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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 20/05/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato ex art. 350 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al N. 1024/2024 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
nata a [...], il [...], C.F. Parte_1
residente in Pula (CA), Località Su Pranu, Snc- - C.F._1 elettivamente domiciliata in Foggia alla Via Giulio De Petra n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lioia e dall'avv. Manlio Arnone ed elettivamente domiciliata in Foggia alla Via Giulio De Petra n. 1, presso e nello Studio Legale Lioia Santamaria;
APPELLANTE contro
(c.f. ), con sede legale in Ivrea Controparte_1 P.IVA_1
(TO), Via Jervis n. 13, in persona del Direttore Affari Legali dott. CP_2
(in seguito, per brevità, anche solo ), giusta procura in
[...] CP_1 autentica per Notar di Milano del 16.4.2012 (rep. Per_1
25658/14092), rappresentata e difesa dall‟Avv. (C.F. Parte_2
, che dichiara, ai sensi del secondo comma dell‟articolo C.F._2
176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo pec e/o numero di fax 02.45498749, ai sensi e Email_1 per gli effetti dell‟art. 2 D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e di eleggere domicilio, ai fini del presente giudizio, in Alessandria, alla Via Migliara n.
18 presso lo Studio dell‟Avv. giusta procura generale Controparte_3 alle liti del 8.10.2012, autentica nella firma per Notar di Milano - Per_1 rep.26265;
APPELLATO
Pag. 1 a 8 OGGETTO: APPELLO avverso la sentenza n. 755/23 depositata in data
25.10.2023 nel giudizio di primo grado R.G. 1070/2022.
CONCLUSIONI
Parte appellante: “in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata statuizione di primo grado:
- condannare la parte appellata alla refusione del residuo CP_4 compenso del precedente grado di giudizio con distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari.
- il tutto con vittoria e refusione delle spese, diritti ed onorari del presente grado e distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari.
In via istruttoria:
- si chiede, ai sensi dell'art. 347, ultimo co., c.p.c., ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado.”
Parte appellata: “In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
2. In ogni caso rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso sentenza n. n. 755/2023, emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data
22/11/2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3. Con vittoria di spese e competenze di lite dell'impugnazione da attribuirsi all'Avv. per fattane anticipazione.”. Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ ha convenuto in giudizio la società Parte_1 Controparte_1 avanti al Giudice di Pace esponendo:
[...]
- di aver stipulato con la convenuta un contratto di somministrazione di servizi di telefonia, a mezzo di registrazione telefonica, in data
17/06/2021 con la società Controparte_1
- di aver esercitato il diritto di recesso dal contratto in data 22/06/2021;
- nonostante l'intervenuta disdetta, la convenuta aveva emesso n. 3 fatture: n. AN20432834 del 13/11/2021, dell'importo di € 62,63; n. AN23430145 del 28/12/2021, dell'importo di € 67,88; e n. AO03625659 del 26/02/2022, dell'importo di € 72,44.
Premesse tali circostanze, ha formulato le seguenti Parte_1 conclusioni: “Accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o
Pag. 2 a 8 inesigibilità di tutto o parte dell'indebito credito ex adverso rivendicato alla data odierna pari ad € 202,95 relativo alle fatture e servizi di cui in premessa in riferimento al contratto meglio descritto in epigrafe;
Condannare in ogni caso la convenuta società al pagamento delle competenze ed onorari di lite oltre al compenso per l'attività di assistenza nella fase di conciliazione ex art. 20 D.M. n. 55/2014, il tutto da distrarsi disgiuntamente pro - quota a favore dei procuratori entrambi antistatale in ragione ciascuno della metà.”
La società si è costituita in primo grado con Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta chiedendo: “In via preliminare/pregiudiziale: accertare e dichiarare l'improponibilità/ improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Corecom territorialmente competente;
nel merito: respingersi le domande tutte proposte dall'attrice, in quanto infondate in fatto e diritto, e comunque non provate;
Con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi al difensore antistatario”.
Con sentenza n. 755/2023 pubblicata in data 25.10.2023, il giudice di pace ha accolto parzialmente la domanda di accertamento negativo del credito condannando la società alla restituzione del minor importo di € 130,51 nonché al pagamento delle spese di lite nella misura del 75% di €
278,00 (compenso calcolato sui valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria), compensando per il residuo ravvisando una parziale soccombenza reciproca tra le parti del giudizio.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha Parte_1 proposto tempestivo appello avverso la sentenza relativamente al capo sulla statuizione delle spese di lite, chiedendo in riforma della sentenza appellata la condanna della società alla refusione Controparte_1 integrale delle spese di lite.
La società costituitasi tempestivamente nel Controparte_1 giudizio, ha eccepito preliminarmente la manifesta infondatezza dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c. e la sua inammissibilità ex art. 342 c.p.c.; nel merito, la società ha resistito all'impugnazione chiedendo il rigetto integrale dell'impugnazione.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata rimessa in decisione in data 05.02.2025 ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
Pag. 3 a 8 § Entrambe le eccezioni preliminari sollevate da parte appellata sono infondate.
L'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. è già stata ritenuta implicitamente inammissibile nel momento in cui la causa è stata rimessa in decisione.
Le questioni sottoposte all'esame del Tribunale non sono, infatti, di pronta soluzione e la causa non è neppure carente, ictu oculi, di una ragionevole probabilità di essere accolta.
Quanto alla seconda eccezione preliminare ex art. 342 c.p.c., il Tribunale osserva che i motivi di appello sono stati articolati in modo specifico ed in conformità al disposto della normativa vigente. Risulta evidente il contenuto delle doglianze formulate dall'appellante, è indicata la parte della sentenza di cui si chiede la riforma e appaiono evidenti le precise critiche formulate al provvedimento impugnato;
la parte appellata, esaminando l'atto di controparte, ha potuto avanzare le proprie difese chiedendo, tra l'altro, il rigetto nel merito delle domande e delle doglianze di controparte.
§ In base ad un criterio di ordine logico, si procede preliminarmente ad esaminare il secondo motivo di appello, concernente la mancata liquidazione della fase istruttoria.
L'appellante ha censurato la sentenza deducendo che il compenso è stato liquidato dal primo giudice soltanto in relazione alle tre fasi (studio, introduttiva e decisoria) con esclusione della fase istruttoria.
Così si legge nel dispositivo di sentenza: “dichiara altresì la
[...] al pagamento delle spese di lite a favore dei procuratori CP_1 dell'attrice, dichiaratisi antistatari, che liquida in € 209,00 (ex D.M. n. 55/2014, scaglione fino a € 1.100,00; fasi: studio, introduttiva e decisionale;
valori medi;
75%), oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge”.
Il motivo di appello è fondato.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato con orientamento assolutamente costante che la disposizione di cui all'art. 4 comma 5 lett.
Pag. 4 a 8 c) D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, nel senso che questa voce comprende entrambe le fasi.
Ne discende che, come puntualizzato dalla Corte di Cassazione, il compenso per tale fase spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva “o”, sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa “e”: “e/o” (cfr. Cass. 27 marzo 2023 n. 8561; da ultimo Cass. ordinanza n. 30219 del 12.05.2023).
In altri termini, la trattazione del processo legittima il diritto al compenso di fase anche in assenza d'istruzione probatoria (cfr. Cass. nn. 14483/2021,
21743/2019).
In accoglimento del motivo di appello, pertanto, deve essere riconosciuto a parte appellante il compenso per la fase istruttoria relativa al primo grado del giudizio, che viene liquidato in base al valore minimo (€ 34,00) tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
Passando ora ad esaminare il primo motivo di appello proposto,
l'appellante ha censurato la sentenza per aver operato la compensazione parziale delle spese di lite in mancanza dei presupposti di cui all'art. 92
c.p.c. e in particolare della reciproca soccombenza, secondo il dictum delle S.U. della Cass. 32061/2022.
Nella motivazione della sentenza si legge: “a fronte del parziale accoglimento della domanda attorea in punto quantum, si ritiene sussistente un'ipotesi ascrivibile alla c.d. soccombenza reciproca con parziale compensazione delle spese di lite (cfr. Cass. n. 3438/2016)”.
Il giudice ha pertanto operato una parziale compensazione delle spese di lite, ritenendo ravvisabile un'ipotesi di parziale soccombenza reciproca a fronte dell'accoglimento parziale della domanda di parte attrice.
Il motivo di appello è fondato.
Pag. 5 a 8 Dall'esame degli atti di primo grado, risulta che l'utente abbia proposto un'unica domanda (accertamento negativo del credito di € 202,95) su cui il giudice di primo grado si è pronunciato accogliendo la domanda in misura inferiore a quanto richiesto (per € 130,51).
Si verte, quindi, in ipotesi di accoglimento, seppur in misura ridotta, di una domanda articolata in un unico capo.
Tale esito del giudizio non è idoneo, anzitutto, a rientrare nella nozione di
“soccombenza reciproca” di cui all'art. 92 c.p.c., come delineata dalla giurisprudenza di legittimità da cui non vi sono ragioni per discostarsi (SS.
UU., 31 ottobre 2022, n. 32061, Rv. 666063 – 01 «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.», alla motivazione di tale pronuncia si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
In applicazione del principio giurisprudenziale sopra richiamato, pertanto,
l'accoglimento della domanda (articolata in un unico capo) in misura inferiore a quanto richiesto non può legittimare la compensazione (anche parziale) delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c. non configurando un'ipotesi di “reciproca soccombenza”.
Inoltre, non sussistono, nel caso di specie, nemmeno gli altri presupposti indicati dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare le spese.
In particolare, la controversia non presenta affatto le caratteristiche della
“novità assoluta” (trattandosi, semplicemente, di azione di accertamento negativo di un credito per cui era stata emessa fattura) né vi è stato alcun
“mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” (la controversia è stata decisa sull'assunto della natura indebita dei costi di recesso per contrasto con l'art. 1 decreto Bersani) né sono state esplicitate in sentenza le “gravi ed eccezionali ragioni” (Corte cost.
Pag. 6 a 8 77/2018), che avrebbero giustificato la (parziale) compensazione delle spese.
Ne discende che, in riforma della sentenza di primo grado, la società
deve essere condannata al pagamento integrale delle spese di CP_1 lite, ossia nella misura di € 312,00, derivante dalla sommatoria dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (n.d.r. secondo la liquidazione compiuta nella sentenza di primo grado in relazione a queste fasi del giudizio e ritenuta congrua dal giudice) e del valore minimo per la fase istruttoria sulla base di quanto supra.
Anche le spese di lite del presente giudizio seguono la sostanziale soccombenza e sono poste a carico di parte appellata.
La liquidazione del compenso è compiuta per fasi, in conformità ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e facendo riferimento ai valori stabiliti dalla tabella parametri forensi allegata al D.M. n. 147/2022 per i giudizi avanti al Tribunale (scaglione tariffario compreso tra € 0,01 ed
€ 1.000,00 in ragione del decisum), tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, della difficoltà e del valore dell'affare, applicati i valori minimi per le fasi di studio introduttiva e decisoria (tenuto conto della natura documentale della lite) con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletatasi (cfr. sul punto Cass. 11343/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento di secondo grado R.G.N. 1024/2024, in accoglimento dell'appello così provvede:
1) in riforma parziale della sentenza n. 755/23 pronunciata dal Giudice di
Pace di Ivrea e pubblicata in data 25.10.2023, condanna Controparte_1 al pagamento in favore di delle spese del giudizio
[...] Parte_1 di primo grado, che sono liquidate in € 312,00 per onorari, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge;
spese da distrarsi nella misura del
50% ciascuno in favore dei difensori avv.ti Francesco Lioia e Manlio
Arnone dichiaratisi antistatari;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del giudizio di appello, liquidate in € 232,00, oltre
[...]
Pag. 7 a 8 rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge, € 91,50 per contributo unificato e marca;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone dichiaratisi antistatari.
Si comunichi.
Ivrea, 20.05.2025
Il giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
Pag. 8 a 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato ex art. 350 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al N. 1024/2024 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
nata a [...], il [...], C.F. Parte_1
residente in Pula (CA), Località Su Pranu, Snc- - C.F._1 elettivamente domiciliata in Foggia alla Via Giulio De Petra n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lioia e dall'avv. Manlio Arnone ed elettivamente domiciliata in Foggia alla Via Giulio De Petra n. 1, presso e nello Studio Legale Lioia Santamaria;
APPELLANTE contro
(c.f. ), con sede legale in Ivrea Controparte_1 P.IVA_1
(TO), Via Jervis n. 13, in persona del Direttore Affari Legali dott. CP_2
(in seguito, per brevità, anche solo ), giusta procura in
[...] CP_1 autentica per Notar di Milano del 16.4.2012 (rep. Per_1
25658/14092), rappresentata e difesa dall‟Avv. (C.F. Parte_2
, che dichiara, ai sensi del secondo comma dell‟articolo C.F._2
176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo pec e/o numero di fax 02.45498749, ai sensi e Email_1 per gli effetti dell‟art. 2 D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e di eleggere domicilio, ai fini del presente giudizio, in Alessandria, alla Via Migliara n.
18 presso lo Studio dell‟Avv. giusta procura generale Controparte_3 alle liti del 8.10.2012, autentica nella firma per Notar di Milano - Per_1 rep.26265;
APPELLATO
Pag. 1 a 8 OGGETTO: APPELLO avverso la sentenza n. 755/23 depositata in data
25.10.2023 nel giudizio di primo grado R.G. 1070/2022.
CONCLUSIONI
Parte appellante: “in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata statuizione di primo grado:
- condannare la parte appellata alla refusione del residuo CP_4 compenso del precedente grado di giudizio con distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari.
- il tutto con vittoria e refusione delle spese, diritti ed onorari del presente grado e distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari.
In via istruttoria:
- si chiede, ai sensi dell'art. 347, ultimo co., c.p.c., ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado.”
Parte appellata: “In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
2. In ogni caso rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso sentenza n. n. 755/2023, emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data
22/11/2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3. Con vittoria di spese e competenze di lite dell'impugnazione da attribuirsi all'Avv. per fattane anticipazione.”. Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ ha convenuto in giudizio la società Parte_1 Controparte_1 avanti al Giudice di Pace esponendo:
[...]
- di aver stipulato con la convenuta un contratto di somministrazione di servizi di telefonia, a mezzo di registrazione telefonica, in data
17/06/2021 con la società Controparte_1
- di aver esercitato il diritto di recesso dal contratto in data 22/06/2021;
- nonostante l'intervenuta disdetta, la convenuta aveva emesso n. 3 fatture: n. AN20432834 del 13/11/2021, dell'importo di € 62,63; n. AN23430145 del 28/12/2021, dell'importo di € 67,88; e n. AO03625659 del 26/02/2022, dell'importo di € 72,44.
Premesse tali circostanze, ha formulato le seguenti Parte_1 conclusioni: “Accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o
Pag. 2 a 8 inesigibilità di tutto o parte dell'indebito credito ex adverso rivendicato alla data odierna pari ad € 202,95 relativo alle fatture e servizi di cui in premessa in riferimento al contratto meglio descritto in epigrafe;
Condannare in ogni caso la convenuta società al pagamento delle competenze ed onorari di lite oltre al compenso per l'attività di assistenza nella fase di conciliazione ex art. 20 D.M. n. 55/2014, il tutto da distrarsi disgiuntamente pro - quota a favore dei procuratori entrambi antistatale in ragione ciascuno della metà.”
La società si è costituita in primo grado con Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta chiedendo: “In via preliminare/pregiudiziale: accertare e dichiarare l'improponibilità/ improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Corecom territorialmente competente;
nel merito: respingersi le domande tutte proposte dall'attrice, in quanto infondate in fatto e diritto, e comunque non provate;
Con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi al difensore antistatario”.
Con sentenza n. 755/2023 pubblicata in data 25.10.2023, il giudice di pace ha accolto parzialmente la domanda di accertamento negativo del credito condannando la società alla restituzione del minor importo di € 130,51 nonché al pagamento delle spese di lite nella misura del 75% di €
278,00 (compenso calcolato sui valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria), compensando per il residuo ravvisando una parziale soccombenza reciproca tra le parti del giudizio.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha Parte_1 proposto tempestivo appello avverso la sentenza relativamente al capo sulla statuizione delle spese di lite, chiedendo in riforma della sentenza appellata la condanna della società alla refusione Controparte_1 integrale delle spese di lite.
La società costituitasi tempestivamente nel Controparte_1 giudizio, ha eccepito preliminarmente la manifesta infondatezza dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c. e la sua inammissibilità ex art. 342 c.p.c.; nel merito, la società ha resistito all'impugnazione chiedendo il rigetto integrale dell'impugnazione.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata rimessa in decisione in data 05.02.2025 ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
Pag. 3 a 8 § Entrambe le eccezioni preliminari sollevate da parte appellata sono infondate.
L'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. è già stata ritenuta implicitamente inammissibile nel momento in cui la causa è stata rimessa in decisione.
Le questioni sottoposte all'esame del Tribunale non sono, infatti, di pronta soluzione e la causa non è neppure carente, ictu oculi, di una ragionevole probabilità di essere accolta.
Quanto alla seconda eccezione preliminare ex art. 342 c.p.c., il Tribunale osserva che i motivi di appello sono stati articolati in modo specifico ed in conformità al disposto della normativa vigente. Risulta evidente il contenuto delle doglianze formulate dall'appellante, è indicata la parte della sentenza di cui si chiede la riforma e appaiono evidenti le precise critiche formulate al provvedimento impugnato;
la parte appellata, esaminando l'atto di controparte, ha potuto avanzare le proprie difese chiedendo, tra l'altro, il rigetto nel merito delle domande e delle doglianze di controparte.
§ In base ad un criterio di ordine logico, si procede preliminarmente ad esaminare il secondo motivo di appello, concernente la mancata liquidazione della fase istruttoria.
L'appellante ha censurato la sentenza deducendo che il compenso è stato liquidato dal primo giudice soltanto in relazione alle tre fasi (studio, introduttiva e decisoria) con esclusione della fase istruttoria.
Così si legge nel dispositivo di sentenza: “dichiara altresì la
[...] al pagamento delle spese di lite a favore dei procuratori CP_1 dell'attrice, dichiaratisi antistatari, che liquida in € 209,00 (ex D.M. n. 55/2014, scaglione fino a € 1.100,00; fasi: studio, introduttiva e decisionale;
valori medi;
75%), oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge”.
Il motivo di appello è fondato.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato con orientamento assolutamente costante che la disposizione di cui all'art. 4 comma 5 lett.
Pag. 4 a 8 c) D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, nel senso che questa voce comprende entrambe le fasi.
Ne discende che, come puntualizzato dalla Corte di Cassazione, il compenso per tale fase spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva “o”, sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa “e”: “e/o” (cfr. Cass. 27 marzo 2023 n. 8561; da ultimo Cass. ordinanza n. 30219 del 12.05.2023).
In altri termini, la trattazione del processo legittima il diritto al compenso di fase anche in assenza d'istruzione probatoria (cfr. Cass. nn. 14483/2021,
21743/2019).
In accoglimento del motivo di appello, pertanto, deve essere riconosciuto a parte appellante il compenso per la fase istruttoria relativa al primo grado del giudizio, che viene liquidato in base al valore minimo (€ 34,00) tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
Passando ora ad esaminare il primo motivo di appello proposto,
l'appellante ha censurato la sentenza per aver operato la compensazione parziale delle spese di lite in mancanza dei presupposti di cui all'art. 92
c.p.c. e in particolare della reciproca soccombenza, secondo il dictum delle S.U. della Cass. 32061/2022.
Nella motivazione della sentenza si legge: “a fronte del parziale accoglimento della domanda attorea in punto quantum, si ritiene sussistente un'ipotesi ascrivibile alla c.d. soccombenza reciproca con parziale compensazione delle spese di lite (cfr. Cass. n. 3438/2016)”.
Il giudice ha pertanto operato una parziale compensazione delle spese di lite, ritenendo ravvisabile un'ipotesi di parziale soccombenza reciproca a fronte dell'accoglimento parziale della domanda di parte attrice.
Il motivo di appello è fondato.
Pag. 5 a 8 Dall'esame degli atti di primo grado, risulta che l'utente abbia proposto un'unica domanda (accertamento negativo del credito di € 202,95) su cui il giudice di primo grado si è pronunciato accogliendo la domanda in misura inferiore a quanto richiesto (per € 130,51).
Si verte, quindi, in ipotesi di accoglimento, seppur in misura ridotta, di una domanda articolata in un unico capo.
Tale esito del giudizio non è idoneo, anzitutto, a rientrare nella nozione di
“soccombenza reciproca” di cui all'art. 92 c.p.c., come delineata dalla giurisprudenza di legittimità da cui non vi sono ragioni per discostarsi (SS.
UU., 31 ottobre 2022, n. 32061, Rv. 666063 – 01 «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.», alla motivazione di tale pronuncia si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
In applicazione del principio giurisprudenziale sopra richiamato, pertanto,
l'accoglimento della domanda (articolata in un unico capo) in misura inferiore a quanto richiesto non può legittimare la compensazione (anche parziale) delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c. non configurando un'ipotesi di “reciproca soccombenza”.
Inoltre, non sussistono, nel caso di specie, nemmeno gli altri presupposti indicati dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare le spese.
In particolare, la controversia non presenta affatto le caratteristiche della
“novità assoluta” (trattandosi, semplicemente, di azione di accertamento negativo di un credito per cui era stata emessa fattura) né vi è stato alcun
“mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” (la controversia è stata decisa sull'assunto della natura indebita dei costi di recesso per contrasto con l'art. 1 decreto Bersani) né sono state esplicitate in sentenza le “gravi ed eccezionali ragioni” (Corte cost.
Pag. 6 a 8 77/2018), che avrebbero giustificato la (parziale) compensazione delle spese.
Ne discende che, in riforma della sentenza di primo grado, la società
deve essere condannata al pagamento integrale delle spese di CP_1 lite, ossia nella misura di € 312,00, derivante dalla sommatoria dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (n.d.r. secondo la liquidazione compiuta nella sentenza di primo grado in relazione a queste fasi del giudizio e ritenuta congrua dal giudice) e del valore minimo per la fase istruttoria sulla base di quanto supra.
Anche le spese di lite del presente giudizio seguono la sostanziale soccombenza e sono poste a carico di parte appellata.
La liquidazione del compenso è compiuta per fasi, in conformità ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e facendo riferimento ai valori stabiliti dalla tabella parametri forensi allegata al D.M. n. 147/2022 per i giudizi avanti al Tribunale (scaglione tariffario compreso tra € 0,01 ed
€ 1.000,00 in ragione del decisum), tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, della difficoltà e del valore dell'affare, applicati i valori minimi per le fasi di studio introduttiva e decisoria (tenuto conto della natura documentale della lite) con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletatasi (cfr. sul punto Cass. 11343/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento di secondo grado R.G.N. 1024/2024, in accoglimento dell'appello così provvede:
1) in riforma parziale della sentenza n. 755/23 pronunciata dal Giudice di
Pace di Ivrea e pubblicata in data 25.10.2023, condanna Controparte_1 al pagamento in favore di delle spese del giudizio
[...] Parte_1 di primo grado, che sono liquidate in € 312,00 per onorari, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge;
spese da distrarsi nella misura del
50% ciascuno in favore dei difensori avv.ti Francesco Lioia e Manlio
Arnone dichiaratisi antistatari;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del giudizio di appello, liquidate in € 232,00, oltre
[...]
Pag. 7 a 8 rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge, € 91,50 per contributo unificato e marca;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone dichiaratisi antistatari.
Si comunichi.
Ivrea, 20.05.2025
Il giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
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