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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 2559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2559 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del Popolo italiano Il Tribunale Ordinario di NO
Sezione VII civile
in persona del giudice monocratico dott. Mauro Pacifico, ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento R.G.A.C. n. 16298/2024 avente ad oggetto: somministrazione di manodopera
TRA
( ,), in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti Pietro Boria e Rossella Miceli del Foro di Roma ATTRICE OPPONENTE
E
a socio unico ( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t., rappr.ta e difesa dagli avv.ti Alessandro Ghibellini e Stefano Ghibellini del Foro di Genova CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Su ricorso della il Tribunale di NO ingiungeva Controparte_1 alla il pagamento della somma di € 48.986,79, oltre Parte_1 interessi e spese, a titolo di corrispettivo dovuto in relazione alla somministrazione di lavoratori.
La si opponeva al decreto ingiuntivo ad essa notificato, Parte_1 eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di competenza territoriale del Giudice adito, stante l'invalidità della clausola contrattuale prevedente la competenza territoriale del Tribunale di NO, e deducendo, quanto al merito, la mancanza di prova dell'esistenza del credito azionato,
1 delle prestazioni effettuate e dell'avvenuto pagamento, da parte della somministrante, delle retribuzioni e dei contributi previdenziali ed assicurativi in favore dei lavoratori somministrati.
La instava, pertanto, in via pregiudiziale, per la declaratoria Parte_1 di incompetenza territoriale del Giudice adito con conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per la revoca del medesimo decreto ingiuntivo.
La costituitasi, a sua volta, in sintesi, deduceva: a) Controparte_1
l'infondatezza dell'avversa eccezione di incompetenza territoriale;
b) di aver offerto piena prova documentale del proprio credito;
c) l'assenza di qualsivoglia precedente contestazione, ad opera della parte dell'opponente, con riferimento alle fatture emesse, sia “sotto il profilo della regolarità dell'esecuzione delle prestazioni fatturate” sia sotto il profilo “dell'esistenza e/o entità del credito quantificato nei documenti fiscali.”.
La instava, pertanto, per il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Ciò premesso, va previamente affrontata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da nell'atto di citazione in Parte_1 opposizione.
L'attrice opponente ha sostenuto che il decreto ingiuntivo sarebbe stato chiesto ad un Giudice incompetente per territorio, stante l'“invalidità” della clausola contrattuale prevedente la competenza del Tribunale di NO sulle controversie “relative al presente contratto” poiché non determinativa di un foro esclusivo.
Tale eccezione non può ritenersi fondata.
Sebbene, infatti, al foro pattizio individuato dall'art. 18 delle condizioni generali regolanti i contratti per i quali è causa effettivamente non possa attribuirsi carattere di esclusività, mancando nel medesimo articolo qualsivoglia riferimento in tal senso, deve osservarsi che, a norma dell'art. 29, secondo comma, c.p.c., la mancata pattuizione espressa del carattere esclusivo del foro convenzionalmente stabilito dalle parti comporta unicamente che allo stesso foro non possa, appunto, riconoscersi carattere di esclusività ma non comporta alcuna invalidità dell'accordo sul Giudice territorialmente competente, ben potendo le parti, al di fuori delle ipotesi di competenza territoriale inderogabile, concordare un foro convenzionale non esclusivo e destinato semplicemente ad affiancarsi a quelli previsti per legge. 2 Deve, inoltre, rilevarsi che, quand'anche si volesse diversamente opinare al riguardo, ugualmente la proposta eccezione di incompetenza territoriale non potrebbe trovare accoglimento poiché non proposta con riferimento a tutti i fori alternativi previsti per legge.
Ed, invero, la nell'atto di citazione in opposizione, si è limitata Pt_1
a dedurre che la propria sede legale è in Sassari e che i contratti erano stati sottoscritti in Cagliari senza allegare alcunché né circa la presenza o meno di un proprio stabilimento o rappresentante autorizzato a stare in giudizio nel circondario di NO (art. 19, primo comma, secondo periodo, c.p.c.) né circa il luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio doveva essere eseguita (art. 20 c.p.c.).
Venendo, pertanto, al merito dell'opposizione, deve, poi, rilevarsi che – come già sopra cennato – la C.I.M., entro i termini decadenziali di rito, si è a limitata a genericamente dedurre l'assenza di prova del credito azionato, dell'esecuzione delle prestazioni e dell'avvenuto pagamento, da parte della delle retribuzioni e dei contributi CP_1 previdenziali e assicurativi in favore dei lavoratori somministrati – deduzioni queste che sono inidonee a rendere le sottese circostanze di fatto contestate ed abbisognevoli di prova, atteso che, come è noto, “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass., ord., n. 17889/2020).
E ciò ulteriormente considerando: a) che, nella specie, l'onere di contestazione che gravava sull'opponente in relazione all'effettiva avvenuta somministrazione dei lavoratori ed alla consistenza di tale somministrazione non può che ritenersi particolarmente penetrante a fronte della produzione in giudizio e del richiamo in atti, da parte della di fatture contenenti in allegato degli analitici prospetti CP_1 con l'indicazione dei nominativi dei singoli lavoratori somministrati e delle ore di lavoro rese da ciascuno di essi nel mese di riferimento;
b) che, quanto al pagamento delle retribuzioni e dei contributi in favore dei lavoratori somministrati, la non ha allegato l'esistenza di Pt_1 qualsivoglia circostanza fattuale (quali richieste provenienti dai lavoratori stessi, dall'INPS o dall'INAIL, ecc.) dalla quale avrebbe potuto inferirsi la sussistenza di un concreto rischio per la somministrata di essere chiamata a rispondere in solido ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2015.
3 Per quanto innanzi, dunque, l'opposizione proposta deve, in definitiva, essere respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia ed all'effettiva consistenza dell'attività difensiva svolta nell'interesse dell'opposta (la quale non ha depositato alcuna memoria ex art. 171 ter c.p.c.) in relazione all'andamento concreto del giudizio dipanatosi in due sole udienze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 4064/2024; 3) condanna la al rimborso, in favore della Parte_1 CP_1
delle spese di lite, liquidate in € 2.920,00, oltre accessori dovuti
[...] per legge, per compensi professionali di avvocato.
NO, lì 26.3.2025 Il Giudice monocratico
Mauro Pacifico
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