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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/11/2024, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Emilio Sirianni Consigliere
dr. Domenico Ottavio Siclari Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 618 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv. SPADAFORA EUGENIO Parte_1
appellante
E
, con gli avv.ti ARCIDIACONO GIOVANNI e ALLEGRINI FABRIZIO, CP_1
Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 829/22 del Tribunale di Cosenza, in funzione di Giudice del Lavoro. Rendita al superstite.
Conclusioni delle parti: Come dai rispettivi atti di causa.
FATTO.
1.Con ricorso del 4.11.2020, ritualmente notificato, la sig.ra conveniva Parte_1 in giudizio l' ed esponeva che: CP_1
-con sentenza n. 521/2018 il Tribunale di Cosenza aveva dichiarato la natura professionale della contratta nell'esercizio dell'attività di carpentiere dal coniuge , CP_2 Persona_1
1 condannando l' alla costituzione di una rendita in suo favore in misura del 40% del danno CP_3
biologico;
-in conseguenza di tale malattia professionale, era insorta la patologia tumorale polmonare, che aveva causato il decesso del coniuge in data 13.2.2018.;
-l' aveva tuttavia rigettato la domanda intesa ad ottenere la rendita al superstite. CP_1
Dpo avere tanto esposto, la ricorrente chiedeva di “[..] riconoscere….., quale coniuge superstite di
, deceduto a causa di malattia professionale, il diritto a percepire la Persona_1 dovuta reversibilità. Per l'effetto, condannare l' , in persona del Presidente pro-tempore a CP_1 corrispondere all'odierna ricorrente la reversibilità della rendita al superstite, così come stabilito dalla legge, con decorrenza dalla data di presentazione della prima domanda all'ente o a quella ritenuta di giustizia [..]”.
2.Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale disponeva ctu medico legale.
3.Nelle more, la summenzionata sentenza n. 521/2018, dichiarativa della natura professionale della malattia (BPCO) veniva integralmente riformata dalla Corte d'Appello di Catanzaro che con sentenza n. 22/2021 rigettava la domanda di riconoscimento di malattia professionale proposta dal
. Per_1
4. All'esito della consulenza medico legale, il Tribunale rigettava la domanda della , Pt_1
recependo le conclusioni del nominato ausiliare secondo cui la malattia causativa del decesso, carcinoma polmonare, non era etiologicamente ricollegabile all'attività di carpentiere perché non era provata l'esposizione del dante causa a sostanze cancerogene (polveri o altro) nel luogo di lavoro.
4.La ha appellato tale decisione, lamentando, anzitutto, la violazione dell'art. 112 c.p.c.: Pt_1
addebita al Tribunale di non essersi attenuto alla domanda attorea, avente ad oggetto il riconoscimento della natura professionale della malattia ( carcinoma polmonare) causativa della morte del sig. (presupposto necessario e sufficiente per il riconoscimento della relativa Per_1
rendita al superstite), e di avere, invece, incentrato la propria indagine sulla sussistenza del nesso causale/concausale eventualmente intercorrente tra la e il decesso del . CP_2 Per_1
Di conseguenza il CTU, il cui elaborato peritale è stato posto a fondamento della decisione, avrebbe, altrettanto, condotto un'inutile indagine in merito ad un profilo del tutto diverso rispetto a quello oggetto della domanda.
2 Parte appellante ha evidenziato, poi, di aver a più riprese – durante la fase istruttoria del procedimento – precisato quale fosse l'oggetto dell'indagine e che il CTU, nonostante la copiosa documentazione (sia medica che lavorativa) versata in atti dalla ricorrente e le osservazioni del
CTP, si sarebbe limitato a rilevare che non era stato possibile riferire sulla natura cancerogena delle polveri inalate dal . Per_1
Ha, pertanto, ribadito che il sig. ha lavorato come carpentiere per 40 anni (dato che ha Per_1
ritenuto incontestato e riscontrabile dal libretto di lavoro) e aveva fatto uso di materiali come il cemento – amianto e silice libera ivi presenti -, ferri, polveri, colle e silicone, spesso non utilizzando i dispositivi di protezione (dato ritenuto altrettanto incontestato e confermato, peraltro, dai testi escussi - i sig.ri e - nel procedimento n.r.g.3234/2014 conclusosi con la Tes_1 Tes_2
sentenza del Tribunale di Cosenza n. 521/2018).
E ha, infine, evidenziato che: a) il cancro ai polmoni (causa del decesso del ) costituisce Per_1 malattia tabellata;
b) le lavorazioni effettuate dal sono anch'esse tabellate;
c) opera, Per_1
dunque, una presunzione di eziologia professionale della neoplasia, che potrebbe essere superata solo dalla dimostrazione di segno contrario da parte dell' che nel caso di specie non ha CP_1
assolto agli oneri probatori su di esso incombenti.
5. L , ritualmente costituito, ha insistito nel rigetto dell'appello evidenziando tra l'altro che CP_1 la sentenza n. 22/2021 della Corte d'Appello di Catanzaro, avendo negato il riconoscimento della natura professionale della , ha precluso l'indagine richiesta dalla sig.ra nell'odierno Pt_2 Pt_1
gravame, stante la formazione del giudicato sul punto. All'udienza del 5.11.24, sentiti i procuratori delle parti costituite, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO.
6.L' appello è infondato.
7.Il Tribunale di Cosenza, conformemente al disposto di cui all'art. 112 c.p.c., ha rigettato la domanda di riconoscimento della rendita rivendicata, ritenendo il difetto di prova in ordine al nesso causale tra neoplasia polmonare, causativa del decesso dell'assicurato, e l'esercizio dell'attività lavorativa.
A tale decisione è pervenuto recependo le conclusioni del nominato ctu il quale ha escluso la natura professionale della patologia che ha determinato la morte del ( carcinoma polmonare ) Per_1
perché < non sono state fornite utili informazioni, né è stata prodotta documentazione, in ordine
3 alle sostanze (polveri o altro) alle quali il dante causa della ricorrente è stato esposto nello svolgimento dell'attività lavorativa e, dunque, che non è possibile esprimere un valido parere sulla cancerogenicità (cfr. pag. 25 della relazione).>.
8-Nel presente giudizio, la ricorrente non ha richiesto alcuna prova circa le mansioni svolte dal de cuius ma ha fondato la sua domanda esclusivamente sulla sentenza del Tribunale n. 521/2018, all'epoca ancora sub iudice, argomentando che la patologia ivi riconosciuta come professionale
( BPCO) abbia a sua volta dato luogo a quella più grave ( carcinoma polmonare) che ha determinato il decesso del congiunto.
8.1-Solo in appello produce i verbali delle deposizioni testimoniali relative al pregresso giudizio chiedendo una rivalutazione di quelle prove al fine di potere dimostrare che il lavoratore era addetto alle specifiche lavorazioni previste in tabella.
, anche a volere prescindere dalla circostanza che la produzione dei verbali è palesemente CP_4 tardiva e dall'ulteriore circostanza che sull'insussistenza di un rischio lavorativo specifico si è formato il giudicato ( la sentenza della Corte d'appello n.22/2021 che ha escluso lo svolgimento di attività di lavoro nociva per la salute del ricorrente non è stata impugnata),rileva il Collegio che , in ogni caso, da quelle deposizioni non risulta né l'adibizione alle lavorazioni a cui si riferisce la tabella, (i testi riferiscono genericamente che il era il titolare dell'impresa edile e che si Per_1
occupava di lavori di carpenteria o muratura insieme agli altri dipendenti < a seconda del lavoro che capitava> ) né la durata dell'attività lavorativa ( i testi riferiscono per periodi limitati -2007/2009- e saltuariamente, < anche per più mesi consecutivi >nel periodo all'incirca dal 2003 al 2012), né elementi utili per potere affermare come già rilevato dal CTU che fosse esposto a polveri e sostanze che provocano il tumore ai polmoni.
Dunque, dall'attività istruttoria espletata e richiamata (inammissibilmente) nel presente giudizio, non emege, comunque, la prova - il cui onere grava sul lavoratore anche in caso di malattia tabellate
(Cass. n° 3207/19) - dello svolgimento di lavorazioni rientranti nelle tabelle allegate al Dpr CP_1
1124/65.
9.Dovendosi, pertanto, ritenere che il tumore causativo del decesso del costituisce Per_1
ipotesi di malattia ad eziologia multi fattoriale, è su parte ricorrente che incombe l'onere di provare il nesso di causalità con l'attività lavorativa del de cuius, in termini quanto meno di probabilità qualificata(Cass. n. 9634 del 2004)..
4 E il ricorso difetta invece di puntuali allegazioni e richieste istruttorie che possano sorreggere quella che appare essere una mera affermazione di un nesso di causalità tra la malattia causativa del decesso e l'attività lavorativa del de cuius.
10.Conclusivamente, la sentenza va confermata.
11.Sussistono i presupposti di cui all'art. 152 disp.att.cpc per mandare esente l'appellante dall'onere di pagamento delle spese del presente grado.
12.Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 21/06/2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza,
[...]
giudice del lavoro, n. 829/2022, pubblicata in data 18/05/2022, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara irripetibili le spese del grado;
si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Catanzaro, 05/11/2024
La Presidente est.
Gabriella Portale
5
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Emilio Sirianni Consigliere
dr. Domenico Ottavio Siclari Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 618 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv. SPADAFORA EUGENIO Parte_1
appellante
E
, con gli avv.ti ARCIDIACONO GIOVANNI e ALLEGRINI FABRIZIO, CP_1
Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 829/22 del Tribunale di Cosenza, in funzione di Giudice del Lavoro. Rendita al superstite.
Conclusioni delle parti: Come dai rispettivi atti di causa.
FATTO.
1.Con ricorso del 4.11.2020, ritualmente notificato, la sig.ra conveniva Parte_1 in giudizio l' ed esponeva che: CP_1
-con sentenza n. 521/2018 il Tribunale di Cosenza aveva dichiarato la natura professionale della contratta nell'esercizio dell'attività di carpentiere dal coniuge , CP_2 Persona_1
1 condannando l' alla costituzione di una rendita in suo favore in misura del 40% del danno CP_3
biologico;
-in conseguenza di tale malattia professionale, era insorta la patologia tumorale polmonare, che aveva causato il decesso del coniuge in data 13.2.2018.;
-l' aveva tuttavia rigettato la domanda intesa ad ottenere la rendita al superstite. CP_1
Dpo avere tanto esposto, la ricorrente chiedeva di “[..] riconoscere….., quale coniuge superstite di
, deceduto a causa di malattia professionale, il diritto a percepire la Persona_1 dovuta reversibilità. Per l'effetto, condannare l' , in persona del Presidente pro-tempore a CP_1 corrispondere all'odierna ricorrente la reversibilità della rendita al superstite, così come stabilito dalla legge, con decorrenza dalla data di presentazione della prima domanda all'ente o a quella ritenuta di giustizia [..]”.
2.Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale disponeva ctu medico legale.
3.Nelle more, la summenzionata sentenza n. 521/2018, dichiarativa della natura professionale della malattia (BPCO) veniva integralmente riformata dalla Corte d'Appello di Catanzaro che con sentenza n. 22/2021 rigettava la domanda di riconoscimento di malattia professionale proposta dal
. Per_1
4. All'esito della consulenza medico legale, il Tribunale rigettava la domanda della , Pt_1
recependo le conclusioni del nominato ausiliare secondo cui la malattia causativa del decesso, carcinoma polmonare, non era etiologicamente ricollegabile all'attività di carpentiere perché non era provata l'esposizione del dante causa a sostanze cancerogene (polveri o altro) nel luogo di lavoro.
4.La ha appellato tale decisione, lamentando, anzitutto, la violazione dell'art. 112 c.p.c.: Pt_1
addebita al Tribunale di non essersi attenuto alla domanda attorea, avente ad oggetto il riconoscimento della natura professionale della malattia ( carcinoma polmonare) causativa della morte del sig. (presupposto necessario e sufficiente per il riconoscimento della relativa Per_1
rendita al superstite), e di avere, invece, incentrato la propria indagine sulla sussistenza del nesso causale/concausale eventualmente intercorrente tra la e il decesso del . CP_2 Per_1
Di conseguenza il CTU, il cui elaborato peritale è stato posto a fondamento della decisione, avrebbe, altrettanto, condotto un'inutile indagine in merito ad un profilo del tutto diverso rispetto a quello oggetto della domanda.
2 Parte appellante ha evidenziato, poi, di aver a più riprese – durante la fase istruttoria del procedimento – precisato quale fosse l'oggetto dell'indagine e che il CTU, nonostante la copiosa documentazione (sia medica che lavorativa) versata in atti dalla ricorrente e le osservazioni del
CTP, si sarebbe limitato a rilevare che non era stato possibile riferire sulla natura cancerogena delle polveri inalate dal . Per_1
Ha, pertanto, ribadito che il sig. ha lavorato come carpentiere per 40 anni (dato che ha Per_1
ritenuto incontestato e riscontrabile dal libretto di lavoro) e aveva fatto uso di materiali come il cemento – amianto e silice libera ivi presenti -, ferri, polveri, colle e silicone, spesso non utilizzando i dispositivi di protezione (dato ritenuto altrettanto incontestato e confermato, peraltro, dai testi escussi - i sig.ri e - nel procedimento n.r.g.3234/2014 conclusosi con la Tes_1 Tes_2
sentenza del Tribunale di Cosenza n. 521/2018).
E ha, infine, evidenziato che: a) il cancro ai polmoni (causa del decesso del ) costituisce Per_1 malattia tabellata;
b) le lavorazioni effettuate dal sono anch'esse tabellate;
c) opera, Per_1
dunque, una presunzione di eziologia professionale della neoplasia, che potrebbe essere superata solo dalla dimostrazione di segno contrario da parte dell' che nel caso di specie non ha CP_1
assolto agli oneri probatori su di esso incombenti.
5. L , ritualmente costituito, ha insistito nel rigetto dell'appello evidenziando tra l'altro che CP_1 la sentenza n. 22/2021 della Corte d'Appello di Catanzaro, avendo negato il riconoscimento della natura professionale della , ha precluso l'indagine richiesta dalla sig.ra nell'odierno Pt_2 Pt_1
gravame, stante la formazione del giudicato sul punto. All'udienza del 5.11.24, sentiti i procuratori delle parti costituite, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO.
6.L' appello è infondato.
7.Il Tribunale di Cosenza, conformemente al disposto di cui all'art. 112 c.p.c., ha rigettato la domanda di riconoscimento della rendita rivendicata, ritenendo il difetto di prova in ordine al nesso causale tra neoplasia polmonare, causativa del decesso dell'assicurato, e l'esercizio dell'attività lavorativa.
A tale decisione è pervenuto recependo le conclusioni del nominato ctu il quale ha escluso la natura professionale della patologia che ha determinato la morte del ( carcinoma polmonare ) Per_1
perché < non sono state fornite utili informazioni, né è stata prodotta documentazione, in ordine
3 alle sostanze (polveri o altro) alle quali il dante causa della ricorrente è stato esposto nello svolgimento dell'attività lavorativa e, dunque, che non è possibile esprimere un valido parere sulla cancerogenicità (cfr. pag. 25 della relazione).>.
8-Nel presente giudizio, la ricorrente non ha richiesto alcuna prova circa le mansioni svolte dal de cuius ma ha fondato la sua domanda esclusivamente sulla sentenza del Tribunale n. 521/2018, all'epoca ancora sub iudice, argomentando che la patologia ivi riconosciuta come professionale
( BPCO) abbia a sua volta dato luogo a quella più grave ( carcinoma polmonare) che ha determinato il decesso del congiunto.
8.1-Solo in appello produce i verbali delle deposizioni testimoniali relative al pregresso giudizio chiedendo una rivalutazione di quelle prove al fine di potere dimostrare che il lavoratore era addetto alle specifiche lavorazioni previste in tabella.
, anche a volere prescindere dalla circostanza che la produzione dei verbali è palesemente CP_4 tardiva e dall'ulteriore circostanza che sull'insussistenza di un rischio lavorativo specifico si è formato il giudicato ( la sentenza della Corte d'appello n.22/2021 che ha escluso lo svolgimento di attività di lavoro nociva per la salute del ricorrente non è stata impugnata),rileva il Collegio che , in ogni caso, da quelle deposizioni non risulta né l'adibizione alle lavorazioni a cui si riferisce la tabella, (i testi riferiscono genericamente che il era il titolare dell'impresa edile e che si Per_1
occupava di lavori di carpenteria o muratura insieme agli altri dipendenti < a seconda del lavoro che capitava> ) né la durata dell'attività lavorativa ( i testi riferiscono per periodi limitati -2007/2009- e saltuariamente, < anche per più mesi consecutivi >nel periodo all'incirca dal 2003 al 2012), né elementi utili per potere affermare come già rilevato dal CTU che fosse esposto a polveri e sostanze che provocano il tumore ai polmoni.
Dunque, dall'attività istruttoria espletata e richiamata (inammissibilmente) nel presente giudizio, non emege, comunque, la prova - il cui onere grava sul lavoratore anche in caso di malattia tabellate
(Cass. n° 3207/19) - dello svolgimento di lavorazioni rientranti nelle tabelle allegate al Dpr CP_1
1124/65.
9.Dovendosi, pertanto, ritenere che il tumore causativo del decesso del costituisce Per_1
ipotesi di malattia ad eziologia multi fattoriale, è su parte ricorrente che incombe l'onere di provare il nesso di causalità con l'attività lavorativa del de cuius, in termini quanto meno di probabilità qualificata(Cass. n. 9634 del 2004)..
4 E il ricorso difetta invece di puntuali allegazioni e richieste istruttorie che possano sorreggere quella che appare essere una mera affermazione di un nesso di causalità tra la malattia causativa del decesso e l'attività lavorativa del de cuius.
10.Conclusivamente, la sentenza va confermata.
11.Sussistono i presupposti di cui all'art. 152 disp.att.cpc per mandare esente l'appellante dall'onere di pagamento delle spese del presente grado.
12.Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 21/06/2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza,
[...]
giudice del lavoro, n. 829/2022, pubblicata in data 18/05/2022, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara irripetibili le spese del grado;
si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Catanzaro, 05/11/2024
La Presidente est.
Gabriella Portale
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