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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/08/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 253/25 R.G.
Tra
, elett.te dom.ta in Balvano presso lo studio Parte_1 dell'avv. Filomena Simone che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.to in Muro Lucano presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Giuseppe D'Atena che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria Oggetto: modifica delle condizioni del divorzio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 03.02.2025 ha proposto ricorso ex art. Parte_1
473 bis.29 c.p.c. nei confronti dell'ex coniuge per la Controparte_1 modifica delle condizioni del divorzio.
Ha dedotto che con la sentenza di divorzio pronunciata da questo
Tribunale è stato posto a suo carico il contributo di mantenimento per i figli e di complessivi 300 euro mensili (150 euro Per_1 Per_2 ciascuno); che il figlio , di 21 anni, è ormai economicamente Per_1 autosufficiente perché dal 19.11.2022 lavora alle dipendenze della
“Primark Italia s.r.l.” presso la sede toscana di Campi Bisenzio;
che dal
01.04.2023 il giovane ha stipulato con il datore di lavoro contratto a tempo indeterminato con retribuzione mensile di circa 1.100 euro ed ha lasciato l'abitazione paterna, trasferendosi a Prato.
Ha chiesto che, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1069/2023 del 31.08.2023, sia revocato il contributo a suo carico per il mantenimento del figlio ovvero, in subordine, che Per_1 lo stesso sia congruamente ridotto.
Instaurato il contradditorio, si è costituito il resistente, il quale ha premesso che la ricorrente non ha mai contribuito al mantenimento dei figli, tanto da averlo costretto a pignorarle lo stipendio. Ha dedotto che effettivamente il figlio ha raggiunto la propria indipendenza Per_1 economica e non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del
28.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte, la ricorrente ha concluso come segue: “si chiede all'Ecc.mo Giudice, in ragione delle motivazioni esposte negli scritti di causa che a parziale modifica di quanto stabilito nella Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1069/2023 pubblicata in data 31 Agosto 2023 Tribunale di Potenza al N. R.G. 2011/2020 – venga revocata e/o comunque dichiarata non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento di euro 150,00 gravante sulla sig.ra quale contributo versato all'ex coniuge Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1 Per_1 in quanto autosufficiente ed in grado di provvedere al proprio sostentamento. In subordine, laddove non venga accolta la richiesta di revoca, si chiede che tale importo possa essere corrisposto direttamente in favore del figlio ”. Per_1
Il resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta e la causa è stata rimessa in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
A norma dell'art. 473 bis.29 c.p.c., qualora sopravvengano giustificati motivi le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.
Quanto alla modifica delle statuizioni del divorzio va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, come formatosi in relazione all'analoga previsione dei previgenti art.156 c.c. e art. 9 della legge 898/1970, secondo cui i giustificati motivi che autorizzano la modificazione delle condizioni della separazione o del divorzio consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale le predette condizioni erano state stabilite.
Ciò posto, sulla domanda di revoca del contributo per il figlio , Per_1 si osserva che il diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e formativo, nel rispetto delle sue capacità ed aspirazioni, oltre che in relazione all'età e alle reali opportunità offerte dal mercato del lavoro.
Sul punto, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità , la quale ha chiarito che “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il
"figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.” (Cass.
n. 26875 del 20.09.2023).
In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro. (Cass.n. 38366 del 03.12.2021).
Nel merito, e indipendentemente dall'attuale condizione economica della ricorrente, la ha dato prova della sopravvenuta Pt_1 indipendenza economica del figlio fornendo la seguente Per_1 documentazione:
- Lettera raccomandata della Primark Italy s.r.l. indirizzata ad Tes_1 avente oggetto “variazioni contrattuali” in cui si legge, fra
[...]
l'altro, che “dal 01.04.2023 il contratto di lavoro a termine, stipulato il 19.11.2022, sarà trasformato a tempo indeterminato…”; - Prospetto paga di novembre 2024 da cui emerge che Testimone_1 lavora alle dipendenze della Primark Italy S.r.l. con qualifica di impiegato (categoria LIV.04) con retribuzione netta di 987,68 euro.
Va inoltre evidenziato che le allegazioni della ricorrente sulla raggiunta indipendenza economica del figlio sono state confermate dal Per_1 resistente in comparsa di costituzione (“che la raggiunta autonomia economica del Figlio , all'attualità, certamente depone in Per_1 maniera favorevole alla richiesta avanzata di modifica delle condizioni di separazione”.)
Ciò premesso, dalla documentazione in atti e dalle concordi allegazioni delle parti, il figlio , di quasi 22 anni, risulta aver fatto effettivo Per_1 ingresso nel mondo del lavoro, stipulando dapprima un contratto di lavoro a tempo determinato, dal 19.11.2022 al 01.04.2023, e da tale ultima data, un successivo contratto a tempo indeterminato.
L'esercizio di attività lavorativa dall'età di 19 anni è, inoltre, indice presuntivo di conclusione del percorso formativo del ragazzo.
Sulla base dei principi sopra richiamati, deve pertanto dichiararsi cessato l'obbligo di mantenimento del figlio a carico dei genitori, con la revoca del contributo già imposto alla ricorrente, a decorrere dalla domanda (v. Cass. 10974/2023).
Poiché non risulta che la raggiunta autosufficienza economica del figlio sia stata tempestivamente comunicata dal resistente alla ricorrente, per i principi di causalità e soccombenza il primo va condannato al pagamento in favore della seconda delle spese processuali, liquidate come in dispositivo specificato.
P.Q.M
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
03.02.2025, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto, a modifica della propria sentenza di divorzio n. 1069/2023 pronunciata tra le parti il 31.08.2023, dichiara cessato l'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti del figlio e revoca il relativo contributo di mantenimento a Per_1 carico della ricorrente;
2. condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida in € 112,27 per esborsi ed € 1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Potenza, camera di consiglio del 18.06.2025
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 253/25 R.G.
Tra
, elett.te dom.ta in Balvano presso lo studio Parte_1 dell'avv. Filomena Simone che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.to in Muro Lucano presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Giuseppe D'Atena che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria Oggetto: modifica delle condizioni del divorzio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 03.02.2025 ha proposto ricorso ex art. Parte_1
473 bis.29 c.p.c. nei confronti dell'ex coniuge per la Controparte_1 modifica delle condizioni del divorzio.
Ha dedotto che con la sentenza di divorzio pronunciata da questo
Tribunale è stato posto a suo carico il contributo di mantenimento per i figli e di complessivi 300 euro mensili (150 euro Per_1 Per_2 ciascuno); che il figlio , di 21 anni, è ormai economicamente Per_1 autosufficiente perché dal 19.11.2022 lavora alle dipendenze della
“Primark Italia s.r.l.” presso la sede toscana di Campi Bisenzio;
che dal
01.04.2023 il giovane ha stipulato con il datore di lavoro contratto a tempo indeterminato con retribuzione mensile di circa 1.100 euro ed ha lasciato l'abitazione paterna, trasferendosi a Prato.
Ha chiesto che, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1069/2023 del 31.08.2023, sia revocato il contributo a suo carico per il mantenimento del figlio ovvero, in subordine, che Per_1 lo stesso sia congruamente ridotto.
Instaurato il contradditorio, si è costituito il resistente, il quale ha premesso che la ricorrente non ha mai contribuito al mantenimento dei figli, tanto da averlo costretto a pignorarle lo stipendio. Ha dedotto che effettivamente il figlio ha raggiunto la propria indipendenza Per_1 economica e non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del
28.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte, la ricorrente ha concluso come segue: “si chiede all'Ecc.mo Giudice, in ragione delle motivazioni esposte negli scritti di causa che a parziale modifica di quanto stabilito nella Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1069/2023 pubblicata in data 31 Agosto 2023 Tribunale di Potenza al N. R.G. 2011/2020 – venga revocata e/o comunque dichiarata non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento di euro 150,00 gravante sulla sig.ra quale contributo versato all'ex coniuge Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1 Per_1 in quanto autosufficiente ed in grado di provvedere al proprio sostentamento. In subordine, laddove non venga accolta la richiesta di revoca, si chiede che tale importo possa essere corrisposto direttamente in favore del figlio ”. Per_1
Il resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta e la causa è stata rimessa in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
A norma dell'art. 473 bis.29 c.p.c., qualora sopravvengano giustificati motivi le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.
Quanto alla modifica delle statuizioni del divorzio va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, come formatosi in relazione all'analoga previsione dei previgenti art.156 c.c. e art. 9 della legge 898/1970, secondo cui i giustificati motivi che autorizzano la modificazione delle condizioni della separazione o del divorzio consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale le predette condizioni erano state stabilite.
Ciò posto, sulla domanda di revoca del contributo per il figlio , Per_1 si osserva che il diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e formativo, nel rispetto delle sue capacità ed aspirazioni, oltre che in relazione all'età e alle reali opportunità offerte dal mercato del lavoro.
Sul punto, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità , la quale ha chiarito che “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il
"figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.” (Cass.
n. 26875 del 20.09.2023).
In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro. (Cass.n. 38366 del 03.12.2021).
Nel merito, e indipendentemente dall'attuale condizione economica della ricorrente, la ha dato prova della sopravvenuta Pt_1 indipendenza economica del figlio fornendo la seguente Per_1 documentazione:
- Lettera raccomandata della Primark Italy s.r.l. indirizzata ad Tes_1 avente oggetto “variazioni contrattuali” in cui si legge, fra
[...]
l'altro, che “dal 01.04.2023 il contratto di lavoro a termine, stipulato il 19.11.2022, sarà trasformato a tempo indeterminato…”; - Prospetto paga di novembre 2024 da cui emerge che Testimone_1 lavora alle dipendenze della Primark Italy S.r.l. con qualifica di impiegato (categoria LIV.04) con retribuzione netta di 987,68 euro.
Va inoltre evidenziato che le allegazioni della ricorrente sulla raggiunta indipendenza economica del figlio sono state confermate dal Per_1 resistente in comparsa di costituzione (“che la raggiunta autonomia economica del Figlio , all'attualità, certamente depone in Per_1 maniera favorevole alla richiesta avanzata di modifica delle condizioni di separazione”.)
Ciò premesso, dalla documentazione in atti e dalle concordi allegazioni delle parti, il figlio , di quasi 22 anni, risulta aver fatto effettivo Per_1 ingresso nel mondo del lavoro, stipulando dapprima un contratto di lavoro a tempo determinato, dal 19.11.2022 al 01.04.2023, e da tale ultima data, un successivo contratto a tempo indeterminato.
L'esercizio di attività lavorativa dall'età di 19 anni è, inoltre, indice presuntivo di conclusione del percorso formativo del ragazzo.
Sulla base dei principi sopra richiamati, deve pertanto dichiararsi cessato l'obbligo di mantenimento del figlio a carico dei genitori, con la revoca del contributo già imposto alla ricorrente, a decorrere dalla domanda (v. Cass. 10974/2023).
Poiché non risulta che la raggiunta autosufficienza economica del figlio sia stata tempestivamente comunicata dal resistente alla ricorrente, per i principi di causalità e soccombenza il primo va condannato al pagamento in favore della seconda delle spese processuali, liquidate come in dispositivo specificato.
P.Q.M
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
03.02.2025, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto, a modifica della propria sentenza di divorzio n. 1069/2023 pronunciata tra le parti il 31.08.2023, dichiara cessato l'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti del figlio e revoca il relativo contributo di mantenimento a Per_1 carico della ricorrente;
2. condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida in € 112,27 per esborsi ed € 1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Potenza, camera di consiglio del 18.06.2025
La Presidente est.