Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 16/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 11/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;
Visto il ricorso in materia di pensioni di guerra iscritto al nr. 26365 del Registro di Segreteria, promosso da MI, nata a MI il MI, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giandomenico Daniele, presso il cui studio sito in Lecce, Via Mario Bernardini, nr. 2, ha eletto domicilio, avverso la determinazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato Nuoro/Ogliastra, nr. 157 in data 14.12.2021;
Uditi, nella pubblica Udienza in data 13.01.2026, il relatore Consigliere Tommaso Parisi, l’Avvocato Pietro Cella, delegato dall’Avvocato Giandomenico Daniele, e la Dott.ssa Maria Basolu per il citato Dicastero;
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;
Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;
Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;
Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;
Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Fatto e Diritto La ricorrente, in qualità di moglie ed erede di MI, deceduto il 24.04.2020, a sua volta figlio ed erede di MI, deceduto il 17.03.1982, ha impugnato la determinazione in epigrafe con la quale la suddetta Ragioneria Territoriale di Nuoro/Ogliastra ha respinto la domanda dell’interessata in data 08.11.2021, volta alla concessione, “iure hereditatis”, in relazione alla Sentenza di questa Sezione Giurisdizionale nr. 56 del 2019, passata in giudicato, della pensione di reversibilità della Sig.ra MI, vedova del suddetto MI, e conseguente a se stessa in qualità di coniuge ed erede del menzionato MI, dal 17.03.1982, data del decesso di MI, sino al 03.06.2010, data del decesso dell’originaria beneficiaria MI.
Dagli atti risulta che con ricorso del 02.08.1971 MI impugnava il Decreto del Ministero del Tesoro nr. 3349241 del 02.04.1971, con il quale gli era stata liquidata l’indennità “una tantum” pari a tre annualità di pensione di ottava categoria, Tabella C, dall’01.01.1970 al 31.12.1972; deceduto il ricorrente nel 1982, il prefato giudizio veniva riassunto, in data 12.11.2015, dal figlio ed erede MI, marito dell’odierna ricorrente, e si concludeva con la predetta Sentenza nr. 56 del 2019, con la quale questa Sezione ha accolto parzialmente il gravame e, per l’effetto, ha dichiarato il diritto del ricorrente MI (e conseguentemente dell’erede) alla pensione privilegiata di guerra di 8^ categoria, Tabella A, dal 31.12.1972 sino al 17.03.1982; in data 24.04.2020 veniva a mancare anche il citato MI. La vedova di quest’ultimo, odierna ricorrente, presentava in data 17.11.2021 la descritta domanda chiedendo l’attribuzione, “iure hereditatis”, della pensione di reversibilità spettante alla suocera MI dal 17.03.1982 sino al 03.06.2010, respinta dalla prefata Ragioneria Territoriale con il provvedimento impugnato.
Nell’atto introduttivo del giudizio la difesa della ricorrente ha dedotto, in funzione di articolate e connesse argomentazioni analiticamente illustrate nel gravame, che la suddetta Sentenza del 2019 ha accolto parzialmente il ricorso presentato da MI nel 1971, riconoscendo a quest’ultimo il trattamento pensionistico privilegiato di guerra, quale ex militare, di cui alla 8^ Categoria della Tabella A, per cui, una volta riconosciuto siffatto assegno diretto, gli eredi ben possono avanzare istanza per richiedere, “iure successionis”, il trattamento di reversibilità della vedova, essendo tale diritto trasmissibile ai superstiti, trattamento che qualora fosse stata ancora in vita avrebbe chiesto la suocera dell’odierna ricorrente; in definitiva, il patrocinatore di parte attrice sostiene che l’avvenuto accertamento, solo nel 2019 benché il ricorso fosse stato promosso nel 1971, del diritto di MI al trattamento pensionistico privilegiato diretto di guerra di 8^ categoria, comporta altresì che la suddetta MI, quale coniuge superstite, avesse maturato il diritto alla percezione del trattamento di guerra indiretto alla morte del marito, diritto poi trasmissibile, “iure successionis”, agli eredi superstiti. La difesa conclude chiedendo il riconoscimento a favore della propria assistita, moglie ed erede del prefato MI, del diritto al predetto trattamento pensionistico di reversibilità nel periodo compreso tra il decesso del suocero avvenuto nel 1982 e quello della suocera risalente al 2010, con inclusione nella base pensionabile dell’Indennità integrativa speciale, oltre al pagamento degli arretrati maturati comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria.
La Ragioneria Territoriale Nuoro/Ogliastra resistente si è costituita in giudizio con articolata memoria depositata il 31.12.2025, nella quale ha eccepito, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, mentre nel merito ha sostenuto la correttezza del proprio operato.
In data 05.01.2026 la difesa della ricorrente ha versato in atti una memoria illustrativa, allegando giurisprudenza di questa Corte, nella quale ha ulteriormente precisato le argomentazioni dedotte nel gravame introduttivo, replicando alle tesi avversarie.
Ciò premesso, il ricorso si appalesa infondato.
In via pregiudiziale, l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione non intercetta il favorevole scrutinio del Giudicante e deve essere disattesa, sul rilievo assorbente che la ricorrente ha titolo astrattamente per impugnare la determinazione in epigrafe, essendo certamente erede della suddetta MI in qualità di vedova del figlio MI, sussistendo quindi, almeno secondo la prospettazione attorea, l’identità tra la prefata MI e la titolare del diritto di cui si richiede il riconoscimento “iure succesionis” nella domanda giudiziale.
Passando quindi al merito della questione rimessa alla delibazione della Sezione, la tesi propugnata dalla difesa della ricorrente non ha pregio e deve essere respinta; in tale ottica, questo Giudice reputa assolutamente persuasive e condivisibili le plurime e complementari argomentazioni dedotte dall’Amministrazione convenuta sia nel provvedimento impugnato che nella successiva comparsa, alle quali si formula espresso ed integrale rinvio senza necessità di ripercorrerle nuovamente nella loro interezza (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 642 del 2015). In particolare, preme evidenziare, come già lumeggiato nella parte in fatto, che a favore di MI è stato riconosciuto, per effetto della predetta pronuncia di questa Sezione Giurisdizionale, il trattamento pensionistico privilegiato di guerra di 8^ categoria, Tabella A, dal 31.12.1972 sino alla data del decesso, per cui la domanda di parte attrice è rivolta alla concessione a favore della suocera della pensione di reversibilità, dal 17.03.1982 al 03.06.2010, e per essa a vantaggio di se stessa, in qualità di moglie ed erede di MI, a sua volta figlio ed erede dei coniugi MI deceduti nel 1982 e nel 2010; ma se questo è l’oggetto della domanda, come appare desumibile alla luce della formulazione del gravame, colgono nel segno le deduzioni espresse dalla Ragioneria Territoriale nella comparsa, poiché, per un verso, l’Amministrazione ha dato corretta ed esaustiva esecuzione al giudicato di cui alla menzionata pronuncia della Sezione intervenuta nel 2019, la quale ha accertato il diritto di MI al trattamento pensionistico privilegiato di guerra di 8^ categoria, liquidando conseguentemente le spettanze maturate sull’assegno diretto spettante a quest’ultimo agli eredi, come emerge in modo inoppugnabile dalla documentazione depositata in allegato alla memoria di costituzione, per altro verso, la domanda di concessione della pensione di reversibilità a favore della suocera del suddetto trattamento di 8^ categoria nell’arco temporale dal 1982 al 2010, quindi sino al decesso della citata MI, non può trovare accoglimento, nei termini in cui è stato validamente e correttamente esplicitato dalla Ragioneria Territoriale nella determinazione impugnata, sia in quanto non vi è ovviamente agli atti l’istanza della suocera di parte attrice, elemento imprescindibile e necessario a tenore dell’articolo 51 del D.P.R. nr. 915 del 1978, indipendentemente dai tempi di decisione del ricorso promosso da MI che identificano un elemento fattuale e contingente, come tale non idoneo a superare la previsione normativa cogente, sia perché il diritto al trattamento pensionistico di guerra di reversibilità, pur avendo certamente un contenuto patrimoniale, presenta tuttavia un carattere spiccatamente personale, secondo un canone esegetico che traspare in maniera cristallina dalle plurime disposizioni della cennata fonte normativa che governano la materia in rassegna, con l’effetto che lo stesso avrebbe dovuto essere esercitato esclusivamente dalla diretta intestataria, ossia la suocera della ricorrente, se fosse stata ancora in vita, ma sicuramente il medesimo non può essere trasferito “iure successionis” in capo agli eredi, nelle persone prima del marito dell’odierna parte attrice e poi di quest’ultima, che intenderebbe esercitarlo a distanza di oltre quindici anni dal decesso della suddetta MI, l’unica che avrebbe avuto la necessaria legittimazione per avanzare la descritta richiesta di reversibilità di un trattamento pensionistico diretto spettante al coniuge MI; in tale ottica, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il diritto dei superstiti alla reversibilità, che identifica una forma di tutela previdenziale nella quale l’evento protetto è la morte, vale a dire un fatto naturale che secondo una presunzione legislativa crea uno stato di bisogno per i familiari della persona deceduta, è un diritto che spetta a ciascuno di essi, coniuge e figli, “iure proprio” e non certo “iure successionis” (ex multis Cassazione, nnrr. 2154 del 2008, 3300 del 2012, 5731 del 2013, 27019 del 2018, 19749 del 2019 e 14287 del 2024), in ragione dei propri rispettivi rapporti con la persona defunta titolare di pensione diretta ed in relazione alle specifiche ed ineludibili condizioni personali che debbono necessariamente possedere i potenziali aventi diritto, secondo le disposizioni richiamate dal cennato D.P.R. nr. 915 del 1978, anche per evitare una sequenza indeterminata ed anomala di trasferimenti del diritto in rassegna, di cui la domanda promossa dalla ricorrente in qualità di nuora della suddetta MI essendosi verificata la premorienza del marito MI figlio della prima, costituisce una rappresentazione lampante e sintomatica. In conclusione, con il decesso di MI è spirato definitivamente ed in modo irreversibile il diritto alla reversibilità del trattamento pensionistico di guerra diretto, accertato a beneficio di MI con la menzionata Sentenza nr. 56 del 2019; in tale visuale, la Sentenza allegata dalla difesa di parte attrice nella memoria illustrativa, lungi dal provare la validità della tesi postulata nel ricorso, identifica al contrario una chiara ed eloquente conferma del precedente assunto lumeggiato da questo Giudice, posto che nella prodotta pronuncia della Sezione Giurisdizionale Puglia, nr. 226 del 2025, la domanda di reversibilità era stata legittimamente avanzata dall’unica persona avente effettivamente titolo per chiedere ed ottenere il trattamento indiretto, ossia la vedova del titolare della pensione di guerra.
Spese compensate in relazione alla natura della presente controversia, alla peculiarità della vicenda sottesa alla fattispecie in esame, all’oscillazione della giurisprudenza ed alle oggettive difficoltà interpretative rivenienti dal quadro normativo di riferimento in materia.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
RESPINGE
Il ricorso proposto da MI in quanto infondato.
Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 13.01.2026.
IL GIUDICE UNICO
(f.to digitalmente T. PARISI)
Depositato in Segreteria il 16/01/2026 Il Dirigente
(f.to digitalmente P. CARRUS)