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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/04/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 126/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 08/01/2025
da
e da Parte_1 Parte_2
Entrambi con il proc. e dom. avv. MELCHIOR MAURO
per mandato in calce al ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso Oggetto
e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
DIVORZIO
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (decr. om. del 30.05.2022
depositato in Cancelleria il 01.06.2022 sub R.G. n. 1135/2022);
- rilevato che dal matrimonio è nata la figlia il 09.10.2012 e accertato che le Per_1
condizioni corrispondono all'interesse della minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
1 - in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in GEMONA DEL
FRIULI il 23/06/2012 tra , nata a [...] il Parte_1
25/03/1982, e , nato a [...] il [...], Parte_2
alle seguenti condizioni:
1) dispone che la figlia sia affidata ad entrambi i genitori che si ripartiranno Per_1
equamente i loro doveri, esercitando in modo condiviso e paritario la potestà genitoriale ed assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in relazione all'educazione,
istruzione e salute. Il collocamento stabile e prevalente, ma senza alcun pregiudizio alla parietarietà suindicata, sarà presso l'abitazione della madre, attualmente sita in Gemona, via
Della Roggia 18, come da prassi consolidata dell'ultimo biennio;
2) dispone che i genitori gestiscano il tempo che ciascuno trascorrerà con la figlia in maniera libera, senza vincoli di giornate e orari. Restano fermi i diritti della minore di trascorrere maggior tempo con ciascun genitore ogni qual volta ne facesse richiesta, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche, sempre previo avviso e comunicazione telefonica con l'altro genitore per concordare, nello specifico, le modalità concrete relative all'esercizio del diritto di visita;
3) dispone che ciascun genitore potrà tenere presso di sé la figlia -in correlazione con essa e sempre nel rispetto degli impegni scolastici e ludici della medesima- per un periodo di due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, dando preavviso all'altro genitore almeno un mese prima;
dispone che le vacanze di Natale e di Pasqua saranno ugualmente trascorse in tempi paritetici (23-30 dicembre e 31 dicembre-6 gennaio) presso ciascun genitore con alternanza, di anno in anno, del giorno di Natale e Pasqua.
4) Dispone che il sig. versi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo Pt_2 Pt_1
di concorso al mantenimento della figlia la cifra di euro 450,00 Per_1
(quattrocentocinquanta/00) mensili, somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat
2 dell'incremento del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai a far data dal mese di gennaio 2026).
Dispone che ciascun genitore rifonda all'altro il 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia, così come identificate nel Regolamento 2015 redatto dall'Osservatorio Nazionale
sul diritto di famiglia - Sezione territoriale di Udine - che entrambi dichiarano di conoscere e di approvare. Le spese straordinarie anticipate saranno rimborsate entro il mese successivo alla richiesta e previo invio di comunicazione mail con indicazione del giustificativo.
5) Dà atto che eventuali provvidenze pubbliche (contributi statali, regionali, comunali o altre
PP.AA.) saranno ripartite a favore di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e che gli assegni familiari saranno richiesti e goduti dalla madre. Dà, altresì, atto che le eventuali detrazioni Irpef e per spese straordinarie spetteranno al 50% a ciascun genitore;
6) Dà atto che le parti si danno il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto,
anche per la minore, e si obbligano a comunicare all'altro coniuge eventuali spostamenti o cambi di residenza;
7) Prende atto che i coniugi non richiedono, reciprocamente, alcun contributo al mantenimento a titolo personale e dichiarano, altresì, di aver definito completamente ogni reciproca pretesa economica;
8) Spese integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GEMONA DEL FRIULI (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 6, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2012.
Udine, li 03/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
3
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 126/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 08/01/2025
da
e da Parte_1 Parte_2
Entrambi con il proc. e dom. avv. MELCHIOR MAURO
per mandato in calce al ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso Oggetto
e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
DIVORZIO
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (decr. om. del 30.05.2022
depositato in Cancelleria il 01.06.2022 sub R.G. n. 1135/2022);
- rilevato che dal matrimonio è nata la figlia il 09.10.2012 e accertato che le Per_1
condizioni corrispondono all'interesse della minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
1 - in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in GEMONA DEL
FRIULI il 23/06/2012 tra , nata a [...] il Parte_1
25/03/1982, e , nato a [...] il [...], Parte_2
alle seguenti condizioni:
1) dispone che la figlia sia affidata ad entrambi i genitori che si ripartiranno Per_1
equamente i loro doveri, esercitando in modo condiviso e paritario la potestà genitoriale ed assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in relazione all'educazione,
istruzione e salute. Il collocamento stabile e prevalente, ma senza alcun pregiudizio alla parietarietà suindicata, sarà presso l'abitazione della madre, attualmente sita in Gemona, via
Della Roggia 18, come da prassi consolidata dell'ultimo biennio;
2) dispone che i genitori gestiscano il tempo che ciascuno trascorrerà con la figlia in maniera libera, senza vincoli di giornate e orari. Restano fermi i diritti della minore di trascorrere maggior tempo con ciascun genitore ogni qual volta ne facesse richiesta, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche, sempre previo avviso e comunicazione telefonica con l'altro genitore per concordare, nello specifico, le modalità concrete relative all'esercizio del diritto di visita;
3) dispone che ciascun genitore potrà tenere presso di sé la figlia -in correlazione con essa e sempre nel rispetto degli impegni scolastici e ludici della medesima- per un periodo di due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, dando preavviso all'altro genitore almeno un mese prima;
dispone che le vacanze di Natale e di Pasqua saranno ugualmente trascorse in tempi paritetici (23-30 dicembre e 31 dicembre-6 gennaio) presso ciascun genitore con alternanza, di anno in anno, del giorno di Natale e Pasqua.
4) Dispone che il sig. versi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo Pt_2 Pt_1
di concorso al mantenimento della figlia la cifra di euro 450,00 Per_1
(quattrocentocinquanta/00) mensili, somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat
2 dell'incremento del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai a far data dal mese di gennaio 2026).
Dispone che ciascun genitore rifonda all'altro il 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia, così come identificate nel Regolamento 2015 redatto dall'Osservatorio Nazionale
sul diritto di famiglia - Sezione territoriale di Udine - che entrambi dichiarano di conoscere e di approvare. Le spese straordinarie anticipate saranno rimborsate entro il mese successivo alla richiesta e previo invio di comunicazione mail con indicazione del giustificativo.
5) Dà atto che eventuali provvidenze pubbliche (contributi statali, regionali, comunali o altre
PP.AA.) saranno ripartite a favore di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e che gli assegni familiari saranno richiesti e goduti dalla madre. Dà, altresì, atto che le eventuali detrazioni Irpef e per spese straordinarie spetteranno al 50% a ciascun genitore;
6) Dà atto che le parti si danno il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto,
anche per la minore, e si obbligano a comunicare all'altro coniuge eventuali spostamenti o cambi di residenza;
7) Prende atto che i coniugi non richiedono, reciprocamente, alcun contributo al mantenimento a titolo personale e dichiarano, altresì, di aver definito completamente ogni reciproca pretesa economica;
8) Spese integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GEMONA DEL FRIULI (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 6, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2012.
Udine, li 03/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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