/2022 R.G., discussa all'udienza del 5.6.2025
TRA
, Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Antonella TOMA;
- attrice -
CONTRO
; CP_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Mastrolia;
- convenuta -
Fatto e diritto
1. – La ha chiesto al Tribunale di Lecce, a mezzo di ricorso per decreto ingiuntivo, CP_1
ingiunzione di pagamento nei confronti della Parte_1
Il Tribunale di Lecce in accoglimento della domanda proposta da emetteva il decreto CP_1
ingiuntivo numero 1265/2013 e pertanto ingiungeva a , di pagare in favore Parte_2
dell'istante la somma di euro 107.932,00 iva compresa, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dalle scadenze delle singole fatture e fino all'effettivo soddisfo, oltre le spese della procedura monitoria.
Avverso suddetto decreto ingiuntivo la ha proposto opposizione e il relativo giudizio Parte_1
è stato rubricato al numero 7120/2013 R.G. definito con sentenza n. 1316/2019 pubblicata in data
11/4/2019 dal Tribunale di Lecce. Con tale provvedimento giudiziale il Tribunale di Lecce ha revocato il D.I. n. 1265/13 ed ha accertato che il credito della nei riguardi della ammontava ad euro 95.259,48, non CP_1 Parte_1
condannando la parte al pagamento del credito accertato e dichiarato.
Detta sentenza è stata poi confermata dalla Corte d'appello di Lecce con sentenza n. 117/2021 del 28 gennaio 2021 che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da e dalla Corte di Parte_1
Cassazione con provvedimento del 3/12/2021 che ha dichiarato inammissibile ricorso promosso dalla
Parte_1
A fronte di tanto, stante l'inadempimento della la agiva in via monitoria Parte_1 CP_1
per ottenere ingiunzione di pagamento della somma complessiva di euro 95.259,48 oltre interessi sino al soddisfo ed otteneva decreto ingiuntivo numero 971 /2022 dell'11maggio 2022 con il quale veniva ingiunto a di pagare alla ricorrente la somma di euro 95.259,48 oltre gli interessi e le Parte_1
spese della procedura di ingiunzione.
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo del 30 maggio 2022 la si opponeva al Parte_1
citato decreto chiedendo che venisse dichiarato nullo e/o inefficace, e che venisse accertato e dichiarato che le somme richieste nel decreto ingiuntivo opposto non erano dovute.
La causa è stata istruita documentalmente, le parti in data 28.11.2024 precisavano le conclusione ed il giudice rinviava all'udienza del 5.6.2025 (in modalità trattazione scritta) per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – Occorre preliminarmente analizzare l'eccezione preliminare di esistenza di giudicato in merito alla domanda presentata dalla parte opponente.
In punto di diritto va ricordato che l'art. 2909 c.c. dispone che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi e aventi causa.
La giurisprudenza ha interpretato la norma nel senso che “Il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi che sono segnati dai suoi elementi costitutivi, come tali rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria sulla quale il giudicato si fonda, costituiti dal titolo della stessa azione (causa petendi), dal bene della vita che ne forma l'oggetto
(petitum mediato) a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato); entro questi limiti, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, restando salva e impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, che si siano verificate dopo la formazione del giudicato
o, quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio, in cui il giudicato si è formato, e fissa la regola del caso concreto, partecipando della natura dei comandi giuridici, e la sua interpretazione deve essere assimilata alla interpretazione delle norme giuridiche;
ne consegue che il giudicato può essere interpretato direttamente dalla Corte di Cassazione e l'erronea interpretazione che di esso sia stata data dal giudice di merito può essere denunciata in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di norme di diritto” (Cass. n. 21069/2004).
Orbene, nel caso di specie è emerso in modo pacifico (mediante la produzione documentale delle parti) che il credito vantato dalla e portato nel decreto ingiuntivo opposto è Controparte_1
incontestabile e coperto da giudicato, il quale copre il dedotto ed il deducibile, stante l'esistenza di una sentenza di accertamento (Tribunale di Lecce, Sez. II, n. 1316/2019) del credito vantato con ricorso monitorio dalla società opposta passata in giudicato.
Ebbene, il credito della è stato accertato con provvedimento oramai inoppugnabile ed CP_1
insindacabile, pertanto, il D.I. opposto deve essere confermato.
La domanda è dunque inammissibile per la violazione del principio del ne bis in idem.
Tutte le altre questioni restano assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (fase di studio della controversia € 1.276,00 - Fase introduttiva del giudizio € 814,00 - fase decisionale € 2.127,00).
Si tiene conto della circostanza che è stata adottata pronuncia di tipo processuale, che non vi è stata attività istruttoria, che vi è stata produzione documentale modesta e che non sono state affrontate questioni giuridiche di rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 4388/2022 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta la domanda della parte attrice in quanto inammissibile per intervenuto giudicato;
- conferma il D.I. n. 971 /2022 dell'11maggio 2022;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, liquidate in € 4.217,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Lecce, 6.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Saracino