TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/09/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5077 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Monreale (SU) il 22/11/1966, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Stefanino Casti, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefanino Casti, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 20/05/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Assemini, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 [...]
, dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati: CP_1
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il domicilio già coniugale sito in Assemini, Via Napoli n. 26, è assegnato alla NO , unitamente ai mobili che lo arredano e ad esclusione Controparte_1 degli effetti personali del Signor che provvederà a Parte_1 ritirarli.
3) I figli e manterranno la propria residenza presso la madre, Persona_1 Per_2 presso cui resteranno domiciliati.
4) I ricorrenti danno reciprocamente atto del fatto che ciascuno di loro è in grado di provvedere autonomamente al mantenimento, all'istruzione, alla cura e alla dignitosa collocazione dei figli e e, pertanto, stabiliscono che Per_1 Per_2 entrambi i genitori provvederanno direttamente al loro mantenimento, educazione e crescita come per legge.
5) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra Parte_1 [...]
, entro il giorno 05 di ogni mese, la somma di € 600,00 (seicento/00) a CP_1 titolo di concorso al mantenimento del coniuge, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT a partire dal 01.01.2026.
Pag. 2 di 3 6) Le spese straordinarie, da sostenere nell'interesse dei figli, saranno a carico dei coniugi al 50% secondo la regolamentazione e le indicazioni di cui alle Linee Guida del C.N.F. del 29.11.2017.
7) Il Signor si obbliga al pagamento delle rate del Parte_1 mutuo dell'immobile già domicilio coniugale fino alla sua naturale scadenza.
Il Signor si obbliga altresì al pagamento dei Parte_1 consumi relativi all'utenza elettrica, sino al miglioramento delle condizioni economiche della NO , con l'inizio della sua attività Controparte_1 lavorativa.
8) I coniugi si prestano fin d'ora il reciproco consenso per il rilascio del passaporto
o di documenti equipollenti per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 25/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5077 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Monreale (SU) il 22/11/1966, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Stefanino Casti, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefanino Casti, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 20/05/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Assemini, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 [...]
, dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati: CP_1
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il domicilio già coniugale sito in Assemini, Via Napoli n. 26, è assegnato alla NO , unitamente ai mobili che lo arredano e ad esclusione Controparte_1 degli effetti personali del Signor che provvederà a Parte_1 ritirarli.
3) I figli e manterranno la propria residenza presso la madre, Persona_1 Per_2 presso cui resteranno domiciliati.
4) I ricorrenti danno reciprocamente atto del fatto che ciascuno di loro è in grado di provvedere autonomamente al mantenimento, all'istruzione, alla cura e alla dignitosa collocazione dei figli e e, pertanto, stabiliscono che Per_1 Per_2 entrambi i genitori provvederanno direttamente al loro mantenimento, educazione e crescita come per legge.
5) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra Parte_1 [...]
, entro il giorno 05 di ogni mese, la somma di € 600,00 (seicento/00) a CP_1 titolo di concorso al mantenimento del coniuge, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT a partire dal 01.01.2026.
Pag. 2 di 3 6) Le spese straordinarie, da sostenere nell'interesse dei figli, saranno a carico dei coniugi al 50% secondo la regolamentazione e le indicazioni di cui alle Linee Guida del C.N.F. del 29.11.2017.
7) Il Signor si obbliga al pagamento delle rate del Parte_1 mutuo dell'immobile già domicilio coniugale fino alla sua naturale scadenza.
Il Signor si obbliga altresì al pagamento dei Parte_1 consumi relativi all'utenza elettrica, sino al miglioramento delle condizioni economiche della NO , con l'inizio della sua attività Controparte_1 lavorativa.
8) I coniugi si prestano fin d'ora il reciproco consenso per il rilascio del passaporto
o di documenti equipollenti per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 25/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3