CA
Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/05/2025, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G.4901/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 3596/2022 pubblicata l'8.4.2022, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gianluca Serino (C.F. ) (pec: C.F._2
e/o all''indirizzo telematico: Email_1
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo Email_2 sito in Napoli, alla Via G. Porzio, Is. G/2.
APPELLANTE
CONTRO
, nella qualità di Impresa designata del Fondo di Garanzia Controparte_1
Vittime della Strada per la Regione Campania, (C.F. , in persona P.IVA_1 dell'Amministratore Delegato dr. e del Direttore Generale dr. Controparte_2
rappresentata e difesa dall' Avv. Aniello De Ruberto (C.F. Controparte_3 (pec. (fax 0817611678) ed C.F._3 Email_3
elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via S. Lucia n.15.
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n.3596/2022 pubblicata in data 08.04.2022, non notificata, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda di risarcimento danni proposta da nei Parte_1 confronti di e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore della convenuta, che liquidava in € 1928,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge
2. L'attore, con atto di citazione notificato in rinnovazione il 28.5.2019, aveva agito contro la , quale impresa designata per il Fondo vittime della strada per la Controparte_1
Regione Campania, al fine di ricevere il risarcimento dei danni per le lesioni subite in occasione del sinistro stradale occorso il giorno 18.04.2017 alle ore 22:30 circa in Napoli, alla Via Madonna delle Grazie, allorchè, mentre era intento ad attraversare regolarmente la strada sulle strisce pedonali, era stato investito da un'autovettura non identificata, che si era allontanata senza prestare soccorso. Aveva dedotto di aver riportato, in conseguenza del sinistro, lesioni personali per le quali era stato prontamente soccorso presso l'Ospedale "A.
Cardarelli" di Napoli.
3. Costituitasi in giudizio, la aveva contestato la domanda Controparte_1
chiedendone il rigetto.
4. Il tribunale rigettava la domanda per difetto di prova, stante la decadenza dell'attore dalla prova testimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 104 e 208 cpc, per non essere il suo procuratore comparso all'udienza dell'11.1.2022 fissata per l'escussione dei testi ammessi su sua richiesta e nella quale parte convenuta aveva chiesto darsi atto dell'assenza di controparte dichiarandone la decadenza con rinvio per la precisazione delle conclusioni. Osservava che non erano state dedotte ragioni non imputabili all'attore impeditive della citazione dei testi o della presenza in udienza tali da legittimare la rimessione in termini. Aggiungeva che la domanda attorea non poteva essere accolta sulla base delle sole risultanze documentali, non potendo escludersi che i pretesi danni si fossero prodotti per effetto di un determinismo eziologico diverso da quello descritto in citazione dall'attore, mancando la prova del fatto storico allegato nell'atto introduttivo e non risultando comprovato, sulla base della sola documentazione versata in atti, la correlazione eziologica tra le lesioni che l'attore assumeva di aver subito e la dinamica descritta da parte attrice del sinistro in questione.
5.Avverso tale decisione ha interposto appello il sig. lamentando: 1) Parte_1
nullità della sentenza ex artt. 161, comma II c.p.c. e 132, comma II n. 4 e n.5 c.p.c.; 2) violazione e falsa applicazione di norme di diritto;
3) violazione e falsa applicazione di norme di diritto per non aver il Giudice di prime cure concesso la rimessione in termini ex art.153 c.p.c.
L'appellante ha concluso chiedendo riformarsi la decisione come segue: 1) in via preliminare, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
2) dichiarare la nullità della sentenza n. 3596/2022; 3) in via principale, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, riformare la sentenza ivi impugnata;
4) accertata l'esistenza e la sussistenza, in fatto ed in diritto, dei presupposti legislativamente previsti ai sensi della vigente normativa, accertare e condannare la società Controparte_1
quale impresa designata per il Fondo vittime della strada per la Regione Campania, al
[...]
risarcimento del danno subito dall'attore, nella qualità di pedone, condannandola al risarcimento di tutti i danni in favore dell'appellante nella misura che sarà ritenuta di giustizia all'esito delle dovute attività di consulenza tecnica finalizzate all'accertamento e quantificazione dei danni, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria per le lesioni personali riportate in conseguenza del sinistro in questione;
5) condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA.
In via istruttoria ha chiesto procedersi alla assunzione della prova per testi così come articolata in primo grado sui capi ritrascritti nell'atto di appello e, all'esito, disporsi CTU medico-legale per la valutazione e quantificazione delle lesioni patite da esso deducente in conseguenza del sinistro di causa.
6. Ha resistito al gravame la n.q. indicata in epigrafe, chiedendo Controparte_1
dichiararsi inammissibile il primo motivo di appello ed infondati gli altri, con rigetto integrale dell'impugnazione, vinte le spese del grado.
7. È stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 23.1.2025 in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.01.2025, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
8. Preliminarmente, dalla verifica d'ufficio, risulta che l'impugnazione è tempestiva.
Al riguardo, dall'esame degli atti emerge che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 08.04.2022; b) non è stata notificata;
c) l'atto d'appello è stato notificato in data
08.11.2022.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc – di sei mesi dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n.
69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) – da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum.
9. Tanto debitamente premesso, l'appello è infondato e va respinto.
9.1. Con il primo motivo, l'appellante deduce la nullità della sentenza ex art.161, comma II
c.p.c. e 132 comma II n.4 e n.5 c.p.c., per omessa esposizione delle ragioni di fatto della decisione nonché la sua inesistenza per essere la decisione pubblicata priva della firma digitale e della sottoscrizione del giudice, rendendo impossibile l'identificazione del suo autore.
9.1.1. Il mezzo, sotto entrambi i profili denunciati, è destituito di fondamento.
9.1.2. In ordine logico- giuridico, va disattesa la doglianza di inesistenza della sentenza impugnata per difetto di sottoscrizione. Dall'esame del fascicolo telematico del primo grado risulta chiaramente che la sentenza qui impugnata, pronunciata dal primo giudice all'udienza dell'8.4.2022 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc e contenuta nel verbale di detta udienza, unitamente al quale è stata pubblicata, reca la firma digitale del suo autore dott. Francesco Cislaghi, come fatto palese dalla presenza dei segni grafici (coccarda e stringa) apposti a margine di ciascun foglio, come ben osservato dall'appellata.
9.1.3 Quanto al contenuto, trattandosi di pronuncia resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la motivazione è rispettosa del contenuto minimo prescritto da tale norma, vale a dire la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, avendo illustrato il petitum e la causa petendi della domanda attorea di risarcimento danni e i motivi del suo rigetto, senza che l'appellante abbia spiegato quale sarebbe l'omissione rilevante in cui è incorso il primo giudice nel dare conto dell'iter logico giuridico posto a fondamento della pronuncia.
Da qui l'integrale rigetto del primo mezzo
9.2. Anche gli altri due motivi, che per stretta connessione vanno esaminati congiuntamente riguardando la pronuncia di decadenza dalla prova, sono infondati.
9.2.1. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il tribunale per aver fondato la propria decisione sul falso presupposto che esso attore era rimasto assente all'udienza dell'11.01.2022, quando, invece, seppure non previsto, per l'udienza dell'11.1.2022 aveva curato il deposito telematico di note di trattazione scritta in data 10.1.2022, il quale risultava accettato con successo il giorno 11.1.2022 alle ore 9:9:32.
Di tale deposito, quindi, sia parte convenuta che il giudice avevano avuto tempestiva contezza e quest'ultimo, potendosi avvedere dell'evidente equivoco in cui era incorsa parte attrice, avrebbe dovuto rinviare ad altra udienza all'esito della quale adottare ogni provvedimento in contraddittorio tra le parti. Invece, adottando i provvedimenti di decadenza dalla prova di esso attore aveva violato il diritto di difesa e il contraddittorio.
9.2.3. Con la terza ragione l'appellante lamenta la violazione dell'art. 153 comma 2 pc per non aver il primo giudice provveduto sulla richiesta che esso deducente aveva avanzato all'udienza dell'8.4.2022 di rimessione in termini per l'espletamento della prova orale, con conseguente nullità ex art. 112 cpc della sentenza pronunciata alla medesima udienza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
9.3. Entrambe le ragioni sono prive di pregio.
Risulta dagli atti del primo grado che:
- con ordinanza depositata il 4.12.2020, ritualmente comunicata alle parti, il giudice di prime cure ammetteva la prova testimoniale articolata dall'attore nella memoria ex Pt_1 art. 183 comma VI secondo termine cpc (con esclusione del capo d e delle parti in negativo formulate nel capo c) e fissava per il suo espletamento l'udienza dell'11.1.2022 ore 12.00;
-a tale udienza, da tenersi in presenza, compariva il solo difensore di parte convenuta che chiedeva darsi atto dell'assenza di controparte e pronunciarsi la decadenza dalla prova con rinvio per la precisazione delle conclusioni mentre nessuno compariva per l'attore;
- il giudice rinviava per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza dell'8.4.2022;
- a tale ultima udienza compariva il solo difensore dell'attore che chiedeva la rimessione in termini per l'espletamento della prova prevista per la data dell'11.1.2022 “rispetto alla quale la parte erroneamente aveva depositato note di trattazione scritta richiedendo l'ammissione della prova” (così testualmente si legge nel verbale di udienza) e il giudice, all'esito della camera di consiglio, decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Tali essendo gli incontestati e documentati eventi del primo grado, appare corretta la decisione del tribunale di considerare parte attrice assente per l'udienza dell'11.1.2022 fissata per l'espletamento della prova testimoniale ammessa su sua istanza, trattandosi di udienza da celebrarsi senza dubbio in presenza come disposto con ordinanza riservata del
4.12.2020 ed essendo, per conseguenza, del tutto irrituale il deposito telematico avvenuto in pari data di note di trattazione scritta a cura dell'avv. Serino, difensore del note tra Pt_1
l'altro contenenti richiesta non di differimento dell'udienza per l'espletamento della prova, bensì di ammissione della prova già ammessa e da svolgersi in quel contesto.
Alla successiva udienza dell'8.4.2022 , rinviata per la decisione ex art. 281 sexies cpc, non risultano dedotte dall'avv. Serino, difensore dell'attore, cause non imputabili a sé circa la mancata comparizione e citazione dei testi all'udienza dell'11.1.2022, che avrebbero potuto condurre alla revoca della (implicita) pronuncia di decadenza contenuta nell'ordinanza di rinvio per la decisione ex art. 281 sexies cpc resa a verbale dell'11.1.2022.
Invero, come dichiarato a verbale dal prefato difensore, l'assenza all'udienza in presenza destinata alla prova risulta essere frutto di un errore del medesimo avvocato, incorso in equivoco circa l'attività processuale cui era destinata detta udienza, errore che non risulta scusabile e che è a lui addebitabile, mancando la deduzione e la prova di un fatto esterno alla sfera di controllo della parte o del medesimo difensore quale causa dell'inattività rispetto all'incombente istruttorio (cfr. Cass. sent. 15908/2006).
Ne consegue che in modo corretto il tribunale, difettando una giustificazione idonea ad escludere la sanzione della decadenza dell'attore dalla prova, ha statuito in tali termini nella sentenza resa a verbale in esito all'udienza dell'8.4.2022, dopo aver dato modo alla difesa del di spiegare le ragioni dell'assenza, nel pieno rispetto del principio di difesa e del Pt_1
contraddittorio.
Sulla scorta di tali considerazioni, i due motivi di censura vanno rigettati.
In conclusione, l'appello è integralmente infondato e va respinto.
10. Le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante per il principio della soccombenza e liquidate come di seguito, utilizzando in via parametrica gli importi minimi di cui al DM 55/14 e succ. mod. (considerata la ripetitività delle questioni controverse) e tenuto conto del valore della causa ( scaglione da euro 5201,00 ad euro 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta ( fase di studio, introduttiva e decisoria).
11. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'appellante, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR
2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da avverso la sentenza n.3596/2022 del tribunale di Parte_1
Napoli così definitivamente provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna al pagamento, in favore di quale Parte_1 Controparte_1 impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Campania- delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 1984,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto che l'appellante è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR
2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, li 23.4.2025
Il presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G.4901/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 3596/2022 pubblicata l'8.4.2022, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gianluca Serino (C.F. ) (pec: C.F._2
e/o all''indirizzo telematico: Email_1
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo Email_2 sito in Napoli, alla Via G. Porzio, Is. G/2.
APPELLANTE
CONTRO
, nella qualità di Impresa designata del Fondo di Garanzia Controparte_1
Vittime della Strada per la Regione Campania, (C.F. , in persona P.IVA_1 dell'Amministratore Delegato dr. e del Direttore Generale dr. Controparte_2
rappresentata e difesa dall' Avv. Aniello De Ruberto (C.F. Controparte_3 (pec. (fax 0817611678) ed C.F._3 Email_3
elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via S. Lucia n.15.
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n.3596/2022 pubblicata in data 08.04.2022, non notificata, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda di risarcimento danni proposta da nei Parte_1 confronti di e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore della convenuta, che liquidava in € 1928,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge
2. L'attore, con atto di citazione notificato in rinnovazione il 28.5.2019, aveva agito contro la , quale impresa designata per il Fondo vittime della strada per la Controparte_1
Regione Campania, al fine di ricevere il risarcimento dei danni per le lesioni subite in occasione del sinistro stradale occorso il giorno 18.04.2017 alle ore 22:30 circa in Napoli, alla Via Madonna delle Grazie, allorchè, mentre era intento ad attraversare regolarmente la strada sulle strisce pedonali, era stato investito da un'autovettura non identificata, che si era allontanata senza prestare soccorso. Aveva dedotto di aver riportato, in conseguenza del sinistro, lesioni personali per le quali era stato prontamente soccorso presso l'Ospedale "A.
Cardarelli" di Napoli.
3. Costituitasi in giudizio, la aveva contestato la domanda Controparte_1
chiedendone il rigetto.
4. Il tribunale rigettava la domanda per difetto di prova, stante la decadenza dell'attore dalla prova testimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 104 e 208 cpc, per non essere il suo procuratore comparso all'udienza dell'11.1.2022 fissata per l'escussione dei testi ammessi su sua richiesta e nella quale parte convenuta aveva chiesto darsi atto dell'assenza di controparte dichiarandone la decadenza con rinvio per la precisazione delle conclusioni. Osservava che non erano state dedotte ragioni non imputabili all'attore impeditive della citazione dei testi o della presenza in udienza tali da legittimare la rimessione in termini. Aggiungeva che la domanda attorea non poteva essere accolta sulla base delle sole risultanze documentali, non potendo escludersi che i pretesi danni si fossero prodotti per effetto di un determinismo eziologico diverso da quello descritto in citazione dall'attore, mancando la prova del fatto storico allegato nell'atto introduttivo e non risultando comprovato, sulla base della sola documentazione versata in atti, la correlazione eziologica tra le lesioni che l'attore assumeva di aver subito e la dinamica descritta da parte attrice del sinistro in questione.
5.Avverso tale decisione ha interposto appello il sig. lamentando: 1) Parte_1
nullità della sentenza ex artt. 161, comma II c.p.c. e 132, comma II n. 4 e n.5 c.p.c.; 2) violazione e falsa applicazione di norme di diritto;
3) violazione e falsa applicazione di norme di diritto per non aver il Giudice di prime cure concesso la rimessione in termini ex art.153 c.p.c.
L'appellante ha concluso chiedendo riformarsi la decisione come segue: 1) in via preliminare, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
2) dichiarare la nullità della sentenza n. 3596/2022; 3) in via principale, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, riformare la sentenza ivi impugnata;
4) accertata l'esistenza e la sussistenza, in fatto ed in diritto, dei presupposti legislativamente previsti ai sensi della vigente normativa, accertare e condannare la società Controparte_1
quale impresa designata per il Fondo vittime della strada per la Regione Campania, al
[...]
risarcimento del danno subito dall'attore, nella qualità di pedone, condannandola al risarcimento di tutti i danni in favore dell'appellante nella misura che sarà ritenuta di giustizia all'esito delle dovute attività di consulenza tecnica finalizzate all'accertamento e quantificazione dei danni, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria per le lesioni personali riportate in conseguenza del sinistro in questione;
5) condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA.
In via istruttoria ha chiesto procedersi alla assunzione della prova per testi così come articolata in primo grado sui capi ritrascritti nell'atto di appello e, all'esito, disporsi CTU medico-legale per la valutazione e quantificazione delle lesioni patite da esso deducente in conseguenza del sinistro di causa.
6. Ha resistito al gravame la n.q. indicata in epigrafe, chiedendo Controparte_1
dichiararsi inammissibile il primo motivo di appello ed infondati gli altri, con rigetto integrale dell'impugnazione, vinte le spese del grado.
7. È stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 23.1.2025 in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.01.2025, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
8. Preliminarmente, dalla verifica d'ufficio, risulta che l'impugnazione è tempestiva.
Al riguardo, dall'esame degli atti emerge che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 08.04.2022; b) non è stata notificata;
c) l'atto d'appello è stato notificato in data
08.11.2022.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc – di sei mesi dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n.
69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) – da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum.
9. Tanto debitamente premesso, l'appello è infondato e va respinto.
9.1. Con il primo motivo, l'appellante deduce la nullità della sentenza ex art.161, comma II
c.p.c. e 132 comma II n.4 e n.5 c.p.c., per omessa esposizione delle ragioni di fatto della decisione nonché la sua inesistenza per essere la decisione pubblicata priva della firma digitale e della sottoscrizione del giudice, rendendo impossibile l'identificazione del suo autore.
9.1.1. Il mezzo, sotto entrambi i profili denunciati, è destituito di fondamento.
9.1.2. In ordine logico- giuridico, va disattesa la doglianza di inesistenza della sentenza impugnata per difetto di sottoscrizione. Dall'esame del fascicolo telematico del primo grado risulta chiaramente che la sentenza qui impugnata, pronunciata dal primo giudice all'udienza dell'8.4.2022 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc e contenuta nel verbale di detta udienza, unitamente al quale è stata pubblicata, reca la firma digitale del suo autore dott. Francesco Cislaghi, come fatto palese dalla presenza dei segni grafici (coccarda e stringa) apposti a margine di ciascun foglio, come ben osservato dall'appellata.
9.1.3 Quanto al contenuto, trattandosi di pronuncia resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la motivazione è rispettosa del contenuto minimo prescritto da tale norma, vale a dire la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, avendo illustrato il petitum e la causa petendi della domanda attorea di risarcimento danni e i motivi del suo rigetto, senza che l'appellante abbia spiegato quale sarebbe l'omissione rilevante in cui è incorso il primo giudice nel dare conto dell'iter logico giuridico posto a fondamento della pronuncia.
Da qui l'integrale rigetto del primo mezzo
9.2. Anche gli altri due motivi, che per stretta connessione vanno esaminati congiuntamente riguardando la pronuncia di decadenza dalla prova, sono infondati.
9.2.1. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il tribunale per aver fondato la propria decisione sul falso presupposto che esso attore era rimasto assente all'udienza dell'11.01.2022, quando, invece, seppure non previsto, per l'udienza dell'11.1.2022 aveva curato il deposito telematico di note di trattazione scritta in data 10.1.2022, il quale risultava accettato con successo il giorno 11.1.2022 alle ore 9:9:32.
Di tale deposito, quindi, sia parte convenuta che il giudice avevano avuto tempestiva contezza e quest'ultimo, potendosi avvedere dell'evidente equivoco in cui era incorsa parte attrice, avrebbe dovuto rinviare ad altra udienza all'esito della quale adottare ogni provvedimento in contraddittorio tra le parti. Invece, adottando i provvedimenti di decadenza dalla prova di esso attore aveva violato il diritto di difesa e il contraddittorio.
9.2.3. Con la terza ragione l'appellante lamenta la violazione dell'art. 153 comma 2 pc per non aver il primo giudice provveduto sulla richiesta che esso deducente aveva avanzato all'udienza dell'8.4.2022 di rimessione in termini per l'espletamento della prova orale, con conseguente nullità ex art. 112 cpc della sentenza pronunciata alla medesima udienza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
9.3. Entrambe le ragioni sono prive di pregio.
Risulta dagli atti del primo grado che:
- con ordinanza depositata il 4.12.2020, ritualmente comunicata alle parti, il giudice di prime cure ammetteva la prova testimoniale articolata dall'attore nella memoria ex Pt_1 art. 183 comma VI secondo termine cpc (con esclusione del capo d e delle parti in negativo formulate nel capo c) e fissava per il suo espletamento l'udienza dell'11.1.2022 ore 12.00;
-a tale udienza, da tenersi in presenza, compariva il solo difensore di parte convenuta che chiedeva darsi atto dell'assenza di controparte e pronunciarsi la decadenza dalla prova con rinvio per la precisazione delle conclusioni mentre nessuno compariva per l'attore;
- il giudice rinviava per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza dell'8.4.2022;
- a tale ultima udienza compariva il solo difensore dell'attore che chiedeva la rimessione in termini per l'espletamento della prova prevista per la data dell'11.1.2022 “rispetto alla quale la parte erroneamente aveva depositato note di trattazione scritta richiedendo l'ammissione della prova” (così testualmente si legge nel verbale di udienza) e il giudice, all'esito della camera di consiglio, decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Tali essendo gli incontestati e documentati eventi del primo grado, appare corretta la decisione del tribunale di considerare parte attrice assente per l'udienza dell'11.1.2022 fissata per l'espletamento della prova testimoniale ammessa su sua istanza, trattandosi di udienza da celebrarsi senza dubbio in presenza come disposto con ordinanza riservata del
4.12.2020 ed essendo, per conseguenza, del tutto irrituale il deposito telematico avvenuto in pari data di note di trattazione scritta a cura dell'avv. Serino, difensore del note tra Pt_1
l'altro contenenti richiesta non di differimento dell'udienza per l'espletamento della prova, bensì di ammissione della prova già ammessa e da svolgersi in quel contesto.
Alla successiva udienza dell'8.4.2022 , rinviata per la decisione ex art. 281 sexies cpc, non risultano dedotte dall'avv. Serino, difensore dell'attore, cause non imputabili a sé circa la mancata comparizione e citazione dei testi all'udienza dell'11.1.2022, che avrebbero potuto condurre alla revoca della (implicita) pronuncia di decadenza contenuta nell'ordinanza di rinvio per la decisione ex art. 281 sexies cpc resa a verbale dell'11.1.2022.
Invero, come dichiarato a verbale dal prefato difensore, l'assenza all'udienza in presenza destinata alla prova risulta essere frutto di un errore del medesimo avvocato, incorso in equivoco circa l'attività processuale cui era destinata detta udienza, errore che non risulta scusabile e che è a lui addebitabile, mancando la deduzione e la prova di un fatto esterno alla sfera di controllo della parte o del medesimo difensore quale causa dell'inattività rispetto all'incombente istruttorio (cfr. Cass. sent. 15908/2006).
Ne consegue che in modo corretto il tribunale, difettando una giustificazione idonea ad escludere la sanzione della decadenza dell'attore dalla prova, ha statuito in tali termini nella sentenza resa a verbale in esito all'udienza dell'8.4.2022, dopo aver dato modo alla difesa del di spiegare le ragioni dell'assenza, nel pieno rispetto del principio di difesa e del Pt_1
contraddittorio.
Sulla scorta di tali considerazioni, i due motivi di censura vanno rigettati.
In conclusione, l'appello è integralmente infondato e va respinto.
10. Le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante per il principio della soccombenza e liquidate come di seguito, utilizzando in via parametrica gli importi minimi di cui al DM 55/14 e succ. mod. (considerata la ripetitività delle questioni controverse) e tenuto conto del valore della causa ( scaglione da euro 5201,00 ad euro 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta ( fase di studio, introduttiva e decisoria).
11. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'appellante, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR
2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da avverso la sentenza n.3596/2022 del tribunale di Parte_1
Napoli così definitivamente provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna al pagamento, in favore di quale Parte_1 Controparte_1 impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Campania- delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 1984,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto che l'appellante è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR
2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, li 23.4.2025
Il presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello