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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 2532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2532 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango, nella causa civile iscritta al n° 3275/2022 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosaria Pisciotta e Marco Case ed Parte_1
elettivamente domiciliato in Palermo, via Nicolò Turrisi, n. 48.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Concetta Codiglione ed elettivamente domiciliata in
Palermo, piazzetta Benedetto Cairoli.
- resistente -
All'udienza del 29 maggio 2025 ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O rigetta la domanda avente ad oggetto il periodo antecedente al verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in sede sindacale in data 25 febbraio 2014; dichiara che il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato nel livello IV - area operativo-funzionale
“conduzione” del C.C.N.L. dei Servizi Ambientali dal mese di maggio 2014; condanna parte resistente a corrispondere al ricorrente la differenza fra la retribuzione dallo stesso percepita a partire dal 25 febbraio 2014 e quella dovuta in conseguenza del riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore, con posizione parametrale B (ex art. 16, II comma, CCNL di settore), a far data dal mese di febbraio 2014; e con posizione parametrale A, a far data dal mese di febbraio 2019, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalla data di maturazione di ciascuna rata di credito sino al soddisfo;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in euro 3.000,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 aprile 2022 la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver premesso di essere dipendente della società resistente con le mansioni di “conducente”, inquadrato dalla società resistente al livello retributivo III dell'area operativo-funzionale “conduzione” del
[...]
(cfr. allegati nn. 5 e 6) conveniva in giudizio la per chiedere il Parte_2 CP_2 riconoscimento all'inquadramento economico e giuridico superiore spettantegli (“livello IV - area operativo-funzionale “conduzione” del con posizione parametrale Parte_2
“B” dal 1.10.2013 e posizione parametrale “A” dal 1.10.2018”) a far data dal mese di ottobre 2013 in relazione alle mansioni effettivamente svolte (conduzione di polipi idraulici, scarrabili, pale meccaniche, ruspe, dumper ed escavatori di massa superiore alle 10 tonnellate), nonché la condanna della società convenuta al pagamento delle relative differenze retributive sin da luglio 2013 scaturenti dall'espletamento di mansioni superiori.
Resisteva in giudizio la società convenuta, variamente contestando la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, in particolare, eccependo la circostanza per cui il “ricorrente, con verbale di conciliazione in sede sindacale ex artt. 2113, co. 4, del c.c. e 411, co. 3, c.p.c., ha rinunciato ad
ogni pretesa nei confronti della Società oggi convenuta, e conseguentemente nulla può CP_2
essere richiesto per le causali meglio esplicitate nell'allegato atto di conciliazione (che in copia si produce Doc 4) sottoscritto dal ricorrente con in data 25.02.2014”. CP_2
La causa, istruita mediante l'escussione dei testi , e Testimone_1 Testimone_2 [...]
veniva decisa all'udienza del 29 maggio 2025, come da dispositivo in epigrafe. Tes_3
Anzitutto, deve rigettarsi la domanda con riferimento al periodo tra l'assunzione del ricorrente alle dipendenze della società resistente (luglio 2013) e la conciliazione avvenuta in sede sindacale il
25 febbraio 2014 (cfr. verbale di conciliazione allegato n. 2 del ricorso introduttivo), atteso che l'art. 2113 c.c., per espressa previsione al comma IV, non si applica “alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile”. Né nello specifico sono stati addotti dalla parte ricorrente motivi per ritenere l'invalidità della stessa.
Per quanto concerne, invece, la restante parte del rapporto di lavoro, deve ritenersi incontestata da parte convenuta la durata del rapporto di lavoro e l'applicabilità al rapporto in questione del
Contratto collettivo di riferimento ( del 10.07.2016). Parte_2
La fondatezza delle pretese creditorie avanzate dal ricorrente va, dunque, vagliata alla luce della suddetta fonte negoziale.
Va, in primo luogo, ritenuta fondata la domanda relativa al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori.
2 Per un corretto vaglio di tale pretesa, assumono particolare rilievo le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema Corte (ex multis 1677/1984) secondo cui “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le
mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura
organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare - sulla base di tutte le risultanze probatorie - il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di
ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 cod. civ.”.
Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche è, quindi, opportuno partire dalla disamina della declaratoria contrattuale relative alla qualifica entro la quale il ricorrente chiede di essere incluso ai sensi dell'art. 2103 c.c.
Il ricorrente era, all'epoca dei fatti di causa, inquadrato livello retributivo III dell'area operativo- funzionale “conduzione” del C.C.N.L. dei Servizi Ambientali, al quale appartengono i “Lavoratori che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che
richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi
d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C”. Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, assicurano la loro prestazione, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati, quali: autocompattatore;
autolavacassonetti; autocarri per trasporto rifiuti;
autoinnaffiatrice; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino a 6 T, pale,
ruspe, trattori ed escavatori di peso fino a 10 T. Appartiene altresì a questo livello il conducente di autocompattatore addetto al servizio di carico, scarico e attività accessorie in qualità di operatore unico ovvero in concorso con altro operatore” (cfr. art. 15 dei C.C.N.L. in atti, declaratoria liv. III – area conduzione).
Il ricorrente rivendicava, tuttavia, il superiore inquadramento CCNL cit. al quale appartengono i
“Lavoratori che svolgono attività di conduzione richiedenti una professionalità adeguata per
3 l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico- pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa limitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore. Nell'ambito del servizio di raccolta effettuano attività di carico, scarico e accessorie come operatore unico, manovrando da bordo i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati (es. autocompattatore assistito da dispositivi di caricamento video,
autolavacassonetti ecc.) e comunque assicurando anche le operazioni complementari necessarie per il completamento delle funzioni operative degli stessi (es. aggancio e sgancio di scarrabili, rimorchi, multibenne, ecc.)” (cfr. art. 15 dei C.C.N.L. in atti, declaratoria liv. IV – area conduzione). Il CCNL indica tra i profili esemplificativi:
“- Conducente di: autocompattatore con dispositivo automatizzato di caricamento assistito da apparecchiature video computerizzate;
autolavacassonetti; autospazzatrice di massa complessiva
a pieno carico superiore a 6 T;
pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso superiore a 10 T; automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di funi, bracci, ganci, catene, polipi
e benne azionati meccanicamente e/o idraulicamente;
autoarticolati; autotreni con rimorchio;
autosnodati; ecc.;
- Appartiene, altresì, a questo livello di inquadramento professionale, l'autista di combinata
responsabile della manovra dell'alta pressione, con intervento personale e diretto, in CP_3
fognature ed in pozzi neri, in concorso con uno o più lavoratori, dei quali può avere il coordinamento”.
Orbene già dalla declaratoria contrattuale appare con evidenza come l'elemento qualificante dell'inquadramento testé descritto consista nell'elevata esperienza professionale adeguata alla conduzione di mezzi pesanti (autospazzatrice con massa superiore alle sei tonnellate e in generale mezzi con massa superiore alle dieci tonnellate), nonché nella autonomia operativa “limitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate”.
Ciò posto, dall'istruttoria espletata è emerso, anzitutto, come il ricorrente conducesse mezzi diversi, più complessi e di massa superiore a quelli utilizzati dagli operai di III livello, e fosse, quindi, in possesso di un maggior grado di professionalità.
Al riguardo è opportuno riportare le dichiarazioni rese sul punto dal teste , Testimone_1
“responsabile dell'area operativa di ”, che ha riferito: “da circa quindici anni lavoro con CP_4
il ricorrente. A.D.R. Il ricorrente ha sempre svolto mansioni di autista di mezzi pesanti, quali escavatori cingolati, compattatori da discarica, pale gommate di grosse dimensioni, ruspe, escavatore frontale. A.D.R. Le istruzioni che riceve il ricorrente sono relative al compito da
4 svolgere e al mezzo da utilizzare, dopodiché la prestazione la esegui in autonomia. A.D.R.
Qualsiasi mezzo utilizzato dal ricorrente è superiore alle dieci tonnellate” (cfr. verbale di udienza del 26 novembre 2024).
Tali circostanze sono state integralmente confermate dal teste , capoarea del Testimone_2
ricorrente, il quale ha dichiarato: “A.D.R. Il ricorrente è autista di mezzi quali: pale cingolate, polipi, pale gommate, compattatori da discarica, escavatori frontali, tutti mezzi che superano le dieci tonnellate. A.D.R. Dapprima gli autisti vengono formati dalla stessa società e poi in base alle esigenze di servizio assegniamo l'uno o l'altro mezzo, dopodiché consegniamo il piano di lavoro che prevede l'attività che poi andranno a svolgere” (cfr. verbale di udienza del 26 novembre 2024), nonché ribadite dal teste di parte resistente, , che ha riferito: “Dal 1998 sono Testimone_3
Cont dipendente della e dal 12.7.2016 al 30.6.2024 sono stato assegnato come funzionario alla
discarica di . A.D.R. Il ricorrente ha svolto sempre le mansioni di autista in ambito due CP_4
e successivamente sempre nell'ambito dei trasporti nell'ambito uno. Segnatamente il ricorrente guida tutti i mezzi a disposizione della discarica, tutti che superano le dieci tonnellate, per cui è necessario un patentino che viene rilasciato all'esito positivo di un corso di formazione. A.D.R. Al ricorrente viene assegnato un mezzo accompagnato da un foglio di viaggio sul quale è scritto dove
recarsi e cosa deve fare. A.D.R. Preciso che il ricorrente svolgeva la sua prestazione all'interno di tutte le piattaforme di .” (cfr. verbale di udienza del 26 novembre 2024). CP_4
In forza delle concordanti dichiarazioni sopra raccolte, si rinviene, quindi, nell'espletamento da parte del ricorrente delle proprie mansioni, quel significativo grado di professionalità che la declaratoria contrattuale attribuisce agli operatori del IV livello.
Le complessive risultanze probatorie, sopra sintetizzate portano, quindi, a concludere che le mansioni del ricorrente siano riconducibili al vantato livello contrattuale, rientrando pienamente nell'inquadramento richiesto.
Alla luce delle pregresse considerazioni, deve, pertanto, considerarsi fondata la domanda avanzata dal ricorrente per il riconoscimento del diritto alla qualifica superiore richiesta a partire dal mese di maggio 2014 (ossia decorsi tre mesi dallo svolgimento di mansioni superiori ex art. 2103 nella formulazione in vigore al momento della stipula del contratto di lavoro), ed alla percezione delle differenze retributive maturate in conseguenza del riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore , posizione parametrale B (ex art. 16, II comma, CCNL di settore), a far data dal mese di febbraio 2014; e con posizione parametrale A, a far data dal mese di febbraio 2019
(cioè trascorsi cinque anni di effettiva prestazione nel medesimo livello professionale, ex art. 15, comma X, secondo il quale “Il personale neo assunto o comunque inquadrato nelle posizioni
5 parametrali di tipo B accede alle corrispondenti posizioni parametrali di tipo A del medesimo livello professionale solo dopo che siano trascorsi 5 anni di effettiva prestazione”).
Pertanto la società convenuta va condannata a corrispondere al ricorrente la differenza fra la retribuzione dallo stesso percepita a partire dal mese di febbraio 2014, e quella dovuta ad un dipendente di pari anzianità inquadrato nella qualifica di “Conducente” di cui al livello IV del di settore, con posizione parametrale B per i primi cinque anni e, successivamente, con Pt_2
posizione parametrale A, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalla data di maturazione di ciascuna rata di credito sino al soddisfo.
Il ricorso, pertanto, va accolto nei limiti di cui al dispositivo, al quale si rinvia anche per la liquidazione delle spese di lite, che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 29 maggio 2025
IL GIUDICE
Giuseppe Tango
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango, nella causa civile iscritta al n° 3275/2022 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosaria Pisciotta e Marco Case ed Parte_1
elettivamente domiciliato in Palermo, via Nicolò Turrisi, n. 48.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Concetta Codiglione ed elettivamente domiciliata in
Palermo, piazzetta Benedetto Cairoli.
- resistente -
All'udienza del 29 maggio 2025 ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O rigetta la domanda avente ad oggetto il periodo antecedente al verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in sede sindacale in data 25 febbraio 2014; dichiara che il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato nel livello IV - area operativo-funzionale
“conduzione” del C.C.N.L. dei Servizi Ambientali dal mese di maggio 2014; condanna parte resistente a corrispondere al ricorrente la differenza fra la retribuzione dallo stesso percepita a partire dal 25 febbraio 2014 e quella dovuta in conseguenza del riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore, con posizione parametrale B (ex art. 16, II comma, CCNL di settore), a far data dal mese di febbraio 2014; e con posizione parametrale A, a far data dal mese di febbraio 2019, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalla data di maturazione di ciascuna rata di credito sino al soddisfo;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in euro 3.000,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 aprile 2022 la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver premesso di essere dipendente della società resistente con le mansioni di “conducente”, inquadrato dalla società resistente al livello retributivo III dell'area operativo-funzionale “conduzione” del
[...]
(cfr. allegati nn. 5 e 6) conveniva in giudizio la per chiedere il Parte_2 CP_2 riconoscimento all'inquadramento economico e giuridico superiore spettantegli (“livello IV - area operativo-funzionale “conduzione” del con posizione parametrale Parte_2
“B” dal 1.10.2013 e posizione parametrale “A” dal 1.10.2018”) a far data dal mese di ottobre 2013 in relazione alle mansioni effettivamente svolte (conduzione di polipi idraulici, scarrabili, pale meccaniche, ruspe, dumper ed escavatori di massa superiore alle 10 tonnellate), nonché la condanna della società convenuta al pagamento delle relative differenze retributive sin da luglio 2013 scaturenti dall'espletamento di mansioni superiori.
Resisteva in giudizio la società convenuta, variamente contestando la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, in particolare, eccependo la circostanza per cui il “ricorrente, con verbale di conciliazione in sede sindacale ex artt. 2113, co. 4, del c.c. e 411, co. 3, c.p.c., ha rinunciato ad
ogni pretesa nei confronti della Società oggi convenuta, e conseguentemente nulla può CP_2
essere richiesto per le causali meglio esplicitate nell'allegato atto di conciliazione (che in copia si produce Doc 4) sottoscritto dal ricorrente con in data 25.02.2014”. CP_2
La causa, istruita mediante l'escussione dei testi , e Testimone_1 Testimone_2 [...]
veniva decisa all'udienza del 29 maggio 2025, come da dispositivo in epigrafe. Tes_3
Anzitutto, deve rigettarsi la domanda con riferimento al periodo tra l'assunzione del ricorrente alle dipendenze della società resistente (luglio 2013) e la conciliazione avvenuta in sede sindacale il
25 febbraio 2014 (cfr. verbale di conciliazione allegato n. 2 del ricorso introduttivo), atteso che l'art. 2113 c.c., per espressa previsione al comma IV, non si applica “alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile”. Né nello specifico sono stati addotti dalla parte ricorrente motivi per ritenere l'invalidità della stessa.
Per quanto concerne, invece, la restante parte del rapporto di lavoro, deve ritenersi incontestata da parte convenuta la durata del rapporto di lavoro e l'applicabilità al rapporto in questione del
Contratto collettivo di riferimento ( del 10.07.2016). Parte_2
La fondatezza delle pretese creditorie avanzate dal ricorrente va, dunque, vagliata alla luce della suddetta fonte negoziale.
Va, in primo luogo, ritenuta fondata la domanda relativa al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori.
2 Per un corretto vaglio di tale pretesa, assumono particolare rilievo le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema Corte (ex multis 1677/1984) secondo cui “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le
mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura
organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare - sulla base di tutte le risultanze probatorie - il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di
ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 cod. civ.”.
Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche è, quindi, opportuno partire dalla disamina della declaratoria contrattuale relative alla qualifica entro la quale il ricorrente chiede di essere incluso ai sensi dell'art. 2103 c.c.
Il ricorrente era, all'epoca dei fatti di causa, inquadrato livello retributivo III dell'area operativo- funzionale “conduzione” del C.C.N.L. dei Servizi Ambientali, al quale appartengono i “Lavoratori che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che
richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi
d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C”. Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, assicurano la loro prestazione, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati, quali: autocompattatore;
autolavacassonetti; autocarri per trasporto rifiuti;
autoinnaffiatrice; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino a 6 T, pale,
ruspe, trattori ed escavatori di peso fino a 10 T. Appartiene altresì a questo livello il conducente di autocompattatore addetto al servizio di carico, scarico e attività accessorie in qualità di operatore unico ovvero in concorso con altro operatore” (cfr. art. 15 dei C.C.N.L. in atti, declaratoria liv. III – area conduzione).
Il ricorrente rivendicava, tuttavia, il superiore inquadramento CCNL cit. al quale appartengono i
“Lavoratori che svolgono attività di conduzione richiedenti una professionalità adeguata per
3 l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico- pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa limitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore. Nell'ambito del servizio di raccolta effettuano attività di carico, scarico e accessorie come operatore unico, manovrando da bordo i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati (es. autocompattatore assistito da dispositivi di caricamento video,
autolavacassonetti ecc.) e comunque assicurando anche le operazioni complementari necessarie per il completamento delle funzioni operative degli stessi (es. aggancio e sgancio di scarrabili, rimorchi, multibenne, ecc.)” (cfr. art. 15 dei C.C.N.L. in atti, declaratoria liv. IV – area conduzione). Il CCNL indica tra i profili esemplificativi:
“- Conducente di: autocompattatore con dispositivo automatizzato di caricamento assistito da apparecchiature video computerizzate;
autolavacassonetti; autospazzatrice di massa complessiva
a pieno carico superiore a 6 T;
pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso superiore a 10 T; automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di funi, bracci, ganci, catene, polipi
e benne azionati meccanicamente e/o idraulicamente;
autoarticolati; autotreni con rimorchio;
autosnodati; ecc.;
- Appartiene, altresì, a questo livello di inquadramento professionale, l'autista di combinata
responsabile della manovra dell'alta pressione, con intervento personale e diretto, in CP_3
fognature ed in pozzi neri, in concorso con uno o più lavoratori, dei quali può avere il coordinamento”.
Orbene già dalla declaratoria contrattuale appare con evidenza come l'elemento qualificante dell'inquadramento testé descritto consista nell'elevata esperienza professionale adeguata alla conduzione di mezzi pesanti (autospazzatrice con massa superiore alle sei tonnellate e in generale mezzi con massa superiore alle dieci tonnellate), nonché nella autonomia operativa “limitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate”.
Ciò posto, dall'istruttoria espletata è emerso, anzitutto, come il ricorrente conducesse mezzi diversi, più complessi e di massa superiore a quelli utilizzati dagli operai di III livello, e fosse, quindi, in possesso di un maggior grado di professionalità.
Al riguardo è opportuno riportare le dichiarazioni rese sul punto dal teste , Testimone_1
“responsabile dell'area operativa di ”, che ha riferito: “da circa quindici anni lavoro con CP_4
il ricorrente. A.D.R. Il ricorrente ha sempre svolto mansioni di autista di mezzi pesanti, quali escavatori cingolati, compattatori da discarica, pale gommate di grosse dimensioni, ruspe, escavatore frontale. A.D.R. Le istruzioni che riceve il ricorrente sono relative al compito da
4 svolgere e al mezzo da utilizzare, dopodiché la prestazione la esegui in autonomia. A.D.R.
Qualsiasi mezzo utilizzato dal ricorrente è superiore alle dieci tonnellate” (cfr. verbale di udienza del 26 novembre 2024).
Tali circostanze sono state integralmente confermate dal teste , capoarea del Testimone_2
ricorrente, il quale ha dichiarato: “A.D.R. Il ricorrente è autista di mezzi quali: pale cingolate, polipi, pale gommate, compattatori da discarica, escavatori frontali, tutti mezzi che superano le dieci tonnellate. A.D.R. Dapprima gli autisti vengono formati dalla stessa società e poi in base alle esigenze di servizio assegniamo l'uno o l'altro mezzo, dopodiché consegniamo il piano di lavoro che prevede l'attività che poi andranno a svolgere” (cfr. verbale di udienza del 26 novembre 2024), nonché ribadite dal teste di parte resistente, , che ha riferito: “Dal 1998 sono Testimone_3
Cont dipendente della e dal 12.7.2016 al 30.6.2024 sono stato assegnato come funzionario alla
discarica di . A.D.R. Il ricorrente ha svolto sempre le mansioni di autista in ambito due CP_4
e successivamente sempre nell'ambito dei trasporti nell'ambito uno. Segnatamente il ricorrente guida tutti i mezzi a disposizione della discarica, tutti che superano le dieci tonnellate, per cui è necessario un patentino che viene rilasciato all'esito positivo di un corso di formazione. A.D.R. Al ricorrente viene assegnato un mezzo accompagnato da un foglio di viaggio sul quale è scritto dove
recarsi e cosa deve fare. A.D.R. Preciso che il ricorrente svolgeva la sua prestazione all'interno di tutte le piattaforme di .” (cfr. verbale di udienza del 26 novembre 2024). CP_4
In forza delle concordanti dichiarazioni sopra raccolte, si rinviene, quindi, nell'espletamento da parte del ricorrente delle proprie mansioni, quel significativo grado di professionalità che la declaratoria contrattuale attribuisce agli operatori del IV livello.
Le complessive risultanze probatorie, sopra sintetizzate portano, quindi, a concludere che le mansioni del ricorrente siano riconducibili al vantato livello contrattuale, rientrando pienamente nell'inquadramento richiesto.
Alla luce delle pregresse considerazioni, deve, pertanto, considerarsi fondata la domanda avanzata dal ricorrente per il riconoscimento del diritto alla qualifica superiore richiesta a partire dal mese di maggio 2014 (ossia decorsi tre mesi dallo svolgimento di mansioni superiori ex art. 2103 nella formulazione in vigore al momento della stipula del contratto di lavoro), ed alla percezione delle differenze retributive maturate in conseguenza del riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore , posizione parametrale B (ex art. 16, II comma, CCNL di settore), a far data dal mese di febbraio 2014; e con posizione parametrale A, a far data dal mese di febbraio 2019
(cioè trascorsi cinque anni di effettiva prestazione nel medesimo livello professionale, ex art. 15, comma X, secondo il quale “Il personale neo assunto o comunque inquadrato nelle posizioni
5 parametrali di tipo B accede alle corrispondenti posizioni parametrali di tipo A del medesimo livello professionale solo dopo che siano trascorsi 5 anni di effettiva prestazione”).
Pertanto la società convenuta va condannata a corrispondere al ricorrente la differenza fra la retribuzione dallo stesso percepita a partire dal mese di febbraio 2014, e quella dovuta ad un dipendente di pari anzianità inquadrato nella qualifica di “Conducente” di cui al livello IV del di settore, con posizione parametrale B per i primi cinque anni e, successivamente, con Pt_2
posizione parametrale A, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalla data di maturazione di ciascuna rata di credito sino al soddisfo.
Il ricorso, pertanto, va accolto nei limiti di cui al dispositivo, al quale si rinvia anche per la liquidazione delle spese di lite, che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 29 maggio 2025
IL GIUDICE
Giuseppe Tango
6