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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 05/02/2026, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 749/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 353/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. OOR0A2024C0N57130 CONSORTILI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 160/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 23.1.2025 al Consorzio di Bonifica della Calabria, in persona del suo legale rappresentante e commissario straordinario, corrente in TA , il sig. Ricorrente_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1), nato a [...] il Dat a nascita_1 ed ivi residente,impugnava una comunicazione proveniente dal predetto Ente, senza indicarne la data di ricezione e/o notifica, con la quale veniva indicata in € 147,77 la somma dovuta a titolo di contributi consortili per l'anno 2024.
Eccepiva il ricorrente :-l'omessa notifica dell'atto presupposto;
-l'iIllegittimità del provvedimento impugnato per mancanza di benefici derivanti dall'attività del Consorzio in favore del ricorrente;
-la natura privatistica e non pubblicistica del rapporto tra Consorzio ed associati;
-il difetto di motivazione del provvedimento impugnato;
-la mancanza dei presupposti dell'imposizione del contributo consortile.
*Costituitosi il Consorzio di Bonifica della Calabria ,con sede legale in TA,in persona del Commissario
e legale rappresentante pro-tempore, dott. Nominativo_1 ,veniva eccepita, in via preliminare, l'inammissibilità/ improcedibilita' del ricorso, per violazione dell'art. 4 del D.Lgs. 546/1992 ,stante la incompetenza per territorio della Corte tributaria adita;
in via del tutto subordinata, si impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto, evidenziandosi, nel merito, la completa infondatezza del ricorso e producendosi documenti.
In data 23.12.25 parte resistente depositava memorie ad illustrazione delle proprie deduzioni e difese.
*Quindi all'udienza camerale del 28 gennaio 2026,fissata per la trattazione, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'incompetenza per territorio di questa Corte.
Il comma 1 dell'art. 4 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, rubricato “Competenza per territorio”, stabilisce che “Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione”.
Nel caso in esame il contribuente ha impugnato un atto ( l'avviso di pagamento relativo ai contributi consortili anno 2024), emesso ed inviato direttamente dal Consorzio di Bonifica della Calabria, la cui sede legale, per come indicato nello stesso avviso , è in Indirizzo_1 di TA, come emerge anche dalla legge regionale n. 39 del 10/08/2023 - istitutiva del Consorzio unico della Calabria -e dalla memoria costitutiva dell'Ente.
La controversia va quindi rimessa alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TA, assegnandosi termine di giorni novanta dalla comunicazione per la riassunzione.
*Stante la definizione con pronuncia di rito, appare opportuno rimettere alla Corte munita di competenza la liquidazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza sez.10,in persona del Giudice monocratico designato, dichiara la propria incompetenza territoriale in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TA, assegnando il termine di giorni novanta per la riassunzione. Rimette al Giudice munito di competenza la liquidazione delle spese della presente fase. Il Giudice monocratico Concetta
UC FI
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 353/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. OOR0A2024C0N57130 CONSORTILI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 160/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 23.1.2025 al Consorzio di Bonifica della Calabria, in persona del suo legale rappresentante e commissario straordinario, corrente in TA , il sig. Ricorrente_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1), nato a [...] il Dat a nascita_1 ed ivi residente,impugnava una comunicazione proveniente dal predetto Ente, senza indicarne la data di ricezione e/o notifica, con la quale veniva indicata in € 147,77 la somma dovuta a titolo di contributi consortili per l'anno 2024.
Eccepiva il ricorrente :-l'omessa notifica dell'atto presupposto;
-l'iIllegittimità del provvedimento impugnato per mancanza di benefici derivanti dall'attività del Consorzio in favore del ricorrente;
-la natura privatistica e non pubblicistica del rapporto tra Consorzio ed associati;
-il difetto di motivazione del provvedimento impugnato;
-la mancanza dei presupposti dell'imposizione del contributo consortile.
*Costituitosi il Consorzio di Bonifica della Calabria ,con sede legale in TA,in persona del Commissario
e legale rappresentante pro-tempore, dott. Nominativo_1 ,veniva eccepita, in via preliminare, l'inammissibilità/ improcedibilita' del ricorso, per violazione dell'art. 4 del D.Lgs. 546/1992 ,stante la incompetenza per territorio della Corte tributaria adita;
in via del tutto subordinata, si impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto, evidenziandosi, nel merito, la completa infondatezza del ricorso e producendosi documenti.
In data 23.12.25 parte resistente depositava memorie ad illustrazione delle proprie deduzioni e difese.
*Quindi all'udienza camerale del 28 gennaio 2026,fissata per la trattazione, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'incompetenza per territorio di questa Corte.
Il comma 1 dell'art. 4 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, rubricato “Competenza per territorio”, stabilisce che “Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione”.
Nel caso in esame il contribuente ha impugnato un atto ( l'avviso di pagamento relativo ai contributi consortili anno 2024), emesso ed inviato direttamente dal Consorzio di Bonifica della Calabria, la cui sede legale, per come indicato nello stesso avviso , è in Indirizzo_1 di TA, come emerge anche dalla legge regionale n. 39 del 10/08/2023 - istitutiva del Consorzio unico della Calabria -e dalla memoria costitutiva dell'Ente.
La controversia va quindi rimessa alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TA, assegnandosi termine di giorni novanta dalla comunicazione per la riassunzione.
*Stante la definizione con pronuncia di rito, appare opportuno rimettere alla Corte munita di competenza la liquidazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza sez.10,in persona del Giudice monocratico designato, dichiara la propria incompetenza territoriale in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TA, assegnando il termine di giorni novanta per la riassunzione. Rimette al Giudice munito di competenza la liquidazione delle spese della presente fase. Il Giudice monocratico Concetta
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