Decreto cautelare 9 dicembre 2025
Sentenza breve 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 19/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00073/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02405/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2405 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa da sé medesima, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento e la declaratoria di illegittimità
del silenzio inadempimento dell’Università degli Studi di -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa Ida AI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
RILEVATO che sussistono diversi profili di inammissibilità del gravame e, in particolare, che:
-non vi è prova in atti della notifica del ricorso introduttivo, depositato in data 08/12/2025, nei confronti dell’Università degli Studi di -OMISSIS-;
-per il rito del silenzio non è ammessa la difesa personale in giudizio (a differenza di quanto previsto per il rito speciale dell’accesso, cfr. art.23 c.p.a);
RITENUTO, pertanto, che:
-l’impugnativa può essere definita con sentenza in forma semplificata, attesa la sua inammissibilità;
-il ricorso vada dichiarato inammissibile;
-nessuna statuizione debba essere assunta sulle spese di lite;
-vada disposta conseguentemente, in ragione dell’esito del giudizio, la revoca all’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato decisa in via provvisoria dalla competente Commissione con deliberazione n.-OMISSIS-del giorno 11 novembre 2025;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a)dichiara inammissibile il ricorso;
b)nulla per le spese;
c)dispone la revoca dell’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato di cui alla deliberazione della competente Commissione n.-OMISSIS- del giorno 11 novembre 2025.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche menzionate nel presente provvedimento.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida AI, Presidente, Estensore
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
Francesco Avino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ida AI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.