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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/01/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3971/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3971/2022 promossa da
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Gregorio Giuliese Parte_1
e Iginio Fino;
ATTORE contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Flora Saltalamacchia;
in persona del legale Controparte_2
rappresentate p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Francesco Grisanti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20.09.2024, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 25.03.2022, ha proposto Parte_1 opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c., avverso l'intimazione di pagamento n. 014 2021 90071842
56/000, per l'importo di €148.555,00, asseritamente dovuto in forza della cartella esattoriale n. 014
2012 0048080773/002. Ha eccepito l'illegittimità della cartella per: i) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 L. 241/1990 e 6 e 7 L. 212/2000, nonché dell'art. 24 Costituzione per mancata notifica dell'atto impositivo presupposto;
ii) nullità dell'intimazione di pagamento per decadenza del diritto alla riscossione per tardiva notifica ex art. 17 DPR 602/73; iii) mancanza di titolo idoneo a procedere ad esecuzione, non essendo sufficiente la mera iscrizione a ruolo, trattandosi di entrate di diritto privato per le quali non trova applicazione l'art. 17 del D. lgs 46/1999. Ha insistito, dunque, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, per la nullità della cartella impugnata e del ruolo sotteso.
2. Costituendosi con comparsa del 27.05.2022, ha, Controparte_3
preliminarmente, eccepito il proprio difetto di legittimazione relativamente alle censure afferenti all'attività di esclusiva competenza dell'Ente impositore;
con riguardo, invece, alle contestazioni inerenti all'attività di riscossione, ha eccepito l'infondatezza delle avverse deduzioni, comprovando la regolare notifica, già in data 05.02.2013, della cartella di pagamento n.01420120048080773002, nonché delle successive intimazioni di pagamento n. 20179008980444000, notificata il 22.01.2018 e n. 01420219007184256000 – oggi impugnata – notificata il 09.02.2022. In ragione della tempestiva notifica degli atti impositivi, ha contestato l'asserita decadenza del diritto alla riscossione ed ha eccepito l'illegittima impugnazione della cartella, ritenendo il credito oramai definitivo per mancata impugnazione nei termini di legge. Opponendosi, da ultimo, alla richiesta di sospensione dell'esecuzione del titolo, ha concluso per il rigetto dell'avversa opposizione.
3. Con comparsa del 26.06.2022, si è costituita, altresì, Controparte_4
la quale ha, preliminarmente, precisato di svolgere, in virtù di convenzione
[...]
stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, attività di gestione del Fondo di Garanzia per le
P.M.I., assicurando una garanzia pubblica ai finanziamenti concessi, da parte degli istituti di credito o finanziatori, alle piccole e medie imprese. Ha riferito, altresì, che il credito in forza del quale ha agito nei confronti di ha titolo in un contratto di finanziamento concluso tra la BCC Parte_1
e la (a favore della quale l'odierno opponente ha rilasciato garanzia Controparte_5
fideiussoria) garantito da nella sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia ex L. n. Pt_2
662/96. Ha aggiunto che a fronte dell'inadempimento della società alle obbligazioni assunte nei confronti dell'istituto di credito, quest'ultimo ha attivato la garanzia del Fondo, con conseguente surroga di nei diritti spettanti nei confronti della società Pt_3 Controparte_5
l'istituto opposto ha, dunque, iscritto a ruolo le somme dovute ed ha notificato all'opponente, fideiussore, la cartella di pagamento n. 01420120042020113000. Così ripercorse le vicende sottese all'emissione della cartella impugnata, la ha contestato, nel merito, le eccezioni Parte_4
sollevate da controparte, precisando, da una parte, l'inammissibilità dei vizi relativi alla mancata notifica dell'avviso di pagamento, poiché opposti oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c., dall'altra la regolare notifica dell'invito al pagamento tramite raccomandata a/r del 13.07.2012; ha eccepito, altresì, l'infondatezza dell'asserita nullità per decadenza del diritto alla riscossione per tardiva notifica ex art. 17 dpr 602/73, ritenendo non solo la normativa richiamata non confacente al caso di specie, ma, soprattutto, infondata nel merito, atteso che vi è stata tempestiva iscrizione a ruolo delle somme e conseguente notificazione della cartella esattoriale. Ha eccepito l'erronea qualificazione del proprio credito, sostenendone la natura pubblicistica, avendo fonte nella garanzia pubblica ai finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese;
ha, di conseguenza, escluso la necessaria precostituzione di un titolo esecutivo, poiché trattasi di credito direttamente iscrivibile a ruolo ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9, comma 5 del Dlgs 123/98, dell'art. 33 del Dlgs 112/99 e dell'art. 8 bis del d.l. n.3/2015. Sulla base di tali censure, ha insistito per il rigetto dell'avversa opposizione.
4. La causa, istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, è pervenuta all'udienza del 25.09.2024 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con espressa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'opposizione è infondata per le ragioni che si espongono.
2. Preliminarmente, non meritano condivisione i motivi di impugnazione afferenti alla mancata notifica degli atti precedenti l'intimazione di pagamento opposta, nonché relativi alla tardiva iscrizione a ruolo delle somme.
Va osservato, infatti, che sia il creditore opposto sia l' Controparte_3
hanno comprovato, documentalmente, la regolarità della notificazione degli atti presupposti.
In particolare, la ha prodotto raccomandata a/r, notificata regolarmente nei Pt_3 confronti del con la quale si invitava il fideiussore, sul presupposto dell'avvenuta Parte_1
escussione della garanzia a prima richiesta in favore della banca finanziatrice e conseguenziale surroga del nei diritti di credito della società garantita, a provvedere al Controparte_2 pagamento, nei limiti della garanzia prestata, della somma di €104.429,39. (all. 2 fasc. ). Pt_3
Sicché priva di fondamento appare la mancata notifica dell'invito al pagamento, eccepita da parte opponente.
È agli atti, altresì, l'avviso di ricevimento della cartella di pagamento n.
01420120048080773002 (all. 4 fasc. di parte di ), che risulta notificato all'odierno opponente CP_6
in data 05.02.2013. Né la valenza probatoria di siffatta ricevuta può essere messa in discussione dal disconoscimento operato ex art. 2712 c.c. delle copie fotostatiche, in quanto, in disparte la genericità della contestazione sollevata, non rileva, in merito, l'eccepita difformità tra la propria sottoscrizione e quella apposta in calce alla raccomandata. Difatti, nella relata di notifica, il messo notificatore ha specificamente indicato di aver provveduto alla notifica a persona diversa dal destinatario, nell'occasione assente. Il nome indicato è, infatti, quello di “ ”, qualificato -Incaricato Persona_1 alla ricezione. Zio”. Opera, quindi, nella specie, la presunzione di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario, atteso il rapporto di parentela con il consegnatario e la presunzione di convivenza col medesimo. Diversamente l'opponente avrebbe dovuto vincere la presunzione, provando a contrario il rapporto meramente occasionale con il consegnatario.
Ininfluente, ai fini del presente giudizio, appare, poi, l'accertamento della regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 020179008980444000, notificata, secondo la difesa di CP_7
R, il 22/01/2018, di cui parte opponente eccepisce l'irritualità per mancato deposito dell'avviso di
[...]
ricevimento della c.d. raccomandata informativa. Difatti, l'incontestata regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento successiva, n. 01420219007184256000 del 05.02.2022, oggetto della presente opposizione, rende superfluo l'esame del suddetto motivo.
3. Passando al merito dell'eccepita inesistenza di valido titolo esecutivo, va osservato quanto segue.
Parte opponente, richiamando sistematicamente la normativa vigente in materia di riscossione a mezzo ruolo esattoriale e delle norme intese a regolare la costituzione e gestione dell'accesso al fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese, ha eccepito l'illegittimità della procedura esecutiva promossa dal . CP_4
Secondo la prospettazione di parte opponente il credito azionato avrebbe natura indiscutibilmente privatistica poiché avente titolo in un negozio di mutuo chirografario sicché l'ente avrebbe dovuto precostituirsi, al pari di ogni altro privato, un titolo esecutivo propedeutico alla successiva iscrizione a ruolo.
Tale tesi non è condivisibile.
In caso di finanziamento mediante intervento del Fondo di garanzia di cui alla L. 62/1996, è necessario mantenere distinti i rapporti, da una parte, tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria e, dall'altra, tra ed impresa beneficiaria. Controparte_2
Se, infatti, il rapporto originario tra istituto finanziatore e beneficiario ha natura prettamente privatistica, poiché avente titolo nel contratto di finanziamento concluso inter partes, il distinto rapporto tra il gestore del fondo e il garantito ha natura pubblicistica ed è fondato sulla garanzia prevista ex lege dalla L. 662/1996, a cui l'art. 2, comma 4, D.M. 20.06.2005 ricollega il diritto di surroga a favore dell'ente finanziatore.
Sul punto si è espressa, di recente, la Suprema Corte, che a sostengo della natura pubblicistica del credito vantato dal gestore del Fondo di garanzia ha chiarito che “in tema di sostegno pubblico erogato in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione del Controparte_2
garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs n.46 del 1999” (Cass n. 1005/2023, richiamata da Cass n. 36513/2023)
La natura pubblicistica del credito vantato dal Fondo che agisce in surrogazione, dunque, comporta la legittimità della riscossione mediante diretta iscrizione al ruolo delle somme dovute, poiché rientrante nella fattispecie di cui all'art. 17 del d. lgs n. 46/1999.
4. Infondate appaiono, altresì, le eccezioni di illegittimità della procedura esecutiva opposta per inapplicabilità, al caso di specie, tanto dell'art. 9, co. 5 del d.lgs 123/98, quanto dell'art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3/2015.
Con riguardo all'asserita estraneità del dettato di cui al decreto legislativo del 1998, parte attrice ha evidenziato, da una parte, che la fattispecie in esame ha riguardo esclusivamente alle ipotesi di revoca del finanziamento e non già di inadempimento contrattuale, e, dall'altra, la non menzione della riscossione mediante ruolo anche nei confronti del terzo fideiussore.
Ha eccepito, invece, l'inapplicabilità dell'art.
8 -bis, comma 3, del D.L. n. 3/2015 (che ha dettagliatamente previsto il diritto al recupero delle somme liquidate dal Fondo mediante diretta iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, anche nei confronti dei garanti dell'impresa finanziata), poiché norma introdotta successivamente rispetto sia all'insorgenza del credito a favore del , sia all'avvio dell'azione esecutiva. CP_2
Tale ricostruzione non merita condivisione.
Va evidenziato, infatti, che la procedura di riscossione coattiva dei crediti ex art. 17 del d.lgs
146/1999 risulta applicabile nei confronti dei terzi prestatori di garanzie anche nel caso in cui il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, dovendosi attribuire alla disposizione di cui all'art.
8-bis, co. 3, del d.l- n.3/2015 natura meramente ripetitiva e confermativa del regime previgente.
Sul punto, Cass n. 32148/2024, in caso non dissimile rispetto alla controversia in esame, superando un precedente ed isolato orientamento sul punto (secondo il quale l'insorgenza del privilegio – da cui discende la possibilità di agire esecutivamente mediante iscrizione a ruolo nei confronti del beneficiario e dei prestatori di garanzia – va collegata al pagamento eseguito dal a favore dell'istituto finanziatore e non già al contratto di finanziamento), ha Controparte_2 chiarito che “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, al diritto di credito restitutorio sorto in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore, ex l. n. 662 del 1996, è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ancorché il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del
2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, atteso che il privilegio, volto a tutelare un interesse di carattere pubblicistico e sottratto ex lege alla disponibilità delle parti, sorge, secondo la regola generale ex art. 2745 c.c. in ragione della causa del credito, quale sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell'inadempimento”.
Nello specifico, la pronuncia appena richiamata ha fondato il proprio convincimento sulla base, in primo luogo, di un'interpretazione dell'art.
8-bis conforme alla sua ratio, volta a tutelare, cioè,
l'interesse pubblico sotteso alla restituzione delle somme liquidate, “come si evince dall'attribuzione al relativo credito di un elevato rango di privilegio, tale da prevalere «su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile».” Ha evidenziato, poi, con riferimento al privilegio concesso a favore del Fondo, che “la precisazione legislativa secondo cui «la costituzione e
l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti», da un lato, denota l'intento del legislatore di tutelare un interesse di carattere pubblicistico «in considerazione della causa del credito» (e, cioè, secondo la regola dettata dall'art. 2745 c.c., norma che prevede come eccezioni la costituzione «subordinata alla convenzione delle parti») e, dall'altro, la sottrazione dell'insorgenza del privilegio ex lege alla disponibilità delle parti induce a ritenere che nemmeno un'attività materiale da quelle compiuta – come il pagamento in favore del soggetto finanziatore successivo all'inadempimento – possa assumere alcuna incidenza”. Da ultimo, ha richiamato la regola generale di cui all'art. 2745 c.c., secondo cui “la prelazione de qua sorge in ragione della causa del credito, quale sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell'inadempimento: conseguentemente, il credito di è privilegiato ab origine (cioè, sin dalla sua Controparte_2
insorgenza), anche se diviene esigibile in caso di revoca del beneficio o di inadempimento del beneficiario finale.” (Cass. n. 32148/2024)
5. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'opposizione risulta integralmente infondata, avendo la , nella sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia ex L. n. 662/96, Pt_2
correttamente agito esecutivamente nei confronti del fideiussore opponente mediante riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs 46/1999.
6. Le motivazioni innanzi espresse assorbono ogni altro motivo di doglianza.
7. La novità delle questioni trattate e il contrasto giurisprudenziale sussistente, soprattutto, nella giurisprudenza di merito, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura
Vincenza Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2. Spese integralmente compensate tra attore e convenuti.
Così deciso in Bari il 23.01.2025
Il Giudice Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3971/2022 promossa da
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Gregorio Giuliese Parte_1
e Iginio Fino;
ATTORE contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Flora Saltalamacchia;
in persona del legale Controparte_2
rappresentate p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Francesco Grisanti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20.09.2024, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 25.03.2022, ha proposto Parte_1 opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c., avverso l'intimazione di pagamento n. 014 2021 90071842
56/000, per l'importo di €148.555,00, asseritamente dovuto in forza della cartella esattoriale n. 014
2012 0048080773/002. Ha eccepito l'illegittimità della cartella per: i) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 L. 241/1990 e 6 e 7 L. 212/2000, nonché dell'art. 24 Costituzione per mancata notifica dell'atto impositivo presupposto;
ii) nullità dell'intimazione di pagamento per decadenza del diritto alla riscossione per tardiva notifica ex art. 17 DPR 602/73; iii) mancanza di titolo idoneo a procedere ad esecuzione, non essendo sufficiente la mera iscrizione a ruolo, trattandosi di entrate di diritto privato per le quali non trova applicazione l'art. 17 del D. lgs 46/1999. Ha insistito, dunque, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, per la nullità della cartella impugnata e del ruolo sotteso.
2. Costituendosi con comparsa del 27.05.2022, ha, Controparte_3
preliminarmente, eccepito il proprio difetto di legittimazione relativamente alle censure afferenti all'attività di esclusiva competenza dell'Ente impositore;
con riguardo, invece, alle contestazioni inerenti all'attività di riscossione, ha eccepito l'infondatezza delle avverse deduzioni, comprovando la regolare notifica, già in data 05.02.2013, della cartella di pagamento n.01420120048080773002, nonché delle successive intimazioni di pagamento n. 20179008980444000, notificata il 22.01.2018 e n. 01420219007184256000 – oggi impugnata – notificata il 09.02.2022. In ragione della tempestiva notifica degli atti impositivi, ha contestato l'asserita decadenza del diritto alla riscossione ed ha eccepito l'illegittima impugnazione della cartella, ritenendo il credito oramai definitivo per mancata impugnazione nei termini di legge. Opponendosi, da ultimo, alla richiesta di sospensione dell'esecuzione del titolo, ha concluso per il rigetto dell'avversa opposizione.
3. Con comparsa del 26.06.2022, si è costituita, altresì, Controparte_4
la quale ha, preliminarmente, precisato di svolgere, in virtù di convenzione
[...]
stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, attività di gestione del Fondo di Garanzia per le
P.M.I., assicurando una garanzia pubblica ai finanziamenti concessi, da parte degli istituti di credito o finanziatori, alle piccole e medie imprese. Ha riferito, altresì, che il credito in forza del quale ha agito nei confronti di ha titolo in un contratto di finanziamento concluso tra la BCC Parte_1
e la (a favore della quale l'odierno opponente ha rilasciato garanzia Controparte_5
fideiussoria) garantito da nella sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia ex L. n. Pt_2
662/96. Ha aggiunto che a fronte dell'inadempimento della società alle obbligazioni assunte nei confronti dell'istituto di credito, quest'ultimo ha attivato la garanzia del Fondo, con conseguente surroga di nei diritti spettanti nei confronti della società Pt_3 Controparte_5
l'istituto opposto ha, dunque, iscritto a ruolo le somme dovute ed ha notificato all'opponente, fideiussore, la cartella di pagamento n. 01420120042020113000. Così ripercorse le vicende sottese all'emissione della cartella impugnata, la ha contestato, nel merito, le eccezioni Parte_4
sollevate da controparte, precisando, da una parte, l'inammissibilità dei vizi relativi alla mancata notifica dell'avviso di pagamento, poiché opposti oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c., dall'altra la regolare notifica dell'invito al pagamento tramite raccomandata a/r del 13.07.2012; ha eccepito, altresì, l'infondatezza dell'asserita nullità per decadenza del diritto alla riscossione per tardiva notifica ex art. 17 dpr 602/73, ritenendo non solo la normativa richiamata non confacente al caso di specie, ma, soprattutto, infondata nel merito, atteso che vi è stata tempestiva iscrizione a ruolo delle somme e conseguente notificazione della cartella esattoriale. Ha eccepito l'erronea qualificazione del proprio credito, sostenendone la natura pubblicistica, avendo fonte nella garanzia pubblica ai finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese;
ha, di conseguenza, escluso la necessaria precostituzione di un titolo esecutivo, poiché trattasi di credito direttamente iscrivibile a ruolo ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9, comma 5 del Dlgs 123/98, dell'art. 33 del Dlgs 112/99 e dell'art. 8 bis del d.l. n.3/2015. Sulla base di tali censure, ha insistito per il rigetto dell'avversa opposizione.
4. La causa, istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, è pervenuta all'udienza del 25.09.2024 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con espressa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'opposizione è infondata per le ragioni che si espongono.
2. Preliminarmente, non meritano condivisione i motivi di impugnazione afferenti alla mancata notifica degli atti precedenti l'intimazione di pagamento opposta, nonché relativi alla tardiva iscrizione a ruolo delle somme.
Va osservato, infatti, che sia il creditore opposto sia l' Controparte_3
hanno comprovato, documentalmente, la regolarità della notificazione degli atti presupposti.
In particolare, la ha prodotto raccomandata a/r, notificata regolarmente nei Pt_3 confronti del con la quale si invitava il fideiussore, sul presupposto dell'avvenuta Parte_1
escussione della garanzia a prima richiesta in favore della banca finanziatrice e conseguenziale surroga del nei diritti di credito della società garantita, a provvedere al Controparte_2 pagamento, nei limiti della garanzia prestata, della somma di €104.429,39. (all. 2 fasc. ). Pt_3
Sicché priva di fondamento appare la mancata notifica dell'invito al pagamento, eccepita da parte opponente.
È agli atti, altresì, l'avviso di ricevimento della cartella di pagamento n.
01420120048080773002 (all. 4 fasc. di parte di ), che risulta notificato all'odierno opponente CP_6
in data 05.02.2013. Né la valenza probatoria di siffatta ricevuta può essere messa in discussione dal disconoscimento operato ex art. 2712 c.c. delle copie fotostatiche, in quanto, in disparte la genericità della contestazione sollevata, non rileva, in merito, l'eccepita difformità tra la propria sottoscrizione e quella apposta in calce alla raccomandata. Difatti, nella relata di notifica, il messo notificatore ha specificamente indicato di aver provveduto alla notifica a persona diversa dal destinatario, nell'occasione assente. Il nome indicato è, infatti, quello di “ ”, qualificato -Incaricato Persona_1 alla ricezione. Zio”. Opera, quindi, nella specie, la presunzione di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario, atteso il rapporto di parentela con il consegnatario e la presunzione di convivenza col medesimo. Diversamente l'opponente avrebbe dovuto vincere la presunzione, provando a contrario il rapporto meramente occasionale con il consegnatario.
Ininfluente, ai fini del presente giudizio, appare, poi, l'accertamento della regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 020179008980444000, notificata, secondo la difesa di CP_7
R, il 22/01/2018, di cui parte opponente eccepisce l'irritualità per mancato deposito dell'avviso di
[...]
ricevimento della c.d. raccomandata informativa. Difatti, l'incontestata regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento successiva, n. 01420219007184256000 del 05.02.2022, oggetto della presente opposizione, rende superfluo l'esame del suddetto motivo.
3. Passando al merito dell'eccepita inesistenza di valido titolo esecutivo, va osservato quanto segue.
Parte opponente, richiamando sistematicamente la normativa vigente in materia di riscossione a mezzo ruolo esattoriale e delle norme intese a regolare la costituzione e gestione dell'accesso al fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese, ha eccepito l'illegittimità della procedura esecutiva promossa dal . CP_4
Secondo la prospettazione di parte opponente il credito azionato avrebbe natura indiscutibilmente privatistica poiché avente titolo in un negozio di mutuo chirografario sicché l'ente avrebbe dovuto precostituirsi, al pari di ogni altro privato, un titolo esecutivo propedeutico alla successiva iscrizione a ruolo.
Tale tesi non è condivisibile.
In caso di finanziamento mediante intervento del Fondo di garanzia di cui alla L. 62/1996, è necessario mantenere distinti i rapporti, da una parte, tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria e, dall'altra, tra ed impresa beneficiaria. Controparte_2
Se, infatti, il rapporto originario tra istituto finanziatore e beneficiario ha natura prettamente privatistica, poiché avente titolo nel contratto di finanziamento concluso inter partes, il distinto rapporto tra il gestore del fondo e il garantito ha natura pubblicistica ed è fondato sulla garanzia prevista ex lege dalla L. 662/1996, a cui l'art. 2, comma 4, D.M. 20.06.2005 ricollega il diritto di surroga a favore dell'ente finanziatore.
Sul punto si è espressa, di recente, la Suprema Corte, che a sostengo della natura pubblicistica del credito vantato dal gestore del Fondo di garanzia ha chiarito che “in tema di sostegno pubblico erogato in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione del Controparte_2
garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs n.46 del 1999” (Cass n. 1005/2023, richiamata da Cass n. 36513/2023)
La natura pubblicistica del credito vantato dal Fondo che agisce in surrogazione, dunque, comporta la legittimità della riscossione mediante diretta iscrizione al ruolo delle somme dovute, poiché rientrante nella fattispecie di cui all'art. 17 del d. lgs n. 46/1999.
4. Infondate appaiono, altresì, le eccezioni di illegittimità della procedura esecutiva opposta per inapplicabilità, al caso di specie, tanto dell'art. 9, co. 5 del d.lgs 123/98, quanto dell'art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3/2015.
Con riguardo all'asserita estraneità del dettato di cui al decreto legislativo del 1998, parte attrice ha evidenziato, da una parte, che la fattispecie in esame ha riguardo esclusivamente alle ipotesi di revoca del finanziamento e non già di inadempimento contrattuale, e, dall'altra, la non menzione della riscossione mediante ruolo anche nei confronti del terzo fideiussore.
Ha eccepito, invece, l'inapplicabilità dell'art.
8 -bis, comma 3, del D.L. n. 3/2015 (che ha dettagliatamente previsto il diritto al recupero delle somme liquidate dal Fondo mediante diretta iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, anche nei confronti dei garanti dell'impresa finanziata), poiché norma introdotta successivamente rispetto sia all'insorgenza del credito a favore del , sia all'avvio dell'azione esecutiva. CP_2
Tale ricostruzione non merita condivisione.
Va evidenziato, infatti, che la procedura di riscossione coattiva dei crediti ex art. 17 del d.lgs
146/1999 risulta applicabile nei confronti dei terzi prestatori di garanzie anche nel caso in cui il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, dovendosi attribuire alla disposizione di cui all'art.
8-bis, co. 3, del d.l- n.3/2015 natura meramente ripetitiva e confermativa del regime previgente.
Sul punto, Cass n. 32148/2024, in caso non dissimile rispetto alla controversia in esame, superando un precedente ed isolato orientamento sul punto (secondo il quale l'insorgenza del privilegio – da cui discende la possibilità di agire esecutivamente mediante iscrizione a ruolo nei confronti del beneficiario e dei prestatori di garanzia – va collegata al pagamento eseguito dal a favore dell'istituto finanziatore e non già al contratto di finanziamento), ha Controparte_2 chiarito che “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, al diritto di credito restitutorio sorto in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore, ex l. n. 662 del 1996, è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ancorché il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del
2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, atteso che il privilegio, volto a tutelare un interesse di carattere pubblicistico e sottratto ex lege alla disponibilità delle parti, sorge, secondo la regola generale ex art. 2745 c.c. in ragione della causa del credito, quale sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell'inadempimento”.
Nello specifico, la pronuncia appena richiamata ha fondato il proprio convincimento sulla base, in primo luogo, di un'interpretazione dell'art.
8-bis conforme alla sua ratio, volta a tutelare, cioè,
l'interesse pubblico sotteso alla restituzione delle somme liquidate, “come si evince dall'attribuzione al relativo credito di un elevato rango di privilegio, tale da prevalere «su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile».” Ha evidenziato, poi, con riferimento al privilegio concesso a favore del Fondo, che “la precisazione legislativa secondo cui «la costituzione e
l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti», da un lato, denota l'intento del legislatore di tutelare un interesse di carattere pubblicistico «in considerazione della causa del credito» (e, cioè, secondo la regola dettata dall'art. 2745 c.c., norma che prevede come eccezioni la costituzione «subordinata alla convenzione delle parti») e, dall'altro, la sottrazione dell'insorgenza del privilegio ex lege alla disponibilità delle parti induce a ritenere che nemmeno un'attività materiale da quelle compiuta – come il pagamento in favore del soggetto finanziatore successivo all'inadempimento – possa assumere alcuna incidenza”. Da ultimo, ha richiamato la regola generale di cui all'art. 2745 c.c., secondo cui “la prelazione de qua sorge in ragione della causa del credito, quale sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell'inadempimento: conseguentemente, il credito di è privilegiato ab origine (cioè, sin dalla sua Controparte_2
insorgenza), anche se diviene esigibile in caso di revoca del beneficio o di inadempimento del beneficiario finale.” (Cass. n. 32148/2024)
5. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'opposizione risulta integralmente infondata, avendo la , nella sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia ex L. n. 662/96, Pt_2
correttamente agito esecutivamente nei confronti del fideiussore opponente mediante riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs 46/1999.
6. Le motivazioni innanzi espresse assorbono ogni altro motivo di doglianza.
7. La novità delle questioni trattate e il contrasto giurisprudenziale sussistente, soprattutto, nella giurisprudenza di merito, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura
Vincenza Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2. Spese integralmente compensate tra attore e convenuti.
Così deciso in Bari il 23.01.2025
Il Giudice Laura Vincenza Amato