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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 17/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 892/2023
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Verbale dell'udienza del 17.04.2025
In data odierna, innanzi alla dott.ssa Tania Scanu, nell'interesse di parte opponente compare l'avv.
Simone Prevete, il quale fa integrale riferimento alle difese in atti, insiste nelle conclusioni già
formulate e chiede che la causa sia decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
Nell'interesse di parte opposta, in sostituzione dell'avv. Cassinelli, compare l'avv. Massimo Illotto, il quale, richiamati gli scritti difensivi e le conclusioni in atti, chiede che la causa sia decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
Il Giudice sentita la discussione orale della causa, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
Il Giudice
Tania Scanu
~ 1 ~ Segue verbale dell'udienza del 17.04.2025.
R.G. n. 892/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 892 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliato in Oristano nello Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Simone Pietro Prevete, che lo difende e rappresenta per procura alle liti allegata all'atto di citazione, opponente
contro
(c.f. ), a mezzo della Controparte_1 P.IVA_1
mandataria con rappresentanza (c.f. , con domicilio Controparte_2 P.IVA_2 eletto in Genova nello studio dell'avv. Nicola Cassinelli, che la difende e rappresenta per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 18.03.2025,
opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse dell'opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed
incidentale: - Annullare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto;
- Con vittoria di spese e competenze di causa”;
Nell'interesse dell'opposta: “Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni meglio vista pronuncia, anche in ordine alla concessione della provvisoria esecutorietà, - in via principale e nel merito, respingere integralmente l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo n. 134/2023 qui opposto (T. Oristano, R.G.
~ 2 ~ 1228/2022), ovvero comunque in ogni caso condannare il signor al pagamento Parte_1
di Euro 112.150,05, oltre interessi come per contratto, e comunque nei limiti di legge, in favore di inte le spese”. Controparte_1
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con citazione regolarmente notificata, ha proposto tempestiva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 134/2023 del 29.06.2023, con cui questo Tribunale, su ricorso della
– che agiva su mandato della per Controparte_2 Controparte_1
il recupero di un credito, oggetto di cessione ai sensi della L. n. 130/1999, fondato su un contratto di locazione finanziaria, nell'originaria titolarità della Controparte_3
concluso il 27.07.2004 con la (il cui adempimento l'opponente aveva
[...] Controparte_4
personalmente garantito con contratto di fideiussione stipulato in pari data) – aveva pronunciato, nei suoi confronti, condanna al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 112.150,05,
oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione, il ha unicamente eccepito la prescrizione del credito, assumendo Pt_1
che nessuna richiesta di pagamento fosse pervenuta dalla creditrice successivamente al 12.10.2012
(quando il contratto concluso con la era già stato dichiarato risolto per inadempimento CP_5
della debitrice all'obbligo di versamento dei canoni).
2. Costituitasi in giudizio, la ha chiesto il rigetto dell'opposizione, Controparte_2
sostenendo che la prescrizione del credito fosse stata interrotta, anche nei riguardi del fideiussore, mediante il deposito, in data 12.08.2015, dell'istanza di ammissione allo stato passivo del
[...]
(dichiarata fallita da questo Tribunale con sentenza n. 20/2014 dell'11.09.2014). Controparte_6
3. Poiché la proposta conciliativa formulata con ordinanza del 07.11.2024 è stata accettata dall'opposta, mentre non si è pronunciato l'opponente, essendo la causa matura per la decisione, con ordinanza dell'11.02.2025 è stata fissata, per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., l'udienza del 17.04.2025.
§§§
4. L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
5. Premesso che l'opponente non ha contestato l'esistenza dei rapporti negoziali costituenti fonte dell'obbligazione dedotta in causa, incluso il contratto di cessione con cui, nella data del 15.12.2019, la ha acquistato dalla Controparte_1 Controparte_3
il credito controverso (doc. 8 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo),
[...]
come già evidenziato nell'ordinanza del 07.11.2024 – con cui è stata, fra l'altro, concessa in via
~ 3 ~ provvisoria efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo n. 134/2023 del 29.06.2023 –, è evincibile dal combinato disposto degli artt. 2943, 2945 e 1310 cod. civ. la regola secondo cui la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, cod. civ., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, cod. civ. (cfr. Cass. civ. n. 9638/2018).
Nel caso che ci occupa, dal pacifico inadempimento della all'obbligo di pagare i Controparte_4
canoni del leasing (doc. 3 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), che ha condotto la creditrice a comunicare la risoluzione del contratto (in forza di una clausola risolutiva espressa) con telegramma inviato alla debitrice in data 12.10.2012 (doc. 5 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), è sorto il diritto di pretendere il versamento dei canoni residui, unitamente agli accessori, in un'unica soluzione;
è, poi, incontroverso che dalla comunicazione di risoluzione del contratto abbia iniziato a decorrere il termine di prescrizione del credito.
Parte opposta ha, poi, dimostrato che la propria dante causa ( Controparte_3
ha proposto domanda di insinuazione nello stato passivo del
[...] [...]
il 12.08.2015 (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del 14.02.2024) Controparte_6
e tanto è sufficiente, sulla scorta dei principi sopra richiamati, per ritenere avvenuta, in tale data,
l'interruzione del termine di prescrizione del credito anche nei confronti del fideiussore Parte_1
(doc. 4 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo).
[...]
Pacifica è, infine, l'applicabilità del termine ordinario di prescrizione (art. 2946 cod. civ.), che, pertanto, non era ancora spirato all'epoca del deposito da parte dell'opposta del ricorso per decreto ingiuntivo (risalente al 14.11.2022), e ciò vieppiù se – come affermato dalla Suprema Corte – gli effetti interruttivi del deposito della domanda di insinuazione dello stato passivo del soggetto fallito permangono, fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore
(sicché, in specie, il corso della prescrizione sarebbe ripreso, anche nei riguardi del , il Pt_1
14.01.2020, data di chiusura del . Controparte_6
6. Al rigetto dell'opposizione segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna di a rifondere all'opposta le spese processuali, che, liquidate nel dispositivo, devono Parte_1
essere quantificate, applicando, avuto riguardo al valore della domanda, i parametri previsti dal D.M.
n. 55/2014 per i giudizi di valore compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in misura media per le fasi introduttiva e di studio e in misura minima per quelle di trattazione e decisoria, e ciò tenuto conto dell'istruzione esclusivamente documentale della causa, dell'omessa pronuncia dell'opponente
~ 4 ~ sulla proposta conciliativa formulata con ordinanza del 07.11.2024 (che avrebbe favorito la definizione stragiudiziale della lite tenuto conto dell'accettazione da parte dell'opposta) e del deposito, in ragione della modalità di definizione prescelta (ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc.
civ.), di una sola memoria conclusiva autorizzata (anziché delle comparse conclusionali e delle memorie di replica).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 134/2023 del 29.06.2023;
2) condanna a rifondere all'opposta le spese processuali, che liquida in euro Parte_1
9.142,00 per compensi d'avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Oristano, 17.04.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
~ 5 ~
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Verbale dell'udienza del 17.04.2025
In data odierna, innanzi alla dott.ssa Tania Scanu, nell'interesse di parte opponente compare l'avv.
Simone Prevete, il quale fa integrale riferimento alle difese in atti, insiste nelle conclusioni già
formulate e chiede che la causa sia decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
Nell'interesse di parte opposta, in sostituzione dell'avv. Cassinelli, compare l'avv. Massimo Illotto, il quale, richiamati gli scritti difensivi e le conclusioni in atti, chiede che la causa sia decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
Il Giudice sentita la discussione orale della causa, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
Il Giudice
Tania Scanu
~ 1 ~ Segue verbale dell'udienza del 17.04.2025.
R.G. n. 892/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 892 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliato in Oristano nello Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Simone Pietro Prevete, che lo difende e rappresenta per procura alle liti allegata all'atto di citazione, opponente
contro
(c.f. ), a mezzo della Controparte_1 P.IVA_1
mandataria con rappresentanza (c.f. , con domicilio Controparte_2 P.IVA_2 eletto in Genova nello studio dell'avv. Nicola Cassinelli, che la difende e rappresenta per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 18.03.2025,
opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse dell'opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed
incidentale: - Annullare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto;
- Con vittoria di spese e competenze di causa”;
Nell'interesse dell'opposta: “Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni meglio vista pronuncia, anche in ordine alla concessione della provvisoria esecutorietà, - in via principale e nel merito, respingere integralmente l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo n. 134/2023 qui opposto (T. Oristano, R.G.
~ 2 ~ 1228/2022), ovvero comunque in ogni caso condannare il signor al pagamento Parte_1
di Euro 112.150,05, oltre interessi come per contratto, e comunque nei limiti di legge, in favore di inte le spese”. Controparte_1
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con citazione regolarmente notificata, ha proposto tempestiva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 134/2023 del 29.06.2023, con cui questo Tribunale, su ricorso della
– che agiva su mandato della per Controparte_2 Controparte_1
il recupero di un credito, oggetto di cessione ai sensi della L. n. 130/1999, fondato su un contratto di locazione finanziaria, nell'originaria titolarità della Controparte_3
concluso il 27.07.2004 con la (il cui adempimento l'opponente aveva
[...] Controparte_4
personalmente garantito con contratto di fideiussione stipulato in pari data) – aveva pronunciato, nei suoi confronti, condanna al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 112.150,05,
oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione, il ha unicamente eccepito la prescrizione del credito, assumendo Pt_1
che nessuna richiesta di pagamento fosse pervenuta dalla creditrice successivamente al 12.10.2012
(quando il contratto concluso con la era già stato dichiarato risolto per inadempimento CP_5
della debitrice all'obbligo di versamento dei canoni).
2. Costituitasi in giudizio, la ha chiesto il rigetto dell'opposizione, Controparte_2
sostenendo che la prescrizione del credito fosse stata interrotta, anche nei riguardi del fideiussore, mediante il deposito, in data 12.08.2015, dell'istanza di ammissione allo stato passivo del
[...]
(dichiarata fallita da questo Tribunale con sentenza n. 20/2014 dell'11.09.2014). Controparte_6
3. Poiché la proposta conciliativa formulata con ordinanza del 07.11.2024 è stata accettata dall'opposta, mentre non si è pronunciato l'opponente, essendo la causa matura per la decisione, con ordinanza dell'11.02.2025 è stata fissata, per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., l'udienza del 17.04.2025.
§§§
4. L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
5. Premesso che l'opponente non ha contestato l'esistenza dei rapporti negoziali costituenti fonte dell'obbligazione dedotta in causa, incluso il contratto di cessione con cui, nella data del 15.12.2019, la ha acquistato dalla Controparte_1 Controparte_3
il credito controverso (doc. 8 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo),
[...]
come già evidenziato nell'ordinanza del 07.11.2024 – con cui è stata, fra l'altro, concessa in via
~ 3 ~ provvisoria efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo n. 134/2023 del 29.06.2023 –, è evincibile dal combinato disposto degli artt. 2943, 2945 e 1310 cod. civ. la regola secondo cui la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, cod. civ., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, cod. civ. (cfr. Cass. civ. n. 9638/2018).
Nel caso che ci occupa, dal pacifico inadempimento della all'obbligo di pagare i Controparte_4
canoni del leasing (doc. 3 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), che ha condotto la creditrice a comunicare la risoluzione del contratto (in forza di una clausola risolutiva espressa) con telegramma inviato alla debitrice in data 12.10.2012 (doc. 5 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), è sorto il diritto di pretendere il versamento dei canoni residui, unitamente agli accessori, in un'unica soluzione;
è, poi, incontroverso che dalla comunicazione di risoluzione del contratto abbia iniziato a decorrere il termine di prescrizione del credito.
Parte opposta ha, poi, dimostrato che la propria dante causa ( Controparte_3
ha proposto domanda di insinuazione nello stato passivo del
[...] [...]
il 12.08.2015 (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del 14.02.2024) Controparte_6
e tanto è sufficiente, sulla scorta dei principi sopra richiamati, per ritenere avvenuta, in tale data,
l'interruzione del termine di prescrizione del credito anche nei confronti del fideiussore Parte_1
(doc. 4 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo).
[...]
Pacifica è, infine, l'applicabilità del termine ordinario di prescrizione (art. 2946 cod. civ.), che, pertanto, non era ancora spirato all'epoca del deposito da parte dell'opposta del ricorso per decreto ingiuntivo (risalente al 14.11.2022), e ciò vieppiù se – come affermato dalla Suprema Corte – gli effetti interruttivi del deposito della domanda di insinuazione dello stato passivo del soggetto fallito permangono, fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore
(sicché, in specie, il corso della prescrizione sarebbe ripreso, anche nei riguardi del , il Pt_1
14.01.2020, data di chiusura del . Controparte_6
6. Al rigetto dell'opposizione segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna di a rifondere all'opposta le spese processuali, che, liquidate nel dispositivo, devono Parte_1
essere quantificate, applicando, avuto riguardo al valore della domanda, i parametri previsti dal D.M.
n. 55/2014 per i giudizi di valore compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in misura media per le fasi introduttiva e di studio e in misura minima per quelle di trattazione e decisoria, e ciò tenuto conto dell'istruzione esclusivamente documentale della causa, dell'omessa pronuncia dell'opponente
~ 4 ~ sulla proposta conciliativa formulata con ordinanza del 07.11.2024 (che avrebbe favorito la definizione stragiudiziale della lite tenuto conto dell'accettazione da parte dell'opposta) e del deposito, in ragione della modalità di definizione prescelta (ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc.
civ.), di una sola memoria conclusiva autorizzata (anziché delle comparse conclusionali e delle memorie di replica).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 134/2023 del 29.06.2023;
2) condanna a rifondere all'opposta le spese processuali, che liquida in euro Parte_1
9.142,00 per compensi d'avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Oristano, 17.04.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
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