TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 9290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9290 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 16 dicembre 2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 15118\2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA TRA
( ), nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Firenze n. 32, presso lo studio legale dell'avv. Francesco Gentile, da cui è rapp.to e difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede dell' in via Nuova Poggioreale ang. CP_1
Via S. Lazzaro, rapp.to e difeso dall'avv. Concetta Petrillo, giusta procura generale alle liti in atti CONVENUTO
FATTO E DIRITTO IL RICORSO INTRODUTTIVO Il ricorrente in epigrafe indicato deduce di aver lavorato per diversi decenni alle dipendenze della , con le mansioni di infermiere professionale a bordo di ambulanze Controparte_2 della Centrale Operativa Territoriale – servizio 118 – e asserisce che, per la esposizione in ambito lavorativo a fattori fisici , combinati e protratti nel tempo, come le vibrazioni trasmesse al corpo intero, a fattori biomeccanici come la posizione seduta prolungata e la rotazione e flessione del tronco e a fattori fisici acuti come le contusioni, nonché a le posture scorrette, fisse e protratte, sollevamento di pesi oltre i 20 Kg ha subito la lesione della cuffia dei rotatori della spalla sx,, con riduzione del tono muscolare e deficit funzionale di circa 1/3 dei movimenti articolari. Deduce che, per quanto sopra, ha chiesto all' il riconoscimento dell'origine professionale CP_1 della malattia, respinta dall'Istituto, e che senza esito è rimasta anche l'opposizione in sede amministrativa. Chiede pertanto accertare e dichiarare la sussistenza di un nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e la patologia contratta, con percentuale della menomazione, pari o superiore al 13%, con la condanna dell' all'erogazione delle relative prestazioni. CP_1
LA COSTITUZIONE DELL' CP_1 Si è costituito l eccependo la prescrizione della avversa pretesa nonché deducendo CP_1 nel merito l'infondatezza delle avverse pretese per insussistenza del nesso causale tra attività lavorativa e patologia denunciata. Conclude quindi per il rigetto del ricorso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE. Costituito regolarmente il contraddittorio, la causa è stata istruita anche a mezzo escussione di testi e, quindi, disposta ed eseguita Ctu medico – legale, la causa è stata infine rinviata all'udienza odierna e, all'esito della discussione, la stessa viene decisa con la presente sentenza. Il ricorso non è meritevole di accoglimento . Ritiene, invero, il tribunale pienamente condivisibili le conclusioni di cui alla Ctu in atti, che fa proprie, in quanto immuni da vizi logici e compatibili con le risultanze istruttorie, in ordine alla valutazione della sussistenza del nesso eziologico tra attività lavorativa, per come pacificamente svolta dal ricorrente nonché per come documentata dagli atti e la patologia diagnosticata – tumore al colon retto.
Deve, in particolare, evidenziarsi che il CTU, a seguito di esame dei documenti in atti, delle risultanze istruttorie acquisite nel processo, e dell' esame clinico diretto del ricorrente nonchè di esauriente discussione medico - legale circa il rapporto tra esposizione a fattori di rischio lavorativo, per le mansioni svolte, e la patologia osteoarticolare denunciata – lesione cuffia rotatori - ha ritenuto che, nel caso in esame, “i meccanismi biomeccanici che si ritengono fondamentali per innescare una lesione della cuffia (come lo stress da elevazione in abduzione o impiego continuativo con gomito ad altezza superiore alla spalla) non risultano riscontrabili nelle mansioni tipiche svolte dal ricorrente;
questo elemento porta a dubitare che, in via autonoma, l'esposizione lavorativa possa essere considerato fattore causale o concausale della patologia denunciata. Si consideri che l'età avanzata, il sesso maschile, il fumo, il diabete, l'ipertensione e un angolo critico della spalla (CSA) più elevato sono stati identificati come fattori di rischio per le lesioni del sovraspinoso in una revisione meta-analitica1; il periziando è un soggetto obeso affetto da poliartrosi (inclusa quella acromion-claveare), di età avanzata, maschio, iperteso, fattori questi che fanno propendere per una causalità extra-lavorativa della malattia. Infine uno studio caso- controllo ha analizzato la relazione tra l'esposizione lavorativa e la rottura del tendine del sovraspinoso, evidenziando una forte associazione tra il lavoro prolungato con braccia sopra il livello della spalla e il rischio di lesioni tendinee seppure, in misura meno rilevante, anche il sollevamento prolungato di carichi pesanti e l'esposizione a vibrazioni trasmesse alle mani sono stati identificati come possibili fattori di rischio, suggerendo un ruolo eziologico degli effetti cumulativi a lungo termine;
sulla base di tali considerazioni, il tipo di vibrazioni a cui era esposto il ricorrente (corpo), la tipologia di movimento da esso compiuto (con il braccio in posizione prevalentemente bassa), le modalità di carico manuale (che si avvalgono di strumentazione idonea, che avvengono in modo più o meno occasionale ed hanno durata più o meno breve) non sono elementi indicativi di una origine professionale della malattia.” Il Ctu ha altresì evidenziato che dall'esame del caso è emersa: “Incertezza sull'Evoluzione Cronica: Le indagini radiologiche mostrano una variabilità dei reperti, peraltro poco attendibili sotto il profilo della loro validità medico legale, senza dimostrare chiaramente una progressione cronica che possa essere direttamente riconducibile al solo fattore lavorativo. Tale discrepanza apre la possibilità di differenti eziologie (traumatiche o idiopatiche in particolare) che, unitamente a fenomeni degenerativi legati all'età o ad altri stress fisiologici, potrebbero aver contribuito al – o più probabilmente determinato il – quadro clinico rilevato.
• Documentazione Temporale Insufficiente: In assenza di una robusta documentazione clinica e radiologica sul lungo periodo, non si può affermare con ragionevolezza che il quadro patologico si sia sviluppato in modo continuativo ed in relazione alla mansione lavorativa;
la scarsità degli accertamenti longitudinali rende difficile escludere il contributo di cause determinanti e sufficienti che siano preesistenti e di natura extra-lavorativa.
Il Ctu ha infine replicato alle osservazioni del consulente di parte attrice, ribadendo che: “In ambito medico-legale, la lesione della cuffia dei rotatori è associata a movimenti sistematici di abduzione ed elevazione del braccio sopra il piano della spalla, eseguiti in modo prolungato e ad alta intensità; tali requisiti non sono stati riscontrati nell'attività lavorativa effettivamente svolta dal sig. come da documentazione acquisita, da dichiarazioni Pt_1 rese in sede di consulenza ed in accordo con le effettive mansioni svolte nella professione del ricorrente, che di norma non espongono i lavoratori allo specifico fattore di rischio biomeccanico sopra descritto. In merito alla risultanze radiologiche si consideri quanto segue. Le indagini strumentali evidenziano incongruenze significative. L'ecografia del 03/12/2019 descrive una lesione completa del sovraspinoso con retrazione di 22 mm, mentre la risonanza magnetica del 09/03/2020 indica una lesione parziale di 14 mm e iniziale retrazione, unitamente ad alterazioni anche del sottoscapolare;
tali discrepanze non supportano una progressione lineare o cronica legata a sovraccarico biomeccanico continuativo. Inoltre, la coesistenza di alterazioni degenerative similari nella spalla controlaterale, descritte nella medesima risonanza, suggerisce un quadro di tipo degenerativo generalizzato, compatibile con l'età e con comorbidità sistemiche, piuttosto che con una causa specificamente lavorativa. In merito alla presenza di fattori extralavorativi si consideri quanto segue. Il profilo clinico del sig. è caratterizzato da fattori notoriamente associati a degenerazione della Pt_1 cuffia dei rotatori:
• età (65 anni all'epoca della domanda ),. CP_1
• sesso maschile,
• obesità (BMI 32,69),
• poliartrosi. Questi elementi rappresentano cause extralavorative ben note e documentate in letteratura, dotate di elevata plausibilità patogenetica e, nel caso specifico, di capacità esplicativa prevalente rispetto all'esposizione lavorativa, peraltro generica e quantitativamente modesta.” Ha quindi concluso ritenendo che : “ l'analisi del caso ha escluso la sussistenza di un nesso causale diretto e prevalente tra l'attività lavorativa del sig. e la lesione denunciata. Pt_1 Le risultanze non supportano una dinamica lavorativa idonea a generare la specifica lesione;
evidenziano un quadro degenerativo bilaterale;
documentano fattori extralavorativi prevalenti. Si deve ritenere pertanto che la patologia della cuffia dei rotatori non sia riconducibile con sufficiente grado di probabilità all'attività lavorativa svolta.”
Le conclusioni di cui alla consulenza tecnica riportata appaiono pienamente compatibili con le risultanze istruttorie in atti, tenuto conto che dalle dichiarazioni dei testi escussi non risulta in alcun modo riscontrata l'associazione alle mansioni lavorative di movimenti sistematici di abduzione ed elevazione del braccio sopra il piano della spalla, eseguiti in modo prolungato e ad alta intensità. Tale circostanza induce a ritenere non ravvisabile la presunzione legale del nesso causale ex art. 211 D.P.R. 1124/1965 per le malattie tabellate, difettando il presupposto dell'esposizione a lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e impegno di forza” richiesto dalle tabelle richiamate in ricorso e allegate nel CP_1 fascicolo di parte ricorrente. La suddetta presunzione è, in ogni caso, una presunzione iuris tantum e può essere superata ove si dimostri che l'esposizione è stata insufficiente a cagionare la patologia (nel caso precipuamente per le ragioni biomeccaniche descritte) e che la malattia è riconducibile ad altra causa extralavorativa (come evidenziato nella CTU).
Le risultanze istruttorie inducono a ritenere non raggiunta la prova del nesso professionale della patologia a carico del ricorrente, secondo la regola della «certezza probabilistica”, neanche secondo il criterio di prova del nesso causale del “più probabile che non”. Ne consegue il rigetto del ricorso. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore della resistente, delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori di legge. liquida le spese di CTU come da separato decreto. Napoli, 16.12.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 16 dicembre 2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 15118\2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA TRA
( ), nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Firenze n. 32, presso lo studio legale dell'avv. Francesco Gentile, da cui è rapp.to e difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede dell' in via Nuova Poggioreale ang. CP_1
Via S. Lazzaro, rapp.to e difeso dall'avv. Concetta Petrillo, giusta procura generale alle liti in atti CONVENUTO
FATTO E DIRITTO IL RICORSO INTRODUTTIVO Il ricorrente in epigrafe indicato deduce di aver lavorato per diversi decenni alle dipendenze della , con le mansioni di infermiere professionale a bordo di ambulanze Controparte_2 della Centrale Operativa Territoriale – servizio 118 – e asserisce che, per la esposizione in ambito lavorativo a fattori fisici , combinati e protratti nel tempo, come le vibrazioni trasmesse al corpo intero, a fattori biomeccanici come la posizione seduta prolungata e la rotazione e flessione del tronco e a fattori fisici acuti come le contusioni, nonché a le posture scorrette, fisse e protratte, sollevamento di pesi oltre i 20 Kg ha subito la lesione della cuffia dei rotatori della spalla sx,, con riduzione del tono muscolare e deficit funzionale di circa 1/3 dei movimenti articolari. Deduce che, per quanto sopra, ha chiesto all' il riconoscimento dell'origine professionale CP_1 della malattia, respinta dall'Istituto, e che senza esito è rimasta anche l'opposizione in sede amministrativa. Chiede pertanto accertare e dichiarare la sussistenza di un nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e la patologia contratta, con percentuale della menomazione, pari o superiore al 13%, con la condanna dell' all'erogazione delle relative prestazioni. CP_1
LA COSTITUZIONE DELL' CP_1 Si è costituito l eccependo la prescrizione della avversa pretesa nonché deducendo CP_1 nel merito l'infondatezza delle avverse pretese per insussistenza del nesso causale tra attività lavorativa e patologia denunciata. Conclude quindi per il rigetto del ricorso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE. Costituito regolarmente il contraddittorio, la causa è stata istruita anche a mezzo escussione di testi e, quindi, disposta ed eseguita Ctu medico – legale, la causa è stata infine rinviata all'udienza odierna e, all'esito della discussione, la stessa viene decisa con la presente sentenza. Il ricorso non è meritevole di accoglimento . Ritiene, invero, il tribunale pienamente condivisibili le conclusioni di cui alla Ctu in atti, che fa proprie, in quanto immuni da vizi logici e compatibili con le risultanze istruttorie, in ordine alla valutazione della sussistenza del nesso eziologico tra attività lavorativa, per come pacificamente svolta dal ricorrente nonché per come documentata dagli atti e la patologia diagnosticata – tumore al colon retto.
Deve, in particolare, evidenziarsi che il CTU, a seguito di esame dei documenti in atti, delle risultanze istruttorie acquisite nel processo, e dell' esame clinico diretto del ricorrente nonchè di esauriente discussione medico - legale circa il rapporto tra esposizione a fattori di rischio lavorativo, per le mansioni svolte, e la patologia osteoarticolare denunciata – lesione cuffia rotatori - ha ritenuto che, nel caso in esame, “i meccanismi biomeccanici che si ritengono fondamentali per innescare una lesione della cuffia (come lo stress da elevazione in abduzione o impiego continuativo con gomito ad altezza superiore alla spalla) non risultano riscontrabili nelle mansioni tipiche svolte dal ricorrente;
questo elemento porta a dubitare che, in via autonoma, l'esposizione lavorativa possa essere considerato fattore causale o concausale della patologia denunciata. Si consideri che l'età avanzata, il sesso maschile, il fumo, il diabete, l'ipertensione e un angolo critico della spalla (CSA) più elevato sono stati identificati come fattori di rischio per le lesioni del sovraspinoso in una revisione meta-analitica1; il periziando è un soggetto obeso affetto da poliartrosi (inclusa quella acromion-claveare), di età avanzata, maschio, iperteso, fattori questi che fanno propendere per una causalità extra-lavorativa della malattia. Infine uno studio caso- controllo ha analizzato la relazione tra l'esposizione lavorativa e la rottura del tendine del sovraspinoso, evidenziando una forte associazione tra il lavoro prolungato con braccia sopra il livello della spalla e il rischio di lesioni tendinee seppure, in misura meno rilevante, anche il sollevamento prolungato di carichi pesanti e l'esposizione a vibrazioni trasmesse alle mani sono stati identificati come possibili fattori di rischio, suggerendo un ruolo eziologico degli effetti cumulativi a lungo termine;
sulla base di tali considerazioni, il tipo di vibrazioni a cui era esposto il ricorrente (corpo), la tipologia di movimento da esso compiuto (con il braccio in posizione prevalentemente bassa), le modalità di carico manuale (che si avvalgono di strumentazione idonea, che avvengono in modo più o meno occasionale ed hanno durata più o meno breve) non sono elementi indicativi di una origine professionale della malattia.” Il Ctu ha altresì evidenziato che dall'esame del caso è emersa: “Incertezza sull'Evoluzione Cronica: Le indagini radiologiche mostrano una variabilità dei reperti, peraltro poco attendibili sotto il profilo della loro validità medico legale, senza dimostrare chiaramente una progressione cronica che possa essere direttamente riconducibile al solo fattore lavorativo. Tale discrepanza apre la possibilità di differenti eziologie (traumatiche o idiopatiche in particolare) che, unitamente a fenomeni degenerativi legati all'età o ad altri stress fisiologici, potrebbero aver contribuito al – o più probabilmente determinato il – quadro clinico rilevato.
• Documentazione Temporale Insufficiente: In assenza di una robusta documentazione clinica e radiologica sul lungo periodo, non si può affermare con ragionevolezza che il quadro patologico si sia sviluppato in modo continuativo ed in relazione alla mansione lavorativa;
la scarsità degli accertamenti longitudinali rende difficile escludere il contributo di cause determinanti e sufficienti che siano preesistenti e di natura extra-lavorativa.
Il Ctu ha infine replicato alle osservazioni del consulente di parte attrice, ribadendo che: “In ambito medico-legale, la lesione della cuffia dei rotatori è associata a movimenti sistematici di abduzione ed elevazione del braccio sopra il piano della spalla, eseguiti in modo prolungato e ad alta intensità; tali requisiti non sono stati riscontrati nell'attività lavorativa effettivamente svolta dal sig. come da documentazione acquisita, da dichiarazioni Pt_1 rese in sede di consulenza ed in accordo con le effettive mansioni svolte nella professione del ricorrente, che di norma non espongono i lavoratori allo specifico fattore di rischio biomeccanico sopra descritto. In merito alla risultanze radiologiche si consideri quanto segue. Le indagini strumentali evidenziano incongruenze significative. L'ecografia del 03/12/2019 descrive una lesione completa del sovraspinoso con retrazione di 22 mm, mentre la risonanza magnetica del 09/03/2020 indica una lesione parziale di 14 mm e iniziale retrazione, unitamente ad alterazioni anche del sottoscapolare;
tali discrepanze non supportano una progressione lineare o cronica legata a sovraccarico biomeccanico continuativo. Inoltre, la coesistenza di alterazioni degenerative similari nella spalla controlaterale, descritte nella medesima risonanza, suggerisce un quadro di tipo degenerativo generalizzato, compatibile con l'età e con comorbidità sistemiche, piuttosto che con una causa specificamente lavorativa. In merito alla presenza di fattori extralavorativi si consideri quanto segue. Il profilo clinico del sig. è caratterizzato da fattori notoriamente associati a degenerazione della Pt_1 cuffia dei rotatori:
• età (65 anni all'epoca della domanda ),. CP_1
• sesso maschile,
• obesità (BMI 32,69),
• poliartrosi. Questi elementi rappresentano cause extralavorative ben note e documentate in letteratura, dotate di elevata plausibilità patogenetica e, nel caso specifico, di capacità esplicativa prevalente rispetto all'esposizione lavorativa, peraltro generica e quantitativamente modesta.” Ha quindi concluso ritenendo che : “ l'analisi del caso ha escluso la sussistenza di un nesso causale diretto e prevalente tra l'attività lavorativa del sig. e la lesione denunciata. Pt_1 Le risultanze non supportano una dinamica lavorativa idonea a generare la specifica lesione;
evidenziano un quadro degenerativo bilaterale;
documentano fattori extralavorativi prevalenti. Si deve ritenere pertanto che la patologia della cuffia dei rotatori non sia riconducibile con sufficiente grado di probabilità all'attività lavorativa svolta.”
Le conclusioni di cui alla consulenza tecnica riportata appaiono pienamente compatibili con le risultanze istruttorie in atti, tenuto conto che dalle dichiarazioni dei testi escussi non risulta in alcun modo riscontrata l'associazione alle mansioni lavorative di movimenti sistematici di abduzione ed elevazione del braccio sopra il piano della spalla, eseguiti in modo prolungato e ad alta intensità. Tale circostanza induce a ritenere non ravvisabile la presunzione legale del nesso causale ex art. 211 D.P.R. 1124/1965 per le malattie tabellate, difettando il presupposto dell'esposizione a lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e impegno di forza” richiesto dalle tabelle richiamate in ricorso e allegate nel CP_1 fascicolo di parte ricorrente. La suddetta presunzione è, in ogni caso, una presunzione iuris tantum e può essere superata ove si dimostri che l'esposizione è stata insufficiente a cagionare la patologia (nel caso precipuamente per le ragioni biomeccaniche descritte) e che la malattia è riconducibile ad altra causa extralavorativa (come evidenziato nella CTU).
Le risultanze istruttorie inducono a ritenere non raggiunta la prova del nesso professionale della patologia a carico del ricorrente, secondo la regola della «certezza probabilistica”, neanche secondo il criterio di prova del nesso causale del “più probabile che non”. Ne consegue il rigetto del ricorso. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore della resistente, delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori di legge. liquida le spese di CTU come da separato decreto. Napoli, 16.12.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo