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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 11/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2088 /2024
Oggi 11/03/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse di dall'avv. PERNICE nonché della Parte_1
memoria di costituzione dell' CP_1
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2088/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Fabio Pernice ( per mandato in Email_1
atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_2 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t) per procura generale alle liti in notaio in Email_2 Per_1
atti.
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dello stato di invalidità civile di cui all'art.
1. L. 12.06.1984 n. 222 dalla visita di revisione.
2 Resisteva in giudizio l contestando l'inammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1
cui chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va rigettato.
Va anzitutto rilevato che l'art. 1 L. n. 222/84 considera invalido, ai fini del conseguimento dell'assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità (…) l'assicurato la cui capacità
di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Ed invero il ctu, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto che l'odierna parte ricorrente non presenta una riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Invero, il Consulente in seno all'elaborato peritale si è così espresso: “Tenuto conto di
quanto espresso precedentemente, le affezioni del Ricorrente 47 enne trattorista, Parte_2
non riducono, al momento, permanentemente le capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue
attitudini a meno di un terzo. Pertanto il periziando non è meritevole dell'assegno ordinario di
invalidità (art. L 222/84).”
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu vanno condivise, perché immuni da vizi logico-
giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa da parte ricorrente vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara che parte ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per conseguire il beneficio per fruire dell'assegno di invalidità civile ex art. 1 L. n. 222/84.
2. Nulla sulle spese.
3 3. Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento. CP_1
Marsala, 11.3.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia Immordino in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010,
n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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