Ordinanza cautelare 3 luglio 2025
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00260/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01175/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1175 del 2025, proposto dalla Cooperativa sociale 21 aprile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Fulvio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Comune di Taormina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Melinda Calandra Checco, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
nei confronti
Taormina Social City, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della nota prot. n. 14308 dell’8 aprile 2025 del Dirigente dell’Area amministrativa, affari generali, servizi sociali e demografici del Comune di Taormina recante ordine di cessazione del servizio di assistenza ad anziani e di sgombero dell’immobile;
- della delibera d’indirizzo della giunta comunale n. 65 del 24 marzo 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Taormina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, il Presidente RA TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
Premesso che il ricorso ha ad oggetto: la nota prot. n. 14308 dell’8 aprile 2025 con cui il Dirigente dell’Area amministrativa, affari generali, servizi sociali e demografici del Comune di Taormina ha: dato atto “ dell’insussistenza di legittimazione e/o titolo … a gestire la Casa di Riposo C. AR di Taormina ”; comunicato che, decorsi trenta giorni, sarebbe stata avviata la procedura di subentro del nuovo soggetto gestore, da concludersi nei successivi trenta giorni; avvertito che, decorsi sessanta giorni dalla notifica, in caso di inerzia, sarebbero stati adottati i provvedimenti finalizzati allo sgombero; la delibera d’indirizzo della giunta comunale n. 65 del 24 marzo 2025;
Rilevato che, con ordinanza n. 222 del 3 luglio 2025, è stata accolta l’istanza cautelare, rilevando, in motivazione, che era opportuno attendere l’esito del giudizio di appello sulla sentenza della sezione n. 1366 del 2023;
Considerato che tale giudizio è stato definito con sentenza del C.G.A. n. 628/2025 che ha rigettato l’appello;
Rilevato che parte ricorrente, con memoria depositata il 29 dicembre 2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione in quanto la succitata sentenza aveva consolidato l’unica - tra le tre ragioni giuridiche poste a fondamento dell’impugnato sgombero – che aveva riconosciuto realmente valida, se confermata (come avvenuto) nel citato giudizio d’appello;
Ritenuto che non resta altro al Collegio che dichiarare la sopravvenuta carenza d’interesse e compensare le spese avuto riguardo alla sopravvenienza della decisione del CGA nelle more del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA TO, Presidente, Estensore
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RA TO |
IL SEGRETARIO