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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 2383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2383 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr.ssa Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2927/2024 RG
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 19/2024, deliberata il
3.1.2024 e pubblicata il 4.1.2024 (n. 3139/2022 RG);
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Maria Gabriella Frezzetti (c.f. ) e dall'avv. C.F._2
Giancarlo Rago (c.f. ), C.F._3 domicilio digitale: Email_1 domicilio digitale: Email_2
APPELLANTE
E
c.f. e p.i. Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Gianfranco Porreca
(c.f. ), C.F._4 domicilio digitale: Email_3
APPELLATA
E
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile c.f. , Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t.
APPELLATA CONTUMACE
§ - LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono riportati, nella sentenza di primo grado, nei termini che seguono.
“L'attore ha chiesto la risoluzione del contratto con cui ha concesso alla convenuta
(cedente) la possibilità di allocare sul proprio terreno (per € 1000,00 Controparte_1 annui) un anemometro.
Nel corso del giudizio parte attrice ha ottenuto il rilascio del fondo, la rimozione dell'anemometro ed il pagamento degli importi richiesti;
ha chiesto, dunque, di dichiarare cessata la materia del contendere.”.
Il Tribunale di Avellino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
“
1.dichiara cessata la materia del contendere;
2.compensa le spese di lite.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto gravame ne Parte_1 ha argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
“Voglia la Corte di Appello di Napoli, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e difesa, in accoglimento del proposto appello:
1. Revocare l'impugnata sentenza n° 9 del 4 gennaio 2024 del Tribunale di
Avellino nella parte in cui ha dichiarato la compensazione delle spese giudiziali e, conseguentemente,
2. Condannare -soccombente “virtuale” nel giudizio- al Controparte_1 pagamento delle spese tutte (anche “ ) del procedimento di primo grado, ivi CP_2 comprese quella della mediazione da essa disertata nella misura indicata nella nota spesa già prodotta dal deducente in prime cure (doc. M);
3. Condannare altresì l'appellata soccombente al pagamento delle spese tutte (anche
“ ) del presente grado del giudizio con i compensi di difesa maggiorati degli CP_2 accessori di legge.”.
ha resistito all'impugnazione ed ha chiesto: Controparte_1
“Voglia la Corte intestata, ogni avversa istanza reietta, così statuire:
- rigettare l'appello del per radicale infondatezza;
Parte_1
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IV sezione civile
- condannare l'appellante all'integrale rifusione delle spese e competenze del grado, da liquidarsi con le maggiorazioni di cui agli artt. 4 commi 1 e 1 bis D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.”.
Con ordinanza in data 19.12.2024, la Corte ha dichiarato la contumacia di regolarmente citata e non costituitasi. Controparte_1
All'esito, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 6.5.2025, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., verso preventiva assegnazione di termini per note di conclusioni, comparse conclusionali e note di replica, a norma dell'art. 352 cod. proc. civ., come innovato dal d.lgs. 149/2022.
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
ha lamentato che il Tribunale di Avellino ha Parte_1 compensato le spese giudiziali per il sol fatto che la domanda giudiziaria non era stata preceduta dal previo esperimento della mediazione e tale decisione si rivela oltremodo punitiva e comunque ingiusta in quanto:
- viola l'art. 92 comma II cod. proc. civ., che tra le cause di compensazione delle spese non contempla affatto la mancanza della previa mediazione obbligatoria
(che nemmeno può costituire una delle “gravi ed eccezionali ragioni” che pur consentirebbero la compensazione a seguito dell'intervento del Giudice delle
Leggi del 2018: Corte Cost. n. 77 del 19.4.2018);
- attribuisce al mancato preventivo esperimento della mediazione una conseguenza non prevista dalla legge che, all'art. 5, comma 1bis del d.lgs. n. 28 del 4.3.2010, impone al Giudice solo di ordinarne l'esperimento, disponendo il rinvio della causa a data successiva alla scadenza del termine entro il quale essa va espletata;
- ha comunque immotivatamente disapplicato l'art. 4 bis del d.lgs. n. 28 del
4.3.2010,che, al contrario, impone al Tribunale di valutare, ai sensi dell'art. 116 comma II cod. proc. civ., il comportamento delle convenute che avevano immotivatamente disertato la mediazione da loro stesse richiesta.
Ha aggiunto che ha accompagnato il rilievo Controparte_1 dell'improcedibilità della domanda alle fantasiose “invenzioni” di un'inesistente trattativa riguardante il rapporto dedotto in giudizio, oltre che di un suo mai precisato ed identificato credito. Tale atteggiamento processuale è stato meramente dilatorio ed affatto incline a perseguire le reali finalità della
“mediazione”, nonostante l'esplicito riconoscimento della sua “pacifica morosità”, ma è stato ingiustamente “premiato” dal primo Giudice, con la
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IV sezione civile disposta compensazione delle spese giudiziali, che, al contrario andavano poste a carico della detta convenuta soccombente.
Ha chiesto, in definitiva, porre interamente a carico di
[...] le spese del giudizio di primo grado. Controparte_1
I motivi meritano accoglimento.
In via pregiudiziale, va puntualizzato che l'appellante ha dichiarato testualmente che l'impugnazione è stata da lui proposta soltanto nei confronti di e non anche di quest'ultima Controparte_1 Controparte_1 chiamata in giudizio “… nella sua sola qualità di litisconsorte necessaria per motivi processuali.” (v. foll.
1-2 dell'atto di appello). Va rilevato anche che Pt_1
conseguentemente, nelle conclusioni rese con l'atto introduttivo del
[...] gravame, ha chiesto soltanto la condanna di – e non di Controparte_1
– al pagamento delle spese del primo grado, così come di Controparte_1 questo secondo grado di giudizio.
Il Tribunale di Avellino, dopo aver preso atto della cessazione della materia del contendere, a seguito dell'avvenuto rilascio del fondo e del pagamento dei canoni maturati, e dopo aver proceduto al giudizio sulla cd. soccombenza virtuale, al fine della regolamentazione delle spese, ha compensato le spese stesse con la motivazione che la domanda è stata proposta senza il preventivo esperimento della mediazione, da parte di Parte_1
e che, in esito alla mediazione disposta in corso di giudizio, questo “… di fatto
… si è risolto con il pagamento dei canoni ed il rilascio del bene.”.
L'art. 92 comma II cod. proc. civ., nella formulazione vigente al momento della proposizione della domanda in primo grado, prevede che la compensazione può essere disposta nel caso di soccombenza reciproca;
ovvero di assoluta novità della questione trattata;
ovvero mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti. Tuttavia, nessuno di tali presupposti è stato riscontrato dal Tribunale, né può essere ravvisato, adesso, da questa Corte.
Con la sentenza n. 77/2018, la Corte Costituzionale ha ulteriormente affermato la possibilità della compensazione anche nel caso in cui sussistano
“gravi ed eccezionali ragioni”. Ma neanche tale presupposto è stato ravvisato dal giudice di prime cure, che non risulta aver compiuto alcuna valutazione in punto di gravità ed eccezionalità dei motivi che lo hanno indotto a regolamentare le spese nella maniera adottata.
Ed allora, sul punto fermo ed incontestato che il giudizio di soccombenza virtuale è pienamente favorevole ad le cui ragioni sono state Parte_1
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IV sezione civile pienamente riconosciute da la quale ha rimosso Controparte_1
l'impianto di anemometro, ha restituito il fondo ed ha pagato la morosità accumulata, la conseguenza, in punto di regolamentazione delle spese, sarebbe dovuta essere la condanna di essa convenuta al pagamento delle spese del processo, in applicazione del principio generale previsto dall'art. 91 cod. proc. civ.
La mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, prevista dal d.lgs. 28/2010, prima dell'inizio del procedimento, non giustifica la compensazione ordinata dal Tribunale, atteso che, come correttamente rilevato dall'appellante, tale omissione non è contemplata dall'art. 92 comma II cod. proc. civ., né dal d.lgs. 28/2010, quale ragione di compensazione delle spese, ma impone soltanto al giudice – così come è avvenuto nella fattispecie – di assegnare un termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione.
E' assolutamente inconferente l'eccezione frapposta da
[...]
in questo giudizio di gravame, secondo la quale “… ove l'attore Controparte_1 avesse, prima di dar corso all'iniziativa giudiziale, promosso la prescritta procedura di mediazione obbligatoria, non ci sarebbe stato alcun processo e, quindi, sia l'attore che la concludente non avrebbero dovuto sostenere gli oneri della difesa legale relativa al presente giudizio.”.
Infatti, a seguito dell'ordine impartito dal Tribunale, ha Parte_1 provocato la convocazione di e di Controparte_1 Controparte_1 avanti all'organismo per la seduta del 24.1.2023, alla quale l'attore è CP_3 stato presente, ma non vi sono comparse le due società convenute, benchè ritualmente avvisate. Non solo, ma le due compagini, hanno dichiaratamente rifiutato la partecipazione all'incontro di mediazione, come viene dato atto nello stesso verbale del 24.1.2023 e come risulta anche dalla comunicazione a mezzo p.e.c., inviata in data 23.1.2023 da , legale Controparte_4 rappresentante di nella quale si legge che “… la Controparte_1 scrivente società non intende aderire alla mediazione dal momento che il riconoscimento delle spese legali a favore del costituisce un oggetto sul quale la scrivente non Pt_1 intende negoziare.”.
La pervicacia con la quale la parte conduttrice ha rifiutato il tentativo di mediazione, sebbene disposto in corso di causa, denota l'assenza di ogni seria intenzione di addivenire ad un accordo, che si sarebbe potuto raggiungere anche in quella sede incidentale del procedimento e che avrebbe potuto evitare quanto meno la prosecuzione della lite fino all'esito decisorio, con sentenza.
Nulla autorizza a ritenere che, ove avesse avviato la Parte_1
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IV sezione civile procedura conciliativa prima dell'inizio della causa, Controparte_1 sarebbe addivenuta all'accordo, in modo da impedire il giudizio.
In ragione delle considerazioni che precedono, questa Corte ritiene di fare applicazione della regola generale di cui all'art. 91 cod. proc. civ., in relazione alla soccombenza virtuale di ed, in riforma Controparte_1 della sentenza gravata, di condannare quest'ultima al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, in favore di Parte_1
Le spese medesime si liquidano sulla scorta del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 4 comma 1
d. cit. ed alla somma richiesta a titolo di canoni locatizi (€ 8.500,00) (art. 12 comma I cod. proc. civ. ), quindi sulla base della tabella 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione da € 5.200,01 ad €
26.000,00).
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO
Le spese di questo secondo grado vanno poste a carico di
[...]
per effetto della soccombenza, e si liquidano come da Controparte_1 dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), avuto riguardo ai criteri tutti di cui all'art. 4 comma 1 ed al valore della controversia, questa volta desunto soltanto dall'ammontare della somma dovuta a titolo di spese, queste ultime costituendo il disputatum posto all'esame del giudice di appello (Cass. n. 18465/2024; Cass. n. 4520/2022; Cass. n.
27871/2017) (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione di valore da € 1.100,01 ad € 5.200,00).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 19/2024, deliberata il 3.1.2024 e pubblicata il 4.1.2024 (n. 3139/2022 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
2) in parziale riforma della predetta sentenza, condanna
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_1 delle spese del giudizio di primo grado, in favore di Parte_1 che liquida in € 264,00 per esborsi, € 441,00 per spese di mediazione ed €
2.538,50 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
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IV sezione civile
3) condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, in favore di che liquida in € 382,50 per esborsi ed € 1.457,50 per Parte_1 onorario, oltre i.v.a, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Napoli, in data 13 maggio 2025
IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe De Tullio (firma apposta in modalità digitale)
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