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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/12/2025, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la regolamentazione dell'affidamento della figlia nata al di fuori del matrimonio e del contributo al suo mantenimento R.G. n. 4576/2024, promosso con ricorso depositato in data
8.10.2024 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Lutterotti giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Pordenone, viale Cossetti n. 22;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sorrentino giusta mandato allegato telematicamente alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Genzano di Roma, piazza
GI ST n. 7; c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 9.12.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1) verrà affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, signora Controparte_2
e con ampio diritto di visita del padre nelle seguenti modalità: Parte_1
a. Attualmente e fino al compimento dei 3 anni d'età: starà con il padre due pomeriggi infrasettimanali: il CP_2
martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola (o dalle ore 16:00) fino alle ore 20:30, quando il signor la CP_1
riaccompagnerà presso l'abitazione materna (cena con papà). Inoltre, a week-end alterni, la minore trascorrerà con il padre la domenica, dalle ore 10:00, quando la signora l'accompagnerà presso l'abitazione paterna, fino alle ore 18.30, Pt_1
quando il signor la riaccompagnerà presso l'abitazione materna (pranzo con papà, cena con mamma). CP_1
b. A partire dai 3 anni d'età: starà con il padre due pomeriggi infrasettimanali: il martedì e il giovedì, CP_2
dall'uscita da scuola (o dalle ore 16:00) fino alle ore 20:30, quando il signor la riaccompagnerà presso CP_1
l'abitazione materna (cena con papà). Inoltre, a week-end alterni, la minore trascorrerà con il padre il sabato, dalle ore
15:00 quando la signora l'accompagnerà presso l'abitazione paterna, con pernotto, fino alla domenica alle ore Pt_1
18:30, quando il signor la riaccompagnerà presso l'abitazione materna (sabato: cena e pernotto con papà; CP_1
domenica: pranzo con papà, cena con mamma).
c. Per quanto riguarda il periodo estivo, si mantiene l'organizzazione attuale dell'anno (di cui al punto 2) e CP_2
potrà frequentare i centri estivi.
2) La minore potrà godere delle vacanze estive con la madre, di due settimane (inizialmente non consecutive) e, progressivamente, di due settimane (inizialmente non consecutive) con il padre, secondo un graduale ampliamento, così strutturato:
2 a. estate 2025 e 2026: nelle due settimane di ferie paterne trascorrerà con il padre le giornate di martedì, CP_2
giovedì e domenica, dalle ore 10:00 alle ore 20:30;
b. estate 2027: nelle due settimane di ferie paterne potrà trascorrere con il padre tre giornate consecutive con CP_2
due pernotti per ciascuna settimana;
c. estate 2028: nelle due settimane di ferie paterne potrà trascorrere con il padre cinque giornate consecutive con CP_2
quattro pernotti per ciascuna settimana;
d. estate 2029: trascorrerà con il padre due settimane, non consecutive, con sette pernotti ciascuna;
CP_2
e. a partire dall'estate 2030: la minore trascorrerà con il padre due settimane, anche consecutive. Ad anni alterni, un genitore avrà la priorità nell'individuare il periodo di vacanza da trascorrere con la figlia (nel 2025 il padre) da comunicare all'altro entro il 31 maggio.
3) Per quanto attiene alle vacanze natalizie, potrà trascorrerle con ciascun genitore nelle seguenti modalità: CP_2
a. Natale 2025: trascorrerà la Vigilia con la mamma e il giorno di Natale con papà dalle ore 10:00 CP_2
(quando la signora l'accompagnerà presso l'abitazione paterna) fino alle ore 18:30 (quando il signor Pt_1 CP_1
la riaccompagnerà presso l'abitazione materna). Inoltre, la minore potrà vedere il padre nelle giornate di martedì, giovedì e domenica, dalle ore 10:00 alle ore 18:30.
b. Natale 2026: trascorrerà la Vigilia con il papà, dalle ore 10:00 (quando la signora CP_2 Pt_1
l'accompagnerà presso l'abitazione paterna) fino alle ore 20:30 (quando il signor la riaccompagnerà presso CP_1
l'abitazione materna) e il giorno di Natale con la mamma;
inoltre, la minore potrà vedere il papà nelle giornate di martedì, giovedì e domenica, dalle ore 10:00 alle ore 18:30.
c. Natale 2027: trascorrerà la Vigilia con la mamma e il giorno di Natale con il papà, dalle ore 10:00 CP_2
(quando la signora l'accompagnerà presso l'abitazione paterna) fino alle ore 18:30 (quando il signor Pt_1 CP_1
la riaccompagnerà presso l'abitazione materna); inoltre la minore potrà stare con il padre per tre giornate consecutive con due pernotti.
d. Natale 2028: trascorrerà la Vigilia con il papà dalle ore 10:00 (quando la signora CP_2 Pt_1
l'accompagnerà presso l'abitazione paterna) fino alle ore 22:00 (quando il signor la riaccompagnerà presso CP_1
3 l'abitazione materna) e il giorno di Natale con la mamma;
inoltre, la minore potrà stare con il padre per cinque giornate consecutive con quattro pernotti.
e. A partire da Natale 2029: le vacanze natalizie potranno essere alternate, anno per anno, secondo due periodi distinti: dal 24 dicembre al 31 dicembre alle ore 14:00 con un genitore (nel 2029 con il padre) e dal 31 dicembre fino al 6 gennaio alle ore 18:30 con l'altro genitore (nel 2029/2030 con la madre). trascorrerà parte della giornata del CP_2
24 dicembre, dalle ore 15:00 alle ore 21:30 con il genitore a cui spetta la seconda settimana di vacanze, salvo diverso accordo tra i genitori. I periodi di vacanza esulano dalla regolare ritmicità di esercizio del diritto di visita.
4) Le vacanze di carnevale seguiranno l'organizzazione corrente dell'anno.
5) Le vacanze di Pasqua saranno organizzate per consentire alla minore di trascorrere la domenica di Pasqua con un genitore (2026 con il papà) e il lunedì dell'Angelo con l'altro (nel 2026 con la mamma), ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i genitori.
6) Eventuali frequentazioni padre-figlia non realizzate dovranno essere recuperate entro il mese successivo.
7) In caso di malattia della minore verranno rinviate le visite con il padre che saranno recuperate in altro pomeriggio infrasettimanale o nel week-end, entro il mese successivo. Alle visite mediche sarà accompagnata da entrambi i CP_2
genitori o in caso di impossibilità di uno a presenziare, l'altro lo informerà tempestivamente sull'esito della prestazione sanitaria. Allo stesso modo dovranno essere sempre comunicate prescrizioni e ricette mediche.
8) trascorrerà il giorno del compleanno per parte con un genitore e parte con l'altro. Allo stesso modo, la CP_2
minore trascorrerà parte della giornata con il genitore di cui si festeggia il compleanno, nonché la giornata della festa della mamma e del papà.
9) I ponti e i giorni festivi seguiranno l'organizzazione corrente dell'anno, salvo diverso accordo tra i genitori.
10) La signora continuerà a favorire una telefonata o videochiamata quotidiana tra il signor e Pt_1 CP_1
in fascia oraria preserale, dalle ore 18:00 alle ore 19:00. Allo stesso modo, il signor si impegnerà in CP_2 CP_1
tal senso nei week-end di sua spettanza e nei periodi di ferie.
11) Le Parti si avviseranno ogni qualvolta dormirà in un luogo diverso dal domicilio indicato dai genitori. CP_2
4 12) Alle competizioni sportive (gare, partite, ecc...) così come alle recite, potranno assistere entrambi i genitori, ma il genitore cui non spetta il week-end non dovrà interferire con il genitore cui spetta il week-end.
13) Previo accordo tra le Parti sull'individuazione del periodo e sulla suddivisione delle spese di viaggio e alloggio, la signora potrà recarsi a Roma con per qualche giorno per permetterle di fare visita alla bisnonna Pt_1 CP_2
paterna.
14) Entrambi i genitori si impegnano a trasmettersi per iscritto le notizie di maggior rilievo e a concordare le decisioni riguardanti Qualora un genitore non risponda entro due giorni alla richiesta di consenso dell'altro per attività CP_2
scolastiche e/o extrascolastiche della minore, varrà il principio del silenzio-assenso.
15) Le Parti convengono che, in caso di disaccordo sull'attuazione delle condizioni di affido e mantenimento della minore
si rivolgeranno alla Dott.ssa iscritta all'AICOGE, in qualità di coordinatore Controparte_2 Persona_1
genitoriale, affinché le assista nella gestione delle questioni relative alla minore e nella ricerca di soluzioni condivise, nel rispetto del superiore interesse della stessa.
16) Il Sig. si impegna a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di € CP_1
350,00 (euro trecentocinquanta) mensili, da versarsi anticipatamente entro e non oltre il giorno 1 (uno) di ciascun mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra le cui coordinate sono già nella sua Pt_1
disponibilità. L'importo di cui sopra sarà automaticamente rivalutato, con cadenza annuale a decorrere dal 1° gennaio successivo alla sottoscrizione del presente accordo, in base alle variazioni accertate dall'Istat come previsto per legge.
17) Le spese straordinarie della minore sono suddivise al 50% tra i genitori come da protocollo del Tribunale di Treviso che si ritiene integralmente richiamato;
18) L'assegno unico sarà percepito nella misura del 50% per ciascun genitore, come per legge;
19) Le detrazioni per figli a carico saranno godute nella misura del 50% da ciascun genitore;
20) Entrambi i genitori prestano reciproco assenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio della minore.
21) Spese di lite e di CTU compensate tra le Parti.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8.10.2024, la signora adiva l'intestato Tribunale chiedendo di Pt_1
regolamentare l'affidamento, la collocazione, i turni di responsabilità nonché il contributo al mantenimento della figlia minore nata l'[...] dalla relazione more uxorio con il signor CP_2
CP_1
Il Giudice relatore, con decreto dell'11.10.2024, fissava l'udienza per la prima comparizione delle parti dinnanzi a sé.
Si costituiva in giudizio il 10.12.2024 il signor contrastando le domande formulate dalla CP_1
ricorrente e altresì chiedendo, a sua volta, l'accoglimento delle conclusioni indicate nella propria memoria.
Le parti depositavano le proprie memorie ex art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione del 15.1.2024, il Giudice relatore sentiva le parti separatamente.
Dato atto dell'indisponibilità dei signori e ad una soluzione concordata della Pt_1 CP_1
vertenza, il Giudice relatore pronunciava i propri provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ.
In via istruttoria, il Giudice relatore disponeva c.t.u. volta ad individuare le migliori condizioni di affido, collocazione e ripartizione dei turni di responsabilità nell'interesse di nominando a tal fine la CP_2
dott.ssa Persona_2
All'esito del deposito della relazione peritale, le parti raggiungevano un accordo e, dopo alcuni rinvii volti alla formalizzazione dello stesso, i procuratori depositavano in data 21.11.2025 le conclusioni congiunte definitive, come sopra epigrafate, rinunciando alla concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 9.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
* * *
6 Il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni concordate, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali delle parti, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse della figlia minore CP_2
Anche l'integrale compensazione delle spese di lite (ivi comprese quelle di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto dell'11.7.2025) è congrua, stante l'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) viene affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Controparte_2
madre, signora e con ampio diritto di visita del padre nelle seguenti modalità: Parte_1
a. Attualmente e fino al compimento dei 3 anni d'età: starà con il padre due pomeriggi CP_2
infrasettimanali: il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola (o dalle ore 16:00) fino alle ore 20:30, quando il signor la riaccompagnerà presso l'abitazione materna (cena con papà). Inoltre, a CP_1
week-end alterni, la minore trascorrerà con il padre la domenica, dalle ore 10:00, quando la signora l'accompagnerà presso l'abitazione paterna, fino alle ore 18.30, quando il signor la Pt_1 CP_1
riaccompagnerà presso l'abitazione materna (pranzo con papà, cena con mamma).
b. A partire dai 3 anni d'età: starà con il padre due pomeriggi infrasettimanali: il martedì e il CP_2
giovedì, dall'uscita da scuola (o dalle ore 16:00) fino alle ore 20:30, quando il signor la CP_1
riaccompagnerà presso l'abitazione materna (cena con papà). Inoltre, a week-end alterni, la minore trascorrerà con il padre il sabato, dalle ore 15:00 quando la signora l'accompagnerà presso Pt_1
l'abitazione paterna, con pernotto, fino alla domenica alle ore 18:30, quando il signor la CP_1
riaccompagnerà presso l'abitazione materna (sabato: cena e pernotto con papà; domenica: pranzo con papà, cena con mamma).
c. Per quanto riguarda il periodo estivo, si mantiene l'organizzazione attuale dell'anno (di cui al punto 2)
e potrà frequentare i centri estivi. CP_2
7 2) La minore potrà godere delle vacanze estive con la madre, di due settimane (inizialmente non consecutive) e, progressivamente, di due settimane (inizialmente non consecutive) con il padre, secondo un graduale ampliamento, così strutturato:
a. estate 2025 e 2026: nelle due settimane di ferie paterne trascorrerà con il padre le giornate CP_2
di martedì, giovedì e domenica, dalle ore 10:00 alle ore 20:30;
b. estate 2027: nelle due settimane di ferie paterne potrà trascorrere con il padre tre giornate CP_2
consecutive con due pernotti per ciascuna settimana;
c. estate 2028: nelle due settimane di ferie paterne potrà trascorrere con il padre cinque CP_2
giornate consecutive con quattro pernotti per ciascuna settimana;
d. estate 2029: trascorrerà con il padre due settimane, non consecutive, con sette pernotti CP_2
ciascuna;
e. a partire dall'estate 2030: la minore trascorrerà con il padre due settimane, anche consecutive. Ad anni alterni, un genitore avrà la priorità nell'individuare il periodo di vacanza da trascorrere con la figlia
(nel 2025 il padre) da comunicare all'altro entro il 31 maggio.
3) Per quanto attiene alle vacanze natalizie, potrà trascorrerle con ciascun genitore nelle CP_2
seguenti modalità:
a. Natale 2025: trascorrerà la Vigilia con la mamma e il giorno di Natale con papà dalle ore CP_2
10:00 (quando la signora l'accompagnerà presso l'abitazione paterna) fino alle ore 18:30 Pt_1
(quando il signor la riaccompagnerà presso l'abitazione materna). Inoltre, la minore potrà CP_1
vedere il padre nelle giornate di martedì, giovedì e domenica, dalle ore 10:00 alle ore 18:30.
b. Natale 2026: trascorrerà la Vigilia con il papà, dalle ore 10:00 (quando la signora CP_2 Pt_1
l'accompagnerà presso l'abitazione paterna) fino alle ore 20:30 (quando il signor la CP_1
riaccompagnerà presso l'abitazione materna) e il giorno di Natale con la mamma;
inoltre, la minore potrà vedere il papà nelle giornate di martedì, giovedì e domenica, dalle ore 10:00 alle ore 18:30.
8 c. Natale 2027: trascorrerà la Vigilia con la mamma e il giorno di Natale con il papà, dalle ore CP_2
10:00 (quando la signora l'accompagnerà presso l'abitazione paterna) fino alle ore 18:30 Pt_1
(quando il signor la riaccompagnerà presso l'abitazione materna); inoltre la minore potrà stare CP_1
con il padre per tre giornate consecutive con due pernotti.
d. Natale 2028: trascorrerà la Vigilia con il papà dalle ore 10:00 (quando la signora CP_2 Pt_1
l'accompagnerà presso l'abitazione paterna) fino alle ore 22:00 (quando il signor la CP_1
riaccompagnerà presso l'abitazione materna) e il giorno di Natale con la mamma;
inoltre, la minore potrà stare con il padre per cinque giornate consecutive con quattro pernotti.
e. A partire da Natale 2029: le vacanze natalizie potranno essere alternate, anno per anno, secondo due periodi distinti: dal 24 dicembre al 31 dicembre alle ore 14:00 con un genitore (nel 2029 con il padre) e dal 31 dicembre fino al 6 gennaio alle ore 18:30 con l'altro genitore (nel 2029/2030 con la madre). trascorrerà parte della giornata del 24 dicembre, dalle ore 15:00 alle ore 21:30 con il genitore a CP_2
cui spetta la seconda settimana di vacanze, salvo diverso accordo tra i genitori. I periodi di vacanza esulano dalla regolare ritmicità di esercizio del diritto di visita.
4) Le vacanze di carnevale seguiranno l'organizzazione corrente dell'anno.
5) Le vacanze di Pasqua saranno organizzate per consentire alla minore di trascorrere la domenica di
Pasqua con un genitore (2026 con il papà) e il lunedì dell'Angelo con l'altro (nel 2026 con la mamma), ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i genitori.
6) Eventuali frequentazioni padre-figlia non realizzate dovranno essere recuperate entro il mese successivo.
7) In caso di malattia della minore verranno rinviate le visite con il padre che saranno recuperate in altro pomeriggio infrasettimanale o nel week-end, entro il mese successivo. Alle visite mediche CP_2
sarà accompagnata da entrambi i genitori o in caso di impossibilità di uno a presenziare, l'altro lo informerà tempestivamente sull'esito della prestazione sanitaria. Allo stesso modo dovranno essere sempre comunicate prescrizioni e ricette mediche.
9 8) trascorrerà il giorno del compleanno per parte con un genitore e parte con l'altro. Allo CP_2
stesso modo, la minore trascorrerà parte della giornata con il genitore di cui si festeggia il compleanno, nonché la giornata della festa della mamma e del papà.
9) I ponti e i giorni festivi seguiranno l'organizzazione corrente dell'anno, salvo diverso accordo tra i genitori.
10) La signora continuerà a favorire una telefonata o videochiamata quotidiana tra il signor Pt_1
e in fascia oraria preserale, dalle ore 18:00 alle ore 19:00. Allo stesso modo, il CP_1 CP_2
signor si impegnerà in tal senso nei week-end di sua spettanza e nei periodi di ferie. CP_1
11) Le Parti si avviseranno ogni qualvolta dormirà in un luogo diverso dal domicilio indicato CP_2
dai genitori.
12) Alle competizioni sportive (gare, partite, ecc...) così come alle recite, potranno assistere entrambi i genitori, ma il genitore cui non spetta il week-end non dovrà interferire con il genitore cui spetta il week-end.
13) Previo accordo tra le Parti sull'individuazione del periodo e sulla suddivisione delle spese di viaggio e alloggio, la signora potrà recarsi a Roma con per qualche giorno per permetterle di Pt_1 CP_2
fare visita alla bisnonna paterna.
14) Entrambi i genitori si impegnano a trasmettersi per iscritto le notizie di maggior rilievo e a concordare le decisioni riguardanti Qualora un genitore non risponda entro due giorni alla CP_2
richiesta di consenso dell'altro per attività scolastiche e/o extrascolastiche della minore, varrà il principio del silenzio-assenso.
15) Le Parti convengono che, in caso di disaccordo sull'attuazione delle condizioni di affido e mantenimento della minore si rivolgeranno alla Dott.ssa iscritta Controparte_2 Persona_1
all'AICOGE, in qualità di coordinatore genitoriale, affinché le assista nella gestione delle questioni relative alla minore e nella ricerca di soluzioni condivise, nel rispetto del superiore interesse della stessa.
10 16) Dà atto che il Sig. si impegna a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento CP_1
della figlia minore, la somma di € 350,00 (euro trecentocinquanta) mensili, da versarsi anticipatamente entro e non oltre il giorno 1 (uno) di ciascun mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra le cui coordinate sono già nella sua disponibilità. L'importo di cui sopra Pt_1
sarà automaticamente rivalutato, con cadenza annuale a decorrere dal 1° gennaio successivo alla sottoscrizione del presente accordo, in base alle variazioni accertate dall'Istat come previsto per legge.
17) Le spese straordinarie della minore sono suddivise al 50% tra i genitori come da protocollo del
Tribunale di Treviso che si ritiene integralmente richiamato;
18) L'assegno unico sarà percepito nella misura del 50% per ciascun genitore, come per legge;
19) Le detrazioni per figli a carico saranno godute nella misura del 50% da ciascun genitore;
20) Entrambi i genitori prestano reciproco assenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio della minore.
21) Spese di lite e di CTU compensate tra le Parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 9.12.2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la regolamentazione dell'affidamento della figlia nata al di fuori del matrimonio e del contributo al suo mantenimento R.G. n. 4576/2024, promosso con ricorso depositato in data
8.10.2024 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Lutterotti giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Pordenone, viale Cossetti n. 22;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sorrentino giusta mandato allegato telematicamente alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Genzano di Roma, piazza
GI ST n. 7; c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 9.12.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1) verrà affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, signora Controparte_2
e con ampio diritto di visita del padre nelle seguenti modalità: Parte_1
a. Attualmente e fino al compimento dei 3 anni d'età: starà con il padre due pomeriggi infrasettimanali: il CP_2
martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola (o dalle ore 16:00) fino alle ore 20:30, quando il signor la CP_1
riaccompagnerà presso l'abitazione materna (cena con papà). Inoltre, a week-end alterni, la minore trascorrerà con il padre la domenica, dalle ore 10:00, quando la signora l'accompagnerà presso l'abitazione paterna, fino alle ore 18.30, Pt_1
quando il signor la riaccompagnerà presso l'abitazione materna (pranzo con papà, cena con mamma). CP_1
b. A partire dai 3 anni d'età: starà con il padre due pomeriggi infrasettimanali: il martedì e il giovedì, CP_2
dall'uscita da scuola (o dalle ore 16:00) fino alle ore 20:30, quando il signor la riaccompagnerà presso CP_1
l'abitazione materna (cena con papà). Inoltre, a week-end alterni, la minore trascorrerà con il padre il sabato, dalle ore
15:00 quando la signora l'accompagnerà presso l'abitazione paterna, con pernotto, fino alla domenica alle ore Pt_1
18:30, quando il signor la riaccompagnerà presso l'abitazione materna (sabato: cena e pernotto con papà; CP_1
domenica: pranzo con papà, cena con mamma).
c. Per quanto riguarda il periodo estivo, si mantiene l'organizzazione attuale dell'anno (di cui al punto 2) e CP_2
potrà frequentare i centri estivi.
2) La minore potrà godere delle vacanze estive con la madre, di due settimane (inizialmente non consecutive) e, progressivamente, di due settimane (inizialmente non consecutive) con il padre, secondo un graduale ampliamento, così strutturato:
2 a. estate 2025 e 2026: nelle due settimane di ferie paterne trascorrerà con il padre le giornate di martedì, CP_2
giovedì e domenica, dalle ore 10:00 alle ore 20:30;
b. estate 2027: nelle due settimane di ferie paterne potrà trascorrere con il padre tre giornate consecutive con CP_2
due pernotti per ciascuna settimana;
c. estate 2028: nelle due settimane di ferie paterne potrà trascorrere con il padre cinque giornate consecutive con CP_2
quattro pernotti per ciascuna settimana;
d. estate 2029: trascorrerà con il padre due settimane, non consecutive, con sette pernotti ciascuna;
CP_2
e. a partire dall'estate 2030: la minore trascorrerà con il padre due settimane, anche consecutive. Ad anni alterni, un genitore avrà la priorità nell'individuare il periodo di vacanza da trascorrere con la figlia (nel 2025 il padre) da comunicare all'altro entro il 31 maggio.
3) Per quanto attiene alle vacanze natalizie, potrà trascorrerle con ciascun genitore nelle seguenti modalità: CP_2
a. Natale 2025: trascorrerà la Vigilia con la mamma e il giorno di Natale con papà dalle ore 10:00 CP_2
(quando la signora l'accompagnerà presso l'abitazione paterna) fino alle ore 18:30 (quando il signor Pt_1 CP_1
la riaccompagnerà presso l'abitazione materna). Inoltre, la minore potrà vedere il padre nelle giornate di martedì, giovedì e domenica, dalle ore 10:00 alle ore 18:30.
b. Natale 2026: trascorrerà la Vigilia con il papà, dalle ore 10:00 (quando la signora CP_2 Pt_1
l'accompagnerà presso l'abitazione paterna) fino alle ore 20:30 (quando il signor la riaccompagnerà presso CP_1
l'abitazione materna) e il giorno di Natale con la mamma;
inoltre, la minore potrà vedere il papà nelle giornate di martedì, giovedì e domenica, dalle ore 10:00 alle ore 18:30.
c. Natale 2027: trascorrerà la Vigilia con la mamma e il giorno di Natale con il papà, dalle ore 10:00 CP_2
(quando la signora l'accompagnerà presso l'abitazione paterna) fino alle ore 18:30 (quando il signor Pt_1 CP_1
la riaccompagnerà presso l'abitazione materna); inoltre la minore potrà stare con il padre per tre giornate consecutive con due pernotti.
d. Natale 2028: trascorrerà la Vigilia con il papà dalle ore 10:00 (quando la signora CP_2 Pt_1
l'accompagnerà presso l'abitazione paterna) fino alle ore 22:00 (quando il signor la riaccompagnerà presso CP_1
3 l'abitazione materna) e il giorno di Natale con la mamma;
inoltre, la minore potrà stare con il padre per cinque giornate consecutive con quattro pernotti.
e. A partire da Natale 2029: le vacanze natalizie potranno essere alternate, anno per anno, secondo due periodi distinti: dal 24 dicembre al 31 dicembre alle ore 14:00 con un genitore (nel 2029 con il padre) e dal 31 dicembre fino al 6 gennaio alle ore 18:30 con l'altro genitore (nel 2029/2030 con la madre). trascorrerà parte della giornata del CP_2
24 dicembre, dalle ore 15:00 alle ore 21:30 con il genitore a cui spetta la seconda settimana di vacanze, salvo diverso accordo tra i genitori. I periodi di vacanza esulano dalla regolare ritmicità di esercizio del diritto di visita.
4) Le vacanze di carnevale seguiranno l'organizzazione corrente dell'anno.
5) Le vacanze di Pasqua saranno organizzate per consentire alla minore di trascorrere la domenica di Pasqua con un genitore (2026 con il papà) e il lunedì dell'Angelo con l'altro (nel 2026 con la mamma), ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i genitori.
6) Eventuali frequentazioni padre-figlia non realizzate dovranno essere recuperate entro il mese successivo.
7) In caso di malattia della minore verranno rinviate le visite con il padre che saranno recuperate in altro pomeriggio infrasettimanale o nel week-end, entro il mese successivo. Alle visite mediche sarà accompagnata da entrambi i CP_2
genitori o in caso di impossibilità di uno a presenziare, l'altro lo informerà tempestivamente sull'esito della prestazione sanitaria. Allo stesso modo dovranno essere sempre comunicate prescrizioni e ricette mediche.
8) trascorrerà il giorno del compleanno per parte con un genitore e parte con l'altro. Allo stesso modo, la CP_2
minore trascorrerà parte della giornata con il genitore di cui si festeggia il compleanno, nonché la giornata della festa della mamma e del papà.
9) I ponti e i giorni festivi seguiranno l'organizzazione corrente dell'anno, salvo diverso accordo tra i genitori.
10) La signora continuerà a favorire una telefonata o videochiamata quotidiana tra il signor e Pt_1 CP_1
in fascia oraria preserale, dalle ore 18:00 alle ore 19:00. Allo stesso modo, il signor si impegnerà in CP_2 CP_1
tal senso nei week-end di sua spettanza e nei periodi di ferie.
11) Le Parti si avviseranno ogni qualvolta dormirà in un luogo diverso dal domicilio indicato dai genitori. CP_2
4 12) Alle competizioni sportive (gare, partite, ecc...) così come alle recite, potranno assistere entrambi i genitori, ma il genitore cui non spetta il week-end non dovrà interferire con il genitore cui spetta il week-end.
13) Previo accordo tra le Parti sull'individuazione del periodo e sulla suddivisione delle spese di viaggio e alloggio, la signora potrà recarsi a Roma con per qualche giorno per permetterle di fare visita alla bisnonna Pt_1 CP_2
paterna.
14) Entrambi i genitori si impegnano a trasmettersi per iscritto le notizie di maggior rilievo e a concordare le decisioni riguardanti Qualora un genitore non risponda entro due giorni alla richiesta di consenso dell'altro per attività CP_2
scolastiche e/o extrascolastiche della minore, varrà il principio del silenzio-assenso.
15) Le Parti convengono che, in caso di disaccordo sull'attuazione delle condizioni di affido e mantenimento della minore
si rivolgeranno alla Dott.ssa iscritta all'AICOGE, in qualità di coordinatore Controparte_2 Persona_1
genitoriale, affinché le assista nella gestione delle questioni relative alla minore e nella ricerca di soluzioni condivise, nel rispetto del superiore interesse della stessa.
16) Il Sig. si impegna a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di € CP_1
350,00 (euro trecentocinquanta) mensili, da versarsi anticipatamente entro e non oltre il giorno 1 (uno) di ciascun mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra le cui coordinate sono già nella sua Pt_1
disponibilità. L'importo di cui sopra sarà automaticamente rivalutato, con cadenza annuale a decorrere dal 1° gennaio successivo alla sottoscrizione del presente accordo, in base alle variazioni accertate dall'Istat come previsto per legge.
17) Le spese straordinarie della minore sono suddivise al 50% tra i genitori come da protocollo del Tribunale di Treviso che si ritiene integralmente richiamato;
18) L'assegno unico sarà percepito nella misura del 50% per ciascun genitore, come per legge;
19) Le detrazioni per figli a carico saranno godute nella misura del 50% da ciascun genitore;
20) Entrambi i genitori prestano reciproco assenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio della minore.
21) Spese di lite e di CTU compensate tra le Parti.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8.10.2024, la signora adiva l'intestato Tribunale chiedendo di Pt_1
regolamentare l'affidamento, la collocazione, i turni di responsabilità nonché il contributo al mantenimento della figlia minore nata l'[...] dalla relazione more uxorio con il signor CP_2
CP_1
Il Giudice relatore, con decreto dell'11.10.2024, fissava l'udienza per la prima comparizione delle parti dinnanzi a sé.
Si costituiva in giudizio il 10.12.2024 il signor contrastando le domande formulate dalla CP_1
ricorrente e altresì chiedendo, a sua volta, l'accoglimento delle conclusioni indicate nella propria memoria.
Le parti depositavano le proprie memorie ex art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione del 15.1.2024, il Giudice relatore sentiva le parti separatamente.
Dato atto dell'indisponibilità dei signori e ad una soluzione concordata della Pt_1 CP_1
vertenza, il Giudice relatore pronunciava i propri provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ.
In via istruttoria, il Giudice relatore disponeva c.t.u. volta ad individuare le migliori condizioni di affido, collocazione e ripartizione dei turni di responsabilità nell'interesse di nominando a tal fine la CP_2
dott.ssa Persona_2
All'esito del deposito della relazione peritale, le parti raggiungevano un accordo e, dopo alcuni rinvii volti alla formalizzazione dello stesso, i procuratori depositavano in data 21.11.2025 le conclusioni congiunte definitive, come sopra epigrafate, rinunciando alla concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 9.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
* * *
6 Il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni concordate, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali delle parti, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse della figlia minore CP_2
Anche l'integrale compensazione delle spese di lite (ivi comprese quelle di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto dell'11.7.2025) è congrua, stante l'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) viene affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Controparte_2
madre, signora e con ampio diritto di visita del padre nelle seguenti modalità: Parte_1
a. Attualmente e fino al compimento dei 3 anni d'età: starà con il padre due pomeriggi CP_2
infrasettimanali: il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola (o dalle ore 16:00) fino alle ore 20:30, quando il signor la riaccompagnerà presso l'abitazione materna (cena con papà). Inoltre, a CP_1
week-end alterni, la minore trascorrerà con il padre la domenica, dalle ore 10:00, quando la signora l'accompagnerà presso l'abitazione paterna, fino alle ore 18.30, quando il signor la Pt_1 CP_1
riaccompagnerà presso l'abitazione materna (pranzo con papà, cena con mamma).
b. A partire dai 3 anni d'età: starà con il padre due pomeriggi infrasettimanali: il martedì e il CP_2
giovedì, dall'uscita da scuola (o dalle ore 16:00) fino alle ore 20:30, quando il signor la CP_1
riaccompagnerà presso l'abitazione materna (cena con papà). Inoltre, a week-end alterni, la minore trascorrerà con il padre il sabato, dalle ore 15:00 quando la signora l'accompagnerà presso Pt_1
l'abitazione paterna, con pernotto, fino alla domenica alle ore 18:30, quando il signor la CP_1
riaccompagnerà presso l'abitazione materna (sabato: cena e pernotto con papà; domenica: pranzo con papà, cena con mamma).
c. Per quanto riguarda il periodo estivo, si mantiene l'organizzazione attuale dell'anno (di cui al punto 2)
e potrà frequentare i centri estivi. CP_2
7 2) La minore potrà godere delle vacanze estive con la madre, di due settimane (inizialmente non consecutive) e, progressivamente, di due settimane (inizialmente non consecutive) con il padre, secondo un graduale ampliamento, così strutturato:
a. estate 2025 e 2026: nelle due settimane di ferie paterne trascorrerà con il padre le giornate CP_2
di martedì, giovedì e domenica, dalle ore 10:00 alle ore 20:30;
b. estate 2027: nelle due settimane di ferie paterne potrà trascorrere con il padre tre giornate CP_2
consecutive con due pernotti per ciascuna settimana;
c. estate 2028: nelle due settimane di ferie paterne potrà trascorrere con il padre cinque CP_2
giornate consecutive con quattro pernotti per ciascuna settimana;
d. estate 2029: trascorrerà con il padre due settimane, non consecutive, con sette pernotti CP_2
ciascuna;
e. a partire dall'estate 2030: la minore trascorrerà con il padre due settimane, anche consecutive. Ad anni alterni, un genitore avrà la priorità nell'individuare il periodo di vacanza da trascorrere con la figlia
(nel 2025 il padre) da comunicare all'altro entro il 31 maggio.
3) Per quanto attiene alle vacanze natalizie, potrà trascorrerle con ciascun genitore nelle CP_2
seguenti modalità:
a. Natale 2025: trascorrerà la Vigilia con la mamma e il giorno di Natale con papà dalle ore CP_2
10:00 (quando la signora l'accompagnerà presso l'abitazione paterna) fino alle ore 18:30 Pt_1
(quando il signor la riaccompagnerà presso l'abitazione materna). Inoltre, la minore potrà CP_1
vedere il padre nelle giornate di martedì, giovedì e domenica, dalle ore 10:00 alle ore 18:30.
b. Natale 2026: trascorrerà la Vigilia con il papà, dalle ore 10:00 (quando la signora CP_2 Pt_1
l'accompagnerà presso l'abitazione paterna) fino alle ore 20:30 (quando il signor la CP_1
riaccompagnerà presso l'abitazione materna) e il giorno di Natale con la mamma;
inoltre, la minore potrà vedere il papà nelle giornate di martedì, giovedì e domenica, dalle ore 10:00 alle ore 18:30.
8 c. Natale 2027: trascorrerà la Vigilia con la mamma e il giorno di Natale con il papà, dalle ore CP_2
10:00 (quando la signora l'accompagnerà presso l'abitazione paterna) fino alle ore 18:30 Pt_1
(quando il signor la riaccompagnerà presso l'abitazione materna); inoltre la minore potrà stare CP_1
con il padre per tre giornate consecutive con due pernotti.
d. Natale 2028: trascorrerà la Vigilia con il papà dalle ore 10:00 (quando la signora CP_2 Pt_1
l'accompagnerà presso l'abitazione paterna) fino alle ore 22:00 (quando il signor la CP_1
riaccompagnerà presso l'abitazione materna) e il giorno di Natale con la mamma;
inoltre, la minore potrà stare con il padre per cinque giornate consecutive con quattro pernotti.
e. A partire da Natale 2029: le vacanze natalizie potranno essere alternate, anno per anno, secondo due periodi distinti: dal 24 dicembre al 31 dicembre alle ore 14:00 con un genitore (nel 2029 con il padre) e dal 31 dicembre fino al 6 gennaio alle ore 18:30 con l'altro genitore (nel 2029/2030 con la madre). trascorrerà parte della giornata del 24 dicembre, dalle ore 15:00 alle ore 21:30 con il genitore a CP_2
cui spetta la seconda settimana di vacanze, salvo diverso accordo tra i genitori. I periodi di vacanza esulano dalla regolare ritmicità di esercizio del diritto di visita.
4) Le vacanze di carnevale seguiranno l'organizzazione corrente dell'anno.
5) Le vacanze di Pasqua saranno organizzate per consentire alla minore di trascorrere la domenica di
Pasqua con un genitore (2026 con il papà) e il lunedì dell'Angelo con l'altro (nel 2026 con la mamma), ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i genitori.
6) Eventuali frequentazioni padre-figlia non realizzate dovranno essere recuperate entro il mese successivo.
7) In caso di malattia della minore verranno rinviate le visite con il padre che saranno recuperate in altro pomeriggio infrasettimanale o nel week-end, entro il mese successivo. Alle visite mediche CP_2
sarà accompagnata da entrambi i genitori o in caso di impossibilità di uno a presenziare, l'altro lo informerà tempestivamente sull'esito della prestazione sanitaria. Allo stesso modo dovranno essere sempre comunicate prescrizioni e ricette mediche.
9 8) trascorrerà il giorno del compleanno per parte con un genitore e parte con l'altro. Allo CP_2
stesso modo, la minore trascorrerà parte della giornata con il genitore di cui si festeggia il compleanno, nonché la giornata della festa della mamma e del papà.
9) I ponti e i giorni festivi seguiranno l'organizzazione corrente dell'anno, salvo diverso accordo tra i genitori.
10) La signora continuerà a favorire una telefonata o videochiamata quotidiana tra il signor Pt_1
e in fascia oraria preserale, dalle ore 18:00 alle ore 19:00. Allo stesso modo, il CP_1 CP_2
signor si impegnerà in tal senso nei week-end di sua spettanza e nei periodi di ferie. CP_1
11) Le Parti si avviseranno ogni qualvolta dormirà in un luogo diverso dal domicilio indicato CP_2
dai genitori.
12) Alle competizioni sportive (gare, partite, ecc...) così come alle recite, potranno assistere entrambi i genitori, ma il genitore cui non spetta il week-end non dovrà interferire con il genitore cui spetta il week-end.
13) Previo accordo tra le Parti sull'individuazione del periodo e sulla suddivisione delle spese di viaggio e alloggio, la signora potrà recarsi a Roma con per qualche giorno per permetterle di Pt_1 CP_2
fare visita alla bisnonna paterna.
14) Entrambi i genitori si impegnano a trasmettersi per iscritto le notizie di maggior rilievo e a concordare le decisioni riguardanti Qualora un genitore non risponda entro due giorni alla CP_2
richiesta di consenso dell'altro per attività scolastiche e/o extrascolastiche della minore, varrà il principio del silenzio-assenso.
15) Le Parti convengono che, in caso di disaccordo sull'attuazione delle condizioni di affido e mantenimento della minore si rivolgeranno alla Dott.ssa iscritta Controparte_2 Persona_1
all'AICOGE, in qualità di coordinatore genitoriale, affinché le assista nella gestione delle questioni relative alla minore e nella ricerca di soluzioni condivise, nel rispetto del superiore interesse della stessa.
10 16) Dà atto che il Sig. si impegna a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento CP_1
della figlia minore, la somma di € 350,00 (euro trecentocinquanta) mensili, da versarsi anticipatamente entro e non oltre il giorno 1 (uno) di ciascun mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra le cui coordinate sono già nella sua disponibilità. L'importo di cui sopra Pt_1
sarà automaticamente rivalutato, con cadenza annuale a decorrere dal 1° gennaio successivo alla sottoscrizione del presente accordo, in base alle variazioni accertate dall'Istat come previsto per legge.
17) Le spese straordinarie della minore sono suddivise al 50% tra i genitori come da protocollo del
Tribunale di Treviso che si ritiene integralmente richiamato;
18) L'assegno unico sarà percepito nella misura del 50% per ciascun genitore, come per legge;
19) Le detrazioni per figli a carico saranno godute nella misura del 50% da ciascun genitore;
20) Entrambi i genitori prestano reciproco assenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio della minore.
21) Spese di lite e di CTU compensate tra le Parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 9.12.2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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