Improcedibile
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 25/09/2025, n. 7527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7527 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07527/2025REG.PROV.COLL.
N. 06538/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6538 del 2022, proposto dai signori RI IN, VA UA, rappresentati e difesi dall'avvocato Federica Ronchieri, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montignoso, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Zarrella, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, n. 395/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montignoso;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2025 il Cons. Ugo De Carlo e udita per gli appellanti l’avvocato Federica Ronchieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori IN RI e UA VA hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il loro ricorso per ottenere l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 181 del 16 novembre 2017 del Comune di Montignoso.
2. La demolizione riguarda le opere realizzate in totale difformità rispetto al permesso di costruire n. 2915/2011 e alle successive varianti, consistenti in varie sopraelevazioni, un ampliamento del piano terra adibito a soggiorno e terrazza praticabile, nonché un portico coperto in vetro.
Tali opere, ad avviso del Comune, necessitavano del preventivo rilascio di un permesso di costruire.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso. Ha ritenuto irrilevante che gli interventi contestati fossero anteriori alla normativa applicata poiché gli abusi edilizi hanno natura di illecito permanente, continuando a contrastare l’ordinato assetto del territorio fino al ripristino dello stato legittimo dei luoghi; e correlativamente le relative sanzioni hanno non già una funzione punitiva, ma ripristinatoria.
Inoltre le opere abusive in questione hanno comportato significativi ampliamenti volumetrici rispetto al progetto autorizzato, configurando una difformità totale e non parziale non potendo quindi applicarsi una sanzione pecuniaria. Il T.a.r. ha ritenuto altresì che la demolizione parziale fosse possibile senza compromettere le parti legittime dell’edificio.
4. L’appello è affidato a sei motivi.
4.1. Il primo contesta l’applicazione retroattiva della l.r. 65/2014 dal momento che i lavori sarebbero terminati il 25 febbraio 2014.
4.2. Il secondo motivo censura la qualificazione delle opere realizzate come "difformità totale" dal permesso di costruire non essendo stato realizzato un edificio diverso ma solamente la realizzazione di sopraelevazioni e ampliamenti modesti.
4.3. Il terzo motivo ritiene che sussista un difetto di motivazione e una contraddittorietà interna nell'ordinanza di demolizione dal momento che si ritiene che sia possibile rimuovere le opere abusive senza pregiudizio per la parte conforme. Tale valutazione presuppone necessariamente una difformità parziale.
4.4. Il quarto motivo lamenta che la valutazione circa l’eseguibilità della demolizione senza compromettere la parte legittima dell’edificio non poteva essere espressa senza una valutazione tecnica.
4.5. Il quinto motivo sottolinea come non si sia tenuto conto della rilevanza delle normative urbanistiche e edilizie che consentono il recupero del patrimonio edilizio esistente in zona agricola di controllo ambientale E6.
4.6. Il sesto motivo contesta l’applicazione delle sanzioni anche alla signora UA comproprietaria dell’immobile, ma estranea alla realizzazione delle opere abusive.
5. Il Comune di Montignoso si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello ed eccependo preliminarmente l’inammissibilità del gravame per la genericità delle censure. Inoltre le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate in prime cure non essendo state espressamente riproposte dagli appellanti devono intendersi rinunciate.
6. L’appellante in data 9 settembre 2025 depositava un’istanza di rinvio motivata sulla scorta di una presentazione di una domanda di sanatoria ai sensi delle ultime disposizioni normative intervenute, avente ad oggetto tutte le opere di cui all’ordinanza di demolizione oggetto di impugnazione.
7. Nel corso dell’odierna discussione il difensore associava alla richiesta di rinvio una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse poiché qualunque sarà l’esito della domanda presentata non dovrà più essere eseguito il provvedimento impugnato, ma, laddove la domanda fosse respinta sarà questo l’atto che sarà necessario impugnare.
8. Il Collegio prende atto della richiesta dell’appellante e in conformità ad essa non ritiene necessario concedere un rinvio per un’evidente economia processuale, dal momento che la valutazione della regolarità o meno sul piano edilizio dell’immobile dipenderà dalla decisione sulla sanatoria presentata.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.
9. Le spese si possono compensare inconsiderazione della definizione in rito del gravame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO