TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 4777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4777 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45822/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45822/24, discussa all'udienza del 14.05.2025 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Avv. Fabio Petrilli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma, via Giovanni Tamassia n. 24 come da procura speciale in calce al ricorso ricorrente
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in Milano,
Via Fontana n. 25 presso lo studio dell'avv. Enrico A.M. Pennasilico, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale allegata alla comparsa di costituzione resistente
Conclusioni per parte ricorrente:
pagina 1 di 6 Voglia codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria richiesta:
In via principale:
- Accertare e dichiarare la piena operatività della garanzia
“Speciale Professione” presente all'interno della polizza assicurativa “Immagina Adesso”, offerta da Controparte_1 sottoscritta dal sig. e distinta dal n. 420510680; Parte_1
- Per l'effetto condannare al pagamento delle Controparte_1
21 mensilità maturate, come indicate nelle premesse, così per l'importo pari ad € 29.400,00, oltre le successive e gli interessi dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio.
Conclusioni per parte resistente:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiette:
- respingere la domanda attore siccome infondata in fatto e diritto per le ragioni esposte, sollecitato il potere d'ufficio ex art. 96, comma 3 cpc, sin da ora con richiesta di assegnazione del termine di cui all'art. 281 duodecies quarto comma c.p.c;
- Con vittoria di spese onorari e competenze di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da nei confronti Parte_1 di per chiederne la condanna a corrispondere Controparte_1 in suo favore l'importo di euro 29.400,00 previsto dalla polizza N°
420510680 a titolo di indennizzo per la perdita dell'impiego relativo al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che intercorreva tra il ricorrente e la società Napo Therapeutics S.p.A.
A fondamento della domanda, il sig. deduceva: che in data Pt_1
31.03.2023 il rapporto di lavoro di cui sopra si interrompeva per mutuo consenso;
che, pertanto, il sig. , ormai privo di Pt_1
pagina 2 di 6 occupazione, denunciava il sinistro alla Compagnia resistente;
che quest'ultima non accoglieva la richiesta di indennizzo in quanto riteneva che l'ipotesi denunciata non rientrasse tra quelle previste dalla polizza;
che tale rifiuto illegittimo permaneva anche in sede di mediazione obbligatoria promossa dal ricorrente e tenutasi in data
02.05.2024.
Costituendosi chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda formulata da parte ricorrente in quanto il rapporto di lavoro si era risolto a causa delle dimissioni volontarie rassegnate dallo stesso e, quindi, nell'ambito di una risoluzione consensuale del rapporto. La Compagnia sosteneva, pertanto, che tale ipotesi non rientrava tra quelle coperte dalla polizza che, per definizione, assicurava un rischio quale evento futuro e incerto, per sua natura incompatibile con le dimissioni volontarie, peraltro specificamente previste tra le ipotesi di non operatività del contratto di assicurazione.
Parte resistente evidenziava che tra gli eventi oggetto di copertura assicurativa non rientrava neppure la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a seguito di vertenza derivante da precedenti contestazioni.
In ogni caso, la Compagnia deduceva che l'assicurato non aveva adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza al fine di ottenere l'indennizzo e contestava anche il quantum della pretesa sostenendo che il ricorrente non documentava il numero effettivo di mensilità di disoccupazione.
Infine, parte resistente sollecitava il potere d'ufficio del giudice ex art. 96 comma terzo c.p.c.
Tanto premesso il ricorso non può trovare accoglimento.
Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti della compagnia assicuratrice, come noto, è onere del soggetto che aziona il proprio diritto all'indennizzo provare che il sinistro denunciato rientri nei pagina 3 di 6 rischi oggetto di copertura assicurativa. Spetta, invece, all'assicuratore dimostrare che l'evento dannoso sia specificamente escluso da una determinata clausola prevista nella polizza assicurativa.
Nel caso di specie, la resistente allegava che il sinistro CP_2 denunciato dall' non rientrava nelle ipotesi di copertura Parte_2 della polizza.
L'assunto è fondato.
Come emerge dal Verbale di Conciliazione, prodotto dal ricorrente e sottoscritto da quest'ultimo e dalla società Napo Therapeutics S.p.A. in data 8 maggio 2023, il rapporto di lavoro intercorrente tra le parti si risolveva “per mutuo consenso” (cfr. punto 3).
La cessazione del rapporto di lavoro per volontà del dipendente non è riconducibile all'evento assicurato espressamente individuato dalla polizza nella sezione Modulo SPECIALE PROFESSIONE (pag. 104 doc. 2 comparsa di costituzione), quale “disoccupazione dell'assicurato a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo da un impiego svolto quale lavoratore dipendente […]”.
Opera, inoltre la causa di esclusione espressamente prevista all'art. 6.1 (sempre pag. 104) che, nell'indicare “cosa NON è assicurato”, comprende anche la fattispecie relativa alle dimissioni volontarie, specificamente alla lettera e): “l'assicurato ha risolto il rapporto di lavoro per sua volontà”.
La decisione adottata volontariamente dal ricorrente di interrompere il rapporto di lavoro, addivenendo ad un accordo con il datore di lavoro circa le conseguenza della cessazione del rapporto, rende dunque il sinistro per cui è causa non indennizzabile.
Per altro, anche qualora tale accordo fosse intervenuto al fine di risolvere una potenziale controversia tra datore di lavoro e lavoratore, come sembrerebbe dal verbale alla lettera c) delle premesse, ove si legge “tra le parti è insorta controversia in pagina 4 di 6 relazione all'esecuzione del rapporto di lavoro…”, l'evento non sarebbe coperto dalla polizza.
Il Contratto prevedeva espressamente, infatti, tra le esclusioni anche l'ipotesi in cui “la disoccupazione è conseguenza di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, di licenziamento disciplinare o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a fronte di una vertenza che deriva dalle precedenti contestazioni (giusta causa, giustificato motivo soggettivo, disciplinare)”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 applicati ai valori medi considerato il valore della causa, esclusa la fase istruttoria che non è stata svolta.
Deve essere accolta la domanda formulata dalla Compagnia resistente volta alla condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c. di parte ricorrente ad un importo che si quantifica in un terzo delle spese di lite. Quest'ultima, nell'azionare la domanda, ometteva di chiarire le ragioni per le quali non riteneva applicabile la fattispecie di esclusione menzionata dalla Compagnia nella comunicazione di diniego dell'indennizzo del 22.09.2023 (prodotta con il ricorso), relativa alla cessazione del rapporto per volontà del dipendente ed anzi nel riportare lo specchietto delle cause di esclusione (pag. 2 del ricorso) la ometteva del tutto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente Parte_1 le spese di lite liquidate in euro 3.397,00 Controparte_1 per compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e C.P.A. come per legge;
pagina 5 di 6 condanna il ricorrente a corrispondere Parte_1 Controparte_1
l'importo di euro 1.132,33 ex art. 96 terzo comma c.p.c.;
[...]
condanna altresì il ricorrente al pagamento in favore Parte_1 della cassa delle ammende dell'importo di euro 500,00.
Milano 12.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45822/24, discussa all'udienza del 14.05.2025 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Avv. Fabio Petrilli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma, via Giovanni Tamassia n. 24 come da procura speciale in calce al ricorso ricorrente
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in Milano,
Via Fontana n. 25 presso lo studio dell'avv. Enrico A.M. Pennasilico, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale allegata alla comparsa di costituzione resistente
Conclusioni per parte ricorrente:
pagina 1 di 6 Voglia codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria richiesta:
In via principale:
- Accertare e dichiarare la piena operatività della garanzia
“Speciale Professione” presente all'interno della polizza assicurativa “Immagina Adesso”, offerta da Controparte_1 sottoscritta dal sig. e distinta dal n. 420510680; Parte_1
- Per l'effetto condannare al pagamento delle Controparte_1
21 mensilità maturate, come indicate nelle premesse, così per l'importo pari ad € 29.400,00, oltre le successive e gli interessi dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio.
Conclusioni per parte resistente:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiette:
- respingere la domanda attore siccome infondata in fatto e diritto per le ragioni esposte, sollecitato il potere d'ufficio ex art. 96, comma 3 cpc, sin da ora con richiesta di assegnazione del termine di cui all'art. 281 duodecies quarto comma c.p.c;
- Con vittoria di spese onorari e competenze di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da nei confronti Parte_1 di per chiederne la condanna a corrispondere Controparte_1 in suo favore l'importo di euro 29.400,00 previsto dalla polizza N°
420510680 a titolo di indennizzo per la perdita dell'impiego relativo al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che intercorreva tra il ricorrente e la società Napo Therapeutics S.p.A.
A fondamento della domanda, il sig. deduceva: che in data Pt_1
31.03.2023 il rapporto di lavoro di cui sopra si interrompeva per mutuo consenso;
che, pertanto, il sig. , ormai privo di Pt_1
pagina 2 di 6 occupazione, denunciava il sinistro alla Compagnia resistente;
che quest'ultima non accoglieva la richiesta di indennizzo in quanto riteneva che l'ipotesi denunciata non rientrasse tra quelle previste dalla polizza;
che tale rifiuto illegittimo permaneva anche in sede di mediazione obbligatoria promossa dal ricorrente e tenutasi in data
02.05.2024.
Costituendosi chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda formulata da parte ricorrente in quanto il rapporto di lavoro si era risolto a causa delle dimissioni volontarie rassegnate dallo stesso e, quindi, nell'ambito di una risoluzione consensuale del rapporto. La Compagnia sosteneva, pertanto, che tale ipotesi non rientrava tra quelle coperte dalla polizza che, per definizione, assicurava un rischio quale evento futuro e incerto, per sua natura incompatibile con le dimissioni volontarie, peraltro specificamente previste tra le ipotesi di non operatività del contratto di assicurazione.
Parte resistente evidenziava che tra gli eventi oggetto di copertura assicurativa non rientrava neppure la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a seguito di vertenza derivante da precedenti contestazioni.
In ogni caso, la Compagnia deduceva che l'assicurato non aveva adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza al fine di ottenere l'indennizzo e contestava anche il quantum della pretesa sostenendo che il ricorrente non documentava il numero effettivo di mensilità di disoccupazione.
Infine, parte resistente sollecitava il potere d'ufficio del giudice ex art. 96 comma terzo c.p.c.
Tanto premesso il ricorso non può trovare accoglimento.
Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti della compagnia assicuratrice, come noto, è onere del soggetto che aziona il proprio diritto all'indennizzo provare che il sinistro denunciato rientri nei pagina 3 di 6 rischi oggetto di copertura assicurativa. Spetta, invece, all'assicuratore dimostrare che l'evento dannoso sia specificamente escluso da una determinata clausola prevista nella polizza assicurativa.
Nel caso di specie, la resistente allegava che il sinistro CP_2 denunciato dall' non rientrava nelle ipotesi di copertura Parte_2 della polizza.
L'assunto è fondato.
Come emerge dal Verbale di Conciliazione, prodotto dal ricorrente e sottoscritto da quest'ultimo e dalla società Napo Therapeutics S.p.A. in data 8 maggio 2023, il rapporto di lavoro intercorrente tra le parti si risolveva “per mutuo consenso” (cfr. punto 3).
La cessazione del rapporto di lavoro per volontà del dipendente non è riconducibile all'evento assicurato espressamente individuato dalla polizza nella sezione Modulo SPECIALE PROFESSIONE (pag. 104 doc. 2 comparsa di costituzione), quale “disoccupazione dell'assicurato a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo da un impiego svolto quale lavoratore dipendente […]”.
Opera, inoltre la causa di esclusione espressamente prevista all'art. 6.1 (sempre pag. 104) che, nell'indicare “cosa NON è assicurato”, comprende anche la fattispecie relativa alle dimissioni volontarie, specificamente alla lettera e): “l'assicurato ha risolto il rapporto di lavoro per sua volontà”.
La decisione adottata volontariamente dal ricorrente di interrompere il rapporto di lavoro, addivenendo ad un accordo con il datore di lavoro circa le conseguenza della cessazione del rapporto, rende dunque il sinistro per cui è causa non indennizzabile.
Per altro, anche qualora tale accordo fosse intervenuto al fine di risolvere una potenziale controversia tra datore di lavoro e lavoratore, come sembrerebbe dal verbale alla lettera c) delle premesse, ove si legge “tra le parti è insorta controversia in pagina 4 di 6 relazione all'esecuzione del rapporto di lavoro…”, l'evento non sarebbe coperto dalla polizza.
Il Contratto prevedeva espressamente, infatti, tra le esclusioni anche l'ipotesi in cui “la disoccupazione è conseguenza di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, di licenziamento disciplinare o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a fronte di una vertenza che deriva dalle precedenti contestazioni (giusta causa, giustificato motivo soggettivo, disciplinare)”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 applicati ai valori medi considerato il valore della causa, esclusa la fase istruttoria che non è stata svolta.
Deve essere accolta la domanda formulata dalla Compagnia resistente volta alla condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c. di parte ricorrente ad un importo che si quantifica in un terzo delle spese di lite. Quest'ultima, nell'azionare la domanda, ometteva di chiarire le ragioni per le quali non riteneva applicabile la fattispecie di esclusione menzionata dalla Compagnia nella comunicazione di diniego dell'indennizzo del 22.09.2023 (prodotta con il ricorso), relativa alla cessazione del rapporto per volontà del dipendente ed anzi nel riportare lo specchietto delle cause di esclusione (pag. 2 del ricorso) la ometteva del tutto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente Parte_1 le spese di lite liquidate in euro 3.397,00 Controparte_1 per compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e C.P.A. come per legge;
pagina 5 di 6 condanna il ricorrente a corrispondere Parte_1 Controparte_1
l'importo di euro 1.132,33 ex art. 96 terzo comma c.p.c.;
[...]
condanna altresì il ricorrente al pagamento in favore Parte_1 della cassa delle ammende dell'importo di euro 500,00.
Milano 12.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
pagina 6 di 6