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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 7354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7354 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10835/2021 del R.G., pendente
TRA
c.f. , , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. , nonché C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
, c.f. , tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via Reggia di
[...] C.F._4
Portici n. 69, presso lo studio dell'avvocato Daniele Ramondino, c.f. , che C.F._5
li rappresenta e difende giusta procura in atti;
Attori
E
, c.f. , elettivamente domiciliata in Sant'Anastasia (NA) alla CP_1 C.F._6 via San Giuseppe n. 13, presso lo studio dell'avvocato Paolo Piccolo, c.f. , C.F._7
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Convenuta
NONCHE'
Controparte_2
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Caserta alla via Fulvio Renella n. 88, presso lo studio dell'avvocato Lucia Piscitelli, c.f.
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._8
Convenuta
NONCHÈ
c.f. , elettivamente domiciliato in Villa Literno alla Controparte_3 C.F._9 via U. Nobile n. 7, presso lo studio dell'avvocato Giuseppina Cirullo, c.f. , C.F._10
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Convenuto NONCHÈ
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Michelangelo Schipa n. 115, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Siciliano, c.f. , che la rappresenta e difende giusta C.F._11
procura in atti.
Convenuta
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e , questi Parte_4 Parte_1 Parte_2
ultimi due in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore nelle more divenuto maggiorenne – premessa la loro qualità di congiunti di Parte_3 _1
, figlio di e nonché germano di e
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
– hanno citato in giudizio e la compagnia assicuratrice CP_1 Controparte_2
nonché e la compagnia assicuratrice al fine di vedersi
[...] Controparte_3 Controparte_5
riconoscere il risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale, stante il decesso di _1
, avvenuto in data 10.09.2019, alle ore 11.15 circa, allorquando lo stesso, nel mentre era alla
[...]
guida del motoveicolo Piaggio Liberty targato X85F65, di proprietà della IG e Parte_5
regolarmente assicurato per la RCA con la compagnia è stato coinvolto in un CP_6
incidente stradale a seguito del quale è deceduto.
Gli attori, in riferimento alla dinamica dell'incidente, hanno rappresentato che il loro congiunto, indossando il casco protettivo e a bordo del motoveicolo , stava percorrendo via Controparte_7
Giovanni Pascoli, in Casoria, con direzione Arpino, quando è stato affiancato sulla propria destra dal motociclo Peugeot Tweet targato EM15909, assicurato per la RCA dalla
[...]
di proprietà di e condotto da che, Controparte_8 Controparte_3 CP_9
spostandosi verso sinistra, ha urtato il condotto da , provocandone la caduta sul CP_7 Persona_1
lato sinistro verso il centro della carreggiata. Hanno dedotto che proprio in quel momento, dall'opposto senso di circolazione (verso Casoria centro), è sopraggiunta un'autovettura Toyota
Yaris targata CH345YJ, di proprietà e condotta da assicurata per la RCA dalla CP_1
CE ., che ha travolto il motoveicolo condotto dal , causandone il CP_10 Pt_4
decesso sul colpo e facendo sbalzare il motorino a distanza di oltre 18 metri, dove ha terminato la sua corsa sotto un autobus dell'ANM che percorreva la via Pascoli in direzione Arpino, alle spalle dei motorini. Gli attori, valorizzando le dichiarazioni rese dai testimoni sentiti dalla Polizia Municipale intervenuta sul luogo del sinistro e richiamando le risultanze della Consulenza richiesta dal PM in sede di indagini preliminari a carico della , concluse con richiesta di archiviazione, intendono CP_1
CP_1 provare l'esclusiva responsabilità del sinistro a carico dei conducenti del e della o, in CP_11
subordine, la responsabilità concorrente degli stessi con quella del e, di conseguenza, Pt_4
chiedono di essere risarciti del danno da perdita del rapporto parentale secondo le tabelle di Milano
e con la personalizzazione degli importi in ragione della giovanissima età del soggetto deceduto, nonché della convivenza e della sofferenza soggettiva patita dai superstiti.
In data 24.09.2021 si è costituita la chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo: CP_2
l'operatività della polizza nei limiti dei massimali previsti nel contratto;
la necessità di verificare il rispetto della normativa di settore circa la regolarità contenutistica della messa in mora ex artt. 142,
145, 148 d.lgs. 209/2005; il disconoscimento di tutti gli atti prodotti in fotocopia da parte attrice, oltre che la necessità di prova in ordine al rapporto di parentela con il de cuius;
l'esclusiva responsabilità del de cuius nella produzione del sinistro, come avvalorato dalla richiesta di archiviazione;
l'imprevedibilità della condotta del che invadendo la corsia di marcia opposta Pt_4 avrebbe reso impossibile alla compiere qualsivoglia manovra capace di evitare l'incidente; la CP_1
necessità di prova circa il lamentato danno da perdita del rapporto parentale.
Sempre in data 24.09.2021 si è costituito , proprietario del motoveicolo Peugeot Controparte_3
Tweet, chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo: l'improponibilità della domanda attorea;
l'esclusiva responsabilità del de cuius nella produzione del sinistro in applicazione del disposto di cui all'art. 651 c.p.c. che avrebbe cristallizzato l'accertamento circa l'esclusiva responsabilità del
; in via subordinata, la graduazione della responsabilità tra i veicoli tenendo conto del grado Pt_4
minimo di responsabilità attribuibile alla conducente del veicolo necessità di prova sul CP_11
danno da perdita parentale. Il convenuto, infine, conclude chiedendo di essere manlevato dalla propria compagnia assicuratrice per la RCA, laddove venisse accertata la responsabilità concorrente del conducente del Tweet.
In data 7.10.2021 si è costituita chiedendo il rigetto della domanda, stante il difetto di CP_1
responsabilità della convenuta nella produzione del sinistro e in mancanza di prova del danno subito, nonché, chiedendo, in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, di condannare la a tenere indenne e manlevare la convenuta da ogni CP_2 Parte_6
voce e forma di risarcimento danni, patrimoniali e non.
In data 14.10.2021 si è costituita la che ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_4 attorea, stante l'esclusiva responsabilità di nella produzione del sinistro, così come Persona_1
risultante dalla richiesta di archiviazione, dalla consulenza tecnica svoltasi in sede di indagini preliminari, nonché dagli accertamenti della P.M. intervenuta sul luogo del sinistro e dalle dichiarazioni rese agli stessi, rilevando, infine, come l'eventuale concorso di responsabilità sia configurabile unicamente rispetto a , che pure in base agli accertamenti in atti avrebbe CP_1
posto in essere una condotta violativa del Codice della strada.
All'udienza del 18 ottobre 2021, il precedente giudice istruttore, ha assegnato alle parti i termini per il deposito di memorie di cui all'art. 183 comma 6 e ha rinviato all'udienza del 23.05.2022.
La causa è stata istruita con assunzione di prova testimoniale e con l'espletamento di una CTU sulla dinamica del sinistro e assunta in decisione il 13/3/2025, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c., vecchia formulazione.
In via preliminare, va detto che la legittimazione attiva degli attori, nonché quella passiva di tutti i convenuti risulta provata per tabulas. Invero, se per gli attori il deposito del certificato di famiglia, unitamente alle risultanze testimoniali, vale a provare il rapporto di parentela con il de cuius funzionale alla proposizione della presente azione, allo stesso modo i convenuti, quali proprietari dei veicoli coinvolti nel sinistro, ed i loro assicuratori risultano essere legittimati passivi dalla stessa documentazione del procedimento penale svoltosi contro la per il reato di omicidio stradale CP_1
(procedimento poi archiviato su richiesta dello stesso PM titolare) o per non avere eccepito alcunché circa l'operatività delle rispettive polizze, se non rilevando la loro responsabilità nei limiti dei massimali ivi indicati.
Ancora in via preliminare, occorre superare le eccezioni, per vero estremamente generiche, avanzate dalla e da , con la quale tali convenuti hanno lamentato CP_2 Controparte_3
l'improponibilità/improcedibilità della domanda, chiedendo al Tribunale di verificare il rispetto contenutistico delle messe in mora inviate alle compagnie in base gli articoli 143, 145 e 148 del d.lgs. 209/2005; tale eccezione risulta infondata in quanto la procedibilità dell'azione appare pienamente provata per tabulas dalla produzione attorea, nonché dal comportamento passivo assunto Compagnie destinatarie in relazione all'attività stragiudiziale compulsata da parte attrice.
Invero, relativamente alla funzione della messa in mora di cui si discorre la Cassazione Civile sez.
VI, ordinanza 3 giugno 2021, n. 15445 ha evidenziato che < favorirebbero capziosità e cavillosità», tenuto conto della collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, che impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), e del fatto che «Il nostro intero ordinamento civile è (…) permeato – per dirla con autorevole dottrina – da un “assetto teleologico delle forme”, in virtù del quale sia in ambito sostanziale, sia in ambito processuale, nessuna nullità od invalidità è predicabile quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo. Sono arcinote espressioni di questo principio, ad esempio, in campo sostanziale gli artt. 1420 e 1424 c.c., ed in campo processuale l'art. 156 c.p.c., comma 3». Ne consegue che anche il combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass. va interpretato alla luce del principio della validità degli atti comunque idonei al raggiungimento dello scopo, e per quanto detto è sempre idonea al raggiungimento dello scopo la richiesta stragiudiziale di risarcimento quando sia priva di elementi che, pur espressamente richiesti dalla legge, siano nel caso concreto superflui al fine di accertare le responsabilità e stimare il danno”>>. A quest'interpretazione teleologica dell'art. 145 del codice delle assicurazioni ha aderito, in ultimo, anche la Cass. Civ. sez.
VI, nella pronuncia del 20/01/2022 n. 1756, la quale ha affermato, rifacendosi al principio espresso dal Giudice delle leggi (Corte Cost., sent. 3 maggio 2012, n. 111), che tale disposizione “ha un chiaro intento deflattivo”, essendone evidente la finalità “di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari”, intento il cui raggiungimento, tuttavia, “non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale
(invero modesta) di sessanta/novanta giorni” per la proposizione della domanda risarcitoria, “ma - soprattutto - al procedimento ex art. 148 Codice assicurazioni private, che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa “ante causam”, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa” (così, in motivazione, Cass. Sez. III, sent. 25 gennaio 2018, n. 1829).
Tale orientamento antiformalistico ha trovato conferma nella più recente giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come “l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata”
(Cass. 32919/2022) , in quanto, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede da cui è governata la procedura in esame, l'assicuratore non può trarre un vantaggio (la persistente improponibilità della domanda risarcitoria) dalla propria inerzia (la mancata tempestiva richiesta di integrazione della documentazione già ricevuta)” (Cass. 20802/2024).
Tanto chiarito, non può revocarsi in dubbio che le messe in mora in atti, che risultano essere state inviate alla quale assicurazione r.c.a. dell'autoveicolo Toyota Yaris, condotto e di proprietà CP_2
di e alla condotto da e di proprietà del convenuto CP_1 Controparte_4 CP_9
, ritenuti responsabili civili del sinistro, contengano tutti gli elementi indicati dalla Controparte_3 disposizione e funzionali all'attivazioni di una fase di composizione stragiudiziale della controversia. Invero, dalla semplice lettura delle messe in mora e tenuto conto dei documenti forniti dagli stessi attori in uno con tali PEC risulta chiaro come le stesse rispondano pienamente a quanto richiesto dalla normativa di settore, anche relativamente alla prova del rapporto di parentela con il de cuius, la cui asserita mancanza di prova sembrerebbe essere oggetto della carenza contenutistica lamentata dai convenuti. A questo punto si può passare ad esaminare il merito della controversia, soffermandosi sull' “an” dell'evento dannoso e sulla conseguente affermazione della pretesa risarcitoria. L'accertamento del fatto storico, infatti, si pone come antecedente logico ai fini della valutazione della sussistenza della pretesa risarcitoria che, nel caso sottoposto a giudizio, va qualificata come ex art. 2054 c.c. ed ex art. 144 d.lgs. 209/2005 per il quale “il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione”.
Il fatto che sia deceduto in data 10.09.2019, alle ore 11.15 circa, in via Giovanni Persona_1
Pascoli in Casoria sulla circumvallazione che porta da Casoria ad Arpino, e che lo stesso sia deceduto a causa di un incidente che ha visto coinvolti oltre lo stesso de cuius, che si trovava alla guida del motoveicolo Piaggio Liberty targato X85F65, anche il motoveicolo Peugeot Tweet targato
EM15909, di proprietà di e condotto nella circostanza da e Controparte_3 CP_9
l'autovettura Toyota Yaris targata CH345YJ, di proprietà e condotta da , si può ritenere CP_1
provato per tabulas nonché pacifico in quanto non contestato.
Il punctum dolens della presente controversia, invero, attiene all'accertamento della responsabilità concorsuale o esclusiva dei conducenti di tutti i veicoli coinvolti, funzionale a delineare la sussistenza del nesso di causalità materiale tra le condotte tenute da , e Persona_1 CP_9
ed il danno evento consistente nel decesso di , decesso dal quale sarebbe CP_1 Persona_1
derivato il danno conseguenza, nella specie di danno da perdita del rapporto parentale, del quale gli attori chiedono di essere risarciti.
Al fine di determinare quella che è stata l'effettiva dinamica del sinistro che ha causato la morte di occorre prendere in considerazione il complessivo materiale probatorio composto dai Persona_1 documenti prodotti fin dall'atto di citazione dagli attori e dagli ulteriori documenti prodotti dai convenuti, nonché dalla prova testimoniale e dalla CTU svolti nel corso del presente giudizio.
Tra le fonti di prova che assumono maggiore rilievo nel presente giudizio va considerato il decreto di archiviazione e la corrispondente richiesta di archiviazione relativi al procedimento RG
12235/2019 che - seppur a differenza della sentenza di condanna irrevocabile ex art. 654 c.p.p. non ha autorità di cosa giudicata nel giudizio civile, non essendo equiparabile ad una sentenza definitiva di assoluzione per insussistenza del fatto o per non averlo l'imputato commesso (in questo senso
SS.UU. 14551/2017; ma anche, con riferimento all'individuazione del termine di prescrizione si vedano in ultimo Cass. 375/2025 e Cass. 25438/2023) – entra nel processo civile come prova atipica, da ricondursi agli indizi su cui sarebbe possibile basare il meccanismo logico e probatorio delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o comunque agli argomenti di prova da cui trarre il comportamento delle parti, in ogni caso previa verifica in concreto dell'effettivo ruolo che ciascun singolo strumento atipico può in concreto svolgere. Invero, le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (nella specie, la sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto) (Cass. 9957/2025).
Alla stessa categoria di prova atipica, seppur talvolta le sia stato riconosciuto l'efficacia piena prova
(si veda Cass. 32784/2019), sono da ricondurre anche le perizie svolte in sede di indagini preliminari dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero, che ha curato il procedimento penale conclusosi con la decreto di archiviazione della sezione GIP/GUP del Tribunale di Napoli Nord del
1.09.2020.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto ripetutamente modo di precisare che “la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare. (Fattispecie relativa alla produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale)” (Cass. 5947/2023; nonché Cass. 30298/2023 in relazione sempre ad una C.T. del PM svoltasi però nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p.).
Ancora assume rilievo preminente il rapporto della Polizia Locale intervenuta sul luogo del sinistro, dove sono state altresì raccolte sommarie informazioni dai testimoni presenti sul luogo.
Tale materiale probatorio è stato preso in considerazione dalla Consulente ing. , Persona_2
nominata in questa sede, la quale ha depositato la Consulenza d'Ufficio con le relative risposte alle osservazioni dei CTP in data 19.05.2024.
La Consulente ha risposto in maniera pienamente soddisfacente al primo quesito postole, ovvero quello con cui il Tribunale ha sostanzialmente chiesto di svolgere un lavoro descrittivo e ricostruttivo alla luce del materiale probatorio prodotto in giudizio e attraverso un accesso sul luogo del sinistro ed ha altrettanto convincentemente risposto anche agli ulteriori quesiti relativi alla dinamica del sinistro, ricostruendo lo stesso con un percorso tecnico argomentativo immune da vizi logici e pienamente condiviso da questo Tribunale;
ciò che, invero, non si ritiene condivisibile è la, per vero ardua, attribuzione delle quote di responsabilità ai conducenti coinvolti.
La Consulente, dopo aver correttamente dato atto di aver dato atto delle ricostruzioni differenti rappresentate dalle parti costituite nel giudizio e dopo aver correttamente analizzato tutto il materiale probatorio comprese le dichiarazioni rilasciate dai testi (in particolare e CP_9
) Testimone_1
afferma testualmente che: “in conclusione, la dinamica del sinistro nel caso in esame, a seguito della dettagliata analisi di tutti i documenti agli atti è di seguito descritta. Il primo impatto tra i ciclomotori deve essersi necessariamente verificato (così come inizialmente dichiarato dal signor
e dalla stessa IG . Gli stessi viaggiavano affiancati, il Liberty condotto da Tes_1 CP_9
più al centro, mentre il Peugeot Tweet più a destra. Questa caduta ha avuto Persona_1
conseguenze sicuramente che non hanno determinato il gravissimo trauma cranico, causa del decesso del , provocato invece dal violento impatto con la Toyota Yaris. L'impatto con la Pt_4
Toyota Yaris si è verificato non lontano dal centro della carreggiata, come ricavabile dalla posizione finale della salma (interamente localizzata nella corsia inizialmente percorsa) e dalla traiettoria assunta dal motorino per effetto dell'urto (ad ore 11 rispetto il senso di marcia della
CP_1
– in un tratto di strada rettilineo) e dalla sua posizione finale (accostato al margine della carreggiata). La vettura Toyota Yaris viaggiava almeno ad una velocità di 57 km/h, doppia rispetto al limite di 30 km/h, e tale andatura ha impedito alla conducente di arrestare la marcia tempestivamente ed evitare l'impatto con il motorino già riverso al suolo. È allora evidente che la responsabilità dell'incidente sono anche da ascriversi alla condotta tenuta dai conducenti della autovettura Toyota Yaris, targata CH345YJ, di proprietà di per violazione dell'art. 142 CP_1
co. 1 e 2 CDS e del motociclo Peugeot Tweet targato EM15909 di proprietà del signor
[...]
(anche se la condotta di quest'ultimo non avrebbe portato alla morte del ), oltre CP_3 Pt_4
che dalla condotta dello stesso , poiché anche lui viaggiava ad una velocità quasi doppia Pt_4 rispetto al limite e affiancato all'altro scooter senza rispettare la distanza di sicurezza”.
Tali conclusioni, come anticipato, sono totalmente condivisibili e ciò in ragione del fatto che nel giungere alle stesse la Consulente ha utilizzato argomentazioni pienamente ragionevoli e corrette in particolare nel dare maggiore rilievo a quanto dichiarato dal e dalla in sede di Tes_1 CP_9 sommarie informazioni nell'immediatezza del sinistro, piuttosto che a quanto dichiarato dagli stessi quando sono stati sentiti nel processo come testimoni. Invero, appare chiaro come quanto percepito e riferito immediatamente dopo il verificarsi del sinistro si possa ritenere maggiormente credibile rispetto ad eventuali ricordi richiamati alla memoria a distanza di anni. Sul punto, infatti, la
Consulente conclude giustamente per il verificarsi di questo urto tra i due motorini Liberty, condotto da , e condotto dalla urto che ha chiaramente avuto efficacia Pt_4 CP_11 CP_9
eziologica nella produzione del sinistro, atteso che lo stesso ha collaborato a provocare lo sbandamento del motorino condotto dal e alla sua caduta, con invasione della corsia di Pt_4
marcia opposta. Sul punto si ritiene di fondamentale rilevanza quanto dichiarato dalla alla CP_9
Polizia Municipale, la quale a suo tempo ha dichiarato che “percorrevo via Pascoli in direzione
Arpino di Casoria… alla mia sinistra a bordo di un altro ciclomotore, procedeva nella stessa direzione il . Ad un certo punto il ciclomotore guidato dal si avvicinava al Persona_1 Pt_4 motociclo da me guidato. Nell'effettuare tale manovra arrivava a brevissima distanza da quello da me guidato. Non saprei dire se vi è stato o no un lieve urto, ma immediatamente dopo il ciclomotore guidato dal sbandava verso sinistra, invadeva la corsia opposta di marcia…”. Pt_4
Ebbene, il verificarsi di questo urto è stato confermato dalla dichiarazione del conducente Tes_1 dell'autobus ANM posto esattamente dietro i due motorini e quindi soggetto avente un punto di osservazione ottimale, il quale, sempre alla Polizia Municipale, ha dichiarato “…Davanti a me avevo due ciclomotori che circolavano affiancati nel mio stesso senso di marcia. A un certo punto i ciclomotori si sono avvicinati e toccati tra di loro…”. Come testimone il a differenza di Tes_1
quanto rilevato dalla consulente, non si è contraddetto, ma ha semplicemente specificato quanto già dichiarato in precedenza, riferendo che, piuttosto che aver visto uno spostamento del Tweet verso il
(come suggeriva il capo di prova sottopostogli), gli sarebbe “sembrato che i veicoli che CP_7
viaggiavano insieme affiancati già da prima e poi quello condotto da ha urtato l'altro _1 motociclo si è sbilanciato ed ha invaso l'altra corsia”. In ogni caso, ritenuto che tale urto ci sia effettivamente stato - ciò a prescindere dalla presenza o meno di danneggiamenti sul Tweet compatibili con lo stesso, atteso che, come evidenziato dall'ing. in sede di C.T.P.M. tale Per_3
urto sarebbe potuto tranquillamente avvenire tra parti del corpo delle persone a bordo dei motorini e che comunque, anche ove fosse avvenuto tra i motorini, non avrebbe richiesto una forza d'urto particolarmente intensa e capace di lasciare segni apprezzabili sul - il fatto che sia stato il CP_11
motoveicolo condotto dal piuttosto che quello condotto dalla ad essersi avvicinato Pt_4 CP_9 all'altro veicolo si ritiene sostanzialmente irrilevante, attesa la violazione da parte di entrambi i conducenti, e del disposto di cui all'artt. 143 e 144 del Codice della Strada, d.lgs. Pt_4 CP_9
285/1992, (da ora solo C.d.s.), che sostanzialmente vietano a due veicoli di viaggiare affiancati, potendo viaggiare per file parallele solo nei limiti indicati ex art. 144 C.d.s., chiaramente non applicabile al caso di specie dove la via Giovanni Pascoli è ad una sola corsia di marcia.
La violazione da parte di entrambi i conducenti dei motoveicoli di tali norme si ritiene aver determinato una situazione di tale pericolo per cui qualsiasi probabile urto tra gli stessi avrebbe potuto provocare la caduta o comunque lo sbandamento dell'altro motoveicolo, motivo per cui i conducenti dei motorini si ritengono parimenti responsabili dell'invasione parziale della corsia di marcia percorsa dalla Toyota Yaris.
È proprio la conducente della Toyota Yaris che, a parere di questo Tribunale, ha tenuto la condotta che ha avuto efficacia eziologica maggiore rispetto a quelle tenute dal e dalla atteso Pt_4 CP_9
che la in tale occasione ha chiaramente violato, così come tutti gli altri soggetti coinvolti, il CP_1 disposto di cui all'art. 143 C.d.s. che impone ai veicoli di mantenere sempre la destra della carreggiata. Invero, dalle precise argomentazioni della consulente, nonché anche da una semplice constatazione della zona dove è stata rinvenuta la salma del , risulta chiaro che l'impatto tra il Pt_4
e la vettura condotta dalla si sia verificato in prossimità della linea di mezzaria. Il fatto Pt_4 CP_1 che l'impatto sia avvenuto sostanzialmente all'altezza della linea di demarcazione tra i due sensi di marcia depone chiaramente per la violazione del disposto di cui all'art. 143 C.d.s., violazione che, CP_1 rispetto al ruolo assunto dalla nella produzione dell'evento morte, appare assolutamente centrale e preminente. A queste considerazioni deve essere aggiunto che tutti i veicoli coinvolti erano ampiamente oltre i limiti di velocità di 30 km/h, ma che in particolare la viaggiava ad CP_1
una velocità ancora maggiore dei motorini (entrambi sotto i 50 km/h) e praticamente doppia rispetto al limite di velocità, precisamente ad almeno 57 km/h. I calcoli delle velocità dei mezzi sono stati già compiuto in sede di C.T.P.M. e sono stati totalmente condivisi dalla Consulente d'Ufficio incaricata in questo giudizio che, sul punto, ha anche correttamente replicato alle osservazioni alla CP_1 bozza del Ctp della proprio in merito alla velocità della precisando che “la durata CP_1 dell'intervallo psicotecnico è variabile in relazione alle condizioni psico-fisiche del conducente, alla manovra voluta, alle condizioni della strada ed ambientali, al grado di efficienza del veicolo ed alla sua velocità. Nel caso specifico siamo in condizioni di normale sollecitudine, viste le condizioni al contorno analizzate;
quindi, il coefficiente è pari ad 1 nel caso in esame, confermando quindi una velocità di quasi 60 km/h”. In questo modo la consulente ha ribadito di aderire al calcolo effettuato dal Ctpm per il quale la velocità della Yaris sarebbe individuabile in via prudenziale in 57 km/h, velocità calcolata in base all'impatto avuto sul motorino e al rimbalzo di quest'ultimo a oltre
18 metri, si ripete calcolo effettuato in via prudenziale tenuto conto che il motorino si è arrestato sotto l'autobus ANM e che, probabilmente, laddove non ci fosse stato tale autobus, il motorino si sarebbe arrestato ancora dopo, giustificando un calcolo della velocità della Yaris in misura ancora maggiore.
In ultimo, va considerata un'altra circostanza funzionale a fare emergere la corresponsabilità del
, ovvero il fatto che lo stesso indossasse o meno il casco protettivo. Pt_4
Si ritiene che dal complessivo materiale probatorio non si riesca ad avere una certezza in merito a tale circostanza, in quanto gli stessi testi sentiti nel corso di giudizio hanno tutti riferito che il Pt_4 non indossava il casco al momento del sinistro, mentre il unico teste che si ritiene Tes_1 comunque credibile in quanto effettivamente terzo e non interessato all'esito della causa, in sede di sommarie informazione rilasciate alla Polizia Locale intervenuta ha del tutto omesso qualsivoglia riferimento al fatto che il non indossasse il casco. Tuttavia, tale apparente concordanza, Pt_4
quantomeno tra i testimoni sentiti nel presente giudizio, va in contraddizione con quanto accertato in sede di C.T.P.M. dove alla pagina 57 l'ing riferisce del rinvenimento di questo casco Per_3
protettivo marca DIEFFE e, riportando quanto accertato dalla Polizia Locale intervenuta sul luogo del sinistro, precisa come lo stesso sia stato ritrovato dietro la Toyota Yaris ferma nella sua posizione finale. Al riguardo, il consulente del PM, dato atto dell'incertezza circa tale circostanza, comunque conclude affermando che “…considerata la relazione dell'autopsia da cui si evince che la vittima è deceduta per trauma cranico da impatto ma con assenza di lesione della cute e fratture alla base cranica, è possibile ipotizzare la presenza iniziale del casco durante l'impatto, ma poi il distacco dello stesso dalla testa della vittima. In ogni caso, l'utilizzo o meno del casco risulta ininfluente al fine della ricostruzione della dinamica del sinistro…”.
Su tale punto, quindi, le deduzioni svolte dal consulente del PM e la loro potenziale contraddittorietà rispetto a quanto riferito dai testi, tutti nel senso che il non avesse il casco, Pt_4
non permette a queste Tribunale di esprimersi con certezza in relazione a tale circostanza che comunque, anche alla luce delle considerazioni precedentemente richiamate svolte dal Ctpm, non appare effettivamente concausale rispetto l'evento morte che, stante il violentissimo impatto tra la CP_1 testa del e in paraurti inferiore lato sinistro della (chiaramente violentissimo in ragione Pt_4
del fatto che tali due veicoli stavano procedendo entrambi oltre i limiti di velocità in direzioni opposte) si sarebbe verificato a prescindere dall'aver o meno indossato il casco protettivo.
In definitiva, alla luce delle argomentazioni svolte ed aderendo alla ricostruzione della dinamica del sinistro così come ricostruita in sede di CTU svoltasi in corso di giudizio, si ritiene di discostarsi dalla valutazione compiuta dalla Consulente che si è espressa nel senso della pari responsabilità di tutti i conducenti dei veicoli coinvolti, responsabilità del 33% ciascuno, ritenendo, invece, corretto attribuire una maggiore responsabilità al veicolo Toyota Yaris, che si ritiene responsabile nella misura del 50%, mentre si ritiene di attribuire pari responsabilità tanto alla conducente del motoveicolo Tweet, quanto allo stesso de cuius, , che quindi si devono dichiarare Persona_1
responsabili nella misura del 25% ciascuno.
Le considerazioni espresse, dunque, hanno permesso di determinare le quote di responsabilità tra danneggiante e danneggiato in ordine alla causazione dell'evento di danno che a sua volta sarà risarcibile solo laddove sia fornita la prova del danno conseguenza. La posta risarcitoria richiesta in questa sede dagli attori prende il nome di danno da perdita del rapporto parentale che di per sé comprende lo sconvolgimento dell'esistenza e la sofferenza psichica soggettiva (si vedano ex multis: Cass. 8622/2021 e Cass. 28989/2019 per le quali il riconoscimento di somme di denaro sia a titolo di danno parentale che esistenziale e morale integrerebbero una duplicazione risarcitoria).
La giurisprudenza presume che l'evento morte che abbia colpito un congiunto di per sé cagioni delle sofferenze sia sul piano soggettivo interiore che sul piano dinamico relazionale (esistenziale).
In tal senso si afferma che l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti
(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva negato qualsivoglia risarcimento ai fratelli di un uomo deceduto a seguito di un incidente stradale, per il solo fatto che due di essi risiedessero in India, e l'altro in una città italiana diversa da quella della vittima) (Cass. 22397/2022).
Invero, “la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare
“successiva” (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia “originaria” (genitori
e fratelli), a prescindere da una situazione di convivenza” (Cass. 6500/2025).
L'attuale quadro giurisprudenziale in materia di soggetti legittimati in quanto capaci di prospettarsi titolari di una situazione giuridica attiva degna di essere risarcita per la perdita del rapporto parentale distingue due categorie di soggetti: da un lato, gli appartenenti alla cd. famiglia nucleare e, dunque, legati da uno stretto vincolo di parentela (moglie, marito, parte dell'unione civile, convivente more uxorio, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle) e dall'altro, quelli estranei a tale ristretto nucleo familiare, tra i quali si distinguono i soggetti comunque legati da un vincolo di parentela o affinità quali nonni, nipoti, il genero, la nuora, il cognato, gli zii, il fidanzato non convivente e coloro che comunque possono considerarsi familiari di fatto o che comunque abbiano instaurato un peculiare e intenso vincolo affettivo con la vittima.
Solo per la prima categoria di soggetti, ovvero quelli appartenenti alla cd. famiglia nucleare, il danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale potrà essere provato tramite presunzioni, così come da giurisprudenza consolidata, infatti, uno stretto vincolo di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare, che, per comune esperienza, in virtù di un criterio di normalità sociale è, di regola, connaturale all'essere umano (ex multis Cass. 19891/2018; Cass. 7748/2020; Cass. 11212/2019; Cass. 2788/2019; Cass.
17058/2017).
A questo punto occorre passare alla quantificazione del risarcimento basandosi sulle nuove tabelle introdotte dall'Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Milano che, attenendosi alle indicazioni della giurisprudenza che medio tempore aveva preferito quelle elaborate dal Tribunale di Roma
(Cass. 33005/2021, Pres. Travaglino e , ha introdotto il sistema del punto variabile, CP_13
anche per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, a far data dal 29 giugno 2022.
Tali tabelle hanno trovato l'espresso riconoscimento della giurisprudenza di legittimità che con la sentenza della III Sezione civile n. 37009 del 2022 ha riconosciuto che “le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione”.
Passando quindi alla liquidazione del risarcimento in applicazione delle tabelle del Tribunale di
Milano del 29 giugno 2022, così come aggiornate al 1.01.2024, occorre dare atto del riconoscimento dei punti in relazione ai parametri elaborati per ciascun congiunto costituitosi.
Il rapporto di parentela tra i soggetti richiedenti il risarcimento e risultano provati per Persona_1 tabulas dalla documentazione prodotta da parte attrice ed allegata all'atto di citazione dai quali risulta che è il padre e è la madre, mentre e Parte_2 Pt_1 Pt_1 Pt_4 Parte_3
sono i germani.
A questo punto va calcolata l'entità del risarcimento relativamente ai singoli soggetti precisando che ai fini del calcolo del quantum da risarcire occorre considerare separatamente la posizione dei genitori e quella dei germani, ai quali andranno applicati i valori di punto e le ripartizioni previste da due differenti tabelle che tengono conto del differente grado di parentela.
Partendo dalla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale dei genitori, e Parte_2
andranno riconosciuti ad entrambi 16 punti per la convivenza e 9 punti per la Parte_1
sopravvivenza di 3 congiunti superstiti, nonché il massimo di 30 punti conferibili per il quinto parametro, l'unico soggettivo, che riguarda sia gli aspetti esteriori del danno da perdita del parente, in termini di danno dinamico-relazionale da stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita, sia gli aspetti interiori di tale danno (da sofferenza soggettiva interiore, cd. componente morale); allo stesso modo, anche per i germani andrà riconosciuto il massimo di punti conferibili per il quinto parametro nella misura di 30 punti. Le motivazioni che portano a riconoscere il massimo di punti per il parametro che tiene conto della qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perduta, sono da rintracciarsi nel presumibile impatto sullo stile di vita e sulla sofferenza interiore che normalmente sono presumibili in relazione alla perdita di un figlio così come di un fratello di età così giovane, presunzione che ha trovato ampia conferma nelle risultanze della testimonianza rilasciata in corso di giudizio da , amica di famiglia Testimone_2
e in particolare della madre, la quale, nel confermare tutti i capitoli di prova ha espressamente dichiarato: “Sul capo 12) è vero;
mi risulta che a causa del trauma subito dovuto alla morte del figlio i due genitori si sono separati. Loro, oltre , hanno altri due figli e il più _1 _1 Pt_3
piccolo, si è chiuso nei rapporti con gli amici, inoltre so che la figlia più grande ha avuto vari episodi di malessere improvvisi. Sul capo 13) è vero. Sul capitolo 14) è vero in particolare mio figlio è amico di e posso dire che nonostante i numerosi inviti ad uscire Persona_4 Pt_3 si rifiuta. Sul capitolo 15) è vero”. Il fatto che i genitori di si siano separati è, Pt_3 Persona_1
altresì, provato documentalmente ed è una circostanza il cui collegamento eziologico con la morte del figlio, oltre ad essere comprensibile (in termini di causa concorrente se non esclusiva della decisione dei genitori), è comunque confermato dalla dichiarazione di cui si è dato atto. Insomma, il complesso di tali circostanze si ritiene deporre chiaramente per la necessità di riconoscere il massimo dei punti attribuibili in base al quinto parametro, sia in relazione alla componente morale che dinamico-relazionale.
Invece, in relazione al parametro della convivenza, per i germani vanno riconosciuti 20 punti stante la prova indiscussa circa la loro convivenza con il fratello , convivenza di durata Persona_1 senz'altro inferiore ai 30 anni funzionali a permettere il riconoscimento di 25 punti.
Per quanto riguarda , in applicazione delle Tabelle di Milano, rilevato il grado di Parte_2
parentela che lo lega al soggetto deceduto (padre), vanno riconosciuti un totale di 101 punti - 20 punti in base all'età della vittima secondaria al momento del decesso (41 anni), 26 punti in base all'età della vittima primaria al momento del decesso (16 anni), 16 punti in base alla provata convivenza, 9 punti in base alla sopravvivenza di 3 congiunti e 30 punti per la qualità/intensità della relazione affettiva – da limitarsi entro il cap di euro 391.103,00, stante l'assenza di prova circa la ricorrenza di circostanze eccezionali capaci di permettere il riconoscimento di un risarcimento in misura maggiore.
Per quanto riguarda in applicazione delle Tabelle di Milano, rilevato il grado di Parte_1
parentela che la lega al soggetto deceduto (figlio) vanno riconosciuti un totale di 103 punti - 22 punti in base all'età della vittima secondaria al momento del decesso (36 anni), 26 punti in base all'età della vittima primaria al momento del decesso (16 anni), 16 punti in base alla provata convivenza, 9 punti in base alla sopravvivenza di 3 congiunti e 30 punti per la qualità/intensità della relazione affettiva – da limitarsi entro il cap di euro 391.103,00, stante l'assenza di prova circa la ricorrenza di circostanze eccezionali capaci di permettere il riconoscimento di un risarcimento in misura maggiore.
Per quanto riguarda in applicazione delle Tabelle di Milano, rilevato il grado di Parte_3
parentela che lo lega al soggetto deceduto (fratello) vanno riconosciuti un totale di 99 punti - 20 punti in base all'età della vittima secondaria al momento del decesso (13 anni), 20 punti in base all'età della vittima primaria al momento del decesso (16 anni), 20 punti in base alla provata convivenza, 9 punti in base alla sopravvivenza di 3 congiunti e 30 punti per la qualità/intensità della relazione affettiva – per un totale di euro 168.102,00.
Per quanto riguarda , in applicazione delle Tabelle di Milano, rilevato il grado di Parte_4
parentela che la lega al soggetto deceduto (sorella) vanno riconosciuti un totale di 99 punti - 20 punti in base all'età della vittima secondaria al momento del decesso (18 anni), 20 punti in base all'età della vittima primaria al momento del decesso (16 anni), 20 punti in base alla provata convivenza, 9 punti in base alla sopravvivenza di 3 congiunti e 30 punti per la qualità/intensità della relazione affettiva – per un totale di euro 168.102,00.
Le somme sopra riportate a titolo di danno non patrimoniale sono state espresse in valori attuali ma l'equivalente pecuniario rivalutato ai valori attuali, trattandosi di debito di valore, soddisfa il credito per il bene perduto e non anche il mancato godimento delle utilità che il bene medesimo avrebbe potuto offrire se fosse stato immediatamente risarcito con una somma di danaro equivalente, residuando dunque un ulteriore danno da ritardo. Detto danno deve essere allegato dalla parte che ne chiede la liquidazione, ma può anche essere provato con presunzioni, ovvero equitativamente, ed a tal fine la giurisprudenza fa riferimento al criterio degli interessi legali, cd. compensativi, sulla somma rivalutata. Trattandosi però di un valore aggiuntivo che produrrebbe un ingiustificato arricchimento, questo giudice ritiene (Cass. Sez. Un. 1712/1995) che questa voce di danno (lucro cessante) possa meglio trovare ristoro attraverso il criterio equitativo del calcolo degli interessi sulle somme riportate ai valori degli esborsi, (devalutate) e rivalutate annualmente sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Quanto agli interessi va proprio richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con la suddetta decisione a EZ TE (ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Alla luce delle considerazioni espresse in tema di rivalutazione e interessi compensativi occorre procedere ad applicare suddetti principi alle somme precedentemente calcolate.
Gli importi riconosciuti a e a nella misura di 391.103,00 ciascuno Parte_2 Parte_1
vanno dapprima rivalutati all'attualità giungendo alla somma di euro 397.751,75, per poi essere devalutati alla data del sinistro per arrivare alla somma di euro 336.222,95 che poi va rivalutata con il riconoscimento degli interessi al tasso legale anno per anno sulla somma via via rivalutata per arrivare ad un totale di euro 436.952,21 ciascuno.
Gli importi riconosciuti a e a nella misura di 168.102,00 ciascuno Parte_4 Parte_3 vanno dapprima rivalutati all'attualità giungendo alla somma di euro 170.959,73, per poi essere devalutati alla data del sinistro per arrivare alla somma di euro 144.513,72 che poi va rivalutata con il riconoscimento degli interessi al tasso legale anno per anno sulla somma via via rivalutata per arrivare ad un totale di euro 187.808,68 ciascuno.
Infine, alla luce delle considerazioni precedentemente espresse in ordine all'accertamento delle singole quote di responsabilità che, si ripete, sono da rintracciarci nella misura del 50% in capo alla IG , conducente dei veicolo Toyota Yaris, e nella misura del 25% in capo ad CP_1 [...]
quale proprietario e responsabile civile del motoveicolo Peugeot Tweet, e del 25% in capo CP_3
allo stesso , andranno ricalcolati gli importi riconosciuti come spettanti in capo agli Persona_1
attori in ragione del disposto di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. per il quale “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
In considerazione dell'effettivo riparto di responsabilità, dunque, dovrà essere CP_1
condannata al pagamento in favore di e di della somma di euro Parte_2 Parte_1
218.476,10 ciascuno e al pagamento in favore di e di della somma di Parte_4 Parte_3
euro 93.904,34 ciascuno, mentre andrà condannato al pagamento in favore di Controparte_3 Pt_2
e di della somma di euro 109.238,05 ciascuno e al pagamento in favore di
[...] Parte_1
e di della somma di euro 46.952,17 ciascuno. Parte_4 Parte_3
Come anticipato la restante quota del 25% di quanto riconosciuto a titolo di risarcimento danni è, invece, imputabile allo stesso per cui, stante l'art. 1227 c.c. comma 1, non potrà Persona_1
trovare liquidazione in favore degli attori.
Dal momento della sentenza di primo grado e sino all'effettivo soddisfo devono essere computati, sulla somma totale sopra liquidata, gli ulteriori interessi al tasso legale.
In ultimo vanno accolte entrambe le domande di manleva proposte rispettivamente da CP_1
contro la . e da contro la in quanto la CP_10 Controparte_3 Controparte_4
sussistenza dei relativi rapporti assicurativi risulta per tabulas dalle allegazioni dei convenuti, oltre a non essere stata specificamente contestata dalle Compagnie assicurative.
Le spese di giudizio, ed allo stesso modo quelle sostenute per la CTU, seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti e individuando lo scaglione di riferimento in base al criterio del decisum con il riconoscimento dei valori intermedi, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
invece, rispetto alle richieste maggiorazioni di cui all'art. 4 comma 2 del D.M. 55/2014 appare opportuno svolgere alcune precisazioni.
Su quest'ultimo profilo si ritiene utile richiamare un recente pronunciamento della Cassazione con il quale si è affrontato ex professo tale tema evidenziando che “l'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 riconosce la facoltà, e non l'obbligo, per il giudice di riconoscere la maggiorazione del 20% del compenso nel caso di assistenza di più parti. Trattandosi di facoltà, nessun obbligo sussiste, in capo al giudice di merito, di applicare l'incremento, anche in presenza di controversie complesse.
La valutazione demandata al giudice di merito, infatti, è finalizzata ad individuare il compenso in concreto adeguato all'attività effettivamente svolta dall'avvocato. Nell'ambito di tale apprezzamento, il meccanismo previsto dall'art. 4 è evidentemente teso a bilanciare il diritto del difensore a conseguire un compenso adeguato all'attività espletata e non lesivo della dignità e del decoro della professione forense, con l'opposto interesse dell'assistito a non essere esposto al pagamento di compensi esagerati(…)Ciò posto, questa Corte ha affermato, in relazione alla differente ipotesi in cui una parte sia assistita nei confronti di più controparti, il principio secondo cui “In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, la disposizione di cui all'art. 4, comma 2, della tariffa professionale approvata con D.M. Giustizia n. 55 del 2014, che consente, nell'ipotesi di assistenza e difesa di una parte nei confronti più controparti, la liquidazione di un compenso unico aumentato sino al doppio, prevede una mera facoltà rientrante nel potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio, ove motivato, non è denunciabile in sede di legittimità” (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 13595 del 19/05/2021, Rv. 661414). A tale principio, che comunque concerne il meccanismo previsto dall'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, occorre dare continuità, per cui grava sul giudice di merito, investito della richiesta di riconoscere una maggiorazione del compenso professionale ai sensi della norma da ultimo richiamata, l'obbligo di motivare le ragioni del riconoscimento, o del diniego, di detto incremento”. In questo modo i giudici di legittimità hanno inteso dare continuità all'orientamento maturato nel corso degli anni per cui va disconosciuto qualsivoglia automatismo tra la difesa di più parti o la difesa di una parte contro più controparti e gli aumenti previsti dall'art. 4 del D.M. 55/2014 salvo, però, l'onere per il giudice di merito di fornire motivazione sul punto” (Cass. 25231/2024).
Nel caso sottoposto all'odierno giudizio si ritiene che il fatto di aver dovuto rappresentare più parti non abbia in alcun modo inciso sull'attività difensiva posta in essere dal difensore costituito, atteso che rispetto al vero punctum dolens della controversia, ovvero l'accertamento dell'effettiva dinamica del sinistro con l'attribuzione delle rispettive quote di responsabilità, la posizione delle più parti rappresentate era unitaria, essendo volta a sostenere una ricostruzione che escludesse o che comunque riducesse al minimo la quota di responsabilità di . Invece, l'aver dovuto Persona_1
difendere la propria posizione contro più convenuti che hanno sostanzialmente assunto due posizione diverse in relazione alla ricostruzione delle dinamica del sinistro si ritiene abbia portato indubbiamente ad un aggravio dell'attività difensiva svolta dal procuratore degli attori, così che si ritiene dovuta una maggiorazione nel limiti del 20% (tenuto conto che sebbene siano quattro i convenuti gli stessi hanno assunto sostanzialmente due e non quattro difese diverse) dell'importo riconosciuto in relazione allo scaglione di riferimento.
Va, invece, rigettata la domanda con la quale parte attrice chiede la condanna alle spese per l'attività stragiudiziale di negoziazione assistita in quanto, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di responsabilità civile da circolazione, il costo sopportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale, diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurarne un esito favorevole, ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, si deve considerare un danno emergente, che, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'articolo 1223 c.c.” (Cass. 26368/2022 che a sua volta richiama altri precedenti in tal senso tra cui SS.UU. 16990/2017 e Cass. 24481/2020). Ebbene, la pacifica qualificazione come danno emergente delle spese stragiudiziali sostenute, tra le quali rientra anche quelle per la negoziazione assistita obbligatoria, impone appunto un onere di allegazione e prova che nel caso sottoposto all'odierno giudizio risulta del tutto inadempiuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, sulla domanda di risarcimento danni proposta da , e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 CP_1
, la e la ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_3 Controparte_10 Controparte_4
deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta la responsabilità concorrente nella produzione del sinistro nella misura del 50% della conducente dell'autoveicolo TA Yaris targato CH345YJ, di proprietà di del CP_1
25% del conducente del motoveicolo Peugeot Tweet targato EM15909, di proprietà di
[...]
, e del 25% dello stesso;
CP_3 Persona_1
2) per l'effetto, accoglie la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale proposta da e e, di Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3
conseguenza:
a) condanna , in solido con la al pagamento in favore di CP_1 Controparte_14 Parte_1
della somma di euro 218.476,10, in favore di della somma di euro
[...] Parte_2
218.476,10, in favore di della somma di euro 93.904,34 ed in favore di Parte_4 Pt_3
della somma di euro 93.904,34, oltre interessi al tasso legale dalla data di
[...]
pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
b) condanna , in solido con la Controparte_3
al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_4 Parte_1
109.238,05, in favore di della somma di euro 109.238,05, in favore di Parte_2 Pt_4
della somma di euro 46.952,17 ed in favore di della somma di euro
[...] Parte_3
46.952,17, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
3) condanna , e in solido fra CP_1 Controparte_14 Controparte_3 Controparte_4
loro, al pagamento in favore degli attori delle spese di lite, liquidandole in euro 600,00 per spese ed euro 32.000,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario;
4) pone definitivamente a carico di ., e CP_1 CP_10 Controparte_3 [...]
in solido fra loro, le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, liquidate con CP_4
separato decreto;
5) accoglie le domande di manleva proposte da e e, per l'effetto, CP_1 Controparte_3
condanna . a tenere integralmente indenne e manlevare di tutte le CP_10 CP_1
somme dovute agli attori a titolo di risarcimento danni e di spese di giudizio in forza della presente sentenza;
condanna a tenere integralmente indenne e Controparte_4
manlevare di tutte le somme dovute agli attori a titolo di risarcimento danni Controparte_3
e di spese di giudizio in forza della presente sentenza.
Così deciso in Napoli il 22/07/2025.
Il giudice
dott. Enrico Ardituro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10835/2021 del R.G., pendente
TRA
c.f. , , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. , nonché C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
, c.f. , tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via Reggia di
[...] C.F._4
Portici n. 69, presso lo studio dell'avvocato Daniele Ramondino, c.f. , che C.F._5
li rappresenta e difende giusta procura in atti;
Attori
E
, c.f. , elettivamente domiciliata in Sant'Anastasia (NA) alla CP_1 C.F._6 via San Giuseppe n. 13, presso lo studio dell'avvocato Paolo Piccolo, c.f. , C.F._7
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Convenuta
NONCHE'
Controparte_2
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Caserta alla via Fulvio Renella n. 88, presso lo studio dell'avvocato Lucia Piscitelli, c.f.
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._8
Convenuta
NONCHÈ
c.f. , elettivamente domiciliato in Villa Literno alla Controparte_3 C.F._9 via U. Nobile n. 7, presso lo studio dell'avvocato Giuseppina Cirullo, c.f. , C.F._10
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Convenuto NONCHÈ
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Michelangelo Schipa n. 115, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Siciliano, c.f. , che la rappresenta e difende giusta C.F._11
procura in atti.
Convenuta
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e , questi Parte_4 Parte_1 Parte_2
ultimi due in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore nelle more divenuto maggiorenne – premessa la loro qualità di congiunti di Parte_3 _1
, figlio di e nonché germano di e
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
– hanno citato in giudizio e la compagnia assicuratrice CP_1 Controparte_2
nonché e la compagnia assicuratrice al fine di vedersi
[...] Controparte_3 Controparte_5
riconoscere il risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale, stante il decesso di _1
, avvenuto in data 10.09.2019, alle ore 11.15 circa, allorquando lo stesso, nel mentre era alla
[...]
guida del motoveicolo Piaggio Liberty targato X85F65, di proprietà della IG e Parte_5
regolarmente assicurato per la RCA con la compagnia è stato coinvolto in un CP_6
incidente stradale a seguito del quale è deceduto.
Gli attori, in riferimento alla dinamica dell'incidente, hanno rappresentato che il loro congiunto, indossando il casco protettivo e a bordo del motoveicolo , stava percorrendo via Controparte_7
Giovanni Pascoli, in Casoria, con direzione Arpino, quando è stato affiancato sulla propria destra dal motociclo Peugeot Tweet targato EM15909, assicurato per la RCA dalla
[...]
di proprietà di e condotto da che, Controparte_8 Controparte_3 CP_9
spostandosi verso sinistra, ha urtato il condotto da , provocandone la caduta sul CP_7 Persona_1
lato sinistro verso il centro della carreggiata. Hanno dedotto che proprio in quel momento, dall'opposto senso di circolazione (verso Casoria centro), è sopraggiunta un'autovettura Toyota
Yaris targata CH345YJ, di proprietà e condotta da assicurata per la RCA dalla CP_1
CE ., che ha travolto il motoveicolo condotto dal , causandone il CP_10 Pt_4
decesso sul colpo e facendo sbalzare il motorino a distanza di oltre 18 metri, dove ha terminato la sua corsa sotto un autobus dell'ANM che percorreva la via Pascoli in direzione Arpino, alle spalle dei motorini. Gli attori, valorizzando le dichiarazioni rese dai testimoni sentiti dalla Polizia Municipale intervenuta sul luogo del sinistro e richiamando le risultanze della Consulenza richiesta dal PM in sede di indagini preliminari a carico della , concluse con richiesta di archiviazione, intendono CP_1
CP_1 provare l'esclusiva responsabilità del sinistro a carico dei conducenti del e della o, in CP_11
subordine, la responsabilità concorrente degli stessi con quella del e, di conseguenza, Pt_4
chiedono di essere risarciti del danno da perdita del rapporto parentale secondo le tabelle di Milano
e con la personalizzazione degli importi in ragione della giovanissima età del soggetto deceduto, nonché della convivenza e della sofferenza soggettiva patita dai superstiti.
In data 24.09.2021 si è costituita la chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo: CP_2
l'operatività della polizza nei limiti dei massimali previsti nel contratto;
la necessità di verificare il rispetto della normativa di settore circa la regolarità contenutistica della messa in mora ex artt. 142,
145, 148 d.lgs. 209/2005; il disconoscimento di tutti gli atti prodotti in fotocopia da parte attrice, oltre che la necessità di prova in ordine al rapporto di parentela con il de cuius;
l'esclusiva responsabilità del de cuius nella produzione del sinistro, come avvalorato dalla richiesta di archiviazione;
l'imprevedibilità della condotta del che invadendo la corsia di marcia opposta Pt_4 avrebbe reso impossibile alla compiere qualsivoglia manovra capace di evitare l'incidente; la CP_1
necessità di prova circa il lamentato danno da perdita del rapporto parentale.
Sempre in data 24.09.2021 si è costituito , proprietario del motoveicolo Peugeot Controparte_3
Tweet, chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo: l'improponibilità della domanda attorea;
l'esclusiva responsabilità del de cuius nella produzione del sinistro in applicazione del disposto di cui all'art. 651 c.p.c. che avrebbe cristallizzato l'accertamento circa l'esclusiva responsabilità del
; in via subordinata, la graduazione della responsabilità tra i veicoli tenendo conto del grado Pt_4
minimo di responsabilità attribuibile alla conducente del veicolo necessità di prova sul CP_11
danno da perdita parentale. Il convenuto, infine, conclude chiedendo di essere manlevato dalla propria compagnia assicuratrice per la RCA, laddove venisse accertata la responsabilità concorrente del conducente del Tweet.
In data 7.10.2021 si è costituita chiedendo il rigetto della domanda, stante il difetto di CP_1
responsabilità della convenuta nella produzione del sinistro e in mancanza di prova del danno subito, nonché, chiedendo, in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, di condannare la a tenere indenne e manlevare la convenuta da ogni CP_2 Parte_6
voce e forma di risarcimento danni, patrimoniali e non.
In data 14.10.2021 si è costituita la che ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_4 attorea, stante l'esclusiva responsabilità di nella produzione del sinistro, così come Persona_1
risultante dalla richiesta di archiviazione, dalla consulenza tecnica svoltasi in sede di indagini preliminari, nonché dagli accertamenti della P.M. intervenuta sul luogo del sinistro e dalle dichiarazioni rese agli stessi, rilevando, infine, come l'eventuale concorso di responsabilità sia configurabile unicamente rispetto a , che pure in base agli accertamenti in atti avrebbe CP_1
posto in essere una condotta violativa del Codice della strada.
All'udienza del 18 ottobre 2021, il precedente giudice istruttore, ha assegnato alle parti i termini per il deposito di memorie di cui all'art. 183 comma 6 e ha rinviato all'udienza del 23.05.2022.
La causa è stata istruita con assunzione di prova testimoniale e con l'espletamento di una CTU sulla dinamica del sinistro e assunta in decisione il 13/3/2025, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c., vecchia formulazione.
In via preliminare, va detto che la legittimazione attiva degli attori, nonché quella passiva di tutti i convenuti risulta provata per tabulas. Invero, se per gli attori il deposito del certificato di famiglia, unitamente alle risultanze testimoniali, vale a provare il rapporto di parentela con il de cuius funzionale alla proposizione della presente azione, allo stesso modo i convenuti, quali proprietari dei veicoli coinvolti nel sinistro, ed i loro assicuratori risultano essere legittimati passivi dalla stessa documentazione del procedimento penale svoltosi contro la per il reato di omicidio stradale CP_1
(procedimento poi archiviato su richiesta dello stesso PM titolare) o per non avere eccepito alcunché circa l'operatività delle rispettive polizze, se non rilevando la loro responsabilità nei limiti dei massimali ivi indicati.
Ancora in via preliminare, occorre superare le eccezioni, per vero estremamente generiche, avanzate dalla e da , con la quale tali convenuti hanno lamentato CP_2 Controparte_3
l'improponibilità/improcedibilità della domanda, chiedendo al Tribunale di verificare il rispetto contenutistico delle messe in mora inviate alle compagnie in base gli articoli 143, 145 e 148 del d.lgs. 209/2005; tale eccezione risulta infondata in quanto la procedibilità dell'azione appare pienamente provata per tabulas dalla produzione attorea, nonché dal comportamento passivo assunto Compagnie destinatarie in relazione all'attività stragiudiziale compulsata da parte attrice.
Invero, relativamente alla funzione della messa in mora di cui si discorre la Cassazione Civile sez.
VI, ordinanza 3 giugno 2021, n. 15445 ha evidenziato che < favorirebbero capziosità e cavillosità», tenuto conto della collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, che impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), e del fatto che «Il nostro intero ordinamento civile è (…) permeato – per dirla con autorevole dottrina – da un “assetto teleologico delle forme”, in virtù del quale sia in ambito sostanziale, sia in ambito processuale, nessuna nullità od invalidità è predicabile quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo. Sono arcinote espressioni di questo principio, ad esempio, in campo sostanziale gli artt. 1420 e 1424 c.c., ed in campo processuale l'art. 156 c.p.c., comma 3». Ne consegue che anche il combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass. va interpretato alla luce del principio della validità degli atti comunque idonei al raggiungimento dello scopo, e per quanto detto è sempre idonea al raggiungimento dello scopo la richiesta stragiudiziale di risarcimento quando sia priva di elementi che, pur espressamente richiesti dalla legge, siano nel caso concreto superflui al fine di accertare le responsabilità e stimare il danno”>>. A quest'interpretazione teleologica dell'art. 145 del codice delle assicurazioni ha aderito, in ultimo, anche la Cass. Civ. sez.
VI, nella pronuncia del 20/01/2022 n. 1756, la quale ha affermato, rifacendosi al principio espresso dal Giudice delle leggi (Corte Cost., sent. 3 maggio 2012, n. 111), che tale disposizione “ha un chiaro intento deflattivo”, essendone evidente la finalità “di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari”, intento il cui raggiungimento, tuttavia, “non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale
(invero modesta) di sessanta/novanta giorni” per la proposizione della domanda risarcitoria, “ma - soprattutto - al procedimento ex art. 148 Codice assicurazioni private, che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa “ante causam”, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa” (così, in motivazione, Cass. Sez. III, sent. 25 gennaio 2018, n. 1829).
Tale orientamento antiformalistico ha trovato conferma nella più recente giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come “l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata”
(Cass. 32919/2022) , in quanto, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede da cui è governata la procedura in esame, l'assicuratore non può trarre un vantaggio (la persistente improponibilità della domanda risarcitoria) dalla propria inerzia (la mancata tempestiva richiesta di integrazione della documentazione già ricevuta)” (Cass. 20802/2024).
Tanto chiarito, non può revocarsi in dubbio che le messe in mora in atti, che risultano essere state inviate alla quale assicurazione r.c.a. dell'autoveicolo Toyota Yaris, condotto e di proprietà CP_2
di e alla condotto da e di proprietà del convenuto CP_1 Controparte_4 CP_9
, ritenuti responsabili civili del sinistro, contengano tutti gli elementi indicati dalla Controparte_3 disposizione e funzionali all'attivazioni di una fase di composizione stragiudiziale della controversia. Invero, dalla semplice lettura delle messe in mora e tenuto conto dei documenti forniti dagli stessi attori in uno con tali PEC risulta chiaro come le stesse rispondano pienamente a quanto richiesto dalla normativa di settore, anche relativamente alla prova del rapporto di parentela con il de cuius, la cui asserita mancanza di prova sembrerebbe essere oggetto della carenza contenutistica lamentata dai convenuti. A questo punto si può passare ad esaminare il merito della controversia, soffermandosi sull' “an” dell'evento dannoso e sulla conseguente affermazione della pretesa risarcitoria. L'accertamento del fatto storico, infatti, si pone come antecedente logico ai fini della valutazione della sussistenza della pretesa risarcitoria che, nel caso sottoposto a giudizio, va qualificata come ex art. 2054 c.c. ed ex art. 144 d.lgs. 209/2005 per il quale “il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione”.
Il fatto che sia deceduto in data 10.09.2019, alle ore 11.15 circa, in via Giovanni Persona_1
Pascoli in Casoria sulla circumvallazione che porta da Casoria ad Arpino, e che lo stesso sia deceduto a causa di un incidente che ha visto coinvolti oltre lo stesso de cuius, che si trovava alla guida del motoveicolo Piaggio Liberty targato X85F65, anche il motoveicolo Peugeot Tweet targato
EM15909, di proprietà di e condotto nella circostanza da e Controparte_3 CP_9
l'autovettura Toyota Yaris targata CH345YJ, di proprietà e condotta da , si può ritenere CP_1
provato per tabulas nonché pacifico in quanto non contestato.
Il punctum dolens della presente controversia, invero, attiene all'accertamento della responsabilità concorsuale o esclusiva dei conducenti di tutti i veicoli coinvolti, funzionale a delineare la sussistenza del nesso di causalità materiale tra le condotte tenute da , e Persona_1 CP_9
ed il danno evento consistente nel decesso di , decesso dal quale sarebbe CP_1 Persona_1
derivato il danno conseguenza, nella specie di danno da perdita del rapporto parentale, del quale gli attori chiedono di essere risarciti.
Al fine di determinare quella che è stata l'effettiva dinamica del sinistro che ha causato la morte di occorre prendere in considerazione il complessivo materiale probatorio composto dai Persona_1 documenti prodotti fin dall'atto di citazione dagli attori e dagli ulteriori documenti prodotti dai convenuti, nonché dalla prova testimoniale e dalla CTU svolti nel corso del presente giudizio.
Tra le fonti di prova che assumono maggiore rilievo nel presente giudizio va considerato il decreto di archiviazione e la corrispondente richiesta di archiviazione relativi al procedimento RG
12235/2019 che - seppur a differenza della sentenza di condanna irrevocabile ex art. 654 c.p.p. non ha autorità di cosa giudicata nel giudizio civile, non essendo equiparabile ad una sentenza definitiva di assoluzione per insussistenza del fatto o per non averlo l'imputato commesso (in questo senso
SS.UU. 14551/2017; ma anche, con riferimento all'individuazione del termine di prescrizione si vedano in ultimo Cass. 375/2025 e Cass. 25438/2023) – entra nel processo civile come prova atipica, da ricondursi agli indizi su cui sarebbe possibile basare il meccanismo logico e probatorio delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o comunque agli argomenti di prova da cui trarre il comportamento delle parti, in ogni caso previa verifica in concreto dell'effettivo ruolo che ciascun singolo strumento atipico può in concreto svolgere. Invero, le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (nella specie, la sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto) (Cass. 9957/2025).
Alla stessa categoria di prova atipica, seppur talvolta le sia stato riconosciuto l'efficacia piena prova
(si veda Cass. 32784/2019), sono da ricondurre anche le perizie svolte in sede di indagini preliminari dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero, che ha curato il procedimento penale conclusosi con la decreto di archiviazione della sezione GIP/GUP del Tribunale di Napoli Nord del
1.09.2020.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto ripetutamente modo di precisare che “la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare. (Fattispecie relativa alla produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale)” (Cass. 5947/2023; nonché Cass. 30298/2023 in relazione sempre ad una C.T. del PM svoltasi però nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p.).
Ancora assume rilievo preminente il rapporto della Polizia Locale intervenuta sul luogo del sinistro, dove sono state altresì raccolte sommarie informazioni dai testimoni presenti sul luogo.
Tale materiale probatorio è stato preso in considerazione dalla Consulente ing. , Persona_2
nominata in questa sede, la quale ha depositato la Consulenza d'Ufficio con le relative risposte alle osservazioni dei CTP in data 19.05.2024.
La Consulente ha risposto in maniera pienamente soddisfacente al primo quesito postole, ovvero quello con cui il Tribunale ha sostanzialmente chiesto di svolgere un lavoro descrittivo e ricostruttivo alla luce del materiale probatorio prodotto in giudizio e attraverso un accesso sul luogo del sinistro ed ha altrettanto convincentemente risposto anche agli ulteriori quesiti relativi alla dinamica del sinistro, ricostruendo lo stesso con un percorso tecnico argomentativo immune da vizi logici e pienamente condiviso da questo Tribunale;
ciò che, invero, non si ritiene condivisibile è la, per vero ardua, attribuzione delle quote di responsabilità ai conducenti coinvolti.
La Consulente, dopo aver correttamente dato atto di aver dato atto delle ricostruzioni differenti rappresentate dalle parti costituite nel giudizio e dopo aver correttamente analizzato tutto il materiale probatorio comprese le dichiarazioni rilasciate dai testi (in particolare e CP_9
) Testimone_1
afferma testualmente che: “in conclusione, la dinamica del sinistro nel caso in esame, a seguito della dettagliata analisi di tutti i documenti agli atti è di seguito descritta. Il primo impatto tra i ciclomotori deve essersi necessariamente verificato (così come inizialmente dichiarato dal signor
e dalla stessa IG . Gli stessi viaggiavano affiancati, il Liberty condotto da Tes_1 CP_9
più al centro, mentre il Peugeot Tweet più a destra. Questa caduta ha avuto Persona_1
conseguenze sicuramente che non hanno determinato il gravissimo trauma cranico, causa del decesso del , provocato invece dal violento impatto con la Toyota Yaris. L'impatto con la Pt_4
Toyota Yaris si è verificato non lontano dal centro della carreggiata, come ricavabile dalla posizione finale della salma (interamente localizzata nella corsia inizialmente percorsa) e dalla traiettoria assunta dal motorino per effetto dell'urto (ad ore 11 rispetto il senso di marcia della
CP_1
– in un tratto di strada rettilineo) e dalla sua posizione finale (accostato al margine della carreggiata). La vettura Toyota Yaris viaggiava almeno ad una velocità di 57 km/h, doppia rispetto al limite di 30 km/h, e tale andatura ha impedito alla conducente di arrestare la marcia tempestivamente ed evitare l'impatto con il motorino già riverso al suolo. È allora evidente che la responsabilità dell'incidente sono anche da ascriversi alla condotta tenuta dai conducenti della autovettura Toyota Yaris, targata CH345YJ, di proprietà di per violazione dell'art. 142 CP_1
co. 1 e 2 CDS e del motociclo Peugeot Tweet targato EM15909 di proprietà del signor
[...]
(anche se la condotta di quest'ultimo non avrebbe portato alla morte del ), oltre CP_3 Pt_4
che dalla condotta dello stesso , poiché anche lui viaggiava ad una velocità quasi doppia Pt_4 rispetto al limite e affiancato all'altro scooter senza rispettare la distanza di sicurezza”.
Tali conclusioni, come anticipato, sono totalmente condivisibili e ciò in ragione del fatto che nel giungere alle stesse la Consulente ha utilizzato argomentazioni pienamente ragionevoli e corrette in particolare nel dare maggiore rilievo a quanto dichiarato dal e dalla in sede di Tes_1 CP_9 sommarie informazioni nell'immediatezza del sinistro, piuttosto che a quanto dichiarato dagli stessi quando sono stati sentiti nel processo come testimoni. Invero, appare chiaro come quanto percepito e riferito immediatamente dopo il verificarsi del sinistro si possa ritenere maggiormente credibile rispetto ad eventuali ricordi richiamati alla memoria a distanza di anni. Sul punto, infatti, la
Consulente conclude giustamente per il verificarsi di questo urto tra i due motorini Liberty, condotto da , e condotto dalla urto che ha chiaramente avuto efficacia Pt_4 CP_11 CP_9
eziologica nella produzione del sinistro, atteso che lo stesso ha collaborato a provocare lo sbandamento del motorino condotto dal e alla sua caduta, con invasione della corsia di Pt_4
marcia opposta. Sul punto si ritiene di fondamentale rilevanza quanto dichiarato dalla alla CP_9
Polizia Municipale, la quale a suo tempo ha dichiarato che “percorrevo via Pascoli in direzione
Arpino di Casoria… alla mia sinistra a bordo di un altro ciclomotore, procedeva nella stessa direzione il . Ad un certo punto il ciclomotore guidato dal si avvicinava al Persona_1 Pt_4 motociclo da me guidato. Nell'effettuare tale manovra arrivava a brevissima distanza da quello da me guidato. Non saprei dire se vi è stato o no un lieve urto, ma immediatamente dopo il ciclomotore guidato dal sbandava verso sinistra, invadeva la corsia opposta di marcia…”. Pt_4
Ebbene, il verificarsi di questo urto è stato confermato dalla dichiarazione del conducente Tes_1 dell'autobus ANM posto esattamente dietro i due motorini e quindi soggetto avente un punto di osservazione ottimale, il quale, sempre alla Polizia Municipale, ha dichiarato “…Davanti a me avevo due ciclomotori che circolavano affiancati nel mio stesso senso di marcia. A un certo punto i ciclomotori si sono avvicinati e toccati tra di loro…”. Come testimone il a differenza di Tes_1
quanto rilevato dalla consulente, non si è contraddetto, ma ha semplicemente specificato quanto già dichiarato in precedenza, riferendo che, piuttosto che aver visto uno spostamento del Tweet verso il
(come suggeriva il capo di prova sottopostogli), gli sarebbe “sembrato che i veicoli che CP_7
viaggiavano insieme affiancati già da prima e poi quello condotto da ha urtato l'altro _1 motociclo si è sbilanciato ed ha invaso l'altra corsia”. In ogni caso, ritenuto che tale urto ci sia effettivamente stato - ciò a prescindere dalla presenza o meno di danneggiamenti sul Tweet compatibili con lo stesso, atteso che, come evidenziato dall'ing. in sede di C.T.P.M. tale Per_3
urto sarebbe potuto tranquillamente avvenire tra parti del corpo delle persone a bordo dei motorini e che comunque, anche ove fosse avvenuto tra i motorini, non avrebbe richiesto una forza d'urto particolarmente intensa e capace di lasciare segni apprezzabili sul - il fatto che sia stato il CP_11
motoveicolo condotto dal piuttosto che quello condotto dalla ad essersi avvicinato Pt_4 CP_9 all'altro veicolo si ritiene sostanzialmente irrilevante, attesa la violazione da parte di entrambi i conducenti, e del disposto di cui all'artt. 143 e 144 del Codice della Strada, d.lgs. Pt_4 CP_9
285/1992, (da ora solo C.d.s.), che sostanzialmente vietano a due veicoli di viaggiare affiancati, potendo viaggiare per file parallele solo nei limiti indicati ex art. 144 C.d.s., chiaramente non applicabile al caso di specie dove la via Giovanni Pascoli è ad una sola corsia di marcia.
La violazione da parte di entrambi i conducenti dei motoveicoli di tali norme si ritiene aver determinato una situazione di tale pericolo per cui qualsiasi probabile urto tra gli stessi avrebbe potuto provocare la caduta o comunque lo sbandamento dell'altro motoveicolo, motivo per cui i conducenti dei motorini si ritengono parimenti responsabili dell'invasione parziale della corsia di marcia percorsa dalla Toyota Yaris.
È proprio la conducente della Toyota Yaris che, a parere di questo Tribunale, ha tenuto la condotta che ha avuto efficacia eziologica maggiore rispetto a quelle tenute dal e dalla atteso Pt_4 CP_9
che la in tale occasione ha chiaramente violato, così come tutti gli altri soggetti coinvolti, il CP_1 disposto di cui all'art. 143 C.d.s. che impone ai veicoli di mantenere sempre la destra della carreggiata. Invero, dalle precise argomentazioni della consulente, nonché anche da una semplice constatazione della zona dove è stata rinvenuta la salma del , risulta chiaro che l'impatto tra il Pt_4
e la vettura condotta dalla si sia verificato in prossimità della linea di mezzaria. Il fatto Pt_4 CP_1 che l'impatto sia avvenuto sostanzialmente all'altezza della linea di demarcazione tra i due sensi di marcia depone chiaramente per la violazione del disposto di cui all'art. 143 C.d.s., violazione che, CP_1 rispetto al ruolo assunto dalla nella produzione dell'evento morte, appare assolutamente centrale e preminente. A queste considerazioni deve essere aggiunto che tutti i veicoli coinvolti erano ampiamente oltre i limiti di velocità di 30 km/h, ma che in particolare la viaggiava ad CP_1
una velocità ancora maggiore dei motorini (entrambi sotto i 50 km/h) e praticamente doppia rispetto al limite di velocità, precisamente ad almeno 57 km/h. I calcoli delle velocità dei mezzi sono stati già compiuto in sede di C.T.P.M. e sono stati totalmente condivisi dalla Consulente d'Ufficio incaricata in questo giudizio che, sul punto, ha anche correttamente replicato alle osservazioni alla CP_1 bozza del Ctp della proprio in merito alla velocità della precisando che “la durata CP_1 dell'intervallo psicotecnico è variabile in relazione alle condizioni psico-fisiche del conducente, alla manovra voluta, alle condizioni della strada ed ambientali, al grado di efficienza del veicolo ed alla sua velocità. Nel caso specifico siamo in condizioni di normale sollecitudine, viste le condizioni al contorno analizzate;
quindi, il coefficiente è pari ad 1 nel caso in esame, confermando quindi una velocità di quasi 60 km/h”. In questo modo la consulente ha ribadito di aderire al calcolo effettuato dal Ctpm per il quale la velocità della Yaris sarebbe individuabile in via prudenziale in 57 km/h, velocità calcolata in base all'impatto avuto sul motorino e al rimbalzo di quest'ultimo a oltre
18 metri, si ripete calcolo effettuato in via prudenziale tenuto conto che il motorino si è arrestato sotto l'autobus ANM e che, probabilmente, laddove non ci fosse stato tale autobus, il motorino si sarebbe arrestato ancora dopo, giustificando un calcolo della velocità della Yaris in misura ancora maggiore.
In ultimo, va considerata un'altra circostanza funzionale a fare emergere la corresponsabilità del
, ovvero il fatto che lo stesso indossasse o meno il casco protettivo. Pt_4
Si ritiene che dal complessivo materiale probatorio non si riesca ad avere una certezza in merito a tale circostanza, in quanto gli stessi testi sentiti nel corso di giudizio hanno tutti riferito che il Pt_4 non indossava il casco al momento del sinistro, mentre il unico teste che si ritiene Tes_1 comunque credibile in quanto effettivamente terzo e non interessato all'esito della causa, in sede di sommarie informazione rilasciate alla Polizia Locale intervenuta ha del tutto omesso qualsivoglia riferimento al fatto che il non indossasse il casco. Tuttavia, tale apparente concordanza, Pt_4
quantomeno tra i testimoni sentiti nel presente giudizio, va in contraddizione con quanto accertato in sede di C.T.P.M. dove alla pagina 57 l'ing riferisce del rinvenimento di questo casco Per_3
protettivo marca DIEFFE e, riportando quanto accertato dalla Polizia Locale intervenuta sul luogo del sinistro, precisa come lo stesso sia stato ritrovato dietro la Toyota Yaris ferma nella sua posizione finale. Al riguardo, il consulente del PM, dato atto dell'incertezza circa tale circostanza, comunque conclude affermando che “…considerata la relazione dell'autopsia da cui si evince che la vittima è deceduta per trauma cranico da impatto ma con assenza di lesione della cute e fratture alla base cranica, è possibile ipotizzare la presenza iniziale del casco durante l'impatto, ma poi il distacco dello stesso dalla testa della vittima. In ogni caso, l'utilizzo o meno del casco risulta ininfluente al fine della ricostruzione della dinamica del sinistro…”.
Su tale punto, quindi, le deduzioni svolte dal consulente del PM e la loro potenziale contraddittorietà rispetto a quanto riferito dai testi, tutti nel senso che il non avesse il casco, Pt_4
non permette a queste Tribunale di esprimersi con certezza in relazione a tale circostanza che comunque, anche alla luce delle considerazioni precedentemente richiamate svolte dal Ctpm, non appare effettivamente concausale rispetto l'evento morte che, stante il violentissimo impatto tra la CP_1 testa del e in paraurti inferiore lato sinistro della (chiaramente violentissimo in ragione Pt_4
del fatto che tali due veicoli stavano procedendo entrambi oltre i limiti di velocità in direzioni opposte) si sarebbe verificato a prescindere dall'aver o meno indossato il casco protettivo.
In definitiva, alla luce delle argomentazioni svolte ed aderendo alla ricostruzione della dinamica del sinistro così come ricostruita in sede di CTU svoltasi in corso di giudizio, si ritiene di discostarsi dalla valutazione compiuta dalla Consulente che si è espressa nel senso della pari responsabilità di tutti i conducenti dei veicoli coinvolti, responsabilità del 33% ciascuno, ritenendo, invece, corretto attribuire una maggiore responsabilità al veicolo Toyota Yaris, che si ritiene responsabile nella misura del 50%, mentre si ritiene di attribuire pari responsabilità tanto alla conducente del motoveicolo Tweet, quanto allo stesso de cuius, , che quindi si devono dichiarare Persona_1
responsabili nella misura del 25% ciascuno.
Le considerazioni espresse, dunque, hanno permesso di determinare le quote di responsabilità tra danneggiante e danneggiato in ordine alla causazione dell'evento di danno che a sua volta sarà risarcibile solo laddove sia fornita la prova del danno conseguenza. La posta risarcitoria richiesta in questa sede dagli attori prende il nome di danno da perdita del rapporto parentale che di per sé comprende lo sconvolgimento dell'esistenza e la sofferenza psichica soggettiva (si vedano ex multis: Cass. 8622/2021 e Cass. 28989/2019 per le quali il riconoscimento di somme di denaro sia a titolo di danno parentale che esistenziale e morale integrerebbero una duplicazione risarcitoria).
La giurisprudenza presume che l'evento morte che abbia colpito un congiunto di per sé cagioni delle sofferenze sia sul piano soggettivo interiore che sul piano dinamico relazionale (esistenziale).
In tal senso si afferma che l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti
(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva negato qualsivoglia risarcimento ai fratelli di un uomo deceduto a seguito di un incidente stradale, per il solo fatto che due di essi risiedessero in India, e l'altro in una città italiana diversa da quella della vittima) (Cass. 22397/2022).
Invero, “la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare
“successiva” (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia “originaria” (genitori
e fratelli), a prescindere da una situazione di convivenza” (Cass. 6500/2025).
L'attuale quadro giurisprudenziale in materia di soggetti legittimati in quanto capaci di prospettarsi titolari di una situazione giuridica attiva degna di essere risarcita per la perdita del rapporto parentale distingue due categorie di soggetti: da un lato, gli appartenenti alla cd. famiglia nucleare e, dunque, legati da uno stretto vincolo di parentela (moglie, marito, parte dell'unione civile, convivente more uxorio, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle) e dall'altro, quelli estranei a tale ristretto nucleo familiare, tra i quali si distinguono i soggetti comunque legati da un vincolo di parentela o affinità quali nonni, nipoti, il genero, la nuora, il cognato, gli zii, il fidanzato non convivente e coloro che comunque possono considerarsi familiari di fatto o che comunque abbiano instaurato un peculiare e intenso vincolo affettivo con la vittima.
Solo per la prima categoria di soggetti, ovvero quelli appartenenti alla cd. famiglia nucleare, il danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale potrà essere provato tramite presunzioni, così come da giurisprudenza consolidata, infatti, uno stretto vincolo di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare, che, per comune esperienza, in virtù di un criterio di normalità sociale è, di regola, connaturale all'essere umano (ex multis Cass. 19891/2018; Cass. 7748/2020; Cass. 11212/2019; Cass. 2788/2019; Cass.
17058/2017).
A questo punto occorre passare alla quantificazione del risarcimento basandosi sulle nuove tabelle introdotte dall'Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Milano che, attenendosi alle indicazioni della giurisprudenza che medio tempore aveva preferito quelle elaborate dal Tribunale di Roma
(Cass. 33005/2021, Pres. Travaglino e , ha introdotto il sistema del punto variabile, CP_13
anche per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, a far data dal 29 giugno 2022.
Tali tabelle hanno trovato l'espresso riconoscimento della giurisprudenza di legittimità che con la sentenza della III Sezione civile n. 37009 del 2022 ha riconosciuto che “le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione”.
Passando quindi alla liquidazione del risarcimento in applicazione delle tabelle del Tribunale di
Milano del 29 giugno 2022, così come aggiornate al 1.01.2024, occorre dare atto del riconoscimento dei punti in relazione ai parametri elaborati per ciascun congiunto costituitosi.
Il rapporto di parentela tra i soggetti richiedenti il risarcimento e risultano provati per Persona_1 tabulas dalla documentazione prodotta da parte attrice ed allegata all'atto di citazione dai quali risulta che è il padre e è la madre, mentre e Parte_2 Pt_1 Pt_1 Pt_4 Parte_3
sono i germani.
A questo punto va calcolata l'entità del risarcimento relativamente ai singoli soggetti precisando che ai fini del calcolo del quantum da risarcire occorre considerare separatamente la posizione dei genitori e quella dei germani, ai quali andranno applicati i valori di punto e le ripartizioni previste da due differenti tabelle che tengono conto del differente grado di parentela.
Partendo dalla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale dei genitori, e Parte_2
andranno riconosciuti ad entrambi 16 punti per la convivenza e 9 punti per la Parte_1
sopravvivenza di 3 congiunti superstiti, nonché il massimo di 30 punti conferibili per il quinto parametro, l'unico soggettivo, che riguarda sia gli aspetti esteriori del danno da perdita del parente, in termini di danno dinamico-relazionale da stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita, sia gli aspetti interiori di tale danno (da sofferenza soggettiva interiore, cd. componente morale); allo stesso modo, anche per i germani andrà riconosciuto il massimo di punti conferibili per il quinto parametro nella misura di 30 punti. Le motivazioni che portano a riconoscere il massimo di punti per il parametro che tiene conto della qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perduta, sono da rintracciarsi nel presumibile impatto sullo stile di vita e sulla sofferenza interiore che normalmente sono presumibili in relazione alla perdita di un figlio così come di un fratello di età così giovane, presunzione che ha trovato ampia conferma nelle risultanze della testimonianza rilasciata in corso di giudizio da , amica di famiglia Testimone_2
e in particolare della madre, la quale, nel confermare tutti i capitoli di prova ha espressamente dichiarato: “Sul capo 12) è vero;
mi risulta che a causa del trauma subito dovuto alla morte del figlio i due genitori si sono separati. Loro, oltre , hanno altri due figli e il più _1 _1 Pt_3
piccolo, si è chiuso nei rapporti con gli amici, inoltre so che la figlia più grande ha avuto vari episodi di malessere improvvisi. Sul capo 13) è vero. Sul capitolo 14) è vero in particolare mio figlio è amico di e posso dire che nonostante i numerosi inviti ad uscire Persona_4 Pt_3 si rifiuta. Sul capitolo 15) è vero”. Il fatto che i genitori di si siano separati è, Pt_3 Persona_1
altresì, provato documentalmente ed è una circostanza il cui collegamento eziologico con la morte del figlio, oltre ad essere comprensibile (in termini di causa concorrente se non esclusiva della decisione dei genitori), è comunque confermato dalla dichiarazione di cui si è dato atto. Insomma, il complesso di tali circostanze si ritiene deporre chiaramente per la necessità di riconoscere il massimo dei punti attribuibili in base al quinto parametro, sia in relazione alla componente morale che dinamico-relazionale.
Invece, in relazione al parametro della convivenza, per i germani vanno riconosciuti 20 punti stante la prova indiscussa circa la loro convivenza con il fratello , convivenza di durata Persona_1 senz'altro inferiore ai 30 anni funzionali a permettere il riconoscimento di 25 punti.
Per quanto riguarda , in applicazione delle Tabelle di Milano, rilevato il grado di Parte_2
parentela che lo lega al soggetto deceduto (padre), vanno riconosciuti un totale di 101 punti - 20 punti in base all'età della vittima secondaria al momento del decesso (41 anni), 26 punti in base all'età della vittima primaria al momento del decesso (16 anni), 16 punti in base alla provata convivenza, 9 punti in base alla sopravvivenza di 3 congiunti e 30 punti per la qualità/intensità della relazione affettiva – da limitarsi entro il cap di euro 391.103,00, stante l'assenza di prova circa la ricorrenza di circostanze eccezionali capaci di permettere il riconoscimento di un risarcimento in misura maggiore.
Per quanto riguarda in applicazione delle Tabelle di Milano, rilevato il grado di Parte_1
parentela che la lega al soggetto deceduto (figlio) vanno riconosciuti un totale di 103 punti - 22 punti in base all'età della vittima secondaria al momento del decesso (36 anni), 26 punti in base all'età della vittima primaria al momento del decesso (16 anni), 16 punti in base alla provata convivenza, 9 punti in base alla sopravvivenza di 3 congiunti e 30 punti per la qualità/intensità della relazione affettiva – da limitarsi entro il cap di euro 391.103,00, stante l'assenza di prova circa la ricorrenza di circostanze eccezionali capaci di permettere il riconoscimento di un risarcimento in misura maggiore.
Per quanto riguarda in applicazione delle Tabelle di Milano, rilevato il grado di Parte_3
parentela che lo lega al soggetto deceduto (fratello) vanno riconosciuti un totale di 99 punti - 20 punti in base all'età della vittima secondaria al momento del decesso (13 anni), 20 punti in base all'età della vittima primaria al momento del decesso (16 anni), 20 punti in base alla provata convivenza, 9 punti in base alla sopravvivenza di 3 congiunti e 30 punti per la qualità/intensità della relazione affettiva – per un totale di euro 168.102,00.
Per quanto riguarda , in applicazione delle Tabelle di Milano, rilevato il grado di Parte_4
parentela che la lega al soggetto deceduto (sorella) vanno riconosciuti un totale di 99 punti - 20 punti in base all'età della vittima secondaria al momento del decesso (18 anni), 20 punti in base all'età della vittima primaria al momento del decesso (16 anni), 20 punti in base alla provata convivenza, 9 punti in base alla sopravvivenza di 3 congiunti e 30 punti per la qualità/intensità della relazione affettiva – per un totale di euro 168.102,00.
Le somme sopra riportate a titolo di danno non patrimoniale sono state espresse in valori attuali ma l'equivalente pecuniario rivalutato ai valori attuali, trattandosi di debito di valore, soddisfa il credito per il bene perduto e non anche il mancato godimento delle utilità che il bene medesimo avrebbe potuto offrire se fosse stato immediatamente risarcito con una somma di danaro equivalente, residuando dunque un ulteriore danno da ritardo. Detto danno deve essere allegato dalla parte che ne chiede la liquidazione, ma può anche essere provato con presunzioni, ovvero equitativamente, ed a tal fine la giurisprudenza fa riferimento al criterio degli interessi legali, cd. compensativi, sulla somma rivalutata. Trattandosi però di un valore aggiuntivo che produrrebbe un ingiustificato arricchimento, questo giudice ritiene (Cass. Sez. Un. 1712/1995) che questa voce di danno (lucro cessante) possa meglio trovare ristoro attraverso il criterio equitativo del calcolo degli interessi sulle somme riportate ai valori degli esborsi, (devalutate) e rivalutate annualmente sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Quanto agli interessi va proprio richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con la suddetta decisione a EZ TE (ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Alla luce delle considerazioni espresse in tema di rivalutazione e interessi compensativi occorre procedere ad applicare suddetti principi alle somme precedentemente calcolate.
Gli importi riconosciuti a e a nella misura di 391.103,00 ciascuno Parte_2 Parte_1
vanno dapprima rivalutati all'attualità giungendo alla somma di euro 397.751,75, per poi essere devalutati alla data del sinistro per arrivare alla somma di euro 336.222,95 che poi va rivalutata con il riconoscimento degli interessi al tasso legale anno per anno sulla somma via via rivalutata per arrivare ad un totale di euro 436.952,21 ciascuno.
Gli importi riconosciuti a e a nella misura di 168.102,00 ciascuno Parte_4 Parte_3 vanno dapprima rivalutati all'attualità giungendo alla somma di euro 170.959,73, per poi essere devalutati alla data del sinistro per arrivare alla somma di euro 144.513,72 che poi va rivalutata con il riconoscimento degli interessi al tasso legale anno per anno sulla somma via via rivalutata per arrivare ad un totale di euro 187.808,68 ciascuno.
Infine, alla luce delle considerazioni precedentemente espresse in ordine all'accertamento delle singole quote di responsabilità che, si ripete, sono da rintracciarci nella misura del 50% in capo alla IG , conducente dei veicolo Toyota Yaris, e nella misura del 25% in capo ad CP_1 [...]
quale proprietario e responsabile civile del motoveicolo Peugeot Tweet, e del 25% in capo CP_3
allo stesso , andranno ricalcolati gli importi riconosciuti come spettanti in capo agli Persona_1
attori in ragione del disposto di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. per il quale “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
In considerazione dell'effettivo riparto di responsabilità, dunque, dovrà essere CP_1
condannata al pagamento in favore di e di della somma di euro Parte_2 Parte_1
218.476,10 ciascuno e al pagamento in favore di e di della somma di Parte_4 Parte_3
euro 93.904,34 ciascuno, mentre andrà condannato al pagamento in favore di Controparte_3 Pt_2
e di della somma di euro 109.238,05 ciascuno e al pagamento in favore di
[...] Parte_1
e di della somma di euro 46.952,17 ciascuno. Parte_4 Parte_3
Come anticipato la restante quota del 25% di quanto riconosciuto a titolo di risarcimento danni è, invece, imputabile allo stesso per cui, stante l'art. 1227 c.c. comma 1, non potrà Persona_1
trovare liquidazione in favore degli attori.
Dal momento della sentenza di primo grado e sino all'effettivo soddisfo devono essere computati, sulla somma totale sopra liquidata, gli ulteriori interessi al tasso legale.
In ultimo vanno accolte entrambe le domande di manleva proposte rispettivamente da CP_1
contro la . e da contro la in quanto la CP_10 Controparte_3 Controparte_4
sussistenza dei relativi rapporti assicurativi risulta per tabulas dalle allegazioni dei convenuti, oltre a non essere stata specificamente contestata dalle Compagnie assicurative.
Le spese di giudizio, ed allo stesso modo quelle sostenute per la CTU, seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti e individuando lo scaglione di riferimento in base al criterio del decisum con il riconoscimento dei valori intermedi, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
invece, rispetto alle richieste maggiorazioni di cui all'art. 4 comma 2 del D.M. 55/2014 appare opportuno svolgere alcune precisazioni.
Su quest'ultimo profilo si ritiene utile richiamare un recente pronunciamento della Cassazione con il quale si è affrontato ex professo tale tema evidenziando che “l'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 riconosce la facoltà, e non l'obbligo, per il giudice di riconoscere la maggiorazione del 20% del compenso nel caso di assistenza di più parti. Trattandosi di facoltà, nessun obbligo sussiste, in capo al giudice di merito, di applicare l'incremento, anche in presenza di controversie complesse.
La valutazione demandata al giudice di merito, infatti, è finalizzata ad individuare il compenso in concreto adeguato all'attività effettivamente svolta dall'avvocato. Nell'ambito di tale apprezzamento, il meccanismo previsto dall'art. 4 è evidentemente teso a bilanciare il diritto del difensore a conseguire un compenso adeguato all'attività espletata e non lesivo della dignità e del decoro della professione forense, con l'opposto interesse dell'assistito a non essere esposto al pagamento di compensi esagerati(…)Ciò posto, questa Corte ha affermato, in relazione alla differente ipotesi in cui una parte sia assistita nei confronti di più controparti, il principio secondo cui “In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, la disposizione di cui all'art. 4, comma 2, della tariffa professionale approvata con D.M. Giustizia n. 55 del 2014, che consente, nell'ipotesi di assistenza e difesa di una parte nei confronti più controparti, la liquidazione di un compenso unico aumentato sino al doppio, prevede una mera facoltà rientrante nel potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio, ove motivato, non è denunciabile in sede di legittimità” (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 13595 del 19/05/2021, Rv. 661414). A tale principio, che comunque concerne il meccanismo previsto dall'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, occorre dare continuità, per cui grava sul giudice di merito, investito della richiesta di riconoscere una maggiorazione del compenso professionale ai sensi della norma da ultimo richiamata, l'obbligo di motivare le ragioni del riconoscimento, o del diniego, di detto incremento”. In questo modo i giudici di legittimità hanno inteso dare continuità all'orientamento maturato nel corso degli anni per cui va disconosciuto qualsivoglia automatismo tra la difesa di più parti o la difesa di una parte contro più controparti e gli aumenti previsti dall'art. 4 del D.M. 55/2014 salvo, però, l'onere per il giudice di merito di fornire motivazione sul punto” (Cass. 25231/2024).
Nel caso sottoposto all'odierno giudizio si ritiene che il fatto di aver dovuto rappresentare più parti non abbia in alcun modo inciso sull'attività difensiva posta in essere dal difensore costituito, atteso che rispetto al vero punctum dolens della controversia, ovvero l'accertamento dell'effettiva dinamica del sinistro con l'attribuzione delle rispettive quote di responsabilità, la posizione delle più parti rappresentate era unitaria, essendo volta a sostenere una ricostruzione che escludesse o che comunque riducesse al minimo la quota di responsabilità di . Invece, l'aver dovuto Persona_1
difendere la propria posizione contro più convenuti che hanno sostanzialmente assunto due posizione diverse in relazione alla ricostruzione delle dinamica del sinistro si ritiene abbia portato indubbiamente ad un aggravio dell'attività difensiva svolta dal procuratore degli attori, così che si ritiene dovuta una maggiorazione nel limiti del 20% (tenuto conto che sebbene siano quattro i convenuti gli stessi hanno assunto sostanzialmente due e non quattro difese diverse) dell'importo riconosciuto in relazione allo scaglione di riferimento.
Va, invece, rigettata la domanda con la quale parte attrice chiede la condanna alle spese per l'attività stragiudiziale di negoziazione assistita in quanto, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di responsabilità civile da circolazione, il costo sopportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale, diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurarne un esito favorevole, ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, si deve considerare un danno emergente, che, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'articolo 1223 c.c.” (Cass. 26368/2022 che a sua volta richiama altri precedenti in tal senso tra cui SS.UU. 16990/2017 e Cass. 24481/2020). Ebbene, la pacifica qualificazione come danno emergente delle spese stragiudiziali sostenute, tra le quali rientra anche quelle per la negoziazione assistita obbligatoria, impone appunto un onere di allegazione e prova che nel caso sottoposto all'odierno giudizio risulta del tutto inadempiuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, sulla domanda di risarcimento danni proposta da , e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 CP_1
, la e la ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_3 Controparte_10 Controparte_4
deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta la responsabilità concorrente nella produzione del sinistro nella misura del 50% della conducente dell'autoveicolo TA Yaris targato CH345YJ, di proprietà di del CP_1
25% del conducente del motoveicolo Peugeot Tweet targato EM15909, di proprietà di
[...]
, e del 25% dello stesso;
CP_3 Persona_1
2) per l'effetto, accoglie la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale proposta da e e, di Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3
conseguenza:
a) condanna , in solido con la al pagamento in favore di CP_1 Controparte_14 Parte_1
della somma di euro 218.476,10, in favore di della somma di euro
[...] Parte_2
218.476,10, in favore di della somma di euro 93.904,34 ed in favore di Parte_4 Pt_3
della somma di euro 93.904,34, oltre interessi al tasso legale dalla data di
[...]
pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
b) condanna , in solido con la Controparte_3
al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_4 Parte_1
109.238,05, in favore di della somma di euro 109.238,05, in favore di Parte_2 Pt_4
della somma di euro 46.952,17 ed in favore di della somma di euro
[...] Parte_3
46.952,17, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
3) condanna , e in solido fra CP_1 Controparte_14 Controparte_3 Controparte_4
loro, al pagamento in favore degli attori delle spese di lite, liquidandole in euro 600,00 per spese ed euro 32.000,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario;
4) pone definitivamente a carico di ., e CP_1 CP_10 Controparte_3 [...]
in solido fra loro, le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, liquidate con CP_4
separato decreto;
5) accoglie le domande di manleva proposte da e e, per l'effetto, CP_1 Controparte_3
condanna . a tenere integralmente indenne e manlevare di tutte le CP_10 CP_1
somme dovute agli attori a titolo di risarcimento danni e di spese di giudizio in forza della presente sentenza;
condanna a tenere integralmente indenne e Controparte_4
manlevare di tutte le somme dovute agli attori a titolo di risarcimento danni Controparte_3
e di spese di giudizio in forza della presente sentenza.
Così deciso in Napoli il 22/07/2025.
Il giudice
dott. Enrico Ardituro