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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 19/03/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1828/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1828/2024 R.G.
promossa da
, cod. fisc. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone
APPELLANTE
contro
, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Limatola
APPELLATA conclusioni delle parti per parte appellante Pt_1
In via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata statuizione di primo grado: accertare e dichiarare, per i motivi esposti in premessa, l'inadempimento, ovvero l'inesatto adempimento, posto in essere dalla società convenuta;
accertata, o meno, comunque espressamente in via incidentale e strumentale e senza efficacia di giudicato, la risoluzione del contratto per inadempimento della parte convenuta, condannare la medesima al risarcimento dei danni da inadempimento subiti, ovvero alla corresponsione delle penali contrattuali pro die, ovvero degli indennizzi indicati nella propria Carta dei Servizi e/o nel sito web ufficiale anche
Pag. 1 a 8 quali promesse unilaterali e/o promesse di pagamento, da quantificarsi ed espressamente contenersi nell'importo di € 150,00, ovvero nella cifra diversa, minore e non maggiore, che sarà quantificata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
;
condannare in ogni caso la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione del provvedimento impugnato, con distrazione delle somme in favore dei procuratori antistatari.
per parte appellata Controparte_1
- In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
- In ogni caso rigettare l‟appello proposto dall‟appellante avverso sentenza n.
878/2023, depositata dal Giudice di Pace di Ivrea in data 22/12/2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
- Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i giudizi da attribuirsi all‟Avv. Alessandro Limatola per fattane anticipazione.
* oggetto: appello – malfunzionamento servizio internet – risarcimento danno – indennizzo carta dei servizi
*
1. adiva il Giudice di Pace di Ivrea allegando che: Parte_1
a) era in corso con il contratto di cui all'utenza 0187409478 Controparte_1
(codice cliente 1.48210886) per la fornitura di servizi di telefonia fissa (fonia vocale e collegamento a internet);
b) dal mese di marzo 2022 fino al mese di agosto 2022 aveva riscontrato che il collegamento a internet fornito era scadente e/o sovente del tutto assente;
c) i reclami presenti erano rimasti inevasi.
chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni (doc. 2 D'Amato Pt_1 fascicolo di I grado pagg. 2-3):
«previo accertamento, per i motivi esposti in premessa, dell'inadempimento, ovvero dell'inesatto adempimento, posto in essere dalla società convenuta;
accertata, o meno, comunque espressamente in via incidentale e strumentale e senza efficacia di giudicato, la risoluzione del contratto per inadempimento della parte convenuta, condannare la medesima al risarcimento dei danni da inadempimento subiti, ovvero alla corresponsione delle penali contrattuali pro die, ovvero degli indennizzi indicati nella propria Carta dei Servizi e/o nel sito
Pag. 2 a 8 web ufficiale anche quali promesse unilaterali e/o promesse di pagamento, da quantificarsi ed espressamente contenersi nell'importo in € 1000,00, ovvero nella cifra diversa, minore e non maggiore, da precisarsi in termini di rito ovvero da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa, a seguito della compiuta istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, comunque, da contenersi, anche in caso di cumulo di domande, entro i limiti della competenza del Giudice di Pace;
condannare in ogni caso la società convenuta al pagamento delle competenze ed onorari di lite, oltre al compenso per l'attività di assistenza nella fase di conciliazione, ex art. 20 del D.M. 55/2014, il tutto da distrarsi disgiuntamente pro quota a favore dei procuratori entrambi antistatari in ragione ciascuno della metà.»
Con note di trattazione scritta del 11.12.2023, limitava la richiesta di condanna Pt_1 all'importo di € 150,00, precisando le conclusioni come segue (doc. 2 fascicolo Pt_1 di I grado pag. 25):
«accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale, ovvero l'inesatto adempimento, posto in essere dalla convenuta, condannare la medesima al risarcimento dei danni da inadempimento subiti, ovvero alla corresponsione delle penali contrattuali pro die, ovvero degli indennizzi indicati nella propria Carta dei Servizi e/o nel sito web ufficiale anche quali promesse unilaterali e/o promesse di pagamento, da quantificarsi ed espressamente contenersi nell'importo in € 150,00, ovvero nella cifra diversa, minore e non maggiore, da precisarsi in termini di rito ovvero da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa, a seguito della compiuta istruttoria, oltre allo storno/rimborso delle fatture emesse e/o dei corrispettivi addebitati in assenza di controprestazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, comunque, da contenersi, anche in caso di cumulo di domande, entro i limiti della competenza del Giudice di Pace;
condannare in ogni caso la società convenuta al pagamento delle competenze ed onorari di lite ex art. 20 del D.M. 55/2014, il tutto da distrarsi disgiuntamente pro quota a favore dei procuratori entrambi antistatari in ragione ciascuno della metà.»
2. Costituitasi in giudizio avanti al Giudice di Pace, chiedeva il rigetto Controparte_1 delle domande di parte attrice, allegando, in particolare, che:
i) non aveva mai ricevuto segnalazione e/o reclami in ordine a malfunzionamenti relativamente alla linea internet da parte di;
Pt_1
ii) la “Carta del cliente ”, per quanto riguarda il tempo di riparazione dei CP_1 malfunzionamenti, prevede l'impegno di all'eliminazione di eventuali CP_1 irregolarità entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello a cui è pervenuta la segnalazione (€ 10,00 per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di € 150,00);
iii) la richiesta di indennizzo sulla base della “Carta del cliente ” era, CP_1 comunque, tardiva in quanto doveva essere presentata entro 30 giorni dall'eventuale inadempimento di . CP_1
Pag. 3 a 8 3. Con sentenza n. 878/2023 pubblicata il 22.12.2023 (R.G. 1560/2023) il Giudice di
Pace di Ivrea rigettava la domanda di e la condannava alle spese del grado in Pt_1 forza della seguente motivazione:
«Sull'inadempimento contrattuale del gestore telefonico – Sulla risoluzione del contratto – Sull'onere della prova
Considerata l'eccezione della convenuta, che nega di aver ricevuto qualsiasi segnalazione di malfunzionamento durante il periodo considerato (Marzo/Agosto 2022), non può trovare accoglimento la richiesta di risoluzione contrattuale per inadempimento atteso che spettava a parte attrice provare l'esistenza del disservizio (meglio specificandone tipologia, modalità e tempistiche in cui si è manifestato) e relative segnalazioni non riscontrate, tuttavia sul punto non ha fornito (né si è offerta) idonei elementi (in assenza di altri riscontri l'istanza ex art. 210 c.p.c. dei tabulati di sistema appare esplorativa e pertanto inammissibile) così che l'onere probatorio non risulta soddisfatto.»
4. Avverso la pronuncia del Giudice di Pace proponeva tempestivo Parte_1 appello lamentando che il Giudice di primo grado avesse invertito l'onere probatorio e non valutato le prove documentali offerte.
5. Tempestivamente costituitasi nel giudizio di appello, chiedeva il Controparte_1 rigetto dell'impugnazione.
6. Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, veniva fissata udienza ex art. 281sexies c.p.c. per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. entro il termine perentorio del 12.3.2025 (cfr. provvedimenti del 19.12.2024 e del 16.1.2025). Riassegnata, in data 17.2.2025, la controversia allo scrivente, preso atto dell'avvenuto deposito delle note scritte (effettuato dall'appellante in data 11.3.2025 e dall'appellata in data 6.3.2025), alla scadenza del termine assegnato, veniva pronunciata la presente sentenza nel termine di cui all'art. 281sexies, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 149/2022).
*
7. L'appello non è meritevole di accoglimento e, conseguentemente, la sentenza del
Giudice di Pace di Ivrea n. 878/2023 deve essere integralmente confermata per le ragioni che seguono idonee ad assorbire ogni ulteriore questione.
L'appellante nel presente grado non richiede la risoluzione del contratto per inadempimento (e, in realtà, nemmeno aveva richiesto la risoluzione in primo grado): ciò risulta dall'inequivoco tenore testuale delle conclusioni sopra riportate (ove non è presente la domanda di risoluzione) e, d'altronde, è del tutto coerente con il tenore complessivo dell'atto di citazione in appello ove, significativamente, non vi è alcuna argomentazione circa la gravità dell'inadempimento richiesta dall'art. 1455 c.c. per la risoluzione del contratto.
Pag. 4 a 8 Pertanto, l'accertamento dell'inadempimento dell'appellata nel presente Controparte_1 giudizio è funzionale esclusivamente alla richiesta di condanna al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento (cfr. di seguito, par. 8) o, comunque, condanna all'indennizzo previsto dalla “Carta dei Servizi” (cfr. di seguito, par. 9).
In tale contesto, deve rilevarsi che, quand'anche si ritenesse provato che nel periodo marzo/agosto 2022 la linea internet dell'appellante non avesse funzionato regolarmente, le domande di dovrebbero comunque essere rigettate, in ragione di Parte_1 quanto di seguito argomentato.
8. La domanda risarcitoria non è meritevole di accoglimento per la dirimente ragione che parte appellante non ha nemmeno assolto l'onere di allegare di aver patito un danno quale conseguenza dell'inadempimento di Controparte_1
Infatti, le sole allegazioni in fatto presenti nell'atto di citazione in primo grado sono le seguenti (doc. 2 D' fascicolo di I grado pag. 1): Pt_1
«1. Che parte attrice ha in essere contratto di cui all'utenza 0187409478 e Codice Cliente n.
1.48210886 in carico all'operatore convenuto per la fornitura di servizi di telefonia fissa (fonia vocale e collegamento ad internet).
2. Che a partire dal mese di marzo 2022 sino al mese di agosto 2022 parte attrice riscontrava il collegamento ad internet fornito scadente e/o sovente del tutto assente.
3. Che a nulla sono valsi i plurimi contatti con il call center ed i reclami, fattivamente inevasi, inoltrati alla convenuta.»
Il difetto allegazione dell'odierna appellante su quali siano state le conseguenze dannose patite dall'eventuale inadempimento di non potendo esse Controparte_1 ritenersi in re ipsa, comporta inevitabilmente l'assenza di prova dell'an del danno posto a fondamento della domanda risarcitoria.
In altri termini, l'accoglimento della domanda risarcitoria presuppone la prova sia della sussistenza dell'inadempimento di sia del danno conseguenza (ossia, Controparte_1 le conseguenze pregiudizievoli patite dal danneggiato eziologicamente collegate all'inadempimento). Nel caso di specie, nel ricorso introduttivo del primo giudizio di primo grado non è stato allegato alcun danno conseguenza: ciò consente, di per sé, il rigetto della domanda.
A tale carenza non possibile supplire in alcun modo con la richiesta di valutazione equitativa del danno posto che l'esercizio del potere ex art. 1226 c.c. da parte del giudice postula la prova, nella specie mancante, dell'an del danno. Ciò in conformità al costante (e qui condiviso) orientamento della giurisprudenza di legittimità: «in mancanza di prova dell'an del danno la liquidazione equitativa è preclusa, essendo consentita solo allorquando sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrare il preciso ammontare del danno, di cui sia però provata con certezza la sussistenza (v. tra
Pag. 5 a 8 le tante, Cass. civ., Sez. I, 7 marzo 2024, n. 6116; Cass. civ., Sez. II, 11 ottobre 2022, n.
29621; Cass. civ., Sez. III, 2 luglio 2021, n. 18810). La ratio è da ricercarsi nel fatto che il potere di liquidare il danno in via equitativa ha natura discrezionale ed è conferito al giudice dall'art. 1226 c.c., il quale “dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno. Né un tale giudizio di diritto esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno” (così, tra le tante, Cass. civ., Sez.
III, Ord., 1° marzo 2024, n. 5601; Cass. civ., Sez. III, Ord., 4 dicembre 2023, n. 33863;
Cass. civ., Sez. III, Ord., 24 agosto 2023, n. 25230; Cass. civ., Sez. I, Ord., 3 luglio
2023, n. 18722)» (Cass. III, 22 luglio 2024, n. 20079, in motivazione par. 5).
9. La domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo previsto dalla “Carta dei Servizi” non è meritevole di accoglimento.
Si premette che, pur fondando la propria domanda su quanto previsto dalla “Carta dei Servizi”, parte appellante, in primo grado, non ha prodotto alcun documento a sostegno di tale domanda (essendosi limitata a produrre la proposta di abbonamento: cfr. doc. 2
D'Amato fascicolo di I grado pagg. 7-9). Tuttavia, in primo grado, ha Controparte_1 prodotto la “Carta del cliente ” (doc. 3 fascicolo di I grado pagg. 22- CP_1 CP_1
41) e su tale documento ha fondato, anche, le proprie difese, senza che alcuna contestazione sia stata mossa da circa la non applicabilità della “Carta del Pt_1 cliente ” al rapporto per cui è causa. Pertanto, il richiamo alla “Carta dei CP_1
Servizi” ricorrente negli atti dell'appellante non può che essere inteso come richiamo alla
“Carta del cliente ” prodotta dall'appellata sin dal primo grado. CP_1
Ciò posto, deve osservarsi che la “Carta del cliente ” prevede l'impegno di CP_1
all'eliminazione di eventuali malfunzionamenti entro il quarto giorno lavorativo CP_1 successivo a quello a cui è pervenuta la segnalazione (€ 10,00 per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di € 150,00: cfr. doc. 3 fascicolo di I grado pag. 37). CP_1
Come eccepito da sin dalla memoria di costituzione in primo grado, il Controparte_1 riconoscimento dell'indennizzo è subordinato alla richiesta di esso da parte del cliente entro 30 giorni dal verificarsi del mancato rispetto dello standard previsto dalla “Carta del cliente ” (cfr. doc. 3 fascicolo di I grado pag. 36: «L'indennizzo CP_1 CP_1 può essere richiesto inviando a una lettera raccomandata oppure mediante CP_1
Pag. 6 a 8 segnalazione da inviare tramite il sito internet alla pagina www.vodafone.it, area
“Contattaci”, entro trenta giorni dal verificarsi del mancato rispetto dello standard»).
Ebbene, si rileva che parte appellante non ha specificatamente allegato quando avrebbe presentato reclami alla convenuta, circostanza, invece fondamentale considerato che solo l'inerzia dell'appellata per quattro giorni lavorativi dalla segnalazione del malfunzionamento comporta il mancato rispetto dello standard garantito dalla “Carta del cliente ”. Ciò rende inammissibile, per genericità del capo, qualsivoglia istanza CP_1 istruttoria rispetto al capo 3) dell'atto di citazione in primo grado (avente il seguente tenore: “a nulla sono valsi i plurimi contatti con il call center ed i reclami, fattivamente inevasi, inoltrati alla convenuta”).
L'unica segnalazione in atti del malfunzionamento della rete internet effettuata dall'appellante a è la pec del 18.7.2022 (doc. 2 fascicolo di I Controparte_1 Pt_1 grado pag. 11-15). Pertanto, vi è prova della segnalazione del malfunzionamento a solo a partire dal 18.7.2022. Tuttavia, a tale segnalazione non è conseguita CP_1 alcuna richiesta di indennizzo – men che meno nel termine di 30 giorni – a CP_1
considerato che nell'atto di citazione in primo grado non ha nemmeno
[...] Pt_1 allegato (come era suo onere, trattandosi di elemento costitutivo della sua pretesa) di aver effettuato siffatta richiesta di indennizzo.
La richiesta di indennizzo, dunque, può, al più, intendersi effettuata solamente con l'avvenuta notifica dell'atto di citazione in primo grado (effettuata in data 13.2.2023, doc. 2 fascicolo di I grado pag. 4) e, quindi, risulta manifestamente tardiva, con Pt_1 conseguente decadenza dell'appellante dalla facoltà di richiedere l'indennizzo sulla base della “Carta dei servizi ”. CP_1
10. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico di;
esse si liquidano sulla base del d.m. 55/2014 – scaglione Parte_1 fino a € 1.100 (tabella 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione avanti al Tribunale) – in complessivi € 232,00 (€ 66,00 per la fase di studio;
€ 66,00 per la fase introduttiva;
€
100,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge, oltre spese successive e occorrende;
spese da distrarsi in favore del difensore Avv.
Alessandro Limatola dichiaratosi antistatario.
In ragione del rigetto dell'appello, si deve dare atto che ai sensi dell'art. 13, comma
1quater, d.P.R. 115/2002 sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dell'art. 13, comma 1bis, d.P.R. 115/2002, se dovuto (SS. UU., 20 febbraio 2020, n. 4315; SS. UU., 17 luglio 2023, n. 20621).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Pag. 7 a 8 rigetta l'appello avverso la sentenza n. 878/2023 pubblicata il 22.12.2023 (R.G. 1560/2023) del Giudice di Pace di Ivrea che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del giudizio di appello, liquidate in € 232,00, oltre rimborso forfettario 15%,
CPA e IVA di legge, oltre spese successive e occorrende;
spese da distrarsi in favore del difensore Avv. Alessandro Limatola dichiaratosi antistatario;
ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dell'art. 13, comma
1bis, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Ivrea, 19/03/2025
Il Giudice
Andrea Ghio
Pag. 8 a 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1828/2024 R.G.
promossa da
, cod. fisc. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone
APPELLANTE
contro
, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Limatola
APPELLATA conclusioni delle parti per parte appellante Pt_1
In via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata statuizione di primo grado: accertare e dichiarare, per i motivi esposti in premessa, l'inadempimento, ovvero l'inesatto adempimento, posto in essere dalla società convenuta;
accertata, o meno, comunque espressamente in via incidentale e strumentale e senza efficacia di giudicato, la risoluzione del contratto per inadempimento della parte convenuta, condannare la medesima al risarcimento dei danni da inadempimento subiti, ovvero alla corresponsione delle penali contrattuali pro die, ovvero degli indennizzi indicati nella propria Carta dei Servizi e/o nel sito web ufficiale anche
Pag. 1 a 8 quali promesse unilaterali e/o promesse di pagamento, da quantificarsi ed espressamente contenersi nell'importo di € 150,00, ovvero nella cifra diversa, minore e non maggiore, che sarà quantificata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
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condannare in ogni caso la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione del provvedimento impugnato, con distrazione delle somme in favore dei procuratori antistatari.
per parte appellata Controparte_1
- In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
- In ogni caso rigettare l‟appello proposto dall‟appellante avverso sentenza n.
878/2023, depositata dal Giudice di Pace di Ivrea in data 22/12/2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
- Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i giudizi da attribuirsi all‟Avv. Alessandro Limatola per fattane anticipazione.
* oggetto: appello – malfunzionamento servizio internet – risarcimento danno – indennizzo carta dei servizi
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1. adiva il Giudice di Pace di Ivrea allegando che: Parte_1
a) era in corso con il contratto di cui all'utenza 0187409478 Controparte_1
(codice cliente 1.48210886) per la fornitura di servizi di telefonia fissa (fonia vocale e collegamento a internet);
b) dal mese di marzo 2022 fino al mese di agosto 2022 aveva riscontrato che il collegamento a internet fornito era scadente e/o sovente del tutto assente;
c) i reclami presenti erano rimasti inevasi.
chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni (doc. 2 D'Amato Pt_1 fascicolo di I grado pagg. 2-3):
«previo accertamento, per i motivi esposti in premessa, dell'inadempimento, ovvero dell'inesatto adempimento, posto in essere dalla società convenuta;
accertata, o meno, comunque espressamente in via incidentale e strumentale e senza efficacia di giudicato, la risoluzione del contratto per inadempimento della parte convenuta, condannare la medesima al risarcimento dei danni da inadempimento subiti, ovvero alla corresponsione delle penali contrattuali pro die, ovvero degli indennizzi indicati nella propria Carta dei Servizi e/o nel sito
Pag. 2 a 8 web ufficiale anche quali promesse unilaterali e/o promesse di pagamento, da quantificarsi ed espressamente contenersi nell'importo in € 1000,00, ovvero nella cifra diversa, minore e non maggiore, da precisarsi in termini di rito ovvero da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa, a seguito della compiuta istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, comunque, da contenersi, anche in caso di cumulo di domande, entro i limiti della competenza del Giudice di Pace;
condannare in ogni caso la società convenuta al pagamento delle competenze ed onorari di lite, oltre al compenso per l'attività di assistenza nella fase di conciliazione, ex art. 20 del D.M. 55/2014, il tutto da distrarsi disgiuntamente pro quota a favore dei procuratori entrambi antistatari in ragione ciascuno della metà.»
Con note di trattazione scritta del 11.12.2023, limitava la richiesta di condanna Pt_1 all'importo di € 150,00, precisando le conclusioni come segue (doc. 2 fascicolo Pt_1 di I grado pag. 25):
«accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale, ovvero l'inesatto adempimento, posto in essere dalla convenuta, condannare la medesima al risarcimento dei danni da inadempimento subiti, ovvero alla corresponsione delle penali contrattuali pro die, ovvero degli indennizzi indicati nella propria Carta dei Servizi e/o nel sito web ufficiale anche quali promesse unilaterali e/o promesse di pagamento, da quantificarsi ed espressamente contenersi nell'importo in € 150,00, ovvero nella cifra diversa, minore e non maggiore, da precisarsi in termini di rito ovvero da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa, a seguito della compiuta istruttoria, oltre allo storno/rimborso delle fatture emesse e/o dei corrispettivi addebitati in assenza di controprestazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, comunque, da contenersi, anche in caso di cumulo di domande, entro i limiti della competenza del Giudice di Pace;
condannare in ogni caso la società convenuta al pagamento delle competenze ed onorari di lite ex art. 20 del D.M. 55/2014, il tutto da distrarsi disgiuntamente pro quota a favore dei procuratori entrambi antistatari in ragione ciascuno della metà.»
2. Costituitasi in giudizio avanti al Giudice di Pace, chiedeva il rigetto Controparte_1 delle domande di parte attrice, allegando, in particolare, che:
i) non aveva mai ricevuto segnalazione e/o reclami in ordine a malfunzionamenti relativamente alla linea internet da parte di;
Pt_1
ii) la “Carta del cliente ”, per quanto riguarda il tempo di riparazione dei CP_1 malfunzionamenti, prevede l'impegno di all'eliminazione di eventuali CP_1 irregolarità entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello a cui è pervenuta la segnalazione (€ 10,00 per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di € 150,00);
iii) la richiesta di indennizzo sulla base della “Carta del cliente ” era, CP_1 comunque, tardiva in quanto doveva essere presentata entro 30 giorni dall'eventuale inadempimento di . CP_1
Pag. 3 a 8 3. Con sentenza n. 878/2023 pubblicata il 22.12.2023 (R.G. 1560/2023) il Giudice di
Pace di Ivrea rigettava la domanda di e la condannava alle spese del grado in Pt_1 forza della seguente motivazione:
«Sull'inadempimento contrattuale del gestore telefonico – Sulla risoluzione del contratto – Sull'onere della prova
Considerata l'eccezione della convenuta, che nega di aver ricevuto qualsiasi segnalazione di malfunzionamento durante il periodo considerato (Marzo/Agosto 2022), non può trovare accoglimento la richiesta di risoluzione contrattuale per inadempimento atteso che spettava a parte attrice provare l'esistenza del disservizio (meglio specificandone tipologia, modalità e tempistiche in cui si è manifestato) e relative segnalazioni non riscontrate, tuttavia sul punto non ha fornito (né si è offerta) idonei elementi (in assenza di altri riscontri l'istanza ex art. 210 c.p.c. dei tabulati di sistema appare esplorativa e pertanto inammissibile) così che l'onere probatorio non risulta soddisfatto.»
4. Avverso la pronuncia del Giudice di Pace proponeva tempestivo Parte_1 appello lamentando che il Giudice di primo grado avesse invertito l'onere probatorio e non valutato le prove documentali offerte.
5. Tempestivamente costituitasi nel giudizio di appello, chiedeva il Controparte_1 rigetto dell'impugnazione.
6. Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, veniva fissata udienza ex art. 281sexies c.p.c. per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. entro il termine perentorio del 12.3.2025 (cfr. provvedimenti del 19.12.2024 e del 16.1.2025). Riassegnata, in data 17.2.2025, la controversia allo scrivente, preso atto dell'avvenuto deposito delle note scritte (effettuato dall'appellante in data 11.3.2025 e dall'appellata in data 6.3.2025), alla scadenza del termine assegnato, veniva pronunciata la presente sentenza nel termine di cui all'art. 281sexies, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 149/2022).
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7. L'appello non è meritevole di accoglimento e, conseguentemente, la sentenza del
Giudice di Pace di Ivrea n. 878/2023 deve essere integralmente confermata per le ragioni che seguono idonee ad assorbire ogni ulteriore questione.
L'appellante nel presente grado non richiede la risoluzione del contratto per inadempimento (e, in realtà, nemmeno aveva richiesto la risoluzione in primo grado): ciò risulta dall'inequivoco tenore testuale delle conclusioni sopra riportate (ove non è presente la domanda di risoluzione) e, d'altronde, è del tutto coerente con il tenore complessivo dell'atto di citazione in appello ove, significativamente, non vi è alcuna argomentazione circa la gravità dell'inadempimento richiesta dall'art. 1455 c.c. per la risoluzione del contratto.
Pag. 4 a 8 Pertanto, l'accertamento dell'inadempimento dell'appellata nel presente Controparte_1 giudizio è funzionale esclusivamente alla richiesta di condanna al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento (cfr. di seguito, par. 8) o, comunque, condanna all'indennizzo previsto dalla “Carta dei Servizi” (cfr. di seguito, par. 9).
In tale contesto, deve rilevarsi che, quand'anche si ritenesse provato che nel periodo marzo/agosto 2022 la linea internet dell'appellante non avesse funzionato regolarmente, le domande di dovrebbero comunque essere rigettate, in ragione di Parte_1 quanto di seguito argomentato.
8. La domanda risarcitoria non è meritevole di accoglimento per la dirimente ragione che parte appellante non ha nemmeno assolto l'onere di allegare di aver patito un danno quale conseguenza dell'inadempimento di Controparte_1
Infatti, le sole allegazioni in fatto presenti nell'atto di citazione in primo grado sono le seguenti (doc. 2 D' fascicolo di I grado pag. 1): Pt_1
«1. Che parte attrice ha in essere contratto di cui all'utenza 0187409478 e Codice Cliente n.
1.48210886 in carico all'operatore convenuto per la fornitura di servizi di telefonia fissa (fonia vocale e collegamento ad internet).
2. Che a partire dal mese di marzo 2022 sino al mese di agosto 2022 parte attrice riscontrava il collegamento ad internet fornito scadente e/o sovente del tutto assente.
3. Che a nulla sono valsi i plurimi contatti con il call center ed i reclami, fattivamente inevasi, inoltrati alla convenuta.»
Il difetto allegazione dell'odierna appellante su quali siano state le conseguenze dannose patite dall'eventuale inadempimento di non potendo esse Controparte_1 ritenersi in re ipsa, comporta inevitabilmente l'assenza di prova dell'an del danno posto a fondamento della domanda risarcitoria.
In altri termini, l'accoglimento della domanda risarcitoria presuppone la prova sia della sussistenza dell'inadempimento di sia del danno conseguenza (ossia, Controparte_1 le conseguenze pregiudizievoli patite dal danneggiato eziologicamente collegate all'inadempimento). Nel caso di specie, nel ricorso introduttivo del primo giudizio di primo grado non è stato allegato alcun danno conseguenza: ciò consente, di per sé, il rigetto della domanda.
A tale carenza non possibile supplire in alcun modo con la richiesta di valutazione equitativa del danno posto che l'esercizio del potere ex art. 1226 c.c. da parte del giudice postula la prova, nella specie mancante, dell'an del danno. Ciò in conformità al costante (e qui condiviso) orientamento della giurisprudenza di legittimità: «in mancanza di prova dell'an del danno la liquidazione equitativa è preclusa, essendo consentita solo allorquando sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrare il preciso ammontare del danno, di cui sia però provata con certezza la sussistenza (v. tra
Pag. 5 a 8 le tante, Cass. civ., Sez. I, 7 marzo 2024, n. 6116; Cass. civ., Sez. II, 11 ottobre 2022, n.
29621; Cass. civ., Sez. III, 2 luglio 2021, n. 18810). La ratio è da ricercarsi nel fatto che il potere di liquidare il danno in via equitativa ha natura discrezionale ed è conferito al giudice dall'art. 1226 c.c., il quale “dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno. Né un tale giudizio di diritto esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno” (così, tra le tante, Cass. civ., Sez.
III, Ord., 1° marzo 2024, n. 5601; Cass. civ., Sez. III, Ord., 4 dicembre 2023, n. 33863;
Cass. civ., Sez. III, Ord., 24 agosto 2023, n. 25230; Cass. civ., Sez. I, Ord., 3 luglio
2023, n. 18722)» (Cass. III, 22 luglio 2024, n. 20079, in motivazione par. 5).
9. La domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo previsto dalla “Carta dei Servizi” non è meritevole di accoglimento.
Si premette che, pur fondando la propria domanda su quanto previsto dalla “Carta dei Servizi”, parte appellante, in primo grado, non ha prodotto alcun documento a sostegno di tale domanda (essendosi limitata a produrre la proposta di abbonamento: cfr. doc. 2
D'Amato fascicolo di I grado pagg. 7-9). Tuttavia, in primo grado, ha Controparte_1 prodotto la “Carta del cliente ” (doc. 3 fascicolo di I grado pagg. 22- CP_1 CP_1
41) e su tale documento ha fondato, anche, le proprie difese, senza che alcuna contestazione sia stata mossa da circa la non applicabilità della “Carta del Pt_1 cliente ” al rapporto per cui è causa. Pertanto, il richiamo alla “Carta dei CP_1
Servizi” ricorrente negli atti dell'appellante non può che essere inteso come richiamo alla
“Carta del cliente ” prodotta dall'appellata sin dal primo grado. CP_1
Ciò posto, deve osservarsi che la “Carta del cliente ” prevede l'impegno di CP_1
all'eliminazione di eventuali malfunzionamenti entro il quarto giorno lavorativo CP_1 successivo a quello a cui è pervenuta la segnalazione (€ 10,00 per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di € 150,00: cfr. doc. 3 fascicolo di I grado pag. 37). CP_1
Come eccepito da sin dalla memoria di costituzione in primo grado, il Controparte_1 riconoscimento dell'indennizzo è subordinato alla richiesta di esso da parte del cliente entro 30 giorni dal verificarsi del mancato rispetto dello standard previsto dalla “Carta del cliente ” (cfr. doc. 3 fascicolo di I grado pag. 36: «L'indennizzo CP_1 CP_1 può essere richiesto inviando a una lettera raccomandata oppure mediante CP_1
Pag. 6 a 8 segnalazione da inviare tramite il sito internet alla pagina www.vodafone.it, area
“Contattaci”, entro trenta giorni dal verificarsi del mancato rispetto dello standard»).
Ebbene, si rileva che parte appellante non ha specificatamente allegato quando avrebbe presentato reclami alla convenuta, circostanza, invece fondamentale considerato che solo l'inerzia dell'appellata per quattro giorni lavorativi dalla segnalazione del malfunzionamento comporta il mancato rispetto dello standard garantito dalla “Carta del cliente ”. Ciò rende inammissibile, per genericità del capo, qualsivoglia istanza CP_1 istruttoria rispetto al capo 3) dell'atto di citazione in primo grado (avente il seguente tenore: “a nulla sono valsi i plurimi contatti con il call center ed i reclami, fattivamente inevasi, inoltrati alla convenuta”).
L'unica segnalazione in atti del malfunzionamento della rete internet effettuata dall'appellante a è la pec del 18.7.2022 (doc. 2 fascicolo di I Controparte_1 Pt_1 grado pag. 11-15). Pertanto, vi è prova della segnalazione del malfunzionamento a solo a partire dal 18.7.2022. Tuttavia, a tale segnalazione non è conseguita CP_1 alcuna richiesta di indennizzo – men che meno nel termine di 30 giorni – a CP_1
considerato che nell'atto di citazione in primo grado non ha nemmeno
[...] Pt_1 allegato (come era suo onere, trattandosi di elemento costitutivo della sua pretesa) di aver effettuato siffatta richiesta di indennizzo.
La richiesta di indennizzo, dunque, può, al più, intendersi effettuata solamente con l'avvenuta notifica dell'atto di citazione in primo grado (effettuata in data 13.2.2023, doc. 2 fascicolo di I grado pag. 4) e, quindi, risulta manifestamente tardiva, con Pt_1 conseguente decadenza dell'appellante dalla facoltà di richiedere l'indennizzo sulla base della “Carta dei servizi ”. CP_1
10. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico di;
esse si liquidano sulla base del d.m. 55/2014 – scaglione Parte_1 fino a € 1.100 (tabella 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione avanti al Tribunale) – in complessivi € 232,00 (€ 66,00 per la fase di studio;
€ 66,00 per la fase introduttiva;
€
100,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge, oltre spese successive e occorrende;
spese da distrarsi in favore del difensore Avv.
Alessandro Limatola dichiaratosi antistatario.
In ragione del rigetto dell'appello, si deve dare atto che ai sensi dell'art. 13, comma
1quater, d.P.R. 115/2002 sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dell'art. 13, comma 1bis, d.P.R. 115/2002, se dovuto (SS. UU., 20 febbraio 2020, n. 4315; SS. UU., 17 luglio 2023, n. 20621).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Pag. 7 a 8 rigetta l'appello avverso la sentenza n. 878/2023 pubblicata il 22.12.2023 (R.G. 1560/2023) del Giudice di Pace di Ivrea che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del giudizio di appello, liquidate in € 232,00, oltre rimborso forfettario 15%,
CPA e IVA di legge, oltre spese successive e occorrende;
spese da distrarsi in favore del difensore Avv. Alessandro Limatola dichiaratosi antistatario;
ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dell'art. 13, comma
1bis, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Ivrea, 19/03/2025
Il Giudice
Andrea Ghio
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