Articolo 1 della Legge 10 dicembre 1973, n. 814
Articolo 2
Versione
11 gennaio 1974
Art. 1.
L' articolo 1 della legge 12 giugno 1962, n. 567 , modificato dall' articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , e' sostituito dal seguente:
"Nell'affitto di fondo rustico il canone e' determinato e corrisposto in denaro.
La commissione tecnica centrale impartisce le necessarie direttive affinche' le commissioni tecniche provinciali determinino, nei tre mesi successivi, in ciascuna provincia, zone agrarie omogenee ai fini dell'applicazione delle disposizioni che regolano l'affitto dei fondi rustici.
L'Istituto centrale di statistica deve rilevare annualmente nelle zone agrarie, come sopra stabilite, avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli ispettorati agrari, degli uffici tecnici erariali e di ogni altro organo tecnico locale, i seguenti dati:
a) prezzi alla produzione dei prodotti agricoli;
b) costi dei mezzi di produzione;
c) remunerazione del lavoro.
Sulla base dei dati medesimi, la commissione tecnica centrale impartisce direttive per la determinazione, da parte delle commissioni tecniche provinciali, ogni due anni, nelle singole zone agrarie, di coefficienti di adeguamento dei canoni in aumento o in diminuzione.
Il coefficiente di adeguamento si applica sui valori monetari dei canoni stabiliti sulla base della tabella formata dalle commissioni tecniche provinciali, a far tempo dall'annata agraria successiva alla determinazione del coefficiente medesimo".
Le direttive della commissione tecnica centrale saranno emanate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 11 gennaio 1974
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