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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 675/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
nata ad [...] il [...], c.f.: Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulia Mancuso e Riccardo Mancuso Lo Sardo
- appellante -
CONTRO
nata a [...] il [...], c.f.: Controparte_1
, C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Armando Buttitta;
nata a [...] il [...], c.f.: CP_2
; C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosalinda Mangiapane
- appellate e appellanti incidentali-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Agrigento del 06.11.2017, Parte_1
agiva ai sensi dell'art. 2901 c.c. per la revocazione del contratto del 19.7.2016 tra la venditrice e l'acquirente relativo all'immobile Controparte_1 CP_2
sito in San Giovanni Gemini, in catasto al foglio 9, p.lla 854 sub. 2 e 5.
Costituitesi in giudizio, le convenute chiedevano il rigetto della domanda.
Istruita la causa con prova documentale e testimoniale, il Tribunale, con sentenza n.
967 del 24.11.2020, rigettava la domanda e compensava le spese di lite. Avverso la sentenza ha proposto appello . Parte_1
Entrambe le appellate, costituitesi, hanno dedotto l'infondatezza dell'impugnazione e proposto appello incidentale.
Precisate le conclusioni con il deposito di note scritte, la causa è stata assunta in decisione il 14 maggio 2024 con la concessione dei termini di legge.
MOTIVAZIONE
L'appellante principale si propone di confutare la valutazione del Tribunale in punto di sussistenza del presupposto del consilium fraudis.
In ordine ai singoli profili di censura, si osserva quanto segue.
critica anzitutto l'affermazione del decidente secondo cui le prove Parte_1
testimoniali avrebbero dato positiva dimostrazione dell'assunto difensivo della
Basterà in questa sede evidenziare che la questione è priva di rilevanza, dal CP_2
momento che era onere dell'attrice dare la prova dello stato soggettivo, e non delle convenute dimostrarne la mancanza.
Si sostiene poi che solo l'interesse della alla sollecita definizione dell'affare CP_2
può averla indotta a collaborare all'espletamento delle pratiche amministrative all'uopo necessarie e ad anticipare 5.000,00 euro in acconto pochi giorni prima della vendita. La considerazione è condivisibile, ma non se ne può trarre una conclusione favorevole alla tesi dell'appellante, essendo anche sostenibile il contrario, posto che l'eventuale consapevolezza dell'esposizione debitoria della venditrice avrebbe dovuto indurre la controparte a estrema cautela nell'anticipare pagamenti.
Ancora, si rimarca che solo l'esistenza di un accordo fraudolento può avere indotto la venditrice a non attendere la stipula del mutuo e a rilasciare quietanza senza avere prima ricevuto il prezzo. L'argomento però ha scarsa consistenza ove si consideri che, come provato documentalmente (vds. rogito) e per testi (v. dichiarazione del notaio ), il mutuo per l'acquisizione della provvista Per_1
necessaria alla parte compratrice è stato stipulato contestualmente alla vendita nel quadro di un'operazione economica unitaria.
Si deduce che le contraenti avevano intavolato trattative da tempo e la venditrice aveva casa a San Giovanni Gemini, ciò che lascerebbe presumere che si pag. 2/5 conoscessero e persino che fossero amiche dall'infanzia. Trattasi però di mera congettura, relativa peraltro a una circostanza non significativa, posto che, in generale, la conoscenza o il rapporto amicale tra due soggetti non implica necessariamente frequentazione assidua e non legittima la presunzione che ciascuno conosca le relazioni economiche dell'altro.
Destituita di base logica è l'inferenza che l'appellante appoggia sul fatto che le trattative della futura compravendita sarebbero iniziate nello stesso periodo in cui la aveva cominciato a rendersi debitrice morosa di , non CP_1 Parte_1
essendo una siffatta circostanza neppure indirettamente dimostrativa dello stato di conoscenza della futura acquirente. Analoga considerazione vale per la prossimità della compravendita alla condanna della in favore dell'attrice e per la CP_1
ripresa, subito dopo la sentenza, delle trattative, in precedenza sospese o rallentate, fatti, questi, ai quali l'appellante principale annette un significato sintomatico. Se certamente, infatti, il pregiudizio recato dalla vendita alle ragioni creditorie non poteva non essere noto, anche prima della condanna, alla debitrice, che può anche aver avuto interesse a disfarsi rapidamente del bene, non altrettanto può ragionevolmente sostenersi per la terza acquirente, che, fino a prova del contrario, è da presumere inconsapevole delle vicende personali e giudiziarie della controparte e mossa soltanto dal comprensibile proprio interesse a concludere l'affare nei tempi più brevi e alle condizioni più favorevoli. È appena il caso di precisare che la
“conoscibilità” postulata dalla giurisprudenza in tema di azione revocatoria ordinaria (da ultimo, Cass. 10677/2025) deve essere “agevole” (Cass. 7262/2000) e concernere dati di fatto non solo rientranti nella sfera di normale apprendibilità del terzo ma anche collegabili all'attuale esistenza di rapporti debitori del disponente
(di “vincolo verso creditori” si parla in Cass. 15257/2022, 31654/2019, 23326/2018), e non va perciò identificata con il semplice sospetto o la mera supposizione né va riferita all'interesse, sempre presente se pur in gradi diversi, del venditore a convertire in denaro un proprio cespite patrimoniale. Il che è a dirsi anche per la conoscibilità in re ipsa che certa giurisprudenza desume dalla vendita dell'unico bene in proprietà del debitore, equiparandola, non proprio convincentemente, alla contestuale vendita di tutti beni in sua proprietà, dal momento che per inferirne la pag. 3/5 conoscenza dell'altrui situazione debitoria occorre in primo luogo che vi sia nel terzo la consapevolezza dell'intera situazione patrimoniale della controparte, non certo presumibile o esigibile nella generalità dei casi.
Non hanno rilievo, infine, le ipoteche e i pignoramenti pregressi, i quali una volta cessati ben potevano far presumere all'acquirente che situazioni debitorie passate fossero ormai state superate.
In conclusione, tutti gli elementi allegati da a prova indiretta del Parte_1 consilium fraudis, si rivelano singolarmente e nell'insieme a ciò inidonei.
Le due convenute hanno proposto appello incidentale, anche nei confronti di CP_2
avverso il capo della sentenza con il quale il primo Giudice ha integralmente CP_1
compensato le spese di lite.
L'appello è fondato limitatamente al rapporto delle convenute con l'attrice, stante l'insussistenza delle cause di compensazione tipizzate dall'art. 92 c.p.c. e delle ragioni di particolare complessità della controversia che il Tribunale ha genericamente addotto a motivare la sua statuizione. Non è meritevole di accoglimento, invece, l'appello di nel rapporto tra le due convenute, rispetto al quale non è neppure CP_2
configurabile, rispetto alle domande proposte in primo grado, una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
deve essere, pertanto, condannata a rifondere alle appellate le spese dei Parte_1
due gradi del giudizio, che si liquidano, in favore di ciascuna, per il primo grado in complessivi euro 3.650,00 e per il grado di appello in complessivi euro 3.800,00, oltre accessori, con distrazione di quelle di pertinenza di in favore dell'Avv. CP_1
Buttitta, difensore antistatario;
mentre soccombente rispetto al motivo di CP_2
appello incidentale rivolto contro dev'essere condannata a Controparte_1
rifondere a quest'ultima le spese del grado nei limiti di valore della domanda proposta, che si liquidano in complessivi euro 900,00, oltre accessori, con distrazione in favore dell'Avv. Buttitta.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Agrigento del 24.11.2020, n. 967;
pag. 4/5 in parziale riforma della predetta sentenza, appellata in via incidentale da
[...]
e condanna a rifondere a queste Controparte_1 CP_2 Parte_1
ultime le spese del primo grado del giudizio, che liquida, in favore di ciascuna, in complessivi euro 3.650,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., con distrazione di quelle di pertinenza di in favore Controparte_1
dell'Avv. Armando Butitta, difensore antistatario;
conferma nel resto la sentenza appellata;
condanna a rifondere a e le Parte_1 Controparte_1 CP_2
spese di appello, che liquida, in favore di ciascuna, in complessivi euro 3.800,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., con distrazione di quelle di pertinenza di in favore dell'Avv. Armando Butitta, Controparte_1
difensore antistatario;
condanna a rifondere a le spese processuali CP_2 Controparte_1
relative alla domanda proposta in appello nei suoi confronti, che liquida in complessivi euro 900,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., con distrazione in favore dell'Avv. Buttitta, difensore antistatario.
Dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono, nei confronti di
[...]
, i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002, per il Pt_1
versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R.
n.115/2002.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della seconda sezione della Corte di
Appello, in data 6 maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario est.
Gabriele Strano
Il Presidente
Giuseppe Lupo
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 675/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
nata ad [...] il [...], c.f.: Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulia Mancuso e Riccardo Mancuso Lo Sardo
- appellante -
CONTRO
nata a [...] il [...], c.f.: Controparte_1
, C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Armando Buttitta;
nata a [...] il [...], c.f.: CP_2
; C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosalinda Mangiapane
- appellate e appellanti incidentali-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Agrigento del 06.11.2017, Parte_1
agiva ai sensi dell'art. 2901 c.c. per la revocazione del contratto del 19.7.2016 tra la venditrice e l'acquirente relativo all'immobile Controparte_1 CP_2
sito in San Giovanni Gemini, in catasto al foglio 9, p.lla 854 sub. 2 e 5.
Costituitesi in giudizio, le convenute chiedevano il rigetto della domanda.
Istruita la causa con prova documentale e testimoniale, il Tribunale, con sentenza n.
967 del 24.11.2020, rigettava la domanda e compensava le spese di lite. Avverso la sentenza ha proposto appello . Parte_1
Entrambe le appellate, costituitesi, hanno dedotto l'infondatezza dell'impugnazione e proposto appello incidentale.
Precisate le conclusioni con il deposito di note scritte, la causa è stata assunta in decisione il 14 maggio 2024 con la concessione dei termini di legge.
MOTIVAZIONE
L'appellante principale si propone di confutare la valutazione del Tribunale in punto di sussistenza del presupposto del consilium fraudis.
In ordine ai singoli profili di censura, si osserva quanto segue.
critica anzitutto l'affermazione del decidente secondo cui le prove Parte_1
testimoniali avrebbero dato positiva dimostrazione dell'assunto difensivo della
Basterà in questa sede evidenziare che la questione è priva di rilevanza, dal CP_2
momento che era onere dell'attrice dare la prova dello stato soggettivo, e non delle convenute dimostrarne la mancanza.
Si sostiene poi che solo l'interesse della alla sollecita definizione dell'affare CP_2
può averla indotta a collaborare all'espletamento delle pratiche amministrative all'uopo necessarie e ad anticipare 5.000,00 euro in acconto pochi giorni prima della vendita. La considerazione è condivisibile, ma non se ne può trarre una conclusione favorevole alla tesi dell'appellante, essendo anche sostenibile il contrario, posto che l'eventuale consapevolezza dell'esposizione debitoria della venditrice avrebbe dovuto indurre la controparte a estrema cautela nell'anticipare pagamenti.
Ancora, si rimarca che solo l'esistenza di un accordo fraudolento può avere indotto la venditrice a non attendere la stipula del mutuo e a rilasciare quietanza senza avere prima ricevuto il prezzo. L'argomento però ha scarsa consistenza ove si consideri che, come provato documentalmente (vds. rogito) e per testi (v. dichiarazione del notaio ), il mutuo per l'acquisizione della provvista Per_1
necessaria alla parte compratrice è stato stipulato contestualmente alla vendita nel quadro di un'operazione economica unitaria.
Si deduce che le contraenti avevano intavolato trattative da tempo e la venditrice aveva casa a San Giovanni Gemini, ciò che lascerebbe presumere che si pag. 2/5 conoscessero e persino che fossero amiche dall'infanzia. Trattasi però di mera congettura, relativa peraltro a una circostanza non significativa, posto che, in generale, la conoscenza o il rapporto amicale tra due soggetti non implica necessariamente frequentazione assidua e non legittima la presunzione che ciascuno conosca le relazioni economiche dell'altro.
Destituita di base logica è l'inferenza che l'appellante appoggia sul fatto che le trattative della futura compravendita sarebbero iniziate nello stesso periodo in cui la aveva cominciato a rendersi debitrice morosa di , non CP_1 Parte_1
essendo una siffatta circostanza neppure indirettamente dimostrativa dello stato di conoscenza della futura acquirente. Analoga considerazione vale per la prossimità della compravendita alla condanna della in favore dell'attrice e per la CP_1
ripresa, subito dopo la sentenza, delle trattative, in precedenza sospese o rallentate, fatti, questi, ai quali l'appellante principale annette un significato sintomatico. Se certamente, infatti, il pregiudizio recato dalla vendita alle ragioni creditorie non poteva non essere noto, anche prima della condanna, alla debitrice, che può anche aver avuto interesse a disfarsi rapidamente del bene, non altrettanto può ragionevolmente sostenersi per la terza acquirente, che, fino a prova del contrario, è da presumere inconsapevole delle vicende personali e giudiziarie della controparte e mossa soltanto dal comprensibile proprio interesse a concludere l'affare nei tempi più brevi e alle condizioni più favorevoli. È appena il caso di precisare che la
“conoscibilità” postulata dalla giurisprudenza in tema di azione revocatoria ordinaria (da ultimo, Cass. 10677/2025) deve essere “agevole” (Cass. 7262/2000) e concernere dati di fatto non solo rientranti nella sfera di normale apprendibilità del terzo ma anche collegabili all'attuale esistenza di rapporti debitori del disponente
(di “vincolo verso creditori” si parla in Cass. 15257/2022, 31654/2019, 23326/2018), e non va perciò identificata con il semplice sospetto o la mera supposizione né va riferita all'interesse, sempre presente se pur in gradi diversi, del venditore a convertire in denaro un proprio cespite patrimoniale. Il che è a dirsi anche per la conoscibilità in re ipsa che certa giurisprudenza desume dalla vendita dell'unico bene in proprietà del debitore, equiparandola, non proprio convincentemente, alla contestuale vendita di tutti beni in sua proprietà, dal momento che per inferirne la pag. 3/5 conoscenza dell'altrui situazione debitoria occorre in primo luogo che vi sia nel terzo la consapevolezza dell'intera situazione patrimoniale della controparte, non certo presumibile o esigibile nella generalità dei casi.
Non hanno rilievo, infine, le ipoteche e i pignoramenti pregressi, i quali una volta cessati ben potevano far presumere all'acquirente che situazioni debitorie passate fossero ormai state superate.
In conclusione, tutti gli elementi allegati da a prova indiretta del Parte_1 consilium fraudis, si rivelano singolarmente e nell'insieme a ciò inidonei.
Le due convenute hanno proposto appello incidentale, anche nei confronti di CP_2
avverso il capo della sentenza con il quale il primo Giudice ha integralmente CP_1
compensato le spese di lite.
L'appello è fondato limitatamente al rapporto delle convenute con l'attrice, stante l'insussistenza delle cause di compensazione tipizzate dall'art. 92 c.p.c. e delle ragioni di particolare complessità della controversia che il Tribunale ha genericamente addotto a motivare la sua statuizione. Non è meritevole di accoglimento, invece, l'appello di nel rapporto tra le due convenute, rispetto al quale non è neppure CP_2
configurabile, rispetto alle domande proposte in primo grado, una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
deve essere, pertanto, condannata a rifondere alle appellate le spese dei Parte_1
due gradi del giudizio, che si liquidano, in favore di ciascuna, per il primo grado in complessivi euro 3.650,00 e per il grado di appello in complessivi euro 3.800,00, oltre accessori, con distrazione di quelle di pertinenza di in favore dell'Avv. CP_1
Buttitta, difensore antistatario;
mentre soccombente rispetto al motivo di CP_2
appello incidentale rivolto contro dev'essere condannata a Controparte_1
rifondere a quest'ultima le spese del grado nei limiti di valore della domanda proposta, che si liquidano in complessivi euro 900,00, oltre accessori, con distrazione in favore dell'Avv. Buttitta.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Agrigento del 24.11.2020, n. 967;
pag. 4/5 in parziale riforma della predetta sentenza, appellata in via incidentale da
[...]
e condanna a rifondere a queste Controparte_1 CP_2 Parte_1
ultime le spese del primo grado del giudizio, che liquida, in favore di ciascuna, in complessivi euro 3.650,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., con distrazione di quelle di pertinenza di in favore Controparte_1
dell'Avv. Armando Butitta, difensore antistatario;
conferma nel resto la sentenza appellata;
condanna a rifondere a e le Parte_1 Controparte_1 CP_2
spese di appello, che liquida, in favore di ciascuna, in complessivi euro 3.800,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., con distrazione di quelle di pertinenza di in favore dell'Avv. Armando Butitta, Controparte_1
difensore antistatario;
condanna a rifondere a le spese processuali CP_2 Controparte_1
relative alla domanda proposta in appello nei suoi confronti, che liquida in complessivi euro 900,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., con distrazione in favore dell'Avv. Buttitta, difensore antistatario.
Dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono, nei confronti di
[...]
, i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002, per il Pt_1
versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R.
n.115/2002.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della seconda sezione della Corte di
Appello, in data 6 maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario est.
Gabriele Strano
Il Presidente
Giuseppe Lupo
pag. 5/5