Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 19/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. Giuseppe Di Legami , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 140/2020
T R A
C.F. ), rappresentata e difesa dall' Parte_1 P.IVA_1
Avv. LO PORTO VALENTINA CHIARA
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. PETRALITO CONCETTA
CONVENUTO OPPOSTO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 487/2019 del 11/12/2019
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la Parte_1
conveniva in giudizio il Dott. al fine di opporsi al decreto CP_1
ingiuntivo n. 487/2019 dei 11-12/12/2019 emesso dal Tribunale di Gela nel procedimento iscritto al n. 1576/2019 R.G. e notificato il 12/12/2019 chiedendone la revoca.
Premetteva che: con determina n. 5 del 10/10/2016 la Parte_1 incaricava il dott. a prestare la propria attività di consulenza contabile CP_1
presso la predetta società e che veniva pattuito il corrispettivo di € 1.920,00 mensili;
dichiarava che con comunicazione del 18/01/2019, la
[...]
notificava al dott. formale disdetta dell'incarico. Da lì Parte_1 CP_1
1
complessiva somma di € 20.582,40, in ragione dell'applicazione della penale per il recesso anticipato dal contratto corrispondente all'ottanta percento delle mensilità dovute dalla data del recesso fino alla scadenza naturale del contratto, stante, l'illegitimità dell'intervenuta disdetta. In particolare, l'opponente deduceva che la società aveva comunicato al Dott. formale Pt_1 CP_1
disdetta dal contratto giusta comunicazione a mezzo pec del 21.11.2017 – prot. n.
4335/2017. Di conseguenza, nessun recesso si sarebbe verificato nel caso di specie, bensì una mera disdetta dal contratto di conferimento la cui scadenza era prevista per il 30.06.2018; rilevava che la disdetta in parola era prevista della lett.
F, punto n. 2 del citato accordo, ove si prevedeva la facoltà della Committente di esercitarla a mezzo di una comunicazione da portare a conoscenza del professionista entro il 31.12.2017; pertanto trattandosi nel caso di specie di disdetta e non di recesso in quanto comunicata prima della scadenza del contratto (30.06.2018), il convenuto opposto non avrebbe maturato alcun diritto al pagamento della penale prevista dalle condizioni di contratto. Rilevava
l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo in quanto il creditore avrebbe utilizzato quale elemento probatorio posto a base del ricorso una fattura avente ad oggetto non il pagamento dei compensi professionali quanto piuttosto il pagamento della penale pattuita in caso di recesso anticipato;
rilevava che la fattura era inidonea ad assurgere quale elemento di prova del credito avanzato in sede monitoria, stante la natura di atto unilaterale a contenuto partecipativo della fattura commerciale;
che non poteva essere utilizzata quale prova idonea in ordine alla certezza, alla liquidità ed alla esigibilità del credito;
non era fondata inoltre la richiesta di corresponsione degli interessi ex D. L.gs. 231/2002 sulle somme pretese, ciò in quanto sarebbero stati richiesti non a titolo di compensi ma sulla somma domandata a titolo di penale;
la responsabilità aggravata del convenuto opposto, in ragione di una ritenuta sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dall'art. 96 c.p.c.; la riduzione della penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1384 c.c. poiché l'obbligazione principale del
2 contratto consistente nel pagamento dei compensi sarebbe stata adempiuta e, in ogni caso, perché l'ammontare ivi previsto risulterebbe manifestamente eccessivo.
Si costituiva l'opposto contestando la domanda e chiedendone il rigetto, rilevava che, non essendo intervenuta comunicazione alcuna da parte della Committente entro la data del 31.12.2017, il contratto di incarico professionale ha avuto un rinnovo per ulteriori 20 mesi, quindi esso veniva rinnovato con validità a far data dal 01.07.2018 mentre la naturale scadenza del contratto era prevista per il
28.02.2020; che in data 18.01.2019 la società per il tramite del suo nuovo Pt_1
amministratore Avv. Fidone, provvedeva a comunicare, senza alcuna motivazione, il recesso anticipato del contratto, pertanto si verificava la previsione pattizia di cui alla lettera F) n. 3 del contratto, in forza della quale il professionista ha poi avanzato richiesta di pagamento della penale per recesso anticipato;
rilevava di avere ricevuto una comunicazione a mezzo pec del
21.11.2017 – prot. n. 4335/2017, tuttavia siffatta comunicazione non poteva costituire una formale disdetta poiché recava la firma esclusiva del Dott. Per_1
, al momento presidente del collegio dei sindaci, e costituiva una mera
[...]
manifestazione di una volontà personale e non collegiale proveniente dall'allora presidente del collegio dei sindaci della società pertanto tamquam non Pt_1 esset;
deduceva che successivamente alla comunicazione del 27.11.2017 e successivamente alla scadenza del 30.06.2018, il Dott. conformemente alle CP_1
statuizioni contrattuali, ha continuato a prestare la propria attività di consulenza in favore dell'opponente, mentre la società prima in persona del nuovo Pt_1
C.d.A. insediatosi il 14.12.2017, poi in persona del suo amministratore delegato nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Franco Gallo
(nominato in data 15.03.2018), non ha mosso rimostranza alcuna in ordine all'automatico rinnovo del contratto, tant'è che, a fronte dell'attività professionale prestata dal Dott. la società ha provveduto a pagare CP_1 Pt_1
all'opposto il relativo compenso. Chiedeva il rigetto dell'opposizione e concedersi la provvisoria esecuzione del d.i.
3 Con ordinanza del 24.11.20 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i. avendo l'opponente fornito prova scritta. All'udienza del 16/06/2021 le parti insistevano nell'ammissione dei mezzi istruttori formulati con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.; ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04/10/2022. Con ordinanza del 05/11/2024 veniva trattenuta la causa in decisione ed assegnati i termini per il deposito e lo scambio delle memorie conclusive e di replica.
Va preliminarmente osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702; Cass. sez. II,
22/03/2001, n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass. Sez. L. 15702/2004 cit.).
Dall'affermazione di tale principio generale, discende che l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo,
e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Quanto al suo valore probatorio, va precisato che la fattura, se è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo
4 giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, mero indizio delle stesse.
Parimenti per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e delle scritture prescritte dalle leggi tributarie, se tenute con l'osservanza delle norme per queste previste, costituiscono, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova.
A tal proposito in base agli artt. 2709 e 2710 c.c. i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore che li ha redatti e, ove regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti afferenti all'esercizio dell'impresa, restando in tal caso liberamente valutabili dal giudice (v. Trib. Milano sez. IV, 12/06/2019 n.5664; v. anche Trib.
Pavia Sez. III, 23/01/2019, n.101). Va poi brevemente rammentato che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente ricopre la posizione sostanziale di convenuto.
Incombe dunque sull'opposto l'onere della prova del credito azionato in sede monitoria, mentre grava sull'opponente l'onere di dare prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere o, comunque, dei fatti posti a fondamento delle eventuali eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria.
Assume l'opponente che la comunicazione del 21.11.2017 costituisca una valida comunicazione della volontà dell'Ente di non proseguire nel rapporto contrattuale. Essa è stata disattesa dall'opposto sul rilievo della inesistenza giuridica dell'atto perché proveniente da soggetto non munito da alcun potere deliberativo.
5 Il rilievo dell'opposto però non è fondato. In primo luogo va dato risalto al tenore letterale della comunicazione regolarmente registrata al n. prot.4335\17, formulata in questi termini: “Con riferimento al contratto di incarico professionale affidatole dalla Scrivente in data 10/10/2016, con la presente si comunica, ai sensi della lettera "F punto "2" dello stesso contratto, il diniego da parte della Parte_1
al rinnovo del contratto che andrà a scadere il 30/06/18”.
[...]
Non coglie nel segno il rilievo attinente alla validità della disdetta, ritenuta erroneamente dall'opposto tamquam non esset , poiché essa è emanata dalla persona fisica, il dott. , in quel momento nella posizione apicale Persona_1 dell'organo di amministrazione, il quale dovendo adempiere ad una funzione non ulteriormente procrastinabile, ovvero la comunicazione di disdetta nei termini contrattuali pena, in quel caso sì, il diritto al risarcimento sotto forma di penale sancita dal contratto.
Peraltro la comunicazione del 18.1.2018 che parte opposta indica quale disdetta, altro non è che la ratifica della comunicazione precedente, che ha già esplicato efficacemente e nei termini previsti la sua funzione poiché, si ribadisce, proveniente dall'Ente, in quel momento presieduto dal firmatario della missiva, il Presidente del Collegio Sindacale, l'unico componente in posizione apicale ed in grado di detenere la rappresentanza legale pro tempore della Società, in attesa della nomina del nuovo organo amministrativo.
Peraltro, nell'ipotesi di rinnovo del contratto, che ai sensi del detto punto F n. 2 dell'accordo è sì previsto espressamente per un periodo di uguale durata, ma non è indicato quale sarebbe il nuovo termine per potere il committente formulare la disdetta nel periodo successivo, essendo la previsione contrattuale limitata alla unica data del 31.12.2017, essendo formulata quindi a data fissa e non entro un certo periodo dalla scadenza del nuovo periodo.
Allega parte opposta le fatture commerciali emesse a seguito della data del
30.6.2018 e bonifici eseguiti dalla in suo favore con riferimento ad un Pt_1 complesso di fatture del 2018 e del gennaio 2019 a sostegno della tesi del rinnovo del contratto. Pure tale produzione documentale è ininfluente ai fini che ci occupano: se documenta da un lato la prosecuzione del rapporto nei mesi 6 successivi e fino al prosieguo da parte di altro professionista, per cui è stato regolarmente retribuito, non rileva affatto ai fini della applicazione della penale, essendo questa impedita dalla tempestiva disdetta del 2017 e pertanto, prestazioni successive alla data del 30.6.2018, se pure avvenute, non hanno alcuna incidenza ai fini del rinnovo tacito del contratto postulato dall'opposto perchè disdetto tardivamente, secondo la tesi del creditore, costituendo piuttosto la prosecuzione dell'attività necessaria dell'ente fino al passaggio di consegne ad altro professionista.
La pretesa dell'opposto dr. non trova pertanto alcuno spazio di CP_1
accoglimento in quanto non è stato esercitato alcun recesso anticipato dal contratto, ma è stata tempestivamente comunicata la disdetta per impedire l'ipotesi di rinnovo automatico del contratto.
Le ulteriori questioni possono ritenersi assorbite dal motivo principale di rigetto dell'opposizione.
Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in favore dell'opponente giusta il criterio della soccombenza, ai sensi del D.M.
55\14 sulla scorta del valore ( € 20.000,00) per le fasi di: studio, introduttiva, decisionale, ai valori medi
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione; revoca il decreto ingiuntivo n.487/2019 del
11/12/2019.
Liquida le spese del procedimento in € 3397,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge ponendole a carico dell'opposto.
Gela, 19/02/2025
Il Gop
Giuseppe Di Legami
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