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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/04/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, a seguito della sostituzione dell'udienza dell'11 aprile 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia fuori udienza la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12/2025 r.g. e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Patrizia Reale per procura in atti,
ricorrente
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato;
resistente contumace oggetto: indennità di accompagnamento e handicap ex art. 3, commi 1 e 3, L.
n. 104/92 - fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO 1.- , lamentando l'ingiusto rigetto della domanda Parte_1 presentata in via amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e del riconoscimento dello status di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/92. Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva l'esistenza in capo all'opponente di uno stato utile ai fini del riconoscimento delle prestazioni richieste.
La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, in data 3 gennaio 2025 proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento dei suddetti benefici.
Nella resistenza dell'Istituto, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- La domanda attorea è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l CP_2
ad avviare la contestazione.
Nel merito non vi è ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'a.t.p..
Invero, i motivi di opposizione consistono sostanzialmente in una diversa valutazione delle patologie debitamente analizzate dallo stesso consulente.
Si evidenzia, infatti, che l'accertamento effettuato dal dott. Per_1
, persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e
[...] tecnica motivazione, approfondita dopo le osservazioni di parte, merita di essere condiviso.
Nella specie il consulente ha rilevato che l'istante è affetta dalle seguenti patologie “Pregresso Neurinoma cervicale in follow-up, poliartrosi a localizzazione rachidea, spalla destra e ginocchio destro con moderato deficit funzionale, cardiopatia ipertensiva classe NYHA 2, esiti protesi anca bilaterale, sindrome mieloproliferativa cronica in terapia con idrossiurea per os, declino cognitivo lieve, diabete mellito tipo 2 in terapia con antidiabetici orali, ipoacusia bilaterale”.
Il consulente ha precisato che “Per quanto attiene l'apparato osteoarticolare la paziente mostra una poliartrosi che interessa la colonna vertebrale, il ginocchio destro e la spalla di destra. Tale patologia artrosica provoca alterazioni osteo-muscolo-tendinee che si riflettono da un punto di vista clinico in una riduzione funzionale delle articolazioni interessate. Infatti risultano moderatamente diminuiti i movimenti di flessione, estensione e rotazione della colonna vertebrale tratto lombare. Non sono stati rilevati segni di irritazione/compressione dei nervi emergenti dal rachide. La deambulazione avviene autonomamente e con zoppia di fuga a destra: la periziata non presenta una esitazione per l'inizio della deambulazione mentre la lunghezza del passo sia a destra che a sinistra avviene regolarmente e la stessa alza completamente il piede dal pavimento, vi è continuità del passo e la traiettoria viene mantenuta. La periziata per la deambulazione utilizza un appoggio monolaterale ed in atto non presenta disturbi dell'equilibrio. La stessa mostra possibilità ad effettuare i cambi posturali. La stazione eretta viene mantenuta.
Il test di NE evidenzia un basso rischio di caduta. Le altre localizzazioni artrosiche sono a carico del ginocchio di destra e della spalla destra che mostrano dei deficit articolari di grado moderato. La periziata ha subito un intervento chirurgico di impianto di protesi a carico delle articolazioni coxo- femorali di destra e di sinistra che mostrano, in atto, solo lievi deficit articolari.
La sig. è sottoposta a controlli periodici per un neurinoma cervicale Pt_1 asportato nell'anno 1994. L'esame obiettivo neurologico è risultato essere nella norma La periziata è affetta da una sindrome mieloproliferativa cronica in terapia con idrossiurea. L'idrossiurea viene somministrata per os e pur essendo un antiblastico non ha gli effetti sistemici degli antiblastici somministrati per ev e quindi non interferisce, in maniera significativa, con l'esecuzione dei comuni atti della vita e sulla necessità di assistenza continua.
La sig.ra è affetta da un diabete mellito tipo 2 in trattamento con Pt_1
antidiabetici orali. In atto il diabete ha dato complicanze micro- macroangiopatiche a carico dell'apparato cardiocircolatorio. Alla visita peritale la paziente, sottoposta ad esame obiettivo psichico, si presentava collaborativa, curata nell'abbigliamento e nell'igiene della persona;
la mimica del volto e la gestualità apparivano ridotte. Per quanto attiene lo stato di coscienza, appariva lucida e orientata nel tempo e nello spazio verso la propria persona e verso terzi;
non erano presenti disturbi della coscienza. Sul versante cognitivo presentava un deficit lieve dell'attenzione e della capacità di concentrarsi nonché di apprendimento e per quanto riguarda la sfera della capacità mnesica si è osservata una riduzione lieve della memoria di fissazione e di rievocazione per quanto ha evidenziato il colloquio anamnestico. Presenti anche moderati disturbi legati alla affettività ed all'umore in senso depressivo.
Altresì l'esame obiettivo psichico risultava negativo per disturbi percettivi. Il linguaggio evidenziava un eloquio fluente. Non sono state rilevate alterazioni dell'orientamento temporo – spaziale. Tale quadro depone per un declino cognitivo lieve dovuto alle condizioni del letto vascolare cerebrale ed alla naturale involuzione senile che comportano un deterioramento mentale. Per quanto attiene l'apparato cardiovascolare la periziata è affetta da una cardiopatia ipertensiva. Per tale quadro si diagnostica una cardiomiopatia ipertensiva in classe NYHA 2. In questa classe i pazienti possono svolgere senza alcun problema l'attività fisica ordinaria. La classe 2 infatti include i pazienti che fondamentalmente hanno solo alterazioni morfo-funzionali cardiache ma che non presentano limitazioni dell'attività fisica ordinaria. I valori pressori risultano ben controllati dalla terapia medica e il sistema cardiocircolatorio è in buon compenso emodinamico. Non si sono obiettivati segni di stasi a livello polmonare o edemi declivi né disturbi del ritmo. La periziata è affetta da ipoacusia bilaterale. La stessa sente e comprende perfettamente la voce parlata anche se a tono lievemente aumentato”.
In risposta ai rilievi critici sollevati dal procuratore dell'istante, ha chiarito che “La deambulazione è possible ed autonoma ed avviene con zoppia di fuga e con appoggio monolaterale. Il Test di NE mostra un rischio di caduta basso. I cambi posturali sono possibili ed autonomi. L'esame psichiatrico evidenzia un decline cognitive di grado lieve dovuto alle condizioni del letto vascolare cerebrale ed alla naturale involuzione senile che comportano un deterioramento mentale. Non vi è disorientamento nel tempo e nello spazio. La periziata è affetti da una poliartrosi con lievi/moderati deficit articolari che non interferiscono certamente con la possibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e/o sulla necessità di assistenza continua. Per quanto riguarda la terapia oncologica per os gli effetti collaterali non sono di gravità tale da interferire con l'esecuzione degli atti quotidiani della vita e/o sulla necessità di assistenza continua. Per quanto riguarda la valutazione sulla L.
104/92 si ribadisce quanto affermato nel corpo della ctu ritenendosi le patologie di cui è affetta la periziata tali da non configurare una situazione di gravità”. Diversamente rispetto a quanto rappresentato dall'opponente, quindi, il consulente ha preso in considerazione tuttala documentazione medica in atti e i disturbi legati alle patologie sofferte dall'istante, chiarendo che le stesse non comportano la necessità di un'assistenza continua per lo svolgimento delle attività elementari della vita quotidiana, né risultino condizioni mediche che riducono l'autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, ai sensi della legge 104/92 art. 3, comma 3.
La domanda va quindi respinta.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Vanno quindi poste a definitivo carico dell' le spese di CP_2
c.t.u., liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e compensa le spese del giudizio.
Palmi, 14/04/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos