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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 13/11/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Verbale udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Oggi 13/11/2025 il giudice, a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., prende atto che il difensore della parte ricorrente ha depositato una nota contenente le istanze e conclusioni, da intendersi qui integralmente richiamate.
All'esito dell'udienza di discussione odierna, sostituita dalla trattazione scritta, si deposita a definizione del giudizio sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi.
Il giudice dr.ssa Chiara Sandini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice
Chiara Sandini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.301/2024 R.G. tra da
, quale erede di con l'avv. AGNOLI Parte_1 Persona_1
DOROTEA, come da mandato in atti
- RICORRENTE
contro
1 e , quali eredi di CP_1 CP_2 Persona_2
[...]
- CONTUMACI
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI della parte ricorrente:
“- Accertare e dichiarare che la sig.ra , residente in [...]Persona_2
Vito di Cadore (BL), Via Mosigo 98, C.F. , è debitrice del C.F._1
sig. dell'importo di €. 172.500,00, o della maggior o minor Persona_1
somma che risulterà dovuta, per i motivi tutti di cui in narrativa e, per l'effetto,
- condannare la sig.ra , residente in [...]di Cadore Persona_2
(BL), Via Mosigo 98, C.F. , alla restituzione al sig. C.F._1 [...]
dell'importo di €. 172.500,00, o la maggior o minor somma che Per_1
risulterà dovuta, a titolo di restituzione delle somme illegittimamente prelevate dal contocorrente cointestato, oltre interessi dal dovuto al saldo.
- accertato che la sig.ra ha resistito in giudizio con mala Persona_2
fede o colpa grave, per tutte le ragioni esposte, condannare la stessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., oltre che alle spese, al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Con ogni più ampia riserva istruttoria e di merito.
Con vittoria di competenze e spese.”
CONCLUSIONI della parte resistente:
1) in via preliminare, accertare e valutare che la causa richiede una istruzione non sommaria e che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 281 decies,
disponendo con ordinanza i provvedimenti opportuni ai sensi dell'art. 281
2 duodecies comma 1 c.p.c. con la conversione del rito da semplificato a ordinario;
in via principale e nel merito:
2) accertare che il patrimonio finanziario è riconducibile unicamente alla resistente e alla sua avita famiglia e per l'effetto, rigettare qualsivoglia richiesta del ricorrente perché illegittima e inammissibile;
3) in via subordinata, accertare la minor somma dovuta al ricorrente;
4) con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.5.2024 agiva in giudizio nei Persona_1
confronti di al fine di ottenere la condanna di Persona_2
quest'ultima alla restituzione dell'importo di € 172.500,00 prelevato dal conto cointestato con la medesima, senza il suo consenso.
Il ricorrente deduceva che in data 10.7.23 si era accorto di non aver più con sé il proprio telefono cellulare, che non usava dal 7.7.2023, e di aver perciò sporto denuncia in data 12.7.23, alla stazione dei Carabinieri di San Vito di Cadore.
Il ricorrente deduceva che, a seguito di verifiche, si era accorto che in data 8
luglio 2023 era stato addebitato sul conto corrente n. 1000/00090070, cointestato con la moglie, sig.ra , l'importo di €. 25.000,00, e in data 9 Persona_2
luglio 2023, l'importo di € 320.000,00; quest'ultimo era stato accreditato sul conto cointestato al sig. con “giroconto” proveniente dal conto corrente Per_1
n. 00090023 intestato esclusivamente al medesimo.
Il ricorrente deduceva che tali importi risultavano esser stati accreditati entrambi sul conto corrente n. 00091138 accesso presso la filiale
[...]
di Foggia n. 6645, cointestato alla resistente e alla figlia CP_3 CP_1
.
[...]
3 Il ricorrente deduceva che i versamenti sul conto cointestato al medesimo e a erano quasi integralmente riferibili al medesimo e agiva Persona_2
in ragione di ciò per la restituzione del 50% di quanto prelevato, senza titolo,
dal conto comune.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle Persona_2
domande del ricorrente.
La resistente ripercorreva le vicende familiari tra le parti, evidenziando che i rapporti erano da tempo fortemente tesi, e allegava che nel conto corrente cointestato, nel corso degli anni, erano confluite somme provenienti dal patrimonio della propria famiglia, i redditi provenienti da locazioni e i corrispettivi della vendita di un immobile a Roma.
Veniva dichiarata l'interruzione del processo a fronte del decesso della parte resistente . Persona_2
Il processo veniva riassunto da e, a seguito del decesso del Persona_1
medesimo, si costituiva in giudizio ai sensi dell'art. 302 c.p.c. per la relativa prosecuzione, quale sua erede, . Parte_1
e quali eredi di , non si CP_1 CP_2 Persona_2
costituivano in giudizio.
***
Ai fini della decisione della vertenza in esame occorre premettere che, secondo la Cassazione “Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti
interni tra correntisti non sono regolati dall'articolo 1854 del codice civile, riguardante
i rapporti con la banca, bensì dell'articolo 1298, comma 2, del codice civile, in base al
quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti
diversamente; sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal
versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel
rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata
la detta presunzione di parità delle quote, va altresì escluso che, nei rapporti interni,
4 ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente,
possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della
somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione
sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto. Trattasi di una
presunzione legale iuris tantum - quale quelle di cui all'articolo 1298, comma 2, del
codice civile - poiché dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere
superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, ma che
presuppone, perché possa ritenersi vinta, la dimostrazione non già che la materiale
operazione di versamento sia stata effettuata solo da uno dei cointestatari, ma che la
stessa abbia altresì avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di uno dei
contitolari (in ipotesi si potrebbe verificare il caso che uno dei cointestatari, per ragioni
di difficoltà personali degli altri formali contitolari - come nel caso di malattia a
carattere temporaneo o permanente - ovvero logistiche - come nell'ipotesi in cui risieda
in località diversa da quella ove è stato acceso il rapporto bancario - provveda al
versamento di somme appartenenti in esclusiva all'altro cointestatario)”- in questi termini Cassazione civile sez. II, 14/09/2022, n.27069.
Nei medesimi termini si è espressa altresì la giurisprudenza di merito,
riconoscendo l'obbligo di restituire la metà di quanto prelevato senza il consenso dell'altro correntista, nell'ipotesi di cointestazione del conto, ove non risulti vinta la presunzione secondo cui entrambi sono titolari del rapporto
(Tribunale Piacenza, 29/05/2023, n.315 “Se il conto corrente è intestato a due o più
persone, si presume che entrambe siano ugualmente titolari del rapporto sicché, in caso
di prelievo da parte di uno dei correntisti, questi dovrà restituire all'altro una somma
pari alla metà di quanto prelevato. Di regola il cointestatario del conto, anche se può
compiere operazioni in autonomia, nei rapporti interni non può disporre in proprio
favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma
depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza”; Tribunale Vercelli
sez. I, 10/10/2023, n.465 Nel caso di conto corrente intestato a due o più persone i
5 rapporti interni tra i vari correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., bensì
dall'art. 1298 comma 2 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in
quote uguali, salvo risulti diversamente. Pertanto se il saldo attivo deriva dai
versamenti eseguiti da uno solo dei correntisti, l'altro non può avanzare alcuna pretesa
su tale saldo ed inoltre ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere
operazioni disgiuntamente, non può disporre in proprio favore, senza il consenso
espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota di sua
spettanza”; Tribunale Agrigento sez. I, 03/10/2023, n.1318 “Il rapporto di conto
bancario intestato a più persone soggiace alla regola di cui all'art. 1298 c.c. nei
rapporti interni tra i contitolari, per cui il debito ed il credito solidale si dividono in
quote uguali solo se non risulti diversamente: in sostanza l'obbligazione in solido si
presume incombere in parti uguali sui cointestatari, se non risulta diversamente. La
presunzione di titolarità in parti uguali determina un'inversione dell'onere probatorio
a carico di chi intenda dimostrare una situazione difforme, superabile da parte di chi
resiste alla domanda provando che le sostanze provengono da uno solo dei
cointestatari”.
Nella fattispecie in esame non risulta provato che il conto cointestato dal quale
è stato prelevato l'importo complessivo di € 345.000,00 fosse alimentato dai soli proventi di spettanza di , risultando per contro confluiti, Persona_2
nello stesso, significativi versamenti in favore del ricorrente Persona_1
(v. estratti conto depositati in causa).
Sulla base di richiamati principi giurisprudenziali non può pertanto ritenersi superata la presunzione di contitolarità delle somme relative al conto oggetto di causa.
Risulta documentalmente provato il trasferimento della somma complessiva di
€ 345.000,00 dal conto cointestato alle parti in causa, al conto cointestato a e a (doc. 7 di parte ricorrente). Persona_2 CP_1
6 In accoglimento del ricorso, e quali eredi di CP_1 CP_2
, devono pertanto essere condannate alla restituzione della Persona_2
metà del predetto importo in favore di , quale erede di Parte_1 [...]
e quindi della somma di € 172.500,00, oltre interessi legali dalla Per_1
domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.
147/2022, ridotti rispetto ai valori medi per le fasi di trattazione e decisoria in ragione della natura contumaciale del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) condanna e in solido tra loro, in qualità di eredi di CP_1 CP_2
, alla restituzione della somma di € 172.500,00 in favore di Persona_2
quale erede di oltre interessi legali dalla Parte_1 Persona_1
domanda al saldo;
2) condanna e in solido tra loro, quali eredi di CP_1 CP_2
, al pagamento delle spese di lite in favore di , Persona_2 Parte_1
quale erede di che si liquidano nell'importo di € 9142,00 per Persona_1
compensi ed € 817,71 per spese, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 13/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
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