Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 809/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
), con l'Avv.to Silvia Casari, con domicilio eletto in Via Parte_1 C.F._1
Zacchetti, 31 Reggio Emilia
RICORRENTE contro
, con l'Avv.to Carla Maria Omodei Zorini, con domicilio eletto in Milano, Via CP_1 P.IVA_1
Savarè 1
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, ha Parte_1 convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. CP_1
36820230015406762000 notificato in data 15 dicembre 2023 dell'importo complessivo di euro
22.000,88 per contributi omessi alla gestione commercianti per il periodo 07/2016 – 12/2022.; spese rifuse al procuratore antistatario.
Si è ritualmente costituito in giudizio contestando in fatto e in diritto l'avversario CP_1 ricorso;
spese rifuse.
In data odierna, premesso che nelle more l'istituto previdenziale aveva provveduto allo sgravio dell'avviso di addebito in questa sede impugnato, le parti hanno richiesto congiuntamente la
Tanto detto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, avendo parte ricorrente ottenuto il bene della vita in questa sede, invocato, ovvero l'annullamento dell'avviso di addebito in questa sede opposto.
Per il resto la presente vicenda tra origine dall'iscrizione di alla gestione Parte_1 commercianti in relazione alla società CSH SRL, contestata dal ricorrente sul presupposto che presso tale ultima società svolgerebbe unicamente il ruolo di amministratore- presidente del
CDA.
Ora, per quanto di residuo interesse è pacifico tra le parti che, sulla medesima circostanza di fatto, veniva introdotto avanti al Tribunale di Milano il giudizio di opposizione relativo all'avviso di addebito n. 36820220012214556000 (per ulteriori crediti omessi alla gestione commercianti) che vedeva il ricorrente soccombente in forza della sentenza n. 1336/2023; il giudizio veniva tuttavia riformato in sede di gravame (giudizio R.g.n. 1246/2023) ove si disponeva l'annullamento della iscrizione.
Ebbene, ritiene il giudicante che la cronologia degli eventi assuma valore dirimente ai fini della valutazione sul regolamento delle spese di lite.
Difatti, a fronte di un avviso di addebito in questa sede opposto e notificato in data 15 dicembre 2013 la sentenza della Corte di Appello di Milano sopra richiamata veniva resa in data 8 aprile 2024 (per inciso, ben dopo il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio).
Pertanto, il fatto che l'istituto, vittorioso in primo grado, abbia emesso l'avviso di addebito oggetto del presente giudizio rappresentava un atto sostanzialmente dovuto e non censurabile.
Semmai è da apprezzare il fatto che, all'esito del giudizio di appello e presa visione delle CP_ motivazioni della sentenza, abbia inteso desistere e provvedere in autotutela.
Pertanto, si ritiene equo disporre la compensazione dalle parti delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dato atto che nelle more ha provveduto in autotutela allo CP_1 sgravio dell'avviso di addebito opposto, dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente tra le parti, le spese di lite.
Milano, 30/01/2025
Il Giudice
Tullio Perillo
2 | 2