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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 23/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 554/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 554/2023 e promossa con ricorso depositato il 20.07.2023 da:
(c.f. ), nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Rovereto (TN), vicolo Cavalcabò Clemente Baroni n. 13; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. DI LUCIA CINZIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in CORSO ROSMINI 8 ROVERETO;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
10.05.1970 e residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto di costituzione- dall'avv. MAGAUDDA PAOLA DORA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in via Nicola Fabrizi, 121 98123 Messina;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso ma trasformato in congiunto)
Conclusioni
Parte attrice: come da note congiunte;
Parte convenuta: come da note congiunte;
pagina1 di 3 Pubblico Ministero: “chiede che il ricorso venga accolto”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 20.07.2023 a chiesto la regolamentazione delle Parte_1 questioni relative all'affidamento e al mantenimento dei figli minori nato Persona_1
a Taormina (ME), il 11.09.2011 e , nato a [...], il [...], dalla Persona_2
loro relazione e stabile convivenza, ora terminata, e riconosciuti da entrambi i genitori.
2. Con memoria di costituzione depositata, , ha contestato in fatto Controparte_1
e in diritto le allegazioni della controparte, chiedendo il rigetto delle relative istanze.
3. Nelle more del giudizio, le parti hanno depositato conclusioni congiunte, chiedendo la celebrazione dell'udienza con modalità scritta.
3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 17.01.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
6. La regolamentazione proposta dalle parti non appare pregiudizievole per gli interessi del dei minori, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54. In particolare, la previsione dell'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre appare conforme ai loro interessi, considerato che, dall'istruttoria espletata, risulta come abbia, di fatto, a partire dal CP_1
proprio rientro in Sicilia, delegato integralmente alla madre la gestione e la cura dei figli, che oltretutto frequenta sporadicamente e, fino a questo momento, solo quando i minori si recano presso di lui.
6.1. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
6.2. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita dei minori.
7. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis
51 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
pagina2 di 3 1) I figli minori e saranno sono affidati in via esclusiva rafforzata alla Per_1 Persona_2
madre, la quale potrà adottare in via autonoma tutte le scelte, anche quelle di maggior interesse, relative ai minori (scuola, salute, scelte terapeutiche, ecc…), con collocamento e residenza anagrafica dei minori medesimi presso la madre, signora Parte_1
2) Il padre potrà vedere e stare con i figli con i figli previo accordo con la madre sui giorni e sulle modalità di visita e compatibilmente con le esigenze di madre e figli;
egli, in ogni caso, potrà vederli e stare con loro quando la madre li porterà in Sicilia, accordandosi i due genitori, in tale eventualità, direttamente tra loro riguardo ai giorni e alle modalità di visita, e compatibilmente con le esigenze, anche lavorative, dei medesimi genitori, oltre che delle richieste e desiderata dei figli.
3) Il signor corrisponderà, a titolo di mantenimento ordinario di ciascun figlio, la somma di CP_1
€ 200,00 mensili (per complessivi € 400,00); detti importi, suscettibili di automatica rivalutazione
ISTAT a decorrere da gennaio 2025, saranno versati sul conto corrente della signora Parte_1
entro il giorno 20 di ogni mese, salvo diverso accordo fra le parti;
4) Le spese straordinarie dei figli, da intendersi quelle indicate nelle “Linee Guida” del CNF del 2017, saranno ripartite tra i genitori al 50% ciascuno;
dette spese dovranno essere concordate, ove richiesto dalle predette Linee guida, se superiori, per singola spesa, anche frazionata, ad € 150,00; le spese di viaggio dei minori per e dalla Sicilia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% senza necessità di preventivo accordo;
5) La signora avrà diritto di percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti Parte_1
dalla legge a favore dei figli, mentre le deduzioni per i figli a carico seguiranno il riparto delle spese straordinarie;
6) Spese legali interamente compensate, con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale ex art. 13 co. 8 L.P.
Così deciso nella camera di consiglio del 23/01/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 554/2023 e promossa con ricorso depositato il 20.07.2023 da:
(c.f. ), nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Rovereto (TN), vicolo Cavalcabò Clemente Baroni n. 13; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. DI LUCIA CINZIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in CORSO ROSMINI 8 ROVERETO;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
10.05.1970 e residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto di costituzione- dall'avv. MAGAUDDA PAOLA DORA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in via Nicola Fabrizi, 121 98123 Messina;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso ma trasformato in congiunto)
Conclusioni
Parte attrice: come da note congiunte;
Parte convenuta: come da note congiunte;
pagina1 di 3 Pubblico Ministero: “chiede che il ricorso venga accolto”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 20.07.2023 a chiesto la regolamentazione delle Parte_1 questioni relative all'affidamento e al mantenimento dei figli minori nato Persona_1
a Taormina (ME), il 11.09.2011 e , nato a [...], il [...], dalla Persona_2
loro relazione e stabile convivenza, ora terminata, e riconosciuti da entrambi i genitori.
2. Con memoria di costituzione depositata, , ha contestato in fatto Controparte_1
e in diritto le allegazioni della controparte, chiedendo il rigetto delle relative istanze.
3. Nelle more del giudizio, le parti hanno depositato conclusioni congiunte, chiedendo la celebrazione dell'udienza con modalità scritta.
3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 17.01.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
6. La regolamentazione proposta dalle parti non appare pregiudizievole per gli interessi del dei minori, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54. In particolare, la previsione dell'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre appare conforme ai loro interessi, considerato che, dall'istruttoria espletata, risulta come abbia, di fatto, a partire dal CP_1
proprio rientro in Sicilia, delegato integralmente alla madre la gestione e la cura dei figli, che oltretutto frequenta sporadicamente e, fino a questo momento, solo quando i minori si recano presso di lui.
6.1. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
6.2. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita dei minori.
7. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis
51 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
pagina2 di 3 1) I figli minori e saranno sono affidati in via esclusiva rafforzata alla Per_1 Persona_2
madre, la quale potrà adottare in via autonoma tutte le scelte, anche quelle di maggior interesse, relative ai minori (scuola, salute, scelte terapeutiche, ecc…), con collocamento e residenza anagrafica dei minori medesimi presso la madre, signora Parte_1
2) Il padre potrà vedere e stare con i figli con i figli previo accordo con la madre sui giorni e sulle modalità di visita e compatibilmente con le esigenze di madre e figli;
egli, in ogni caso, potrà vederli e stare con loro quando la madre li porterà in Sicilia, accordandosi i due genitori, in tale eventualità, direttamente tra loro riguardo ai giorni e alle modalità di visita, e compatibilmente con le esigenze, anche lavorative, dei medesimi genitori, oltre che delle richieste e desiderata dei figli.
3) Il signor corrisponderà, a titolo di mantenimento ordinario di ciascun figlio, la somma di CP_1
€ 200,00 mensili (per complessivi € 400,00); detti importi, suscettibili di automatica rivalutazione
ISTAT a decorrere da gennaio 2025, saranno versati sul conto corrente della signora Parte_1
entro il giorno 20 di ogni mese, salvo diverso accordo fra le parti;
4) Le spese straordinarie dei figli, da intendersi quelle indicate nelle “Linee Guida” del CNF del 2017, saranno ripartite tra i genitori al 50% ciascuno;
dette spese dovranno essere concordate, ove richiesto dalle predette Linee guida, se superiori, per singola spesa, anche frazionata, ad € 150,00; le spese di viaggio dei minori per e dalla Sicilia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% senza necessità di preventivo accordo;
5) La signora avrà diritto di percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti Parte_1
dalla legge a favore dei figli, mentre le deduzioni per i figli a carico seguiranno il riparto delle spese straordinarie;
6) Spese legali interamente compensate, con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale ex art. 13 co. 8 L.P.
Così deciso nella camera di consiglio del 23/01/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
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